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Document 52011PC0887

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

    /* COM/2011/0887 definitivo - 2011/0433 (NLE) */

    52011PC0887

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 /* COM/2011/0887 definitivo - 2011/0433 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011[1] concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

    (2) Il Consiglio ha ampliato la portata delle misure contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre 2011, 23 settembre 2011, 13 ottobre 2011 e 14 novembre 2011, nonché apportando modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate tramite successivi regolamenti di applicazione del Consiglio. Altre misure, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono state adottate tramite altrettante decisioni PESC del Consiglio.

    (3) Tenuto conto delle continue repressioni brutali e delle ininterrotte violazioni dei diritti dell'uomo da parte del governo della Siria, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, con la quale chiede nuove misure, vale a dire il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere usate dal governo siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto di partecipazione ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari.

    (4) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

    (5) In considerazione della portata delle modifiche introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.

    2011/0433 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

    vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[2],

    vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011[3] concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

    (2) Il Consiglio ha ampliato la portata delle misure contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre 2011, 23 settembre 2011, 13 ottobre 2011 e 14 novembre 2011, nonché apportando modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate tramite successivi regolamenti di applicazione del Consiglio. Altre misure, che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono state adottate tramite altrettante decisioni PESC del Consiglio.

    (3) Tenuto conto delle continue repressioni brutali e delle ininterrotte violazioni dei diritti dell'uomo da parte del governo della Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[4], prevede nuove misure, vale a dire il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere usate dal regime siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto di partecipazione ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari.

    (4) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

    (5) In considerazione della portata delle modifiche introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011.

    (6) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)           "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio o finanziario e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio o finanziario;

    b)           "servizi di intermediazione":

    i)       la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

    ii)       la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

    c)           "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

    d)           "ente creditizio": un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[5], comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;

    (e)          "petrolio greggio e prodotti petroliferi": i prodotti elencati nell'allegato IV;

    f)            "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    g)           "ente finanziario":

    i)       un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux de change);

    ii)       un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita[6], nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;

    iii)      un'impresa d'investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[7];

    iv)      un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni; o

    v)      un intermediario assicurativo, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa[8], fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;

    comprese le sue succursali, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione;

    h)           "congelamento delle risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    i)            "congelamento di fondi": il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

    j)            "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:

    i)       i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

    ii)       i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    iii)      i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

    iv)      gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)      i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi)      le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

    vii)     i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    k)           "beni": prodotti, materiali e attrezzature;

    l)            "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, l'indennizzo o il beneficio previsti dall'impegno;

    m)          "riassicurazione": l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

    n)           "ente creditizio o finanziario siriano":

    i)       qualsiasi ente creditizio o finanziario con sede in Siria, compresa la Banca centrale siriana;

    ii)       qualsiasi succursale o controllata, che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 37, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

    iii)      qualsiasi succursale o controllata, anche se non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 37, di un ente creditizio o finanziario con sede in Siria;

    iv)      qualsiasi ente creditizio o finanziario privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate o con sede in Siria.

    o)           "persona, entità o organismo siriano":

    i)       lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica;

    ii)       qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Siria;

    iii)      qualsiasi persona giuridica, entità o organismo con sede legale in Siria;

    iv)      qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o altrove, di proprietà di una o più delle citate persone o organismi o da questi direttamente o indirettamente controllati;

    p)           "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e delle abilità relative al funzionamento o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

    q)           "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

    r)            "trasferimento di fondi": un'operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi[9];

    CAPO II

    RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

    Articolo 2

    1. È vietato:

    a)      vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

    b)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

    2. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

    3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

    Articolo 3

    1. È vietato:

    a)      fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari)[10] o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

    b)      fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

    c)      fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;

    d)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

    2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:

    · assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF);

    · materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU o

    · veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria,

    purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

    Articolo 4

    1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature o i software elencati nell'allegato V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell'allegato III.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature e i software in questione siano destinati principalmente ad operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano, sulle comunicazioni via Internet o telefoniche in Siria.

