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Document 52011PC0840
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a financing instrument for development cooperation
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
/* COM/2011/0840 definitivo - 2011/0406 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo /* COM/2011/0840 definitivo - 2011/0406 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il numero di coloro che vivono in condizioni di povertà è tuttora uno
dei principali problemi dei paesi in via di sviluppo. Malgrado i notevoli
progressi, la maggior parte di questi paesi stenta a raggiungere gli obiettivi
di sviluppo del millennio (OSM) e non è in grado di intraprendere con successo
il cammino dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e
ambientale, con gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ai medesimi che quest'ultimo implica. La situazione è aggravata dalla prominenza delle sfide mondiali e dal
fatto che i paesi in via di sviluppo sono stati duramente colpiti recentemente
dal succedersi delle crisi, una situazione che ha causato tra le altre cose maggiore
instabilità socio-economica, un aumento della migrazione, insicurezza
alimentare e maggiore vulnerabilità agli shock esterni, giusto per citare
alcuni effetti. I cambiamenti climatici e la rapida crescita demografica
vengono riconosciuti sempre più come una minaccia per le risorse ambientali e
naturali, che sono fattori essenziali per una crescita socio-economica
sostenibile, e questa circostanza rischia di aggravare la già instabile
situazione in molti paesi in via di sviluppo e di annullare alcuni dei
risultati dello sviluppo. L'Unione europea ribadisce il proprio impegno in soccorso dei paesi in
via di sviluppo per ridurre e, a termine, eliminare la povertà. Per conseguire
questo obiettivo, il regolamento DCI ha istituito per il periodo 2007-2013 uno
strumento di cooperazione allo sviluppo mirato principalmente ad eliminare la
povertà nei paesi e nelle regioni partner. Lo strumento finanzia tre categorie
di programmi: i) programmi geografici bilaterali e regionali per la
cooperazione con Asia, America latina, Asia centrale, Medio Oriente e Sud
Africa; ii) programmi tematici per interventi in materia di sviluppo umano e
sociale, ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali (compresa
l'energia), attori non statali e autorità locali, sicurezza alimentare,
migrazione e asilo; iii) misure di accompagnamento a favore dei paesi
produttori di zucchero. Il regolamento DCI attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2013. Le
successive revisioni dello strumento DCI ne hanno riconosciuto il valore aggiunto
generale e il contributo al conseguimento degli OSM, puntando però i riflettori
su alcune carenze. Alla luce delle nuove sfide, nonché delle priorità della
strategia Europa 2020 e della recente evoluzione della politica di sviluppo
dell'Unione, la Commissione propone di rivedere e adeguare il regolamento DCI
in linea con la comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020" del
29 giugno 2011 e con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica
di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" del 13
ottobre 2011. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione pubblica Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011
la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sul finanziamento futuro
dell'azione esterna dell'UE, articolata in un questionario online e in un
documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti finanziari per
l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?". Nelle grandi linee le risposte
ricevute non indicano la necessità di cambiamenti sostanziali nell'attuale
struttura degli strumenti esistenti, anche se è emersa una serie di questioni
di cui si è tenuto conto nel redigere il nuovo regolamento DCI: ·
per la maggioranza dei rispondenti (circa il 70%),
l'intervento finanziario dell'Unione apporta un valore aggiunto sostanziale.
L'Unione dovrebbe far tesoro del vantaggio comparativo che le deriva da una
presenza sul campo in ambito mondiale, da un'esperienza multisettoriale, dalla
sua natura di organismo sovranazionale e dal ruolo di facilitatore del
coordinamento; ·
per potenziare l'impatto degli strumenti finanziari
dell'Unione, la quasi totalità dei rispondenti (92%) auspica un approccio più
articolato, adattato alla situazione del paese beneficiario. In risposta a
questa indicazione, i paesi beneficiari sono stati ulteriormente differenziati; ·
i rispondenti hanno espresso ampio gradimento per
la possibilità di modulare le condizioni in funzione del rispetto da parte del
paese beneficiario dei diritti umani e delle minoranze, dei principi del buon
governo e dell'espressione della diversità culturale (78%), e in funzione della
qualità delle politiche del beneficiario e della sua capacità e della sua
volontà di porre in essere politiche rigorose (63%). La proposta di regolamento
riconosce l'importanza dei piani di sviluppo nazionali e delle strategie
dell'Unione elaborate congiuntamente come base della cooperazione e sottolinea
i valori e i principi di base dell'Unione, dando così più centralità a
condizionalità e responsabilità reciproca; ·
i rispondenti si sono espressi in larga maggioranza
per una maggiore flessibilità in fase di attuazione, soprattutto quando si
tratta di affrontare sfide transregionali, che sarebbe ostacolata dal limite
geografico dei singoli strumenti (il FES si limita ai paesi ACP, il DCI a
America latina, Asia, Asia centrale, Medio Oriente e Sud Africa, e l'ENPI ai
paesi della politica di vicinato). La presente proposta di regolamento prevede
interventi attuativi di portata transregionale e raggruppa i diversi assi
tematici per garantire maggiore flessibilità e semplificare l'attuazione; ·
la maggioranza dei rispondenti riconosce che la
programmazione congiunta e il cofinanziamento con gli Stati membri (e
possibilmente con i paesi beneficiari) possono conferire all'azione esterna
dell'UE maggiore incisività e coerenza, semplificare l'erogazione degli aiuti e
ridurre i costi complessivi delle operazioni. La proposta di regolamento tiene
debitamente conto di questo aspetto. Raccolta e utilizzo del parere di esperti La Commissione ha passato in rassegna diverse
relazioni (valutazioni, audit, studi, relazioni intermedie); questo riesame
interno ha permesso di individuare aspetti positivi e negativi e trarre
insegnamenti utili per l'elaborazione degli strumenti finanziari. Il riesame ha mostrato che l'attuale DCI ha
contribuito a compiere progressi verso la realizzazione degli OSM nei paesi in
via di sviluppo. Le modalità di esecuzione del DCI, come il sostegno al
bilancio e l'approccio settoriale, hanno permesso di approfondire la
cooperazione con i paesi partner assicurando una divisione dei compiti più
efficiente tramite il cofinanziamento tra donatori. Il riesame ha comunque messo in risalto una
serie di carenze: ·
diverse politiche interne dell'Unione tendono
sempre più a far parte dell'azione esterna. La strategia Europa 2020 e il
trattato di Lisbona fanno entrambi appello ad un potenziamento reciproco delle
azioni interne e esterne. L'assetto attuale non garantisce agli interventi
della Commissione l'efficienza e la portata necessarie. Il raggruppamento di
diversi assi tematici sotto un unico capitolo permetterà di migliorare
notevolmente la situazione; ·
in alcuni casi i programmi tematici sono risultati
troppo frammentati per poter rispondere alle crisi mondiali (ad es. la crisi
dei prezzi alimentari, l'influenza aviaria) o onorare gli impegni
internazionali sottoscritti ai massimi livelli politici (ad es. biodiversità e
cambiamenti climatici). È stata individuata quindi la necessità di rendere più
flessibile il ricorso alla dotazione tematica raggruppando i diversi programmi
tematici e consentendo un impegno di lungo termine più coerente e comprensivo
riguardo a beni pubblici e sfide globali, e di reagire ai diversi shock che
colpiscono le popolazioni più povere; ·
il regolamento DCI attualmente in vigore interessa
un'ampia gamma di paesi in via di sviluppo, da quelli meno sviluppati a quelli
a reddito medio-alto. Il recente ampliarsi del divario socio-economico tra i
paesi partner e l'individuazione di nuovi obiettivi fanno appello a una
maggiore differenziazione. La proposta di nuovo regolamento dà indicazioni più
precise sulla differenziazione e permette all'Unione di concentrare le
sovvenzioni là dove sono più necessarie e possono avere maggiore incisività.
Per completare questa combinazione di ingredienti politici, la Commissione
propone di creare un nuovo strumento (lo strumento di partenariato) atto a
conseguire gli obiettivi che esulano dall'assistenza allo sviluppo pura e
semplice; ·
l'attuale assetto degli strumenti di assistenza
esterna rende difficile il sostegno a iniziative transregionali, soprattutto
nel caso dell'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il nuovo regolamento
DCI garantisce una base giuridica più solida per l'attuazione di questa
strategia; ·
le disposizioni dell'attuale regolamento DCI sugli
Stati fragili e sui paesi in situazioni di post crisi sono insufficienti perché
non tengono debitamente conto della necessità di sostenere processi politici
che rafforzino lo Stato di diritto e la governance. Le sfide della transizione
fanno appello ad una serie di risposte a livello nazionale, basate su bisogni
specifici ma collegate ad una strategia comune (approccio olistico). Il nuovo
regolamento tiene conto maggiormente di queste sfide rendendo più flessibile il
processo decisionale relativo all'assegnazione, alla programmazione e
all'attuazione dei fondi; ·
il regolamento DCI in vigore contempla assegnazioni
indicative per regione e non prevede fondi non assegnati, il che riduce la
possibilità di mobilitare risorse a fronte di bisogni imprevisti (nuove
priorità politiche, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ecc.). Il nuovo
regolamento propone di lasciare parte dei fondi non assegnati per potervi
ricorrere in caso di eventi imprevisti; ·
in fine, l'attuale processo di programmazione e
attuazione previsto per il DCI è stato ritenuto troppo complesso perché non
permette l'allineamento del ciclo di programmazione dell'Unione con quello dei
paesi partner, non facilita la programmazione congiunta con gli Stati membri e
non permette di apportare adeguamenti veloci ove necessario. Il nuovo
regolamento DCI affronta direttamente tutte queste carenze. Valutazione d'impatto La Commissione ha effettuato una valutazione
d'impatto partendo da 3 opzioni politiche di base: la prima prevedeva di
mantenere invariato il regolamento DCI (opzione 1), mentre la seconda e la
terza proponevano due alternative di modifica in risposta a ciascun problema
individuato (opzioni 2A e 2B). L'opzione 1 è
stata scartata perché non risolveva i problemi individuati. Le varianti A e B
dell'opzione 2 risolvevano i problemi riscontrati in misura diversa, ciascuna
con specifiche implicazioni politiche o di altra natura. La valutazione
d'impatto ha orientato la scelta verso l'opzione 2B poiché questa: ·
permette di allineare gli obiettivi del DCI con gli
ultimi orientamenti della politica di sviluppo dell'Unione; ·
consente una netta differenziazione tra i paesi
partner; ·
sancisce i principi del buon governo, della
democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto nell'ambito
dell'assistenza dell'UE: ·
agevola l'attuazione della strategia comune
Africa-UE; ·
razionalizza i programmi tematici per permettere la
necessaria flessibilità; ·
garantisce meccanismi flessibili che permettono
all'Unione di rispondere più efficacemente a situazioni di crisi, post crisi e
di fragilità degli Stati in rapida evoluzione; ·
rende più flessibile l'assegnazione dei fondi; ·
potenzia l'efficacia degli aiuti dell'Unione
semplificando e rendendo più flessibili le procedure di programmazione e
attuazione, facilitando la programmazione congiunta e allineando l'assistenza
dell'Unione con il ciclo di programmazione dei paesi partner. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, parte quinta, titolo III, capo 1, fornisce
il quadro giuridico della cooperazione con i paesi e le regioni partner. La
proposta di regolamento DCI si basa in particolare sull'articolo 209, paragrafo
1, del trattato, e viene presentata dalla Commissione conformemente alla
procedura di cui all'articolo 294. La dichiarazione congiunta del Consiglio e
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,
del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo
dell'Unione europea intitolata "Il consenso europeo", del 20 dicembre
2005, la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo
dell'Unione europea: un programma di cambiamento", del 13 ottobre 2011, e
qualsiasi altra comunicazione futura che definisca orientamenti e principi di
base della politica di sviluppo dell'Unione, o eventuali conclusioni o
modifiche successive, definiscono il quadro, gli orientamenti e lo scopo di
base che guidano l'esecuzione del presente regolamento. L'Unione europea
gode di una posizione imparziale unica per dispensare, a nome degli Stati
membri, parte dell'assistenza esterna dell'UE e acquisire così maggiore
credibilità nei paesi in cui opera. Molti Stati membri non dispongono delle
capacità e/o non hanno la volontà di sviluppare strumenti globali di azione
esterna. Intervenire a livello dell'Unione è quindi il miglior modo per
promuovere mondialmente gli interessi e i valori generali dell'UE e assicurarne
la presenza internazionale. Con politiche e strategie comuni che guidano
l'azione di tutti e 27 gli Stati membri, l'Unione raggiunge la massa critica
per far fronte alle sfide mondiali, soprattutto al fine del conseguimento degli
OSM. Poiché gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della
portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a
livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La proposta di nuovo regolamento potenzia
inoltre la capacità di coordinamento e agevola la programmazione congiunta con
gli Stati membri, garantendo così la divisone efficiente dei compiti e
l'efficacia degli aiuti. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione
e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente. A tal
fine è importante che l'assistenza dell'Unione si concentri là dove può essere
più incisiva, tenendo presente la capacità dell'Unione di agire su scala
mondiale e di rispondere alle sfide planetarie. In ottemperanza al principio di
proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, la proposta di nuovo regolamento
si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi ivi
stabiliti. La proposta di nuovo regolamento opera tenendo
presente la dimensione esterna delle priorità politiche settoriali dell'Unione,
garantendo il coordinamento e potenziando le sinergie, in linea con gli
obiettivi posti dal regolamento e conformemente al già menzionato quadro
giuridico e politico. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La Commissione propone di destinare 96
miliardi di EUR agli strumenti di azione esterna[1]
per il periodo 2014-2020. L'assegnazione proposta per il DCI è di 23 294,7
milioni di EUR. Gli impegni di bilancio annui indicativi sono illustrati nella
tabella che segue. L'allegato VII del regolamento specifica le assegnazioni
finanziarie indicative per programma. Si prevede che almeno il 50% del
programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a realizzare gli
obiettivi "cambiamenti climatici" e "ambiente"[2] e almeno il 20% all'inclusione
sociale e allo sviluppo umano. In linea generale si prevede di continuare a
sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano destinando a tal fine almeno
il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione, secondo quanto stabilito dalla
comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione
europea: un programma di cambiamento". Infine il presente regolamento
intende contribuire a realizzare l'obiettivo di destinare almeno il 20% del
bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una società a basse
emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, in linea con la
comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020". Per garantire la prevedibilità, un importo
indicativo è assegnato alle attività nel campo dell'istruzione superiore dei
paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus per tutti", in linea
con gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, reso disponibile attraverso 2
assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4
anni e i 3 anni restanti. Il finanziamento si riflette nella programmazione
indicativa pluriennale del DCI, in linea con le necessità e le priorità
individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in
caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in linea
con le priorità esterne dell'Unione. Le disposizioni del regolamento (UE) n.
