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Document 52011PC0905
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amendments to the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) extending the geographic scope of EBRD operations to the Southern and Eastern Mediterranean
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
/* COM/2011/0905 definitivo - 2011/0442 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale /* COM/2011/0905 definitivo - 2011/0442 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Introduzione La Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata istituita nel 1990 a sostegno
dello sviluppo delle economie di mercato dall'Europa centrale all'Asia centrale
dopo il crollo generalizzato dei regimi comunisti. L'Unione europea, assieme
alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e a tutti gli Stati membri dell'UE
di allora, fa parte dei membri fondatori. La BERS appartiene attualmente a 61
paesi, all'UE e alla BEI. Essa sostiene progetti in 29 paesi, principalmente
nel settore privato, che non possono essere integralmente finanziati dal
mercato. La Banca promuove lo spirito imprenditoriale e stimola la transizione
verso economie di mercato aperte e democratiche. Gli eventi verificatisi nel 2011 nei paesi
partner del Mediterraneo richiedono una solida risposta politica da parte dell'UE.
A testimonianza del solido sostegno politico ed economico alla regione da parte
dell'UE, in marzo la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una
Comunicazione congiunta[1]
contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del
vicinato meridionale, utilizzando le esperienze maturate negli ultimi 20
anni nello stimolare la transizione verso economie di mercato aperte e democratiche.
Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i
contenuti della comunicazione congiunta. Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011
sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale, il
Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per
partecipare al processo di assistenza finanziaria. In occasione della riunione
tenutasi a Deauville nel maggio 2011, anche i leader del G8 hanno chiesto alla
BERS di estendere la sua portata geografica allo scopo di utilizzare le
esperienze maturate a sostegno della transizione dei paesi del Mediterraneo
sudorientale verso la democrazia pluripartitica, il pluralismo e le economie di
mercato. In risposta ai rapidi mutamenti, i governatori
della BERS hanno invitato la Banca a considerare la possibilità di un'estensione
regionale della portata geografica del mandato. I governatori hanno
fissato i parametri per questo lavoro nel corso della riunione annuale della
BERS tenutasi a maggio 2011. Il Consiglio d'amministrazione della BERS ha
presentato ai governatori una relazione sull'espansione delle operazioni al
Mediterraneo sudorientale, in particolare proponendo due risoluzioni: (a)
la risoluzione 137, che propone di modificare l'articolo
1 dell'Accordo che istituisce la Banca in modo da estendere la regione delle
operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale, e (b)
la risoluzione 138 che propone di modificare l'articolo
18 dell'Accordo che istituisce la Banca per consentire l'uso dei Fondi speciali
nei potenziali paesi beneficiari. L'approccio calibrato della BERS
nella nuova regione La proposta portata avanti nelle due
risoluzioni per la modifica dei due articoli era di consentire alla BERS di
operare nella regione del Mediterraneo sudorientale in tre fasi: –
Nella prima fase, dopo la richiesta della comunità
internazionale di avviare le operazioni nella regione del Mediterraneo, la BERS
userà Fondi di cooperazione per la cooperazione tecnica e la predisposizione
del progetto. –
Nella seconda fase, la BERS stanzierà risorse
proprie a Fondi speciali, in grado di offrire una gamma completa di operazioni
di investimento della BERS nella regione del Mediterraneo sudorientale. Tale
fase verrà avviata dopo la ratifica delle modifiche all'articolo 18 dell'Accordo
che istituisce la Banca da parte di un numero sufficiente di membri della BERS,
in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca. –
Nella fase finale, i paesi del Mediterraneo
sudorientale diventeranno paesi di operazione a pieno titolo. Questa
fase verrà avviata dopo la ratifica delle modifiche all'articolo 1 dell'Accordo
che istituisce la Banca da parte dei membri della BERS, in conformità con l'articolo
56 dell'Accordo che istituisce la Banca. L'articolo 1 dell'Accordo
che istituisce la Banca attualmente indica la regione in cui la Banca persegue
i propri scopi come costituita dall'Europa centrale e orientale e dalla
Mongolia. Poiché i potenziali nuovi paesi beneficiari sono ubicati al di fuori
di tale regione, l'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà
essere modificato affinché la BERS sia autorizzata a operarvi utilizzando le
proprie risorse ordinarie. Il testo della modifica è allegato alla proposta di
legge. L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere modificato