    3. L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature e i software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni Internet o telefoniche.

    Articolo 5

    È vietato:

    (a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature e ai software elencati all'allegato V o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature di cui all'allegato V o alla fornitura, installazione, funzionamento o aggiornamento dei software di cui all'allegato V;

    (b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature e ai software di cui all'allegato V;

    (c) fornire a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o a beneficio diretto o indiretto di questi, qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet, nonché

    (d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle precedenti lettere a), b) e c),

    a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

    Articolo 6

    I divieti di cui agli articoli 4 e 5 non ostano all'adempimento degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia precedentemente avvisato le autorità competenti, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

    Articolo 7

    È vietato:

    a)           importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che

    i)       siano originari della Siria o

    ii)       siano stati esportati dalla Siria;

    b)           acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria;

    c)           trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

    d)           fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi prodotti derivati, nonché prodotti di assicurazione e riassicurazione collegati alle disposizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) nonché

    e)           partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d).

    Articolo 8

    I divieti di cui all'articolo 7 non si applicano:

    a)           all'adempimento, il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia notificato, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, individuata nei siti web elencati nell'allegato III o

    b)           all'acquisto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre 2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di questa data.

    Articolo 9

    1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria.

    2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas in Siria:

    a)       prospezione di greggio e gas naturale;

    b)       produzione di greggio e gas naturale;

    c)       raffinazione;

    d)       liquefazione di gas naturale.

    3. Esso non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I.

    Articolo 10

    È vietato:

    (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato VI, nonché alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;

    (b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI nonché

    (c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b).

    Articolo 11

    1. I divieti di cui agli articoli 9 e 10 non ostano all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia precedentemente avvisato le autorità competenti, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

    2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che un contratto sia stato "aggiudicato" a una persona o entità qualora, al termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale persona o entità.

    Articolo 12

    È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell'Unione europea, alla Banca centrale della Siria.

    CAPO III

    RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

    Articolo 13

    1. È vietato:

    (a) partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi progetto di costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nonché

    (b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a).

    2. Tale divieto non si applica all'esecuzione degli obblighi previsti da un contratto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia precedentemente avvisato le autorità competenti, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita.

    3. Ai fini del presente articolo, la "partecipazione" a un progetto comprende anche l'azione di mettere a disposizione materiali da utilizzare in tale progetto.

    CAPO IV

    RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE

    Articolo 14

    1.           Sono vietati:

    a)      la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

    b)      l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2;

    c)      la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2 e

    d)      la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).

    2.           I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi:

    a)      nella prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio; o

    b)      nella costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica.

    3.           Ai fini del solo paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni:

    per "prospezione di greggio" si intende l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve;

    per "raffinazione di petrolio greggio" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali.

    4.           I divieti di cui al paragrafo 1:

    a)      si applicano fatti salvi gli obblighi derivanti da contratti o accordi di prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011;

    b)      non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011.

    CAPO V

    CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

    Articolo 15

    1.           Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e IIa.

    2.           Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e IIa o utilizzato a loro beneficio.

    3.           È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 16

    1.           Gli allegati II e IIa contengono quanto segue:

    a)      nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 21;

    b)      nell'allegato IIa sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l'articolo 21.

    2.           Gli allegati II e IIa riportano i motivi dell'inserimento negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

    3.           Gli allegati II e IIa riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 17

    In deroga all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

    (a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato II e IIa e dei familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    (d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione o

    lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

    Articolo 18

    In deroga all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

    (e) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 15 è stato inserito negli allegati II o IIa o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

    (f) i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    (g) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o IIa nonché

    (h) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    Articolo 19

    In deroga all'articolo 15, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle persone, alle entità o agli organismi elencati negli allegati II e IIa siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e IIa, alle condizioni che giudicano appropriate, quando lo ritengano necessario per permettere la fornitura di petrolio, gas e elettricità alla popolazione civile in Siria. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

    Articolo 20

    1. L'articolo 15, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)      interessi o altri profitti dovuti su detti conti o

    b)      pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

    2. L'articolo 15, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

    Articolo 21

    In deroga all'articolo 15, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II e IIa sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo 15.