[...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce “ERASMUS per tutti”[3] si applicano all’utilizzo di
tali fondi. Strumento di cooperazione allo sviluppo* || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2014-2020 2 716,7 || 2 903,1 || 3 100,3 || 3 308,7 || 3 525,3 || 3 751,7 || 3 989 || 23 294,7 *A prezzi
correnti in milioni di euro 5. ELEMENTI PRINCIPALI Semplificazione Obiettivo
prioritario di questo regolamento della Commissione, così come di altri
programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), è semplificare
il quadro normativo e facilitare l'accesso dell'assistenza dell'Unione ai paesi
e alle regioni partner, alle organizzazioni della società civile, alle PMI,
ecc., purché perseguano gli obiettivi del regolamento stesso. La
semplificazione degli strumenti di azione esterna passa per una loro più chiara
definizione e per la riduzione delle sovrapposizioni, individuandoli
singolarmente con obiettivi politici chiaramente definiti. Si perviene
inoltre alla semplificazione e alla riduzione dei costi delle operazioni che
ricadono sui paesi e le regioni partner tramite procedure di programmazione
flessibili che permettono di applicare i principi dell'efficacia degli aiuti.
L'Unione può ad esempio allinearsi ai piani di sviluppo dei paesi partner,
svincolando questi paesi dalla necessità di negoziare documenti di strategia
specifici per l'UE da sottoporre alla Commissione per adozione e permettendo
un'analisi più mirata che potrà essere inclusa nel documento di programmazione
pluriennale. Allo stesso modo la programmazione congiunta con gli Stati membri
permetterà di potenziare il coordinamento dei donatori e la divisione dei
compiti. Le norme di
esecuzione sono definite nel regolamento (UE) n. .../...del Parlamento europeo
e del Consiglio, del ...., che stabilisce regole e procedure comuni per
l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione europea. Differenziazione Obiettivo dell'approccio differenziato
definito dalla comunicazione "Potenziare l'impatto della politica di
sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" è rendere più
incisiva la cooperazione allo sviluppo dell'Unione indirizzandone le risorse là
dove sono più necessarie per ridurre la povertà e dove possono avere maggiore
impatto. Questo intento va perseguito in primo luogo sotto il profilo
dell'ammissibilità ai programmi di cooperazione bilaterale allo sviluppo e in secondo
luogo sotto il profilo dell'assegnazione degli aiuti. In linea di principio vanno esclusi dai
programmi di aiuti bilaterali i paesi a reddito elevato, a reddito medio-alto e
i grandi paesi a reddito medio, già avviati sul cammino dello sviluppo
sostenibile e/o che possono accedere a vaste risorse nazionali e estere per
finanziare le proprie strategie di sviluppo. Il mondo sta cambiando: l'elenco
dei beneficiari degli APS dell'OCSE/DAC (modificato nel 2011) mostra che oltre 20
paesi sono passati da un reddito basso ad un reddito medio o da un reddito
medio-basso ad un reddito medio-alto, in base all'RNL pro capite. Ovviamente
questo è solo un indicatore possibile e nell'applicare il principio di differenziazione
occorre tener conto anche dello sviluppo umano, della dipendenza dagli aiuti e
di altri aspetti, tra cui le dinamiche del processo di sviluppo. In particolare molti paesi a reddito medio
svolgono attualmente un ruolo nuovo e più incisivo a livello regionale e/o
mondiale. Occorre quindi adattare la natura delle relazioni dell'Unione con
questi paesi, anche per quanto riguarda le priorità e gli strumenti della
cooperazione, senza però indebolirle; l'intento è dotarsi piuttosto di
strumenti più moderni. L'Unione deve sviluppare nuovi partenariati con i paesi
che vengono esclusi dai programmi di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto
sui programmi regionali e tematici previsti dal nuovo DCI, sugli strumenti
finanziari tematici dell'azione esterna dell'Unione e sul nuovo strumento di
partenariato. Atti delegati Si propone di
potenziare la flessibilità ricorrendo agli atti delegati, conformemente
all'articolo 290 del trattato, per modificare alcuni elementi non essenziali
del regolamento che incidono sulla conseguente programmazione (ad es. gli
allegati contenenti gli elenchi dei paesi ammissibili, i settori di
cooperazione e le assegnazioni finanziarie indicative per programma per il
periodo 2014-2020). Spiegazione dettagliata La presente
sezione commenta in modo dettagliato, illustrandoli, i principali elementi del
nuovo regolamento DCI contenuti in ciascun articolo della proposta. (0) Oggetto e campo di
applicazione (Titolo 1, articolo 1) L'unica modifica proposta all'articolo 1 è
l'inserimento del programma panafricano nel campo d'applicazione del
regolamento. Il regolamento copre quindi tutti i paesi, i
territori e le regioni in via di sviluppo, ad eccezione dei paesi interessati
dallo strumento preadesione. (1) Obiettivi e principi
generali (Titolo II) – Articoli 2 e 3 L'articolo 2 (Obiettivi e criteri di
ammissibilità) definisce gli obiettivi primari e generali del regolamento e
le caratteristiche della cooperazione allo sviluppo dell'Unione in ambito
geografico e tematico. Gli obiettivi sono in linea con l'articolo 208 del
trattato e con le già citate comunicazioni della Commissione "Un bilancio
per la strategia 2020" e "Potenziare l'impatto della politica di
sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento". L'articolo prevede assistenza a tutte le forme
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e pone come condizione il
rispetto dei criteri per gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) stabiliti
dall'OCSE/DAC, con eventuali eccezioni per il programma panafricano, per il
quale è previsto un 10% di flessibilità per le attività non-APS a copertura di
spese che, sebbene non rispettino i criteri per gli APS in senso proprio,
possono rendersi necessarie per garantire la corretta realizzazione delle
azioni ivi previste. L'articolo 3 (Principi generali)
enuncia i principi di base che governano l'esecuzione del regolamento:
democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di
diritto; un approccio differenziato ai paesi partner che tenga presente le loro
esigenze, capacità, impegni e prestazioni e l'impatto potenziale
dell'intervento dell'Unione; questioni trasversali (quali la parità di genere e
l'empowerment delle donne); maggiore coerenza dell'azione esterna dell'Unione;
miglior coordinamento con gli Stati membri e altri donatori bilaterali o
multilaterali; processi di sviluppo condotti dai paesi o dalle regioni partner
interessati imperniati sulla responsabilità reciproca, seguendo un approccio
inclusivo e partecipativo allo sviluppo e avvalendosi di modalità di cooperazione
effettive e innovative in linea con le migliori pratiche OCSE/DAC in modo da
rendere gli aiuti più incisivi e ridurre sovrapposizioni e doppioni. (2) Programmi geografici e
programmi tematici (Titolo III) – Articoli da 4 a 9 L'articolo 4 (Attuazione dell'assistenza
dell'Unione) descrive i tipi di programmi che pongono in essere
l'assistenza dell'Unione. L'articolo 5 (Programmi geografici) contempla
i settori di cooperazione possibili e opera una distinzione tra cooperazione
regionale e cooperazione bilaterale in base al principio di differenziazione di
cui all'articolo 3. Ne consegue che l'assistenza bilaterale allo sviluppo è
rivolta ai paesi partner più bisognosi e che non hanno le capacità finanziarie
per realizzare lo sviluppo. L'approccio differenziato prende in considerazione
inoltre l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. I
paesi partner che beneficiano dall'assistenza bilaterale allo sviluppo sono
elencati all'allegato III, che non contempla i paesi "esclusi" in base
al seguente criterio: sono esclusi, in linea di principio, i paesi partner che
realizzano oltre l'1% del PIL mondiale e/o i paesi a reddito medio-alto secondo
l'elenco dei beneficiari degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS)
dell'OCSE/DAC. Vengono inoltre utilizzati altri criteri che tengono conto delle
necessità e delle capacità di questi paesi, quali l'indice di sviluppo umano,
l'indice di vulnerabilità economica, la dipendenza dagli aiuti, la crescita
economica e gli investimenti esteri diretti. Infine viene presa in
considerazione anche l'affidabilità dei dati disponibili. Tutti i paesi partner di cui all'allegato I
continuano comunque a beneficiare dei programmi regionali e tematici. Il regolamento non limita i settori di
cooperazione e intervento dell'Unione, che vengono enumerati a titolo puramente
illustrativo. La scelta dei settori può essere dettata dalla loro pertinenza a
realizzare gli obiettivi del trattato, a rispettare gli obblighi e gli impegni
internazionali dell'Unione o a conseguire obiettivi specifici previsti dagli
accordi con i paesi o le regioni partner. Questa scelta va tuttavia operata
tenendo presente l'obiettivo dell'Unione di concentrare l'assistenza onde
garantire che la politica dell'Unione e quella degli Stati membri si completino
a vicenda, come prescritto dall'articolo 208 del trattato[4], le comunicazioni della
Commissione (soprattutto la comunicazione "Un programma di
cambiamento") e le pertinenti conclusioni del Consiglio e risoluzioni del
Parlamento. L'articolo 6 (Programmi tematici)
riguarda i programmi tematici, i cui obiettivi e la cui portata generali devono
essere coerenti con lo scopo e il campo di applicazione del regolamento, e
detta le condizioni per la loro realizzazione. L'articolo 7 (Beni pubblici e sfide globali)
descrive il programma tematico su beni pubblici e sfide globali, che si
rapporta a queste tematiche in modo flessibile e trasversale. I principali
settori di attività nell'ambito di questo programma, specificati più in
dettaglio all'allegato V, comprendono, tra le altre cose, ambiente e
cambiamenti climatici, energia sostenibile[5],
sviluppo umano (tra cui salute, istruzione, parità di genere, impiego,
competenze, protezione e inclusione sociali, nonché aspetti connessi allo
sviluppo economico quali crescita, occupazione, scambi e impegno del settore
privato), sicurezza alimentare, migrazione e asilo. Il programma, inteso a
rispondere rapidamente a eventi imprevisti e crisi mondiali (ad es. la crisi
dei prezzi alimentari, l'influenza aviaria), permetterà di ridurre la
frammentazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione e garantirà
all'azione esterna e interna dell'Unione un potenziamento e una coerenza
adeguati. L'articolo 8 (Organizzazioni della società
civile e autorità locali) descrive il programma tematico sulle
organizzazioni della società civile e le autorità locali, che si basa sul
precedente programma sugli attori non statali e le autorità locali. L'attuale
programma è più mirato dando maggiore attenzione alla capacità di sviluppo
delle organizzazioni e delle autorità cui si rivolge. L'intento è promuovere
una società civile e autorità locali più inclusive e partecipative,
sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo e
potenziare le capacità ai fini del dialogo politico sullo sviluppo. L'articolo 9 (Programma panafricano)
descrive questo programma introdotto allo scopo di favorire l'attuazione della
strategia comune Africa-UE. Il programma è complementare e coerente con altri
strumenti finanziari, in particolare l'ENI e il FES, e con i programmi tematici
nell'ambito del DCI. Mentre l'ENI e il FES si concentrano su interventi a
livello regionale o nazionale in Africa, il programma panafricano sostiene
specificatamente gli obiettivi della strategia comune Africa-UE, soprattutto
attività di portata transregionale, continentale e transcontinentale, e
relative iniziative in ambito mondiale. Il programma panafricano, che opera in
stretta cooperazione/concertazione con altri strumenti, finanzia nello
specifico iniziative concordate nell'ambito della strategia comune e relativi
piani d'azione a copertura delle quali non è possibile mobilitare altre fonti
di finanziamento, garantendo in questo modo la coerenza e le sinergie
necessarie e evitando doppioni e sovrapposizioni. (3) Programmazione e
assegnazione dei fondi (Titolo IV) – Articoli da 10 a 14 L'articolo 10 (Quadro generale della
programmazione e dell'assegnazione dei fondi) definisce il quadro generale
della programmazione geografica e tematica e dell'assegnazione dei fondi
nell'ambito del regolamento, soggetta ai criteri di cui all'articolo 3,
paragrafo 2. Per garantire la complementarietà e le sinergie tra le misure
dell'Unione e quelle degli Stati membri, questi ultimi sono coinvolti
pienamente nel processo di programmazione. Al processo di consultazione
partecipano inoltre altri donatori e attori dello sviluppo, la società civile e
le autorità regionali e locali. Il paragrafo 4 prevede di lasciare parte dei
fondi non assegnati per garantire allo strumento maggiore flessibilità e per
poter reagire a fronte di eventi imprevisti (nuove priorità politiche,
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, ecc.). L'articolo 11 (Documenti di programmazione
per i programmi geografici) individua i requisiti e i principi applicabili
all'elaborazione dei documenti di strategia per i paesi e le regioni che
ricevono un'assegnazione indicativa in forza del regolamento, e ai programmi
indicativi pluriennali, basati su questi documenti. L'articolo elenca inoltre
le eccezioni, precisando in quali casi il documento di strategia non è
necessario per semplificare il processo di programmazione e favorire la
programmazione congiunta con gli Stati membri e l'allineamento ai programmi
nazionali dei paesi in via di sviluppo. Per garantire la titolarità nazionale e i
principi dell'efficacia degli aiuti, i documenti di strategia sono elaborati
nell'ambito di un dialogo con i paesi e le regioni partner, coinvolgendo i
pertinenti settori della società civile e le autorità regionali e locali. È
previsto inoltre il coinvolgimento degli Stati membri e di altri donatori, in
linea con l'articolo 10, paragrafo 3. L'articolo contempla inoltre la possibilità di
un documento quadro congiunto che definisca una strategia globale dell'Unione,
anche in materia di sviluppo. I programmi indicativi pluriennali possono
basarsi su qualsiasi documento di programmazione previsto dall'articolo, tranne
nei casi in cui l'assegnazione totale è superiore a 30 milioni di EUR. Questi
programmi possono essere modificati in funzione di revisioni intermedie o ad
hoc, del raggiungimenti degli obiettivi o di esigenze nuove, ad esempio in
situazioni di crisi, post crisi o fragilità. L'articolo 12 (Programmazione per i paesi
in situazioni di crisi, post crisi o fragilità) mette l'accento sulle
esigenze e le circostanze specifiche di questi paesi, di cui occorre tener
conto nell'elaborare i documenti di programmazione. In vista di una risposta
rapida in questi paesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso alla procedura
d'urgenza (comitatologia ex post, articolo 14, paragrafo 3) per revisioni ad
hoc del documento di strategia o del programma indicativo pluriennale. L'articolo 13 (Documenti di programmazione
per i programmi tematici) descrive i requisiti e la procedura per
l'elaborazione dei documenti di programmazione tematica e prevede la
possibilità di revisioni intermedie o ad hoc, ove necessario. L'articolo 14 (Approvazione dei documenti
di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali) stabilisce
che i documenti di programmazione pluriennale (documenti di strategia,
programmi indicativi pluriennali per i paesi e le regioni partner e documenti
di strategia tematici) sono adottati dalla Commissione previo parere del
comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione (istituito dall'articolo 24). L'articolo assicura inoltre una certa
flessibilità e semplificazione nei casi di deroga alla procedura di
comitatologia (non vi si ricorre ad esempio in caso di adeguamenti tecnici o
modifiche minime delle assegnazioni generali) e quando le procedure di
comitatologia possono intervenire dopo l'adozione o l'attuazione delle
modifiche della Commissione (crisi, post crisi e fragilità o minacce per la
democrazia e i diritti umani). (4) Disposizioni finali
(Titolo V) – Articolo da 15 a 22 Per rendere più coerente e efficace
l'assistenza dell'Unione, e mantenere soprattutto l'integrità dei programmi
rispetto ai diversi strumenti, l'articolo 15 (Partecipazione di paesi terzi
non ammissibili in forza del presente regolamento) prevede la possibilità
di rendere ammissibili al regolamento tutti i paesi, territori e regioni terzi,
purché così facendo si contribuisca agli obiettivi generali del regolamento. L'articolo 16 (Sospensione dell'assistenza)
definisce la procedura applicabile in caso di mancato rispetto dei principi di
cui al titolo II e prevede, in ultima battuta, la sospensione dell'assistenza
prevista dal regolamento. Gli articoli 17 e 18 (Delega di poteri alla
Commissione) conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti
delegati per modificare o integrare gli allegati da I a VI(I) del regolamento.
