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Document 52011PC0770

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori

    /* COM/2011/0770 definitivo - 2011/0354 (COD) */

    52011PC0770

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori /* COM/2011/0770 definitivo - 2011/0354 (COD) */


    RELAZIONE

    1. contesto della proposta

    Contesto generale, motivazioni e obiettivi della proposta

    La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

    La normativa di armonizzazione dell'Unione (UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla fiducia riscossa.

    La direttiva 95/16/CE è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori. Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute cui devono conformarsi gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori per la loro messa a disposizione sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che un ascensore e un componente di sicurezza per ascensori sono stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute e devono apporre la marcatura CE.

    Per quanto concerne la normativa di armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

    – la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;

    – svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;

    – disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;

    – pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;

    – problemi riguardanti la qualità di alcuni organismi notificati.

    Inoltre il contesto regolamentare è diventato progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

    Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

    Il regolamento NQN ha introdotto norme sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010.

    La decisione NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

    Le disposizioni della decisione NQN e del regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La decisione NQN stabilisce gli obblighi a carico rispettivamente degli operatori economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità responsabili degli organismi notificati di svolgere correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa ai prodotti.

    A differenza di quanto accade per il regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

    Da un'indagine successiva all'adozione del pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio, e la Commissione si sono impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la massima coerenza del quadro normativo.

    Per una serie di altre direttive di armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 95/16/CE, non era stata prevista alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla non conformità e agli organismi notificati in tali settori e per ragioni di coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di un pacchetto.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La presente iniziativa è conforme all'atto per il mercato unico[1], con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di rafforzare la vigilanza del mercato.

    Sostiene inoltre la politica della Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto regolamentare.

    2. consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    Consultazione delle parti interessate

    L'adeguamento della direttiva 95/16/CE alla decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale direttiva, con il gruppo degli organismi notificati, con il gruppo di cooperazione amministrativa, con gli organismi di normalizzazione, con i rappresentanti del settore degli ascensori, nonché nel quadro di incontri bilaterali con le associazioni che rappresentano gli installatori di ascensori, i fabbricanti di componenti per ascensori e le piccole e medie imprese dell'industria degli ascensori, con i sindacati e le associazioni dei proprietari di immobili.

    Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti in questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina:

    http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

    Oltre alla consultazione generale è stata condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono disponibili alla pagina: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

    Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e di controllo degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato. Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga superiori ai costi.

    Ricorso al parere di esperti

    La valutazione dell'impatto di questo "pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del mercato.

    Sono stati consultati pareri di esperti esterni, compresi studi sugli ascensori del 2004[2] e del 2007[3], per ottenere alcune informazioni fondamentali su determinati settori.

    Valutazione dell'impatto

    Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e confrontando tre opzioni.

    Opzione 1 – Nessuna modifica della situazione attuale

    Questa opzione propone di non apportare alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN.

    Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere non legislativo

    L'opzione 2 ipotizza di promuovere l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di orientamento.

    Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere legislativo

    Questa opzione consiste nell'includere le disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti.

    L'opzione 3 è risultata l'opzione da preferire in quanto:

    – migliorerà la competitività delle imprese e degli organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli che raggirano il sistema;

    – migliorerà il funzionamento del mercato interno garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori, nonché degli organismi notificati;

    – non comporta costi significativi per gli operatori economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo responsabile;

    – è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi;

    – le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.

    3. elementi principali della proposta 3.1. Definizioni di carattere orizzontale

    La proposta introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un significato uniforme in tutta la normativa interessata.

    3.2. Obblighi degli operatori economici e prescrizioni in materia di rintracciabilità

    La proposta chiarisce gli obblighi degli installatori, dei fabbricanti e dei mandatari, introducendo inoltre obblighi a carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta e verificare che i componenti di sicurezza per ascensori rechino la corretta marcatura e siano accompagnati dalle informazioni prescritte. Gli importatori devono conservare una copia della dichiarazione di conformità e indicare il loro nome e indirizzo sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nella documentazione che accompagna il prodotto. I distributori devono verificare che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori rechino la marcatura CE, riportino il nome del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e siano corredati della documentazione e delle istruzioni previste.

    Gli importatori e i distributori devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti opportuni se i componenti di sicurezza per ascensori da essi forniti non sono conformi.

    Per tutti gli operatori economici vengono introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Gli ascensori devono recare il nome e l'indirizzo dell'installatore e un numero che consenta di identificare l'ascensore e collegarlo alla sua documentazione tecnica. I componenti di sicurezza per ascensori devono recare il nome e l'indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare tali componenti e collegarli alla rispettiva documentazione tecnica. Sui componenti di sicurezza per ascensori importati devono figurare anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori.

    3.3. Norme armonizzate

    La conformità a norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Il 1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla normalizzazione europea[4] che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea. La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 95/16/CE che disciplinano gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per ragioni di certezza del diritto.

    La disposizione che conferisce la presunzione di conformità a norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo parzialmente i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

    3.4. Valutazione della conformità e marcatura CE

    La direttiva 95/16/CE ha scelto le procedure appropriate di valutazione della conformità che gli installatori devono applicare per dimostrare la conformità degli ascensori da essi installati ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

    La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate contenute nella decisione NQN, mantenendo alcuni elementi settoriali specifici. La proposta introduce inoltre un modello di dichiarazione di conformità UE.

    I principi generali della marcatura CE sono enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori sono state inserite nella presente proposta.

    3.5. Organismi notificati

    La proposta rafforza i criteri di notifica per gli organismi notificati, chiarisce che anche le affiliate o i subappaltatori devono adempiere gli obblighi di notifica, introduce requisiti specifici per le autorità di notifica e adegua la procedura di notifica degli organismi notificati. La competenza di un organismo notificato deve essere dimostrata tramite certificato di accreditamento. Qualora non si sia utilizzato l'accreditamento per valutare la competenza di un organismo notificato, la notifica deve comprendere la documentazione attestante in che modo è stata valutata la competenza di tale organismo. Gli Stati membri avranno la possibilità di contestare una notifica.

