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Document 52011PC0770
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to making available on the market of lifts and safety components for lifts
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori
/* COM/2011/0770 definitivo - 2011/0354 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori /* COM/2011/0770 definitivo - 2011/0354 (COD) */
RELAZIONE
1.
contesto della proposta
Contesto generale, motivazioni e obiettivi
della proposta La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa
parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive
sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti. La normativa di armonizzazione dell'Unione
(UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo
al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di
protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare
la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla
fiducia riscossa. La direttiva 95/16/CE è un esempio di
normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione
degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Stabilisce i
requisiti essenziali di sicurezza e di salute cui devono conformarsi gli
ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori per la loro messa a
disposizione sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che un
ascensore e un componente di sicurezza per ascensori sono stati progettati e
fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute e
devono apporre la marcatura CE. Per quanto concerne la normativa di
armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello
trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che
hanno determinato: –
la presenza sul mercato di prodotti non conformi o
pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE; –
svantaggi competitivi per gli operatori economici
che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole; –
disparità di trattamento nel caso di prodotti non
conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle
diverse pratiche in materia di applicazione; –
pratiche divergenti per quanto riguarda la
designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle
autorità nazionali; –
problemi riguardanti la qualità di alcuni organismi
notificati. Inoltre il contesto regolamentare è diventato
progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si
applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori
economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di
più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in
questione. Per ovviare alle carenze di carattere
orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi
settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto
merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è
rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti
pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo
quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n.
765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la
decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti. Il regolamento NQN ha introdotto norme
sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di
valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione
e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli
dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica
direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010. La decisione NQN istituisce un quadro comune
per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro
comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in
materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici,
organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni
comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e
un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi
elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per
migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato. Le disposizioni della decisione NQN e del
regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La
decisione NQN stabilisce gli obblighi a carico rispettivamente degli operatori
economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza
del mercato e alle autorità responsabili degli organismi notificati di svolgere
correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di
garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa
ai prodotti. A differenza di quanto accade per il
regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia
direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai
prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori
economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano
beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo. Da un'indagine successiva all'adozione del
pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di
armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista
entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti
i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione
comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla
decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio, e la Commissione si sono
impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui
prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la
massima coerenza del quadro normativo. Per una serie di altre direttive di armonizzazione
dell'Unione, compresa la direttiva 95/16/CE, non era stata prevista alcuna
revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro il periodo
suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla non
conformità e agli organismi notificati in tali settori e per ragioni di
coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato
deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive
all'interno di un pacchetto. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente iniziativa è conforme all'atto per
il mercato unico[1],
con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei
consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di
rafforzare la vigilanza del mercato. Sostiene inoltre la politica della Commissione
in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto
regolamentare.
2.
consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto
Consultazione delle parti interessate L'adeguamento della direttiva 95/16/CE alla
decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili
dell'attuazione di tale direttiva, con il gruppo degli organismi notificati,
con il gruppo di cooperazione amministrativa, con gli organismi di
normalizzazione, con i rappresentanti del settore degli ascensori, nonché nel
quadro di incontri bilaterali con le associazioni che rappresentano gli
installatori di ascensori, i fabbricanti di componenti per ascensori e le
piccole e medie imprese dell'industria degli ascensori, con i sindacati e le
associazioni dei proprietari di immobili. Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata
una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti in
questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli
operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli
utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300
risposte. I risultati sono disponibili alla pagina: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm. Oltre alla consultazione generale è stata
condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono
state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono
disponibili alla pagina: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno
a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare
la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e di controllo degli
organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto
rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE.
L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti
non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che
l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata
espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia
risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato.
Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici
derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga
superiori ai costi. Ricorso al
parere di esperti La valutazione dell'impatto di questo
"pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla
valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere
degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate
ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché
di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica,
della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del
mercato. Sono stati consultati
pareri di esperti esterni, compresi studi sugli ascensori del 2004[2] e del 2007[3], per ottenere alcune informazioni fondamentali su determinati settori.
Valutazione dell'impatto Sulla base delle informazioni raccolte la
Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e
confrontando tre opzioni. Opzione 1 – Nessuna modifica della
situazione attuale Questa opzione propone di non apportare alcuna
modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni
miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN. Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere non legislativo L'opzione 2 ipotizza di promuovere
l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad
esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di
orientamento. Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN
mediante misure di carattere legislativo Questa opzione consiste nell'includere le
disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti. L'opzione 3 è
risultata l'opzione da preferire in quanto: –
migliorerà la competitività delle imprese e degli
organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli che
raggirano il sistema; –
migliorerà il funzionamento del mercato interno
garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in
particolare importatori e distributori, nonché degli organismi notificati; –
non comporta costi significativi per gli operatori
economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio, o al
massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo
responsabile; –
è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in
relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere
coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi; –
le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di
incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto
positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.
3.
elementi principali della proposta
3.1.
Definizioni di carattere orizzontale
La proposta
introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella
normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un
significato uniforme in tutta la normativa interessata.
3.2.
Obblighi degli operatori economici e prescrizioni
in materia di rintracciabilità
La proposta chiarisce gli obblighi degli
installatori, dei fabbricanti e dei mandatari, introducendo inoltre obblighi a
carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a
verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della
conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre
accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere
messa a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta e verificare che
i componenti di sicurezza per ascensori rechino la corretta marcatura e siano
accompagnati dalle informazioni prescritte. Gli importatori devono conservare
una copia della dichiarazione di conformità e indicare il loro nome e indirizzo
sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nella
documentazione che accompagna il prodotto. I distributori devono verificare che
gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori rechino la marcatura
CE, riportino il nome del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e siano
corredati della documentazione e delle istruzioni previste. Gli importatori e i distributori devono
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti
opportuni se i componenti di sicurezza per ascensori da essi forniti non sono
conformi. Per tutti gli operatori economici vengono
introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Gli
ascensori devono recare il nome e l'indirizzo dell'installatore e un numero che
consenta di identificare l'ascensore e collegarlo alla sua documentazione
tecnica. I componenti di sicurezza per ascensori devono recare il nome e
l'indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare tali
componenti e collegarli alla rispettiva documentazione tecnica. Sui componenti
di sicurezza per ascensori importati devono figurare anche il nome e
l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico deve essere in
grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli
abbia fornito o al quale abbia fornito un ascensore o un componente di
sicurezza per ascensori.
3.3.
Norme armonizzate
La conformità a norme armonizzate conferisce
una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
Il 1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla
normalizzazione europea[4]
che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea.
La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle
richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei
di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme
armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di
normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 95/16/CE che disciplinano gli
stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per
ragioni di certezza del diritto. La disposizione che conferisce la presunzione
di conformità a norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata
della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo
parzialmente i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.
3.4.
Valutazione della conformità e marcatura CE
La direttiva 95/16/CE ha scelto le procedure
appropriate di valutazione della conformità che gli installatori devono applicare
per dimostrare la conformità degli ascensori da essi installati ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute. La proposta adegua queste procedure alle
versioni aggiornate contenute nella decisione NQN, mantenendo alcuni elementi
settoriali specifici. La proposta introduce inoltre un modello di dichiarazione
di conformità UE. I principi generali della marcatura CE sono
enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le
disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sugli
ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori sono state inserite nella
presente proposta.
3.5.
Organismi notificati
La proposta rafforza i criteri di notifica per
gli organismi notificati, chiarisce che anche le affiliate o i subappaltatori
devono adempiere gli obblighi di notifica, introduce requisiti specifici per le
autorità di notifica e adegua la procedura di notifica degli organismi
notificati. La competenza di un organismo notificato deve essere dimostrata
tramite certificato di accreditamento. Qualora non si sia utilizzato
l'accreditamento per valutare la competenza di un organismo notificato, la
notifica deve comprendere la documentazione attestante in che modo è stata
valutata la competenza di tale organismo. Gli Stati membri avranno la
possibilità di contestare una notifica.
3.6.
Vigilanza del mercato e procedura della clausola di
salvaguardia
La proposta rivede la vigente procedura della
clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli
Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità
interessate qualora venga scoperto un ascensore o un componente di sicurezza
per ascensori non conforme. La procedura della clausola di salvaguardia vera e
propria – che si conclude con una decisione della Commissione con la quale
viene stabilito se la misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro
Stato membro si oppone a una misura adottata nei confronti di un ascensore o di
un componente di sicurezza per ascensori. Se non vi è dissenso sulla misura
restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono adottare gli interventi
opportuni sul loro territorio.
3.7.
Procedura di comitato e atti delegati
Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea ha introdotto una netta distinzione tra atti delegati (articolo 290) e
atti di esecuzione (articolo 291) e ha chiarito il ruolo dei comitati. La direttiva 95/16/CE prevedeva un comitato
permanente. Dato che questo comitato non partecipa all'adozione degli atti di
esecuzione di cui all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e che non occorre adottare atti di esecuzione nel quadro nella nuova
direttiva, la relativa disposizione è stata soppressa dalla presente proposta. La Commissione istituirà un gruppo di lavoro
di esperti in linea con la comunicazione della Commissione "Inquadramento
dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro
pubblico"[5].
Esso svolgerà i compiti che la direttiva 95/16/CE affida al comitato
permanente, ossia l'esame di qualsiasi questione relativa all'applicazione
della direttiva. La proposta conferisce alla Commissione il
potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico e alle nuove
conoscenze scientifiche l'elenco dei componenti di sicurezza per ascensori di
cui all'allegato III.
4.
elementi giuridici della proposta
Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo
114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà Per il mercato interno una competenza
concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di
sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni
intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 95/16/CE. Tali
disposizioni riguardano gli obblighi dell'importatore e del distributore, la
rintracciabilità, la valutazione e la notifica degli organismi notificati e gli
obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di
salvaguardia e vigilanza del mercato. Secondo quanto emerge dall'esperienza
applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno
determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori
economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente
direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello
nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla
competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente
internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in
costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli
obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la
vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato
intervenire a livello dell'UE. Quanto al problema delle incoerenze tra le
direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal
legislatore dell'UE. Proporzionalità Nel rispetto del principio di proporzionalità,
le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti. Gli obblighi, nuovi o modificati, non
impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e
medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche
possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione mira
a dare la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di
modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza
introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi. Tecnica legislativa utilizzata L'adeguamento alla decisione NQN comporta una
serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 95/16/CE. Per
assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica della
rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del
28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica
della rifusione degli atti normativi[6].
Le modifiche apportate alle disposizioni della
direttiva 95/16/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori
economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la
dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la
procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della
conformità. La proposta non modifica il campo di
applicazione e i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva
95/16/CE.
5.
incidenza sul bilancio
Nessuna.
6.
informazioni supplementari
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà
l'abrogazione della direttiva 95/16/CE. Spazio economico europeo La proposta riguarda il SEE e deve quindi
essere estesa allo Spazio economico europeo. ê 95/16/CE (adattato) 2011/0354 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO per il ravvicinamento Ö concernente
l'armonizzazione Õ delle legislazioni
degli Stati membri relative Ö alla messa a
disposizione sul mercato degli Õ agli
ascensori Ö e dei
componenti di sicurezza per ascensori Õ (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea
Ö sul
funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare
l'articolo 100 A
Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê 95/16/CE considerando
1 considerando che
spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la
salute delle persone; ê 95/16/CE considerando
2 (adattato) considerando che il Libro bianco sul completamento
del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede
ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di
ravvicinamento delle legislazioni; ê 95/16/CE considerando
3 (adattato) considerando che la direttiva 84/529/CEE del
Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od
oleoelettrici[8], non
consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro
disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non
contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi
all'interno della Comunità; che, per tanto, è d'uopo armonizzare le
disposizioni nazionali relative agli ascensori; ê 95/16/CE considerando
4 (adattato) considerando che la direttiva 84/528/CEE del
Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di
sollevamento e di movimentazione[9], funge da
direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la
direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per
movimentazione[10], abrogata
dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine[11]; ò nuovo (1)
La direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori[12], ha subito diverse e
sostanziali modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è
quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. (2)
Il regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93[13]
stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione
della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti
e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i
principi generali della marcatura CE. Per garantire la certezza del diritto, è
necessario chiarire che agli ascensori e ai componenti di sicurezza per
ascensori disciplinati dalla presente direttiva si applicano le norme
riguardanti la vigilanza del mercato dell'Unione e i controlli sugli ascensori
e sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione
previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve
impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti a svolgere tali
compiti. (3)
La decisione n. 768/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro
comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE[14]
stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di
riferimento destinati a essere applicati in tutta la normativa di
armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, così
da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa.
La direttiva 95/16/CE va quindi adeguata a tale decisione. ê 95/16/CE considerando
5 (adattato) (4)
considerando che lLa Commissione ha adottato, l'8 giugno
1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della
sicurezza degli ascensori esistenti[15];. ê 95/16/CE considerando
6 (adattato) considerando che le prescrizioni essenziali della
presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto
se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della
conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE
del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse
fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da
utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica[16]; ê 95/16/CE considerando
7 (adattato) considerando che gli ascensori, o alcuni loro
componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di
salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura
CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati; ê 95/16/CE considerando
8 (adattato) considerando che la presente direttiva definisce
soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata generale;
che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali
requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a
livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e
dall'installazione degli ascensori e per consentire
il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme
armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e
devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti
per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali
sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della
presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica
adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e
in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio,
del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche[17], nonché in
forza dei suddetti orientamenti generali; ê 95/16/CE considerando
10 (adattato) considerando che la presente direttiva è stata
redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli
utenti, nonché gli occupanti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere
considerata una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione[18]; ê 95/16/CE considerando
11 (adattato) considerando che è
intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un "modus
vivendi" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura
di cui all'articolo 189 B del trattato CE, ò nuovo (5)
Gli operatori economici
devono essere responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di
sicurezza per ascensori, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella
catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di tutela di
interessi pubblici quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei
consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. (6)
Tutti gli operatori
economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono
adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul
mercato solo ascensori e componenti di sicurezza per ascensori conformi alla
presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli
obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e
distribuzione. (7)
Il fabbricante e
l'installatore conoscono nel dettaglio il processo di progettazione e di
produzione e si trovano così nella posizione migliore per eseguire la procedura
completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve
quindi rimanere un obbligo del solo installatore o fabbricante. (8)
È necessario garantire
che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che
entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni della presente
direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate
procedure di valutazione in relazione a detti componenti di sicurezza per
ascensori. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di
immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle
prescrizioni della presente direttiva e di non immettere sul mercato componenti
di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o che presentano
rischi. Deve essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che
siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la
marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione redatta
dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza a fini di
controllo. (9)
Il distributore mette un
componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il
fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la
dovuta diligenza per garantire che la sua manipolazione del componente di
sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità. (10)
All'atto dell'immissione
di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve
indicare sul componente in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può
essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura
del componente di sicurezza non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono
il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il
proprio nome e indirizzo sul prodotto. (11)
Qualsiasi operatore
economico che immetta sul mercato un ascensore o un componente di sicurezza per
ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un
ascensore o un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere
sulla conformità alle prescrizioni della presente direttiva deve esserne
considerato l'installatore o il fabbricante e assumersi pertanto i relativi
obblighi. (12)
I distributori e gli
importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei
compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e
devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte
le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori
interessati. (13)
La garanzia della
rintracciabilità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori
lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità
facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare
l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato ascensori o componenti
di sicurezza per ascensori non conformi. (14)
È opportuno che la
presente direttiva si limiti a formulare i requisiti essenziali di sicurezza e
di salute. Per facilitare la valutazione della conformità degli ascensori e dei
componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, è necessario prevedere
la presunzione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza
per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate conformemente al
regolamento (UE) n. [../..] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ….., sulla
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[19]
con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a
tali requisiti. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla
presente direttiva garantiranno il livello di sicurezza prefissato solo in
presenza di adeguate procedure di valutazione della conformità che ne
assicurino il rispetto. (15)
Il regolamento (UE) n.
