This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011PC0887
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU) No 442/2011
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011
/* COM/2011/0887 definitivo - 2011/0433 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 /* COM/2011/0887 definitivo - 2011/0433 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011[1] concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Siria. (2)
Il Consiglio ha ampliato la portata delle misure
contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre 2011, 23
settembre 2011, 13 ottobre 2011 e 14 novembre 2011, nonché apportando
modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate
tramite successivi regolamenti di applicazione del Consiglio. Altre misure, che
non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono state
adottate tramite altrettante decisioni PESC del Consiglio. (3)
Tenuto conto delle continue repressioni brutali e
delle ininterrotte violazioni dei diritti dell'uomo da parte del governo della
Siria, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC del Consiglio,
con la quale chiede nuove misure, vale a dire il divieto di esportazione di
apparecchiature destinate ad essere usate dal governo siriano per il controllo
delle telecomunicazioni, il divieto di partecipazione ad alcuni progetti di
infrastrutture e di investimenti in detti progetti e ulteriori restrizioni sui
trasferimenti di fondi e la fornitura di servizi finanziari. (4)
Le misure in questione rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di
Unione. (5)
In considerazione della portata delle modifiche
introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti
della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento
che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011. 2011/0433 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1, vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria[2],
vista la proposta congiunta dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 442/2011[3] concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Siria. (2)
Il Consiglio ha ampliato la portata delle misure
contro la Siria con i regolamenti del Consiglio del 2 settembre 2011, 23
settembre 2011, 13 ottobre 2011 e 14 novembre 2011, nonché apportando
modifiche e integrazioni all'elenco delle persone e delle entità designate
tramite successivi regolamenti di applicazione del Consiglio. Altre misure, che
non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono state
adottate tramite altrettante decisioni PESC del Consiglio. (3)
Tenuto conto delle continue repressioni brutali e
delle ininterrotte violazioni dei diritti dell'uomo da parte del governo della
Siria, la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive
nei confronti della Siria[4], prevede nuove misure,
vale a dire il divieto di esportazione di apparecchiature destinate ad essere
usate dal regime siriano per il controllo delle telecomunicazioni, il divieto
di partecipazione ad alcuni progetti di infrastrutture e di investimenti in
detti progetti e ulteriori restrizioni sui trasferimenti di fondi e la
fornitura di servizi finanziari. (4)
Le misure in questione rientrano nell'ambito del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di
Unione. (5)
In considerazione della portata delle modifiche
introdotte, che si aggiungono alle varie misure già adottate nei confronti
della Siria, è opportuno consolidare tutte le misure in un nuovo regolamento
che abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 442/2011. (6)
Il presente regolamento deve entrare immediatamente
in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DEFINIZIONI Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "succursale"
di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una
parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio o finanziario
e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività
di ente creditizio o finanziario; b) "servizi di intermediazione": i) la negoziazione o l'organizzazione di
transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e
tecnologie da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e
tecnologie ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro
paese terzo. c) "contratto
o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e
dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi
analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il
termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in
particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito,
anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante
da siffatta transazione o ad essa correlata; d) "ente
creditizio": un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio[5], comprese le sue
succursali all'interno o al di fuori dell'Unione; (e) "petrolio greggio e prodotti
petroliferi": i prodotti elencati nell'allegato IV; f) "risorse economiche": le
attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non
siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o
servizi; g) "ente finanziario": i) un'impresa diversa da un ente creditizio
la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni
menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della
direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute (bureaux
de change); ii) un'impresa di assicurazione debitamente
autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla
vita[6],
nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di
detta direttiva; iii) un'impresa d'investimento secondo la
definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari[7]; iv) un organismo di investimento collettivo
che commercializzi le sue quote o azioni; o v) un intermediario assicurativo, secondo la
definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione
assicurativa[8], fatta eccezione per gli
intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si
occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti; comprese le sue succursali, siano esse all'interno
o all'esterno dell'Unione; h) "congelamento delle risorse
economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di
ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la
vendita, l'affitto e le ipoteche; i) "congelamento di fondi":
il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o
di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la
collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da
introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione,
compresa la gestione di portafoglio; j) "fondi": tutte le
attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva: i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i
vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento; ii) i depositi presso istituti finanziari o
altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti
obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i
pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari
derivati; iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o
altri impegni finanziari; vi) le lettere di credito, le polizze di
carico e gli atti di cessione; vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse
finanziarie; k) "beni":
prodotti, materiali e attrezzature; l) "assicurazione": un
impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute,
dietro pagamento, a fornire a un'altra persona o ad altre persone, in caso di
materializzazione di un rischio, l'indennizzo o il beneficio previsti dall'impegno; m) "riassicurazione": l'attività che consiste nell'accettare i
rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di
riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata
Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi
membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; n) "ente creditizio o finanziario
siriano": i) qualsiasi ente creditizio o finanziario
con sede in Siria, compresa la Banca centrale siriana; ii) qualsiasi succursale o controllata, che
rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 37, di un ente creditizio o
finanziario con sede in Siria; iii) qualsiasi succursale o controllata,
anche se non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 37, di un ente
creditizio o finanziario con sede in Siria; iv) qualsiasi ente creditizio o finanziario
privo di sede in Siria ma controllato da una o più persone o entità domiciliate
o con sede in Siria. o) "persona, entità o organismo
siriano": i) lo Stato siriano o qualsiasi sua
autorità pubblica; ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o
risieda in Siria; iii) qualsiasi persona giuridica, entità o
organismo con sede legale in Siria; iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, ubicati in Siria o
altrove, di proprietà di una o più delle citate persone o organismi o da questi
direttamente o indirettamente controllati; p) "assistenza tecnica":
qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione,
assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere
in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione
delle conoscenze e delle abilità relative al funzionamento o servizi di
consulenza, comprese le forme orali di assistenza; q) "territorio dell'Unione":
i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi
stabilite, compreso lo spazio aereo; r) "trasferimento di fondi":
un'operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un
prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a
disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di
pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la
medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore
di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato di cui al regolamento
(CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006,
riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i
trasferimenti di fondi[9]; CAPO II RESTRIZIONI
ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI Articolo 2 1.
È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate
per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione,
a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo
o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). 2.
Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento
protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari,
temporaneamente esportato in Siria da personale delle Nazioni Unite (ONU), da
personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media
o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per
uso esclusivamente individuale. 3.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti
degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita,
la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero
essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono
appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate
esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. Articolo 3 1.