L'articolo 28 descrive le caratteristiche e le procedure della delega di
poteri. La Commissione notifica contemporaneamente e immediatamente al
Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di un atto delegato, che entra in
vigore solo se, entro due mesi dalla notifica (termine che può essere prorogato
altri due mesi), nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni. L'articolo 19 (Comitato) istituisce il
comitato che assiste la Commissione nell'esecuzione del regolamento[6]. L'articolo 20 (Importo finanziario di
riferimento) definisce l'importo finanziario di riferimento per
l'esecuzione del regolamento. L'articolo 21 (Servizio europeo per l'azione
esterna) stabilisce che il regolamento è applicato conformemente alla
decisione del Consiglio che fissa l’organizzazione e il funzionamento del
servizio europeo per l’azione esterna[7],
in particolare l'articolo 9. Articolo 22 (entrata in vigore) disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento dal 1°
gennaio 2014, senza stabilire una data di scadenza. 2011/0406 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo
1, vista la proposta
della Commissione europea, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando
secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando
quanto segue: (1)
Il presente regolamento rientra tra gli strumenti
di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e sostituisce il
regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della
cooperazione allo sviluppo[8],
che scade il 31 dicembre 2013. (2)
La lotta contro la povertà rimane il principale
obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea, come definito al
titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea e alla parte quinta, titolo
III, capo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con
gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM)[9],
o altri obiettivi accettati dall'Unione e dagli Stati membri. (3)
Il consenso europeo sullo sviluppo[10] e le comunicazioni della
Commissione "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione
europea: un programma di cambiamento"[11]
e "Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei
paesi terzi"[12],
assieme ad altre future comunicazioni che definiscono orientamenti e principi
di base della politica di sviluppo dell'Unione, e relative conclusioni successive,
delineano il quadro politico, gli orientamenti e lo scopo generali che guidano
l'esecuzione del presente regolamento. (4)
L'Unione si fonda sui valori della democrazia,
dello Stato di diritto, dell'universalità, dell'indivisibilità e del rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità
umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Tramite il
dialogo e la cooperazione, l'Unione cerca di promuovere e consolidare l'impegno
dei paesi e delle regioni partner a favore di questi valori. (5)
L'Unione mira inoltre ad assicurare la coerenza con
altri settori dell'azione esterna, condizione che va garantita all'atto di
formulare la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e la relativa
pianificazione strategica e di programmare e attuare le misure. (6)
Aiuti più efficaci, maggiori complementarità e
armonizzazione, ulteriore allineamento con i paesi partner e miglior
coordinamento delle procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma
anche nei rapporti con altri donatori e attori dello sviluppo, sono fattori
essenziali a garanzia della coerenza e della pertinenza degli aiuti e
permettono al tempo stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner.
L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di sviluppo, ad attuare le
conclusioni della dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum
ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005,
del programma d'azione di Accra adottato il 4 settembre 2008 e della successiva
dichiarazione di Busan del 1° dicembre 2011. La programmazione congiunta tra
l'Unione e gli Stati membri è un obiettivo da potenziare. Questi impegni hanno
portato ad una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, quali il Codice di
condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti
nell'ambito della politica di sviluppo[13]
e il Quadro operativo sull'efficacia degli aiuti[14]. (7)
È necessario che l'assistenza dell'Unione offra
sostegno alla strategia comune Africa-UE[15],
e successivi piani d'azione, che definisce il quadro di una cooperazione estesa
e reciprocamente benefica nell'ambito di un partenariato strategico mirante a
perseguire obiettivi comuni su un piano di uguaglianza. (8)
L'Unione e gli Stati membri devono migliorare la
coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione allo
sviluppo, soprattutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni
partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che la politica di
cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si
completino e si rafforzino reciprocamente, è opportuno prevedere procedure di programmazione
congiunta cui ricorrere laddove possibile e opportuno. (9)
La politica e l'azione internazionale dell'Unione
in materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli obiettivi di sviluppo
del Millennio (OSM), quale quello di eliminare la povertà estrema e la fame,
comprese eventuali modifiche successive, e agli obiettivi e ai principi dello
sviluppo approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nell'ambito delle
Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni internazionali che si occupano di
cooperazione allo sviluppo. (10)
È necessario che l'Unione promuova un approccio
globale in risposta a crisi, catastrofi e situazioni di conflitto e fragilità,
comprese le situazioni di transizione. Un tale approccio dovrà tener conto in
particolare delle conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo[16], sulla risposta dell'UE alle
situazioni di fragilità[17],
sulla prevenzione dei conflitti[18]
e su eventuali conclusioni future in questo ambito e dovrà provvedere alla
necessaria combinazione di approcci, risposte e strumenti, soprattutto
garantendo il giusto equilibrio tra le impostazioni orientate alla sicurezza e
allo sviluppo e le impostazioni umanitarie e collegando le reazioni a breve
termine con il sostegno a lungo termine. (11)
È necessario che l'assistenza dell'Unione europea
si concentri là dove può essere più incisiva, tenendo presenti la capacità
dell'Unione di agire su scala mondiale per rispondere a sfide planetarie quali
l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e inclusivo e la
promozione su scala internazionale della democrazia, del buon governo, dei
diritti umani e dello Stato di diritto, il suo impegno prevedibile e di lungo
termine a prestare assistenza allo sviluppo e il suo ruolo di coordinamento con
gli Stati membri. Per assicurare la massima incisività, il principio di
differenziazione va applicato tanto all'assegnazione dei fondi quanto alla
programmazione, onde garantire che la cooperazione bilaterale allo sviluppo si
rivolga ai paesi partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati
altamente vulnerabili e gli Stati che non possono accedere facilmente ad altre
fonti di finanziamento per sostenere lo sviluppo nazionale, e tenendo presente
l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi partner. La
programmazione bilaterale si rivolge quindi soprattutto a questi paesi,
applicando criteri obiettivi fondati sulle esigenze e sulle capacità dei paesi
interessati e sull'impatto dell'assistenza dell'Unione. (12)
Il presente regolamento definisce un quadro
favorevole alla programmazione, che assicura maggiore coerenza tra le politiche
dell'Unione, partendo da un documento quadro congiunto. Lo scopo è garantire il
pieno allineamento con i paesi e le regioni partner, facendo affidamento, dove
possibile, su piani di sviluppo nazionali o simili documenti che definiscono le
grandi linee della strategia di sviluppo, e ottenere, grazie alla
programmazione congiunta, un maggior coordinamento dei donatori, soprattutto
tra l'Unione e gli Stati membri. (13)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può adottare misure in base ai principi di
sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. (14)
In un contesto mondiale globalizzato, diversi
ambiti di intervento dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente,
cambiamenti climatici, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità
di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istruzione, giustizia,
sicurezza, ricerca, innovazione, società dell'informazione, migrazione,
agricoltura e pesca, fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE. La
comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 - Una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[19] ribadisce l'impegno
dell'Unione a promuovere questo tipo di crescita nell'ambito delle sue
politiche interne e esterne coniugando tre pilastri: economico, sociale e
ambientale. (15)
Tra le grandi sfide che l'Unione deve affrontare,
la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente fanno urgentemente
appello all'intervento internazionale. In linea con l'intento esplicitato dalla
Commissione nella comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020"
del 29 giugno 2011[20],
il presente regolamento contribuirà a realizzare l'obiettivo di destinare
almeno il 20% del bilancio dell'Unione alla transizione dell'Europa verso una
società a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici,
mentre il programma su beni pubblici e sfide globali destinerà almeno il 25%
dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per raggiungere un impatto
maggiore è necessario che, nella misura del possibile, le azioni in questi due
ambiti si sostengano a vicenda. (16)
La comunicazione della Commissione "Potenziare
l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di
cambiamento"[21]
prevede di continuare a sostenere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano
destinando a tal fine almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo dell'Unione. Per
contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, almeno il 20% dei fondi del
programma su beni pubblici e sfide globali sarà destinato a questo settore
dello sviluppo. (17)
Gli elenchi dei paesi partner di cui al presente
regolamento dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali cambiamenti dello
status di questi paesi stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e di
importanti mutamenti in termini di sviluppo umano, dipendenza dagli aiuti,
situazioni di crisi, vulnerabilità e altri aspetti, tra cui le dinamiche del
processo di sviluppo. Detti aggiornamenti, le revisioni dei paesi partner
ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, le modifiche delle
definizioni dei settori di cooperazione e delle attività dettagliati e
l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie indicative per programma sono
elementi non essenziali del presente regolamento. Pertanto, al fine di adattare
la portata del presente regolamento alle realtà in rapida evoluzione nei paesi
terzi, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea per aggiornare gli allegati del presente regolamento comprendenti
l'elenco dei paesi e delle regioni partner ammissibili ai finanziamenti
dell'Unione, la definizione dei settori di cooperazione dettagliati nell'ambito
dei programmi geografici e tematici e le assegnazioni indicative per programma.
È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione
svolga adeguate consultazioni, anche di esperti. Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, la Commissione deve garantire
contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (18)
Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per
l'esecuzione del presente regolamento, competenze di esecuzione devono essere
conferite alla Commissione. (19)
Le competenze di esecuzione relative ai documenti
di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli da 11 a
14 del presente regolamento devono essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[22]. Tenuto conto della loro
natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza sul bilancio, in
linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la
procedura d’esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria
limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente
applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di
una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi di
urgenza. (20)
Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione
degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento
(UE) n. .../...del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....,[23] ("regolamento di
esecuzione comune"). (21)
L'organizzazione e il funzionamento del servizio
europeo per l’azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del
Consiglio[24], HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I INTRODUZIONE Articolo 1 Oggetto
e campo di applicazione 1.
In forza del presente regolamento l'Unione può
finanziare: (a)
programmi geografici miranti a sostenere la
cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo di cui
all'allegato I ("paesi e regioni partner") che figurano nell'elenco
dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) del Comitato di aiuto
allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE/DAC) di cui all'allegato II. I paesi partner che beneficiano
dall'assistenza bilaterale allo sviluppo sono elencati all'allegato III; (b)
i programmi tematici su beni pubblici e sfide
globali e sul sostegno alle organizzazioni della società civile e alle autorità
locali nei paesi, nei territori e nelle regioni ammissibili ai finanziamenti
dell'Unione nell'ambito dei programmi geografici, conformemente all'allegato I
del presente regolamento, al regolamento (UE) n. [.../…] del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato[25] e alla decisione del Consiglio
[decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea[26]], e nei paesi dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP) firmatari dell'accordo di partenariato ACP-UE di
Cotonou del 23 giugno 2000; (c)
un programma panafricano a sostegno della strategia
comune Africa-UE nei paesi, nei territori e nelle regioni contemplati dalla strategia
stessa. 2.