[../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle
obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni
della presente direttiva. (16)
Per consentire agli
operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che
gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione
sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, è
necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE
contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità,
che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore
proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per
garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno
che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi
moduli. (17)
L'installatore o il
fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca
informazioni dettagliate sulla conformità di un ascensore o di un componente di
sicurezza per ascensori alle prescrizioni della pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione. (18)
La marcatura CE, che
indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per
ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la
valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano
la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la
presente direttiva deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della
marcatura CE. (19)
Le procedure di
valutazione della conformità prescritte dalla presente direttiva richiedono
l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli
Stati membri alla Commissione. (20)
L'esperienza ha
dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono
attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati
alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente elevato
di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia
indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni
allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine
è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di
valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire
servizi di valutazione della conformità. (21)
Per garantire un livello
coerente di qualità nella valutazione della conformità, è altresì necessario
stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri
organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli
organismi notificati. (22)
Qualora un organismo di
valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle
norme armonizzate, si deve presumere che sia conforme alle corrispondenti
prescrizioni fissate nella presente direttiva. (23)
Il sistema previsto dalla
presente direttiva deve essere completato dal sistema di accreditamento di cui
al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale
per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della
conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica. (24)
L'accreditamento
trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il
necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere
considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento
preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione
della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere
gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde
assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate da
altre autorità nazionali, esse devono fornire alla Commissione e agli altri
Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi
di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni
regolamentari. (25)
Spesso gli organismi di
valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse
alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un'affiliata. Al fine di
salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul
mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate
rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione
allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto
importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli
organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano
estesi anche alle attività svolte dai subappaltatori e dalle affiliate. (26)
È necessario aumentare
l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare,
adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica. (27)
Visto che gli organismi
notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno
conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di
sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante
prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o
preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della
conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi
notificati. (28)
Nell'interesse della
competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le
procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli
operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di
trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione
tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere
realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra
organismi notificati. (29)
La direttiva 95/16/CE
prevede già una procedura di salvaguardia che si applica solo in caso di
disaccordo tra Stati membri su misure adottate da uno Stato membro. Per
aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare
la procedura della clausola di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza
e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. (30)
L'attuale sistema va
completato con una procedura in base alla quale le parti interessate sono
informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a ascensori o
componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute e
la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di
interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del
mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di
intervenire in una fase precoce per quanto riguarda detti ascensori e
componenti di sicurezza per ascensori. (31)
Nei casi in cui gli Stati
membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura di salvaguardia
presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori
interventi della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere
attribuita a carenze di una norma armonizzata. (32)
Al fine di tenere
aggiornato l'elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, deve essere
delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli
adeguamenti dell'allegato III della presente direttiva al progresso tecnico e
alle nuove conoscenze scientifiche. È di particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso
esperti. (33)
Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca
contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (34)
Per controllare e
garantire l'efficacia dell'applicazione della presente direttiva, si deve
prevedere l'obbligo a carico degli Stati membri di inviare una relazione
sull'applicazione della direttiva alla Commissione, che dovrà poi a sua volta
redigere e pubblicare una sintesi delle relazioni pervenute. (35)
Gli Stati membri devono
stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e
garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive. (36)
Poiché l'obiettivo della
presente direttiva – ossia assicurare che gli ascensori e i componenti di
sicurezza per ascensori presenti sul mercato soddisfino i requisiti che garantiscono
un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e di altri
interessi pubblici, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato
interno – non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri e
può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a
livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel
rispetto del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, la
direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo. ê 95/16/CE considerando
9 (adattato) ð nuovo (37)
considerando che èÈ necessario prevedere un regime
transitorio per consentire agli installatori di
commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione
della presente direttiva; ð che consenta la messa a disposizione
sul mercato e la messa in servizio degli ascensori già immessi sul mercato a
norma della direttiva 95/16/CE. ï ò nuovo (38)
È necessario prevedere
disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato di
componenti di sicurezza per ascensori già immessi sul mercato a norma della
direttiva 95/16/CE. (39)
L'obbligo di attuare la
presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni
che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente.
L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla
direttiva precedente. (40)
La presente direttiva
deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione e di applicazione in diritto interno indicati nell'allegato XIII,
parte B, ê 95/16/CE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPOCAPITOLO I Campo
d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione Ö DISPOSIZIONI
GENERALI Õ Articolo 1
Ö Campo
d'applicazione Õ 1. La
presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli
edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in
tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. ê 2006/42/CE articolo
24, punto 1 (adattato) 2. Ai fini della presente direttiva s'intende per
"ascensore" un apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide
e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinatio
al trasporto: ê 2006/42/CE articolo
24, punto 1 a) - di persone,; b) - di persone e cose,; c) - soltanto di cose, se il supporto del
carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è
munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di
una persona all'interno del supporto del carico. ê 95/16/CE (adattato) Ö Essa si applica
inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori utilizzati in tali ascensori
ed elencati nell'allegato III. Õ ê 2006/42/CE articolo
24, punto 1 (adattato) Gli apparecchi di sollevamento che si spostano
lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi
lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo
d'applicazione della presente direttiva. ê 2006/42/CE articolo
24, punto 1 3.2.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: a) - gli apparecchi di sollevamento la cui
velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,; b) - gli ascensori da cantiere,; c) - gli impianti a fune, comprese le
funicolari,; d) - gli ascensori appositamente progettati
e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine,; e) - gli apparecchi di sollevamento dai
quali possono essere effettuati lavori,; f) - gli ascensori
utilizzati nei pozzi delle miniere,; g) - gli apparecchi di sollevamento
destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni,; h) - gli apparecchi di sollevamento
installati in mezzi di trasporto,; i) - gli apparecchi
di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente
all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione
delle macchine,; j) - i treni a
cremagliera,; k) - le scale mobili e i marciapiedi mobili. ê 95/16/CE (adattato) 5.3. Se
per un ascensore Ö o per un
componente di sicurezza per ascensori Õ i rischi di cui alla
presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche
Ö una normativa
specifica dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2006/42/CE[20] e dalla direttiva 2004/108/CE[21] Õ, la presente
direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori Ö o componenti di
sicurezza per ascensori Õ e a questi rischi
non appena diventano applicabilei queste direttive
specifiche Ö tale normativa
specifica dell'Unione Õ. Articolo
2 [Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE]
Ö Definizioni Õ 4. Ai fini della presente direttiva Ö si intende
per Õ: ê 2006/42/CE articolo
24, punto 1 (adattato) Ö 1)
"ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la
cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di
sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello
spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; Õ 2) Per
"supporto del carico" si intende Ö : Õ la parte
dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.; ê 95/16/CE (adattato) 3)- l'"ascensore modello" è Ö : Õ un ascensore
rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i
requisiti essenziali di sicurezza Ö e di salute di
cui all'allegato I Õ negli ascensori
derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che
utilizzi componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ identici.; (4)- l'"installatore" dell'ascensore è Ö : Õ la persona fisica o
giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della
fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione Ö dell'immissione
sul mercato Õ dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità; –
la
commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per
la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente; –
i componenti di
sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV; –
il fabbricante dei
componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la
responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di
sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità; ò nuovo 5) "messa a
disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per
ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione o la fornitura
di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività
commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 6) "immissione
sul mercato": la prima messa a disposizione di un ascensore o di un
componente di sicurezza per ascensori sul mercato dell'Unione; 7)
"fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un
componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo
commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 8)
"mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione
che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire
a suo nome in relazione a determinati compiti; 9)
"importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione
che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori
proveniente da un paese terzo; 10)
"distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
sul mercato un componente di sicurezza per ascensori; 11) "operatori
economici": il fabbricante o il suo mandatario, l'importatore o il
distributore di un componente di sicurezza per ascensori o l'installatore; (12) "norma
armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione
europea]; 13) "specifica
tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore
o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare; 14) "valutazione
della conformità": il processo che serve a dimostrare se sono stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato
I in relazione a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori, a
un processo e a un sistema; 15) "organismo
di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di
valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni; 16)
"richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un
componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione
dell'installatore; 17)
"ritiro": qualsiasi misura volta a impedire l'immissione sul mercato
di un ascensore o la messa a disposizione sul mercato di un componente di
sicurezza per ascensori; 18) "marcatura
CE": una marcatura mediante cui l'installatore o il fabbricante indica che
l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne
prevede l'apposizione; 19) "normativa
di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo Articolo 43 Ö Libera
circolazione Õ 1. Gli Stati membri non possono Ö sul loro
territorio Õ vietare, limitare o
ostacolare la commercializzazione ð messa a disposizione sul mercato ï e
Ö o Õ la messa in servizio
nel loro territorio
di ascensori e/o
ð la messa a disposizione sul
mercato ï di componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ che siano conformi alla presente direttiva. 2. Gli Stati
membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione Ö l'immissione
sul mercato Õ di componenti ð non contemplati nell'allegato III ï destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nell'a
Comunità
Ö Unione Õ, ad essere
incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva. 3.5. Gli Stati membri
non ostacolano la presentazione – in particolare in occasione di
fiere, esposizioni, dimostrazioni – di ascensori o di componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ non conformi alle disposizioni
comunitarie in vigore Ö alla presente
direttiva Õ, purché un cartello
visibile indichi chiaramente tale non conformità Ö che essi non
sono conformi Õ e l'impossibilità di
acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza Ö che non saranno
messi a disposizione Õ prima che siano
Ö finché non
saranno stati Õ resi conformi dall'installatore
dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario
di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le
dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la
protezione delle persone. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3,
lLa presente direttiva lascia
impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza della trattato Ö normativa
dell'Unione Õ, le prescrizioni che
ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli
ascensori in questione sono messi in servizio e Ö o Õ utilizzati, purché esse Ö ciò Õ non implichino
modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente
direttiva. Articolo 42
Ö Messa a
disposizione sul mercato Õ 1. Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni necessarie affinché: -
gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati
Ö immessi sul
mercato Õ e messi in servizio
soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed
utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e Ö o Õ la salute delle
persone e eventualmente la sicurezza dei beni. Ö 2. Gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché Õ -
i componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ cui si applica la
presente direttiva possano essere commercializzati
ð messi a disposizione sul mercato ï e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente
installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro
destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la
sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni. Articolo 53
Ö Requisiti
essenziali di sicurezza e di salute Õ ê 95/16/CE 1. Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere
ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I. ê 95/16/CE (adattato) 2. I componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ cui si applica la
presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di
salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono
montati di rispondere ai suddetti Ö a tali Õ requisiti essenziali. Articolo
6
Ö Edifici o
costruzioni nei quali sono installati gli ascensori Õ 1. 2. Gli Stati membri
prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della
realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore
si comunichino reciprocamente gli elementi Ö le
informazioni Õ necessarie e prendano le misure adeguate per
garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell'ascensore. ê 95/16/CE 2. 3. Gli Stati membri
prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli
ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie
al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore. ò nuovo CAPO II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI Articolo 7
[Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE]
Obblighi degli installatori 1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un
ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato,
fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. 2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o
fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui
all'articolo 16. Qualora la conformità dell'ascensore alle prescrizioni applicabili sia
stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di
conformità UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la
marcatura CE. 3. L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione
di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un
periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul
mercato. 4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati
da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei
consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio. 5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un
numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro
elemento che ne consenta l'identificazione. 6. Gli installatori indicano il loro nome, la loro denominazione
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono
essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto presso il
quale l'installatore dell'ascensore può essere contattato. 7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle
istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa
essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito
dallo Stato membro nel quale l'ascensore è installato. 8. Gli installatori
che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi installato
non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora
l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno installato
l'ascensore, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e
a qualsiasi misura correttiva presa. 9. Gli installatori,
a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dell'ascensore, in una lingua che può essere
facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dagli ascensori da essi installati. Articolo 8
[Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE]
Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto
dell'immissione di componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I. 2. I fabbricanti
preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la
procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15. Qualora la
conformità del componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, il
fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il
componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appone la marcatura
CE. 3. Il fabbricante
conserva la prescritta documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità
UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci
anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso
sul mercato. 4. Laddove ritenuto
necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza
per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei
consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per
ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti
di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di
sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e
informano gli installatori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti
garantiscono che sui loro componenti di sicurezza per ascensori sia apposto un
numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o
la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di
accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori. 6. I fabbricanti
indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia
possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori il
loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve
indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. 7. I fabbricanti
garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dal
libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa
essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito
dallo Stato membro interessato. 8. I fabbricanti che
ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per
ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva
prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori
presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il componente
di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. 9. I fabbricanti, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori, in una
lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul
mercato. Articolo 9
[Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE]
Mandatari 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un
mandatario. 2. Gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e la stesura della
documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel
mandato del mandatario. 3. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal
fabbricante. Il mandato consente al mandatario almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la
dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni
relative al sistema di garanzia della qualità del fabbricante e la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale
competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione
necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per
ascensori; c) cooperare con le
autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori che
rientra nel mandato del mandatario. Articolo 10
[Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi degli
importatori di componenti di sicurezza per ascensori 1. Gli importatori
immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi. 2. Prima di
immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di
valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia
preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per
ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di
conformità UE e dal libretto di istruzioni e che il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6. L'importatore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori
non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un
componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne
informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori
indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia
possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente
di sicurezza il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il
loro marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere
contattati. 4. Gli importatori
assicurano che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che possa essere
facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo
quanto stabilito dallo Stato membro interessato. 5. Gli importatori
garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la
loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano
a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I. 6. Laddove ritenuto
opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza
per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei
consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per
ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti
di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di
sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e
informano i distributori e gli installatori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori
che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per
ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva
prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori
presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente le autorità
nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il
componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli
relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un periodo di
dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul
mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza
del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le
approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica
possa essere resa disponibile a tali autorità. 9.
Gli importatori, a seguito
di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a
quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori, in una
lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato. Articolo 11
[Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE]
Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un
componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni
della presente direttiva. 2. Prima di mettere
un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla
dichiarazione di conformità UE e dal libretto di istruzioni e che il
fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui
all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori
non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I, non mette il componente di sicurezza per ascensori a
disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,
quando il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di
vigilanza del mercato. 3. I distributori
garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la
loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano
a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I. 4. I distributori
che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori
da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente
direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza
per ascensori presenti un rischio, i distributori informano immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare
i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori.
Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da
essi messi a disposizione sul mercato. Articolo 12
[Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE]
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai
distributori Un importatore o
distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette sul
mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio
commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul
mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni della presente
direttiva potrebbe risentirne. Articolo 13
[Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE]
Identificazione degli operatori economici Gli operatori
economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano
richiesta: a) qualsiasi
operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per
ascensori; b) qualsiasi
operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per
ascensori. Gli operatori economici
devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per
un periodo di dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente
di sicurezza per ascensori e per un periodo di dieci anni dal momento in cui
essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori. ê 95/16/CE (adattato) CAPOCAPITOLO III Ö CONFORMITÀ
DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ Articolo
14 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE]
Ö Presunzione di
conformità Õ 1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le
prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione
della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di
sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato II. In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri
adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a
conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali
esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ê 95/16/CE 2. Ove una norma
nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati
pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di
sicurezza e di salute, – l'ascensore
costruito in conformità di tale norma nazionale è considerato conforme ai
requisiti essenziali di cui si tratta o – il
componente di sicurezza fabbricato in conformità
di tale norma nazionale è considerato atto a consentire all'ascensore su cui
sia correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si
tratta. Gli Stati membri
pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate. ê 95/16/CE (adattato) 3. Gli Stati membri si accertano che siano prese
le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello
nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate. ò nuovo 1. Gli ascensori e i
componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate
o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, contemplati da tali
norme o da parti di esse. [2. Se una norma
armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'allegato I o
all'articolo 24, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.] ê 95/16/CE (adattato) Articolo 8 15
Ö Procedura di
valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori Õ 1. Prima della commercializzazione dei
componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un
componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve: Ö I componenti di
sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di
valutazione della conformità: Õ a) i) presentare il modello del componente di
sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a
controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi
dell'allegato XI; ii) oppure presentare il modello del componente di
sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un
sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della
produzione; iii) oppure applicare un sistema di garanzia
qualità completo conforme all'allegato IX; Ö a) il modello
del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di
cui all'allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il
controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui
all'allegato IX; Õ Ö b) il modello
del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di
cui all'allegato IV, parte A, e ad esso si applica un sistema di garanzia della
qualità del prodotto conformemente all'allegato VI; Õ Ö c) il sistema
di garanzia della qualità totale di cui all'allegato VII. Õ b) apporre la marcatura "CE" su ciascun componente di
sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi
indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi); c) conservare una copia della dichiarazione di
conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del
componente di sicurezza. ê 95/16/CE (adattato) Articolo
16
Ö Procedura di
valutazione della conformità degli ascensori Õ 1.2. Prima della
commercializzazione di un Gli
ascensorie, questo deve avere
costituito oggetto di Ö sono sottoposti
a Õ una delle seguenti
procedure Ö di valutazione
della conformità Õ : i) Qualora esso sia stato progettato in conformità
ad un ascensore sottoposto all'esame "CE" del tipo di cui all'allegato V, esso è costruito,
installato e provato attuando –
il controllo finale di cui all'allegato VI oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. Le procedure relative alle fasi di progettazione e
costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro
lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore. ii) Qualora esso sia stato progettato in
conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame "CE" del tipo di cui
all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando –
il controllo finale di cui all'allegato VI oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. iii) Qualora esso sia stato progettato in
conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di
garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del
progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è
costruito, installato e provato attuando –
il controllo finale di cui all'allegato VI oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure –
il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV. iv) Essere stato sottoposto alla procedura di
verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato. v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia
di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se
quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la
persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile
della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e
le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in
piena sicurezza. ê 95/16/CE (adattato) Ö a) qualora
siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello
sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B, essi sono
installati e sottoposti a prova secondo una delle seguenti procedure: Õ Ö i) l'esame
finale di cui all'allegato V; Õ Ö ii) il sistema
di garanzia della qualità dei prodotti di cui all'allegato X; Õ Ö iii) il sistema
di garanzia della qualità della produzione di cui all'allegato XII; Õ Ö b) qualora siano
stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello al quale sia
stato applicato un sistema di garanzia della qualità totale a norma dell'allegato
XI integrato da un esame del progetto, ove quest'ultimo non sia interamente
conforme alle norme armonizzate, essi sono installati e sottoposti a prova
secondo una delle seguenti procedure: Õ Ö i) l'esame
finale di cui all'allegato V; Õ Ö ii) il sistema
di garanzia della qualità dei prodotti di cui all'allegato X; Õ Ö iii) il sistema
di garanzia della qualità della produzione di cui all'allegato XII; Õ Ö c) la procedura
di verifica di un unico prodotto di cui all'allegato VIII; Õ Ö d) il sistema
di garanzia della qualità totale di cui all'allegato XI, integrato da un esame
del progetto ove quest'ultimo non sia interamente conforme alle norme
armonizzate. Õ Ö 2. Nei casi di
cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la persona responsabile della
progettazione e della fabbricazione dell'ascensore deve fornire alla persona
responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore tutti i documenti
e le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa garantire che
l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in
sicurezza. Õ ê 95/16/CE 3. In tutti i casi
menzionati al paragrafo 2, – l'installatore
appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità
recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle
prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi), l'installatore deve
conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a
decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore, – la
Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia
della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame
finale. 4. a) Qualora gli
ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura
CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si
presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di
sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate
dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che
accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza. 5. Qualora né
l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di sicurezza, né
il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi
previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che
commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza sul mercato
comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il
componente di sicurezza per uso personale. ê 95/16/CE (adattato) 3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i
valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e
quelli che fanno
parte degli ascensori derivati dallo stesso. 4. È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di
progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai
requisiti essenziali di sicurezza Ö e di salute di
cui all'allegato I Õ. Articolo
17 [Articolo R10 della decisione n.
768/2008/CE] Ö Dichiarazione
di conformità UE Õ ò nuovo 1. La dichiarazione
di conformità UE attesta che è stato dimostrato il soddisfacimento dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. 2. La dichiarazione
di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, contiene gli
elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati V, VIII, X, XI
o XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle
lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'ascensore o il componente di
sicurezza per ascensori viene immesso o messo a disposizione sul mercato. 3. Se all'ascensore
o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell'Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica
dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La
dichiarazione contiene gli estremi degli atti, compresi i riferimenti di
pubblicazione. 4. Con la
dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per
la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l'installatore si
assume la responsabilità della conformità dell'ascensore. ê 95/16/CE (adattato) CAPITOLO III Marcatura
CE Articolo
18 [Articolo R11 della decisione n.
768/2008/CE]
Ö Principi
generali della marcatura CE Õ ò nuovo La marcatura CE è
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
ê 95/16/CE (adattato) Articolo 1910
[Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE]
Ö Regole e
condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature Õ 1. La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali "CE".
L'allegato III riporta il modello da utilizzare. 1.2. La marcatura CE
deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile Ö , leggibile e
indelebile Õ conformemente al punto 5
dell'allegato I e deve altresì essere apposta su ciascun
componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ elencato
nell'allegato III IV
o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. È vietato apporre sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o
sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 4. Fatto salvo l'articolo 7: a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di
apposizione indebita della marcatura CE
comporta, per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di
sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità, l'obbligo
di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo
Stato membro deve prendere tutte le misure atte a limitare o vietare
l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione
dell'ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste
all'articolo 7, paragrafo 4. ò nuovo 2. La marcatura CE è
apposta sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori prima della
loro immissione sul mercato. ê 95/16/CE (adattato) Ö 3. La marcatura
CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha partecipato alle seguenti procedure di valutazione della
conformità: Õ Ö a) all'esame
finale di cui all'allegato V o all'approvazione del sistema di garanzia della
qualità (di cui agli allegati X, XI o XII); Õ Ö b) alla
procedura di verifica di un unico prodotto di cui all'allegato VIII; Õ Ö c)
all'approvazione del sistema di garanzia della qualità totale di cui
all'allegato XI. Õ Ö 4. La marcatura
CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alle seguenti
procedure di valutazione della conformità: Õ Ö a)
all'approvazione del sistema di garanzia della qualità del prodotto di cui
all'allegato VI; Õ Ö b)
all'approvazione del sistema di garanzia della qualità totale di cui
all'allegato VII. Õ ò nuovo 5. Il numero di
identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in
base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario o
dall'installatore. La marcatura CE e,
se del caso, il numero di identificazione di cui ai paragrafi 3 e 4 possono
essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi un
rischio o un impiego particolare. ê 95/16/CE (adattato) Articolo 9 1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione
e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le
procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure
d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di
identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee, per
informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro
numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati
notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. 2. Per la valutazione degli organismi notificati,
gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che
gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle
norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri. 3. Uno Stato membro che abbia notificato un
determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo
stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa
immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. ò nuovo CAPO IV NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ Articolo 20
[Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE]
Notifica Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri
gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di
valutazione della conformità a norma della presente direttiva. Articolo 21
[Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE]
Autorità di notifica 1. Gli Stati membri
designano un'autorità di notifica che è responsabile della definizione e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità nonché del controllo degli
organismi notificati, compreso il rispetto di quanto disposto dall'articolo 26. 2. Gli Stati membri
possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano
eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità
del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Se l'autorità di
notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo
di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto
organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni
di cui all'articolo 22. Esso adotta inoltre disposizioni per coprire la
responsabilità civile connessa alle proprie attività. 4. L'autorità di
notifica si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di
cui al paragrafo 3. Articolo 22
[Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE]
Prescrizioni relative alle autorità di notifica 1. L'autorità di
notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli
organismi di valutazione della conformità. 2. L'autorità di
notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e
l'imparzialità delle sue attività. 3. L'autorità di
notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un
organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti,
diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. 4. L'autorità di
notifica non offre e non svolge attività eseguite dagli organismi di
valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o
concorrenziale. 5. L'autorità di
notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6. L'autorità di
notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente
per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Articolo 23
[Articolo R16 della decisione n. 768/2008/CE]
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica Gli Stati membri
informano la Commissione delle loro procedure relative alla valutazione e alla
notifica degli organismi di valutazione della conformità e al controllo degli
organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione mette
a disposizione del pubblico tali informazioni. Articolo 24
[Articolo R17 della decisione n. 768/2008/CE]
Prescrizioni relative agli organismi notificati 1. Ai fini della
notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2. L'organismo di
valutazione della conformità è istituito a norma del diritto interno e ha personalità
giuridica. 3. L'organismo di
valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente
dall'organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per
ascensori che valuta. Un organismo
appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che
rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella
fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori o
di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un
organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né
il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il
responsabile della manutenzione dei componenti di sicurezza per ascensori
sottoposti alla sua valutazione, né il mandatario di uno di questi soggetti. L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né
il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né
l'utente o il responsabile della manutenzione degli ascensori sottoposti alla
loro valutazione. Ciò non preclude
l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che
sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della
conformità o l'uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori
per scopi privati. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o
l'installatore e l'organismo. L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione,
nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione,
nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o
componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in
tali attività. Non intraprendono
alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di
giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione
della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi
di consulenza. L'organismo di
valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o
dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,
sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della
conformità. 5. L'organismo di
valutazione della conformità e il suo personale svolgono le attività di
valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e la competenza
tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro
giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. 6. L'organismo di
valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di
valutazione della conformità ad esso assegnati a norma degli articoli 15 e 16 e
per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti
dall'organismo stesso o a suo nome e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di
ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stato
notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione: a) personale con
conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i
compiti di valutazione della conformità; b) le descrizioni
delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della
conformità, così da garantire la trasparenza e la capacità di riproduzione di
tali procedure. Predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i
compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; c) procedure per
svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di
un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessità della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per
ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo
produttivo. Dispone dei mezzi
necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle
attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a
tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 7. Il personale
responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità
dispone di quanto segue: a) una formazione
tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione
della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della
conformità è stato notificato; b) soddisfacenti
conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e
un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e
una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di
cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni
pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente
legislazione nazionale; d) la capacità di redigere
attestati, documenti e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state
eseguite. 8. È garantita
l'imparzialità dell'organismo di valutazione della conformità, dei suoi alti
dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione
degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo
di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite
o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di
valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente
coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso
non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 10. Il personale di
un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale
per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a
norma degli articoli 15 e 16 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto
interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in
cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà. 11. Gli organismi di
valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione
pertinenti o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia
informato. Gli organismi di
valutazione della conformità partecipano alle attività del gruppo di
coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito a norma
dell'articolo 36 o vi sono rappresentati e applicano come orientamento generale
le raccomandazioni d'uso elaborate da tale gruppo. Articolo 25
[Articolo R18 della decisione n. 768/2008/CE] Presunzione di
conformità di un organismo notificato Qualora dimostri la
propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è
considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 nella misura in
cui le norme armonizzate applicabili coprono tali prescrizioni. Articolo 26
[Articolo R20 della decisione n. 768/2008/CE] Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Un organismo
notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione
della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il
subappaltatore o l'affiliata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 24 e
ne informa di conseguenza l'autorità di notifica. 2. Gli organismi
notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da
subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività
possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del
cliente. 4. Gli organismi
notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti
pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o
dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli 15
e 16. Articolo 27
[Articolo R22 della decisione n. 768/2008/CE] Domanda di notifica 1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di
notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito. 2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione delle procedure di
valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per
ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da
un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo
nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della
conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24. 3. Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento,
l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica
tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio
periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 24. Articolo 28
[Articolo R23 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura di
notifica 1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di
valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui
all'articolo 24. 2. Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e
agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica
elaborato e gestito dalla Commissione. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le procedure
interessate di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di
sicurezza per ascensori, nonché la relativa attestazione di competenza. 4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di
accreditamento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, l'autorità di notifica
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che
attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché
le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato
periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 24. 5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo
notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o
degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica qualora sia usato
un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica
qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva. 6. Eventuali modifiche successive pertinenti riguardanti la notifica
sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Articolo 29
[Articolo R24 della decisione n. 768/2008/CE] Numeri di
identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo
notificato. La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è
notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2. La
Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi
notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di
identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato. Articolo 30
[Articolo R25 della decisione n. 768/2008/CE] Modifiche delle
notifiche 1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è
più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi
obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a
seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali
prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure
di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro
notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale
organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a
disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta. Articolo 31
[Articolo R26 della decisione n. 768/2008/CE] Contestazione
della competenza degli organismi notificati 1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o in cui vengano
portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto, da parte di
un organismo notificato, delle
prescrizioni cui è soggetto e delle responsabilità che ad esso
incombono. 2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta,
tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento
della competenza dell'organismo in questione. 3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni
sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non
soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, ne informa lo
Stato membro notificante e chiede ad esso di prendere le misure correttive
necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica. Articolo 32
[Articolo R27 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi
operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati
eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di
valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16. 2. Le valutazioni
della conformità sono effettuate con proporzionalità, evitando oneri superflui
per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività
tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui
opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'ascensore
o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale
o di massa del processo di produzione. Nel far ciò
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per
la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori alle
disposizioni della presente direttiva. 3. Qualora un
organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza e di
salute di cui all'allegato I o le norme armonizzate corrispondenti non siano
stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale
installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non
rilascia un certificato di conformità. 4. Un organismo
notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al
rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un ascensore o un
componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede
all'installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e
all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione. 5. Qualora non siano
prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo
notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda
dei casi. Articolo 33
[Articolo 4, paragrafo 7, della decisione n. 768/2008/CE] Ricorso contro le
decisioni degli organismi notificati Gli Stati membri
provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le
decisioni degli organismi notificati. Articolo 34
[Articolo R28 della decisione n. 768/2008/CE] Obbligo di
informazione a carico degli organismi notificati 1. Gli organismi
notificati informano l'autorità di notifica: a) di
qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un'approvazione; b) di
qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della
notifica; c) di
eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di
vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della
conformità; d) su
richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito
della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle
transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi
notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente
direttiva che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità degli
ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori informazioni pertinenti
sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle
valutazioni della conformità. Articolo 35
[Articolo R29 della decisione n. 768/2008/CE] Scambio di
esperienze La Commissione
provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità
nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica. Articolo 36
[Articolo R30 della decisione n. 768/2008/CE] Coordinamento
degli organismi notificati La Commissione
garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di
cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che
funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi
notificati. Gli Stati membri
garantiscono la partecipazione degli organismi da essi notificati ai lavori di
tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati. CAPO V VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE,
CONTROLLI SUGLI ASCENSORI O SUI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI CHE
ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA Articolo 37 Vigilanza del
mercato dell'Unione e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione Agli ascensori e ai
componenti di sicurezza per ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3,
e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. Articolo 38
[Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per
ascensori che comportano rischi 1. Le autorità
di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008,
oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un ascensore o un
componente di sicurezza per ascensori disciplinato dalla presente direttiva
presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso,
per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell'ascensore o del
componente di sicurezza per ascensori che investa tutte le prescrizioni di cui
alla presente direttiva. I pertinenti
operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del
mercato. Se, attraverso la valutazione di cui al primo comma, le autorità di
vigilanza del mercato concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni
di cui alla presente
direttiva, chiedono tempestivamente
all'installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di
rendere l'ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine
ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Se, attraverso la valutazione di cui al primo comma, le autorità di vigilanza
del mercato concludono che un componente di sicurezza per ascensori non
rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il componente
di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di
ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza
l'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure
di cui al secondo e al terzo comma. 2. Qualora ritengano che la non conformità non
sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato
informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della
valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di
prendere. 3. L'operatore
economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei
confronti di tutti gli ascensori e di
tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha messo a
disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 4. Qualora l'installatore non prenda le misure correttive adeguate
entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza
del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare l'immissione
sul loro mercato nazionale o la messa in servizio. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure
correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, le
autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure
provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul loro mercato
nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale
mercato o richiamarlo. Le autorità di
vigilanza del mercato informano senza
indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure
adottate. 5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili,
in particolare i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del
componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura
della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata
delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti addotti dall'operatore
economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato
indicano se la non
conformità è dovuta a una delle cause seguenti: a)
mancato rispetto da parte dell'ascensore o del componente di sicurezza per
ascensori dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato
I; b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 14,
che conferiscono la presunzione di conformità. 6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e
agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a
loro disposizione sulla non conformità dell'ascensore
o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di
disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni. 7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al
paragrafo 4, non sia
stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della
Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro,
tale misura è ritenuta giustificata. 8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le
opportune misure restrittive in relazione all'ascensore o al componente di
sicurezza per ascensori in questione. Articolo 39
[Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE] Procedura di salvaguardia dell'Unione 1. Se in esito alla procedura di
cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni nei confronti
di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una
misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia
immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli
operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale
valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o
meno. La Commissione
indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica
immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2.
Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, tutti
gli Stati membri adottano le misure necessarie a limitare l'immissione sul loro
mercato nazionale o la messa in servizio dell'ascensore non conforme. Se
la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è
ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a
garantire il ritiro dal loro mercato del componente di sicurezza per ascensori
non conforme. Gli Stati membri
informano di conseguenza la Commissione. Se
la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato
provvede a ritirarla. 3.
Se la misura nazionale è
ritenuta giustificata e la non conformità dell'ascensore o del componente di
sicurezza per ascensori è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui
all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva,
la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento
(UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea]. Articolo 40
[Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE] Ascensori o
componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi per la
salute e la sicurezza 1.
Se uno Stato membro, dopo
aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un ascensore
o un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme alla presente
direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per
altri aspetti della tutela di interessi pubblici, chiede all'operatore
economico interessato di far sì che tale ascensore o componente di sicurezza
per ascensori, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale
rischio o che il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi,
ritirato dal mercato o richiamato o che venga limitata l'immissione sul mercato
o la messa in servizio dell'ascensore entro un periodo di tempo ragionevole,
proporzionato alla natura del rischio. 2.
L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei
confronti di tutti gli ascensori e componenti di sicurezza per ascensori
interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. 3.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati
necessari all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per
ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori
o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura del rischio connesso,
nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.
La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e
l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali
adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la
misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure. 5.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la
comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici
interessati. Articolo 41
[Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE] Non
conformità formale 1. Fatto salvo l'articolo 38, se
uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede
all'installatore o al fabbricante, al distributore o all'importatore di un
componente di sicurezza per ascensori di porre fine allo stato di non
conformità in questione: a) la marcatura CE è
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008
o degli articoli 18 e 19 della presente direttiva; b) la marcatura di
conformità non è stata apposta; c) non è stata
compilata la dichiarazione di conformità UE; d) non è stata
compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; e) la documentazione
tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non
è disponibile o è incompleta. 2.
Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato
provvede a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato
dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori o garantisce che il
componente di sicurezza per ascensori sia richiamato o ritirato dal mercato. ê 95/16/CE (adattato) Articolo 6 1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora
ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non
rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il
comitato emette un parere d'urgenza. Sulla base del
parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale
necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui
all'articolo 5, paragrafo 2. ê 95/16/CE 2. La Commissione
può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica
uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo
3. ê 1882/2003
articolo 1 e allegato I, punto 10 (nuovo) 3. La Commissione è assistita da un
Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato". Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE[22], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa. Il Comitato adotta il proprio
regolamento interno. ê 95/16/CE 4. Il comitato
permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione
della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro. Articolo 7 1. Lo Stato
membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito
della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a
rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza
dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne
la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera
circolazione. Lo Stato membro
informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i
motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta: a) al
mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) b)
ad una scorretta applicazione delle norme di
cui all'articolo 5, paragrafo 2; c) c)
ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 2. La Commissione
procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali
consultazioni essa constata: - che il
provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro
che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al
paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo
aver consultato le parti interessate, adisce
il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha
adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista
all'articolo 6, paragrafo 1; - che il provvedimento è ingiustificato, essa ne
informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché
l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il
suo mandatario stabilito nella Comunità. 3. Se un ascensore
o un componente di sicurezza non conforme è munito della marcatura CE, lo
Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura
le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione
provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei
risultati di questo procedimento. ò nuovo CAPO VI DELEGA DI POTERE Articolo 42 Delega di potere Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43
riguardo agli adeguamenti dell'allegato III al progresso tecnico e alle nuove
conoscenze tecniche. Articolo 43 Esercizio della
delega 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. La delega di
potere di cui all'articolo 42 è conferita alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 49 [entrata in
vigore della direttiva]. 3. La delega di
potere di cui all'articolo 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta
un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. ê 95/16/CE (adattato) CAPOCAPITOLO IV
VII DISPOSIZIONI Ö TRANSITORIE
E Õ FINALI Articolo 11 Qualsiasi decisione presa in applicazione della
presente direttiva che limiti - la commercializzazione e/o la messa in servizio
e/o l'utilizzazione dell'ascensore, - la commercializzazione e/o la messa in
servizio del componente di sicurezza, deve essere dettagliatamente motivata. Essa è
notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di
ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi
e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati. ò nuovo Articolo 44 Sanzioni Gli Stati membri
stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle
disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e
prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste
sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [… data di cui
all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle
immediatamente ogni successiva modifica. ê 95/16/CE (adattato) Articolo 12 La Commissione provvede affinché siano resi
disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all'attuazione della
presente direttiva. Articolo
45
Ö Disposizioni
transitorie e finali Õ ò nuovo Gli Stati membri non
ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di
ascensori o componenti di sicurezza per ascensori rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato
prima del [data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma]. I certificati di
conformità rilasciati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi in forza
della presente direttiva, salvo che non scadano prima della suddetta data. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo Articolo
46
Ö Attuazione Õ 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1º gennaio
1997, Ö entro il Õ ð [giorno (di solito l'ultimo giorno
di un mese)/mese/anno = 2 anni dopo l'adozione del presente atto], ï le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla
presente direttiva Ö agli articoli:
[articolo 2, paragrafi da 5 a 19, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18,
articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 45, articolo 46, paragrafo 1,
articoli da 47 a 49] e agli allegati: [allegato II, parte A, lettere f), k),
l), m), allegato II, parte B, lettere d), j), k), l), allegato IV, parte A,
punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.g), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato
IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 5,
paragrafi da 2 a 4, punti da 6 a 9, allegato V, punto 3.3.b), punti 6 e 7,
allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3,
punti 6 e 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2
e 6, allegato VII, punti 3.c), 3.d), 3.g), allegato VII, punto 4, allegato IX,
punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6 e 7, allegato XI,
punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.3, 3.3.4, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato
XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6] [articoli e allegati che hanno subito
modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente] Õ. Essi ne informano
comunicano immediatamente alla Commissione
Ö il testo di
tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva Õ. ð Essi applicano tali disposizioni a
decorrere dal [giorno (di solito l'ultimo giorno di un mese)/mese/anno =
giorno successivo alla data di cui al primo comma]. ï Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri. Ö Esse recano
altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata
dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla
presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale
di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. Õ Essi applicano dette disposizioni a
decorrere dal 1º luglio 1997. 2. Gli Stati membri ammettono, sino
al 30 giugno 1999, – la commercializzazione
e la messa in servizio di ascensori, – la commercializzazione
e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle normative vigenti nel
loro territorio alla data di adozione della presente direttiva. ê 95/16/CE (adattato) 3.2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni Ö essenziali Õ di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 16 47
Ö Relazioni Õ ê 95/16/CE Entro il 30 giugno
2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui
all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli
Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente
direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica. ò nuovo [Entro … e
successivamente ogni cinque anni da tale data] gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione sull'applicazione della presente direttiva. ê 95/16/CE (adattato) Articolo 13 48
Ö Abrogazione Õ Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate
con effetto dal 1º luglio 1999. Articolo 14 La presente direttiva è una direttiva ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda
gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori. ê 95/16/CE ð nuovo ð La direttiva 95/16/CE, modificata dagli
atti menzionati nell'allegato XIII, parte A, è abrogata con effetto dalla data
di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione
in diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B ï. ð I riferimenti alla direttiva abrogata
si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato XIV. ï ê 95/16/CE (adattato) Articolo
49
Ö Entrata in
vigore Õ ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ð La presente direttiva entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. ï Ö Gli articoli
[articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 5, articoli da 3 a 6, articoli 15 e
16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 45, articolo 46, paragrafo 2,
articolo 50] e agli allegati [allegato I, allegato II, parte A, lettere a), b),
c), d), e), g), h), i), j), allegato II, parte B, lettere a), b), c), e), f),
g), h), i), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d),
punti 3.a), 3.b), 3.d), 3.f), 3.h) e 3.i), allegato IV, parte A, punti 4.a), 10
e 11, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b),
3.d), 3.f), 3.g), 3.i), 3.j), punti 4.a), 4.b), punto 5, primo paragrafo, punti
10 e 11, allegato V, punti da 1 a 3.2, punto 3.3.a), punti da 3.4 a 5, allegato
VI, punti 1 e 2, punti da 3.1 d) a 3.1 f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal
primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 5, allegato VII, punti 1 e 2, punti
3.1.c), 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 5, punto 7,
allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.f), 3.h), punti 5 e 6,
allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 7, allegato X, punti 1 e 2, punti da
3.1.b) a 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2,
3.3.1, 4, 5a), 5c), 5d) e 7, allegato XII, punti: 1 e 2, punti da 3.1.b) a
3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4, 5 e 7] [articoli e allegati che restano invariati
rispetto alla precedente direttiva] si applicano a decorrere dal [data
di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma.] Õ ê 95/16/CE Articolo 5017 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a […], Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI
SALUTE RELATIVI
ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI
SICUREZZA OSSERVAZIONI
PRELIMINARI 1. Gli obblighi previsti dai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio
corrispondente per l'ascensore o per il componente di
sicurezza Ö per
ascensori Õ in questione Ö sussiste il
rischio corrispondente Õ allorché Ö esso Õ viene utilizzato alle
condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante
del componente
di sicurezza. 2. I requisiti essenziali di sicurezza e di
salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello
stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere
raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il
componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ deve essere
progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi. 3. Il fabbricante del componente di sicurezza e
l'installatore dell'ascensore
hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli
Ö i rischi Õ che concernono il
loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale
analisi. ê 95/16/CE 4. Conformemente
all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non
richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori. ê 95/16/CE (adattato) 1.
CONSIDERAZIONI GENERALI 1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE,
modificata dalle
direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE2006/42/CE Allorquando il rischio corrispondente sussiste,
e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE
2006/42/CE[23] del Parlamento
europeo e del Consiglio. In ogni caso, si applicano il requisitio essenzialie Ö di sicurezza e
di tutela della salute Õ di cui al punto
1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE 2006/42/CE. ê 2006/42/CE
articolo 24, punto 2 1.2. Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve
essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da
offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e
al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di
persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e
costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche
strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere
tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da
parte loro. ê 95/16/CE (adattato) 1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno Gli elementi di sospensione e/o sostegno della
cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere
studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale Ö globale Õ e ridurre al minimo
il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di
utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione. Qualora per la sospensione della cabina si
utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti
l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o
catene non devono comportare
Ö avere Õ né raccordi, né
impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro
allacciamento. 1.4. Controllo delle sollecitazioni
(compresa la velocità eccessiva) 1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati,
costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei
movimenti qualora il carico superi il valore nominale. 1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di
un dispositivo limitatore di velocità eccessiva. Detti requisiti non si applicano agli
ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono
raggiungere una velocità eccessiva. 1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono
essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità. 1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione
devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di
trazione sulla puleggia. 1.5. Motore 1.5.1. Ciascun ascensore destinato al
trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non
concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda
cabina. 1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve
prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non
siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza. 1.6. Comandi 1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al
trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati
e disposti. 1.6.2. La funzione dei comandi deve essere
chiaramente indicata. 1.6.3. I circuiti di azionamento di una
batteria di ascensori possono essere destinati Ö comuni Õ o interconnessi. 1.6.4. Il materiale elettrico deve essere
installato e collegato in modo che: a)- sia impossibile
fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore;, b)- l'alimentazione di
energia possa essere commutata sotto carico,; c)- i movimenti
dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di
comando a sicurezza intrinseca,; d)- un guasto
all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa. 2.
RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA 2.1. L'ascensore deve essere progettato e
costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito,
tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si
trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso
impossibile. 2.2. L'ascensore deve essere progettato e
costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina
venga a trovarsi in una posizione estrema. Si raggiunge questo obiettivo mediante uno
spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli
Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in
particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere
altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è
irrealizzabile. 2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e
l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una
resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste. Nel funzionamento normale, un dispositivo di
interbloccaggio deve rendere impossibile: a)- un movimento della
cabina comandato
deliberatamente o no Ö azionato
volontariamente o involontariamente Õ se non sono chiuse e
bloccate tutte le porte di piano; b)- l'apertura di una
porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di
piano prevista a tal fine. Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del
livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione
che la velocità di tale ripristino sia controllata. 3.
RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA 3.1. Le cabine degli ascensori devono essere
completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad
eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle
cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa
effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al
punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di
apertura delle porte. Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e
bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra
la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano. 3.2. In caso di guasto Ö interruzione Õ dell'alimentazione
di energia o Ö di guasto Õ dei componenti,
l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta
libera della cabina o suoi
movimenti ascendenti incontrollati di
essa. Il dispositivo che impedisce la caduta libera
della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della
cabina. Tale dispositivo deve essere in grado di
arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista
dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto
dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti,
in tutte le condizioni di carico. 3.3. Devono essere installati ammortizzatori
tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina. In questo caso lo spazio libero previsto al
punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi. Detto requisito non si applica agli ascensori
la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può
invadere lo spazio libero previsto al paragrafo punto 2.2. 3.4. Gli ascensori devono essere progettati e
costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo
di cui al punto 3.2 è in posizione operativa. 4.
ALTRI RISCHI 4.1. Quando sono motorizzate, le porte di
piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un
dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento. 4.2. Quando debbono contribuire alla protezione
dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che
comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla
loro Ö in termini
di Õ integrità e dalle loro
Ö di Õ proprietà relative
all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore
(irraggiamento termico). 4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere
installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o
di caduta sulla stessa. 4.4. Gli ascensori devono essere dotati di
mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella
cabina. 4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi
di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento
permanente con un servizio di pronto intervento. 4.6. Gli ascensori devono essere progettati e
costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera
quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano
terminare i movimenti in corso mae
non accettino nuovi ordini di manovra. 4.7. Le cabine devono essere progettate e
costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche
in caso di arresto prolungato. 4.8. Nella cabina vi deve essere
un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre
deve esistere un'illuminazione di emergenza. 4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo
punto 4.5 e l'illuminazione di
emergenza di cui al paragrafo
punto 4.8 devono essere progettati
e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia
normale di
alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per
consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso. 4.10. Il circuito di comando degli ascensori
utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che
si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo
preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso. 5.
MARCATURA 5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte
per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della
direttiva 89/392/EEC 2006/42/CE, ogni cabina deve essere
dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il
carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che
possono prendervi posto. 5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale
che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad
aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella
cabina. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 6.
ISTRUZIONI PER L'USO 6.1. I componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ di cui all'allegato IV
III devono essere corredati di un
libretto d'istruzioni redatto in una lingua ð che può essere facilmente compresa dai
consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito
dallo ï ufficiale dello Stato
membro ð interessato ï dell'installatore dell'ascensore o in un'altra
lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che: Ö possano essere
effettuati correttamente e senza rischi: Õ a)- il montaggio;, b)- i collegamenti;, c)- la regolazione;, d)- la manutenzione., possano essere effettuati correttamente e senza
rischi. 6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato
dalle una documentazione ð istruzioni per l'uso ï redattea
nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità;
essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo
Stato membro in cui l'ascensore è installato ð in una lingua che può essere facilmente
compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto
stabilito dallo Stato membro interessato. ï Detta documentazione ð Dette istruzioni per l'uso ï comprendeono
almeno Ö i seguenti
documenti: Õ ê 95/16/CE a)- un libretto di
istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione
normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle
verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4; b)- un registro sul
quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche
periodiche. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO II A.