    3.6. Vigilanza del mercato e procedura della clausola di salvaguardia

    La proposta rivede la vigente procedura della clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora venga scoperto un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non conforme. La procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si conclude con una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una misura adottata nei confronti di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori. Se non vi è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono adottare gli interventi opportuni sul loro territorio.

    3.7. Procedura di comitato e atti delegati

    Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha introdotto una netta distinzione tra atti delegati (articolo 290) e atti di esecuzione (articolo 291) e ha chiarito il ruolo dei comitati.

    La direttiva 95/16/CE prevedeva un comitato permanente. Dato che questo comitato non partecipa all'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che non occorre adottare atti di esecuzione nel quadro nella nuova direttiva, la relativa disposizione è stata soppressa dalla presente proposta.

    La Commissione istituirà un gruppo di lavoro di esperti in linea con la comunicazione della Commissione "Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico"[5]. Esso svolgerà i compiti che la direttiva 95/16/CE affida al comitato permanente, ossia l'esame di qualsiasi questione relativa all'applicazione della direttiva.

    La proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso tecnico e alle nuove conoscenze scientifiche l'elenco dei componenti di sicurezza per ascensori di cui all'allegato III.

    4. elementi giuridici della proposta

    Base giuridica

    La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Principio di sussidiarietà

    Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 95/16/CE. Tali disposizioni riguardano gli obblighi dell'importatore e del distributore, la rintracciabilità, la valutazione e la notifica degli organismi notificati e gli obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato.

    Secondo quanto emerge dall'esperienza applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'UE.

    Quanto al problema delle incoerenze tra le direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal legislatore dell'UE.

    Proporzionalità

    Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

    Gli obblighi, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione mira a dare la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi.

    Tecnica legislativa utilizzata

    L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 95/16/CE. Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[6].

    Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva 95/16/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

    La proposta non modifica il campo di applicazione e i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva 95/16/CE.

    5. incidenza sul bilancio

    Nessuna.

    6. informazioni supplementari

    Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 95/16/CE.

    Spazio economico europeo

    La proposta riguarda il SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

    ê 95/16/CE (adattato)

    2011/0354 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    per il ravvicinamento Ö concernente l'armonizzazione Õ delle legislazioni degli Stati membri relative Ö alla messa a disposizione sul mercato degli Õ agli ascensori Ö e dei componenti di sicurezza per ascensori Õ

    (Rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo 100 A Ö 114 Õ,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ê 95/16/CE considerando 1

    considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;

    ê 95/16/CE considerando 2 (adattato)

    considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

    ê 95/16/CE considerando 3 (adattato)

    considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici[8], non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che, per tanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori;

    ê 95/16/CE considerando 4 (adattato)

    considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione[9], funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione[10], abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine[11];

    ò nuovo

    (1) La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori[12], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

    (2) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[13] stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori disciplinati dalla presente direttiva si applicano le norme riguardanti la vigilanza del mercato dell'Unione e i controlli sugli ascensori e sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti a svolgere tali compiti.

    (3) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[14] stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento destinati a essere applicati in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, così da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 95/16/CE va quindi adeguata a tale decisione.

    ê 95/16/CE considerando 5 (adattato)

    (4) considerando che lLa Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti[15];.

    ê 95/16/CE considerando 6 (adattato)

    considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica[16];

    ê 95/16/CE considerando 7 (adattato)

    considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;

    ê 95/16/CE considerando 8 (adattato)

    considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata generale; che, per rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità a tali requisiti essenziali, è opportuno che si stabiliscano norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dall'installazione degli ascensori e per consentire il controllo della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la qualità di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti organismi competenti per adottare le norme armonizzate, nel rispetto degli orientamenti generali sottoscritti per la cooperazione tra la Commissione e questi stessi organismi in data 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata una specifica tecnica adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione e in conformità delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[17], nonché in forza dei suddetti orientamenti generali;

    ê 95/16/CE considerando 10 (adattato)

    considerando che la presente direttiva è stata redatta per coprire tutti i rischi causati dagli ascensori cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione; che, pertanto, essa deve essere considerata una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti prodotti di costruzione[18];

    ê 95/16/CE considerando 11 (adattato)

    considerando che è intervenuto, in data 20 dicembre 1994, un accordo su un "modus vivendi" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

    ò nuovo

    (5) Gli operatori economici devono essere responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di tutela di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

    (6) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul mercato solo ascensori e componenti di sicurezza per ascensori conformi alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

    (7) Il fabbricante e l'installatore conoscono nel dettaglio il processo di progettazione e di produzione e si trovano così nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve quindi rimanere un obbligo del solo installatore o fabbricante.

    (8) È necessario garantire che i componenti di sicurezza per ascensori provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in relazione a detti componenti di sicurezza per ascensori. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori conformi alle prescrizioni della presente direttiva e di non immettere sul mercato componenti di sicurezza per ascensori che non sono conformi a tali prescrizioni o che presentano rischi. Deve essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei componenti di sicurezza per ascensori e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza a fini di controllo.

    (9) Il distributore mette un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta diligenza per garantire che la sua manipolazione del componente di sicurezza per ascensori non incida negativamente sulla sua conformità.

    (10) All'atto dell'immissione di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, ogni importatore deve indicare sul componente in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

    (11) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni della presente direttiva deve esserne considerato l'installatore o il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

    (12) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sui componenti di sicurezza per ascensori interessati.

    (13) La garanzia della rintracciabilità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori lungo tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato ascensori o componenti di sicurezza per ascensori non conformi.

    (14) È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute. Per facilitare la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti, è necessario prevedere la presunzione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori conformi alle norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. [../..] del Parlamento europeo e del Consiglio, del ….., sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19] con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva garantiranno il livello di sicurezza prefissato solo in presenza di adeguate procedure di valutazione della conformità che ne assicurino il rispetto.

