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Document 52011PC0821
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
/* COM/2011/0821 definitivo - 2011/0386 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro /* COM/2011/0821 definitivo - 2011/0386 (COD) */
2011/0386 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulle disposizioni comuni per il monitoraggio
e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione
dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo
121, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere della Banca centrale europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
il trattato prevede che gli Stati membri considerino
le loro politiche economiche una questione di interesse comune, che le loro
politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di finanze pubbliche sane,
e che le loro politiche economiche non rischino di compromettere il buon
funzionamento dell'Unione economica e monetaria. (2)
Il Patto di stabilità e crescita, in particolare il
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il
rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[1], e il regolamento (CE) n.
1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi
eccessivi[2],
inteso a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione, stabilisce l'ambito
entro il quale prevenire e correggere i disavanzi eccessivi. Il Patto è stato
ulteriormente rafforzato dal regolamento n. …/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento
della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche, e dal regolamento (UE) n. …/2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi
eccessivi. Il regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio
nella zona euro ha aggiunto un sistema di meccanismi di esecuzione effettivi,
preventivi e graduali in forma di sanzioni finanziarie per gli Stati membri la
cui moneta è l'euro. (3)
Le modifiche al Patto di stabilità e crescita
aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli
incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio
prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato
un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche
economiche nazionali. (4)
Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Unione
economica e monetaria, il trattato consente l'adozione di misure specifiche
nella zona euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli
Stati membri. (5)
È nella fase progettuale che si assicura al meglio
la solidità dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima
possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e
obiettivi di bilancio ma anche di un monitoraggio sincronizzato delle
rispettive politiche di bilancio. (6)
L'istituzione di un calendario di bilancio comune
per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di
sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali,
contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento
delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune
dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle
politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le
raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel
processo nazionale di adozione del bilancio. (7)
L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato
per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte
dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di
bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per
garantire l'osservanza delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In
particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali
ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti
del quadro di bilancio dell'Unione. Il recepimento dovrebbe avere effetto
grazie all'obbligatorietà delle norme, preferibilmente di natura costituzionale,
a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del
Patto di stabilità e crescita. (8)
Previsioni macroeconomiche e di bilancio
tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia
della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di
bilancio. Enti indipendenti possono elaborare previsioni macroeconomiche
imparziali e attendibili. (9)
Questa sorveglianza gradualmente rafforzata
integrerà ulteriormente le disposizioni vigenti del Patto di stabilità e
crescita e aumenterà il monitoraggio della disciplina di bilancio degli Stati
membri la cui moneta è l'euro. Una procedura di monitoraggio gradualmente
rafforzata dovrebbe contribuire a ottenere risultati di bilancio migliori a
beneficio di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Nell'ambito di tale
procedura gradualmente rafforzata, un monitoraggio più rigoroso è
particolarmente importante per gli Stati membri soggetti alla procedura per i
disavanzi eccessivi. (10)
Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e
in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di
protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro
ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno
Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli
altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme
sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in
modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro.
Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio
una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di
monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in
grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di
bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio
dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale
parere dovrebbe far sí che gli indirizzi dell'Unione in materia di bilancio
siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In
particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i
programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del
semestre europeo nel settore dei bilanci. La Commissione dovrebbe essere
disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se
richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe
far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce
alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti
dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo
preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento
aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura
della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le
prospettive di bilancio per la zona euro. (11)
Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se
sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere
soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e
in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio
dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle
raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale
monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97;
le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui
lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato. (12)
Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati
membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di
identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la
quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono
individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando
le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata,
a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione
dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano
di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza
stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della
Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della
Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo
eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il
disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha
dato seguito alla raccomandazione della Commissione. (13)
Al fine di intensificare il dialogo tra le
istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la
commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro
interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di
partecipare a uno scambio di opinioni, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Disposizioni
generali Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce
le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella
zona euro: (a)
aggiungendo al semestre europeo definito nell'articolo
2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 un calendario di bilancio comune; (b)
aggiungendo al sistema di sorveglianza
multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n.