Contenuto della dichiarazione CE di conformità Ö UE Õ per i
componenti di sicurezza Ö per
ascendori Õ[24] La dichiarazione CE di conformità Ö UE per i
componenti di sicurezza per ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta
nella stessa lingua del libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1
e Õ deve
comprendere
i seguenti elementi: Ö a)- ragione o
denominazione sociale Õnome e
indirizzo Ö completo Õ del fabbricante dei componenti di
sicurezza[25]; b)- eventualmente, nome Ö ragione o
denominazione sociale Õ e indirizzo del suo
mandatario stabilito nell'a
Comunità[26]
Ö Unione Õ; c)- descrizione del
componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ, designazione del
tipo o della serie, eventuale numero di serie; d)- funzione di
sicurezza esercitata dal componente Ö di sicurezza
per ascensori Õ, qualora essa non
risulti evidente dalla descrizione; e)- anno di
fabbricazione del componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ; f)- tutte le
disposizioni pertinenti cui che soddisfa il
componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ soddisfa; ò nuovo g) una dichiarazione
attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori a tutta la
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; ê 95/16/CE (adattato) h)- eventualmente,
richiamo Ö alla norma
o Õ alle norme
armonizzate di riferimento Ö utilizzate Õ; i)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato l'esame CE
Ö UE Õ del tipo,
conformemente all'articolo 15, lettere a) e
b),8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)
Ö e Õ -
eventualmente,
riferimento all'attestato CE Ö di esame UE Õ del tipo rilasciato
da detto organismo notificato; j)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato i
controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
punto ii) Ö la procedura di
valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15, lettera a) Õ; k)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato
Ö approvato Õ il sistema di garanzia
della qualità applicato dal
fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii)15, lettere b) e c); identificazione del firmatario autorizzato ad
impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario
stabilito nella Comunità. Ö l) nome e
funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione; Õ ò nuovo m) luogo e data
della firma; n) firma. ê 95/16/CE (adattato) Contenuto
della dichiarazione CE
di conformità Ö UE Õ per
gli ascensori installati[27] La dichiarazione CE di
conformità Ö UE per gli
ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua del
libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2 e Õ deve
comprendere
i seguenti elementi: Ö a)-
ragione o denominazione sociale Õnome e
indirizzo Ö completo Õ dell'installatore dell'ascensore[28]; b)- descrizione
dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e
indirizzo in cui al
quale l'ascensore è installato; ê 95/16/CE c)- anno di
installazione dell'ascensore; d)- tutte le
disposizioni pertinenti cui soddisfa
che l'ascensore soddisfa; ò nuovo e) una dichiarazione
attestante la conformità dell'ascensore a tutta la pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione; ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo f)- eventualmente,
richiamo Ö alla norma
o Õ alle norme
armonizzate di riferimento Ö utilizzate Õ; g)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato l'esame CE
Ö UE Õ del tipo dell'ascensore modello,
conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,
lettera a),8, paragrafo 2, punti i) e ii)
Ö e Õ -
eventualmente,
riferimento all'attestato CE Ö di esame UE Õ del tipo Ö rilasciato da
detto organismo notificato Õ; h)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato la Ö procedura di Õ verifica Ö di un unico
prodotto Õ CE dell'ascensore
in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv)16, paragrafo 1, lettera c); i)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha
effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii)16, paragrafo 1, lettera a), punto i), e
dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) punto i); j)- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato ð approvato ï il sistema di garanzia della
qualità attuato
Ö applicato Õ dall'installatore in
conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino
dei punti i), ii), iii) e del punto v)16, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii),
dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) e dell'articolo 16,
paragrafo 1, lettera d); –
identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore
dell'ascensore. Ö k) nome e funzione della persona
abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore; Õ ò nuovo l) luogo e data
della firma; m) firma.
ê 95/16/CE ALLEGATO
III MARCATURA CE DI
CONFORMITÀ La marcatura CE di
conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue: In caso di
riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le
proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi
della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale,
che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole
dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. La marcatura CE è
accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro
delle: –
procedure di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii), –
procedure di cui
all'articolo 8, paragrafo 2. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO IIIIV ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA Ö PER
ASCENSORI Õ DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 115 ê 95/16/CE 1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di
piano. ê 95/16/CE 2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo
punto 3.2 dell'allegato I che
impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti
incontrollati. ê 95/16/CE 3. Dispositivi di limitazione di velocità
eccessiva. ê 95/16/CE (adattato) 4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia: i)- o a
caratteristica non lineare Ö o Õ ii)-
o
con smorzamento del movimento di ritorno. b) Ammortizzatori a dissipazione di energia. ê 95/16/CE 5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei
circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi
paracadute. ê 95/16/CE (adattato) 6. Dispositivi elettrici di sicurezza con
funzione di interruttori
Ö circuiti Õ di sicurezza con
componenti elettronici. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO IVV ESAME CE Ö UE Õ DEL TIPO Ö PER GLI
ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ (Modulo B) a. esame ce Ö ue Õ del
tipo di componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ 1. L'esame CE Ö UE Õ del tipo è la ð parte di una ï procedura ð di valutazione della conformità ï con
Ö in Õ cui un organismo
notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente
di sicurezza Ö per
ascensori Õ permetterà
all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni
della direttiva ad esso relative. 2. La domanda di esame CE Ö UE Õ del tipo dev'essere
Ö è Õ presentata dal
fabbricante del
componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nell'a Ö Unione Õ Comunità
ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La domanda Ö contiene Õ deve contenere: a) - il nome e
l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la
domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di
quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ;, ê 95/16/CE b) - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata
a nessun altro organismo notificato;, ê 95/16/CE
(adattato) c) - la documentazione tecnica;, d) - un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ o l'indicazione del
luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la
domanda, richiedere altri esemplari, Ö se necessari
per svolgere il programma di prove Õ;. ò nuovo e) la
documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento
che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non
sono state applicate per intero. Gli elementi
di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate
dall'apposito laboratorio del fabbricante o da un altro laboratorio di prova, a
nome e sotto la responsabilità del fabbricante. ê 95/16/CE (adattato) 3. La
documentazione tecnica deve consentire Ö consente Õ di valutare la
conformità del componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ e la sua idoneità a
far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni
Ö le prescrizioni
applicabili Õ della direttiva. La documentazione
tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della
conformità: a) - una descrizione generale del componente di
sicurezza Ö per
ascensori Õ, compresi il campo
di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico,
l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione,
intemperie); ê 95/16/CE b) - disegni o schemi di progettazione e di
fabbricazione; ò nuovo c) spiegazioni
necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del
componente di sicurezza per ascensori; ê 95/16/CE (adattato) Ö d)
-
un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; Õ il o i requisiti
essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio,
norma armonizzata); ò nuovo e) un elenco delle
norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, applicate per intero o in parte, e delle
descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute della direttiva, se tali norme armonizzate non sono state
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; ê 95/16/CE (adattato) f) - gli eventuali
risultati di Ö eventuali Õ provea o di
calcolio
eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante; ò nuovo g) i verbali delle
prove; ê 95/16/CE (adattato) h) - un esemplare delle Ö del manuale
di Õ istruzioni per il montaggio
dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ; i) - le disposizioni che saranno adottate durante la
fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ di serie con
il al
componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ esaminato. 4. L'organismo
notificato: esamina la documentazione tecnica per giudicare se
soddisfa gli scopi voluti; Ö a)
esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto
tecnico del componente di sicurezza per ascensori; Õ ò nuovo b) concorda con il
richiedente un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove; ê 95/16/CE
(adattato) –
esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la
documentazione tecnica; Ö c) verifica che
i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente alla
documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle
specifiche delle norme armonizzate nonché gli elementi progettati senza
applicare le specifiche di tali norme; Õ –
effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie
per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di
sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di
sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione. Ö d) effettua o
fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, laddove il
fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle norme armonizzate
pertinenti, queste siano state correttamente applicate; Õ Ö e) effettua o
fa effettuare esami e prove appropriati, per controllare se, laddove non siano
state applicate le specifiche delle norme armonizzate pertinenti, le soluzioni
adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di
sicurezza e di salute della direttiva. Õ ò nuovo L'organismo
notificato redige una relazione di valutazione recante gli esami, le verifiche
e le prove effettuati e i relativi risultati. Fatti
salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l'organismo
notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o parte di
esso, solo con l'accordo del fabbricante. ê 95/16/CE (adattato) 5. Se l'esemplare rappresentativo del
componente di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della direttiva,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al
richiedente. L'attestato
deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di
sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato
e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri
organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta
motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei
calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di
un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi
dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso. Ö 5. Se gli esemplari rappresentativi del componente
di sicurezza per ascensori sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e
di salute della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di
esame UE del tipo al fabbricante richiedente. L'attestato
contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e,
ove opportuno, del suo mandatario, le conclusioni dell'esame del tipo, le
condizioni di validità dell'attestato e i dati necessari all'identificazione
del tipo approvato. Õ ò nuovo L'attestato può
avere uno o più allegati. Se gli esemplari
rappresentativi non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute
della direttiva ad essi applicabili, l'organismo notificato rifiuta di
rilasciare un attestato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo
notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE del tipo, degli
allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di
valutazione, per 15 anni dalla data di emissione dell'attestato. ê 95/16/CE
(adattato) Ö 6. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello
stato dell'arte generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è
più conforme alle prescrizioni applicabili della direttiva. Esso decide se tale
evoluzione richieda ulteriori indagini. In
caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Õ 6. Il fabbricante del componente di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo
notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del
componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o
varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3,
primo trattino). L'organismo
notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di
esame CE del tipo rimane valido[29]. Ö 7. Il fabbricante o il suo mandatario informa
l'organismo notificato di tutte le modifiche del tipo approvato che possano
influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva o sulle
condizioni di validità dell'attestato di esame UE del tipo. Õ 7. Ogni organismo notificato comunica
agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili
riguardanti: –
gli attestati di esame CE del tipo rilasciati, –
gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre, ciascun organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati
di esame CE del tipo da esso ritirati. Ö L'organismo
notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se l'attestato di
esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche
o prove. L'organismo notificato rilascia un
supplemento dell'attestato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione
di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi. Õ Ö 8. Ogni organismo notificato informa le proprie
autorità di notifica degli attestati di esame UE del tipo e dei supplementi da
esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o su richiesta, rende disponibile
alle autorità di notifica l'elenco degli attestati e dei supplementi rifiutati,
sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Õ Ö Ogni organismo
notificato informa gli altri organismi notificati degli attestati di esame UE
del tipo e/o dei supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti
sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, degli attestati e/o dei supplementi
da esso rilasciati. Õ Ö 9. La
Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere,
su richiesta, copia degli attestati di esame UE del tipo e dei relativi
supplementi. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere
una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle
verifiche e delle prove effettuati dall'organismo notificato. Õ Ö 10. Õ 8. Gli L'attestatio di esame CE Ö UE Õ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativea alle procedure
di esame CE
Ö UE Õ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo
accettata. ê 95/16/CE
(adattato) 9. 11. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame
CE
Ö UE Õ del tipo e dei loro
allegati Ö e
supplementi Õ per 10 anni a
decorrere dall'ultima data di fabbricazione Ö immissione sul
mercato Õ del componente di
sicurezza Ö per
ascensori Õ. Nel caso in cui né il
fabbricante di un
componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti
nell'a
Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del
Ö che immette il Õ componente di sicurezza Ö per ascensori Õ sul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario. ê 95/16/CE
(adattato) ð nuovo B.
Esame CE
Ö UE Õ del
tipo degli ascensorie 1. L'esame
CE
Ö UE Õ del tipo è la ð parte di una ï procedura ð di valutazione della conformità ï con
Ö in Õ cui un organismo
notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il
quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni Ö applicabili Õ della direttiva. 2. La
domanda di esame CE
Ö UE Õ del tipo dev'essere
Ö è Õ presentata
dall'installatore dell'ascensore
ad un Ö unico Õ organismo notificato
di sua scelta. La domanda Ö contiene: Õ deve contenere: a) - il nome e l'indirizzo dell'installatore; dell'ascensore, ê 95/16/CE b) - una dichiarazione scritta che la stessa
domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;, ê 95/16/CE
(adattato) c) - la documentazione tecnica;, d) - l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore
Ö l'ascensore
modello Õ può essere
esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le
parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);. ò nuovo e) la documentazione che
attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento
che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non
sono state applicate per intero. Gli elementi
di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito
laboratorio del fabbricante degli ascensori o da un altro laboratorio di prova,
a nome e sotto la responsabilità del fabbricante. ê 95/16/CE (adattato) 3. La
documentazione tecnica deve consentire Ö consente Õ di valutare la
conformità dell'ascensore alle disposizioni Ö ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute Õ della direttiva
nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta Ö comprende Õ i seguenti elementi eventualmente necessari
alla valutazione della conformità: a) - una descrizione Ö dell'ascensore
modello Õ generale del modello di
ascensore. La documentazione tecnica
deve indicare Ö che
indichi Õ chiaramente tutte le
possibilità di
estensione offerte dal Ö varianti
consentite Õ modello di ascensore
Ö di cui
all'articolo 2, paragrafo 3; Õ presentato all'esame
(cfr. articolo 1, paragrafo 4); ê 95/16/CE b) - i
disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione; ò nuovo c) le spiegazioni
necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento
dell'ascensore modello; ê 95/16/CE (adattato) Ö d) -
un elenco dei Õ i
requisiti essenziali Ö di sicurezza e
di salute Õ considerati e la
soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); ò nuovo e) un elenco delle
norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle
descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute della direttiva, se tali norme armonizzate non sono state
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; ê 95/16/CE (adattato) f) - una copia delle dichiarazioni CE di
conformità Ö UE Õ dei componenti di
sicurezza Ö per
ascensori Õ utilizzati Ö nell'ascensore
modello; Õ nella fabbricazione
dell'ascensore; g) - gli eventuali
risultati di Ö eventuali Õ provea o di
calcolio
eseguiti o fatti eseguire Ö dall'installatore Õ dal fabbricante; ò nuovo h) i verbali delle
prove; ê 95/16/CE i) - un esemplare delle istruzioni per l'uso
dell'ascensore; ê 95/16/CE
(adattato) j) - le disposizioni che saranno adottate
per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni
Ö ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute Õ della direttiva. 4.
L'organismo notificato: a) - esamina la documentazione tecnica per
giudicare Ö l'adeguatezza
del progetto tecnico dell'ascensore modello; Õ se soddisfa gli scopi
voluti; ò nuovo b) concorda con
l'installatore un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove; ê 95/16/CE
(adattato) –
esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la
documentazione tecnica; ò nuovo c) esamina l'ascensore modello per controllare che sia stato fabbricato
conformemente alla documentazione tecnica e individua gli elementi progettati
conformemente alle specifiche delle norme armonizzate pertinenti nonché gli
elementi progettati senza applicare le specifiche di tali norme; ê 95/16/CE
(adattato) –
effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore
soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti. ò nuovo d) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare
se, laddove l'installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle norme
armonizzate pertinenti, queste siano state correttamente applicate; e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati, per controllare
se, laddove non siano state applicate le specifiche delle norme armonizzate
pertinenti, le soluzioni adottate dall'installatore soddisfino i corrispondenti
requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione recante gli
esami, le verifiche e le prove effettuati e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle
autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto
di tale relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante degli
ascensori. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 5. Se l'ascensore
modello è conforme ð ai requisiti essenziali di sicurezza e
di salute di cui all'allegato I ï Ö ad esso
applicabili, Õ alle disposizioni della
direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato
di esame CE
Ö UE Õ del tipo all'Ö installatore. Õ richiedente.