    Articolo 22

    In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato IIa può, per un periodo di 2 mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché

    (a) il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale e

    (b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato IIa.

    Articolo 23

    Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    CAPO VI

    RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

    Articolo 24

    La Banca europea per gli investimenti (BEI)

    (a) non effettua esborsi o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica né esborsi e pagamenti connessi a tali accordi e

    (b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente relativo a progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.

    Articolo 25

    È vietato:

    a)           vendere direttamente o indirettamente ai soggetti elencati di seguito od acquistare direttamente o indirettamente dai soggetti elencati di seguito obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

    i)       lo Stato siriano o il suo governo, i suoi enti pubblici, imprese e agenzie;

    ii)       qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano;

    iii)      persone fisiche o persone giuridiche, entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

    iv)      persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

    b)           fornire a persone, entità o organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

    c)           assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

    Articolo 26

    1.           Agli enti creditizi e finanziari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 37 è fatto divieto di:

    a)      aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;

    b)      aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;

    c)      aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;

    d)      costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.

    2.           È vietato:

    a)      autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;

    b)      concludere a favore di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano o per conto di tale ente accordi relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'apertura di una succursale o di una controllata nell'Unione;

    c)      autorizzare l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o di qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

    d)      a qualsiasi ente finanziario o creditizio siriano acquisire o aumentare la partecipazione – o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà - in un ente creditizio o finanziario che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 36.

    Articolo 27

    1.           È vietato:

    a)      fornire assicurazioni o riassicurazioni:

    i)        allo Stato siriano, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie; o

    ii)       a qualsiasi persona fisica o persona giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i);

    b)      partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

    2.           Il paragrafo 1, lettera a), punto i) non si applica alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o della responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione europea.

    3.           Il paragrafo 1, lettera a), punto iii) non si applica alla fornitura di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati II e IIa, nonché alla riassicurazione ad esse connessa.

    Il paragrafo 1, lettera a), punto ii) non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punto i) e non elencati negli allegati II o IIa.

    Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al punto i) del medesimo paragrafo qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani.

    4.           Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (eccetto i casi in cui tali proroga o rinnovo rappresentino un obbligo contrattuale assunto precedentemente) ma, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 28

    Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 29

    I divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

    Articolo 30

    1.           Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

    a)      a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 15, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri e

    b)      a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.           Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 31

    1.           Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità o un organismo siriano.

    2.           Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applica il divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e all'articolo 27.

    3.           Gli Stati membri s'informano in anticipo in ordine alle misure adottate a norma del paragrafo 1.

    Articolo 32

    Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 33

    La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 34

    1.           Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 15, esso apporta le opportune modifiche all'allegato II o all'allegato IIa.

    2.           Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.           Qualora siano avanzate osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

    4.           Gli elenchi degli allegati II e IIa sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

    Articolo 35

    1.           Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.           Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

    Articolo 36

    Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

    Articolo 37

    Il presente regolamento si applica:

    a)           nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)           a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)           a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

    d)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)           a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

    Articolo 38

    Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato.

    Articolo 39

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO I

    Elenco del materiale di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 che potrebbe essere usato per la repressione interna

    1.           Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

    1.1    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;

    1.2    munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

    1.3    congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    2.           Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    3.           Veicoli:

    3.1    veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

    3.2    veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

    3.3    veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

    3.4    veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

    3.5    veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

    3.6    componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

    Nota 1  Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

    Nota 2  Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.

