Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0840

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

/* COM/2011/0840 definitivo - 2011/0406 (COD) */

52011PC0840

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo /* COM/2011/0840 definitivo - 2011/0406 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il numero di coloro che vivono in condizioni di povertà è tuttora uno dei principali problemi dei paesi in via di sviluppo. Malgrado i notevoli progressi, la maggior parte di questi paesi stenta a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e non è in grado di intraprendere con successo il cammino dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, con gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi che quest'ultimo implica.

La situazione è aggravata dalla prominenza delle sfide mondiali e dal fatto che i paesi in via di sviluppo sono stati duramente colpiti recentemente dal succedersi delle crisi, una situazione che ha causato tra le altre cose maggiore instabilità socio-economica, un aumento della migrazione, insicurezza alimentare e maggiore vulnerabilità agli shock esterni, giusto per citare alcuni effetti. I cambiamenti climatici e la rapida crescita demografica vengono riconosciuti sempre più come una minaccia per le risorse ambientali e naturali, che sono fattori essenziali per una crescita socio-economica sostenibile, e questa circostanza rischia di aggravare la già instabile situazione in molti paesi in via di sviluppo e di annullare alcuni dei risultati dello sviluppo.

L'Unione europea ribadisce il proprio impegno in soccorso dei paesi in via di sviluppo per ridurre e, a termine, eliminare la povertà. Per conseguire questo obiettivo, il regolamento DCI ha istituito per il periodo 2007-2013 uno strumento di cooperazione allo sviluppo mirato principalmente ad eliminare la povertà nei paesi e nelle regioni partner. Lo strumento finanzia tre categorie di programmi: i) programmi geografici bilaterali e regionali per la cooperazione con Asia, America latina, Asia centrale, Medio Oriente e Sud Africa; ii) programmi tematici per interventi in materia di sviluppo umano e sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali (compresa l'energia), attori non statali e autorità locali, sicurezza alimentare, migrazione e asilo; iii) misure di accompagnamento a favore dei paesi produttori di zucchero.

Il regolamento DCI attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2013. Le successive revisioni dello strumento DCI ne hanno riconosciuto il valore aggiunto generale e il contributo al conseguimento degli OSM, puntando però i riflettori su alcune carenze. Alla luce delle nuove sfide, nonché delle priorità della strategia Europa 2020 e della recente evoluzione della politica di sviluppo dell'Unione, la Commissione propone di rivedere e adeguare il regolamento DCI in linea con la comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011 e con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" del 13 ottobre 2011.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione pubblica

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro dell'azione esterna dell'UE, articolata in un questionario online e in un documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?". Nelle grandi linee le risposte ricevute non indicano la necessità di cambiamenti sostanziali nell'attuale struttura degli strumenti esistenti, anche se è emersa una serie di questioni di cui si è tenuto conto nel redigere il nuovo regolamento DCI:

· per la maggioranza dei rispondenti (circa il 70%), l'intervento finanziario dell'Unione apporta un valore aggiunto sostanziale. L'Unione dovrebbe far tesoro del vantaggio comparativo che le deriva da una presenza sul campo in ambito mondiale, da un'esperienza multisettoriale, dalla sua natura di organismo sovranazionale e dal ruolo di facilitatore del coordinamento;

· per potenziare l'impatto degli strumenti finanziari dell'Unione, la quasi totalità dei rispondenti (92%) auspica un approccio più articolato, adattato alla situazione del paese beneficiario. In risposta a questa indicazione, i paesi beneficiari sono stati ulteriormente differenziati;

· i rispondenti hanno espresso ampio gradimento per la possibilità di modulare le condizioni in funzione del rispetto da parte del paese beneficiario dei diritti umani e delle minoranze, dei principi del buon governo e dell'espressione della diversità culturale (78%), e in funzione della qualità delle politiche del beneficiario e della sua capacità e della sua volontà di porre in essere politiche rigorose (63%). La proposta di regolamento riconosce l'importanza dei piani di sviluppo nazionali e delle strategie dell'Unione elaborate congiuntamente come base della cooperazione e sottolinea i valori e i principi di base dell'Unione, dando così più centralità a condizionalità e responsabilità reciproca;

· i rispondenti si sono espressi in larga maggioranza per una maggiore flessibilità in fase di attuazione, soprattutto quando si tratta di affrontare sfide transregionali, che sarebbe ostacolata dal limite geografico dei singoli strumenti (il FES si limita ai paesi ACP, il DCI a America latina, Asia, Asia centrale, Medio Oriente e Sud Africa, e l'ENPI ai paesi della politica di vicinato). La presente proposta di regolamento prevede interventi attuativi di portata transregionale e raggruppa i diversi assi tematici per garantire maggiore flessibilità e semplificare l'attuazione;

· la maggioranza dei rispondenti riconosce che la programmazione congiunta e il cofinanziamento con gli Stati membri (e possibilmente con i paesi beneficiari) possono conferire all'azione esterna dell'UE maggiore incisività e coerenza, semplificare l'erogazione degli aiuti e ridurre i costi complessivi delle operazioni. La proposta di regolamento tiene debitamente conto di questo aspetto.

Raccolta e utilizzo del parere di esperti

La Commissione ha passato in rassegna diverse relazioni (valutazioni, audit, studi, relazioni intermedie); questo riesame interno ha permesso di individuare aspetti positivi e negativi e trarre insegnamenti utili per l'elaborazione degli strumenti finanziari.

Il riesame ha mostrato che l'attuale DCI ha contribuito a compiere progressi verso la realizzazione degli OSM nei paesi in via di sviluppo. Le modalità di esecuzione del DCI, come il sostegno al bilancio e l'approccio settoriale, hanno permesso di approfondire la cooperazione con i paesi partner assicurando una divisione dei compiti più efficiente tramite il cofinanziamento tra donatori.

Il riesame ha comunque messo in risalto una serie di carenze:

· diverse politiche interne dell'Unione tendono sempre più a far parte dell'azione esterna. La strategia Europa 2020 e il trattato di Lisbona fanno entrambi appello ad un potenziamento reciproco delle azioni interne e esterne. L'assetto attuale non garantisce agli interventi della Commissione l'efficienza e la portata necessarie. Il raggruppamento di diversi assi tematici sotto un unico capitolo permetterà di migliorare notevolmente la situazione;

· in alcuni casi i programmi tematici sono risultati troppo frammentati per poter rispondere alle crisi mondiali (ad es. la crisi dei prezzi alimentari, l'influenza aviaria) o onorare gli impegni internazionali sottoscritti ai massimi livelli politici (ad es. biodiversità e cambiamenti climatici). È stata individuata quindi la necessità di rendere più flessibile il ricorso alla dotazione tematica raggruppando i diversi programmi tematici e consentendo un impegno di lungo termine più coerente e comprensivo riguardo a beni pubblici e sfide globali, e di reagire ai diversi shock che colpiscono le popolazioni più povere;

· il regolamento DCI attualmente in vigore interessa un'ampia gamma di paesi in via di sviluppo, da quelli meno sviluppati a quelli a reddito medio-alto. Il recente ampliarsi del divario socio-economico tra i paesi partner e l'individuazione di nuovi obiettivi fanno appello a una maggiore differenziazione. La proposta di nuovo regolamento dà indicazioni più precise sulla differenziazione e permette all'Unione di concentrare le sovvenzioni là dove sono più necessarie e possono avere maggiore incisività. Per completare questa combinazione di ingredienti politici, la Commissione propone di creare un nuovo strumento (lo strumento di partenariato) atto a conseguire gli obiettivi che esulano dall'assistenza allo sviluppo pura e semplice;

· l'attuale assetto degli strumenti di assistenza esterna rende difficile il sostegno a iniziative transregionali, soprattutto nel caso dell'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il nuovo regolamento DCI garantisce una base giuridica più solida per l'attuazione di questa strategia;

· le disposizioni dell'attuale regolamento DCI sugli Stati fragili e sui paesi in situazioni di post crisi sono insufficienti perché non tengono debitamente conto della necessità di sostenere processi politici che rafforzino lo Stato di diritto e la governance. Le sfide della transizione fanno appello ad una serie di risposte a livello nazionale, basate su bisogni specifici ma collegate ad una strategia comune (approccio olistico). Il nuovo regolamento tiene conto maggiormente di queste sfide rendendo più flessibile il processo decisionale relativo all'assegnazione, alla programmazione e all'attuazione dei fondi;

· il regolamento DCI in vigore contempla assegnazioni indicative per regione e non prevede fondi non assegnati, il che riduce la possibilità di mobilitare risorse a fronte di bisogni imprevisti (nuove priorità politiche, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ecc.). Il nuovo regolamento propone di lasciare parte dei fondi non assegnati per potervi ricorrere in caso di eventi imprevisti;

· in fine, l'attuale processo di programmazione e attuazione previsto per il DCI è stato ritenuto troppo complesso perché non permette l'allineamento del ciclo di programmazione dell'Unione con quello dei paesi partner, non facilita la programmazione congiunta con gli Stati membri e non permette di apportare adeguamenti veloci ove necessario. Il nuovo regolamento DCI affronta direttamente tutte queste carenze.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto partendo da 3 opzioni politiche di base: la prima prevedeva di mantenere invariato il regolamento DCI (opzione 1), mentre la seconda e la terza proponevano due alternative di modifica in risposta a ciascun problema individuato (opzioni 2A e 2B).