L'attestato deve
contenere Ö reca Õ il nome e l'indirizzo
dell'installatore dell'ascensore,
le conclusioni dell'esame Ö UE del
tipo Õ, le condizioni di
validità del
certificato Ö dell'attestato Õ e i dati necessari
all'identificazione del
tipo Ö dell'ascensore
modello Õ approvato. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un
attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi
dettagliati per tale rifiuto. Deve essere
prevista una procedura di ricorso. 6. L'installatore dell'ascensore
informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima,
apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove
estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr.
punto 3, primo trattino). L'organismo
notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di
esame CE del tipo rimane valido[30]. 7. Ogni organismo notificato comunica
agli Stati membri le informazioni utili riguardanti: –
gli attestati di esame CE del tipo rilasciati, –
gli attestati di esame CE del tipo ritirati. Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli
altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di
esame «CE» del tipo da esso ritirati. ò nuovo L'attestato può avere uno o più allegati. Se l'ascensore modello non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza
e di salute di cui all'allegato I, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare
un attestato di esame UE del tipo e informa di tale decisione l'installatore,
motivando dettagliatamente il suo rifiuto. L'organismo notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE
del tipo, dei suoi allegati e supplementi, nonché la documentazione tecnica e
la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di rilascio dell'attestato. 6. L'organismo
notificato segue l'evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e
valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Esso decide se tale evoluzione
richieda ulteriori indagini. In caso
affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore. 7. L'installatore
informa l'organismo notificato di tutte le modifiche del tipo approvato,
comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale,
che possano influire sulla conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I o sulle condizioni di validità
dell'attestato. L'organismo notificato esamina la modifica e comunica all'installatore
se l'attestato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori
esami, verifiche o prove. L'organismo
notificato rilascia un supplemento dell'attestato di esame UE del tipo iniziale
o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo
i casi. 8. Ogni
organismo notificato informa le proprie autorità di notifica degli attestati di
esame UE del tipo e dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e
periodicamente, o su richiesta, rende disponibile alle autorità di notifica
l'elenco degli attestati e dei supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti
sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati degli
attestati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso rifiutati, ritirati,
sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, degli attestati
e dei supplementi da esso rilasciati. ê 95/16/CE
(adattato) 9. La Commissione,
gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere Ö , su
richiesta, Õ una copia Ö degli attestati
di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. Õ dell'attestato e, su
richiesta motivata, Ö La Commissione
e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, Õ una copia della
documentazione tecnica e Ö del verbale
degli esami, delle verifiche e delle prove eseguiti dall'organismo
notificato. Õ dei verbali degli esami,
dei calcoli o delle prove eseguiti. 8.10. Gli L'attestatio di esame «CE» Ö UE Õ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativea alle procedure
di esame «CE»
Ö UE Õ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo
accettata. ê 95/16/CE
(adattato) 9.11. L'installatore dell'ascensore
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame
«CE»
Ö UE Õ del tipo e dei loro
allegati Ö e
supplementi Õ per 10 anni a
decorrere dall'ultima data di fabbricazione Ö immissione sul
mercato Õ dell'ascensore
conforme all'ascensore modello. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO VVI ESAME FINALE Ö DEGLI ASCENSORI Õ 1. L'esame finale è la procedura con
cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta
e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della
direttiva. L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige
una dichiarazione CE di conformità. Ö 1. L'esame finale è la parte di una procedura di
valutazione della conformità in cui un organismo notificato accerta e dichiara
che un ascensore installato, oggetto di un attestato di esame UE del tipo o
progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia della qualità totale
approvato, soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I. Õ 2. L'installatore dell'ascensore fa
il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore
modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti
essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili. Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ Ö 2.1. L'installatore adotta tutte le misure
necessarie a garantire che l'ascensore installato sia conforme ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e a uno dei
seguenti: Õ Ö a) un tipo
approvato descritto in un attestato di esame UE del tipo; Õ Ö b) un
ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia della qualità
totale conformemente all'allegato XI e all'attestato di esame UE del progetto,
se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate. Õ ê 95/16/CE
(adattato) Ö 2.2.
L'installatore redige una dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura
CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfa i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute della presente direttiva. Õ Ö 3. Esame finale Õ 5. L'organismo notificato riceve una
documentazione comprendente: Ö 3.1
L'installatore fornisce i seguenti documenti all'organismo notificato: Õ a) - il progetto d'insieme dell'ascensore; b) - i disegni e gli schemi necessari
all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando; c) - un esemplare delle istruzioni per l'uso
di cui al paragrafo punto
6.2 dell'allegato I. L'organismo notificato non può esigere disegni
dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della
conformità dell'ascensore Ö installato. Õ da commercializzare con
l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo. Ö 3.2 Un
organismo notificato scelto dall'installatore esegue l'esame finale
dell'ascensore installato che sta per essere immesso sul mercato al fine di
verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute
applicabili della presente direttiva. Õ Ö Gli esami e le
prove appropriati stabiliti nelle norme armonizzate applicabili citate
all'articolo 14 sono eseguiti per verificare la conformità dell'ascensore ai
requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili della presente
direttiva. In mancanza di tali norme armonizzate, l'organismo notificato
interessato decide le prove equivalenti appropriate da eseguire. Õ 4. Un organismo notificato scelto
dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale
dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati
definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della
direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai
corrispondenti requisiti della direttiva. Detti controlli e prove comprendono in
particolare: a) esame della documentazione per
verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in
conformità dell'allegato V, parte B; Ö 3.3. Gli esami comprendono almeno uno dei
seguenti: Õ Ö a) l'esame dei
documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore installato sia
conforme all'ascensore modello oggetto di un attestato di esame UE del tipo conformemente
all'allegato IV, parte B; Õ ò nuovo b) l'esame dei
documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore installato sia
conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia
della qualità totale approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il
progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, all'attestato di
esame UE del progetto. ê 95/16/CE (adattato) Ö 3.4.
Le prove comprendono almeno una delle seguenti: Õ ê 95/16/CE a) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e
a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del
buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.); b) - funzionamento dell'ascensore a pieno
carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei
dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia; ê 95/16/CE c) - prova statica con un carico uguale a
1,25 volte il carico nominale. Il carico nominale
è quello indicato al paragrafo punto 5 dell'allegato I. ê 95/16/CE
(adattato) Dopo
tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti
deformazioni o deterioramenti che possono Ö possano Õ compromettere l'utilizzazione dell'ascensore. ê 95/16/CE (adattato) Ö 4. Se l'ascensore installato soddisfa i requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, l'organismo notificato
appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE,
conformemente agli articoli 18 e 19, e redige un attestato di esame finale
recante i controlli e le prove eseguiti. Õ 6. Se l'ascensore soddisfa le
disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il
suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente
all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli
e le prove eseguiti. ê 95/16/CE L'organismo
notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2
dell'allegato I. ê 95/16/CE
(adattato) Se nega il
rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire
Ö fornisce Õ i motivi dettagliati per
di tale rifiuto e suggerire i mezzi per
ottenere il rilascio. Ö e indica le
misure correttive necessarie da prendere. Õ Nel
Per richiedere nuovamente l'esame
finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi Ö si
rivolge Õ al medesimo
organismo notificato. 7. L'attestato di esame finale, la
documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono
redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede
l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. Ö 5. L'attestato di esame finale, la documentazione e
la corrispondenza relativi alle procedure di esame finale sono redatti in una
lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in
una lingua da questo accettata. Õ 6. 3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di
conformità Ö UE Õ e dell'attestato di
esame finale di cui
al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dall'a commercializzazione
Ö immissione sul
mercato Õ dell'ascensore. ò nuovo 7. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia dell'attestato di esame
finale, su richiesta. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO VII CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI
STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI 1. L'organismo, il suo direttore ed il
personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il
progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei
componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo,
né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed
il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui
all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il
costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o
l'installatore degli ascensori oggetto del
controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né
in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o
manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti
ascensori. Ciò non
esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il
fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e
l'organismo. 2. L'organismo ed il personale
incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di
vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza
tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento,
soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati del controllo o della vigilanza. 3. L'organismo deve disporre del
personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le
funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o
della vigilanza; esso deve
poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato dei
controlli deve possedere: una buona formazione tecnica e professionale;
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso
esegue e una pratica sufficiente di tali controlli; le capacità necessarie per
redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli
eseguiti. 5. Deve essere garantita l'indipendenza
del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere
commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali
controlli. 6. L'organismo deve stipulare
un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è
coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono
effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo è
vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle
autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua
attività), nel quadro della direttiva o di
qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO VI
VIII GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTOI Ö DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ (Modulo
E) La garanzia qualità prodotti è la procedura con
cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del
paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della
direttiva che ad essi si applicano e sono idonei,
se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di
ottemperare alle disposizioni della direttiva. Il fabbricante del componente di sicurezza o il
suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun
componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. Il fabbricante deve utilizzare un
sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del
componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere
assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. Ö 1. La garanzia della qualità del prodotto dei
componenti di sicurezza per ascensori è la parte della procedura di valutazione
della conformità in cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia
della qualità del prodotto di un fabbricante per garantire che i componenti di
sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo
descritto nell'attestato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e siano idonei, se correttamente
montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di soddisfare tali
requisiti. Õ Ö 2. Obblighi del fabbricante Õ Ö 2.1. Il fabbricante applica un sistema di garanzia
della qualità del prodotto approvato per l'esame finale e le prove da eseguire
sui componenti di sicurezza per ascensori, come specificato al punto 3, ed è
soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ Ö 2.2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione appone la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza per
ascensori e redige una dichiarazione di conformità UE. Õ 3.
Sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ 3.1.
Il fabbricante del componente di sicurezza Ö o il suo
mandatario Õ presenta una domanda
per
la di
valutazione del suo
sistema di garanzia della qualità Ö del
prodotto Õ per i componenti di
sicurezza interessati
Ö per
ascensori Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: ò nuovo a) il nome e
l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è
stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) il luogo in cui
si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per
ascensori; ê 95/16/CE (adattato) d) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sui componenti di
sicurezza Ö per ascensori
da fabbricare; Õ previsti; e) -
la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ; f) - la documentazione tecnica relativa ai
componenti di sicurezza approvati Ö per ascensori
da fabbricare Õ e una copia degli
attestati di esame CE
Ö UE Õ del tipo. 3.2. Nel
quadro del sistema di garanzia della
qualità Ö del
prodotto Õ ciascun componente
di sicurezza Ö per
ascensori Õ viene esaminato e su
di esso vengono effettuate opportune prove, fissate Ö stabilite Õ nelle norme relative
Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 514, o prove equivalenti per verificarne
la conformità ai Ö pertinenti Õ requisiti Ö essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva. Tutti i criteri Ö gli
elementi Õ, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di
sicurezza devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema di garanzia della qualità deve permettere
Ö consente Õ un'interpretazione uniforme dei programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità. ê 95/16/CE Detta documentazione deve includere, in
particolare, un'adeguata descrizione: a) degli
obiettivi di qualità; ê 95/16/CE (adattato) b) della
struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione e Ö in materia Õ di qualità dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ; c) degli esami
Ö delle
ispezioni Õ e delle prove che
saranno effettuati dopo la fabbricazione; d) dei mezzi
di controllo del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della
qualità Ö del prodotto Õ; ê 95/16/CE e) della
documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. ê 95/16/CE (adattato) 3.3. L'organismo
notificato valuta il sistema di garanzia della
qualità Ö del prodotto Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
punto 3.2. Esso presume la
conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ che soddisfano la corrispondente norma armonizzata[31]. Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere presente
almeno un esperto Ö nella valutazione Õ ndella tecnologia apparecchi di sollevamento
Ö degli ascensori
interessata e con conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute
di cui all'allegato I Õ. La procedura di
valutazione deve
comprendere Ö comprende Õ una visita Ö al luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui
componenti di sicurezza per ascensori. Õ presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza. ê 95/16/CE
(adattato) La decisione viene notificata al fabbricante
dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione. Ö La decisione è
notificata al fabbricante. La notifica riporta le conclusioni dell'esame e il
rapporto di valutazione circostanziato. Õ ò nuovo Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante
appone il numero di identificazione dell'organismo notificato a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di sicurezza
per ascensori durante il processo di fabbricazione. ê 95/16/CE (adattato) 3.4. Il fabbricante del componente di
sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato, ed
a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il
suo mandatario stabilito nell'a
Ö Unione Õ Comunità
tengono
tiene informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö del
prodotto Õ di qualsiasi
previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità del prodotto Õ modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è
necessaria una seconda
Ö nuova Õ valutazione. L'organismo notificato comunica la sua
decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere
Ö riporta Õ le conclusioni
dell'esame e Ö il rapporto di
valutazione Õ la motivazione
circostanziatoa
della decisione. 4.
Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della
sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente di
sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato. 4.2. Il
fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione,
Ö al luogo dove
si eseguono l'esame finale e Õ le provea
e al deposito fornendo
e fornisce tutte le necessarie
informazioni, in particolare: a) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö del
prodotto Õ; b) - la documentazione tecnica; ê 95/16/CE
(adattato) c) - altra Ö la Õ documentazione in
materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale, ecc. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 4.3. L'organismo
notificato svolge periodicamente dei controlli Ö verifiche ispettive Õ per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza
mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della
qualità Ö del prodotto Õ e fornisce al fabbricante ð e al suo
mandatario, ove opportuno ï dei componenti di sicurezza un rapporto sulle controllo Ö verifiche Õ effettuateo.
4.4. L'organismo
notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso Ö al luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui
componenti di sicurezza per ascensori. Õ presso il fabbricante dei componenti di sicurezza. In talie occasionie, l'organismo
notificato può effettuare o fare effettuare se
necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di
garanzia della qualità Ö del prodotto Õ.; eEsso fornisce al fabbricante dei componenti di
sicurezza ð e, ove opportuno,
al suo mandatario ï un rapporto sulla visita e, se sono state
effettuate prove, una relazione di prova. 5. Il
fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni
dall'ultima data di fabbricazione
ð immissione sul mercato ï del componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ: ê 95/16/CE (adattato) a) - la documentazione Ö tecnica Õ di cui al punto 3.1,
lettera f) secondo comma, terzo trattino; ò nuovo b) la documentazione
di cui al punto 3.1, lettera e); ê 95/16/CE (adattato) c) - gli adeguamenti Ö i
miglioramenti Õ di cui al paragrafo
punto 3.4, secondo comma; d) - le decisioni e relazioni dell'organismo
notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni
organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o
ritirate. ò nuovo 6. Ciascun
organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le
approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali
autorità l'elenco delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o
altrimenti limitate. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto da esso
rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso
rilasciate. Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli
Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità
del prodotto rilasciate. 7. La
documentazione e la corrispondenza relative al sistema di garanzia della
qualità del prodotto sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in
cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO VII
IX GARANZIA DELLA QUALITÀ TOTALE Ö DEI
COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ (Modulo
H) 1. La garanzia qualità totale è la
procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza che soddisfa gli
obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza
soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei,
se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di
ottemperare alle disposizioni della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una
dichiarazione CE di conformità. La
marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 2. Il fabbricante applica un sistema di
garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione
finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al
paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. Ö 1. La garanzia della qualità totale dei componenti
di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con
cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità totale
di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori
siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato
I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente montati di
soddisfare tali requisiti. Õ Ö 2.1. Il fabbricante applica un sistema di garanzia
della qualità totale approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'esame
finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori, come
specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto
4. Õ Ö 2.2. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE su
ciascun componente di sicurezza per ascensori e redige una dichiarazione di
conformità UE. La marcatura CE è accompagnata dal numero
di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di
cui al punto 4. Õ 3.
Sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ ê 95/16/CE
(adattato) ð nuovo 3.1. Il
fabbricante Ö o il suo
mandatario Õ presenta una domanda
di valutazione del suo sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La
domanda Ö contiene Õ deve contenere: ò nuovo a) il nome e
l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) il luogo in cui i
componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e
sottoposti a prova; ê 95/16/CE (adattato) c) -
tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sui componenti di sicurezza Ö per ascensori da fabbricare Õ; ò nuovo d) la documentazione
tecnica, conformemente al punto 3 dell'allegato IV, parte A, di un modello di
ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori, conformemente
all'allegato III, da fabbricare; ê 95/16/CE (adattato) e) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö totale Õ;. ò nuovo f) una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato. ê 95/16/CE (adattato) 3.2. Il sistema
di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza
ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su
cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette disposizioni. 3.2.
Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono
essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di Ö misure, Õ note di politica aziendale, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ deve permettere
Ö consente Õ un'interpretazione
uniforme Ö delle politiche
e delle procedure in materia di qualità quali Õ di
programmi, Ö piani Õ schemi,
manuali e rapporti riguardanti
la sulla
qualità. Detta documentazione deve includere
Ö riporta Õ in particolare un'adeguata descrizione: a) - degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri
dei dirigenti Õ di gestione
in materia di qualità
di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ; b) - delle specifiche tecniche di
progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano
applicate Ö o non vengano
applicate Õ pienamente le norme
di cui all'articolo 145,
degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i
requisiti essenziali Ö di sicurezza e
di salute di cui all'allegato I; Õ della direttiva che si
applicano ai componenti di sicurezza; c) - delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione
che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ; ê 95/16/CE
(adattato) d) - delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo di qualità e nella garanzia della qualità; e) - degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della
frequenza con cui si intende effettuarli; f) - della documentazione in materia di
qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale ecc.; g) - dei mezzi di controllo dell'ottenimento
Ö del
raggiungimento Õ della qualità richiesta in materia
di progettazione e di prodotto Ö richiesta Õ,
e dell'efficacia di
del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di
garanzia della qualità. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 3.3. L'organismo
notificato valuta il sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia
della qualità che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata Ö pertinente Õ[32]. Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori.