    (15) Il regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

    (16) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

    (17) L'installatore o il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni dettagliate sulla conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori alle prescrizioni della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

    (18) La marcatura CE, che indica la conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.

    (19) Le procedure di valutazione della conformità prescritte dalla presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, notificati dagli Stati membri alla Commissione.

    (20) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 95/16/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente elevato di prestazioni degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

    (21) Per garantire un livello coerente di qualità nella valutazione della conformità, è altresì necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

    (22) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si deve presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella presente direttiva.

    (23) Il sistema previsto dalla presente direttiva deve essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

    (24) L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate da altre autorità nazionali, esse devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

    (25) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso a un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e il controllo degli organismi già notificati siano estesi anche alle attività svolte dai subappaltatori e dalle affiliate.

    (26) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

    (27) Visto che gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

    (28) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

    (29) La direttiva 95/16/CE prevede già una procedura di salvaguardia che si applica solo in caso di disaccordo tra Stati membri su misure adottate da uno Stato membro. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura della clausola di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

    (30) L'attuale sistema va completato con una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a ascensori o componenti di sicurezza per ascensori che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda detti ascensori e componenti di sicurezza per ascensori.

    (31) Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura di salvaguardia presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

    (32) Al fine di tenere aggiornato l'elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli adeguamenti dell'allegato III della presente direttiva al progresso tecnico e alle nuove conoscenze scientifiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.

    (33) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (34) Per controllare e garantire l'efficacia dell'applicazione della presente direttiva, si deve prevedere l'obbligo a carico degli Stati membri di inviare una relazione sull'applicazione della direttiva alla Commissione, che dovrà poi a sua volta redigere e pubblicare una sintesi delle relazioni pervenute.

    (35) Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (36) Poiché l'obiettivo della presente direttiva – ossia assicurare che gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori presenti sul mercato soddisfino i requisiti che garantiscono un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e di altri interessi pubblici, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno – non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, la direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

    ê 95/16/CE considerando 9 (adattato)

    ð nuovo

    (37) considerando che èÈ necessario prevedere un regime transitorio per consentire agli installatori di commercializzare gli ascensori fabbricati anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva; ð che consenta la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori già immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE. ï

    ò nuovo

    (38) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori già immessi sul mercato a norma della direttiva 95/16/CE.

    (39) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

    (40) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione in diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B,

    ê 95/16/CE (adattato)

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPOCAPITOLO I

    Campo d'applicazione, commercializzazione e libera circolazione

    Ö DISPOSIZIONI GENERALI Õ

    Articolo 1 Ö Campo d'applicazione Õ

    1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni. Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 1 (adattato)

    2. Ai fini della presente direttiva s'intende per "ascensore" un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinatio al trasporto:

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 1

    a)         - di persone,;

    b)         - di persone e cose,;

    c)         - soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato III. Õ

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 1 (adattato)

    Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 1

    3.2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

    a)         - gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,;

    b)         - gli ascensori da cantiere,;

    c)         - gli impianti a fune, comprese le funicolari,;

    d)         - gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine,;

    e)         - gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori,;

    f)          - gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,;

    g)         - gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni,;

    h)         - gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto,;

    i)          - gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine,;

    j)          - i treni a cremagliera,;

    k)         - le scale mobili e i marciapiedi mobili.

    ê 95/16/CE (adattato)

    5.3. Se per un ascensore Ö o per un componente di sicurezza per ascensori Õ i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive specifiche Ö una normativa specifica dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2006/42/CE[20] e dalla direttiva 2004/108/CE[21] Õ, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questi ascensori Ö o componenti di sicurezza per ascensori Õ e a questi rischi non appena diventano applicabilei queste direttive specifiche Ö tale normativa specifica dell'Unione Õ.

    Articolo 2 [Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE] Ö Definizioni Õ

    4. Ai fini della presente direttiva Ö si intende per Õ:

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 1 (adattato)

    Ö 1) "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; Õ

    2) Per "supporto del carico" si intende Ö : Õ la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.;

    ê 95/16/CE (adattato)

    3)- l'"ascensore modello" è Ö : Õ un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza Ö e di salute di cui all'allegato I Õ negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ identici.;

    (4)- l'"installatore" dell'ascensore è Ö : Õ la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione Ö dell'immissione sul mercato Õ dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

    – la commercializzazione dell'ascensore ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;

    – i componenti di sicurezza sono quelli elencati nell'allegato IV;

    – il fabbricante dei componenti di sicurezza è la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

    ò nuovo

    5) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione o la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

    6) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un ascensore o di un componente di sicurezza per ascensori sul mercato dell'Unione;

    7) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

    8) "mandatario": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

    9) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori proveniente da un paese terzo;

    10) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;

    11) "operatori economici": il fabbricante o il suo mandatario, l'importatore o il distributore di un componente di sicurezza per ascensori o l'installatore;

    (12) "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

    13) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;

    14) "valutazione della conformità": il processo che serve a dimostrare se sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I in relazione a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori, a un processo e a un sistema;

    15) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

    16) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell'installatore;

    17) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire l'immissione sul mercato di un ascensore o la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori;

    18) "marcatura CE": una marcatura mediante cui l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

    19) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 43

    Ö Libera circolazione Õ

    1. Gli Stati membri non possono Ö sul loro territorio Õ vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione ð messa a disposizione sul mercato ï e Ö o Õ la messa in servizio nel loro territorio di ascensori e/o ð la messa a disposizione sul mercato ï di componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ che siano conformi alla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione Ö l'immissione sul mercato Õ di componenti ð non contemplati nell'allegato III ï destinati, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'a Comunità Ö Unione Õ, ad essere incorporati in un ascensore cui si applichi la presente direttiva.