Ai fini del presente regolamento, per regione si
intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo. TITOLO II OBIETTIVI
E PRINCIPI GENERALI Articolo 2 Obiettivi
e criteri di ammissibilità 1.
Nel quadro dei principi e degli obiettivi
dell'azione esterna dell'Unione; (a)
la cooperazione nell'ambito del presente
regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a termine, eliminare la
povertà; (b)
la cooperazione nell'ambito del presente
regolamento contribuisce anche a realizzare altri obiettivi dell'azione esterna
dell'Unione, nello specifico: i) promuovere uno sviluppo economico,
sociale e ambientale sostenibile; ii) promuovere la democrazia, lo Stato di
diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani. La realizzazione di questi obiettivi è misurata
tramite rilevanti indicatori, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli
OSM da 1 a 8 per la lettera b), oltre ad altri indicatori convenuti dall'Unione
e gli Stati membri. 2.
Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono
concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC. Le azioni nell'ambito del programma panafricano e
dei programmi tematici sono concepite in modo da rispondere ai criteri per gli
APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se: (a)
le caratteristiche del beneficiario richiedono
criteri diversi, oppure (b)
l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa
globale, una priorità politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno
internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, e non ha le
caratteristiche per soddisfare i criteri per gli APS. Fatta salva la lettera a), almeno il 90 % della
spesa prevista dal programma panafricano e dai programmi tematici deve
rispondere ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC. 3.
Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96
del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario[27] e ammissibili al finanziamento
in forza di quel regolamento non possono, in linea di principio, essere
finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della
cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per
lo sviluppo. Articolo 3 Principi
generali 1.
L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e
consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti
umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e
la cooperazione con i paesi e le regioni partner. 2.
Nel dare esecuzione al presente regolamento e al
fine di rendere quanto più incisiva l'assistenza dell'Unione, è adottato un
approccio differenziato ai paesi partner atto a garantire una cooperazione
specifica e su misura che tenga conto, per ciascun paese: (a)
delle esigenze; (b)
della capacità di generare risorse finanziarie e di
accedervi e della capacità di assorbimento; (c)
degli impegni e delle prestazioni. L'approccio differenziato è inoltre perseguito
tenendo presente l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi
partner. Il processo di assegnazione delle risorse dà
priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli
a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità e
vulnerabilità. 3.
Tutti i programmi affrontano le seguenti
problematiche trasversali: promozione dei diritti umani, parità di genere,
empowerment delle donne, lotta alla discriminazione, democrazia, buon governo,
diritti dei minori, diritti delle popolazioni indigene, inclusione sociale,
diritti delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, lotta ai
cambiamenti climatici e lotta contro l'HIV/AIDS. 4.
Viene data particolare attenzione ai seguenti temi:
rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento dell'accesso alla
giustizia, sostegno alla società civile, commercio e sviluppo sostenibile,
accesso alle TIC, salute e sicurezza alimentare, promozione del dialogo, della
partecipazione e della riconciliazione, sviluppo istituzionale. 5.
L'esecuzione del presente regolamento garantisce la
coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre
politiche dell'Unione interessate. A tal fine le misure finanziate dal presente
regolamento, comprese quelle gestite dalla BEI, si basano sulle politiche di
cooperazione definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e
piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi o le regioni interessati, e sulle
decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie
dell'Unione. 6.
La Commissione e gli Stati membri cercano di
attivare frequenti e sistematici scambi di informazioni, anche con altri
donatori, e incoraggiano un coordinamento e una complementarità maggiori tra i
donatori, puntando su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle
strategie di riduzione della povertà o strategie equivalenti dei paesi partner,
meccanismi comuni di attuazione comprendenti analisi condivise, missioni comuni
estese a tutti i donatori e accordi di cofinanziamento e di cooperazione
delegata. 7.
Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza,
l'Unione e gli Stati membri promuovono un approccio multilaterale alle sfide
globali e incoraggiano, se opportuno, la cooperazione con le organizzazioni e
gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali. 8.
L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i
paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali, e allinea
sempre più il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e
regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner. L'Unione,
che contribuisce a potenziare il processo di responsabilità reciproca tra i
governi e le istituzioni dei paesi partner e i donatori e incoraggia le
competenze e l'occupazione locali, promuove a tal fine: (a)
un processo di sviluppo sotto la direzione e la
titolarità del paese o della regione partner; (b)
approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e
un ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel processo di
sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico; (c)
modalità e strumenti di cooperazione efficaci e
innovativi, come previsto all'articolo 4 del regolamento di esecuzione comune,
quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di
condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l’impegno del
settore privato, in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC. Questi
strumenti e modalità, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o
regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sulla concessione
di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, sullo
sviluppo e l'impiego di sistemi per paese e su approcci di sviluppo basati sui
risultati, ivi compresi, ove opportuno, traguardi e indicatori
internazionalmente convenuti, quali quelli degli OSM; (d)
un migliore impatto delle politiche e della
programmazione attraverso il coordinamento e l'armonizzazione tra donatori al
fine di ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e
sostenere iniziative estese a tutti i donatori; (e)
il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner
improntato ad orientamenti e principi di migliori prassi concordati in materia
di coordinamento e efficacia degli aiuti. 9.
L'Unione sostiene tra l'altro la cooperazione e il
dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, gli accordi di partenariato e la
cooperazione triangolare. 10.
La Commissione provvede ad attivare scambi sistematici
di informazioni con la società civile. TITOLO
III PROGRAMMI
GEOGRAFICI E TEMATICI Articolo 4 Attuazione
dell'assistenza dell'Unione Coerentemente con le finalità globali, il
campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento,
l'assistenza dell'Unione è posta in essere tramite i programmi geografici e
tematici e il programma panafricano e in conformità del regolamento di
esecuzione comune. Articolo 5 Programmi
geografici 1.
La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente
articolo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregionale e
continentale. 2.
Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
i programmi geografici comprendono attività di cooperazione, nei settori di
pertinenza, con: (a)
i paesi partner di cui all'allegato I, a livello
regionale; (b)
i paesi partner di cui all'allegato III, a livello
bilaterale. 3.
I programmi geografici possono essere elaborati,
tra le altre cose, in base ai settori di cooperazione previsti dal
"Consenso europeo", per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2,
paragrafo 1. Per ciascuna regione, i settori di cooperazione
comuni e specifici sono indicati all'allegato IV. 4.
Nell'ambito di ciascun programma nazionale,
l'assistenza dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori. Articolo 6 Programmi
tematici Coerentemente con le finalità globali, il
campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente
regolamento, le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiungono
valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e sono complementari con
queste. La programmazione delle azioni tematiche è
soggetta alle seguenti condizioni: (a)
gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal
presente regolamento non possono essere conseguiti in modo adeguato e efficace
tramite un programma geografico; (b)
le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno
di obiettivi internazionalmente convenuti, o beni pubblici e sfide globali, e
in tal caso, in deroga all'articolo 9 del regolamento di esecuzione comune, possono
prevedere interventi negli Stati membri, nei paesi candidati e candidati
potenziali o altri paesi terzi, come previsto dal pertinente programma
tematico; e/o (c)
le azioni sono del seguente tipo: –
multiregionali e/o trasversali; –
politiche innovative e/o iniziative volte ad
indirizzare azioni future; –
interventi nel caso in cui non viene raggiunto un
accordo con il governo o i governi partner sull'azione da realizzare; –
azioni che rispecchiano una priorità politica
dell'Unione o un obbligo o un impegno internazionale dell'Unione; –
eventualmente azioni nei casi in cui il programma
geografico è stato sospeso o non esiste. Articolo 7 Beni
pubblici e sfide globali 1.
Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito
del programma su beni pubblici e sfide globali è sostenere azioni in settori
quali ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano,
sicurezza alimentare, migrazione e asilo. 2.
L'allegato V riporta i settori di attività
dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo. Articolo 8 Organizzazioni
della società civile e autorità locali 1.
Obiettivo del programma sulle organizzazioni della
società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative
di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali
originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati
potenziali, o le iniziative ad esse rivolte. 2.
L'allegato V riporta i settori di attività
dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a
titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di
autorità locali. Articolo 9 Programma
panafricano 1.
L'assistenza dell'Unione sostiene l'attuazione
della strategia comune Africa-UE, e in particolare i suoi successivi piani d'azione,
per realizzare attività di natura transregionale, continentale o mondiale. Il programma panafricano provvede a promuovere
ulteriormente la complementarietà e la coerenza con altri strumenti finanziari
d'azione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di sviluppo e lo
strumento europeo di vicinato. 2.
L'allegato VI riporta i settori di attività
dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo. 3.
Il programma indicativo pluriennale nell'ambito del
programma panafricano è elaborato sulla base della strategia comune Africa-UE e
relativi piani d'azione. TITOLO
IV PROGRAMMAZIONE
E ASSEGNAZIONE DEI FONDI Articolo 10 Quadro
generale della programmazione e dell'assegnazione dei fondi 1.
Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi
pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati partendo da un
documento di strategia, come previsto all'articolo 11. Nel caso dei programmi tematici, i programmi
indicativi pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13. La Commissione adotta le misure di esecuzione di
cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune in base ai documenti di
programmazione di cui all'articolo 11 e all'articolo 13. Tuttavia in
determinate circostanze il sostegno dell'Unione può essere erogato anche
tramite misure non previste da questi documenti, come stabilito dal regolamento
di esecuzione comune. 2.
Al fine di favorire la complementarità e la
coerenza tra le rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del
processo di programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli
Stati membri e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i
rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali. Queste
consultazioni possono portare ad una programmazione congiunta tra l'Unione e
gli Stati membri. 3.
Nell'ambito di ciascun programma geografico, la
Commissione stabilisce le assegnazioni indicative pluriennali conformemente ai
principi generali del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo presente la specificità dei diversi
programmi e le difficoltà particolari dei paesi o delle regioni in situazioni
di crisi, vulnerabilità, fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di
catastrofi. 4.
I fondi possono rimanere non assegnati. L'impiego
dei fondi non assegnati, che possono essere successivamente assegnati o
riassegnati, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5, e all'articolo 13, è
deciso conformemente al regolamento di esecuzione comune. Articolo 11 Documenti
di programmazione per i programmi geografici 1.
I documenti di strategia elaborati dall'Unione
definiscono un quadro coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e
i paese o le regioni partner interessati, in linea con le finalità globali, il
campo d'applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica dell'Unione. La preparazione e l'attuazione dei documenti di
strategia rispettano i principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale,
partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese
ricevente o ai sistemi regionali, responsabilità reciproca, orientamento ai
risultati, come previsto all'articolo 3, paragrafi da 5 a 8. A tal fine i documenti di strategia si basano, in
linea di principio, su un dialogo tra l'Unione e il paese o la regione partner,
coinvolgendo, ove necessario, gli Stati membri interessati, il paese o la
regione partner, la società civile e le autorità regionali e locali, onde
garantire che i paesi o le regioni interessati possano impadronirsi
sufficientemente del processo e al fine di promuovere il sostegno alle
strategie nazionali di sviluppo, in particolare alle strategie di riduzione
della povertà. 2.
I documenti di strategia possono essere soggetti a
revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc, conformemente agli
opportuni principi e procedure definiti dagli accordi di partenariato e di
cooperazione conclusi con i paesi e le regioni partner. 3.
I documenti di strategia sono elaborati per i paesi
o le regioni partner interessati, tranne se, per quel paese o quella regione, è
stato messo a punto un documento quadro congiunto che definisce una strategia
globale dell'Unione, anche in materia di sviluppo. I documenti di strategia non sono richiesti: (a)
quando il paese ha elaborato una strategia di
sviluppo nazionale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile
documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale base per il
corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello
stesso; (b)
nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e
gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale
congiunta; (c)
per le regioni che hanno una strategia convenuta di
concerto con l'Unione. 4.
I documenti di strategia non sono richiesti per i
paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi dell'Unione
nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il
periodo 2014-2020. 5.
Programmi indicativi pluriennali sono elaborati per
ciascun paese o regione che riceve un'assegnazione indicativa di fondi
dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Ad eccezione dei paesi e
delle regioni di cui al paragrafo 4, questi documenti sono elaborati in base a
documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo. Ai fini del presente regolamento, il documento di
programmazione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, lettera b), può
sostituire il programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le
condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda
l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui all'articolo 14. I programmi indicativi pluriennali precisano i
settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli
obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione
finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Se necessario,
questa assegnazione può essere indicata sotto forma di massimo e minimo e/o i
fondi possono essere lasciati in parte non assegnati. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali
vengono adeguati in funzione di eventuali revisioni intermedie o ad hoc del
documento di strategia su cui si basano. In linea con il principio della responsabilità
reciproca, nel perseguire e realizzare gli obiettivi convenuti, anche relativi
a buon governo, democrazia e rispetto dei diritti umani e dello Stato di
diritto, le assegnazioni indicative possono essere aumentate o diminuite in
esito a revisioni, soprattutto alla luce di esigenze speciali che possono
emergere in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, o in caso di
prestazioni eccezionali o insoddisfacenti. Articolo 12 Programmazione
per i paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità 1.
Nell'elaborare i documenti di programmazione per i
paesi in situazioni di crisi, post crisi o fragilità, vengono tenute
debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze
speciali dei paesi e delle regioni interessati. Viene data la debita attenzione alle misure di
prevenzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di
riconciliazione e di ricostruzione post conflitto. Quando un paese o un gruppo di paesi partner è
direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o
fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento
tra aiuti, risanamento e sviluppo per favorire la transizione da una situazione
di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in
situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono
interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle
conseguenze di questi fenomeni. 2.