    4.           Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

    4.1    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

    4.2    cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

    4.3    Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

    a.       amatolo;

    b.       nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

    c.       nitroglicole;

    d.       tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    e.       cloruro di picrile;

    f.        2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

    5.           Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

    5.1    giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

    5.2    elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

    Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

    – le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

    – le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

    6.           Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    7.           Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

    8.           Filo spinato tagliente.

    9.           Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

    10.         Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

    11.         Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

    ALLEGATO II

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

    A.        Persone

    || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco

    1. || Bashar Al-Assad || Nato a Damasco l'11 settembre 1965; passaporto diplomatico n. D1903 || Presidente della Repubblica; Responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della repressione violenta contro i manifestanti. || 23.5.2011

    2. || Maher (alias Mahir) Al-Assad || Nato l'8 dicembre 1967; passaporto diplomatico n. D4138 || Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    3. || Ali Mamluk (alias Mamluk) || Nato a Damasco il 19 febbraio 1946; passaporto diplomatico n. 983 || Capo dei servizi d'informazione generali siriani; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    4. || Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) || || Ministro dell'interno, coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    5. || Atej (alias Atef, Atif) Najib || || Ex responsabile della sicurezza politica a Dar'a; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    6. || Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) || Nato a Damasco il 2 aprile 1971; passaporto diplomatico n. 2246 || Colonnello e capo unità presso l'ufficio di Damasco dei servizi d'informazione generali; cugino del Presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Maher Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    7. || Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) || Nato a Damasco il 20 maggio 1951; passaporto diplomatico n. D000001300 || Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011

    8. || Amjad Al-Abbas || || Capo della sicurezza politica di Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. || 9.5.2011

    9. || Rami Makhlouf || Nato Damasco il 10 luglio 1969, passaporto n. 454224 || Uomo d'affari siriano; associato a Maher Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti || 9.5.2011

    10. || Abd Al-Fatah Qudsiyah || Nato a Hama nel 1953; passaporto diplomatico n. D0005788 || Capo dei servizi d'informazione militari siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011

    11. || Jamil Hassan || || Capo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011

    12. || Rustum Ghazali || Nato a Dar'a il 3 maggio 1953; passaporto diplomatico n. D000000887 || Capo dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco, coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011

    13. || Fawwaz Al-Assad || Nato a Kerdal il 18 giugno 1962; passaporto n. 88238 || Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. || 9.5.2011

    14. || Munzir Al-Assad || Nato a Latakia il 1° marzo 1961; passaporto n. 86449 e n. 842781 || Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. || 9.5.2011

    15. || Asif Shawkat || Nato a Al-Madehleh,Tartus, il 15 gennaio 1950 || Vicecapo del personale dei servizi di sicurezza e ricognizione; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    16. || Hisham Ikhtiyar || Nato nel 1941 || Capo dei servizi di sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    17. || Faruq Al Shar' || Nato il 10 dicembre 1938 || Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    18. || Muhammad Nasif Khayrbik || Nato a Hama il 10 aprile (o il 20 maggio) 1937, passaporto diplomatico n. 0002250 || Vicepresidente delegato dei servizi di sicurezza nazionale siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    19. || Mohamed Hamcho || Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 || Cognato di Maher Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di numerose società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. || 23.5.2011

    20. || Iyad (alias Eyad) Makhlouf || Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N001820740 || Fratello di Rami Makhlouf e ufficiale dei servizi d'informazione generali coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    21. || Bassam Al Hassan || || Consigliere del Presidente in materia di affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011

    22. || Dawud Rajiha || || Capo di Stato maggiore delle Forze Armate, responsabile del coinvolgimento dell'esercito nella repressione di manifestanti pacifici. || 23.5.2011

    23. || Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf || Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N002848852 || Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. || 23.5.2011

    24. || Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) || Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha. || Capo della sicurezza presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad || 23.6.2011

    25. || Riyad Chaliche (Riyad Shalish) || || Direttore del Military Housing Establishment; finanzia il regime; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad. || 23.6.2011