L'opzione 1 è stata scartata perché non risolveva i problemi individuati. Le varianti A e B dell'opzione 2 risolvevano i problemi riscontrati in misura diversa, ciascuna con specifiche implicazioni politiche o di altra natura. La valutazione d'impatto ha orientato la scelta verso l'opzione 2B poiché questa:

· permette di allineare gli obiettivi del DCI con gli ultimi orientamenti della politica di sviluppo dell'Unione;

· consente una netta differenziazione tra i paesi partner;

· sancisce i principi del buon governo, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto nell'ambito dell'assistenza dell'UE:

· agevola l'attuazione della strategia comune Africa-UE;

· razionalizza i programmi tematici per permettere la necessaria flessibilità;

· garantisce meccanismi flessibili che permettono all'Unione di rispondere più efficacemente a situazioni di crisi, post crisi e di fragilità degli Stati in rapida evoluzione;

· rende più flessibile l'assegnazione dei fondi;

· potenzia l'efficacia degli aiuti dell'Unione semplificando e rendendo più flessibili le procedure di programmazione e attuazione, facilitando la programmazione congiunta e allineando l'assistenza dell'Unione con il ciclo di programmazione dei paesi partner.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, parte quinta, titolo III, capo 1, fornisce il quadro giuridico della cooperazione con i paesi e le regioni partner. La proposta di regolamento DCI si basa in particolare sull'articolo 209, paragrafo 1, del trattato, e viene presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 294. La dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata "Il consenso europeo", del 20 dicembre 2005, la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento", del 13 ottobre 2011, e qualsiasi altra comunicazione futura che definisca orientamenti e principi di base della politica di sviluppo dell'Unione, o eventuali conclusioni o modifiche successive, definiscono il quadro, gli orientamenti e lo scopo di base che guidano l'esecuzione del presente regolamento.

L'Unione europea gode di una posizione imparziale unica per dispensare, a nome degli Stati membri, parte dell'assistenza esterna dell'UE e acquisire così maggiore credibilità nei paesi in cui opera. Molti Stati membri non dispongono delle capacità e/o non hanno la volontà di sviluppare strumenti globali di azione esterna. Intervenire a livello dell'Unione è quindi il miglior modo per promuovere mondialmente gli interessi e i valori generali dell'UE e assicurarne la presenza internazionale. Con politiche e strategie comuni che guidano l'azione di tutti e 27 gli Stati membri, l'Unione raggiunge la massa critica per far fronte alle sfide mondiali, soprattutto al fine del conseguimento degli OSM. Poiché gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

La proposta di nuovo regolamento potenzia inoltre la capacità di coordinamento e agevola la programmazione congiunta con gli Stati membri, garantendo così la divisone efficiente dei compiti e l'efficacia degli aiuti. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. A tal fine è importante che l'assistenza dell'Unione si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presente la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale e di rispondere alle sfide planetarie. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, la proposta di nuovo regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

La proposta di nuovo regolamento opera tenendo presente la dimensione esterna delle priorità politiche settoriali dell'Unione, garantendo il coordinamento e potenziando le sinergie, in linea con gli obiettivi posti dal regolamento e conformemente al già menzionato quadro giuridico e politico.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione propone di destinare 96 miliardi di EUR agli strumenti di azione esterna[1] per il periodo 2014-2020. L'assegnazione proposta per il DCI è di 23 294,7 milioni di EUR. Gli impegni di bilancio annui indicativi sono illustrati nella tabella che segue. L'allegato VII del regolamento specifica le assegnazioni finanziarie indicative per programma. Si prevede che almeno il 50% del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a realizzare gli obiettivi "cambiamenti climatici" e "ambiente"[2] e almeno il 20% all'inclusione sociale e allo sviluppo umano. In linea generale si prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione, secondo quanto stabilito dalla comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento". Infine il presente regolamento intende contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, in linea con la comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020".

Per garantire la prevedibilità, un importo indicativo è assegnato alle attività nel campo dell'istruzione superiore dei paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus per tutti", in linea con gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Il finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale del DCI, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “ERASMUS per tutti”[3] si applicano all’utilizzo di tali fondi.

Strumento di cooperazione allo sviluppo* || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2014-2020

2 716,7 || 2 903,1 || 3 100,3 || 3 308,7 || 3 525,3 || 3 751,7 || 3 989 || 23 294,7

*A prezzi correnti in milioni di euro

5.           ELEMENTI PRINCIPALI

Semplificazione

Obiettivo prioritario di questo regolamento della Commissione, così come di altri programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), è semplificare il quadro normativo e facilitare l'accesso dell'assistenza dell'Unione ai paesi e alle regioni partner, alle organizzazioni della società civile, alle PMI, ecc., purché perseguano gli obiettivi del regolamento stesso.

La semplificazione degli strumenti di azione esterna passa per una loro più chiara definizione e per la riduzione delle sovrapposizioni, individuandoli singolarmente con obiettivi politici chiaramente definiti.

Si perviene inoltre alla semplificazione e alla riduzione dei costi delle operazioni che ricadono sui paesi e le regioni partner tramite procedure di programmazione flessibili che permettono di applicare i principi dell'efficacia degli aiuti. L'Unione può ad esempio allinearsi ai piani di sviluppo dei paesi partner, svincolando questi paesi dalla necessità di negoziare documenti di strategia specifici per l'UE da sottoporre alla Commissione per adozione e permettendo un'analisi più mirata che potrà essere inclusa nel documento di programmazione pluriennale. Allo stesso modo la programmazione congiunta con gli Stati membri permetterà di potenziare il coordinamento dei donatori e la divisione dei compiti.

Le norme di esecuzione sono definite nel regolamento (UE) n. .../...del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., che stabilisce regole e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea.

Differenziazione

Obiettivo dell'approccio differenziato definito dalla comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" è rendere più incisiva la cooperazione allo sviluppo dell'Unione indirizzandone le risorse là dove sono più necessarie per ridurre la povertà e dove possono avere maggiore impatto. Questo intento va perseguito in primo luogo sotto il profilo dell'ammissibilità ai programmi di cooperazione bilaterale allo sviluppo e in secondo luogo sotto il profilo dell'assegnazione degli aiuti.

In linea di principio vanno esclusi dai programmi di aiuti bilaterali i paesi a reddito elevato, a reddito medio-alto e i grandi paesi a reddito medio, già avviati sul cammino dello sviluppo sostenibile e/o che possono accedere a vaste risorse nazionali e estere per finanziare le proprie strategie di sviluppo. Il mondo sta cambiando: l'elenco dei beneficiari degli APS dell'OCSE/DAC (modificato nel 2011) mostra che oltre 20 paesi sono passati da un reddito basso ad un reddito medio o da un reddito medio-basso ad un reddito medio-alto, in base all'RNL pro capite. Ovviamente questo è solo un indicatore possibile e nell'applicare il principio di differenziazione occorre tener conto anche dello sviluppo umano, della dipendenza dagli aiuti e di altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo.

In particolare molti paesi a reddito medio svolgono attualmente un ruolo nuovo e più incisivo a livello regionale e/o mondiale. Occorre quindi adattare la natura delle relazioni dell'Unione con questi paesi, anche per quanto riguarda le priorità e gli strumenti della cooperazione, senza però indebolirle; l'intento è dotarsi piuttosto di strumenti più moderni. L'Unione deve sviluppare nuovi partenariati con i paesi che vengono esclusi dai programmi di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto sui programmi regionali e tematici previsti dal nuovo DCI, sugli strumenti finanziari tematici dell'azione esterna dell'Unione e sul nuovo strumento di partenariato.

Atti delegati

Si propone di potenziare la flessibilità ricorrendo agli atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato, per modificare alcuni elementi non essenziali del regolamento che incidono sulla conseguente programmazione (ad es. gli allegati contenenti gli elenchi dei paesi ammissibili, i settori di cooperazione e le assegnazioni finanziarie indicative per programma per il periodo 2014-2020).

Spiegazione dettagliata

La presente sezione commenta in modo dettagliato, illustrandoli, i principali elementi del nuovo regolamento DCI contenuti in ciascun articolo della proposta.

(0)          Oggetto e campo di applicazione (Titolo 1, articolo 1)

L'unica modifica proposta all'articolo 1 è l'inserimento del programma panafricano nel campo d'applicazione del regolamento.

Il regolamento copre quindi tutti i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo, ad eccezione dei paesi interessati dallo strumento preadesione.

(1)          Obiettivi e principi generali (Titolo II) – Articoli 2 e 3

L'articolo 2 (Obiettivi e criteri di ammissibilità) definisce gli obiettivi primari e generali del regolamento e le caratteristiche della cooperazione allo sviluppo dell'Unione in ambito geografico e tematico. Gli obiettivi sono in linea con l'articolo 208 del trattato e con le già citate comunicazioni della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020" e "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento".

L'articolo prevede assistenza a tutte le forme di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e pone come condizione il rispetto dei criteri per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC, con eventuali eccezioni per il programma panafricano, per il quale è previsto un 10% di flessibilità per le attività non-APS a copertura di spese che, sebbene non rispettino i criteri per gli APS in senso proprio, possono rendersi necessarie per garantire la corretta realizzazione delle azioni ivi previste.

L'articolo 3 (Principi generali) enuncia i principi di base che governano l'esecuzione del regolamento: democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto; un approccio differenziato ai paesi partner che tenga presente le loro esigenze, capacità, impegni e prestazioni e l'impatto potenziale dell'intervento dell'Unione; questioni trasversali (quali la parità di genere e l'empowerment delle donne); maggiore coerenza dell'azione esterna dell'Unione; miglior coordinamento con gli Stati membri e altri donatori bilaterali o multilaterali; processi di sviluppo condotti dai paesi o dalle regioni partner interessati imperniati sulla responsabilità reciproca, seguendo un approccio inclusivo e partecipativo allo sviluppo e avvalendosi di modalità di cooperazione effettive e innovative in linea con le migliori pratiche OCSE/DAC in modo da rendere gli aiuti più incisivi e ridurre sovrapposizioni e doppioni.

(2)          Programmi geografici e programmi tematici (Titolo III) – Articoli da 4 a 9

L'articolo 4 (Attuazione dell'assistenza dell'Unione) descrive i tipi di programmi che pongono in essere l'assistenza dell'Unione.