In situazioni di crisi, post crisi e fragilità o in
presenza di minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e
le libertà fondamentali che richiedono una risposta rapida dell'Unione, il
documento di cui all'articolo 11 può essere modificato in esito ad una
revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale
utilizzando la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del
regolamento di esecuzione comune. Queste revisioni possono proporre una strategia
specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo
sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio
dagli strumenti di politica umanitaria a quelli di politica di sviluppo. Articolo 13 Documenti
di programmazione per i programmi tematici 1.
I programmi indicativi pluriennali per i programmi
tematici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato, le priorità
individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i
risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione internazionale e
le attività dei principali partner. Ove opportuno, essi indicano le risorse e le
priorità d'intervento per la partecipazione ad iniziative globali. I programmi
indicativi pluriennali sono coerenti con i documenti di cui all'articolo 11,
paragrafo 3. 2.
I programmi indicativi pluriennali specificano
l'assegnazione finanziaria indicativa, sia complessiva che per settore
prioritario. Se necessario, questa assegnazione può essere indicata sotto forma
di massimo e minimo e/o i fondi possono essere lasciati in parte non assegnati.
I programmi indicativi pluriennali devono essere adeguati, se necessario, per
garantire un'attuazione politica efficace, tenendo presenti eventuali revisioni
intermedie o ad hoc. 3.
Al fine di favorire la complementarità tra le
rispettive attività di cooperazione, in una prima fase del processo di
programmazione si svolgono consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri
e con altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della
società civile e le autorità regionali e locali. Articolo 14 Approvazione
dei documenti di strategia e adozione dei programmi indicativi pluriennali 1.
La Commissione approva i documenti di strategia e
adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Questa
procedura si applica anche a revisioni sostanziali aventi come effetto
modifiche significative della strategia o della relativa programmazione. 2.
La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica a
modifiche non sostanziali dei documenti di strategia e dei programmi indicativi
pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni di fondi
nell'ambito delle assegnazioni indicative per settore prioritario, aumenti o
diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non
incidano sui settori prioritari e sugli obiettivi definiti da questi documenti.
In tal caso gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al
Consiglio entro un mese. 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente
giustificati, riguardanti tra le altre cose le circostanze di cui all'articolo
12, paragrafo 2, la Commissione può modificare i documenti di strategia e i
programmi indicativi pluriennali conformemente alla procedura d'urgenza di cui
all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune. TITOLO
V DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 15 Partecipazione
di paesi terzi non ammissibili in forza del presente regolamento In circostanze debitamente giustificate e al
fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o
promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può
decidere, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, di estendere l'ammissibilità
delle azioni a paesi, territori e regioni che non potrebbero altrimenti
beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1, laddove l'azione da
realizzare è di portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione comune, le
persone fisiche e giuridiche dei paesi, territori e regioni interessati possono
partecipare alle procedure con cui sono attuate queste azioni. Articolo 16 Sospensione
dell'assistenza Fatte salve le disposizioni sulla sospensione
degli aiuti previste dagli accordi di partenariato e di cooperazione con paesi
e regioni partner, in caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo
3, paragrafo 1, da parte di un paese partner, l'Unione lo invita a partecipare
a consultazioni finalizzate a trovare una soluzione accettabile per entrambe le
parti, salvo in casi di urgenza particolare. Se le consultazioni con il paese
partner non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se le
consultazioni sono rifiutate o in caso di urgenza particolare, il Consiglio può
adottare le misure necessarie previste all'articolo 215, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che possono prevedere la
sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione. Articolo 17 Delega
di potere alla Commissione Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare o integrare
gli allegati da I a VII del presente regolamento. Articolo 18 Esercizio
della delega 1.
La delega di potere di cui all'articolo 17 è
conferita per il periodo di validità del presente regolamento. 2.
La delega di potere può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.
Fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 5,
un atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 5.
Per l'allineamento degli allegati I, II e III alle
decisioni con cui l'OCSE/DAC rivede l'elenco dei beneficiari di cui
all'articolo 1, lettera a), il periodo di non obiezione è di una settimana. Articolo 19 Comitato La Commissione è assistita da un comitato DCI.
Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 20 Importo
finanziario di riferimento 1.
L'importo finanziario di riferimento per
l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 23 294 700 000
EUR. 2.
Gli importi indicativi minimi assegnati a ciascun
programma di cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono riportati
nell'allegato VII. Questi importi possono essere riassegnati tra i programmi
con atto delegato conformemente all'articolo 18. Gli importi nell'ambito del
programma su beni pubblici e sfide globali possono essere riassegnati tra
sottorubriche con decisione della Commissione comunicata al Parlamento europeo
e al Consiglio entro un mese dalla sua adozione. 3.
Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento "Erasmus per tutti", per promuovere la dimensione
internazionale dell’istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000
EUR proveniente da vari strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione
allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza
preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà
assegnato ad azioni sulla mobilità a scopo di apprendimento da e verso paesi
terzi, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le
istituzioni o le organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del
regolamento "Erasmus per tutti" si applicano all’utilizzo di tali
fondi. Il finanziamento è reso disponibile attraverso 2
assegnazioni pluriennali che si limitano a coprire rispettivamente i primi 4
anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si riflette nella programmazione
indicativa pluriennale dei relativi strumenti, in linea con le necessità e le
priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere
riviste in caso di gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti
politici in linea con le priorità esterne dell'Unione. Articolo 21 Servizio
europeo per l'azione esterna Il presente regolamento è applicato
conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa
l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna. Articolo
22 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Esso si applica
a decorrere dal 1° gennaio 2014. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I PAESI E REGIONI PARTNER AMMISSIBILI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1,
LETTERA A) America
latina 1. Argentina 2. Bolivia 3. Brasile 4. Cile 5. Colombia 6. Costa Rica 7. Cuba 8. Ecuador 9. El Salvador 10. Guatemala 11. Honduras 12. Messico 13. Nicaragua 14. Panama 15. Paraguay 16. Perù 17. Uruguay 18. Venezuela Asia 19. Afganistan 20. Bangladesh 21. Bhutan 22. Cambogia 23. Cina 24. India 25. Indonesia 26. Repubblica
democratica popolare di Corea 27. Laos 28. Malaysia 29. Maldive 30. Mongolia 31.
Myanmar/Birmania 32. Nepal 33. Pakistan 34. Filippine 35. Sri Lanka 36. Thailandia 37. Vietnam Asia
centrale 38. Kazakhstan 39. Repubblica del
Kirghizistan 40. Tagikistan 41. Turkmenistan 42. Uzbekistan Medio
Oriente 43. Iran 44. Iraq 45. Yemen Sud Africa 46. Sud Africa ALLEGATO II ELENCO OCSE/DAC DEI BENEFICIARI DI AIUTI PUBBLICI ALLO SVILUPPO (APS) Effettivo per la rendicontazione sui flussi 2011, 2012 e 2013 ALLEGATO III PAESI E REGIONI PARTNER BENEFICIARI DELLA COOPERAZIONE BILATERALE A NORMA
DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 I seguenti paesi partner beneficiano
dell'assistenza bilaterale allo sviluppo prevista dal presente regolamento a
norma dell'articolo 5, paragrafo 2: 1. Bolivia 2. Cuba 3. El Salvador 4. Guatemala 5. Honduras 6. Nicaragua 7. Paraguay 8. Afganistan 9. Bangladesh 10. Bhutan 11. Cambogia 12. Repubblica
democratica popolare di Corea 13. Laos 14. Mongolia 15.
Myanmar/Birmania 16. Nepal 17. Pakistan 18. Filippine 19. Sri Lanka 20. Vietnam 21. Repubblica del
Kirghizistan 22. Tagikistan 23. Turkmenistan 24. Uzbekistan 25. Iraq 26. Yemen 27. Sud Africa ALLEGATO IV SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI A. SETTORI
COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI I programmi
geografici possono essere elaborati, tra le altre cose, in base alle aree di
cooperazione individuate di seguito, che non vanno intese come settori. Le
priorità sono stabilite in linea con la comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo
dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le successive
conclusioni del Consiglio. I. Diritti umani, democrazia e altri elementi cruciali del buon
governo a) Democrazia, diritti umani e Stato di
diritto b) Parità di genere e empowerment delle
donne c) Gestione del settore pubblico d) Politica e amministrazione fiscale e) Corruzione f) Società civile e autorità locali g) Risorse naturali h) Nesso sviluppo-sicurezza II. Crescita
inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano a) Protezione sociale, sanità,
istruzione e occupazione b) Clima imprenditoriale, integrazione
regionale e mercati mondiali c) Agricoltura ed energia sostenibili III. Altri
settori significativi per la coerenza delle politiche per lo sviluppo a) Cambiamenti climatici e ambiente b) Migrazione e asilo c) Transizione
dagli aiuti umanitari e la risposta alle crisi a una cooperazione allo sviluppo
di lungo termine B. SETTORI DI
COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE L'assistenza
dell'Unione europea sostiene azioni e dialoghi settoriali conformemente
all'articolo 5 e alle finalità globali, al campo d'applicazione, agli obiettivi
e ai principi generali del presente regolamento. I settori di seguito sono
tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati,
accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità sono
stabilite in linea con la comunicazione "Potenziare l'impatto della politica
di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento" e con le
successive conclusioni del Consiglio. America
latina a) Incoraggiare la coesione sociale,
soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità
di genere e empowerment delle donne; b) affrontare questioni di governance e
sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali,
gestione delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto
riguarda droga, criminalità e corruzione), potenziamento del buon governo e
delle istituzioni pubbliche (anche attraverso meccanismi innovativi per fornire
cooperazione tecnica, ad es. TAIEX e gemellaggi), tutela dei diritti umani,
compresi i diritti delle popolazioni indigene e di origine africana, ambiente,
lotta alla discriminazione, lotta alla produzione, al consumo e al traffico di
stupefacenti; c) sostenere diversi processi di
integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete,
assicurando al tempo stesso la complementarietà con le attività sostenute dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre istituzioni; d) affrontare il nesso
sviluppo-sicurezza; e) sostenere politiche di istruzione e
lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina; f) affrontare la vulnerabilità
economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti
partenariati su scambi, investimenti, know-how, ricerca, innovazione e
tecnologia, promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti,
con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, sicurezza
alimentale (anche per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca sostenibili),
cambiamenti climatici, energie sostenibili, tutela e potenziamento della
biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e forestali comprese,
e favorendo investimenti produttivi finalizzati ad un miglioramento
quantitativo e qualitativo dell’occupazione in un'economia verde; g) garantire un seguito adeguato a
misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post
crisi e realizzate tramite altri strumenti finanziari. Asia a) Incoraggiare la coesione sociale,
soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità
di genere; b) creare partenariati inclusivi su
scambi, investimenti, aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia; c) creare e potenziare istituzioni e
organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme
istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla corruzione, alla
gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica
amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e degli ordinamenti
in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei
paesi in situazioni di conflitto e post conflitto; d) sostenere una società civile attiva
e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati
pubblico-privati; e) sostenere la mitigazione dei
cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e
della produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie
sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il
potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse
idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia
verde; f) incoraggiare un'integrazione e una
cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e
sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali; g) contribuire a prevenire e affrontare
i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei
vari ambienti umani e animali; h) con riferimento al nesso tra
sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata,
la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici
illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione
transfrontaliera efficienti; i) sostenere la preparazione alle
catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto
riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni
sradicate. Asia
centrale In linea con gli
obiettivi comuni definiti dalla strategia "L'UE e l'Asia centrale:
strategia per un nuovo partenariato" adottata nel 2007: a) promuovere le riforme costituzionali
e il ravvicinamento legislativo, normativo e amministrativo all'Unione
(compresa l'ulteriore democratizzazione e organizzazione della società civile),
il sostegno allo Stato di diritto, il buon governo, la fiscalità, il
potenziamento di istituzioni e organi nazionali, quali organismi elettorali e
parlamentari, la riforma della pubblica amministrazione e la gestione delle
finanze pubbliche; b) promuovere la crescita economica
inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e
sostenere politiche in settori quali istruzione, ricerca, innovazione,
tecnologia, sanità, lavoro dignitoso, energia sostenibile, agricoltura,
sviluppo rurale e incentivi alle PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di
un'economia di mercato, del commercio e degli investimenti, e sostenendo le
riforme degli ordinamenti e l'integrazione nell'OMC; c) sostenere una gestione delle
frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo
sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di
frontiera; con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la
criminalità organizzata, qualsiasi forma di traffico illecito, la produzione e
il consumo di stupefacenti e relativi effetti negativi, tra cui la diffusione
del virus HIV/AIDS; d) promuovere la cooperazione, il
dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati
dallo strumento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per
sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra le altre cose al potenziamento
della capacità tramite il rafforzamento istituzionale, l'assistenza tecnica (ad
es. TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemellaggio, e agli investimenti
chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie
dell'Unione in materia di istruzione, ambiente, energia, settore idrico e
igienico-sanitario, sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei
cambiamenti climatici, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico e delle operazioni di trasporto internazionali, delle
interconnessioni, delle reti e relativi operatori, e tramite attività
finanziate dalla BEI. Medio
Oriente a) Affrontare i temi della governance
(anche in ambito fiscale), dei diritti umani e dell'uguaglianza politica,
soprattutto negli Stati fragili, e permettere così lo sviluppo di istituzioni
pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili e di una società
civile attiva e organizzata; b) incoraggiare la coesione sociale,
soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità
di genere; c) promuovere la riforma e la
diversificazione verso un'economia sostenibile, il commercio, lo sviluppo di
un'economia di mercato, investimenti produttivi e sostenibili nei settori più
importanti (tra cui energia e fonti energetiche rinnovabili), i partenariati
pubblico-privato e l'integrazione dei paesi partner nell'OMC; d) promuovere la cooperazione, il
dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi interessati dallo
strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento
di partenariato e con i paesi interessati da altri strumenti dell'Unione,