1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari, intese a garantire che le
raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente
integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali; (c)
corredando la procedura di correzione del disavanzo
eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 del trattato e dal
regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle
politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla procedura suddetta, al
fine di garantire la correzione tempestiva e duratura dei disavanzi stessi. 2. Il presente regolamento si
applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro. Articolo 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento
si intende per: (1)
"consiglio indipendente di bilancio", un
ente dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio
dello Stato membro, incaricato di monitorare l'applicazione delle norme di
bilancio nazionali; (2)
"previsioni macroeconomiche indipendenti",
le previsioni macroeconomiche e/o di bilancio elaborate da un ente indipendente
o dotato di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello
Stato membro; (3)
"quadro di bilancio a medio termine", il
significato indicato all'articolo 2, lettera e) della direttiva […/…]; (4)
"programma di stabilità", il significato
indicato nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97; (5)
"pubblico" e "disavanzo" hanno
il significato indicato all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura
per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Si applica altresì la
definizione di amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori di cui all'allegato
A, punto 2.70 del regolamento (CE) n. 2223/96. Capo II Disposizioni comuni di bilancio Articolo 3
Calendario comune di bilancio 1. Ogni anno, entro il 15
aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio a
medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su
previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di
stabilità. 2. Ogni anno, entro il 15
ottobre, sono resi pubblici i progetti di legge di bilancio per le
amministrazioni pubbliche insieme alle previsioni macroeconomiche indipendenti
sulle quali si fondano. 3. Le leggi di bilancio per le
amministrazioni pubbliche sono adottate e rese pubbliche ogni anno entro il 31
dicembre. Articolo 4
Norme sul saldo di bilancio e sul consiglio indipendente di bilancio nazionale 1. Gli Stati membri dispongono
di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai
processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio a medio
termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali
regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti,
preferibilmente di natura costituzionale. 2. Gli Stati membri dispongono
di un consiglio indipendente di bilancio che monitora l'applicazione delle
regole di bilancio nazionali di cui al paragrafo 1. Capo III Monitoraggio e valutazione dei documenti
programmatici di bilancio degli Stati membri Articolo 5
Disposizioni di monitoraggio 1. Ogni anno, entro il 15
ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un
documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. 2. Il documento programmatico di
bilancio è reso pubblico contemporaneamente. 3. Il documento programmatico di
bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo: (a)
l'obiettivo di saldo di bilancio per le
amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo
(PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche; (b)
le proiezioni delle entrate e della spesa a
politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni
pubbliche, con le relative componenti principali; (c)
gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in
percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti
principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il
percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul
lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1466/97; (d)
una descrizione dettagliata con quantificazione documentata
delle misure da inserire nel bilancio per l'anno successivo al fine di colmare
il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche
invariate di cui alla lettera b). La descrizione può essere meno precisa per le
misure il cui impatto sul bilancio è stimato inferiore allo 0,1% del PIL. Sarà
dedicata particolare attenzione ai programmi di profonde riforme delle finanze
pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro; (e)
le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia,
nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la
realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni
macroeconomiche di crescita indipendenti; (f)
nel caso, altre indicazioni sulle modalità per dar
seguito alle raccomandazioni in materia di bilancio rivolte allo Stato membro
interessato conformemente all'articolo 121 del trattato. 4. Se gli obiettivi indicati nel
documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3, lettere a) e
c) o le proiezioni a politiche invariate si scostano dall'ultimo programma di
stabilità, tali divari sono debitamente spiegati. 5. La Commissione, se accerta
che gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e
crescita sono gravemente disattesi, entro due settimane dalla trasmissione del
documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un
documento programmatico riveduto. Tale richiesta è resa pubblica. I paragrafi da 2 a 4 si applicano in caso di
documenti programmatici di bilancio riveduti. 6. La Commissione specifica il
contenuto del documento programmatico di bilancio di cui al paragrafo 1. Articolo 6 Valutazione
del documento programmatico di bilancio 1. Se necessario, entro il 30
novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di
bilancio. 2. La Commissione rende pubblico
il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, lo
presenta al Parlamento stesso. 3. La Commissione procede ad una
valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera
zona euro. La valutazione è resa pubblica. 4. L'Eurogruppo esamina i pareri
della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali
nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro
basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente
al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica. Capo IV Correzione del disavanzo eccessivo Articolo 7
Monitoraggio rafforzato per gli Stati membri soggetti alla procedura per i
disavanzi eccessivi 1. Quando il Consiglio decide,
ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste un disavanzo
eccessivo in uno Stato membro, questo è soggetto ai paragrafi da 2 a 5 del
presente articolo fino all'abrogazione della procedura per i disavanzi
eccessivi. 2. Lo Stato membro soggetto a
monitoraggio rafforzato procede tempestivamente ad una valutazione complessiva
dell'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio per le amministrazioni
pubbliche e i relativi sottosettori. La valutazione copre anche i rischi
finanziari associati alle entità pubbliche e ai contratti pubblici nella misura
in cui possano contribuire all'esistenza di un disavanzo eccessivo. I risultati
della valutazione sono inseriti nella relazione trasmessa, conformemente all'articolo
3, paragrafo 4 bis o all'articolo 5, paragrafo 1 bis del
regolamento (CE) n. 1467/97, sul seguito effettivo dato per correggere il
disavanzo eccessivo. 3. Lo Stato membro presenta periodicamente
una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro
sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche
e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio,
l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle
entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché
le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi.