    26. ||  Comandante di brigata Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) || Nato il 1° settembre 1957 a Yazd, Iran. || Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011

    27. || Generale di divisione Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) || || Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane - Qods, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011

    28. || Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) || Nato nel 1963 a Teheran, Iran. || Vicecomandante per i servizi d'informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011

    29. || Khalid Qaddur || || Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. || 23.6.2011

    30. || Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli) || || Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. || 23.6.2011

    31. || Mohammad Mufleh || || Capo dei servizi d'informazione di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 1.8.2011

    32. || Generale di divisione Tawfiq Younes || || Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione dei servizi d'informazione generali; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 1.8.2011

    33. || Sig. Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) || Nato a Latakia il 19 ottobre 1932 || Stretto collaboratore e zio materno di Bashar e Mahir Al-Assad. Socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. || 1.8.2011

    34. || Ayman Jabir || Nato a Latakia || Collaboratore di Mahir Al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. || 1.8.2011

    35. || Generale Ali Labi Mahmoud || Nato a Tartus nel 1939. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009. || Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle Forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. || 1.8.2011

    36. || Hayek Al-Assad || || Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione. || 23.8.2011

    37. || Ali Al-Salim || || Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della Difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano. || 23.8.2011

    38. || Nizar Al-Assad (نزار الأسد) || Cugino del Presidente Bashar Al-Assad; In precedenza direttore della società Nizar Oilfield Supplies. || Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziatore della milizia Shabiha nella regione di Latakia. || 23.8.2011

    39. || Generale di Brigata Rafiq Shahadah || || Capo dei servizi d'informazione militari siriani - dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad in materia di questioni strategiche e di informazioni militari. || 23.8.2011

    40. || Generale di brigata Jamea Jamea (Jami Jami) || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Deir el-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Deir el-Zor e Alboukamal. || 23.8.2011

    41. || Hassan Bin-Ali Al-Turkmani || Nato ad Aleppo nel 1935. || Viceministro aggiunto, ex ministro della Difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. || 23.8.2011

    42. || Muhammad Said Bukhaytan || || Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto dirigente del regime con responsabilità nella repressione della popolazione civile. || 23.8.2011

    43. || Ali Douba || || Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad. || 23.8.2011

    44. || Generale di brigata Nawful Al-Husayn || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. || 23.8.2011

    45. || Generale di brigata Husam Sukkar || || Consigliere del presidente in materia di sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate dai servizi di sicurezza contro la popolazione civile. || 23.8.2011

    46. || Generale di brigata Muhammed Zamrini || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. || 23.8.2011

    47. || Tenente generale Mudir Adanov (Adnuv) || || Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. || 23.8.2011

    48. || Generale di brigata Ghassan Khalil || || Capo del dipartimento informazioni dei servizi d'informazione generali. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. || 23.8.2011

    49. || Mohammed Jabir || Nato a Latakia || Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. || 23.8.2011

    50. || Samir Hassan || || Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. || 23.8.2011

    51. || Fares Chehabi (Fares Shihabi) || || Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011

    52. || Emad Ghraiwati || Nato a Damasco, nel marzo 1959. || Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011

    53. || Tarif Akhras || Nato nel 1949 a Homs || Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011

    54. || Issam Anbouba || Nato nel 1949 a Latakia || Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011

    55. || Tayseer Qala Awwad || Nato a Damasco nel 1943. || Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime. || 23.9.2011

    56. || Dott. Adnan Hassan Mahmoud || Nato nel 1966 a Tartus || Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime. || 23.9.2011

    57. || Generale di divisione Jumah Al-Ahmad || || Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011

    58. || Colonnello Lu'ai Al-Ali || || Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a. || 14.11.2011

    59. || Tenente generale Ali Abdullah Ayyub || || Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011

    60. || Tenente generale Jasim al-Furayj || || Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011