    3.5. Gli Stati membri non ostacolano la presentazione – in particolare in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni – di ascensori o di componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ non conformi alle disposizioni comunitarie in vigore Ö alla presente direttiva Õ, purché un cartello visibile indichi chiaramente tale non conformità Ö che essi non sono conformi Õ e l'impossibilità di acquistare siffatti ascensori o componenti di sicurezza Ö che non saranno messi a disposizione Õ prima che siano Ö finché non saranno stati Õ resi conformi dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante dei componenti di sicurezza o dal mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità. Durante le dimostrazioni devono essere prese adeguate misure di sicurezza per la protezione delle persone.

    4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, lLa presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell'osservanza della trattato Ö normativa dell'Unione Õ, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e Ö o Õ utilizzati, purché esse Ö ciò Õ non implichino modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.

    Articolo 42 Ö Messa a disposizione sul mercato Õ

    1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché: - gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati Ö immessi sul mercato Õ e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, non mettono a rischio la sicurezza e Ö o Õ la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.

    Ö 2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché Õ - i componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ cui si applica la presente direttiva possano essere commercializzati ð messi a disposizione sul mercato ï e messi in servizio soltanto se gli ascensori, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, sui quali essi saranno installati non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e eventualmente la sicurezza dei beni.

    Articolo 53 Ö Requisiti essenziali di sicurezza e di salute Õ

    ê 95/16/CE

    1. Gli ascensori cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti all'allegato I.

    ê 95/16/CE (adattato)

    2. I componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ cui si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dall'allegato I o consentire agli ascensori sui quali sono montati di rispondere ai suddetti Ö a tali Õ requisiti essenziali.

    Articolo 6 Ö Edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori Õ

    1. 2. Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi Ö le informazioni Õ necessarie e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore.

    ê 95/16/CE

    2. 3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore.

    ò nuovo

    CAPO II

    OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

    Articolo 7 [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi degli installatori

    1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 16.

    Qualora la conformità dell'ascensore alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.

    3. L'installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

    4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

    5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione.

    6. Gli installatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto presso il quale l'installatore dell'ascensore può essere contattato.

    7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l'ascensore è installato.

    8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi installato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l'ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno installato l'ascensore, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

    9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'ascensore, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

    Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi installati.

    Articolo 8 [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei fabbricanti

    1. All'atto dell'immissione di componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15.

    Qualora la conformità del componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, il fabbricante redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appone la marcatura CE.

    3. Il fabbricante conserva la prescritta documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.

    4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.

    5. I fabbricanti garantiscono che sui loro componenti di sicurezza per ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori.

    6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza per ascensori il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato.

    7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dal libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

    8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

    9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

    Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

    Articolo 9 [Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE] Mandatari

    1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

    2. Gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del mandatario.

    3. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario almeno i seguenti compiti:

    a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l'approvazione o le approvazioni relative al sistema di garanzia della qualità del fabbricante e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato;

    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori;

    c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal componente di sicurezza per ascensori che rientra nel mandato del mandatario.

    Articolo 10 [Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE]

    Obblighi degli importatori di componenti di sicurezza per ascensori

    1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.

    2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dal libretto di istruzioni e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.

    L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, non immette il componente di sicurezza per ascensori sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo presso il quale possono essere contattati.

    4. Gli importatori assicurano che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

    5. Gli importatori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione dei componenti di sicurezza per ascensori messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori e gli installatori di tale monitoraggio.

    7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

    8. Per un periodo di dieci anni dall'immissione del componente di sicurezza per ascensori sul mercato gli importatori conservano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato una copia della dichiarazione di conformità UE e, se del caso, le approvazioni; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

    9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.

    Articolo 11 [Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi dei distributori

    1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

    2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dal libretto di istruzioni e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3.

    Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, non mette il componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il componente di sicurezza per ascensori presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. I distributori garantiscono che, mentre un componente di sicurezza per ascensori è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i distributori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

    5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi messi a disposizione sul mercato.

    Articolo 12 [Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE] Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori

    Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette sul mercato un componente di sicurezza per ascensori con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un componente di sicurezza per ascensori già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni della presente direttiva potrebbe risentirne.

    Articolo 13 [Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE] Identificazione degli operatori economici

    Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:

    a)           qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un componente di sicurezza per ascensori;

    b)           qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un componente di sicurezza per ascensori.

    Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito un componente di sicurezza per ascensori e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un componente di sicurezza per ascensori.

    ê 95/16/CE (adattato)

    CAPOCAPITOLO III

    Ö CONFORMITÀ DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ

    Articolo 14 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE] Ö Presunzione di conformità Õ

    1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II, gli ascensori ed i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II.

    In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano portate a conoscenza degli interessati le norme e le specifiche tecniche nazionali esistenti considerate importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    ê 95/16/CE

    2. Ove una norma nazionale, che recepisce una norma armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, preveda uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di salute,

    –          l'ascensore costruito in conformità di tale norma nazionale è considerato conforme ai requisiti essenziali di cui si tratta

                o

    –          il componente di sicurezza fabbricato in conformità di tale norma nazionale è considerato atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere ai requisiti essenziali di cui si tratta.

    Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3. Gli Stati membri si accertano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di influire, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.

    ò nuovo

    1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, contemplati da tali norme o da parti di esse.

    [2. Se una norma armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'allegato I o all'articolo 24, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.]