L'articolo 5 (Programmi geografici) contempla i settori di cooperazione possibili e opera una distinzione tra cooperazione regionale e cooperazione bilaterale in base al principio di differenziazione di cui all'articolo 3. Ne consegue che l'assistenza bilaterale allo sviluppo è rivolta ai paesi partner più bisognosi e che non hanno le capacità finanziarie per realizzare lo sviluppo. L'approccio differenziato prende in considerazione inoltre l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. I paesi partner che beneficiano dall'assistenza bilaterale allo sviluppo sono elencati all'allegato III, che non contempla i paesi "esclusi" in base al seguente criterio: sono esclusi, in linea di principio, i paesi partner che realizzano oltre l'1% del PIL mondiale e/o i paesi a reddito medio-alto secondo l'elenco dei beneficiari degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) dell'OCSE/DAC. Vengono inoltre utilizzati altri criteri che tengono conto delle necessità e delle capacità di questi paesi, quali l'indice di sviluppo umano, l'indice di vulnerabilità economica, la dipendenza dagli aiuti, la crescita economica e gli investimenti esteri diretti. Infine viene presa in considerazione anche l'affidabilità dei dati disponibili.

Tutti i paesi partner di cui all'allegato I continuano comunque a beneficiare dei programmi regionali e tematici.

Il regolamento non limita i settori di cooperazione e intervento dell'Unione, che vengono enumerati a titolo puramente illustrativo. La scelta dei settori può essere dettata dalla loro pertinenza a realizzare gli obiettivi del trattato, a rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione o a conseguire obiettivi specifici previsti dagli accordi con i paesi o le regioni partner. Questa scelta va tuttavia operata tenendo presente l'obiettivo dell'Unione di concentrare l'assistenza onde garantire che la politica dell'Unione e quella degli Stati membri si completino a vicenda, come prescritto dall'articolo 208 del trattato[4], le comunicazioni della Commissione (soprattutto la comunicazione "Un programma di cambiamento") e le pertinenti conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento.

L'articolo 6 (Programmi tematici) riguarda i programmi tematici, i cui obiettivi e la cui portata generali devono essere coerenti con lo scopo e il campo di applicazione del regolamento, e detta le condizioni per la loro realizzazione.

L'articolo 7 (Beni pubblici e sfide globali) descrive il programma tematico su beni pubblici e sfide globali, che si rapporta a queste tematiche in modo flessibile e trasversale. I principali settori di attività nell'ambito di questo programma, specificati più in dettaglio all'allegato V, comprendono, tra le altre cose, ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile[5], sviluppo umano (tra cui salute, istruzione, parità di genere, impiego, competenze, protezione e inclusione sociali, nonché aspetti connessi allo sviluppo economico quali crescita, occupazione, scambi e impegno del settore privato), sicurezza alimentare, migrazione e asilo. Il programma, inteso a rispondere rapidamente a eventi imprevisti e crisi mondiali (ad es. la crisi dei prezzi alimentari, l'influenza aviaria), permetterà di ridurre la frammentazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione e garantirà all'azione esterna e interna dell'Unione un potenziamento e una coerenza adeguati.

L'articolo 8 (Organizzazioni della società civile e autorità locali) descrive il programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali, che si basa sul precedente programma sugli attori non statali e le autorità locali. L'attuale programma è più mirato dando maggiore attenzione alla capacità di sviluppo delle organizzazioni e delle autorità cui si rivolge. L'intento è promuovere una società civile e autorità locali più inclusive e partecipative, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo e potenziare le capacità ai fini del dialogo politico sullo sviluppo.

L'articolo 9 (Programma panafricano) descrive questo programma introdotto allo scopo di favorire l'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il programma è complementare e coerente con altri strumenti finanziari, in particolare l'ENI e il FES, e con i programmi tematici nell'ambito del DCI. Mentre l'ENI e il FES si concentrano su interventi a livello regionale o nazionale in Africa, il programma panafricano sostiene specificatamente gli obiettivi della strategia comune Africa-UE, soprattutto attività di portata transregionale, continentale e transcontinentale, e relative iniziative in ambito mondiale. Il programma panafricano, che opera in stretta cooperazione/concertazione con altri strumenti, finanzia nello specifico iniziative concordate nell'ambito della strategia comune e relativi piani d'azione a copertura delle quali non è possibile mobilitare altre fonti di finanziamento, garantendo in questo modo la coerenza e le sinergie necessarie e evitando doppioni e sovrapposizioni.

(3)          Programmazione e assegnazione dei fondi (Titolo IV) – Articoli da 10 a 14

L'articolo 10 (Quadro generale della programmazione e dell'assegnazione dei fondi) definisce il quadro generale della programmazione geografica e tematica e dell'assegnazione dei fondi nell'ambito del regolamento, soggetta ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Per garantire la complementarietà e le sinergie tra le misure dell'Unione e quelle degli Stati membri, questi ultimi sono coinvolti pienamente nel processo di programmazione. Al processo di consultazione partecipano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali.

Il paragrafo 4 prevede di lasciare parte dei fondi non assegnati per garantire allo strumento maggiore flessibilità e per poter reagire a fronte di eventi imprevisti (nuove priorità politiche, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ecc.).

L'articolo 11 (Documenti di programmazione per i programmi geografici) individua i requisiti e i principi applicabili all'elaborazione dei documenti di strategia per i paesi e le regioni che ricevono un'assegnazione indicativa in forza del regolamento, e ai programmi indicativi pluriennali, basati su questi documenti. L'articolo elenca inoltre le eccezioni, precisando in quali casi il documento di strategia non è necessario per semplificare il processo di programmazione e favorire la programmazione congiunta con gli Stati membri e l'allineamento ai programmi nazionali dei paesi in via di sviluppo.

Per garantire la titolarità nazionale e i principi dell'efficacia degli aiuti, i documenti di strategia sono elaborati nell'ambito di un dialogo con i paesi e le regioni partner, coinvolgendo i pertinenti settori della società civile e le autorità regionali e locali. È previsto inoltre il coinvolgimento degli Stati membri e di altri donatori, in linea con l'articolo 10, paragrafo 3.

L'articolo contempla inoltre la possibilità di un documento quadro congiunto che definisca una strategia globale dell'Unione, anche in materia di sviluppo.

I programmi indicativi pluriennali possono basarsi su qualsiasi documento di programmazione previsto dall'articolo, tranne nei casi in cui l'assegnazione totale è superiore a 30 milioni di EUR. Questi programmi possono essere modificati in funzione di revisioni intermedie o ad hoc, del raggiungimenti degli obiettivi o di esigenze nuove, ad esempio in situazioni di crisi, post crisi o fragilità.

L'articolo 12 (Programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità) mette l'accento sulle esigenze e le circostanze specifiche di questi paesi, di cui occorre tener conto nell'elaborare i documenti di programmazione. In vista di una risposta rapida in questi paesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso alla procedura d'urgenza (comitatologia ex post, articolo 14, paragrafo 3) per revisioni ad hoc del documento di strategia o del programma indicativo pluriennale.

L'articolo 13 (Documenti di programmazione per i programmi tematici) descrive i requisiti e la procedura per l'elaborazione dei documenti di programmazione tematica e prevede la possibilità di revisioni intermedie o ad hoc, ove necessario.

L'articolo 14 (Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali) stabilisce che i documenti di programmazione pluriennale (documenti di strategia, programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner e documenti di strategia tematici) sono adottati dalla Commissione previo parere del comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione (istituito dall'articolo 24).

L'articolo assicura inoltre una certa flessibilità e semplificazione nei casi di deroga alla procedura di comitatologia (non vi si ricorre ad esempio in caso di adeguamenti tecnici o modifiche minime delle assegnazioni generali) e quando le procedure di comitatologia possono intervenire dopo l'adozione o l'attuazione delle modifiche della Commissione (crisi, post crisi e fragilità o minacce per la democrazia e i diritti umani).

(4)          Disposizioni finali (Titolo V) – Articolo da 15 a 22

Per rendere più coerente e efficace l'assistenza dell'Unione, e mantenere soprattutto l'integrità dei programmi rispetto ai diversi strumenti, l'articolo 15 (Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento) prevede la possibilità di rendere ammissibili al regolamento tutti i paesi, territori e regioni terzi, purché così facendo si contribuisca agli obiettivi generali del regolamento.

L'articolo 16 (Sospensione dell'assistenza) definisce la procedura applicabile in caso di mancato rispetto dei principi di cui al titolo II e prevede, in ultima battuta, la sospensione dell'assistenza prevista dal regolamento.

Gli articoli 17 e 18 (Delega di poteri alla Commissione) conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare o integrare gli allegati da I a VI(I) del regolamento. L'articolo 28 descrive le caratteristiche e le procedure della delega di poteri. La Commissione notifica contemporaneamente e immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di un atto delegato, che entra in vigore solo se, entro due mesi dalla notifica (termine che può essere prorogato altri due mesi), nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni.

L'articolo 19 (Comitato) istituisce il comitato che assiste la Commissione nell'esecuzione del regolamento[6].

L'articolo 20 (Importo finanziario di riferimento) definisce l'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del regolamento.

L'articolo 21 (Servizio europeo per l'azione esterna) stabilisce che il regolamento è applicato conformemente alla decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna[7], in particolare l'articolo 9.

Articolo 22 (entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento dal 1° gennaio 2014, senza stabilire una data di scadenza.

2011/0406 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il presente regolamento rientra tra gli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e sostituisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[8], che scade il 31 dicembre 2013.

(2) La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea, come definito al titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea e alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM)[9], o altri obiettivi accettati dall'Unione e dagli Stati membri.