al fine di estendere la portata delle operazioni della Banca in modo da
includervi i paesi del Mediterraneo sudorientale e dovrà disporre che un membro
sia ammesso tra i paesi beneficiari previa approvazione della maggioranza
qualificata di almeno 2/3 dei governatori, pari ad almeno il 75% dei diritti di
voto complessivi. Il Consiglio d'amministrazione
della BERS ha dichiarato che la regione del Mediterraneo sudorientale "comprende
i paesi bagnati dal Mediterraneo nonché la Giordania, la quale è strettamente
integrata nella regione in questione", considerati i paesi del vicinato
meridionale dell'UE. L'Egitto e il Marocco sono già membri della BERS. Le
ammissioni di Tunisia e Giordania sono state approvate dal Consiglio dei
governatori della BERS rispettivamente nel settembre e novembre 2011[2]. In attesa dell'entrata
in vigore dell'articolo 1 (modificato) dell'Accordo che istituisce la Banca e
allo scopo di consentire un più rapido coinvolgimento della BERS nel
Mediterraneo sudorientale, la modifica proposta per l'articolo 18 dell'Accordo
che istituisce la Banca consentirebbe alla BERS di svolgere operazioni
finanziate con risorse del Fondo speciale in paesi membri selezionati della
regione estesa. L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere
modificato per consentire l'uso dei Fondi speciali nei potenziali paesi
beneficiari della BERS e dovrà disporre che un membro della BERS sia ammesso
tra i potenziali paesi beneficiari previa approvazione della maggioranza
qualificata di almeno 2/3 dei governatori, pari ad almeno il 75% dei diritti di
voto complessivi. Inoltre, laddove il Consiglio dei governatori decida che un membro può
essere un potenziale paese beneficiario dovrà decidere anche il periodo di
tempo per il quale il membro in questione può accedere ai Fondi speciali. Il governatore della BERS per l'Unione e i governatori per tutti gli
Stati membri dell'UE hanno votato a favore delle risoluzioni 137 e 138 in
occasione del Consiglio dei governatori del 30 settembre 2011, approvando le
necessarie modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca.
In conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca, i membri
della BERS dovranno dare la loro accettazione. Pertanto, è necessaria una
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'entrata in
vigore delle modifiche e permettere alla BERS di operare nei paesi del
Mediterraneo sudorientale nonché l'uso dei fondi speciali nei paesi beneficiari
e nei potenziali paesi beneficiari. Le modifiche entreranno in vigore sette giorni dopo la data della
comunicazione formale, da parte della BERS, del soddisfacimento dei requisiti
per l'accettazione delle modifiche, in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo
che istituisce la Banca. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO La comunità
internazionale, compresi tutti gli Stati membri, la Commissione e le altre
istituzioni dell'UE, ha invitato la BERS a prendere parte alla risposta
economica agli eventi politici della regione del Mediterraneo sudorientale
utilizzando l'esperienza maturata nel sostegno della trasformazione economica
dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché dell'Asia centrale, dopo il
crollo del comunismo. L'UE e il G8 hanno inoltre incoraggiato la
BERS a sostenere l'impegno nella regione e si sono impegnati a lavorare con la
Banca alla creazione di un "meccanismo transitorio dedicato" per
consentire quanto prima l'avvio delle operazioni della Banca nei paesi della
regione estesa. Il Consiglio dei governatori della BERS ha
osservato le mutazioni storiche e dinamiche verificatesi nella regione estesa e
ha ritenuto urgente la necessità di esprimere sostegno ai paesi della regione
decisi a costruire un ordine nuovo e democratico. Le modifiche all'Accordo che
istituisce la Banca rispecchiano la necessità della BERS di espandere le
proprie operazioni ai paesi del Mediterraneo sudorientale sostenendo in maniera
efficace i cambiamenti politici ed economici della regione. Gli azionisti della
BERS (che comprendono tutti gli Stati membri dell'UE, la BEI e la Commissione
in rappresentanza dell'UE) sono stati attivamente coinvolti nel processo. La BERS ha
valutato l'impatto che l'espansione delle proprie attività nella nuova regione
di operazioni avrebbe sulla propria adeguatezza patrimoniale. Durante le prime
due fasi di intervento, individuate nella sezione 1 della presente
relazione, l'attività della BERS sarà svolta attraverso lo stanziamento di
parte dell'utile netto della Banca. Durante la seconda fase, la BERS stanzierà 20
milioni di euro ai Fondi di cooperazione e si prevede lo stanziamento da parte
della BERS di un altro miliardo di euro al Fondo speciale istituito durante la
seconda fase. La valutazione ha concluso che, sulla base del livello attuale di
rischio finanziario e capitale economico, la BERS sarà in grado di rientrare
nei propri requisiti normativi e di capitale economico durante il periodo della
revisione delle risorse del capitale 2011-2015 senza alcun aumento di capitale.