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 8 15 Ö Procedura di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza per ascensori Õ

    1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

    Ö I componenti di sicurezza per ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: Õ

                  a)

             i) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI;

             ii) oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione;

             iii) oppure applicare un sistema di garanzia qualità completo conforme all'allegato IX;

    Ö a) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione del componente di sicurezza per ascensori di cui all'allegato IX; Õ

    Ö b) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte A, e ad esso si applica un sistema di garanzia della qualità del prodotto conformemente all'allegato VI; Õ

    Ö c) il sistema di garanzia della qualità totale di cui all'allegato VII. Õ

                  b) apporre la marcatura "CE" su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VIII, IX o XI secondo i casi);

                  c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 16 Ö Procedura di valutazione della conformità degli ascensori Õ

    1.2. Prima della commercializzazione di un Gli ascensorie, questo deve avere costituito oggetto di Ö sono sottoposti a Õ una delle seguenti procedure Ö di valutazione della conformità Õ :

                  i) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame "CE" del tipo di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando

    – il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

                  Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di installazione e di prova, dall'altro lato, possono essere compiute sullo stesso ascensore.

                  ii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame "CE" del tipo di cui all'allegato V, esso è costruito, installato e provato attuando

    – il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

                  iii) Qualora esso sia stato progettato in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando

    – il controllo finale di cui all'allegato VI oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XII oppure

    – il sistema di garanzia qualità di cui all'allegato XIV.

                  iv) Essere stato sottoposto alla procedura di verifica dell'unità, di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato.

                  v) Essere stato sottoposto alle procedure garanzia di qualità di cui all'allegato XIII, integrate da un controllo del progetto se quest'ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.

    Nei casi di cui ai punti i), ii) e iii), la persona responsabile del progetto deve fornire alla persona responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B, essi sono installati e sottoposti a prova secondo una delle seguenti procedure: Õ

    Ö i) l'esame finale di cui all'allegato V; Õ

    Ö ii) il sistema di garanzia della qualità dei prodotti di cui all'allegato X; Õ

    Ö iii) il sistema di garanzia della qualità della produzione di cui all'allegato XII; Õ

    Ö b) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello al quale sia stato applicato un sistema di garanzia della qualità totale a norma dell'allegato XI integrato da un esame del progetto, ove quest'ultimo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, essi sono installati e sottoposti a prova secondo una delle seguenti procedure: Õ

    Ö i) l'esame finale di cui all'allegato V; Õ

    Ö ii) il sistema di garanzia della qualità dei prodotti di cui all'allegato X; Õ

    Ö iii) il sistema di garanzia della qualità della produzione di cui all'allegato XII; Õ

    Ö c) la procedura di verifica di un unico prodotto di cui all'allegato VIII; Õ

    Ö d) il sistema di garanzia della qualità totale di cui all'allegato XI, integrato da un esame del progetto ove quest'ultimo non sia interamente conforme alle norme armonizzate. Õ

    Ö 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore deve fornire alla persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore tutti i documenti e le informazioni necessarie affinché quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza. Õ

    ê 95/16/CE

    3. In tutti i casi menzionati al paragrafo 2,

    –          l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII o XIV secondo i casi), l'installatore deve conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dalla data della commercializzazione dell'ascensore,

    –          la Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative all'esame finale.

    4. a) Qualora gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica anche che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

                b) Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.

    5. Qualora né l'installatore dell'ascensore né il fabbricante del componente di sicurezza, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano soddisfatto gli obblighi previsti dai paragrafi precedenti, tali obblighi incombono alla persona che commercializza l'ascensore o il componente di sicurezza sul mercato comunitario. Gli stessi obblighi incombono a chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate (con i valori massimi e minimi) tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli che fanno parte degli ascensori derivati dallo stesso.

    4. È permesso dimostrare con calcoli e/o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza Ö e di salute di cui all'allegato I Õ.

    Articolo 17 [Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE]

    Ö Dichiarazione di conformità UE Õ

    ò nuovo

    1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

    2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati V, VIII, X, XI o XII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

    3. Se all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti, compresi i riferimenti di pubblicazione.

    4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di sicurezza per ascensori e l'installatore si assume la responsabilità della conformità dell'ascensore.

    ê 95/16/CE (adattato)

    CAPITOLO III

    Marcatura CE

    Articolo 18 [Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE] Ö Principi generali della marcatura CE Õ

    ò nuovo

    La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 1910 [Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE]  Ö Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature Õ

    1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE". L'allegato III riporta il modello da utilizzare.

    1.2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile Ö , leggibile e indelebile Õ conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve altresì essere apposta su ciascun componente di sicurezza Ö per ascensori Õ elencato nell'allegato III IV o, se ciò non è possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza.

    3. È vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

    4. Fatto salvo l'articolo 7:

    a)           ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta, per l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;

    b)           nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve prendere tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio, vietare l'utilizzazione dell'ascensore e informare gli altri Stati membri secondo le procedure previste all'articolo 7, paragrafo 4.

    ò nuovo

    2. La marcatura CE è apposta sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori prima della loro immissione sul mercato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö 3. La marcatura CE sugli ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alle seguenti procedure di valutazione della conformità: Õ

    Ö a) all'esame finale di cui all'allegato V o all'approvazione del sistema di garanzia della qualità (di cui agli allegati X, XI o XII); Õ

    Ö b) alla procedura di verifica di un unico prodotto di cui all'allegato VIII; Õ

    Ö c) all'approvazione del sistema di garanzia della qualità totale di cui all'allegato XI. Õ

    Ö 4. La marcatura CE sui componenti di sicurezza per ascensori è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato alle seguenti procedure di valutazione della conformità: Õ

    Ö a) all'approvazione del sistema di garanzia della qualità del prodotto di cui all'allegato VI; Õ

    Ö b) all'approvazione del sistema di garanzia della qualità totale di cui all'allegato VII. Õ

    ò nuovo

    5. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario o dall'installatore.

    La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi un rischio o un impiego particolare.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 9

    1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

    2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri.

    3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    ò nuovo

    CAPO IV

    NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

    Articolo 20 [Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE] Notifica

    Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.

    Articolo 21 [Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE] Autorità di notifica

    1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile della definizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità nonché del controllo degli organismi notificati, compreso il rispetto di quanto disposto dall'articolo 26.

    2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

    3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 22. Esso adotta inoltre disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

    4. L'autorità di notifica si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 22 [Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE] Prescrizioni relative alle autorità di notifica

    1. L'autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

    2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

    3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

    4. L'autorità di notifica non offre e non svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

    5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

    6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

    Articolo 23 [Articolo R16 della decisione n. 768/2008/CE] Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

    Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure relative alla valutazione e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità e al controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

    La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

    Articolo 24 [Articolo R17 della decisione n. 768/2008/CE] Prescrizioni relative agli organismi notificati

    1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

    2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.