(3) Il consenso europeo sullo sviluppo[10] e le comunicazioni della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento"[11] e "Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi"[12], assieme ad altre future comunicazioni che definiscono orientamenti e principi di base della politica di sviluppo dell'Unione, e relative conclusioni successive, delineano il quadro politico, gli orientamenti e lo scopo generali che guidano l'esecuzione del presente regolamento.

(4) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori.

(5) L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con altri settori dell'azione esterna, condizione che va garantita all'atto di formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la relativa pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure.

(6) Aiuti più efficaci, maggiori complementarità e armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner. L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005, del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di Busan del 1° dicembre 2011. La programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri è un obiettivo da potenziare. Questi impegni hanno portato ad una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, quali il Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo[13] e il Quadro operativo sull'efficacia degli aiuti[14].

(7) È necessario che l'assistenza dell'Unione offra sostegno alla strategia comune Africa-UE[15], e successivi piani d'azione, che definisce il quadro di una cooperazione estesa e reciprocamente benefica nell'ambito di un partenariato strategico mirante a perseguire obiettivi comuni su un piano di uguaglianza.

(8) L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno.

(9) La politica e l'azione internazionale dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame, comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione allo sviluppo.

(10) È necessario che l'Unione promuova un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrà tener conto in particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo[16], sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità[17], sulla prevenzione dei conflitti[18] e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve termine con il sostegno a lungo termine.

(11) È necessario che l'assistenza dell'Unione europea si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi, applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione.

(12) Il presente regolamento definisce un quadro favorevole alla programmazione, che assicura maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo, e ottenere, grazie alla programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

(13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14) In un contesto mondiale globalizzato, diversi ambiti di intervento dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente, cambiamenti climatici, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia, sicurezza, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione, agricoltura e pesca, fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE. La comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[19] ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e ambientale.

(15) Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'intervento internazionale. In linea con l'intento esplicitato dalla Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del 29 giugno 2011[20], il presente regolamento contribuirà a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà almeno il 25% dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi due ambiti si sostengano a vicenda.

(16) La comunicazione della Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento"[21] prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore dello sviluppo.

(17) Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente regolamento dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti, situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. Detti aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma sono elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto, al fine di adattare la portata del presente regolamento alle realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare gli allegati del presente regolamento comprendenti l'elenco dei paesi e delle regioni partner ammissibili ai finanziamenti dell'Unione, la definizione dei settori di cooperazione dettagliati nell'ambito dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni indicative per programma. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve garantire contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento, competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione.

(19) Le competenze di esecuzione relative ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[22]. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d’esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.

(20) Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. .../...del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....,[23] ("regolamento di esecuzione comune").

(21) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio[24],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. In forza del presente regolamento l'Unione può finanziare:

(a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo di cui all'allegato I ("paesi e regioni partner") che figurano nell'elenco dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) di cui all'allegato II. I paesi partner che beneficiano dall'assistenza bilaterale allo sviluppo sono elencati all'allegato III;

(b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici, conformemente all'allegato I del presente regolamento, al regolamento (UE) n. [.../…] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato[25] e alla decisione del Consiglio [decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[26]], e nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di Cotonou del 23 giugno 2000;

(c) un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-UE nei paesi, nei territori e nelle regioni contemplati dalla strategia stessa.

2. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione;

(a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la povertà;

(b) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contribuisce anche a realizzare altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, nello specifico:

i)           promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile;

ii)          promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani.

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite rilevanti indicatori, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti dall'Unione e gli Stati membri.

2. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito del programma panafricano e dei programmi tematici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

(a) le caratteristiche del beneficiario richiedono criteri diversi, oppure

(b) l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, e non ha le caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS.

Fatta salva la lettera a), almeno il 90 % della spesa prevista dal programma panafricano e dai programmi tematici deve rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

3. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario[27] e ammissibili al finanziamento in forza di quel regolamento non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo.

Articolo 3

Principi generali

1. L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner.

2. Nel dare esecuzione al presente regolamento e al fine di rendere quanto più incisiva l'assistenza dell'Unione, è adottato un approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire una cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese:

(a) delle esigenze;

(b) della capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

(c) degli impegni e delle prestazioni.

L'approccio differenziato è inoltre perseguito tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e vulnerabilità.

3. Tutti i programmi affrontano le seguenti problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere, empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo, diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale, diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS.

4. Viene data particolare attenzione ai seguenti temi: rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla giustizia, sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile, accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale.

5. L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

6. La Commissione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie equivalenti dei paesi partner, meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni comuni estese a tutti i donatori e accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

7. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide globali e incoraggiano, se opportuno, la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

8. L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali, e allinea sempre più il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner. L'Unione, che contribuisce a potenziare il processo di responsabilità reciproca tra i governi e le istituzioni dei paesi partner e i donatori e incoraggia le competenze e l'occupazione locali, promuove a tal fine:

(a) un processo di sviluppo sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner;

(b) approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico;

(c) modalità e strumenti di cooperazione efficaci e innovativi, come previsto all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune, quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l’impegno del settore privato, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC. Questi strumenti e modalità, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su approcci di sviluppo basati sui risultati, ivi compresi, ove opportuno, traguardi e indicatori internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM;

(d) un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori;

(e) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato ad orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti.

9. L'Unione sostiene tra l'altro la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, gli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare.

10. La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici di informazioni con la società civile.

TITOLO III

PROGRAMMI GEOGRAFICI E TEMATICI

Articolo 4

Attuazione dell'assistenza dell'Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è posta in essere tramite i programmi geografici e tematici e il programma panafricano e in conformità del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 5

Programmi geografici

1. La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e continentale.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, con:

(a) i paesi partner di cui all'allegato I, a livello regionale;

(b) i paesi partner di cui all'allegato III, a livello bilaterale.

3. I programmi geografici possono essere elaborati, tra le altre cose, in base ai settori di cooperazione previsti dal "Consenso europeo", per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Per ciascuna regione, i settori di cooperazione comuni e specifici sono indicati all'allegato IV.

4. Nell'ambito di ciascun programma nazionale, l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori.

Articolo 6

Programmi tematici

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari con queste.

La programmazione delle azioni tematiche è soggetta alle seguenti condizioni:

(a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace tramite un programma geografico;

(b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiettivi internazionalmente convenuti, o beni pubblici e sfide globali, e in tal caso, in deroga all'articolo 9 del regolamento di esecuzione comune, possono prevedere interventi negli Stati membri, nei paesi candidati e candidati potenziali o altri paesi terzi, come previsto dal pertinente programma tematico;

e/o

(c) le azioni sono del seguente tipo:

– multiregionali e/o trasversali;

– politiche innovative e/o iniziative volte ad indirizzare azioni future;

– interventi nel caso in cui non viene raggiunto un accordo con il governo o i governi partner sull'azione da realizzare;

– azioni che rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione;

– eventualmente azioni nei casi in cui il programma geografico è stato sospeso o non esiste.

Articolo 7

Beni pubblici e sfide globali

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, migrazione e asilo.

2. L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo.

Articolo 8

Organizzazioni della società civile e autorità locali

1. Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

2. L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di autorità locali.

Articolo 9

Programma panafricano

1. L'assistenza dell'Unione sostiene l'attuazione della strategia comune Africa-UE, e in particolare i suoi successivi piani d'azione, per realizzare attività di natura transregionale, continentale o mondiale.

Il programma panafricano provvede a promuovere ulteriormente la complementarietà e la coerenza con altri strumenti finanziari d'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo e lo strumento europeo di vicinato.

2. L'allegato VI riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo.

3. Il programma indicativo pluriennale nell'ambito del programma panafricano è elaborato sulla base della strategia comune Africa-UE e relativi piani d'azione.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 10

Quadro generale della programmazione e dell'assegnazione dei fondi

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un documento di strategia, come previsto all'articolo 11.

Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.

La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune in base ai documenti di programmazione di cui all'articolo 11 e all'articolo 13. Tuttavia in determinate circostanze il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite misure non previste da questi documenti, come stabilito dal regolamento di esecuzione comune.

2. Al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati membri.

3. Nell'ambito di ciascun programma geografico, la Commissione stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

4. I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è deciso conformemente al regolamento di esecuzione comune.

Articolo 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1. I documenti di strategia elaborati dall'Unione definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica dell'Unione.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese ricevente o ai sistemi regionali, responsabilità reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

A tal fine i documenti di strategia si basano, in linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner, coinvolgendo, ove necessario, gli Stati membri interessati, il paese o la regione partner, la società civile e le autorità regionali e locali, onde garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione della povertà.

2. I documenti di strategia possono essere soggetti a revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner.

3. I documenti di strategia sono elaborati per i paesi o le regioni partner interessati, tranne se, per quel paese o quella regione, è stato messo a punto un documento quadro congiunto che definisce una strategia globale dell'Unione, anche in materia di sviluppo.

I documenti di strategia non sono richiesti:

(a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

(b) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

(c) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto con l'Unione.

4. I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

5. Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Ad eccezione dei paesi e delle regioni di cui al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14.

I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.

Se necessario, i programmi indicativi pluriennali vengono adeguati in funzione di eventuali revisioni intermedie o ad hoc del documento di strategia su cui si basano.

In linea con il principio della responsabilità reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi a buon governo, democrazia e rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in esito a revisioni, soprattutto alla luce di esigenze speciali che possono emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di prestazioni eccezionali o insoddisfacenti.

Articolo 12

Programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei paesi e delle regioni interessati.

Viene data la debita attenzione alle misure di prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di riconciliazione e di ricostruzione post conflitto.

Quando un paese o un gruppo di paesi partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni.

2. In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in presenza di minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

Queste revisioni possono proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo.

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

1. I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. I programmi indicativi pluriennali specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni intermedie o ad hoc.