Inoltre, la BERS ha confermato che l'estensione non avrà alcun impatto sulle
attività negli attuali paesi di operazione. La Banca sta
contattando un gran numero di donatori per integrare sia i Fondi di
cooperazione che i Fondi speciali. Il target per i Fondi di cooperazione è il
raggiungimento di 100 milioni di euro, con fondi che dovrebbero provenire sia
dagli attuali donatori (compresa l'UE attraverso il Fondo d'investimento per la
politica di vicinato) che probabilmente da contributori non tradizionali, come
quelli del mondo arabo. Al momento non è stata stabilita alcuna cifra per i
contributi dei donatori ai Fondi speciali. Prima di iniziare a operare nei
potenziali nuovi paesi di operazione la BERS svolge un'approfondita valutazione
tecnica delle condizioni politiche ed economiche del paese, compresa una
valutazione dell'impegno di tale paese rispetto ai principi di cui all'articolo
1 dell'Accordo che istituisce la Banca di una democrazia pluripartitica, del
pluralismo e delle economie di mercato, una valutazione dei divari di
transizione, le azioni delle altre istituzioni finanziarie internazionali nel
paese e le priorità sulle quali la BERS può fare miglior uso delle proprie
conoscenze e competenze uniche. Nella preparazione di tali valutazioni, la BERS
dovrà considerare appieno le opinioni dell'UE e della comunità internazionale
in senso più ampio. Di recente sono state eseguite le valutazioni
per Egitto, Tunisia, Marocco e Giordania. Tali valutazioni verranno
aggiornate in ogni fase dell'impegno della BERS, e i requisiti diverranno
progressivamente più rigorosi. Inoltre, la BERS si è impegnata a monitorare da
vicino gli sviluppi economici e politici di ciascun paese, allo scopo di
calibrare il proprio impegno allineandolo con l'orientamento e il ritmo degli
sviluppi, assicurando al contempo che le opinioni dell'UE e della comunità
internazionale in senso più ampio siano tenute nella dovuta considerazione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta di decisione si riferisce all'espansione
geografica della regione di operazioni della BERS ai paesi del Mediterraneo
sudorientale. Dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, l'articolo 212 fornisce all'UE la base giuridica per l'adozione di
misure economiche, finanziarie e di cooperazione tecnica, in particolare l'assistenza
ai paesi terzi e viene proposto come base giuridica della presente proposta
legislativa. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Per sua natura, la presente proposta non ha
alcun impatto finanziario diretto sul bilancio dell'Unione. 5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA
Articolo 1 Il presente
articolo riguarda l'approvazione da parte dell'UE delle modifiche all'articolo 1
e all'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca che estendono le
operazioni della BERS ai paesi della regione del Mediterraneo sudorientale. Articolo 2 Il presente
articolo consente al governatore della BERS per l'Unione di comunicare
formalmente alla Banca lo strumento di accettazione delle succitate modifiche. 2011/0442 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la
portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 212, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
In risposta agli eventi verificatisi nel corso del 2011
nella regione del Mediterraneo sudorientale, a testimonianza del solido
sostegno politico ed economico dell'UE alla regione, a marzo 2011 la Commissione
e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta[3]
contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del
vicinato meridionale, utilizzando l'esperienza maturata negli ultimi 20 anni.
Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i
contenuti della comunicazione congiunta. Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011
sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale, il
Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per
partecipare al processo di assistenza finanziaria. (2)
Nel maggio 2011 i leader del G8 hanno avviato il
partenariato di Deauville per assistere i paesi del Mediterraneo sudorientale
nella loro transizione verso una società libera, democratica e tollerante e
hanno chiesto alla BERS di estendere la sua portata geografica allo scopo di
utilizzare le esperienze maturate a sostegno della transizione di tali paesi
verso la democrazia pluripartitica, il pluralismo e le economie di mercato. (3)
Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate il 30
settembre 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore
delle necessarie modifiche all'Accordo che istituisce la BERS, consentendole di
espandere la regione di operazioni al Mediterraneo sudorientale. I governatori
della BERS per tutti gli Stati membri dell'Unione hanno votato a favore delle
modifiche, compreso il governatore per l'Unione. (4)
In conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che
istituisce la BERS, quest'ultima deve chiedere a tutti i membri se accettano le
modifiche proposte. L'accettazione deve essere espressa a nome dell'UE. (5)
Nell'esercizio delle proprie attività nella regione
del Mediterraneo sudorientale, la BERS deve essere incoraggiata a mantenere uno
stretto collegamento con l'Unione europea e a sviluppare una stretta
collaborazione con la BEI e con altre istituzioni di finanziamento pubbliche
europee e internazionali, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate a nome dell'Unione europea le modifiche agli articoli 1
e 18 dell'Accordo che istituisce la BERS allegate alla presente decisione. Articolo 2 Il governatore della BERS per l'Unione europea
comunica alla BERS l'atto di approvazione delle modifiche a nome dell'Unione
europea. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO: Modifiche all'Accordo che
istituisce la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo L'articolo 1 dell'Accordo
che istituisce la Banca è sostituito dal seguente: "Articolo 1 SCOPO Nel contribuire al progresso
e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la
transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere
l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa
centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia
pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca
può essere perseguito anche in Mongolia e nei paesi membri del Mediterraneo
sudorientale alle stesse condizioni, come determinato dalla Banca con voto
favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti
dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi
riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a "paesi
dell'Europa centro-orientale", "paese beneficiario (o paesi
beneficiari)" o "membro beneficiario (o membri beneficiari)"
include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sudorientale." L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal
seguente: "Articolo 18 FONDI SPECIALI 1. (i) La Banca può accettare di amministrare Fondi speciali istituiti
per gli scopi perseguiti dalla Banca e che rientrano nell'ambito delle sue
funzioni nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari. Le spese di
gestione di ogni Fondo speciale sono integralmente imputate al Fondo speciale
medesimo. (ii) Ai fini del punto (i), il Consiglio dei governatori può, su
richiesta di uno dei membri che non sia membro beneficiario, decidere che il
membro in questione è idoneo come potenziale paese beneficiario per il periodo
di tempo limitato e alle condizioni ritenuti opportuni. La decisione viene
adottata mediante voto favorevole di almeno due terzi dei governatori,
rappresentanti almeno tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. (iii) La decisione di ammettere un membro tra i potenziali paesi
beneficiari viene adottata solo se il membro in questione è in grado di
soddisfare i requisiti per diventare paese beneficiario. I requisiti sono
quelli esposti all'articolo 1 del presente accordo, come redatto all'epoca
della decisione o al momento dell'entrata in vigore di una modifica già
approvata dal Consiglio dei governatori al momento della decisione. (iv) Se un potenziale paese beneficiario non è diventato paese
beneficiario alla fine del periodo di cui al punto (ii), la Banca sospende
qualsiasi operazione speciale nel paese in questione, tranne quelle relative
all'ordinata liquidazione, alla conservazione e alla tutela delle attività del
Fondo speciale e al regolamento delle obbligazioni che ne sono derivate. 2. I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere utilizzati nei
paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari in qualsiasi modo, a
qualsiasi condizione e secondo qualsiasi modalità compatibile con gli scopi e
le funzioni dalla Banca, con le altre disposizioni applicabili del presente
accordo e con l'accordo o gli accordi relativi ai Fondi stessi. 3. La Banca adotta le norme e i regolamenti necessari per l'istituzione,
la gestione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Dette norme e detti regolamenti
devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo, fatta
eccezione per le disposizioni espressamente applicabili unicamente alle
operazioni ordinarie della Banca." SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che
istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per
estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo
sudorientale.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]
Titolo
01 – Affari economici e finanziari
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[5] ý La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Obiettivo "Promuovere la prosperità
oltre l'UE"
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivo specifico n. 2. "Migliorare il profilo dell'UE, la
rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre
istituzioni finanziarie internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a
rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità
esterne dell'UE" Attività ABM/ABB interessate Titolo
01.03 – Affari economici e finanziari internazionali
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
L'obiettivo
principale delle modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la
Banca per la ricostruzione e lo sviluppo è di estendere la portata geografica
del mandato della BERS alla regione di operazioni del Mediterraneo sudorientale
e di consentire un rapido coinvolgimento della BERS nei nuovi paesi di
operazione attraverso il Fondo speciale in attesa dell'entrata in vigore dell'articolo
1 dell'Accordo che istituisce la Banca.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Il
raggiungimento degli obiettivi sarà misurato in base all'informativa della
stessa BERS sulle operazioni di finanziamento nella regione del Mediterraneo
sudorientale.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Il
30 settembre 2011 il Consiglio dei governatori ha adottato le risoluzioni 137 e
138 approvando con consenso unanime dei governatori dell'UE le necessarie
modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca. Le
risoluzioni approvate dai governatori della BERS devono essere accettate dai
membri della BERS, tra cui l'Unione europea, in conformità con l'articolo 56
dell'Accordo che istituisce la Banca. Ciascun membro dovrà presentare alla BERS
un atto in cui dichiara di aver accettato le modifiche agli articoli 1 e 18
dell'Accordo che istituisce la Banca. È necessaria una decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio affinché l'UE dichiari la propria formale accettazione
delle modifiche.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Come
esposto nella relazione, gli Stati membri dell'Unione europea e le istituzioni
dell'UE appoggiano l'espansione delle attività della BERS alla regione del
Mediterraneo sudorientale. L'UE è membro della BERS.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La
BERS ha maturato un'esperienza unica nel sostenere le riforme nel settore
finanziario pubblico, nel promuovere le piccole e medie imprese nonché la
privatizzazione delle società statali negli attuali paesi di operazione. I
paesi della regione del Mediterraneo sudorientale si trovano a far fronte agli
stessi problemi di modernizzazione economica, crescita e creazione di posti di
lavoro affrontati dai paesi dell'Europa centrale e orientale dopo la caduta del
comunismo. Il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture e per il settore
privato è una pressante necessità e la BERS può usare e impiegare le proprie
competenze in queste e altre aree per contribuire a portare benefici economici
nella nuova regione di operazioni.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
La
Commissione promuove sistematicamente una stretta cooperazione e iniziative
congiunte con la BERS, la BEI e altre IFI in quanto sono sempre più necessarie
efficienti azioni concertate donatore/IFI per sostenere la ripresa in un
contesto economico fragile e vincolato sotto il profilo fiscale. La stretta
cooperazione con la BERS sostiene inoltre il conseguimento di obiettivi dell'UE
nel campo delle relazioni economiche esterne. In
tale contesto, la Commissione appoggia, in particolare, la cooperazione con la
BEI e la BERS nel quadro del Memorandum di intesa tripartito (UE-BEI-BERS),
nonché nell'ambito dei meccanismi misti di finanziamento e prestito, come il
Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e il Fondo di investimento
per la politica di vicinato. La Commissione, la BEI e la BERS estenderanno il
Memorandum di intesa tripartito alla regione del Mediterraneo sudorientale. La
cooperazione tra la Commissione e la BERS, nonché tra la BERS, la BEI e altre
istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali verrà perseguita nella
regione del Mediterraneo sudorientale. Come nell'attuale regione di operazioni,
l'attività della BERS nel Mediterraneo sudorientale può beneficiare del
sostegno del Fondo di finanziamento per la politica di vicinato.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ý Proposta/iniziativa di durata
illimitata
1.7.
Modalità di gestione prevista[6]
ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni
di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[7] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi ¨ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali Osservazioni N/A
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Le
operazioni di finanziamento della BERS saranno gestite conformemente alle norme
e procedure interne della BERS, comprese idonee misure di audit, di controllo e
di sorveglianza. Come prevede l'Accordo che istituisce la BERS, il comitato di
audit della BERS, al quale partecipano controllori esterni, assiste il
Consiglio di amministrazione ed è responsabile della verifica della regolarità
delle operazioni e dei conti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, nel
quale l'UE, rappresentata dalla Commissione, dispone di un amministratore,
presenta i conti sottoposti a audit per ogni esercizio finanziario per
approvazione del Consiglio dei governatori ad ogni assemblea annuale e approva
il bilancio della BERS. Il Consiglio dei governatori approva, dopo aver
esaminato la relazione dei controllori, lo stato patrimoniale e il conto
economico della BERS. Inoltre,
il Consiglio di amministrazione decide le politiche e prende decisioni in
materia di prestiti, garanzie, investimenti in capitale di rischio, assunzione
di prestiti della BERS, prestazione di assistenza tecnica e altre operazioni
della Banca in conformità alle direttive generali del Consiglio dei
governatori. Infine,
il Consiglio di amministrazione ha istituito tre comitati incaricati di
assisterlo nei suoi lavori: il comitato di audit già menzionato, il comitato
per gli affari amministrativi e il bilancio e il comitato per le politiche
finanziarie e operative. L'amministratore UE (o il suo supplente) partecipa a