La relazione è resa pubblica. La Commissione specifica il contenuto della
relazione di cui al presente paragrafo. 4. Se lo Stato membro
interessato è destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo
126, paragrafo 7 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3 è
trasmessa per la prima volta sei mesi dopo la relazione iniziale di cui all'articolo
3, paragrafo 4 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni sei
mesi. 5. Se lo Stato membro
interessato è destinatario di un'intimazione del Consiglio ai sensi dell'articolo
126, paragrafo 9 del trattato, la relazione in conformità al paragrafo 3
contiene anche informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche
del Consiglio. La relazione è trasmessa per la prima volta tre mesi dopo la
relazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis del
regolamento (CE) n. 1467/97 e in seguito ogni tre mesi. 6. A richiesta ed entro la
scadenza fissata dalla Commissione, lo Stato membro soggetto a monitoraggio
rafforzato: (a)
elabora, in coordinamento con i più importanti istituti
nazionali di revisione, una revisione complessiva e indipendente dei conti
delle amministrazioni pubbliche, intesa a valutare l'affidabilità, la
completezza e l'esattezza dei conti pubblici ai fini della procedura per i
disavanzi eccessivi, e presenta una relazione sui risultati di tale revisione.
In questo contesto, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati
riferiti dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento (CE) n.
679/2010[3]; (b)
fornisce informazioni supplementari ai fini del
monitoraggio dei progressi realizzati nella correzione del disavanzo eccessivo.
Articolo 8
Stati membri che rischiano di non rispettare gli obblighi
nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi 1. Nel
valutare se l'osservanza del termine per correggere il disavanzo eccessivo,
disposto dal Consiglio con raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7
del trattato o con intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9 del
trattato, sia a rischio, la Commissione tiene conto anche delle relazioni
trasmesse dallo Stato membro conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del
presente regolamento. 2. Se vi è rischio di non
osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la
Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché
adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per
correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende
pubblica la raccomandazione e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro
interessato, la presenta al Parlamento stesso. 3. Entro i tempi stabiliti nella
raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro
interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in
seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo
7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le
misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche,
informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per
conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla
raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica. 4. La commissione competente del
Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una
raccomandazione ai sensi del paragrafo 2 la possibilità di partecipare ad uno
scambio di opinioni conformemente all'articolo 2 bis del regolamento
(CE) n. 1467/97. 5. In base alla relazione di cui
al paragrafo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro ha ottemperato alla
raccomandazione rivoltagli conformemente al paragrafo 2. Articolo 9
Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi 1. La misura in cui lo Stato
membro ha tenuto conto del parere di cui all'articolo 6, paragrafo 1 è presa in
considerazione: (a)
dalla Commissione nel preparare la relazione di cui
all'articolo 126, paragrafo 3 del trattato e nel raccomandare l'imposizione di
un deposito non fruttifero conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
XXX/2011; (b)
dal Consiglio nel decidere se esiste un disavanzo
eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato. 2. Il monitoraggio rafforzato di
cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento è parte integrante del
monitoraggio periodico di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro alle raccomandazioni
rivoltegli a norma dell'articolo 126, paragrafo 7 del trattato o alle
intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del trattato per correggere
il disavanzo eccessivo. 3. Nel valutare se è stato dato
seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7
del trattato o alle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del
trattato, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all'articolo 8,
paragrafo 5 del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno,
di decidere eventualmente a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o paragrafo 11
del trattato. Articolo 10
Coerenza con il regolamento n. XXX sul rafforzamento della sorveglianza
economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di
trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria
nella zona euro Gli Stati membri soggetti a un programma di
aggiustamento macroeconomico conformemente all'articolo 6 del regolamento XXX
non sono soggetti agli articoli 5 e 7 del presente regolamento. Capo V Disposizioni finali Articolo 11
Riesame 1. Entro [data di cui all'articolo
13 del regolamento sulle sanzioni] e in seguito ogni cinque anni, la
Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione valuta tra l'altro: (a)
l'efficacia del presente regolamento; (b)
i progressi ottenuti nel garantire un più stretto
coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei
risultati economici degli Stati membri conformemente al trattato. 2. Se opportuno, la relazione di
cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di modifica del presente
regolamento. 3. La relazione è trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 12
Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si
applica agli Stati membri che sono già soggetti ad una procedura per i
disavanzi eccessivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo
7, paragrafo 2 non si applica agli Stati membri per i quali il Consiglio ha già
deciso che è stato dato seguito effettivo conformemente all'articolo 4,
paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1467/97. 3. Gli Stati membri si
conformano all'articolo 4 entro [sei mesi dopo l'adozione del presente
regolamento]. Articolo 13
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. [2] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. [3] GU L 198 del 30.7.2010, pag. 1.