3. Al fine di favorire la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

Articolo 14

Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali

1. La Commissione approva i documenti di strategia e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Questa procedura si applica anche a revisioni sostanziali aventi come effetto modifiche significative della strategia o della relativa programmazione.

2. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti. In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.

3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, riguardanti tra le altre cose le circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può modificare i documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento

In circostanze debitamente giustificate e al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che non potrebbero altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1, laddove l'azione da realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, territori e regioni interessati possono partecipare alle procedure con cui sono attuate queste azioni.

Articolo 16

Sospensione dell'assistenza

Fatte salve le disposizioni sulla sospensione degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, da parte di un paese partner, l'Unione lo invita a partecipare a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione.

Articolo 17

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare o integrare gli allegati da I a VII del presente regolamento.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 17 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.

2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5, un atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Per l'allineamento degli allegati I, II e III alle decisioni con cui l'OCSE/DAC rivede l'elenco dei beneficiari di cui all'articolo 1, lettera a), il periodo di non obiezione è di una settimana.

Articolo 19

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato DCI. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Importo finanziario di riferimento

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 23 294 700 000 EUR.

2. Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati nell'allegato VII. Questi importi possono essere riassegnati tra i programmi con atto delegato conformemente all'articolo 18. Gli importi nell'ambito del programma su beni pubblici e sfide globali possono essere riassegnati tra sottorubriche con decisione della Commissione comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua adozione.

3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione internazionale dell’istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all’utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2 assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea con le priorità esterne dell'Unione.

Articolo 21

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

PAESI E REGIONI PARTNER AMMISSIBILI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

America latina

1. Argentina

2. Bolivia

3. Brasile

4. Cile

5. Colombia

6. Costa Rica

7. Cuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Messico

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Perù

17. Uruguay

18. Venezuela

Asia

19. Afganistan

20. Bangladesh

21. Bhutan

22. Cambogia

23. Cina

24. India

25. Indonesia

26. Repubblica democratica popolare di Corea

27. Laos

28. Malaysia

29. Maldive

30. Mongolia

31. Myanmar/Birmania

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filippine

35. Sri Lanka

36. Thailandia

37. Vietnam

Asia centrale

38. Kazakhstan

39. Repubblica del Kirghizistan

40. Tagikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan

Medio Oriente

43. Iran

44. Iraq

45. Yemen

Sud Africa

46. Sud Africa

ALLEGATO II

ELENCO OCSE/DAC DEI BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO (APS)

Effettivo per la rendicontazione sui flussi 2011, 2012 e 2013

ALLEGATO III

PAESI E REGIONI PARTNER BENEFICIARI DELLA COOPERAZIONE BILATERALE A NORMA DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

I seguenti paesi partner beneficiano dell'assistenza bilaterale allo sviluppo prevista dal presente regolamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2:

1. Bolivia

2. Cuba

3. El Salvador

4. Guatemala

5. Honduras

6. Nicaragua

7. Paraguay

8. Afganistan

9. Bangladesh

10. Bhutan

11. Cambogia

12. Repubblica democratica popolare di Corea

13. Laos

14. Mongolia

15. Myanmar/Birmania

16. Nepal

17. Pakistan

18. Filippine

19. Sri Lanka

20. Vietnam

21. Repubblica del Kirghizistan

22. Tagikistan

23. Turkmenistan

24. Uzbekistan

25. Iraq

26. Yemen

27. Sud Africa

ALLEGATO IV

SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

A. SETTORI COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI

I programmi geografici possono essere elaborati, tra le altre cose, in base alle aree di cooperazione individuate di seguito, che non vanno intese come settori. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

I. Diritti umani, democrazia e altri elementi cruciali del buon governo

a)           Democrazia, diritti umani e Stato di diritto

b)           Parità di genere e empowerment delle donne

c)           Gestione del settore pubblico

d)           Politica e amministrazione fiscale

e)           Corruzione

f)            Società civile e autorità locali

g)           Risorse naturali

h)           Nesso sviluppo-sicurezza

II. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

a)           Protezione sociale, sanità, istruzione e occupazione

b)           Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali

c)           Agricoltura ed energia sostenibili

III. Altri settori significativi per la coerenza delle politiche per lo sviluppo

a)           Cambiamenti climatici e ambiente

b)           Migrazione e asilo

c)           Transizione dagli aiuti umanitari e la risposta alle crisi a una cooperazione allo sviluppo di lungo termine

B. SETTORI DI COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE

L'assistenza dell'Unione europea sostiene azioni e dialoghi settoriali conformemente all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità sono stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive conclusioni del Consiglio.

America latina

a)           Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e empowerment delle donne;

b)           affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e delle istituzioni pubbliche (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, ad es. TAIEX e gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene e di origine africana, ambiente, lotta alla discriminazione, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti;

c)           sostenere diversi processi di integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete, assicurando al tempo stesso la complementarietà con le attività sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre istituzioni;

d)           affrontare il nesso sviluppo-sicurezza;

e)           sostenere politiche di istruzione e lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina;

f)            affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati su scambi, investimenti, know-how, ricerca, innovazione e tecnologia, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza alimentale (anche per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e forestali comprese, e favorendo investimenti produttivi finalizzati ad un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione in un'economia verde;

g)           garantire un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti finanziari.

Asia

a)           Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;

b)           creare partenariati inclusivi su scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia;

c)           creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto;

d)           sostenere una società civile attiva e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privati;

e)           sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;

f)            incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali;

g)           contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;

h)           con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti;

i)            sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

Asia centrale

In linea con gli obiettivi comuni definiti dalla strategia "L'UE e l'Asia centrale: strategia per un nuovo partenariato" adottata nel 2007:

a)           promuovere le riforme costituzionali e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione (compresa l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile), il sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle finanze pubbliche;

b)           promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione, tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura, sviluppo rurale e incentivi alle PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti, e sostenendo le riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC;

c)           sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, la produzione e il consumo di stupefacenti e relativi effetti negativi, tra cui la diffusione del virus HIV/AIDS;

d)           promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra le altre cose al potenziamento della capacità tramite il rafforzamento istituzionale, l'assistenza tecnica (ad es. TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio, e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie dell'Unione in materia di istruzione, ambiente, energia, settore idrico e igienico-sanitario, sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e delle operazioni di trasporto internazionali, delle interconnessioni, delle reti e relativi operatori, e tramite attività finanziate dalla BEI.

Medio Oriente

a)           Affrontare i temi della governance (anche in ambito fiscale), dei diritti umani e dell'uguaglianza politica, soprattutto negli Stati fragili, e permettere così lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva e organizzata;

b)           incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere;

c)           promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, il commercio, lo sviluppo di un'economia di mercato, investimenti produttivi e sostenibili nei settori più importanti (tra cui energia e fonti energetiche rinnovabili), i partenariati pubblico-privato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC;

d)           promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e con i paesi interessati da altri strumenti dell'Unione, sostenendo tra le altre cose gli sforzi di integrazione all'interno della regione, ad esempio in materia di economia, energia, politica delle acque, trasporti e rifugiati;

e)           completare le risorse mobilitate dal presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più ampia scala, promuovendo gli interessi dell'Unione in economia, energia, ricerca, innovazione, tecnologia, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo, gestendo la migrazione e aiutando gli sfollati e i rifugiati nell'ambito del nesso tra sviluppo e migrazione.

Sud Africa

a)           Sostenere il consolidamento di una società democratica, del buon governo e dello Stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali;

b)           sostenere gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio;

c)           promuovere il lavoro dignitoso, sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo ai bisogni fondamentali delle comunità precedentemente svantaggiate;

d)           superare la vulnerabilità economica e realizzare la trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso, grazie ad una crescita sostenuta e inclusiva, a un'economia verde a basse emissioni di carbonio, allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti (tra cui agricoltura e pesca sostenibili) e al potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;

e)           combattere la violenza sessuale e di genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa la diffusione dell'HIV/AIDS e relative implicazioni sociali.

ALLEGATO V

SETTORI DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI

A. PROGRAMMA SU BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI

Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, il programma su beni pubblici e sfide globali mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner. Il programma può essere elaborato, tra le altre cose, in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

Ambiente e cambiamenti climatici

a)           Contribuire a realizzare la dimensione ambientale e climatica internazionale della strategia Europa 2020;

b)           lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM riguardanti l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale;

c)           favorire la realizzazione di iniziative dell'Unione e di impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie di resistenza al clima (in particolare strategie di adeguamento con benefici collaterali sulla biodiversità), biodiversità e servizi ecosistemici, foreste e FLEGT, desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, gestione delle risorse naturali, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse e economica verde;

c)           contribuire affinché gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente siano sempre più integrati e centrali nella cooperazione dell'Unione in materia di aiuti, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza politica;

d)           potenziare la governance ambientale e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali, anche cercando di rendere più coerenti la componente ambientale e le altre componenti della governance mondiale in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al monitoraggio e alla valutazione ambientali in ambito regionale e internazionale e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli accordi multilaterali in materia di ambiente.

Energia sostenibile

a)           Promuovere l'accesso a servizi energetici sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili quale motore principale dell'eliminazione della povertà e della crescita inclusiva, ponendo in particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche locali;

b)           favorire un maggior ricorso alle tecnologie energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e promuovere strategie di sviluppo a basse emissioni;

c)           promuovere la sicurezza energetica, diversificando, ad esempio, le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici.