Ö interessata Õ ð e con
conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I. ï La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti
del fabbricante. ò nuovo Il gruppo ispettivo
esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1 al fine di verificare la
capacità del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di sicurezza e
di salute di cui all'allegato I e di effettuare gli esami necessari a garantire
la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo La decisione viene notificata al fabbricante ð e, ove opportuno, al suo
mandatario. ï dei
componenti di sicurezza. La notifica deve contenere Ö riporta Õ le conclusioni dell'esame
Ö della
valutazione Õ e la motivazione
Ö l'approvazione Õ circostanziata della decisione. ò nuovo Sotto la
responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante appone il numero di
identificazione dell'organismo notificato a lato della marcatura CE,
conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di sicurezza per ascensori
durante il processo di fabbricazione. ê 95/16/CE (adattato) 3.4. Il fabbricante dei componenti di
sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato, ed
a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella
Comunità tengono tiene informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità totale Õ modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al
punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione. L'organismo notificato comunica Ö notifica Õ la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere
Ö riporta Õ
le conclusioni dell'esame
Ö della
valutazione Õ e la motivazione
Ö l'approvazione Õ circostanziata della decisione. 4.
Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve garantire
Ö garantisce Õ che il fabbricante dei componenti di sicurezza
soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ approvato. 4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare: a) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö totale Õ; b) - la documentazione Ö relativa alla
qualità Õ prevista danella sezione «Progettazione» del
sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ, quali
come il risultato di analisi,
calcoli, prove, ecc.; ò nuovo c) la documentazione
tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati; ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo d) - la documentazione Ö relativa alla
qualità Õ prevista danella sezione «Fabbricazione» del
sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ, quali
come i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo
notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il
fabbricante dei
componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di
garanzia della qualità Ö totale
approvato Õ e fornisce al
fabbricante dei
componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo
notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo
procedere iIn talie
occasionie,
se necessario, Ö l'organismo
notificato può effettuare o far effettuare Õ a
prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un
rapporto sulla visita e, se vi è stata Ö sono state
effettuate Õ provea, una rapporto Ö relazione Õ sulla
di prova stessa. 5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o
il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall'ultima data di ð immissione sul mercato ï fabbricazione
del componente di sicurezza Ö per
ascensori Õ, tiene a
disposizione delle autorità nazionali: ê 95/16/CE
(adattato) a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e) secondo comma, secondo trattino; ò nuovo b) la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); ê 95/16/CE c) - le modifiche di cui al punto 3.4,
secondo comma; ê 95/16/CE (adattato) d) - le decisioni e i rapporti
dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e
4.4. Nel caso in cui né il
fabbricante dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ né il suo mandatario siano stabiliti nell'a Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la
documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione deli componentei di sicurezza Ö per ascensori Õ nesul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri
organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. ò nuovo 6. Ciascun organismo
notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate o ritirate, e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco
delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti
limitate. Ciascun organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità totale da esso rifiutate, sospese o ritirate
e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate. Su richiesta,
l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate. L'organismo
notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, dei loro allegati
e supplementi, nonché la documentazione tecnica per 15 anni dalla data di
rilascio. ê 95/16/CE (adattato) 7.
La documentazione e la corrispondenza relative alle
procedure di garanzia della
qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è
stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO VIII
X VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO Ö RELATIVAMENTE
AGLI ASCENSORI Õ (Modulo
G) 1. La verifica
di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato
l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti
della direttiva. L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una
dichiarazione CE di conformità. Ö1. La verifica di un unico prodotto è la procedura
di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un
ascensore installato soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute
di cui all'allegato I. Õ Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ Ö 2.1.
L'installatore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una
dichiarazione di conformità UE. Õ 2. 2.2.
L'installatore dell'ascensore
presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. ê 95/16/CE
(adattato) La domanda Ö contiene Õ deve contenere: ê 95/16/CE (adattato) a) - il nome e l'indirizzo dell'installatore; dell'ascensore,
b) - nonché la località Ö il luogo Õ in cui è installato
l'ascensore;, ê 95/16/CE
(adattato) c) - una dichiarazione scritta che precisa che
la stessa domanda non è stata Ö presentata a
nessun Õ introdotta presso un
altro organismo notificato;, ê 95/16/CE
(adattato) d) - la documentazione tecnica. 3. La
documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore
ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua
installazione ed il suo funzionamento. Ö La documentazione tecnica consente di valutare la
conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di
cui all'allegato I. Õ ê 95/16/CE
(adattato) Se necessario ai fini della valutazione della
conformità, lLa
documentazione tecnica contiene inoltre Ö almeno Õ i seguenti elementi: a) - una descrizione generale dell'ascensore; b) -
dei
disegni o
Ö e Õ schemi di progettazione e di fabbricazione; –
i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per
soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata); ò nuovo c) le spiegazioni
necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento
dell'ascensore; d) un elenco delle
norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e
descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I, se tali norme armonizzate non sono
state applicate. In caso di applicazione
parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti
che sono state applicate; ê 95/16/CE (adattato) e) - la copia degli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo dei
componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ utilizzati Ö nell'ascensore Õ;. f) - eventualmente, i risultati di Ö eventuali Õ prove o di
calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore; ò nuovo g) i verbali delle
prove; ê 95/16/CE (adattato) h) -
un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore Ö di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Õ 4.
L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e
l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme
applicabili di cui all'articolo 514 della direttiva, o prove equivalenti,
per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti Ö essenziali di
sicurezza e di salute Õ della presente direttiva
Ö di cui
all'allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.4,
lettera e), dell'allegato V. Õ Se l'ascensore è conforme alle
disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il
proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente
all'allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove
effettuate. Ö Se
l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui
all'allegato I, l'organismo notificato redige un attestato di conformità
relativo alle prove effettuate. L'organismo notificato appone o fa apporre il
suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli
articoli 18 e 21. Õ L'organismo notificato compila le pagine
corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Se nega il rilascio dell'attestato di
conformità, l'organismo notificato deve fornire Ö fornisce
i Õ motivi dettagliati per
di tale rifiuto e suggerire
Ö indica le
misure correttive necessarie da prendere. Õ i mezzi per ottenere la
conformità. Se chiede una nuova
verifica Ö di un unico prodotto Õ, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare
Ö inoltra Õ la domanda allo stesso organismo notificato. ò nuovo Su richiesta,
l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
dell'attestato di conformità. ê 95/16/CE (adattato) 5. L'attestato
di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di
verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo
accettata. 6. L'installatore
dell'ascensore
conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità
per dieci anni a decorrere Ö dalla data di
immissione sul mercato Õ dalla commercializzazione
dell'ascensore. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO IX
XI CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE
Ö DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ (Modulo Ö F Õ C) 1. La conformità al tipo descrive la
procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di
sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano
i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente
montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti
essenziali di sicurezza e salute della direttiva. Ö 1. La
conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di
valutazione della conformità in cui un organismo notificato esegue controlli
sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al
tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti
essenziali di sicurezza e di salute applicabili della direttiva e che
consentano all'ascensore sul quale siano correttamente montati di soddisfare
tali requisiti. Õ Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o
il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun
componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. 2. Il fabbricante dei componenti di
sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva
ad essi applicabili. Ö 2. Obblighi del fabbricante Õ Ö 2.1. Il
fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori
fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ Ö 2.2. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione deve apporre la marcatura
CE su ciascun componente di sicurezza per ascensori e redigere una
dichiarazione di conformità UE. Õ Ö 3.
Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di controllo per
campione ad un unico organismo notificato di sua scelta. La
domanda comprende: Õ ò nuovo a) il nome e
l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal
suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è
stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) tutte le
informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati; d) l'indicazione del luogo in cui possono essere prelevati i
campioni dei componenti di sicurezza per ascensori. ê 95/16/CE (adattato) 4. Un Ö L' Õ organismo notificato
scelto dal
fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere
prove sui Ö componenti di
sicurezza per ascensori Õ campioni
a intervalli casuali. Viene esaminato Ö È necessario
esaminare Õ un adeguato
campione adeguato di componenti di
sicurezza finiti, prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate
Ö si effettuano Õ opportune prove,
precisate nelle norme relative Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 5 14, o prove equivalenti, per verificare
la conformità della produzione con ai corrispondenti requisiti Ö essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza Ö per ascensori esaminati Õ non risultino conformi, l'organismo notificato prende le
opportune misure. Gli elementi da
considerare per il controllo dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi
notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche
essenziali dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ di cui all'allegato III
IV. Ö Su richiesta,
l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
dell'attestato di conformità. Õ Il fabbricante appone, sotto la responsabilità
dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel
corso della fabbricazione. Ö 6. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato,
il fabbricante appone il numero di identificazione dell'organismo notificato a
lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di
sicurezza per ascensori durante il processo di fabbricazione. Õ 3. Il fabbricante dei componenti di
sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di
conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di
sicurezza. Ö Il
fabbricante o il suo mandatario deve conservare una copia della dichiarazione
di conformità UE per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente
di sicurezza. Õ Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di
sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nell'a Ö Unione Õ Comunità,
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza Ö per
ascensori Õ nel
sul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario. 5.7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di
controllo per campione di cui al paragrafo punto 4 sono redatte nella/e lingua/e
ufficiale/i Ö in una lingua
ufficiale Õ dello Stato membro
in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO X
XII GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTOI PER GLI
ASCENSORI (Modulo
E) 1. La garanzia qualità prodotti è la
procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi
del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi
al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti
della direttiva che ad essi si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura
CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di cui al paragrafo 4. 2. L'installatore dell'ascensore deve
utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per l'ispezione finale e le
prove dell'ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere
assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4. Ö 1. La garanzia della qualità del prodotto è la parte
della procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato
valuta il sistema di garanzia della qualità del prodotto di un installatore per
garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo descritto
nell'attestato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato
da un installatore che applica un sistema di garanzia della qualità totale
conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza
e di salute di cui all'allegato I. Õ Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ Ö 2.1. L'installatore applica un sistema di garanzia
della qualità del prodotto approvato per l'esame finale e le prove da eseguire
sugli ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza,
come specificato al punto 4. Õ Ö 2.2.
L'installatore appone la marcatura CE su ciascun ascensore e redige una
dichiarazione di conformità UE. Õ 3.
Sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ 3.1. L'installatore dell'ascensore
presenta una domanda per la di valutazione del suo sistema di
garanzia della qualità Ö del prodotto Õ per gli ascensori Ö interessati Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La domanda Ö contiene Õ deve contenere: ò nuovo a) il nome e l'indirizzo dell'installatore; ê 95/16/CE (adattato) b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da
installare Õ in questione; c) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö del
prodotto Õ; d) - la documentazione tecnica relativa agli
ascensori Ö da
installare; Õ approvati e una copia
degli attestati di esame CE del tipo. ò nuovo e) una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato. ê 95/16/CE (adattato) 3.2. Nel
quadro del sistema di garanzia della
qualità Ö del
prodotto, Õ ciascun ascensore
viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate
Ö stabilite Õ nelle norme relative
Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 14 5, o prove
equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti Ö essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva. Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dall'installatore dell'ascensore
devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ deve permettere Ö consente Õ un'interpretazione uniforme dei programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità. Detta documentazione deve includere Ö riporta Õ in particolare
un'adeguata descrizione: a) - degli obiettivi
di qualità; b) - della struttura
organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti in materia Õ di gestione e di qualità degli ascensori; c) - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell'a Ö immissione sul
mercato Õ commercializzazione,
tra cui almeno le prove previste al punto
3.3, lettera b), ndell'allegato VI,
punto 4, lettera b); d) - dei mezzi di
controllo del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della
qualità Ö del prodotto Õ; ê 95/16/CE e) - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 3.3. L'organismo
notificato valuta il sistema di garanzia della
qualità Ö del
prodotto Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata Ö pertinente Õ[33]. Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori.
Ö interessata Õ ð e con conoscenza dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ï La procedura di valutazione comprende una visita
presso gli impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del
al cantiere. La decisione viene notificata all'installatore
dell'ascensore. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione Ö di approvazione
circostanziata Õ. 3.4. L'installatore dell'ascensore
si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato ed a fare in modo
che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore tiene
Ö deve tenere Õ informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ di qualsiasi previsto miglioramento del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema Ö di garanzia
della qualità del prodotto Õ modificato soddisfa
i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione. L'organismo notificato comunica la sua
decisione all'installatore dell'ascensore. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della
valutazione Õ e Ö l'approvazione Õ la motivazione
circostanziata della
decisione. ò nuovo L'organismo
notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 21. ê 95/16/CE (adattato) 4.
Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. L'obiettivo della
sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore
soddisfi tutti
gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della
qualità Ö del prodotto Õ approvato. 4.2. L'installatore
dell'ascensore
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
ispezione e di prova,
fornendo Ö e
fornisce Õ tutte le necessarie
informazioni, in particolare: a) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö del
prodotto Õ;, b) - la documentazione tecnica;, ê 95/16/CE
(adattato) c) - altra Ö la Õ documentazione in
materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale, ecc. ê 95/16/CE (adattato) 4.3. L'organismo
notificato svolge periodicamente dei controlli per
assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di
garanzia della qualità e fornisce
all'installatore stesso un rapporto sul controllo
effettuato. ê 95/16/CE 4.4. L'organismo
notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il
cantierie
allestitio
per l'installazione dell'ascensore. ê 95/16/CE
(adattato) In talie occasionie, l'organismo
notificato può effettuare o fare effettuare, se
necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di
garanzia della qualità Ö del prodotto Õ e dell'ascensore.;
Eesso
fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono
state effettuate prove, una relazione di prova. 5. L'installatore dell'ascensore tiene a
disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione
Ö installazione Õ dell'ascensore: ê 95/16/CE
(adattato) a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c) secondo comma, terzo trattino; ò nuovo b) la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); ê 95/16/CE
(adattato) c) -
gli adeguamenti
Ö le modifiche Õ di cui al punto 3.4, secondo comma; d) - le decisioni e relazioni dell'organismo
notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. ò nuovo 6. Ciascun organismo
notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate o ritirate, e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco
delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti
limitate. Ciascun organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità del prodotto da esso rifiutate, sospese o
ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate. Su richiesta,
l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto
rilasciate. 7. La documentazione
e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità del
prodotto sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è
stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo ALLEGATO XI
XIII GARANZIA DELLA QUALITÀ TOTALE Ö PIÙ ESAME
DEL PROGETTO DEGLI ASCENSORI Õ (Modulo
H) 1. La garanzia qualità totale è la
procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi
del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti
della direttiva che ad essi si applicano. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura
CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di cui al punto 4. 2. L'installatore dell'ascensore
applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli
ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4. Ö 1. La garanzia della qualità totale più l'esame del
progetto degli ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui
un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità totale di
un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire
che gli ascensori installati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e
di salute di cui all'allegato I. Õ Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ Ö 2.1.
L'installatore applica un sistema di garanzia della qualità totale approvato
per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione, l'esame
finale e le prove da eseguire sugli ascensori, come specificato al punto 3, ed
è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ Ö 2.2.
L'installatore deve apporre la marcatura CE su ciascun ascensore e redigere una
dichiarazione di conformità UE. La marcatura CE deve essere accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di cui al punto 4. Õ 3.
Sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ 3.1. L'installatore dell'ascensore
presenta una domanda di
valutazione del suo sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La domanda Ö contiene Õ deve contenere: ò nuovo a) il nome e
l'indirizzo dell'installatore; ê 95/16/CE
(adattato) b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da
installare Õ, segnatamente quelle
che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento
dell'ascensore,
nonché di valutare la conformità ai requisiti della direttiva; ê 95/16/CE c) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità;. ò nuovo d) la documentazione
tecnica, conformemente all'allegato IV, parte B, di un modello di ascensore; e) una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato. ê 95/16/CE (adattato) 3.2. Il sistema
di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti
della direttiva ad essi applicabili. Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dall'installatore dell'ascensore
devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato
sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di garanzia della
qualità deve
permettere Ö consente Õ un'interpretazione
uniforme Ö delle procedure
quali Õ di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere Ö riporta Õ in particolare
un'adeguata descrizione: ê 95/16/CE
(adattato) a) -
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione in materia di qualità di progettazione e di
qualità degli ascensori; ê 95/16/CE (adattato) b) - delle specifiche tecniche di
progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano
applicate Ö o non vengano
applicate Õ pienamente le norme
di cui all'articolo 145
Ö della
direttiva Õ, degli strumenti che
permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti Ö essenziali di
sicurezza e di salute applicabili Õ della direttiva che si applicano agli
ascensori; ê 95/16/CE
(adattato) c) - delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione
che verranno applicati nella progettazione degli ascensori; d) -
degli esami e delle prove Ö che saranno Õ effettuati all'atto dell'omologazione Ö dell'accettazione Õ degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti; e) -
delle relative tecniche Ö , dei relativi processi e interventi sistematici Õ di montaggio,
e
installazione, Ö e Õ di controllo della
qualità e dei
processi e degli interventi sistematici che saranno
utilizzati; f) - degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano,
posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra cui almeno le prove
previste al punto 3.4, lettera e),
ndell'allegato V] VI, punto 4, lettera b); g) - della documentazione in materia di
qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.; h) -
dei mezzi di controllo dell'ottenimento Ö del raggiungimento Õ della qualità Ö di progettazione e installazione Õ richiesta e dell'efficacia di del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della
qualità. ê 95/16/CE (adattato) 3.3. Controllo della progettazione Ö Esame del
progetto Õ 3.3.1. Se la progettazione Ö il
progetto Õ non è pienamente
conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se la progettazione
è conforme Ö ai requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I Õ alle disposizioni della
direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE
Ö attestato Õ di esame Ö UE del
progetto Õ della progettazione
all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per
identificare la
progettazione Ö il
progetto Õ approvatoa. ò nuovo 3.3.2. Qualora il
progetto non sia conforme alle prescrizioni applicabili della presente
direttiva, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare l'attestato di esame
del progetto e ne informa l'installatore, motivando dettagliatamente tale
rifiuto. L'organismo
notificato segue l'evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e
valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Esso decide se tale evoluzione
richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l'organismo notificato ne
informa l'installatore. L'installatore tiene
informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame UE del
progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato
I o alle condizioni di validità dell'attestato. Tali modifiche richiedono
un'ulteriore approvazione, sotto forma di supplemento dell'attestato di esame
UE del progetto iniziale, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato
l'attestato di esame UE del progetto. 3.3.3. Ciascun
organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito agli
attestati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi da esso
rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione
di dette autorità l'elenco degli attestati di esame UE del progetto e/o degli
eventuali supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ciascun organismo
notificato informa gli altri organismi notificati in merito agli attestati di
esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi da esso rifiutati,
ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito
agli attestati e/o ai supplementi rilasciati. La Commissione, gli
Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,
una copia degli attestati di esame UE del progetto e/o dei relativi
supplementi. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere
una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati
dall'organismo notificato. 3.3.4.
L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia
dell'attestato di esame UE del progetto, dei relativi allegati e supplementi,
unitamente alla documentazione tecnica, per 10 anni dalla data in cui
l'ascensore è stato immesso sul mercato. ê 95/16/CE (adattato) ð nuovo 3.4. Controllo Ö Verifica Õ del sistema di
garanzia della qualità Ö totale Õ L'organismo notificato valuta Ö deve verificare Õ il sistema di garanzia della
qualità Ö totale Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di
garanzia della qualità Ö totale Õ che soddisfano la corrispondente norma armonizzata
Ö pertinente Õ[34]. Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori.
Ö interessata Õ ð e con conoscenza dei requisiti
essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ï La procedura di valutazione deve
comprendere Ö verifica comprende Õ una visita agli impianti dell'installatore dell'ascensore
e la visita di un cantiere allestito per
l'installazione. ò nuovo Il gruppo ispettivo
esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1 al fine di verificare la
capacità dell'installatore di individuare i requisiti essenziali di sicurezza e
di salute di cui all'allegato I e di effettuare gli esami necessari a garantire
la conformità dell'ascensore a tali requisiti. ê 95/16/CE (adattato) La decisione viene notificata all'installatore
dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame
Ö della
verifica Õ e la motivazione
Ö il rapporto di
valutazione Õ circostanziatoa della decisione. 3.5. L'installatore
dell'ascensore
si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato,
ed
a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore dell'ascensore
tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema Ö di garanzia
della qualità totale Õ modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2 o se è necessaria una seconda
Ö nuova Õ valutazione. L'organismo notificato comunica la sua
decisione all'installatore dell'ascensore. La notifica
Ö comunicazione Õ deve contenere le
conclusioni dell'esame
Ö della
verifica Õ e la motivazione circostanziata
della decisione Ö di approvazione
circostanziata Õ. ò nuovo L'organismo
notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della
marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 21. ê 95/16/CE (adattato) 4.
Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve
garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato. 4.2. L'installatore
dell'ascensore
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö totale Õ; ê 95/16/CE
(adattato) b) - la documentazione Ö relativa alla
qualità Õ prevista danella sezione «Progettazione» del
sistema di garanzia della qualità,
quali
come il
risultatio
di analisi, calcoli, prove, ecc.; c) - la documentazione Ö relativa alla
qualità Õ prevista danella sezione «Omologazione Ö Accettazione Õ degli
approvvigionamenti e installazione» del sistema di garanzia della qualità, quali
come i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore
dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità e fornisce
all'installatore dell'ascensore
un rapporto sulle verifiche effettuate. ê 95/16/CE
(adattato) 4.4. L'organismo
notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore
dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In talie
occasionie,
se necessario, l'organismo notificato può procedere Ö effettuare Õ o far procedere a Ö effettuare Õ prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ. Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un
rapporto sulla visita e, se vi è stata Ö sono state effettuate Õ provea,
una rapporto sulla Ö relazione di Õ prova stessa. 5. L'installatore dell'ascensore,
per 10 anni a
decorrere dalla data di Ö immissione sul mercato Õ commercializzazione dell'ascensore, tiene a
disposizione delle autorità nazionali: a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c) secondo comma, secondo trattino; ò nuovo b) la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); ê 95/16/CE c) -
le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; ê 95/16/CE d) - le decisioni e i rapporti
dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3 e
4.4. ê 95/16/CE
(adattato) Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore
non sia stabilito nell'a
Ö Unione Õ Comunità,
l'obbligo summenzionato incombe all'organismo notificato. 6. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le
approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. ò nuovo 6. Ciascun organismo notificato informa le
proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia
della qualità totale rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta,
mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi
di garanzia della qualità totale da esso rilasciate, rifiutate, sospese o
altrimenti limitate. Ciascun organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità totale da esso rifiutate, sospese o ritirate
e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità
totale da esso rilasciate. L'organismo
notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, dei loro allegati
e supplementi, nonché la documentazione tecnica per 15 anni dalla data di rilascio. Su richiesta,
l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia
delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate. ê 95/16/CE (adattato) 7. La
documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità totale sono redatte nella/e lingua/e
ufficiale/i Ö in una lingua
ufficiale Õ dello Stato membro
in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. ê 95/16/CE (adattato) ALLEGATO XII
XIV GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE Ö DEGLI ASCENSORI Õ (Modulo
D) 1. La garanzia qualità produzione è la
procedura con cui l'installatore di un ascensore che soddisfa gli obblighi
del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti
della direttiva ad essi applicabili. L'installatore di un ascensore appone la marcatura
CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero
d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al
paragrafo 4. 2. L'installatore di un ascensore deve
utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per la produzione,
l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore secondo quanto
specificato al paragrafo 3 e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui
al paragrafo 4. Ö 1. La garanzia della qualità della produzione degli
ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità in cui un
organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità della
produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano
conformi al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo o ad un
ascensore progettato e fabbricato da un installatore che applica un sistema di
garanzia della qualità totale conformemente all'allegato XI e soddisfino i
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ Ö 2.1. L'installatore applica un sistema di garanzia
della qualità della produzione approvato per la fabbricazione, il montaggio,
l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, come
specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto
4. Õ Ö 2.2.
L'installatore appone la marcatura CE su ciascun ascensore e redige una
dichiarazione scritta di conformità. Õ 3.
Sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ 3.1. L'installatore
presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda Ö contiene Õ deve contenere: ò nuovo a) il nome e l'indirizzo dell'installatore; ê 95/16/CE (adattato) b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da
installare Õ; c) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö della
produzione Õ; d) - eventualmente, la documentazione
tecnica relativa Ö agli ascensori
da installare; Õ al tipo approvato e una
copia dell'attestato di esame CE del tipo. ò nuovo e) una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato. ê 95/16/CE 3.2. Il
sistema di garanzia della qualità
deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad
essi applicabili. ê 95/16/CE (adattato) Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dall'installatore devono
essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere,
Ö riporta, Õ
in particolare, un'adeguata descrizione: a) - degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri
dei dirigenti Õ di gestione
in materia di qualità degli ascensori; b) - Ö delle
tecniche, Õ dei processi di fabbricazione,
Ö e Õ degli interventi
sistematici Ö che si
intendono applicare nella fabbricazione, nel Õ e delle tecniche di
controllo Ö di
qualità Õ e nella garanzia della qualità; c) - degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima, durante e dopo l'installazione[35]; d) - della documentazione in materia di
qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale, ecc.; e) -
dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo Ö del raggiungimento Õ della qualità richiesta Ö dell'ascensore Õ e dell'efficacia di del
funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della
qualità Ö della produzione Õ. 3.3. L'organismo
notificato valuta il sistema di garanzia della
qualità Ö della
produzione Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata Ö pertinente Õ[36]. Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori Ö interessata Õ oggetto della valutazione
Ö e con
conoscenza dei requisiti di sicurezza e di salute di cui all'allegato I Õ. La procedura di valutazione deve comprendere
Ö comprende Õ una visita presso
gli impianti dell'installatore Ö e la visita di
un cantiere allestito per l'installazione Õ. La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame
Ö della
valutazione Õ e la motivazione
Ö il rapporto di
valutazione Õ circostanziatoa della decisione. 3.4. L'installatore
si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö della
produzione Õ approvato,
ed
a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. L'installatore o il mandatario tengono
Ö tiene Õ informato l'organismo notificato che ha approvato il
sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema Ö di garanzia
della qualità della produzione Õ modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2 o se è necessaria una seconda
Ö nuova Õ valutazione. L'organismo notificato comunica la sua
decisione all'installatore. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della
valutazione Õ e la motivazione
Ö il rapporto di
valutazione Õ circostanziatoa della decisione. 4.
Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza deve
garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ approvato. 4.2. L'installatore
consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi neai locali di fabbricazione, ispezione,
montaggio, installazione, provae
e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) - la documentazione relativa al sistema
di garanzia della qualità Ö della
produzione Õ; Ö b) la documentazione tecnica; Õ ê 95/16/CE
(adattato) c) -
altra
Ö la Õ documentazione Ö in materia di qualità Õ, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale, ecc. ê 95/16/CE (adattato) 4.3. L'organismo
notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il
sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ e fornisce all'installatore un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate. 4.4. Inoltre
l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso
l'installatore di
un ascensore. In talie occasionie, Ö se
necessario, Õ l'organismo
notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento Ö corretto Õ del sistema di
garanzia della qualità Ö della
produzione. Õ, se necessario. Esso fornisce all'installatore un rapporto sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. L'installatore
tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione dell'ascensore: ê 95/16/CE
(adattato) a) - la documentazione di cui al paragrafo
punto 3.1, lettera c) secondo comma, secondo trattino; ò nuovo b) la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera d); ê 95/16/CE
(adattato) c) - gli adeguamenti
Ö le modifiche Õ di cui al paragrafo punto 3.4,
secondo comma; d) - le decisioni e relazioni dell'organismo
notificato di cui al paragrafo punto 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi
punti 4.3 e 4.4. ò nuovo 6. Ciascun organismo notificato informa le
proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia
della qualità della produzione rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su
richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni
dei sistemi di garanzia della qualità della produzione da esso rilasciate,
rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ciascun organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di garanzia della qualità della produzione da esso rifiutate, sospese o
ritirate e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di garanzia della
qualità della produzione da esso rilasciate. Su richiesta, l'organismo
notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle
approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione rilasciate. ê 95/16/CE
(adattato) 6. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni
dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate. 7. La
documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità della produzione sono redatte nella(e)
Ö in una Õ lingua(e)
ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito
l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. é ALLEGATO
XIII Parte A Direttiva abrogata e elenco delle sue
modificazioni successive
Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1) || Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) || Solo il punto 10 dell'allegato I Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) || Solo l'articolo 24 Parte B Elenco dei termini di attuazione [e di
applicazione] in diritto interno
Direttiva || Termine di attuazione || Data di applicazione 95/16/CE || 1 gennaio 1997 || 1 luglio 1997[37] 2006/42/CE, articolo 24 || 29 giugno 2008 || 29 dicembre 2009 ALLEGATO XIV Tavola di concordanza Direttiva 95/16/CE || La presente direttiva Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1, primo comma _ || Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 2, primo comma || _ Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma || _ Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, primo trattino || Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino || __ Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, quinto trattino || Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma || Articolo 16, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4, terzo comma || Articolo 16, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 5 || Articolo 1, paragrafo 3 _ || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, primo comma || Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 3, secondo comma || Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 2 __ || Articoli da 7 a 14 Articolo 5 || __ Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || __ || Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || Articolo 42 Articolo 7 || __ __ || Articoli da 37 a 41 _ || Articolo 43 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 15 Articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) || __ Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 16 __ || Articolo 17 Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 || __ __ || Articolo 18 Articolo 9 || __ Articolo 10, paragrafo 1 || __ Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafi 3 e 4 || __ __ || Articolo 19, paragrafi da 2 a 5 __ || Articoli da 20 a 45 Articolo 11 || __ __ || Articolo 44 Articolo 12 || __ Articolo 13 || __ Articolo 14 || __ Articolo 15, paragrafi 1 e 2 || __ || Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 46, paragrafo 2 __ || Articolo 46, paragrafo 1 Articolo 16 || _ __ || Articoli da 47 a 49 Articolo 17 || Articolo 50 Allegato I || Allegato I Allegato II, parte A || Allegato II, parte A Allegato II, parte B || Allegato II, parte B Allegato III || __ Allegato IV || Allegato III Allegato V, parte A || Allegato IV, parte A Allegato V, parte B || Allegato IV, parte B Allegato VI || Allegato V Allegato VII || __ Allegato VIII || Allegato VI Allegato IX || Allegato VII Allegato X || Allegato VIII Allegato XI || Allegato IX Allegato XII || Allegato X Allegato XIII || Allegato XI Allegato XIV || Allegato XII __ || Allegato XIII __ || Allegato XIV [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni [COM(2011) 206 definitivo]. [2] "Evaluation of the Application of the Lifts
Directive 95/16/EC" (Valutazione dell'applicazione della direttiva
Ascensori 95/16/CE), relazione finale presentata alla Commissione europea (DG
ENTR) il 21 giugno 2004. [Lo studio ha analizzato il funzionamento della
direttiva 95/16/CE in sette stati membri: Belgio, Finlandia, Germania, Italia,
Portogallo, Regno Unito e Spagna.] [3] Studio intitolato "Technical Assessment of Means
of Preventing the Crushing Risk on Lifts subject to Directive 95/16/EC"
(Valutazione tecnica dei mezzi per prevenire i rischi di schiacciamento legati
agli ascensori in applicazione della direttiva 95/16/CE), n. della relazione:
ME/07/07 (2007). [Lo scopo dello studio era esaminare se le soluzioni
disponibili per la prevenzione del rischio di schiacciamento, diverse dallo
spazio libero o dal volume di rifugio, potessero fornire un livello di
sicurezza equivalente.] [4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 315 definitivo]. [5] C(2010) 7649 definitivo. [6] GU C 77 del 28.3.2002, pagg. 1-3. [7] GU C […]. [8] GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 90/486/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990,
pag. 21). [9] GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988,
pag. 42). [10] GU L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12. [11] GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16. [12] GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1. [13] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [14] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. [15] GU L 134 del 20.6.1995, pag. 37. [16] GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23. [17] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio
(GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30). [18] GU L 40
del 11. 2. 1989, pag. 12. [19] GU C […] del […], pag. […]. [20] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. [21] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. [22] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
d'esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). [23] GU
L 157 del 9.6.2006, pag. 24. [24] La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni
per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello. [25] Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta
del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante
dei componenti di sicurezza. [26] Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario,
indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti
di sicurezza. [27] La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni
per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello. [28] Ragione sociale e indirizzo completo. [29] Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un
complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda. [30] Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un
complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la
presentazione di un'altra domanda. [31] Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per
tener conto della specificità dei componenti di sicurezza. [32] Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per
tener conto della specificità dei componenti di sicurezza. [33] Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per
tener conto della specificità degli ascensori. [34] Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per
tener conto della specificità degli ascensori. [35] Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste al punto 3.4. dell'allegato V all'allegato
VI, paragrafo 4, lettera b). [36] Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per
tener conto della specificità degli ascensori. [37] Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, - la
commercializzazione e la messa in servizio di ascensori, - la commercializzazione
e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle disposizioni
in vigore sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.
Direttiva 95/16/CE. articolo 15, paragrafo 2.