sostenendo tra le altre cose gli sforzi di integrazione all'interno della regione,
ad esempio in materia di economia, energia, politica delle acque, trasporti e
rifugiati; e) completare le risorse mobilitate dal
presente strumento operando in modo coerente e prevedendo il sostegno di altri
strumenti dell'Unione che possono mirare ad un'integrazione regionale su più
ampia scala, promuovendo gli interessi dell'Unione in economia, energia,
ricerca, innovazione, tecnologia, lotta alla produzione, al consumo e al
traffico di stupefacenti nell'ambito del nesso tra sicurezza e sviluppo,
gestendo la migrazione e aiutando gli sfollati e i rifugiati nell'ambito del
nesso tra sviluppo e migrazione. Sud Africa a) Sostenere il consolidamento di una
società democratica, del buon governo e dello Stato di diritto e contribuire
alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali; b) sostenere gli sforzi di adeguamento
conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio; c) promuovere il lavoro dignitoso,
sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo
ai bisogni fondamentali delle comunità precedentemente svantaggiate; d) superare la vulnerabilità economica
e realizzare la trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro
dignitoso, grazie ad una crescita sostenuta e inclusiva, a un'economia verde a
basse emissioni di carbonio, allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti
(tra cui agricoltura e pesca sostenibili) e al potenziamento della biodiversità
e dei servizi ecosistemici; e) combattere la violenza sessuale e di
genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa
la diffusione dell'HIV/AIDS e relative implicazioni sociali. ALLEGATO V SETTORI
DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI A. PROGRAMMA SU
BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI Conformemente alle
condizioni di cui all'articolo 6, il programma su beni pubblici e sfide globali
mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la
capacità dei paesi partner. Il programma può essere elaborato, tra le altre
cose, in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima
sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi. Ambiente e
cambiamenti climatici a) Contribuire a realizzare la
dimensione ambientale e climatica internazionale della strategia Europa 2020; b) lavorare a monte nell'assistere i
paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM riguardanti l'uso sostenibile
delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale; c) favorire la realizzazione di
iniziative dell'Unione e di impegni da questa convenuti a livello
internazionale e regionale e/o di carattere transfrontaliero, soprattutto in
materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie di resistenza al clima
(in particolare strategie di adeguamento con benefici collaterali sulla
biodiversità), biodiversità e servizi ecosistemici, foreste e FLEGT,
desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, gestione delle
risorse naturali, sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti, efficienza
delle risorse e economica verde; c) contribuire affinché gli obiettivi
in materia di cambiamenti climatici e ambiente siano sempre più integrati e
centrali nella cooperazione dell'Unione in materia di aiuti, fornendo sostegno
al lavoro metodologico e di ricerca anche tramite meccanismi di monitoraggio,
relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione,
potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la
coerenza politica; d) potenziare la governance ambientale
e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali, anche cercando di rendere
più coerenti la componente ambientale e le altre componenti della governance
mondiale in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al
monitoraggio e alla valutazione ambientali in ambito regionale e internazionale
e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli accordi
multilaterali in materia di ambiente. Energia
sostenibile a) Promuovere l'accesso a servizi
energetici sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili quale motore principale
dell'eliminazione della povertà e della crescita inclusiva, ponendo in
particolare l'accento sull'impiego di fonti energetiche locali; b) favorire un maggior ricorso alle
tecnologie energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e promuovere
strategie di sviluppo a basse emissioni; c) promuovere la sicurezza energetica,
diversificando, ad esempio, le fonti energetiche e le rotte di
approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla
volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni,
migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici. Sviluppo
umano a) Crescita, occupazione e impegno
del settore privato Promuovere azioni di potenziamento e miglioramento
occupazionale mirate, ad esempio, a rendere le MPMI locali più competitive e
resistenti e a favorirne l'integrazione nell'economia mondiale, assistere
l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli
scambi, sviluppare il settore privato e migliorare il clima imprenditoriale,
sostenere l'elaborazione e la realizzazione di politiche di innovazione
industriale e tecnologica e di politiche e accordi commerciali, sostenere gli
sforzi di integrazione regionale, promuovere le relazioni d'investimento tra
l'Unione e i paesi e le regioni partner e incentivare gli investimenti e la cooperazione
pubblico-privato grazie a strumenti finanziari innovativi. Promuovere
l'economia verde, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e
dei processi di produzione. Promuovere il ricorso alle comunicazioni
elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita in tutti i
settori, al fine di colmare il divario digitale e realizzare in questo settore
una politica e un quadro regolamentare adeguati, e incentivare lo sviluppo
delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle
TIC. b) Lavoro, competenze, protezione
sociale e inclusione sociale i) Sostenere livelli elevati di occupazione
produttiva e dignitosa, favorendo soprattutto politiche e strategie
occupazionali sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di
occupazione tenendo presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del
lavoro, le condizioni di lavoro (anche nell'economia informale), la promozione
del lavoro dignitoso (compresa la lotta al lavoro minorile), e il dialogo sociale,
e facilitare la mobilità mi manodopera nel rispetto dei diritti dei migranti; ii) rafforzare la coesione sociale, in particolare
grazie all'istituzione/al potenziamento di sistemi di protezione sociale
sostenibili e relativa riforma di bilancio; iii) potenziare l'inclusione sociale mirando la
cooperazione ad un accesso equo ai servizi di base, al lavoro per tutti,
all'empowerment e al rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali,
soprattutto giovani, disabili, donne e minoranze, in modo che tutta la
popolazione possa partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità
culturale e possa trarne beneficio. c) Parità di genere e empowerment
delle donne i) Sostenere programmi nazionali che promuovano
l'empowerment economico e sociale e la partecipazione politica delle donne; ii) sostenere iniziative nazionali, regionali e
mondiali atte a favorire l'integrazione di questa problematica nell'agenda
sull'efficacia degli aiuti. d) Salute i) Migliorare la salute e il benessere delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo potenziando l'accessibilità e la
qualità del servizio pubblico di base e garantendone una fornitura più equa, e
in particolare: ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle
iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi partner,
prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli
effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e fornire sostegno ai paesi partner
perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative; iii) sostenere iniziative specifiche, soprattutto
a livello regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare
i paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e
statisticamente fondate, in settori prioritari (ad es. salute materna, salute e
diritti sessuali e riproduttivi, accesso alla pianificazione familiare, beni
pubblici globali e risposta alle minacce sanitarie mondiali). e) Istruzione, conoscenze e
competenze i) Sostenere la realizzazione di obiettivi
internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e
partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze
e i valori dello sviluppo sostenibile e inclusivo; ii) promuovere scambi di esperienze, buone
pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a punto di
sistemi d'istruzione; iii) migliorare la qualità dell'istruzione e
garantirne l'accesso paritario, anche per i gruppi vulnerabili, le donne e le
ragazze e nei paesi più lontani dal raggiungimento dei traguardi mondiali. Sicurezza
alimentare e agricoltura sostenibile Il programma è
inteso a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la
capacità dei paesi partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza
alimentare: disponibilità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui
mercati, reti di sicurezza e sensibilizzazione alle tematiche di genere), uso
degli alimenti (interventi alimentari secondo modalità socialmente
responsabili) e stabilità alimentare, dando priorità, al tempo stesso, a quattro
dimensioni: piccola agricoltura, governance, integrazione regionale e
meccanismi di assistenza alle popolazioni vulnerabili. a) Promuovere lo sviluppo della piccola
agricoltura sostenibile garantendo l'accesso a tecnologie basate sugli
ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici
(tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), e tramite
servizi tecnici e di divulgazione, regimi di sviluppo rurale, misure di
investimento produttivo, gestione delle terre e delle risorse naturali, tutela
della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole; b) sostenere in ciascun settore
processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e
sociali, il ruolo degli attori pubblici e non governativi nella
regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le
organizzazioni professionali e le istituzioni; c) potenziare la sicurezza alimentare e
nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiversità
e dei servizi ecosistemici, strategie di adeguamento al clima, sistemi di
informazione, prevenzione e gestione delle crisi, e strategie nutrizionali
rivolte alle popolazioni vulnerabili; d) promuovere pratiche sicure e
sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero. Migrazione e
asilo a) Promuovere la governance della
migrazione a tutti i livelli; b) garantire una migliore gestione dei
flussi migratori sotto tutti gli aspetti; c) fare in modo che l'accresciuta mobilità
demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di
sviluppo, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti, fornendo sostegno
all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo
regionali e nazionali e garantendo che la dimensione della migrazione sia
presente in altre politiche regionali e nazionali; d) diffondere una migliore comprensione
comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le
conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia
di migrazione/asilo o in altri ambiti. B. PROGRAMMA
SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI Coerentemente con
il sostegno alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo ribadito
dall'Unione, questo programma è inteso a potenziare la cooperazione, lo scambio
di conoscenze e esperienze e le capacità delle organizzazioni della società
civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di
sviluppo internazionalmente convenuti. In linea con le condizioni di cui all'articolo
6, il programma contribuisce: a) allo sviluppo nei paesi partner di
società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società
civile, le autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni
bisognose; b) a rendere i cittadini europei più
consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo
dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali
a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile
nei paesi partner; c) a potenziare la capacità delle reti
di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e del sud
del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia
di sviluppo. Le attività
finanziate dal programma comprendono: a) interventi nei paesi partner a
sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati dei paesi meno sviluppati fornendo
servizi di base tramite organizzazioni della società civile e autorità locali; b) lo sviluppo della capacità di
complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate
nell'ambito del programma nazionale miranti a: i) sviluppare la capacità delle organizzazioni
della società civile di partecipare efficacemente al processo di sviluppo; ii) facilitare una migliore interazione tra le
organizzazioni della società civile, lo Stato e altri attori che partecipano
allo sviluppo; iii) sviluppare la capacità delle autorità locali
di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo
particolare e le specificità; c) la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica alle problematiche dello sviluppo e la promozione, nell'Unione e nei
paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi
dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle
società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro
la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di
sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi
paesi e dalle loro popolazioni e promuovere la dimensione sociale della
globalizzazione; d) il coordinamento, lo sviluppo della
capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di
autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di
parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e
coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di
organizzazioni della società civile, di autorità locali e di organizzazioni
ombrello sud del mondo. Le organizzazioni della società civile
sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo
indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non
governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di
minoranze nazionali e/o etniche, associazioni professionali e gruppi
d’iniziativa locali, cooperative, associazioni di datori di lavoro e
associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano
interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la
frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e
organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali
(comprese le reti) attive nella cooperazione e nell'integrazione regionali
decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e
giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e
scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose,
mass-media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente,
comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a
realizzare gli obiettivi del presente regolamento. Le autorità locali comprendono un largo
ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad es. comuni,
comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc. *** ALLEGATO VI SETTORI
DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO Il programma
panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali della strategia comune
Africa-UE, nello specifico: a) fornisce sostegno a obiettivi,
iniziative e attività decisi nell'ambito della strategia comune Africa-UE, e
successivi piani d'azione, in settori quali: pace e sicurezza, governance
democratica e diritti umani, commercio, integrazione e infrastrutture regionali
(tra cui i trasporti), OSM, energia, cambiamenti climatici e ambiente,
migrazione, mobilità e impiego, scienza, società dell'informazione e spazio, e
relative questioni trasversali; b) sostiene altre iniziative e attività
pertinenti definite tramite le modalità di lavoro stabilite dalla strategia
comune; c) applica il principio "una
visione dell'Africa nel suo insieme", promuove la coerenza tra il livello
regionale e quello continentale, concentrandosi in particolare su attività di
natura transregionale, continentale o mondiale, e sostiene le iniziative
congiunte Africa-UE sulla scena mondiale. ALLEGATO VII ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020 (MILIONI DI EUR) Programmi
geografici 13 991,5 EUR Programma
tematico su beni pubblici e sfide globali 6 303,2 EUR Di cui: – Ambiente e cambiamenti climatici – Energia sostenibile – Sviluppo umano – Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile – Migrazione e asilo || 31.8%[28] 12.7% 20.0% 28.4% 7.1% Almeno il 50%
dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali,
prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE ("marcatori
di Rio"). Programma
tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali 2 000
EUR Programma
panafricano 1 000 EUR SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno
strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[29][30]
Titolo
19: Relazioni esterne 19 02: Cooperazione con i paesi terzi in materia di
migrazione e asilo 19 09: Relazioni con l'America latina 19 10: Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio
Oriente (Iraq, Iran e Yemen) Titolo
21: Sviluppo e relazioni con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) 21 02: Sicurezza alimentare 21 03: Interlocutori non statali dello sviluppo 21 04: Ambiente e gestione sostenibile delle risorse
naturali, compresa l’energia 21 05: Sviluppo umano e sociale
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[31]
¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Il
presente regolamento intende promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo nei
paesi e nelle regioni partner e persegue l'obiettivo primario di eliminare la
povertà e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il
rispetto dei diritti umani, come previsto dal trattato sull'Unione europea, in
America latina, Africa e Asia, garantendo al tempo stesso la coerenza con la
comunicazione della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione dal
titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione
europea: un programma di cambiamento".