    3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per ascensori che valuta.

    Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

    4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione dei componenti di sicurezza per ascensori sottoposti alla sua valutazione, né il mandatario di uno di questi soggetti.

    L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione degli ascensori sottoposti alla loro valutazione.

    Ciò non preclude l'uso degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori per scopi privati.

    Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante o l'installatore e l'organismo.

    L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali ascensori o componenti di sicurezza per ascensori, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività.

    Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

    L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.

    5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

    6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati a norma degli articoli 15 e 16 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o a suo nome e sotto la sua responsabilità.

    In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

    b) le descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, così da garantire la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

    c) procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

    Dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

    7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

    a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

    b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

    c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente legislazione nazionale;

    d) la capacità di redigere attestati, documenti e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

    8. È garantita l'imparzialità dell'organismo di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

    La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

    9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto interno o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

    10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli articoli 15 e 16 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

    11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato.

    Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati per gli ascensori istituito a norma dell'articolo 36 o vi sono rappresentati e applicano come orientamento generale le raccomandazioni d'uso elaborate da tale gruppo.

    Articolo 25 [Articolo R18 della decisione n. 768/2008/CE]

    Presunzione di conformità di un organismo notificato

    Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali prescrizioni.

    Articolo 26 [Articolo R20 della decisione n. 768/2008/CE]

    Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

    1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 24 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

    2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

    3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

    4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli articoli 15 e 16.

    Articolo 27 [Articolo R22 della decisione n. 768/2008/CE]

    Domanda di notifica

    1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

    2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione delle procedure di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

    3. Qualora non possa fornire un certificato di accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

    Articolo 28 [Articolo R23 della decisione n. 768/2008/CE]

    Procedura di notifica

    1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

    2. Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

    3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le procedure interessate di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, nonché la relativa attestazione di competenza.

    4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 24.

    5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica qualora non sia usato un accreditamento.

    Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

    6. Eventuali modifiche successive pertinenti riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    Articolo 29 [Articolo R24 della decisione n. 768/2008/CE]

    Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

    1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

    La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

    2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

    La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.

    Articolo 30 [Articolo R25 della decisione n. 768/2008/CE]

    Modifiche delle notifiche

    1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

    Articolo 31 [Articolo R26 della decisione n. 768/2008/CE]

    Contestazione della competenza degli organismi notificati

    1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o in cui vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto, da parte di un organismo notificato, delle prescrizioni cui è soggetto e delle responsabilità che ad esso incombono.

    2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

    3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

    4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e chiede ad esso di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

    Articolo 32 [Articolo R27 della decisione n. 768/2008/CE]

    Obblighi operativi degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 15 e 16.

    2. Le valutazioni della conformità sono effettuate con proporzionalità, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

    Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori alle disposizioni della presente direttiva.

    3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I o le norme armonizzate corrispondenti non siano stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, chiede a tale installatore o fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.

    4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori non è più conforme chiede all'installatore o al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.

    5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.

    Articolo 33 [Articolo 4, paragrafo 7, della decisione n. 768/2008/CE]

    Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

    Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

    Articolo 34 [Articolo R28 della decisione n. 768/2008/CE]

    Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

    a)           di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un'approvazione;

    b)           di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

    c)           di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

    d)           su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

    2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

    Articolo 35 [Articolo R29 della decisione n. 768/2008/CE]

    Scambio di esperienze

    La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

    Articolo 36 [Articolo R30 della decisione n. 768/2008/CE]

    Coordinamento degli organismi notificati

    La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.

    Gli Stati membri garantiscono la partecipazione degli organismi da essi notificati ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

    CAPO V

    VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLI SUGLI ASCENSORI O SUI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

    Articolo 37

    Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione

    Agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Articolo 38 [Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE]

    Procedura a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che comportano rischi

    1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, per la sicurezza dei beni, effettuano una valutazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

    Se, attraverso la valutazione di cui al primo comma, le autorità di vigilanza del mercato concludono che un ascensore non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'installatore di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'ascensore conforme alle suddette prescrizioni entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

    Se, attraverso la valutazione di cui al primo comma, le autorità di vigilanza del mercato concludono che un componente di sicurezza per ascensori non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il componente di sicurezza per ascensori conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

    Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato competente.

    L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo e al terzo comma.

    2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.

    3. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e di tutti i componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

    4. Qualora l'installatore non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per limitare l'immissione sul loro mercato nazionale o la messa in servizio.

    Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione sul loro mercato nazionale del componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

    Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

    5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti addotti dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta a una delle cause seguenti:

                a) mancato rispetto da parte dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I;

                b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 14, che conferiscono la presunzione di conformità.

    6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.

    7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

    8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'ascensore o al componente di sicurezza per ascensori in questione.

    Articolo 39 [Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE]

    Procedura di salvaguardia dell'Unione

    1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

    2. Se la misura nazionale relativa a un ascensore è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a limitare l'immissione sul loro mercato nazionale o la messa in servizio dell'ascensore non conforme.

    Se la misura nazionale relativa a un componente di sicurezza per ascensori è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il ritiro dal loro mercato del componente di sicurezza per ascensori non conforme.

    Gli Stati membri informano di conseguenza la Commissione.

    Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

    3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 38, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea].

    Articolo 40 [Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE]

    Ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza

    1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della tutela di interessi pubblici, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale ascensore o componente di sicurezza per ascensori, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il componente di sicurezza per ascensori sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato o che venga limitata l'immissione sul mercato o la messa in servizio dell'ascensore entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

    2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli ascensori e componenti di sicurezza per ascensori interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

    3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori interessati, la loro origine e la catena di fornitura degli ascensori o dei componenti di sicurezza per ascensori, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

    4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

    5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

    Articolo 41 [Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE]

    Non conformità formale

    1. Fatto salvo l'articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'installatore o al fabbricante, al distributore o all'importatore di un componente di sicurezza per ascensori di porre fine allo stato di non conformità in questione:

    a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o degli articoli 18 e 19 della presente direttiva;

    b) la marcatura di conformità non è stata apposta;

    c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

    d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

    e) la documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parti A e B, e agli allegati VII, VIII e XI non è disponibile o è incompleta.