È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente,
assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco
comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle
attrezzature militari)[10] o alla fornitura, alla
fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi
persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; b) fornire, direttamente o indirettamente,
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che
potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato
I, a qualsiasi persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; c) fornire, direttamente o indirettamente,
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie
inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi
in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione,
per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o
delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi
persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; d) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i
divieti di cui alle lettere da a) a c). 2.
In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati
non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e
assistenza finanziaria pertinenti a: ·
assistenza tecnica destinata esclusivamente a
sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF); ·
materiale militare non letale che potrebbe essere
utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o
protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU e dell'Unione o a
programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU o ·
veicoli non da combattimento equipaggiati con
materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del
personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria, purché la fornitura in questione sia stata
preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro,
identificata sui siti web elencati nell'allegato III. Articolo 4 1.
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, le apparecchiature o i software elencati nell'allegato
V, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo
siriani, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità
competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati
nell'allegato III. 2.
Le autorità competenti degli Stati membri,
identificate nei siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione
di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le
apparecchiature e i software in questione siano destinati principalmente ad
operare controlli o intercettazioni, da parte o per conto del governo siriano,
sulle comunicazioni via Internet o telefoniche in Siria. 3.
L'allegato V elenca soltanto le apparecchiature e i
software che possono essere utilizzati per operare controlli o intercettazioni
sulle comunicazioni Internet o telefoniche. Articolo 5 È vietato: (a)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi
persona, entità o organismo siriani assistenza tecnica o servizi di
intermediazione relativi alle apparecchiature e ai software elencati all'allegato
V o alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature di
cui all'allegato V o alla fornitura, installazione, funzionamento o
aggiornamento dei software di cui all'allegato V; (b)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi
persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria
relativi alle apparecchiature e ai software di cui all'allegato V; (c)
fornire a qualsiasi persona, entità o organismo
siriani, o a beneficio diretto o indiretto di questi, qualsiasi tipo di
servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni
Internet, nonché (d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a
qualsivoglia attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di
cui alle precedenti lettere a), b) e c), a meno che l'autorità competente dello Stato
membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato III, non
abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione, conformemente all'articolo 4,
paragrafo 2. Articolo 6 I divieti di cui agli articoli 4 e 5 non
ostano all'adempimento degli obblighi derivanti da contratti conclusi prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che la
persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia precedentemente
avvisato le autorità competenti, identificate nei siti web elencati nell'allegato
III, dello Stato membro in cui è stabilita. Articolo 7 È vietato: a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti
petroliferi che i) siano originari della Siria o ii) siano stati esportati dalla Siria; b) acquistare petrolio greggio o
prodotti petroliferi situati in Siria o originari della Siria; c) trasportare petrolio greggio o
prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi
altro paese; d) fornire, direttamente o
indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi prodotti
derivati, nonché prodotti di assicurazione e riassicurazione collegati alle
disposizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) nonché e) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o
indiretto, di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) o d). Articolo 8 I divieti di cui all'articolo 7 non si
applicano: a) all'adempimento,
il 15 novembre 2011 o prima di questa data, di un obbligo derivante da un
contratto concluso prima del 2 settembre 2011, purché la persona fisica o
giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire l'obbligazione abbia
notificato, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, l'attività o la
transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito,
individuata nei siti web elencati nell'allegato III o b) all'acquisto
di petrolio greggio o di prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 2 settembre
2011, oppure, qualora l'esportazione sia stata effettuata ai sensi della
lettera a), il 15 novembre 2011 o prima di questa data. Articolo 9 1.
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare,
direttamente o indirettamente, le attrezzature e tecnologie elencate nell'allegato
VI a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria. 2.
L'allegato VI comprende le attrezzature e
tecnologie chiave per i seguenti settori dell'industria del petrolio e del gas
in Siria: a) prospezione di greggio e gas naturale; b) produzione di greggio e gas naturale; c) raffinazione; d) liquefazione di gas naturale. 3.
Esso non comprende i prodotti inclusi nell'elenco
comune delle attrezzature militari o nell'allegato I. Articolo 10 È vietato: (a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie
elencate nell'allegato VI, nonché alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e
uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o
organismo siriani, o per un uso in Siria; (b)
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi
persona, entità o organismo siriani, finanziamenti o assistenza finanziaria
relativi alle attrezzature e tecnologie di cui all'allegato VI nonché (c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a
qualsiasi attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di
cui alle precedenti lettere a) e b). Articolo 11 1.
I divieti di cui agli articoli 9 e 10 non ostano
all'adempimento degli obblighi derivanti da un contratto aggiudicato o concluso
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione
che la persona o l'entità che intende valersi del presente articolo abbia
precedentemente avvisato le autorità competenti, identificate nei siti web
elencati nell'allegato III, dello Stato membro in cui è stabilita. 2.
Ai fini del presente articolo, si ritiene che un
contratto sia stato "aggiudicato" a una persona o entità qualora, al
termine di una procedura formale di gara, l'altra parte contraente abbia
inviato esplicita conferma scritta dell'aggiudicazione del contratto a tale
persona o entità. Articolo 12 È vietato vendere, fornire, trasferire o
esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane,
stampate o coniate nell'Unione europea, alla Banca centrale della Siria. CAPO III RESTRIZIONI ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INFRASTRUTTURE Articolo 13 1.
È vietato: (a)
partecipare, direttamente o indirettamente, a
qualsiasi progetto di costruzione o installazione in Siria di nuove centrali
per la produzione di energia elettrica nonché (b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza
finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a). 2.
Tale divieto non si applica all'esecuzione degli
obblighi previsti da un contratto concluso prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento, a condizione che la persona o l'entità che
intende valersi del presente articolo abbia precedentemente avvisato le
autorità competenti, identificate nei siti web elencati nell'allegato III,
dello Stato membro in cui è stabilita. 3.