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Il
regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento
dell'Unione. Gli intenti perseguiti dal regolamento nell'ambito dei diversi
programmi (programmi geografici, programma tematico su beni pubblici e sfide
globali, programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le
autorità locali, programma panafricano) si traducono in obiettivi specifici
al momento della programmazione pluriennale e dell'elaborazione di programmi
d'azione annuali che individuano nel dettaglio le attività dell'Unione, i
risultati attesi e l'impatto perseguito dalle azioni interessate. Gli obiettivi
specifici sono quindi stabiliti in quella fase, tenendo presenti le
particolarità dell'azione interessata. Gli
obiettivi di sviluppo del millennio, o gli obiettivi di riduzione della povertà
internazionalmente convenuti destinati a sostituirli dopo il 2015, forniscono
indicatori di rendimento ben definiti: n. 1: OSM1– Eliminare la povertà estrema e la
fame –
Dimezzare la percentuale di persone con un reddito
inferiore a 1 dollaro USA al giorno –
Garantire l'occupazione piena e produttiva e il
lavoro dignitoso per tutti, anche per donne e giovani –
Dimezzare la percentuale di persone che soffrono la
fame n. 2: OSM2 - Assicurare l’istruzione primaria
per tutti Garantire
che in tutti i paesi i più giovani, ragazzi o ragazze, siano in grado di
terminare un ciclo completo di studi primari n. 3: OSM3 – Parità di genere Eliminare
le disparità di genere nell'istruzione primaria e secondaria e a tutti i
livelli di istruzione n. 4: OSM4 – Ridurre la mortalità infantile Ridurre
di due terzi il tasso di mortalità al di sotto dei cinque anni n. 5: OSM5 - Migliorare la salute materna –
Ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna –
Raggiungere, entro il 2015, l'accesso universale
alla salute riproduttiva n. 6: OSM6 - Combattere l’HIV/AIDS, la malaria
e altre malattie –
Bloccare la diffusione dell'HIV/AIDS e avviarne
l'inversione di tendenza –
Garantire l'accesso universale alle cure contro
l'HIV/AIDS a tutti coloro che ne hanno bisogno –
Bloccare l'incidenza della malaria e di altre
malattie importanti e avviarne l'inversione di tendenza n. 7: OSM7 - Assicurare la sostenibilità
ambientale –
Includere i principi dello sviluppo sostenibile
nelle politiche e nei programmi nazionali e invertire il degrado delle risorse
ambientali –
Arginare la perdita di biodiversità riducendo
significativamente il tasso di perdita –
Dimezzare la percentuale di persone che non ha un
accesso sostenibile all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie di
base –
Migliorare sensibilmente, entro il 2020, le
condizioni di vita di almeno 100 milioni di persone che vivono nei quartieri
urbani più degradati n. 8: OSM8 – Sviluppare un partenariato
globale per lo sviluppo –
Sviluppare ulteriormente un sistema finanziario e
commerciale aperto, basato su regole certe, prevedibile e non discriminatorio –
Tener presente le esigenze specifiche dei paesi
meno sviluppati, dei paesi senza sbocco sul mare e dei piccoli Stati insulari
in via di sviluppo –
Affrontare in modo globale i problemi di
indebitamento dei paesi in via di sviluppo –
In collaborazione con le aziende farmaceutiche,
garantire che i farmaci di base siano disponibili a prezzi abbordabili nei
paesi in via di sviluppo –
In collaborazione con il settore privato, mettere a
disposizione i benefici delle nuove tecnologie, soprattutto le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione Attività ABM/ABB interessate 19
02 : Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo 19
09 : Relazioni con l'America latina 19
10 : Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio Oriente (Iraq, Iran e
Yemen) 21
02 : Sicurezza alimentare 21
03 : Interlocutori non statali dello sviluppo 21
04 : Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia 21
05 : Sviluppo umano e sociale
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Il
regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento
dell'Unione. Le azioni specifiche sono definite al momento della programmazione
pluriennale e dell'elaborazione dei programmi d'azione annuali che individuano
nel dettaglio le attività dell'Unione, i risultati attesi e l'impatto
perseguito dalle azioni interessate. Gli indicatori specifici sono stabiliti in
quella fase, tenendo presenti le particolarità dell'azione interessata.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Il
regolamento definisce gli elementi essenziali e pone le basi dell'intervento
dell'Unione. Le azioni specifiche sono definite al momento della programmazione
pluriennale e dell'elaborazione dei programmi d'azione annuali che individuano
nel dettaglio le attività dell'Unione, i risultati attesi e l'impatto
perseguito dalle azioni interessate. Gli indicatori specifici sono stabiliti in
quella fase, tenendo presenti le particolarità dell'azione interessata. I
traguardi e gli indicatori internazionalmente convenuti su OSM e cambiamenti
climatici sono già noti. Occorre invece definire chiaramente i parametri di
riferimento e le norme per il controllo e la rendicontazione validi per tutti i
pertinenti strumenti politici dell'Unione. Per monitorare che le realizzazioni
vengono conseguite garantendo l'equità in termini di inclusione sociale nei
confronti dei principali gruppi vulnerabili, è necessario disporre di
indicatori disaggregati.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Si
vedano la valutazione d'impatto e la relazione. L'Unione
ribadisce il proprio impegno in soccorso dei paesi e delle regioni in via di
sviluppo per ridurre e, a termine, eliminare la povertà in linea con gli
obiettivi della cooperazione allo sviluppo stabiliti dai trattati.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
L'Unione
europea gode di una posizione neutra e imparziale unica per condurre l'azione
esterna, a nome degli Stati membri, e acquisire così maggiore credibilità nei
paesi in cui opera. Solo l'Unione europea vanta la massa critica per rispondere
a sfide mondiali quali la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici.
Grazie ad un'azione su vasta scala e alla rete di accordi internazionali
esistenti, l'assistenza dell'UE può raggiungere le regioni più remote del
mondo, garantendo tanto l'erogazione che il coordinamento degli aiuti. L'Unione,
il cui ruolo consiste a promuovere l'inclusione e il multilateralismo, è in
grado di fare di più rispetto ad altre organizzazioni internazionali. Agendo
all'unisono, l'Unione può essere più incisiva e aver maggior peso nel dialogo
politico e nella cooperazione con i donatori. Intervenire
attraverso l'Unione comporta inoltre spese amministrative inferiori alla media
garantendo una maggiore efficienza in termini di costi.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le
valutazioni, le relazioni della Corte dei conti e le revisioni intermedie dei
programmi geografici mostrano che, nei paesi in via di sviluppo interessati dal
DCI, l'assistenza prestata tramite lo strumento ha consentito di conseguire
progressi verso la realizzazione di diversi OSM. Tuttavia, in forza del
principio della titolarità, sono i governi dei paesi beneficiari ad adottare e
porre in essere le riforme e le politiche necessarie, vera forza motrice dei
progressi realizzati. Le
nuove modalità di attuazione del DCI, come il sostegno al bilancio e
l'approccio settoriale, hanno permesso di approfondire il livello di
cooperazione con i paesi partner: esiste un nesso evidente tra il livello di
dialogo politico raggiunto con i paesi beneficiari e le modalità di attuazione
dell'assistenza. Rendendo possibile il cofinanziamento tra i donatori, le nuove
modalità di attuazione hanno inoltre permesso una divisione dei compiti più efficiente. Oltre
a garantire alla Commissione una maggiore flessibilità nell'abbordare
problematiche specifiche, i programmi tematici si sono rivelati uno strumento
utile per completare i programmi geografici. In
un mondo globalizzato è necessario che le politiche interne ed esterne si
potenzino reciprocamente. Il presupposto è fare dell'integrazione, e non già
della duplicazione, la parola d'ordine. Sebbene sia stato fondamentale per
garantire l'efficacia delle politiche interne dell'Unione, l'assetto attuale
non consente alla Commissione di intervenire in modo incisivo su scala
adeguata. In
alcuni casi i programmi tematici sono risultati troppo rigidi per affrontare le
recenti crisi mondiali (ad es. la crisi dei prezzi alimentari, l'influenza
aviaria) o onorare gli impegni internazionali sottoscritti ai massimi livelli
politici (ad es. biodiversità e cambiamenti climatici). La dotazione tematica
va resa quindi più flessibile per garantire un impegno di lungo termine più
prevedibile nei confronti di beni pubblici e sfide globali e per reagire ai
diversi shock che colpiscono le popolazioni più povere. La
cooperazione allo sviluppo è tuttora troppo frammentaria e ambiziosa ed è
necessaria maggiore complementarietà tra i programmi geografici e i programmi
tematici. Le
esigenze specifiche dei paesi in situazioni di crisi, post crisi e fragilità
non sono state prese sufficientemente in considerazione, mentre la rigidità del
processo decisionale per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi, la
programmazione e l'attuazione ha impedito all'Unione di rispondere prontamente
a una situazione in rapida evoluzione. Il
DCI prevedeva assegnazioni indicative per regione e non permetteva fondi non
assegnati, il che ha limitato la possibilità di mobilitare risorse in risposta
a necessità impreviste. In
fine il processo di programmazione e attuazione del DCI in vigore è troppo
complesso, non permette di allineare il ciclo di programmazione dell'Unione a
quello dei suoi partner e non facilita sufficientemente la programmazione
congiunta con gli Stati membri. Manca inoltre un quadro giuridico chiaro per il
ricorso a strumenti innovativi utilizzati da altri donatori, ad esempio
combinare e utilizzare partenariati pubblico-privati.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Lo
strumento riveduto è parte integrale della compagine degli strumenti finanziari
dell'azione esterna che saranno riorganizzati attorno a quattro capitoli
principali: un capitolo a base politica mirato essenzialmente alla cooperazione
con i paesi partner, dentro e fuori bilancio; uno imperniato su priorità e
valori trasversali; uno su assistenza umanitaria e protezione civile; e
l'ultimo sulla gestione delle crisi. Inoltre
per ogni paese la cooperazione allo sviluppo sarà complementare con il nuovo
strumento di partenariato. L'interazione tra DCI, FES e ENPI sarà
particolarmente accentuata nell'ambito delle dotazioni tematiche previste dal
DCI per la società civile/le autorità locali e per i beni pubblici e le sfide
globali, essendo queste destinate a coprire e/o completare gli interventi nelle
aree geografiche interessate dai rispettivi strumenti in materia di: sostegno
alla società civile e alle autorità locali, cambiamenti climatici, energia,
sicurezza alimentare, sviluppo umano e migrazione. Continueranno
inoltre ad avere particolare centralità l'interazione con la politica
commerciale, soprattutto per quanto riguarda i regimi SPG/SPG plus e
"Tutto tranne le armi", e gli accordi commerciali, grazie ad
interventi del tipo aiuti per il commercio/assistenza in campo commerciale
finanziati dal DCI, sia a livello bilaterale che regionale. In
un contesto mondiale globalizzato, diversi ambiti di intervento dell'Unione a
valenza interna – ambiente, cambiamenti climatici, occupazione (compreso il
lavoro dignitoso), parità di genere, energia, risorse idriche, trasporti,
giustizia, sicurezza, ricerca, società dell'informazione, immigrazione, pesca –
fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'UE ed è necessario che la
politica interna e la politica estera di rafforzino reciprocamente, in linea
con la strategia Europa 2020 e con il trattato di Lisbona. Il presupposto è
fare dell'integrazione, e non già della duplicazione, la parola d'ordine. Gli
argomenti principali sono: i) coerenza dell'azione esterna dell'Unione; ii)
efficacia degli aiuti, soprattutto un impegno a ridurre il numero di attori e
di programmi; iii) massimizzare le sinergie tra gli obiettivi politici.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa –
x Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020
–
x Proposta/iniziativa di durata
illimitata dall'1.1.2014 –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[32]
x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
x agenzie esecutive –
x organismi creati dalle Comunità[33]
–
x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri x Gestione decentrata
con paesi terzi x Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni Le azioni finanziate
nell'ambito del presente regolamento saranno attuate secondo la gestione
centralizzata diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le
delegazioni dell'Unione cui viene devoluta la gestione, e secondo qualsiasi
altra modalità di gestione prevista dal regolamento finanziario per raggiungere
meglio gli obiettivi del regolamento. Il ricorso
alla gestione congiunta è eventualmente possibile nel caso di azioni specifiche
con agenzie e organismi ONU, istituzioni finanziarie europee o internazionali
come la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo, la Banca mondiale o la Banca africana di sviluppo,
o altre organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare la frequenza
e le condizioni. I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea,
sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed
esperti esterni. I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale
assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi
secondo varie modalità, eventualmente anche con visite sul posto. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi
compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o
potenziali e di adottare misure correttive. Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per
valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi
sistemi. Oltre a contribuire alla responsabilità e a migliorare gli interventi
in corso, queste valutazioni fanno tesoro di esperienze precedenti per
indirizzare le azioni future. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di
valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio
dell'impatto (potenziale). In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio
orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una
panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi.
Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli
esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti
forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come
migliorare l'efficacia. Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla
delegazione UE responsabile, forniscono un'analisi più dettagliata e
approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi
in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di
competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di
raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza
trascurare i beneficiari finali. La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle proprie
politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia
all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione
ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali
valutazioni forniscono un importante contributo alla formulazione delle
politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono
pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è
inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Ambiente
di rischio Il
contesto operativo degli aiuti forniti tramite il DCI è caratterizzato dai
seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione
degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o
all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la
regolarità): –
l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi
naturali, che possono essere causa di difficoltà o ritardi nella preparazione e
nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili; –
in assenza di capacità istituzionali e
amministrative nei paesi partner, possono verificarsi difficoltà o ritardi
nella preparazione e nell'attuazione degli interventi; –
la dispersione geografica dei progetti e dei
programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può
porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per
il follow-up delle attività in loco; –
la diversità delle strutture e delle capacità di
controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare
e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui
dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione; –
la carenza qualitativa e quantitativa dei dati
disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti
esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono
compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei
risultati. Livello
previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili L'obiettivo
dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di
rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio EuropeAid, vale
a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base
pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui
contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine
di errore stimato al 2-5% rispetto ad un campione annuale randomizzato di
operazioni utilizzato dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione
annuale di affidabilità (DAS). EuropeAid ritiene che questo sia il rischio più
basso di non conformità a cui si può arrivare considerati il contesto ad alto
rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi
dei controlli di conformità.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Struttura
di controllo interno di EuropeAid Il
processo di controllo interno/gestione di EuropeAid è destinato a fornire
ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e
efficienza delle operazioni, affidabilità dei rendiconti finanziari e
conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente. Efficacia
e efficienza Per
garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e abbassare l'elevato
livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi
della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione,
alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo
interno della Commissione, EuropeAid manterrà per tutti i suoi strumenti un
quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente: –
una gestione decentrata della maggior parte degli
aiuti esterni affidata alle delegazioni UE sul posto; –
linee di responsabilità finanziaria chiare e
ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega
dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo
delegazione; –
relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede
centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una
dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione; –
l'organizzazione di un consistente programma di
formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni; –
un sostegno e un'assistenza solidi da parte della
sede centrale alle delegazioni (anche via internet); –
visite "di verifica" regolari, ogni 3-6
anni, presso le delegazioni operanti in regime decentrato; –
una metodologia di gestione del ciclo dei progetti
e dei programmi comprendente: –
strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione
degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di
finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i
partner nell'attuazione ecc.; –
strumenti di gestione, monitoraggio e
rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace,
compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti sul posto; –
rilevanti componenti di valutazione e di audit. Rendicontazione
finanziaria e norme contabili EuropeAid
continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e
rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per
competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza
esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS). I
metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale
pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi
e delle irregolarità).