tutti i suddetti comitati. Il
governatore della BERS per l'Unione riferirà annualmente al Parlamento europeo
su questioni relative alla BERS in conformità con la decisione n. 1219/2011/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte
dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della BERS.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Il
rischio per l'UE associato alla presente decisione è legato alla sua
partecipazione nella BERS.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Le
operazioni della BERS nella regione sudorientale verranno svolte in base alle
norme di procedura standard e a prassi bancarie corrette. Cfr. anche 2.1.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
La BERS dispone di un Ufficio indipendente del Chief
Compliance Officer (OCCO) (responsabile della conformità), diretto da un Chief
Compliance Officer (CCO) che riferisce direttamente al presidente, o secondo le
necessità, al comitato di audit. Il mandato dell'OCCO consiste nel promuovere
la corretta governance e garantire che i più elevati standard di integrità
siano applicati in tutte le attività della BERS secondo le migliori pratiche
internazionali. Le responsabilità dell'OCCO comprendono questioni di integrità,
due diligence, riservatezza, conflitti di interesse, governo societario,
affidabilità, etica, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, contrasto al
finanziamento del terrorismo e prevenzione delle frodi e della corruzione. L'OCCO
è competente in materia di indagini per accuse di frode, corruzione e
comportamento illecito. Inoltre esso svolge attività di formazione e
consulenza, se necessario, per il personale della BERS nominato nei consigli di
amministrazione di società nelle quali la BERS detiene partecipazioni di
capitale. La due diligence finanziaria e sull'integrità formano parte integrante
della normale approvazione di nuove attività da parte della Banca e del
monitoraggio delle operazioni esistenti. La BERS pubblica la relazione
anticorruzione dell'OCCO sul suo sito internet. Inoltre, l'OCCO è specificamente competente per l'amministrazione
del meccanismo di responsabilità della BERS, l'attuale Independent Recourse
Mechanism, che verrà presto sostituito dal Project Complaint Mechanism, il
quale valuta ed esamina le denunce relative a progetti finanziati dalla BERS e
verifica, ove ciò sia giustificato, se nell'approvare un determinato progetto
la BERS abbia agito in conformità alle proprie politiche pertinenti.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...………………………] || Diss./Non diss.([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 4 || - || - || NO || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
L'accettazione da parte dell'UE dell'espansione
della BERS alla regione del Mediterraneo sudorientale non comporta alcuna spesa
operativa. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: ECFIN || Risorse umane || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG ECFIN || Stanziamenti || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191 Pagamenti || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
ý La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191 Esclusa la RUBRICA 5[11] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in unità equivalenti a
tempo pieno (o, al massimo, con un decimale) || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 01 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1,0 || 0,5 || 0 || 0 || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[12] || || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL ed END nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[13] || - in sede[14] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 1,0 || 0,5 || 0 || 0 || || || Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Le attività principali derivanti dalla proposta sono le seguenti: - Preparazione della proposta legislativa - Seguito della procedura legislativa con il Parlamento europeo e il Consiglio - Relazioni e comunicazioni con la direzione della BERS Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
ý La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria attuale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
– ý La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. [1] Comunicazione
congiunta "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con
il Mediterraneo meridionale", COM(2011) 200 dell'8 marzo 2011.
L'estensione del mandato della BERS ai paesi vicini dell'area sud-est è stato
appoggiato anche dalla Commissione e dal SEAE nella comunicazione congiunta
"Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", COM(2011) 303
del 25 maggio 2011. [2] Anche
Israele è membro della BERS ma non si prevede che diventerà uno dei paesi di
operazione della BERS. [3] Comunicazione
congiunta "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con
il Mediterraneo meridionale", COM(2011) 200 dell'8 marzo 2011.
L'estensione del mandato della BERS ai paesi vicini dell'area sud-est è stato
appoggiato anche dalla Commissione e dal SEAE nella comunicazione congiunta
"Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", COM(2011) 303
del 25 maggio 2011. [4] ABM:
Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based
Budgeting (bilancio per attività). [5] A norma
dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b) del regolamento finanziario. [6] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [7] A norma
dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [8] Diss. =
Stanziamenti dissociati/Non diss. = Stanziamenti non dissociati [9] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [10] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [11] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [12] AC =
agente contrattuale; INT = personale interinale ("intérimaire");
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL =
agente locale; END = esperto nazionale distaccato; [13] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [14] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).