    2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato dell'ascensore o del componente di sicurezza per ascensori o garantisce che il componente di sicurezza per ascensori sia richiamato o ritirato dal mercato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 6

    1. Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE esponendo i motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza.

    Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    ê 95/16/CE

    2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

    ê 1882/2003 articolo 1 e allegato I, punto 10 (nuovo)

    3. La Commissione è assistita da un Comitato permanente, in prosieguo denominato "il Comitato".

    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE[22], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ê 95/16/CE

    4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 7

    1. Lo Stato membro, il quale constati che un ascensore o un componente di sicurezza, munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.

    Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata, precisandone i motivi, ed indicando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

    a)         al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

    b)         b) ad una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

    c)         c) ad una lacuna delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    2. La Commissione procede quanto prima a consultazioni con le parti interessate. Se dopo tali consultazioni essa constata:

    - che il provvedimento è giustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura e gli altri Stati membri; qualora la decisione di cui al paragrafo 1 sia motivata da carenze esistenti nelle norme, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se lo Stato membro che ha adottato il provvedimento intende mantenerlo, ed avvia la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1;

    - che il provvedimento è ingiustificato, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la misura nonché l'installatore dell'ascensore, il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

    3. Se un ascensore o un componente di sicurezza non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta nei confronti di chi abbia apposto la marcatura le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

    4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questo procedimento.

    ò nuovo

    CAPO VI

    DELEGA DI POTERE

    Articolo 42

    Delega di potere

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo agli adeguamenti dell'allegato III al progresso tecnico e alle nuove conoscenze tecniche.

    Articolo 43

    Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. La delega di potere di cui all'articolo 42 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 49 [entrata in vigore della direttiva].

    3. La delega di potere di cui all'articolo 42 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ê 95/16/CE (adattato)

    CAPOCAPITOLO IV VII

    DISPOSIZIONI Ö TRANSITORIE E Õ FINALI

    Articolo 11

    Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva che limiti

    - la commercializzazione e/o la messa in servizio e/o l'utilizzazione dell'ascensore,

    - la commercializzazione e/o la messa in servizio del componente di sicurezza,

    deve essere dettagliatamente motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro cui tali ricorsi devono essere presentati.

    ò nuovo

    Articolo 44

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

    Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [… data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 12

    La Commissione provvede affinché siano resi disponibili i dati su tutte le decisioni pertinenti relative all'attuazione della presente direttiva.

    Articolo 45 Ö Disposizioni transitorie e finali Õ

    ò nuovo

    Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o componenti di sicurezza per ascensori rientranti nel campo di applicazione della direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del [data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma].

    I certificati di conformità rilasciati a norma della direttiva 95/16/CE sono validi in forza della presente direttiva, salvo che non scadano prima della suddetta data.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 46  Ö Attuazione Õ

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1º gennaio 1997, Ö entro il Õ ð [giorno (di solito l'ultimo giorno di un mese)/mese/anno = 2 anni dopo l'adozione del presente atto], ï le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva Ö agli articoli: [articolo 2, paragrafi da 5 a 19, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 45, articolo 46, paragrafo 1, articoli da 47 a 49] e agli allegati: [allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere d), j), k), l), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.g), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 5, paragrafi da 2 a 4, punti da 6 a 9, allegato V, punto 3.3.b), punti 6 e 7, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punti 6 e 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VII, punti 3.c), 3.d), 3.g), allegato VII, punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6 e 7, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.3, 3.3.4, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6] [articoli e allegati che hanno subito modificazioni sostanziali rispetto alla direttiva precedente] Õ. Essi ne informano comunicano immediatamente alla Commissione Ö il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva Õ.

    ð Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [giorno (di solito l'ultimo giorno di un mese)/mese/anno = giorno successivo alla data di cui al primo comma]. ï

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Ö Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. Õ

    Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1º luglio 1997.

    2. Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999,

    –          la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori,

    –          la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza,

    conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni Ö essenziali Õ di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 16 47 Ö Relazioni Õ

    ê 95/16/CE

    Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.

    ò nuovo

    [Entro … e successivamente ogni cinque anni da tale data] gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 13 48 Ö Abrogazione Õ

    Le direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE sono abrogate con effetto dal 1º luglio 1999.

    Articolo 14

    La presente direttiva è una direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE per quel che riguarda gli aspetti connessi con l'installazione degli ascensori.

    ê 95/16/CE

    ð nuovo

    ð La direttiva 95/16/CE, modificata dagli atti menzionati nell'allegato XIII, parte A, è abrogata con effetto dalla data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B ï.

    ð I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV. ï

    ê 95/16/CE (adattato)

    Articolo 49  Ö Entrata in vigore Õ

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ð La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ï

    Ö Gli articoli [articolo 1, articolo 2, paragrafi da 1 a 5, articoli da 3 a 6, articoli 15 e 16, articolo 19, paragrafi da 1 a 4, articolo 45, articolo 46, paragrafo 2, articolo 50] e agli allegati [allegato I, allegato II, parte A, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), allegato II, parte B, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), allegato III, allegato IV, parte A, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a), 3.b), 3.d), 3.f), 3.h) e 3.i), allegato IV, parte A, punti 4.a), 10 e 11, allegato IV, parte B, punto 1, punti da 2.a) a 2.d), punti 3.a). 3.b), 3.d), 3.f), 3.g), 3.i), 3.j), punti 4.a), 4.b), punto 5, primo paragrafo, punti 10 e 11, allegato V, punti da 1 a 3.2, punto 3.3.a), punti da 3.4 a 5, allegato VI, punti 1 e 2, punti da 3.1 d) a 3.1 f), punto 3.2, punto 3.3, paragrafi dal primo al terzo, punti da 3.4 a 4.2, punto 5, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.1.c), 3.1.e), punto 3.2, punto 3.4, punto 4.1 punti da 4.3 a 5, punto 7, allegato VII, punti 1 e 2, punti 3.a), 3.b), 3.e), 3.f), 3.h), punti 5 e 6, allegato IX, punti 1 e 2, punti da 4 a 7, allegato X, punti 1 e 2, punti da 3.1.b) a 3.1.d), punti 3.2, 3.3, 4 e 5, allegato XI, punti 1, 2, 3.1.d), 3.2, 3.3.1, 4, 5a), 5c), 5d) e 7, allegato XII, punti: 1 e 2, punti da 3.1.b) a 3.1.d), punti 3.2, 3.4, 4, 5 e 7] [articoli e allegati che restano invariati rispetto alla precedente direttiva] si applicano a decorrere dal [data di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma.] Õ