    61. || Generale Aous (Aws) ASLAN || Nato nel 1958 || Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher Al-Assad e al Presidente Al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011

    62. || Generale Ghassan Belal || || Generale a capo del reserve bureau della quarta divisione. Consigliere di Maher Al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011

    63. || Abdullah Berri || || Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. || 14.11.2011

    64. || George Chaoui || || Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011

    65. || Generale di divisione Zuhair Hamad || || Vicecapo dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011

    66. || Amar Ismael || || Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizi d'informazione territoriale dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011

    67. || Mujahed Ismail || || Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011

    68. || Saqr Khayr Bek || || Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria. || 14.11.2011

    69. || Generale di divisione Nazih || || Vicedirettore dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011

    70. || Kifah Moulhem || || Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor. || 14.11.2011

    71. || Generale di divisione Wajih Mahmud || || Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. || 14.11.2011

    72. || Bassam Sabbagh || Nato a Damasco il 24 agosto 1959. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile "al Midani", Damasco Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. Avvocato del foro di Parigi. || Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco). Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar Al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Latakia. Fornisce sostegno finanziario al regime. || 14.11.2011

    73. || Tenente generale Mustafa Tlass || || Vicecapo di Stato maggiore (logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011

    74. || Generale di divisione Fu'ad Tawil || || Vicecapo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011

    75. || Mohammad Al-Jleilati || Nato a Damasco nel 1945 || Ministero delle Finanze. Responsabile dell'economia siriana. || 1.12.2011

    76. || Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar || Nato ad Aleppo nel 1956. || Ministro dell'Economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana. || 1.12.2011

    77. || Tenente generale Fahid Al-Jassim || || Capo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    78. || Generale di divisione Ibrahim Al-Hassan || || Vicecapo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    79. || Generale di brigata Khalil Zghraybih || || Quattordicesima divisione. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    80. || Generale di brigata Ali Barakat || || 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    81. || Generale di brigata Talal Makhluf || || 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    82. || Generale di brigata Nazih Hassun || || Servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    83. || Capitano Maan Jdiid || || Guardia presidenziale. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    84. || Muahmamd Al-Shaar || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    85. || Khald Al-Taweel || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    86. || Ghiath Fayad || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011

    B.        Entità

    || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco

    1. || Bena Properties || || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. || 23.6.2011

    2. || Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) || P.O. Box 108 – Damasco Numero di telefono: 963 112110059 / 963 112110043 Numero di fax: 963 933333149 || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. || 23.6.2011

    3. || Hamcho International (Hamsho International Group) || Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasco Numero di telefono: 963 112316675 Numero di fax: 963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com || Sotto il controllo di Mohammad Hamcho o Hamsho; finanzia il regime. || 23.6.2011

    4. || Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) || || Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del ministero della Difesa; finanzia il regime. || 23.6.2011

    5. || Direzione della sicurezza politica. || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011

    6. || Servizi d'informazione generali || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011

    7. || Servizi d'informazione militari || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011

    8. || Agenzia d'informazione dell'aeronautica militare || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011

    9. || Force Qods (Quds) dell'IRGC. || Teheran, Iran || La forza Qods (Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. || 23.8.2011

    10. || Mada Transport || Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) || Entità economica che finanzia il regime. || 2.9.2011

    11. || Cham Investment Group || Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) || Entità economica che finanzia il regime. || 2.9.2011

    12. || Real Estate Bank || Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasco P.O. Box: 2337 Damasco (Repubblica araba di Siria) Numero di telefono: (+963) 11 2456777 e 2218602. Numero di fax: (+963) 11 2237938 e 2211186. E-mail: Publicrelations@reb.sy. Sito web: www.reb.sy. || Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. || 2.9.2011

    13. || Addounia TV (alias Dounia TV) || Numero di telefono: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Numero di fax: +963-11-5667272. Sito web: http://www.addounia.tv || Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. || 23.9.2011