Ai fini del presente articolo, la "partecipazione"
a un progetto comprende anche l'azione di mettere a disposizione materiali da
utilizzare in tale progetto. CAPO IV RESTRIZIONI
AL FINANZIAMENTO DI ALCUNE IMPRESE Articolo 14 1. Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti
finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità o organismo siriani di cui al paragrafo 2; c) la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o
organismo siriani di cui al paragrafo 2 e d) la partecipazione, consapevole e
deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti
di cui alle lettere a), b) o c). 2. I divieti di cui al paragrafo
1 si applicano a qualsiasi persona, entità o organismo siriani attivi: a) nella prospezione, produzione e
raffinazione di petrolio greggio; o b) nella costruzione o installazione di
nuove centrali per la produzione di energia elettrica. 3. Ai fini del solo
paragrafo 2 si applicano le seguenti definizioni: per "prospezione di greggio" si intende
l'esplorazione, la prospezione e la gestione delle riserve di greggio, nonché
la fornitura di servizi geologici riferiti a tali riserve; per "raffinazione di petrolio greggio"
si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione del petrolio
ai fini della vendita di combustibili e carburanti ai consumatori finali. 4. I divieti di cui al paragrafo
1: a) si applicano fatti salvi gli obblighi
derivanti da contratti o accordi di prospezione, produzione e raffinazione di
petrolio greggio conclusi prima del 23 settembre 2011; b) non impediscono l'aumento di una partecipazione in materia di
prospezione, produzione e raffinazione di petrolio greggio, se tale aumento
costituisce un obbligo derivante da un accordo concluso prima del 23 settembre 2011. CAPO V CONGELAMENTO
DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE Articolo 15 1. Sono congelati tutti i fondi
e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle
persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli
allegati II e IIa. 2. Nessun fondo o risorsa
economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone
fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II
e IIa o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione,
consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato,
diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 16 1. Gli allegati II e IIa
contengono quanto segue: a) nell'allegato II sono elencate le persone
fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha
identificato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC,
come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della
popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal
regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate,
e a cui non si applica l'articolo 21; b) nell'allegato IIa sono elencate le entità
che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della
decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o alle entità
responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in
Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo
sostengono e a cui si applica l'articolo 21. 2. Gli allegati II e IIa
riportano i motivi dell'inserimento negli elenchi delle persone, delle entità e
degli organismi interessati. 3. Gli allegati II e IIa
riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare
le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali
informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il
luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità,
il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle
entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni,
la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di
attività. Articolo 17 In deroga all'articolo 15, le autorità
competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato
III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o
risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo
aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: (a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle
persone di cui all'allegato II e IIa e dei familiari a carico, compresi i
pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure
mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; (b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari
ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi
legali; (c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o
di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle
risorse economiche congelati; (d)
necessari per coprire spese straordinarie, a
condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità
degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione,
i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata
autorizzazione o lo Stato membro interessato informa gli altri
Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma
del presente paragrafo entro quattro settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 18 In deroga all'articolo 15, le autorità
competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare
che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione
che: (e)
i fondi o le risorse economiche in questione siano
oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della
data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 15 è stato
inserito negli allegati II o IIa o di una sentenza giudiziaria, amministrativa
o arbitrale pronunciata prima di tale data; (f)
i fondi o le risorse economiche in questione
vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo
o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e
dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; (g)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una
persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o IIa
nonché (h)
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non
sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati
membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente
articolo. Articolo 19 In deroga all'articolo 15, le autorità
competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare
che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle persone, alle
entità o agli organismi elencati negli allegati II e IIa siano sbloccati o che
taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone,
delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e IIa, alle
condizioni che giudicano appropriate, quando lo ritengano necessario per
permettere la fornitura di petrolio, gas e elettricità alla popolazione civile
in Siria. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la
Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro
due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 20 1.
L'articolo 15, paragrafo 2, non si applica al
versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su
detti conti o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti,
accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti
sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti
siano congelati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. 2.
L'articolo 15, paragrafo 2, non osta a che enti
finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando
ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di
un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su
tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa
senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni. Articolo 21 In deroga all'articolo 15, e purché un
pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato
II e IIa sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione
sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di
designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli
Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono
autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o
risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia
direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'articolo
15. Articolo 22 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, un'entità
elencata nell'allegato IIa può, per un periodo di 2 mesi dalla data in cui è
stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche
congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché (a)
il pagamento sia dovuto in forza di un contratto
commerciale e (b)
l'autorità competente dello Stato membro
interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o
indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato
IIa. Articolo 23 Il congelamento di fondi e risorse economiche,
o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se
effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente
regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica
o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche
siano stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. CAPO VI RESTRIZIONI
RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI Articolo 24 La Banca europea per gli investimenti (BEI) (a)
non effettua esborsi o pagamenti nell'ambito di
accordi di prestito esistenti con lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità
pubblica né esborsi e pagamenti connessi a tali accordi e (b)
sospende ogni contratto di prestazione di servizi di
assistenza tecnica esistente relativo a progetti finanziati nell'ambito degli
accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in
Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua
autorità pubblica. Articolo 25 È vietato: a) vendere direttamente o
indirettamente ai soggetti elencati di seguito od acquistare direttamente o
indirettamente dai soggetti elencati di seguito obbligazioni pubbliche o
garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento: i) lo Stato siriano o il suo governo, i
suoi enti pubblici, imprese e agenzie; ii) qualsiasi ente creditizio o finanziario
siriano; iii) persone fisiche o persone giuridiche,
entità o organismi che agiscano per conto o sotto la direzione di una persona
giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); iv) persone giuridiche, entità o organismi
posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai
punti i), ii) o iii); b) fornire a persone, entità o
organismi di cui alla lettera a) servizi di intermediazione relativi alle
obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento; c) assistere una persona, entità o
organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o
garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione,
pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. Articolo 26 1. Agli enti creditizi e
finanziari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 37 è
fatto divieto di: a) aprire un nuovo conto bancario presso un
ente creditizio o finanziario siriano; b) aprire nuovi conti di corrispondenza
presso un ente creditizio o finanziario siriano; c) aprire un nuovo ufficio di
rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria; d) costituire una nuova impresa comune con
un ente creditizio o finanziario siriano. 2. È vietato: a) autorizzare l'apertura di un ufficio di
rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente
creditizio o finanziario siriano nell'Unione; b) concludere a favore di qualsiasi ente
creditizio o finanziario siriano o per conto di tale ente accordi relativi all'apertura
di un ufficio di rappresentanza o all'apertura di una succursale o di una
controllata nell'Unione; c) autorizzare l'avvio e il proseguimento
dell'attività di un ente creditizio o di qualsiasi altra attività che richieda
un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una
succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano,
se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano
operativi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; d) a qualsiasi ente finanziario o creditizio
siriano acquisire o aumentare la partecipazione – o acquisire qualsiasi altro
diritto di proprietà - in un ente creditizio o finanziario che rientri nel
campo d'applicazione dell'articolo 36. Articolo 27 1. È vietato: a) fornire assicurazioni o riassicurazioni: i) allo Stato siriano, al suo governo e ai
suoi enti pubblici, imprese e agenzie; o ii) a qualsiasi persona fisica o persona
giuridica, entità o organismo, che agiscano per conto o sotto la direzione di
una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al punto i); b) partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il
divieto di cui alla lettera a). 2. Il paragrafo 1, lettera a),
punto i) non si applica alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o della
responsabilità civile a persone, ad entità od organismi siriani basati nell'Unione
europea. 3. Il paragrafo 1, lettera a),
punto iii) non si applica alla fornitura di assicurazioni, ivi comprese le
assicurazioni sanitarie e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo
privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati
II e IIa, nonché alla riassicurazione ad esse connessa. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii) non
impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al
proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una
persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a),
punto i) e non elencati negli allegati II o IIa. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii),
non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca sotto la
direzione di una persona, di un'entità o di un organismo di cui al punto i) del
medesimo paragrafo qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco,
del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile
che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo siriani. 4. Il presente articolo vieta di
prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (eccetto i casi in cui
tali proroga o rinnovo rappresentino un obbligo contrattuale assunto
precedentemente) ma, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, non vieta di
rispettare gli accordi conclusi prima di questa data. CAPO VII DISPOSIZIONI
GENERALI E FINALI Articolo 28 Nessun diritto, incluso ai fini di
risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di
compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di
proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere
di credito e strumenti analoghi, è concesso al governo della Siria, ai suoi
enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi
persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale governo, in
relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso,
direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai
sensi del presente regolamento. Articolo 29 I divieti di cui al presente regolamento non
comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche,
le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun
motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale
divieto. Articolo 30 1. Fatte salve le norme
applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le
persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all'autorità
competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui
siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare
il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli
importi congelati a norma dell'articolo 15, e a trasmettere tali informazioni
alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri e b) a collaborare con detta autorità
competente per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le informazioni fornite o
ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi
per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 31 1. Uno Stato membro può adottare
tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi
giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del
presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità
o un organismo siriano. 2. Ai fini delle misure adottate
a norma del paragrafo 1, non si applica il divieto di cui all'articolo 15,
paragrafo 2 e all'articolo 27. 3. Gli Stati membri s'informano
in anticipo in ordine alle misure adottate a norma del paragrafo 1. Articolo 32 Gli Stati membri e la Commissione si informano
immediatamente in merito alle misure adottate ai sensi del presente regolamento
e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti
il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di
violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai
tribunali nazionali. Articolo 33 La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato
III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 34 1. Qualora il Consiglio decida
di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le
misure di cui all'articolo 15, esso apporta le opportune modifiche all'allegato
II o all'allegato IIa. 2. Il Consiglio trasmette la sua
decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o
giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo
è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o
giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3. Qualora siano avanzate
osservazioni o presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la
decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o
l'organismo. 4. Gli elenchi degli allegati II
e IIa sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Articolo 35 1. Gli Stati membri stabiliscono
le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad
assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano
senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, così come ogni successiva modifica. Articolo 36 Laddove il presente regolamento imponga di
notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo
e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato
III. Articolo 37 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'Unione, compreso
il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili e di
tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato
membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; d) a qualsiasi persona giuridica,
entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di
uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica,
entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente
o parzialmente all'interno dell'Unione. Articolo 38 Il regolamento (UE) n. 442/2011 è abrogato. Articolo 39 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO I Elenco del materiale di cui all'articolo
2 e all'articolo 3 che potrebbe essere usato per la repressione interna 1. Armi da fuoco, munizioni e
accessori connessi: 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad
autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature
militari; 1.2 munizioni specificamente progettate per le
armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati; 1.3 congegni di mira non sottoposti ad
autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 2. Bombe e granate non
sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. 3. Veicoli: 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad
acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa; 3.2 veicoli specificamente progettati o
modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; 3.3 veicoli specificamente progettati o
modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con
protezione balistica; 3.4 veicoli specificamente progettati per il
trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva; 3.5 veicoli specificamente progettati per
installare barriere mobili; 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti
da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa. Nota 1 Questo punto non sottopone ad
autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio. Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli"
include i rimorchi. 4. Sostanze esplosive e
attrezzature collegate: 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente
progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici,
compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti
di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente
progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale
specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di
altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione
(ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o
azionatori antincendio a sprinkler); 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non
sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari; 4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad
autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze
collegate: a. amatolo; b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5%
di azoto); c. nitroglicole; d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e. cloruro di picrile; f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT). 5. Apparecchiature protettive