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Visto
il contesto ad alto rischio in cui opera EuropeAid, i suoi sistemi devono
preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità)
nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e
controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo
significa, nella pratica, che i controlli di conformità di EuropeAid si
baseranno prevalentemente su verifiche ex ante approfondite su base pluriennale
eseguite dai revisori esterni e dal personale della Commissione sul posto prima
dei pagamenti finali nell'ambito dei progetti (ferma restando l'esecuzione di
alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le
salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di
conformità di EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative
elencate di seguito. Misure
preventive -
Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il
personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili; -
messa a disposizione (anche via internet) di linee guida, tra cui la Guida
pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni
pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner
responsabili dell'attuazione); -
valutazione ex ante per garantire l'esistenza di opportune misure antifrode,
volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le
autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione
congiunta e decentrata; -
analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner
nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione
delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al
bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione,
di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di
meccanismi efficaci di reazione e sanzione); Nel
2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza
degli aiuti internazionali (ITAI), concordando così uno standard per la
trasparenza degli aiuti che garantisce dati più tempestivi, dettagliati e
regolari sui flussi di aiuti e relativi documenti. La
Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla
pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione
del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel
novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri per
mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID,
che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in
informazioni di facile uso. Misure
di individuazione e rettifica -
Audit e verifiche esterni (obbligatori e basati sull’analisi dei rischi), anche
della Corte dei conti europea; -
Controlli a posteriori (basati sull’analisi dei rischi) e recuperi; -
Sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione
su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti
per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro. EuropeAid
definirà inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire
tra l'altro che: -
i controlli antifrode interni di EuropeAid sono pienamente allineati con la
CAFS; -
l'approccio EuropeAid alla gestione del rischio di frodi è diretto ad
individuare gli ambiti a rischio di frode e risposte adeguate; -
i sistemi di spesa dei fondi UE in uso nei paesi terzi consentano di recuperare
i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad
esempio, doppi finanziamenti); -
se del caso, possono essere istituiti gruppi in rete e adeguati strumenti
informatici dedicati allo studio dei casi di frode nel settore degli aiuti
esterni.
2.4.
Stima dei costi e dei benefici dei controlli
La
media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero
portafoglio EuropeAid è stimata a 658 milioni di EUR di impegni nella
pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del
FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non
operativi rappresentano circa il 6,4 % della media annua stimata di 10,2
miliardi di EUR prevista da DEVCO per i suoi impegni complessivi (operativi
e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale
dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il 2014-2020. In
questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid in sede e
nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio,
la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai
beneficiari). Col
tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività
operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi
strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte in
forza del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di
costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso
efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di
altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso
legittimo e regolare dei fondi. Se
da un lato si continuerà a migliorare le attività di gestione e i controlli di
conformità e a renderli più mirati con riguardo al portafoglio, questi costi
continueranno dall'altro ad essere necessari per garantire la realizzazione
efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di
non conformità (inferiore al 2% di errore residuo). Questi costi sono
nettamente inferiori ai rischi insiti nell'abolizione o nella riduzione dei
controlli interni in un settore come questo ad alta percentuale di rischio.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Rubrica IV Ruolo mondiale dell'Europa || SD/SND ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 19 || 19 01 04 Spese amministrative del settore "Relazioni esterne", DCI || SND || NO || NO || NO || NO 19 || 19 02: Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo || SD || NO || NO || NO || NO 19 || 19 09: Relazioni con l'America latina || SD || NO || NO || NO || NO 19 || 19 10: Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen) || SD || NO || NO || NO || NO 19 || 19 11: Strategia politica e coordinamento per il settore "Relazioni esterne" || DA || NO || NO || NO || NO 21 || 21 01 04 Spese amministrative del settore "Sviluppo e relazioni con i paesi ACP" || DNA || NO || NO || NO || NO 21 || 21 02: Sicurezza alimentare || SD || NO || NO || NO || NO 21 || 21 03: Interlocutori non statali dello sviluppo || SD || NO || NO || NO || NO 21 || 21 04: Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l’energia || SD || NO || NO || NO || NO 21 || 21 05: Sviluppo umano e sociale || SD || NO || NO || NO || NO ·
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione[37] Secondo l'ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 4 || Numero || DG: DEVCO || || || Anno N[38] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Strumento di cooperazione allo sviluppo (19.02, 19.09, 19.10, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06) || Impegni || (1) || 2.606,815 || 2.788,125 || 2.980,045 || 3.182,977 || 3.390,185 || 3.614,782 || 3.846,274 || 22.409,105 Pagamenti || (2) || 411,383 || 579,190 || 1.206,218 || 1.765,760 || 2.383,491 || 3.257,677 || 12.805,385 || 22.409,105 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || || || || || Linea di bilancio numero 19.0104 01 e 21.010401 || || (3) || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595 TOTALE degli stanziamenti per la DG DEVCO || Impegni || =1+3 || 2.716,700 || 2.903,100 || 3.100,300 || 3.308,700 || 3.525,300 || 3.751,700 || 3.989,000 || 23.294,700 Pagamenti || =2+3 || 521,268 || 694,165 || 1.326,472 || 1.891,483 || 2.518,606 || 3.394,595 || 12.948,111 || 23.294,700 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 2.606,815 || 2.788,125 || 2.980,045 || 3.182,977 || 3.390,185 || 3.614,782 || 3.846,274 || 22.409,105 Pagamenti || (5) || 411,383 || 579,190 || 1.206,218 || 1.765,760 || 2.383,491 || 3.257,677 || 12.805,385 || 22.409,105 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 2.716,700 || 2.903,100 || 3.100,300 || 3.308,700 || 3.525,300 || 3.751,700 || 3.989,000 || 23.294,700 Pagamenti || =5+ 6 || 521,268 || 694,165 || 1.326,472 || 1.891,483 || 2.518,606 || 3.394,595 || 12.948,111 || 23.294,700 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE DG: DEVCO || Risorse umane || 85,041 || 84,182 || 83,329 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 582,473 Altre spese di natura amministrativa || 3,909 || 3,818 || 3,781 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 26,528 TOTALE DG DEVCO || Stanziamenti || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2.805,650 || 2.991,100 || 3.187,410 || 3.394,935 || 3.611,535 || 3.837,935 || 4.075,235 || 23.903,701 Pagamenti || 610,218 || 782,165 || 1.413,582 || 1.977,718 || 2.604,841 || 3.480,830 || 13.034,346 || 23.903,701
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno da N+4 a N+7 || TOTALE RISULTATI || || || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo || Costo totale Programmi geografici[40]… || || || || || || || || . Totale parziale || 1 631,732 || 1 743,689 || 1 862,134 || 1 987,305 || 2 117,402 || 2 253,384 || 2 395,938 || 13 991,50 Programma tematico su beni pubblici e sfide globali || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale || 735,099 || 785,536 || 838,895 || 895,285 || 953,894 || 1 015,154 || 1 079,375 || 6 303,20 Programma tematico sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale || 233,246 || 249,250 || 266,181 || 284,073 || 302,670 || 322,108 || 342,485 || 2 000,00 Programma panafricano || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale || 116,623 || 124,625 || 133,090 || 142,037 || 150,335 || 161,054 || 171,242 || 1 000,00 COSTO TOTALE || 2 716,700 || 2 903,100 || 3 100,300 || 3 308,700 || 3 525,300 || 3 751,700 || 3 989,000 || 23 294.,70
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[41] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2107 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 85,041 || 84,182 || 83,329 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 82,480 || 582,473 Altre spese di natura amministrativa || 3,909 || 3,818 || 3,781 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 3,755 || 26,528 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 88,950 || 88,000 || 87,110 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 86,235 || 609,001 Esclusa la RUBRICA 5[42] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 97,417 || 101,668 || 106,059 || 110,589 || 115,154 || 119,788 || 124,527 || 775,203 Altre spese di natura amministrativa || 12,467 || 13,307 || 14,195 || 15,134 || 19,961 || 17,129 || 18,199 || 110,392 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 109,885 || 114,975 || 120,254 || 125,723 || 135,115 || 136,918 || 142,726 || 885,595 TOTALE || 198,835 || 202,976 || 207,364 || 211,958 || 221,350 || 223,152 || 228,961 || 1.494,596
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 357,2 || 353,6 || 350,1 || 346,6 || 346,6 || 346,6 || 346,6 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 157,8 || 156,2 || 154,6 || 153,0 || 153,0 || 153,0 || 153,0 || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[43] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 24,1 || 23,9 || 23,6 || 23,4 || 23,4 || 23,4 || 23,4 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[44] || - in sede[45] || 146,3 || 143,5 || 140,6 || 137,9 || 135,2 || 132,5 || 129,9 || - nelle delegazioni || 985,7 || 1032,7 || 1081,2 || 1131,2 || 1181,7 || 1232,9 || 1285,3 || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 1.671,1 || 1.709,8 || 1.750,1 || 1.792,1 || 1.839,8 || 1.888,4 || 1.938,1 XX è il settore
politico o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
2014-2020
–
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[46]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza
prevista sulle entrate
–
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[47] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] Cui
si aggiungono il FES, il Fondo mondiale per il clima e la biodiversità e la
riserva per aiuti d'urgenza che non rientrano nel bilancio dell'Unione. [2] Le
attività sulle energie sostenibili sono tra i settori principali della spesa
prevista per i cambiamenti climatici. Analogamente, tenuto conto del ruolo
fondamentale che servizi ecosistemici sani svolgono per la produzione
alimentare, la biodiversità sarà uno dei settori principali in tema di
sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile, specie se contribuisce anche a
sviluppare la resistenza al clima. [3] GU
L … [4] "La
politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri
si completano e si rafforzano reciprocamente" (articolo 208). [5] Per
quanto riguarda la sicurezza energetica e la cooperazione internazionale, si
veda la comunicazione "La politica energetica dell'UE: un impegno con i
partner al di là delle nostre frontiere"", COM(2011) 539, del 7
settembre 2011 . [6] Regolamento
(CE) n. 182/2011. [7] Regolamento
(UE) n. 2010/427 del Consiglio. [8] GU
L 378 del 27.12.2006, pagg. 41-71. [9] Dichiarazione
del Millennio delle Nazioni Unite, risoluzione adottata dall'Assemblea generale
il 18 settembre 2000. [10] Dichiarazione
comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla
politica di sviluppo dell'Unione europea: Il consenso europeo, GU C 46 del 24.2.2006,
pag. 1. [11] Comunicazione
del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). [12] Comunicazione
del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). [13] Conclusioni
del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio del 15 maggio 2007 sul codice di condotta dell'UE in materia
di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di
sviluppo (documento n. 9558/07). [14] Conclusioni
del Consiglio del 17 novembre 2009 su un quadro operativo sull'efficacia degli
aiuti (documento n. 15912/09), testo esteso e consolidato dell'11
gennaio 2011 (documento n. 18239/10). [15] Il
partenariato strategico Africa-UE, Una strategia comune Africa-UE, adottata al
vertice di Lisbona del 9 dicembre 2007. [16] Conclusioni
del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio su sicurezza e sviluppo, del 20 novembre 2007 (documento n. 15097/07). [17] Conclusioni
del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio su una risposta dell'UE alle situazioni di fragilità, del 20
novembre 2007 (documento n. 15118/07). [18] Conclusioni
del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti adottate alla 3101a riunione del
Consiglio "Affari esteri", Lussemburgo, 20 giugno 2011. [19] COM(2010)
2020 definitivo. [20] COM(2011)
500 definitivo. [21] COM(2011)
637 definitivo. [22] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [23] GU
L …. [24] GU
L 201 del 3.8.2010, pag. 30. [25] GU
L … [26] GU
L 314 del 30.11.2001, pag. 1. [27] GU
L 163 del 2.7.1996, pag. 1. [28] In
linea di principio, i fondi sono equamente distribuiti tra ambiente e
cambiamenti climatici. [29] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [30] DEVCO
richiederà in parallelo una modifica dei settori politici per l'esercizio
finanziario 2014. [31] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [32] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [33] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [34] SD
= Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [35] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [36] Paesi
candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali. [37] Da
compilare in una fase successiva. [38] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [39] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
AC= agente contrattuale; [40] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici – La tabella contiene unicamente i diversi programmi del
regolamento..." [41] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [42] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
AC= agente contrattuale; [43] AL=
agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale
(intérimaire); AL= agente locale; JED = giovane esperto in delegazione; [44] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [45] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [46] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [47] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.