    14. || Cham Holding || Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O Box 9525 Numero di telefono: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Numero di fax +963 (11) 673 1274 E-mail: info@chamholding.sy. Sito web:www.chamholding.sy || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. || 23.9.2011

    15. || El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) || Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damasco – Siria Numero di telefono: +963-11-2212345 Numero di fax: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelm.com Sito web: www.eltelme.com || Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito. || 23.9.2011

    16. || Ramak Constructions Co. || Indirizzo: Dara'a Highway, Damasco, Siria Numero di telefono: +963-11-6858111 Numero di telefono cellulare: +963-933-240231 || Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. || 23.9.2011

    17. || Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) || Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco – Siria Numero di telefono: +963-11-5327266 Numero di telefono cellulare: +963-933-526812 +963-932-878282 Numero di fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/ sorohco || Investimenti in progetti industriali e militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf. || 23.9.2011

    18. || Syriatel || Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Numero di telefono: +963 11 61 26 270 Numero di fax: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy Sito web: http://syriatel.sy/ || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. Conformemente al contratto di licenza versa il 50% degli utili al governo. || 23.9.2011

    19. || Cham Press TV || Al Qudsi building, 2° piano - Baramkeh - Damasco Numero di telefono: +963 - 11- 2260805 Numero di fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net || Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. || 1.12.2011

    20. || Al Watan || Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone Numero di telefono: 00963 11 2137400 Numero di fax: 00963 11 2139928 || Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. || 1.12.2011

    21. || Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun || Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco || Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. || 1.12.2011

    22. || Business Lab || Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco Numero di telefono: 963112725499 Numero di fax: 963112725399 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011

    23. || Industrial Solutions || Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco Numero di telefono/fax: 963114471080 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011

    24. || Mechanical Construction Factory (MCF) || P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011

    25. || Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries || Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damasco Numero di telefono: +963-11-5111352 Numero di fax: +963-11-5110117 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011

    26. || Handasieh – Organization for Engineering Industries || P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasco PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco PO BOX 21120 Baramkeh, Damasco. Numeri di telefono: 963112121816 963112121834 963112214650 963112212743 963115110117 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011

    27. || Syria Trading Oil Company (Sytrol) || Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria. || Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Finanzia il regime. || 1.12.2011

    28. || General Petroleum Corporation (GPC) || New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria Numero di telefono: 963113141635 Numero di fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com || Società petrolifera statale. Finanzia il regime. || 1.12.2011

    29. || Al Furat Petroleum Company || Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria. Numeri di telefono: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Numeri di fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy || Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Finanzia il regime. || 1.12.2011

                 

    Allegato IIa

    Elenco delle entità o degli organismi di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

    Entità

    || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco

    1. || Commercial Bank of Syria || — Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Tutti gli uffici [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Numero di telefono: +963 11 2218890 Numero di fax: +963 11 2216975 Direzione generale: dir.cbs@mail.sy || Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. || 13.10.2011

    ALLEGATO III

    Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    (riservato agli Stati membri)

    A.        Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

    BELGIO

    BULGARIA

    REPUBBLICA CECA

    DANIMARCA

    GERMANIA

    ESTONIA

    IRLANDA

    GRECIA

    SPAGNA

    FRANCIA

    ITALIA

    CIPRO

    LETTONIA

    LITUANIA

    LUSSEMBURGO

    UNGHERIA

    MALTA

    PAESI BASSI

    AUSTRIA

    POLONIA

    PORTOGALLO

    ROMANIA

    SLOVENIA

    SLOVACCHIA

    FINLANDIA

    SVEZIA

    REGNO UNITO

    B.         Indirizzo per le comunicazioni con la Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Numero di telefono: +(32 2) 295 55 85

    ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 7

    Codice SA      Descrizione delle merci

    2709 00           Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

    2710                Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).