Sviluppo umano

a)           Crescita, occupazione e impegno del settore privato

Promuovere azioni di potenziamento e miglioramento occupazionale mirate, ad esempio, a rendere le MPMI locali più competitive e resistenti e a favorirne l'integrazione nell'economia mondiale, assistere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli scambi, sviluppare il settore privato e migliorare il clima imprenditoriale, sostenere l'elaborazione e la realizzazione di politiche di innovazione industriale e tecnologica e di politiche e accordi commerciali, sostenere gli sforzi di integrazione regionale, promuovere le relazioni d'investimento tra l'Unione e i paesi e le regioni partner e incentivare gli investimenti e la cooperazione pubblico-privato grazie a strumenti finanziari innovativi. Promuovere l'economia verde, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di produzione. Promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale e realizzare in questo settore una politica e un quadro regolamentare adeguati, e incentivare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle TIC.

b)           Lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale

i) Sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo soprattutto politiche e strategie occupazionali sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione del lavoro dignitoso (compresa la lotta al lavoro minorile), e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità mi manodopera nel rispetto dei diritti dei migranti;

ii) rafforzare la coesione sociale, in particolare grazie all'istituzione/al potenziamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e relativa riforma di bilancio;

iii) potenziare l'inclusione sociale mirando la cooperazione ad un accesso equo ai servizi di base, al lavoro per tutti, all'empowerment e al rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto giovani, disabili, donne e minoranze, in modo che tutta la popolazione possa partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e possa trarne beneficio.

c)           Parità di genere e empowerment delle donne

i) Sostenere programmi nazionali che promuovano l'empowerment economico e sociale e la partecipazione politica delle donne;

ii) sostenere iniziative nazionali, regionali e mondiali atte a favorire l'integrazione di questa problematica nell'agenda sull'efficacia degli aiuti.

d)           Salute

i) Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo potenziando l'accessibilità e la qualità del servizio pubblico di base e garantendone una fornitura più equa, e in particolare:

ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;

iii) sostenere iniziative specifiche, soprattutto a livello regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate, in settori prioritari (ad es. salute materna, salute e diritti sessuali e riproduttivi, accesso alla pianificazione familiare, beni pubblici globali e risposta alle minacce sanitarie mondiali).

e)           Istruzione, conoscenze e competenze

i) Sostenere la realizzazione di obiettivi internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze e i valori dello sviluppo sostenibile e inclusivo;

ii) promuovere scambi di esperienze, buone pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a punto di sistemi d'istruzione;

iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, anche per i gruppi vulnerabili, le donne e le ragazze e nei paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali.

Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile

Il programma è inteso a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare: disponibilità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui mercati, reti di sicurezza e sensibilizzazione alle tematiche di genere), uso degli alimenti (interventi alimentari secondo modalità socialmente responsabili) e stabilità alimentare, dando priorità, al tempo stesso, a quattro dimensioni: piccola agricoltura, governance, integrazione regionale e meccanismi di assistenza alle popolazioni vulnerabili.

a)           Promuovere lo sviluppo della piccola agricoltura sostenibile garantendo l'accesso a tecnologie basate sugli ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici (tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), e tramite servizi tecnici e di divulgazione, regimi di sviluppo rurale, misure di investimento produttivo, gestione delle terre e delle risorse naturali, tutela della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole;

b)           sostenere in ciascun settore processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e sociali, il ruolo degli attori pubblici e non governativi nella regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le organizzazioni professionali e le istituzioni;

c)           potenziare la sicurezza alimentare e nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, strategie di adeguamento al clima, sistemi di informazione, prevenzione e gestione delle crisi, e strategie nutrizionali rivolte alle popolazioni vulnerabili;

d)           promuovere pratiche sicure e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero.

Migrazione e asilo

a)           Promuovere la governance della migrazione a tutti i livelli;

b)           garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti;

c)           fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di sviluppo, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti, fornendo sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali;

d)           diffondere una migliore comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia di migrazione/asilo o in altri ambiti.

B. PROGRAMMA SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI

Coerentemente con il sostegno alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo ribadito dall'Unione, questo programma è inteso a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e le capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente convenuti.

In linea con le condizioni di cui all'articolo 6, il programma contribuisce:

a)           allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;

b)           a rendere i cittadini europei più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner;

c)           a potenziare la capacità delle reti di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo.

Le attività finanziate dal programma comprendono:

a)           interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati dei paesi meno sviluppati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali;

b)           lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:

i) sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente al processo di sviluppo;

ii) facilitare una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo;

iii) sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità;

c)           la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere la dimensione sociale della globalizzazione;

d)           il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del mondo.

Le organizzazioni della società civile sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

Le autorità locali comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad es. comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.

***

ALLEGATO VI

SETTORI DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO

Il programma panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali della strategia comune Africa-UE, nello specifico:

a)           fornisce sostegno a obiettivi, iniziative e attività decisi nell'ambito della strategia comune Africa-UE, e successivi piani d'azione, in settori quali: pace e sicurezza, governance democratica e diritti umani, commercio, integrazione e infrastrutture regionali (tra cui i trasporti), OSM, energia, cambiamenti climatici e ambiente, migrazione, mobilità e impiego, scienza, società dell'informazione e spazio, e relative questioni trasversali;

b)           sostiene altre iniziative e attività pertinenti definite tramite le modalità di lavoro stabilite dalla strategia comune;

c)           applica il principio "una visione dell'Africa nel suo insieme", promuove la coerenza tra il livello regionale e quello continentale, concentrandosi in particolare su attività di natura transregionale, continentale o mondiale, e sostiene le iniziative congiunte Africa-UE sulla scena mondiale.

ALLEGATO VII

ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020

(MILIONI DI EUR)

Programmi geografici            13 991,5 EUR

Programma tematico su beni pubblici e sfide globali           6 303,2 EUR

Di cui:

– Ambiente e cambiamenti climatici – Energia sostenibile – Sviluppo umano – Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile – Migrazione e asilo || 31.8%[28] 12.7% 20.0% 28.4% 7.1%

Almeno il 50% dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE ("marcatori di Rio").

Programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali   2 000 EUR

Programma panafricano        1 000 EUR

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[29][30]

Titolo 19: Relazioni esterne

19 02: Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

19 09: Relazioni con l'America latina

19 10: Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)

Titolo 21: Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

21 02: Sicurezza alimentare

21 03: Interlocutori non statali dello sviluppo

21 04: Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia

21 05: Sviluppo umano e sociale

1.3. Natura della proposta/iniziativa

x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[31]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il presente regolamento intende promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo nei paesi e nelle regioni partner e persegue l'obiettivo primario di eliminare la povertà e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, come previsto dal trattato sull'Unione europea, in America latina, Africa e Asia, garantendo al tempo stesso la coerenza con la comunicazione della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento".

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Il regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento dell'Unione. Gli intenti perseguiti dal regolamento nell'ambito dei diversi programmi (programmi geografici, programma tematico su beni pubblici e sfide globali, programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali, programma panafricano) si traducono in obiettivi specifici al momento della programmazione pluriennale e dell'elaborazione di programmi d'azione annuali che individuano nel dettaglio le attività dell'Unione, i risultati attesi e l'impatto perseguito dalle azioni interessate. Gli obiettivi specifici sono quindi stabiliti in quella fase, tenendo presenti le particolarità dell'azione interessata.

Gli obiettivi di sviluppo del millennio, o gli obiettivi di riduzione della povertà internazionalmente convenuti destinati a sostituirli dopo il 2015, forniscono indicatori di rendimento ben definiti:

n. 1: OSM1– Eliminare la povertà estrema e la fame

– Dimezzare la percentuale di persone con un reddito inferiore a 1 dollaro USA al giorno

– Garantire l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti, anche per donne e giovani

– Dimezzare la percentuale di persone che soffrono la fame

n. 2: OSM2 - Assicurare l’istruzione primaria per tutti

Garantire che in tutti i paesi i più giovani, ragazzi o ragazze, siano in grado di terminare un ciclo completo di studi primari

n. 3: OSM3 – Parità di genere

Eliminare le disparità di genere nell'istruzione primaria e secondaria e a tutti i livelli di istruzione

n. 4: OSM4 – Ridurre la mortalità infantile

Ridurre di due terzi il tasso di mortalità al di sotto dei cinque anni

n. 5: OSM5 - Migliorare la salute materna

– Ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna

– Raggiungere, entro il 2015, l'accesso universale alla salute riproduttiva

n. 6: OSM6 - Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie

– Bloccare la diffusione dell'HIV/AIDS e avviarne l'inversione di tendenza

– Garantire l'accesso universale alle cure contro l'HIV/AIDS a tutti coloro che ne hanno bisogno

– Bloccare l'incidenza della malaria e di altre malattie importanti e avviarne l'inversione di tendenza

n. 7: OSM7 - Assicurare la sostenibilità ambientale

– Includere i principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali e invertire il degrado delle risorse ambientali

– Arginare la perdita di biodiversità riducendo significativamente il tasso di perdita

– Dimezzare la percentuale di persone che non ha un accesso sostenibile all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di base

– Migliorare sensibilmente, entro il 2020, le condizioni di vita di almeno 100 milioni di persone che vivono nei quartieri urbani più degradati

n. 8: OSM8 – Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo

– Sviluppare ulteriormente un sistema finanziario e commerciale aperto, basato su regole certe, prevedibile e non discriminatorio

– Tener presente le esigenze specifiche dei paesi meno sviluppati, dei paesi senza sbocco sul mare e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo

– Affrontare in modo globale i problemi di indebitamento dei paesi in via di sviluppo

– In collaborazione con le aziende farmaceutiche, garantire che i farmaci di base siano disponibili a prezzi abbordabili nei paesi in via di sviluppo

– In collaborazione con il settore privato, mettere a disposizione i benefici delle nuove tecnologie, soprattutto le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Attività ABM/ABB interessate

19 02 : Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

19 09 : Relazioni con l'America latina

19 10 : Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)

21 02 : Sicurezza alimentare

21 03 : Interlocutori non statali dello sviluppo

21 04 : Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia

21 05 : Sviluppo umano e sociale

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento dell'Unione. Le azioni specifiche sono definite al momento della programmazione pluriennale e dell'elaborazione dei programmi d'azione annuali che individuano nel dettaglio le attività dell'Unione, i risultati attesi e l'impatto perseguito dalle azioni interessate. Gli indicatori specifici sono stabiliti in quella fase, tenendo presenti le particolarità dell'azione interessata.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento dell'Unione. Le azioni specifiche sono definite al momento della programmazione pluriennale e dell'elaborazione dei programmi d'azione annuali che individuano nel dettaglio le attività dell'Unione, i risultati attesi e l'impatto perseguito dalle azioni interessate. Gli indicatori specifici sono stabiliti in quella fase, tenendo presenti le particolarità dell'azione interessata.