non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle
attrezzature militari: 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione
da armi da fuoco e/o da taglio; 5.2 elmetti con protezione balistica e/o
protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e
scudi balistici. Nota: questo punto non sottopone ad
autorizzazione: –
le apparecchiature specificamente progettate per
attività sportive; –
le apparecchiature specificamente progettate per
esigenze di sicurezza sul lavoro. 6. Simulatori, diversi da quelli
sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle
attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e
software appositamente progettato. 7. Apparecchiature per la
visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine,
diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle
attrezzature militari. 8. Filo spinato tagliente. 9. Coltelli militari, coltelli e
baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. 10. Apparecchiature di
fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente
elenco. 11. Tecnologia specifica per lo
sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco. ALLEGATO II Elenco delle persone fisiche e giuridiche,
degli organismi o delle entità di cui all'articolo 15 e all'articolo 16,
paragrafo 1, lettera a). A. Persone || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco 1. || Bashar Al-Assad || Nato a Damasco l'11 settembre 1965; passaporto diplomatico n. D1903 || Presidente della Repubblica; Responsabile dell'autorizzazione e della supervisione della repressione violenta contro i manifestanti. || 23.5.2011 2. || Maher (alias Mahir) Al-Assad || Nato l'8 dicembre 1967; passaporto diplomatico n. D4138 || Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 3. || Ali Mamluk (alias Mamluk) || Nato a Damasco il 19 febbraio 1946; passaporto diplomatico n. 983 || Capo dei servizi d'informazione generali siriani; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 4. || Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) || || Ministro dell'interno, coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 5. || Atej (alias Atef, Atif) Najib || || Ex responsabile della sicurezza politica a Dar'a; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 6. || Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) || Nato a Damasco il 2 aprile 1971; passaporto diplomatico n. 2246 || Colonnello e capo unità presso l'ufficio di Damasco dei servizi d'informazione generali; cugino del Presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Maher Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 7. || Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) || Nato a Damasco il 20 maggio 1951; passaporto diplomatico n. D000001300 || Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 9.5.2011 8. || Amjad Al-Abbas || || Capo della sicurezza politica di Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. || 9.5.2011 9. || Rami Makhlouf || Nato Damasco il 10 luglio 1969, passaporto n. 454224 || Uomo d'affari siriano; associato a Maher Al-Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti || 9.5.2011 10. || Abd Al-Fatah Qudsiyah || Nato a Hama nel 1953; passaporto diplomatico n. D0005788 || Capo dei servizi d'informazione militari siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011 11. || Jamil Hassan || || Capo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011 12. || Rustum Ghazali || Nato a Dar'a il 3 maggio 1953; passaporto diplomatico n. D000000887 || Capo dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco, coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 9.5.2011 13. || Fawwaz Al-Assad || Nato a Kerdal il 18 giugno 1962; passaporto n. 88238 || Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. || 9.5.2011 14. || Munzir Al-Assad || Nato a Latakia il 1° marzo 1961; passaporto n. 86449 e n. 842781 || Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. || 9.5.2011 15. || Asif Shawkat || Nato a Al-Madehleh,Tartus, il 15 gennaio 1950 || Vicecapo del personale dei servizi di sicurezza e ricognizione; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 16. || Hisham Ikhtiyar || Nato nel 1941 || Capo dei servizi di sicurezza nazionale; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 17. || Faruq Al Shar' || Nato il 10 dicembre 1938 || Vicepresidente della Siria; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 18. || Muhammad Nasif Khayrbik || Nato a Hama il 10 aprile (o il 20 maggio) 1937, passaporto diplomatico n. 0002250 || Vicepresidente delegato dei servizi di sicurezza nazionale siriani; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 19. || Mohamed Hamcho || Nato il 20 maggio 1966; passaporto n. 002954347 || Cognato di Maher Al-Assad; uomo d'affari e agente locale di numerose società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. || 23.5.2011 20. || Iyad (alias Eyad) Makhlouf || Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N001820740 || Fratello di Rami Makhlouf e ufficiale dei servizi d'informazione generali coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 21. || Bassam Al Hassan || || Consigliere del Presidente in materia di affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 23.5.2011 22. || Dawud Rajiha || || Capo di Stato maggiore delle Forze Armate, responsabile del coinvolgimento dell'esercito nella repressione di manifestanti pacifici. || 23.5.2011 23. || Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf || Nato a Damasco il 21 gennaio 1973; passaporto n. N002848852 || Vicepresidente di SyriaTel e curatore temporaneo della società statunitense di Rami Makhlouf finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. || 23.5.2011 24. || Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) || Nato nel 1951 o nel 1946 a Kerdaha. || Capo della sicurezza presidenziale; coinvolto nella repressione dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad || 23.6.2011 25. || Riyad Chaliche (Riyad Shalish) || || Direttore del Military Housing Establishment; finanzia il regime; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad. || 23.6.2011 26. || Comandante di brigata Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) || Nato il 1° settembre 1957 a Yazd, Iran. || Comandante generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011 27. || Generale di divisione Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) || || Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane - Qods, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011 28. || Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) || Nato nel 1963 a Teheran, Iran. || Vicecomandante per i servizi d'informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. || 23.6.2011 29. || Khalid Qaddur || || Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. || 23.6.2011 30. || Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli) || || Socio d'affari di Maher Al-Assad; finanzia il regime. || 23.6.2011 31. || Mohammad Mufleh || || Capo dei servizi d'informazione di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti. || 1.8.2011 32. || Generale di divisione Tawfiq Younes || || Capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione dei servizi d'informazione generali; coinvolto nella repressione della popolazione civile. || 1.8.2011 33. || Sig. Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) || Nato a Latakia il 19 ottobre 1932 || Stretto collaboratore e zio materno di Bashar e Mahir Al-Assad. Socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. || 1.8.2011 34. || Ayman Jabir || Nato a Latakia || Collaboratore di Mahir Al-Assad nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. || 1.8.2011 35. || Generale Ali Labi Mahmoud || Nato a Tartus nel 1939. Nominato ministro della Difesa il 3 giugno 2009. || Ministro della Difesa. Responsabile della conduzione e delle operazioni delle Forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile. || 1.8.2011 36. || Hayek Al-Assad || || Vice di Maher Al-Assad, capo dell'unità di polizia militare della quarta divisione dell'esercito, coinvolta nella repressione. || 23.8.2011 37. || Ali Al-Salim || || Direttore dell'ufficio acquisizioni del ministero della Difesa siriano, punto d'ingresso per tutti gli acquisti d'armi dell'esercito siriano. || 23.8.2011 38. || Nizar Al-Assad (نزار الأسد) || Cugino del Presidente Bashar Al-Assad; In precedenza direttore della società Nizar Oilfield Supplies. || Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziatore della milizia Shabiha nella regione di Latakia. || 23.8.2011 39. || Generale di Brigata Rafiq Shahadah || || Capo dei servizi d'informazione militari siriani - dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad in materia di questioni strategiche e di informazioni militari. || 23.8.2011 40. || Generale di brigata Jamea Jamea (Jami Jami) || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Deir el-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Deir el-Zor e Alboukamal. || 23.8.2011 41. || Hassan Bin-Ali Al-Turkmani || Nato ad Aleppo nel 1935. || Viceministro aggiunto, ex ministro della Difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad. || 23.8.2011 42. || Muhammad Said Bukhaytan || || Segretario regionale aggiunto del partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000-2005. Ex governatore di Hama (1998-2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto dirigente del regime con responsabilità nella repressione della popolazione civile. || 23.8.2011 43. || Ali Douba || || Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad. || 23.8.2011 44. || Generale di brigata Nawful Al-Husayn || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib. || 23.8.2011 45. || Generale di brigata Husam Sukkar || || Consigliere del presidente in materia di sicurezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate dai servizi di sicurezza contro la popolazione civile. || 23.8.2011 46. || Generale di brigata Muhammed Zamrini || || Capo dipartimento dei servizi d'informazione militari siriani a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Homs. || 23.8.2011 47. || Tenente generale Mudir Adanov (Adnuv) || || Vicecapo di Stato maggiore, operazioni ed esercitazioni dell'esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. || 23.8.2011 48. || Generale di brigata Ghassan Khalil || || Capo del dipartimento informazioni dei servizi d'informazione generali. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. || 23.8.2011 49. || Mohammed Jabir || Nato a Latakia || Milizia Shabiha. Collaboratore di Maher Al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha. || 23.8.2011 50. || Samir Hassan || || Socio d'affari di Maher Al-Assad. Risulta sostenere economicamente il regime siriano. || 23.8.2011 51. || Fares Chehabi (Fares Shihabi) || || Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011 52. || Emad Ghraiwati || Nato a Damasco, nel marzo 1959. || Presidente della camera dell'industria di Damasco (Zuhair Ghraiwati Sons). Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011 53. || Tarif Akhras || Nato nel 1949 a Homs || Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011 54. || Issam Anbouba || Nato nel 1949 a Latakia || Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Finanzia il regime siriano. || 2.9.2011 55. || Tayseer Qala Awwad || Nato a Damasco nel 1943. || Ministro della giustizia. Associato al regime siriano, anche sostenendo le politiche e le pratiche dell'arresto e della detenzione arbitrari del regime. || 23.9.2011 56. || Dott. Adnan Hassan Mahmoud || Nato nel 1966 a Tartus || Ministro dell'informazione. Associato al regime siriano, anche sostenendo e promuovendo la politica d'informazione del regime. || 23.9.2011 57. || Generale di divisione Jumah Al-Ahmad || || Comandante delle Forze Speciali. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011 58. || Colonnello Lu'ai Al-Ali || || Capo dell'Intelligence militare siriana, dipartimento di Dar'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dar'a. || 14.11.2011 59. || Tenente generale Ali Abdullah Ayyub || || Vicecapo di Stato maggiore (Personale e manodopera). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011 60. || Tenente generale Jasim al-Furayj || || Capo di Stato maggiore. Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011 61. || Generale Aous (Aws) ASLAN || Nato nel 1958 || Capo di battaglione della Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher Al-Assad e al Presidente Al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011 62. || Generale Ghassan Belal || || Generale a capo del reserve bureau della quarta divisione. Consigliere di Maher Al-Assad e coordinatore delle operazioni di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011 63. || Abdullah Berri || || Dirige le milizie della famiglia Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo. || 14.11.2011 64. || George Chaoui || || Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011 65. || Generale di divisione Zuhair Hamad || || Vicecapo dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011 66. || Amar Ismael || || Civile - Capo dell'esercito elettronico siriano (servizi d'informazione territoriale dell'esercito). Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011 67. || Mujahed Ismail || || Membro dell'esercito elettronico siriano. Partecipazione alla repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria. || 14.11.2011 68. || Saqr Khayr Bek || || Ministro aggiunto dell'interno. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria. || 14.11.2011 69. || Generale di divisione Nazih || || Vicedirettore dei servizi d'informazione generali. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011 70. || Kifah Moulhem || || Comandante di battaglione della quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile a Deir el-Zor. || 14.11.2011 71. || Generale di divisione Wajih Mahmud || || Comandante della diciottesima divisione corazzata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs. || 14.11.2011 72. || Bassam Sabbagh || Nato a Damasco il 24 agosto 1959. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile "al Midani", Damasco Passaporto siriano n. 004326765 emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014. Avvocato del foro di Parigi. || Dirige lo studio Sabbagh et Associés (Damasco). Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar Al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Latakia. Fornisce sostegno finanziario al regime. || 14.11.2011 73. || Tenente generale Mustafa Tlass || || Vicecapo di Stato maggiore (logistica e approvvigionamenti). Responsabile dell'uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria. || 14.11.2011 74. || Generale di divisione Fu'ad Tawil || || Vicecapo dei servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Responsabile dell'uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti. || 14.11.2011 75. || Mohammad Al-Jleilati || Nato a Damasco nel 1945 || Ministero delle Finanze. Responsabile dell'economia siriana. || 1.12.2011 76. || Dott. Mohammad Nidal Al-Shaar || Nato ad Aleppo nel 1956. || Ministro dell'Economia e del commercio. Responsabile dell'economia siriana. || 1.12.2011 77. || Tenente generale Fahid Al-Jassim || || Capo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 78. || Generale di divisione Ibrahim Al-Hassan || || Vicecapo di stato maggiore. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 79. || Generale di brigata Khalil Zghraybih || || Quattordicesima divisione. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 80. || Generale di brigata Ali Barakat || || 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 81. || Generale di brigata Talal Makhluf || || 103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 82. || Generale di brigata Nazih Hassun || || Servizi d'informazione dell'aeronautica militare siriana. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 83. || Capitano Maan Jdiid || || Guardia presidenziale. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 84. || Muahmamd Al-Shaar || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 85. || Khald Al-Taweel || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011 86. || Ghiath Fayad || || Divisione della sicurezza politica. Ufficiale coinvolto nelle violenze di Homs. || 1.12.2011
B. Entità || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco 1. || Bena Properties || || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. || 23.6.2011 2. || Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) || P.O. Box 108 – Damasco Numero di telefono: 963 112110059 / 963 112110043 Numero di fax: 963 933333149 || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. || 23.6.2011 3. || Hamcho International (Hamsho International Group) || Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasco Numero di telefono: 963 112316675 Numero di fax: 963 112318875 Sito web: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com e hamshogroup@yahoo.com || Sotto il controllo di Mohammad Hamcho o Hamsho; finanzia il regime. || 23.6.2011 4. || Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) || || Società di lavori pubblici sotto il controllo di Riyad Shalish e del ministero della Difesa; finanzia il regime. || 23.6.2011 5. || Direzione della sicurezza politica. || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011 6. || Servizi d'informazione generali || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011 7. || Servizi d'informazione militari || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011 8. || Agenzia d'informazione dell'aeronautica militare || || Agenzia dello Stato siriano direttamente coinvolta nella repressione. || 23.8.2011 9. || Force Qods (Quds) dell'IRGC. || Teheran, Iran || La forza Qods (Quds) è un braccio speciale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell'approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria. La forza Qods dell'IRGC ha fornito assistenza tecnica, materiale e sostegno ai servizi di sicurezza siriani nella repressione dei movimenti di protesta civili. || 23.8.2011 10. || Mada Transport || Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) || Entità economica che finanzia il regime. || 2.9.2011 11. || Cham Investment Group || Filiale della Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Numero di telefono: 00 963 11 99 62) || Entità economica che finanzia il regime. || 2.9.2011 12. || Real Estate Bank || Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasco P.O. Box: 2337 Damasco (Repubblica araba di Siria) Numero di telefono: (+963) 11 2456777 e 2218602. Numero di fax: (+963) 11 2237938 e 2211186. E-mail: Publicrelations@reb.sy. Sito web: www.reb.sy. || Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. || 2.9.2011 13. || Addounia TV (alias Dounia TV) || Numero di telefono: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Numero di fax: +963-11-5667272. Sito web: http://www.addounia.tv || Addounia TV ha istigato alla violenza contro la popolazione civile della Siria. || 23.9.2011 14. || Cham Holding || Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria P.O Box 9525 Numero di telefono: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Numero di fax +963 (11) 673 1274 E-mail: info@chamholding.sy. Sito web:www.chamholding.sy || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, la maggiore società siriana che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. || 23.9.2011 15. || El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) || Indirizzo: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damasco – Siria Numero di telefono: +963-11-2212345 Numero di fax: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelm.com Sito web: www.eltelme.com || Produzione e fornitura di apparecchiature di telecomunicazione per l'esercito. || 23.9.2011 16. || Ramak Constructions Co. || Indirizzo: Dara'a Highway, Damasco, Siria Numero di telefono: +963-11-6858111 Numero di telefono cellulare: +963-933-240231 || Costruzione di caserme, baraccamenti ai posti di frontiera e di altri edifici per le esigenze dell'esercito. || 23.9.2011 17. || Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) || Indirizzo: Adra Free Zone Area Damasco – Siria Numero di telefono: +963-11-5327266 Numero di telefono cellulare: +963-933-526812 +963-932-878282 Numero di fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Sito web: http://sites.google.com/site/ sorohco || Investimenti in progetti industriali e militari locali, fabbricazione di pezzi di armamenti e di prodotti connessi. Il 100% della società è di proprietà di Rami Makhlouf. || 23.9.2011 18. || Syriatel || Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Numero di telefono: +963 11 61 26 270 Numero