    2712                Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

    2713                Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

    2714                Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

    2715 00 00      Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

    ALLEGATO V

    Apparecchiature e software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni Internet o telefoniche, di cui all'articolo 4

    i)          Sistemi legittimi di intercettazione e controllo;

    ii)         sistemi di ispezione approfondita di pacchetti di informazioni;

    iii)         software forensi per controlli a distanza;

    iv)        attrezzature per il controllo dei codici IMSI / IMEI / TMSI;

    v)         attrezzature atte a disturbare i segnali di rete (jamming);

    vi)        sistemi di controllo audio[11]:

    vii)        apparecchi di riconoscimento di immagini, video, voce e parole;

    viii)       attrezzature per registrazioni in ordine cronologico (logging);

    ix)        apparecchi di intercettazione di SMS e RFID;

    x)         sistemi di firewall e controllo per i protocolli VoIP standard e proprietari e

    xi)        sistemi di sorveglianza di telefoni e comunicazioni satellitari.

    ALLEGATO VI

    Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all'articolo 9

    Note generali

    1.           Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

    N.B. Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2.           I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    3.           Le definizioni di termini tra "virgolette singole" sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4.           Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

    Nota generale sulla tecnologia (NGT)

    1.           La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    2.           I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

    3.           Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

    1.A      Attrezzature

    1.           Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    2.           Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.

    3.           Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.

    4.           Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

    5.           Teste di pozzo di perforazione, 'blowout preventer' e 'alberi di Natale o croci di produzione' e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

    Note tecniche:

    a.      Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

    b.      L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.

    c.       Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

    6.           Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.

    7.           Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.

    8.           Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.

    9.           Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.

    10.         Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

    Nota tecnica:

    Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

    11.         Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

    1.B      Attrezzature per testaggio ed ispezioni

    1.           Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.

    2.           Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.

    3.           Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

    1.C      Materiali

    1.           Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.

    2.           Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

    Nota tecnica:

    Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

    3.           Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

    1.D      Software

    1.           "Software" appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.

    2.           "Software" appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.

    3.           "Software" appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

    1.E       Tecnologia

    1.           "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

    Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

    2.A      Attrezzature

    1.           Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:

    a.       Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

    b.      scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffredddamento del gas naturale.

    2.           Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 ºC e con una capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    3.           'Coldbox' ed attrezzature della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1.

    Nota tecnica:

    Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui –120 ºC (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

    4.           Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 ºC e componenti appositamente progettati a tal fine.

    5.           Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai –120 ºC.

    6.           Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.

    7.           Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    8.           Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    9.           Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.

    10.         Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    11.         Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.

    12.         Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    13.         Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:

    a.       acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;

    b.      acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice 'PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)' superiore a 33.

    Nota tecnica:

    Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N

    14.         'Pigs' (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati

    Nota tecnica:

    Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella conduttura.

    15.         Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

    16.         Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m3 (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:

    a.       serbatoi a tetto fisso,

    b.      serbatoi a tetto galleggiante.

    17.         Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.

    18.         Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.

    19.         Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

    2.B      Attrezzature per testaggio ed ispezioni

    1.           Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.

    2.           Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

    2.C      Materiali

    1.           Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)

    2.           N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).

    3.           Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

    4.           Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:

    a.       metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;

    b.      specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;

    c.       catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

    d.      catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e

    5.           additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

    Nota:

    Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

    2.D      Software

    1.           "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.

    2.           "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

    2.E       Tecnologia

    1.           "Tecnologia" di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).

    2.           "Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di GNL.

    3.           "Tecnologia" di trasporto del gas naturale liquefatto.

    4.           "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.

    5.           "Tecnologia" di stoccaggio del greggio e dei combustibili.

    6.           "Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:

    6.1.   "Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;

    6.2.   Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;

    6.3.   Tecnologia di cracking catalitico e termico.

    [1]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

    [2]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

    [3]               GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

    [4]               GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

    [5]               GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    [6]               GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

    [7]               GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    [8]               GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

    [9]               GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

    [10]             GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.

    [11]             Apparecchi di registrazione su nastro, microfoni di forma tubolare, ecc.

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