I traguardi e gli indicatori internazionalmente convenuti su OSM e cambiamenti climatici sono già noti. Occorre invece definire chiaramente i parametri di riferimento e le norme per il controllo e la rendicontazione validi per tutti i pertinenti strumenti politici dell'Unione. Per monitorare che le realizzazioni vengono conseguite garantendo l'equità in termini di inclusione sociale nei confronti dei principali gruppi vulnerabili, è necessario disporre di indicatori disaggregati.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Si vedano la valutazione d'impatto e la relazione.

L'Unione ribadisce il proprio impegno in soccorso dei paesi e delle regioni in via di sviluppo per ridurre e, a termine, eliminare la povertà in linea con gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo stabiliti dai trattati.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'Unione europea gode di una posizione neutra e imparziale unica per condurre l'azione esterna, a nome degli Stati membri, e acquisire così maggiore credibilità nei paesi in cui opera. Solo l'Unione europea vanta la massa critica per rispondere a sfide mondiali quali la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici. Grazie ad un'azione su vasta scala e alla rete di accordi internazionali esistenti, l'assistenza dell'UE può raggiungere le regioni più remote del mondo, garantendo tanto l'erogazione che il coordinamento degli aiuti.

L'Unione, il cui ruolo consiste a promuovere l'inclusione e il multilateralismo, è in grado di fare di più rispetto ad altre organizzazioni internazionali.

Agendo all'unisono, l'Unione può essere più incisiva e aver maggior peso nel dialogo politico e nella cooperazione con i donatori.

Intervenire attraverso l'Unione comporta inoltre spese amministrative inferiori alla media garantendo una maggiore efficienza in termini di costi.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le valutazioni, le relazioni della Corte dei conti e le revisioni intermedie dei programmi geografici mostrano che, nei paesi in via di sviluppo interessati dal DCI, l'assistenza prestata tramite lo strumento ha consentito di conseguire progressi verso la realizzazione di diversi OSM. Tuttavia, in forza del principio della titolarità, sono i governi dei paesi beneficiari ad adottare e porre in essere le riforme e le politiche necessarie, vera forza motrice dei progressi realizzati.

Le nuove modalità di attuazione del DCI, come il sostegno al bilancio e l'approccio settoriale, hanno permesso di approfondire il livello di cooperazione con i paesi partner: esiste un nesso evidente tra il livello di dialogo politico raggiunto con i paesi beneficiari e le modalità di attuazione dell'assistenza. Rendendo possibile il cofinanziamento tra i donatori, le nuove modalità di attuazione hanno inoltre permesso una divisione dei compiti più efficiente.

Oltre a garantire alla Commissione una maggiore flessibilità nell'abbordare problematiche specifiche, i programmi tematici si sono rivelati uno strumento utile per completare i programmi geografici.

In un mondo globalizzato è necessario che le politiche interne ed esterne si potenzino reciprocamente. Il presupposto è fare dell'integrazione, e non già della duplicazione, la parola d'ordine. Sebbene sia stato fondamentale per garantire l'efficacia delle politiche interne dell'Unione, l'assetto attuale non consente alla Commissione di intervenire in modo incisivo su scala adeguata.

In alcuni casi i programmi tematici sono risultati troppo rigidi per affrontare le recenti crisi mondiali (ad es. la crisi dei prezzi alimentari, l'influenza aviaria) o onorare gli impegni internazionali sottoscritti ai massimi livelli politici (ad es. biodiversità e cambiamenti climatici). La dotazione tematica va resa quindi più flessibile per garantire un impegno di lungo termine più prevedibile nei confronti di beni pubblici e sfide globali e per reagire ai diversi shock che colpiscono le popolazioni più povere.

La cooperazione allo sviluppo è tuttora troppo frammentaria e ambiziosa ed è necessaria maggiore complementarietà tra i programmi geografici e i programmi tematici.

Le esigenze specifiche dei paesi in situazioni di crisi, post crisi e fragilità non sono state prese sufficientemente in considerazione, mentre la rigidità del processo decisionale per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi, la programmazione e l'attuazione ha impedito all'Unione di rispondere prontamente a una situazione in rapida evoluzione.

Il DCI prevedeva assegnazioni indicative per regione e non permetteva fondi non assegnati, il che ha limitato la possibilità di mobilitare risorse in risposta a necessità impreviste.

In fine il processo di programmazione e attuazione del DCI in vigore è troppo complesso, non permette di allineare il ciclo di programmazione dell'Unione a quello dei suoi partner e non facilita sufficientemente la programmazione congiunta con gli Stati membri. Manca inoltre un quadro giuridico chiaro per il ricorso a strumenti innovativi utilizzati da altri donatori, ad esempio combinare e utilizzare partenariati pubblico-privati.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Lo strumento riveduto è parte integrale della compagine degli strumenti finanziari dell'azione esterna che saranno riorganizzati attorno a quattro capitoli principali: un capitolo a base politica mirato essenzialmente alla cooperazione con i paesi partner, dentro e fuori bilancio; uno imperniato su priorità e valori trasversali; uno su assistenza umanitaria e protezione civile; e l'ultimo sulla gestione delle crisi.

Inoltre per ogni paese la cooperazione allo sviluppo sarà complementare con il nuovo strumento di partenariato. L'interazione tra DCI, FES e ENPI sarà particolarmente accentuata nell'ambito delle dotazioni tematiche previste dal DCI per la società civile/le autorità locali e per i beni pubblici e le sfide globali, essendo queste destinate a coprire e/o completare gli interventi nelle aree geografiche interessate dai rispettivi strumenti in materia di: sostegno alla società civile e alle autorità locali, cambiamenti climatici, energia, sicurezza alimentare, sviluppo umano e migrazione.

Continueranno inoltre ad avere particolare centralità l'interazione con la politica commerciale, soprattutto per quanto riguarda i regimi SPG/SPG plus e "Tutto tranne le armi", e gli accordi commerciali, grazie ad interventi del tipo aiuti per il commercio/assistenza in campo commerciale finanziati dal DCI, sia a livello bilaterale che regionale.

In un contesto mondiale globalizzato, diversi ambiti di intervento dell'Unione a valenza interna – ambiente, cambiamenti climatici, occupazione (compreso il lavoro dignitoso), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti, giustizia, sicurezza, ricerca, società dell'informazione, immigrazione, pesca – fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE ed è necessario che la politica interna e la politica estera di rafforzino reciprocamente, in linea con la strategia Europa 2020 e con il trattato di Lisbona. Il presupposto è fare dell'integrazione, e non già della duplicazione, la parola d'ordine. Gli argomenti principali sono: i) coerenza dell'azione esterna dell'Unione; ii) efficacia degli aiuti, soprattutto un impegno a ridurre il numero di attori e di programmi; iii) massimizzare le sinergie tra gli obiettivi politici.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa

– x Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020

– x Proposta/iniziativa di durata illimitata dall'1.1.2014

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista[32]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– x agenzie esecutive

– x organismi creati dalle Comunità[33]

– x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

x Gestione decentrata con paesi terzi

x Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno attuate secondo la gestione centralizzata diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione cui viene devoluta la gestione, e secondo qualsiasi altra modalità di gestione prevista dal regolamento finanziario per raggiungere meglio gli obiettivi del regolamento.

Il ricorso alla gestione congiunta è eventualmente possibile nel caso di azioni specifiche con agenzie e organismi ONU, istituzioni finanziarie europee o internazionali come la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca mondiale o la Banca africana di sviluppo, o altre organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, eventualmente anche con visite sul posto.

L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Oltre a contribuire alla responsabilità e a migliorare gli interventi in corso, queste valutazioni fanno tesoro di esperienze precedenti per indirizzare le azioni future. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle proprie politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni forniscono un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il DCI è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

– l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono essere causa di difficoltà o ritardi nella preparazione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;

– in assenza di capacità istituzionali e amministrative nei paesi partner, possono verificarsi difficoltà o ritardi nella preparazione e nell'attuazione degli interventi;

– la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;

– la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;

– la carenza qualitativa e quantitativa dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

Livello previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio EuropeAid, vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine di errore stimato al 2-5% rispetto ad un campione annuale randomizzato di operazioni utilizzato dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). EuropeAid ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Struttura di controllo interno di EuropeAid

Il processo di controllo interno/gestione di EuropeAid è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle operazioni, affidabilità dei rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia e efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, EuropeAid manterrà per tutti i suoi strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

– una gestione decentrata della maggior parte degli aiuti esterni affidata alle delegazioni UE sul posto;

– linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;

– relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;

– l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;

– un sostegno e un'assistenza solidi da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via internet);

– visite "di verifica" regolari, ogni 3-6 anni, presso le delegazioni operanti in regime decentrato;

– una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:

– strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;

– strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti sul posto;

– rilevanti componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

EuropeAid continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Visto il contesto ad alto rischio in cui opera EuropeAid, i suoi sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, nella pratica, che i controlli di conformità di EuropeAid si baseranno prevalentemente su verifiche ex ante approfondite su base pluriennale eseguite dai revisori esterni e dal personale della Commissione sul posto prima dei pagamenti finali nell'ambito dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità di EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

- Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;

- messa a disposizione (anche via internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner responsabili dell'attuazione);

- valutazione ex ante per garantire l'esistenza di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata;

- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione);

Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), concordando così uno standard per la trasparenza degli aiuti che garantisce dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e relativi documenti.

La Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Misure di individuazione e rettifica

- Audit e verifiche esterni (obbligatori e basati sull’analisi dei rischi), anche della Corte dei conti europea;

- Controlli a posteriori (basati sull’analisi dei rischi) e recuperi;

- Sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.

EuropeAid definirà inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che:

- i controlli antifrode interni di EuropeAid sono pienamente allineati con la CAFS;

- l'approccio EuropeAid alla gestione del rischio di frodi è diretto ad individuare gli ambiti a rischio di frode e risposte adeguate;

- i sistemi di spesa dei fondi UE in uso nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti);

- se del caso, possono essere istituiti gruppi in rete e adeguati strumenti informatici dedicati allo studio dei casi di frode nel settore degli aiuti esterni.

2.4. Stima dei costi e dei benefici dei controlli

La media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a 658 milioni di EUR di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non operativi rappresentano circa il 6,4 % della media annua stimata di 10,2 miliardi di EUR prevista da DEVCO per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il 2014-2020.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Col tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte in forza del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

Se da un lato si continuerà a migliorare le attività di gestione e i controlli di conformità e a renderli più mirati con riguardo al portafoglio, questi costi continueranno dall'altro ad essere necessari per garantire la realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (inferiore al 2% di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi insiti nell'abolizione o nella riduzione dei controlli interni in un settore come questo ad alta percentuale di rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Rubrica IV Ruolo mondiale dell'Europa || SD/SND ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

19 || 19 01 04 Spese amministrative del settore "Relazioni esterne", DCI || SND || NO || NO || NO || NO

19 || 19 02: Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo || SD || NO || NO || NO || NO

19 || 19 09: Relazioni con l'America latina || SD || NO || NO || NO || NO

19 || 19 10: Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen) || SD || NO || NO || NO || NO

19 || 19 11: Strategia politica e coordinamento per il settore "Relazioni esterne" || DA || NO || NO || NO || NO

21 || 21 01 04 Spese amministrative del settore "Sviluppo e relazioni con i paesi ACP" || DNA || NO || NO || NO || NO

21 || 21 02: Sicurezza alimentare || SD || NO || NO || NO || NO

21 || 21 03: Interlocutori non statali dello sviluppo || SD || NO || NO || NO || NO

21 || 21 04: Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia || SD || NO || NO || NO || NO

21 || 21 05: Sviluppo umano e sociale || SD || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione[37]

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 4 || Numero ||

DG: DEVCO || || || Anno N[38] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Strumento di cooperazione allo sviluppo (19.02, 19.09, 19.10, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06) || Impegni || (1) || 2.606,815 || 2.788,125 || 2.980,045 || 3.182,977 || 3.390,185 || 3.614,782 || 3.846,274 || 22.409,105

Pagamenti || (2) || 411,383 || 579,190 || 1.206,218 || 1.765,760 || 2.383,491 || 3.257,677 || 12.805,385 || 22.409,105

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || || || || ||

Linea di bilancio numero 19.0104 01 e 21.010401 || || (3) || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595

TOTALE degli stanziamenti per la DG DEVCO || Impegni || =1+3 || 2.716,700 || 2.903,100 || 3.100,300 || 3.308,700 || 3.525,300 || 3.751,700 || 3.989,000 || 23.294,700

Pagamenti || =2+3 || 521,268 || 694,165 || 1.326,472 || 1.891,483 || 2.518,606 || 3.394,595 || 12.948,111 || 23.294,700

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 2.606,815 || 2.788,125 || 2.980,045 || 3.182,977 || 3.390,185 || 3.614,782 || 3.846,274 || 22.409,105

Pagamenti || (5) || 411,383 || 579,190 || 1.206,218 || 1.765,760 || 2.383,491 || 3.257,677 || 12.805,385 || 22.409,105

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 2.716,700 || 2.903,100 || 3.100,300 || 3.308,700 || 3.525,300 || 3.751,700 || 3.989,000 || 23.294,700

Pagamenti || =5+ 6 || 521,268 || 694,165 || 1.326,472 || 1.891,483 || 2.518,606 || 3.394,595 || 12.948,111 || 23.294,700

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE

DG: DEVCO ||

Ÿ Risorse umane || 85,041 || 84,182 || 83,329 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 582,473

Ÿ Altre spese di natura amministrativa || 3,909 || 3,818 || 3,781 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 26,528

TOTALE DG DEVCO || Stanziamenti || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2.805,650 || 2.991,100 || 3.187,410 || 3.394,935 || 3.611,535 || 3.837,935 || 4.075,235 || 23.903,701

Pagamenti || 610,218 || 782,165 || 1.413,582 || 1.977,718 || 2.604,841 || 3.480,830 || 13.034,346 || 23.903,701

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno da N+4 a N+7 || TOTALE

RISULTATI

|| || || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo totale

Programmi geografici[40]… || || || || || || || || .

Totale parziale || 1 631,732 || 1 743,689 || 1 862,134 || 1 987,305 || 2 117,402 || 2 253,384 || 2 395,938 || 13 991,50

Programma tematico su beni pubblici e sfide globali || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale || 735,099 || 785,536 || 838,895 || 895,285 || 953,894 || 1 015,154 || 1 079,375 || 6 303,20

Programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale || 233,246 || 249,250 || 266,181 || 284,073 || 302,670 || 322,108 || 342,485 || 2 000,00

Programma panafricano || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale || 116,623 || 124,625 || 133,090 || 142,037 || 150,335 || 161,054 || 171,242 || 1 000,00

COSTO TOTALE || 2 716,700 || 2 903,100 || 3 100,300 || 3 308,700 || 3 525,300 || 3 751,700 || 3 989,000 || 23 294.,70

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[41] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2107 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 85,041 || 84,182 || 83,329 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 582,473

Altre spese di natura amministrativa || 3,909 || 3,818 || 3,781 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 26,528

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001

Esclusa la RUBRICA 5[42] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 97,417 || 101,668 || 106,059 || 110,589 || 115,154 || 119,788 || 124,527 || 775,203

Altre spese di natura amministrativa || 12,467 || 13,307 || 14,195 || 15,134 || 19,961 || 17,129 || 18,199 || 110,392

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595

TOTALE || 198,835 || 202,976 || 207,364 || 211,958 || 221,350 || 223,152 || 228,961 || 1.494,596

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 357,2 || 353,6 || 350,1 || 346,6 || 346,6 || 346,6 || 346,6

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 157,8 || 156,2 || 154,6 || 153,0 || 153,0 || 153,0 || 153,0

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[43] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 24,1 || 23,9 || 23,6 || 23,4 || 23,4 || 23,4 || 23,4

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[44] || - in sede[45] || 146,3 || 143,5 || 140,6 || 137,9 || 135,2 || 132,5 || 129,9

|| - nelle delegazioni || 985,7 || 1032,7 || 1081,2 || 1131,2 || 1181,7 || 1232,9 || 1285,3

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 1.671,1 || 1.709,8 || 1.750,1 || 1.792,1 || 1.839,8 || 1.888,4 || 1.938,1

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ||

Personale esterno ||

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

– ý  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[46].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ý  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[47]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo………… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               Cui si aggiungono il FES, il Fondo mondiale per il clima e la biodiversità e la riserva per aiuti d'urgenza che non rientrano nel bilancio dell'Unione.

[2]               Le attività sulle energie sostenibili sono tra i settori principali della spesa prevista per i cambiamenti climatici. Analogamente, tenuto conto del ruolo fondamentale che servizi ecosistemici sani svolgono per la produzione alimentare, la biodiversità sarà uno dei settori principali in tema di sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, specie se contribuisce anche a sviluppare la resistenza al clima.

[3]               GU L …

[4]               "La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente" (articolo 208).

[5]               Per quanto riguarda la sicurezza energetica e la cooperazione internazionale, si veda la comunicazione "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere"", COM(2011) 539, del 7 settembre 2011 .

[6]               Regolamento (CE) n. 182/2011.

[7]               Regolamento (UE) n. 2010/427 del Consiglio.

[8]               GU L 378 del 27.12.2006, pagg. 41-71.

[9]               Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 18 settembre 2000.

[10]             Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: Il consenso europeo, GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

[11]             Comunicazione del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

[12]             Comunicazione del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

[13]             Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 15 maggio 2007 sul codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (documento n. 9558/07).

[14]             Conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 su un quadro operativo sull'efficacia degli aiuti (documento n. 15912/09), testo esteso e consolidato dell'11 gennaio 2011 (documento n. 18239/10).

[15]             Il partenariato strategico Africa-UE, Una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona del 9 dicembre 2007.

[16]             Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio su sicurezza e sviluppo, del 20 novembre 2007 (documento n. 15097/07).

[17]             Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio su una risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, del 20 novembre 2007 (documento n. 15118/07).

[18]             Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti adottate alla 3101a riunione del Consiglio "Affari esteri", Lussemburgo, 20 giugno 2011.

[19]             COM(2010) 2020 definitivo.

[20]             COM(2011) 500 definitivo.

[21]             COM(2011) 637 definitivo.

[22]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[23]             GU L ….

[24]             GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

[25]             GU L …

[26]             GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

[27]             GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

[28]             In linea di principio, i fondi sono equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.

[29]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[30]             DEVCO richiederà in parallelo una modifica dei settori politici per l'esercizio finanziario 2014.

[31]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[32]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[33]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[34]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[35]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[36]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[37]             Da compilare in una fase successiva.

[38]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[39]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

[40]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici – La tabella contiene unicamente i diversi programmi del regolamento..."

[41]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[42]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

[43]             AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); AL= agente locale; JED = giovane esperto in delegazione;

[44]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[45]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[46]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[47]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Top