di fax: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy Sito web: http://syriatel.sy/ || Sotto il controllo di Rami Makhlouf, finanzia il regime. Conformemente al contratto di licenza versa il 50% degli utili al governo. || 23.9.2011 19. || Cham Press TV || Al Qudsi building, 2° piano - Baramkeh - Damasco Numero di telefono: +963 - 11- 2260805 Numero di fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@champress.com Sito web: www.champress.net || Rete televisiva che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. || 1.12.2011 20. || Al Watan || Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone Numero di telefono: 00963 11 2137400 Numero di fax: 00963 11 2139928 || Quotidiano che partecipa a campagne di disinformazione e incitazione alla violenza contro i manifestanti. || 1.12.2011 21. || Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun || Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco || Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti. || 1.12.2011 22. || Business Lab || Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasco Numero di telefono: 963112725499 Numero di fax: 963112725399 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011 23. || Industrial Solutions || Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasco Numero di telefono/fax: 963114471080 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011 24. || Mechanical Construction Factory (MCF) || P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011 25. || Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries || Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damasco Numero di telefono: +963-11-5111352 Numero di fax: +963-11-5110117 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011 26. || Handasieh – Organization for Engineering Industries || P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasco PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco PO BOX 21120 Baramkeh, Damasco. Numeri di telefono: 963112121816 963112121834 963112214650 963112212743 963115110117 || Società di copertura utilizzata dal CERS per l'acquisizione di materiale sensibile. || 1.12.2011 27. || Syria Trading Oil Company (Sytrol) || Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria. || Impresa statale responsabile della totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Finanzia il regime. || 1.12.2011 28. || General Petroleum Corporation (GPC) || New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria Numero di telefono: 963113141635 Numero di fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com || Società petrolifera statale. Finanzia il regime. || 1.12.2011 29. || Al Furat Petroleum Company || Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria. Numeri di telefono: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Numeri di fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy || Joint venture detenuta per il 50% dalla GPC. Finanzia il regime. || 1.12.2011 Allegato IIa Elenco
delle entità o degli organismi di cui all'articolo 15 e all'articolo 16,
paragrafo 1, lettera b). Entità || Nome || Informazioni identificative || Motivi || Data di inserimento nell'elenco 1. || Commercial Bank of Syria || — Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasco, Siria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Tutti gli uffici [NPWMD] Sito web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Numero di telefono: +963 11 2218890 Numero di fax: +963 11 2216975 Direzione generale: dir.cbs@mail.sy || Banca di proprietà dello Stato che finanzia il regime. || 13.10.2011 ALLEGATO III Elenco
delle autorità competenti degli Stati membri e indirizzo per le notifiche alla
Commissione europea (riservato agli Stati membri) A. Autorità
competenti di ciascuno Stato membro: BELGIO BULGARIA REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA IRLANDA GRECIA SPAGNA FRANCIA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO B. Indirizzo
per le comunicazioni con la Commissione europea: Commissione
europea Servizio
degli strumenti di politica estera CHAR 12/106 B-1049
Bruxelles Belgio E-mail:
relex-sanctions@ec.europa.eu
Numero
di telefono: +(32 2) 295 55 85 ALLEGATO IV Elenco dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 7 Codice SA Descrizione delle merci 2709 00 Oli greggi di petrolio o
di minerali bituminosi. 2710 Oli
di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni
non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di
petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il
componente base;
oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710
19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato
unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile
in cui è caricato). 2712 Vaselina;
paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite,
cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti
per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. 2713 Coke
di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di
minerali bituminosi. 2714 Bitumi
ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00 Miscele
bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di
catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici
bituminosi, "cut-backs"). ALLEGATO V Apparecchiature
e software che possono essere utilizzati per operare controlli o
intercettazioni sulle comunicazioni Internet o telefoniche, di cui all'articolo
4 i) Sistemi
legittimi di intercettazione e controllo; ii) sistemi
di ispezione approfondita di pacchetti di informazioni; iii) software
forensi per controlli a distanza; iv) attrezzature
per il controllo dei codici IMSI / IMEI / TMSI; v) attrezzature
atte a disturbare i segnali di rete (jamming); vi) sistemi
di controllo audio[11]: vii) apparecchi
di riconoscimento di immagini, video, voce e parole; viii) attrezzature
per registrazioni in ordine cronologico (logging); ix) apparecchi
di intercettazione di SMS e RFID; x) sistemi
di firewall e controllo per i protocolli VoIP standard e proprietari e xi) sistemi
di sorveglianza di telefoni e comunicazioni satellitari. ALLEGATO VI Elenco delle attrezzature e delle
tecnologie chiave di cui all'articolo 9 Note
generali 1. Sono sottoposti a divieto per
l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel
presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati
nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere
facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi. N.B. Per giudicare se i componenti specificati
nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre
tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre
circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento
principale dei beni in esportazione. 2. I beni specificati nel
presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. 3. Le definizioni di termini tra
"virgolette singole" sono riportate in una nota tecnica che segue la
voce pertinente. 4. Per le definizioni dei
termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento
(CE) n. 428/2009 del Consiglio. Nota
generale sulla tecnologia (NGT) 1. La "tecnologia" "necessaria"
per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione"
di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando
utilizzabile per beni non specificati nell'elenco. 2. I divieti non si applicano
alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione,
il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che
non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del
regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento. 3. Il divieto di trasferimento
di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico
dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità
minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. Prospezione
e produzione di greggio e di gas naturale 1.A Attrezzature 1. Attrezzature per rilievi
geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per
acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti
appositamente progettati a tal fine. 2. Sensori appositamente
progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi
sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature
associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati
da tali sensori. 3. Attrezzature per la
perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della
prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi
di origine naturale. 4. Punte di trapano, aste di
perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature
appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione
dei pozzi di petrolio e gas naturale. 5. Teste di pozzo di
perforazione, 'blowout preventer' e 'alberi di Natale o croci di produzione' e
loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e
ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale. Note tecniche: a. Il blowout preventer è un dispositivo
utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione
sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio
e/o gas dal pozzo durante la perforazione. b. L'albero di Natale o croce di
produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di
fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di
petrolio e/o di gas naturale. c. Ai fini della presente voce, le specifiche
API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American
Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer,
alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di
petrolio e/o gas naturale. 6. Piattaforme di perforazione e
di produzione per greggio e gas naturale. 7. Navi e chiatte con
incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate
per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di
origine naturale. 8. Separatori gas-liquido
rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la
produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi
petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi. 9. Compressori di gas con
compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi
una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm3/h,
per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei
compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale
compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine. 10. Attrezzature di controllo
della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API
e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas. Nota tecnica: Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO
si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla
specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione
(ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina. 11. Pompe, solitamente ad alta
capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m3/min. e/o 40 bar),
appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei
pozzi di petrolio e gas. 1.B Attrezzature
per testaggio ed ispezioni 1. Attrezzature appositamente
progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del
fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali
appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di
petrolio e gas naturale. 2. Attrezzature appositamente
progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di
campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti
dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o
provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati. 3. Attrezzature appositamente
progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato
fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per
determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir. 1.C Materiali 1. Fanghi di perforazione,
additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati
per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare
in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le
attrezzature di perforazione nel pozzo. 2. Cementi e altri materiali
rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio
e di gas naturale. Nota tecnica: Le specifiche API e ISO si riferiscono alla
specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per
pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione
dei pozzi di petrolio e gas naturale. 3. Agenti inibitori della
corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri
prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella
perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento
iniziale del petrolio prodotto. 1.D Software 1. "Software"
appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti
con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di
determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale. 2. "Software"
appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione
delle informazioni acquisite durate la perforazione e la produzione per
valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di
petrolio o di gas. 3. "Software"
appositamente progettato per l'«utilizzazione» di impianti di produzione e
trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità. 1.E Tecnologia 1. "Tecnologia" "necessaria"
per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione"
delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11. Raffinazione
di olio greggio e liquefazione di gas naturale 2.A Attrezzature
1. Scambiatori di calore quali
esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati: a. Scambiatori di calore a piastre
(plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a 500 m2/m3,
specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale; b. scambiatori di calore a serpentina
(coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il
sottoraffredddamento del gas naturale. 2. Pompe criogeniche per il
trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai -120 ºC e con una
capacità di trasporto di più di 500 m3/h, e componenti appositamente
progettati a tal fine. 3. 'Coldbox' ed attrezzature
della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1. Nota tecnica: Il termine attrezzature della coldbox indica un
sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la
fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le
tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno
della coldbox si aggira sui –120 ºC (condizioni per la condensazione del gas
naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura
sopra descritta. 4. Attrezzature per terminali di
trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai –120 ºC e
componenti appositamente progettati a tal fine. 5. Linea di trasferimento,
flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di
materie a una temperatura inferiore ai –120 ºC. 6. Navi per il trasporto
marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL. 7. Dissalatori elettrostatici
appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale,
solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine. 8. Tutti gli impianti di
cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking,
appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum
Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal
fine. 9. Impianti di idrotrattamento
appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e
kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine. 10. Impianti di reforming
catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata
in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a
tal fine. 11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione
dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere,
per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici. 12. Pompe appositamente progettate
per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o
superiore a 50 m3/h, e componenti appositamente progettati a
tal fine. 13. Tubi di diametro esterno di 0,2
m o più e fatti di uno dei seguenti materiali: a. acciai inossidabili con il 23% o più di
cromo in peso; b. acciai inossidabili e leghe a base di
nickel con un indice 'PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)'
superiore a 33. Nota tecnica: Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è
un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle
leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione
interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai
inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro
composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per
calcolare l'indice PRE è: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N 14. 'Pigs' (dispositivi per l'ispezione
delle condutture) e loro componenti appositamente progettati Nota tecnica: Il pig è un'apparecchiatura normalmente
utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una conduttura dall'interno (stato
di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto
nella conduttura. 15. Pig launcher (cassette di
lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la
rimozione dei pig. 16. Serbatoi di stoccaggio del
greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m3 (1 000 000 litri),
esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati: a. serbatoi a tetto fisso, b. serbatoi a tetto galleggiante. 17. Tubi flessibili sottomarini
appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione,
acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm. 18. Tubi flessibili per alta
pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine. 19. Impianti di isomerizzazione
appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di
ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati
a tal fine. 2.B Attrezzature
per testaggio ed ispezioni 1. Attrezzature appositamente
progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio
greggio e dei combustibili. 2. Sistemi di controllo d'interfaccia
appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di
desalinizzazione. 2.C Materiali 1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6)
e Trietilenglicole (CAS 112-27-6) 2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4)
e Sulfolano (CAS 126-33-0). 3. Zeoliti, sia naturali che di
sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla
purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali. 4. Catalizzatori per il cracking
e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso: a. metallo singolo (gruppo del platino) su
tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming
catalitico; b. specie metalliche miste (platino in
combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite,
appositamente destinate al processo di reforming catalitico; c. catalizzatori di nickel e cobalto
drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al
processo di desolforazione catalitica; d. catalizzatori di palladio, nickel, cromo
e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo
di idrocracking catalitico e 5. additivi della benzina
appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano. Nota: Questa voce include l'etil ter-butil etere
(ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4). 2.D Software 1. "Software"
appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di GNL o
loro specifiche sotto-unità. 2. "Software" appositamente
progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione"
di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità). 2.E Tecnologia 1. "Tecnologia" di
condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione,
addolcimento, rimozione delle impurità). 2. "Tecnologia" di
liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria
per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione"
di impianti di GNL. 3. "Tecnologia" di
trasporto del gas naturale liquefatto. 4. "Tecnologia""necessaria"
per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione"
di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale
liquefatto. 5. "Tecnologia" di
stoccaggio del greggio e dei combustibili. 6. "Tecnologia""necessaria"
per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione"
di una raffineria, ad esempio: 6.1. "Tecnologia" per la conversione
delle olefine leggere in benzina; 6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di
isomerizzazione; 6.3. Tecnologia di cracking catalitico e
termico. [1] GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1. [2] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56. [3] GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1. [4] GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56. [5] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. [6] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. [7] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [8] GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3. [9] GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1. [10] GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1. [11] Apparecchi di registrazione su nastro, microfoni di forma tubolare,
ecc.