    ê 95/16/CE

    Articolo 5017

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a […],

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO I

    REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

    OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore o per il componente di sicurezza Ö per ascensori Õ in questione Ö sussiste il rischio corrispondente Õ allorché Ö esso Õ viene utilizzato alle condizioni previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di sicurezza.

    2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza Ö per ascensori Õ deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.

    3. Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli Ö i rischi Õ che concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo presente tale analisi.

    ê 95/16/CE

    4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva, si applicano agli ascensori.

    ê 95/16/CE (adattato)

    1. CONSIDERAZIONI GENERALI

    1.1. Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE2006/42/CE

    Allorquando il rischio corrispondente sussiste, e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 89/392/CEE 2006/42/CE[23] del Parlamento europeo e del Consiglio. In ogni caso, si applicano il requisitio essenzialie Ö di sicurezza e di tutela della salute Õ di cui al punto 1.1.2 dell'allegato I della direttiva 83/392/CEE 2006/42/CE.

    ê 2006/42/CE articolo 24, punto 2

    1.2. Supporto del carico

    Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.

    Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.

    ê 95/16/CE (adattato)

    1.3. Elementi di sospensione e elementi di sostegno

    Gli elementi di sospensione e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza totale Ö globale Õ e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.

    Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare Ö avere Õ né raccordi, né impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al loro allacciamento.

    1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa la velocità eccessiva)

    1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati, costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei movimenti qualora il carico superi il valore nominale.

    1.4.2. Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva.

    Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.

    1.4.3. Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo e di regolazione della velocità.

    1.4.4. Gli ascensori con puleggia di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle funi di trazione sulla puleggia.

    1.5. Motore

    1.5.1. Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario. Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti da una seconda cabina.

    1.5.2. L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.

    1.6. Comandi

    1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.

    1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

    1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori possono essere destinati Ö comuni Õ o interconnessi.

    1.6.4. Il materiale elettrico deve essere installato e collegato in modo che:

    a)- sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore;,

    b)- l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico,;

    c)- i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un circuito di comando a sicurezza intrinseca,;

    d)- un guasto all'impianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

    2. RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUORI DELLA CABINA

    2.1. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve essere reso impossibile.

    2.2. L'ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

    Si raggiunge questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme.

    Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.

    2.3. Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni di uso previste.

    Nel funzionamento normale, un dispositivo di interbloccaggio deve rendere impossibile:

    a)- un movimento della cabina comandato deliberatamente o no Ö azionato volontariamente o involontariamente Õ se non sono chiuse e bloccate tutte le porte di piano;

    b)- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.

    Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità di tale ripristino sia controllata.

    3. RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

    3.1. Le cabine degli ascensori devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3, terzo comma, se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.

    Le porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in mancanza di difese del vano.

    3.2. In caso di guasto Ö interruzione Õ dell'alimentazione di energia o Ö di guasto Õ dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti ascendenti incontrollati di essa.

    Il dispositivo che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.

    Tale dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.

    3.3. Devono essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento della cabina.

    In questo caso lo spazio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.

    Detto requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo punto 2.2.

    3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al punto 3.2 è in posizione operativa.

    4. ALTRI RISCHI

    4.1. Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro movimento.

    4.2. Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco, caratterizzata dalla loro Ö in termini di Õ integrità e dalle loro Ö di Õ proprietà relative all'isolamento (non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).

    4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.

    4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.

    4.5. Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

    4.6. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperatura nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore, essi possano terminare i movimenti in corso mae non accettino nuovi ordini di manovra.

    4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto prolungato.

    4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione sufficiente durante l'uso o quando una porta è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione di emergenza.

    4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo punto 4.5 e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo punto 4.8 devono essere progettati e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.

    4.10. Il circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre di soccorso.

    5. MARCATURA

    5.1. Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I della direttiva 89/392/EEC 2006/42/CE, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto.

    5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno, le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    6. ISTRUZIONI PER L'USO

    6.1. I componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ di cui all'allegato IV III devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in una lingua ð che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo ï ufficiale dello Stato membro ð interessato ï dell'installatore dell'ascensore o in un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che: Ö possano essere effettuati correttamente e senza rischi: Õ

    a)- il montaggio;,

    b)- i collegamenti;,

    c)- la regolazione;,

    d)- la manutenzione.,

    possano essere effettuati correttamente e senza rischi.

    6.2. Ogni ascensore deve essere accompagnato dalle una documentazione ð istruzioni per l'uso ï redattea nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato ð in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. ï Detta documentazione ð Dette istruzioni per l'uso ï comprendeono almeno Ö i seguenti documenti: Õ

    ê 95/16/CE

    a)- un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4;

    b)- un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO II

    A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità Ö UE Õ per i componenti di sicurezza Ö per ascendori Õ[24]

    La dichiarazione CE di conformità Ö UE per i componenti di sicurezza per ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua del libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1 e Õ deve comprendere i seguenti elementi:

    Ö a)- ragione o denominazione sociale Õnome e indirizzo Ö completo Õ del fabbricante dei componenti di sicurezza[25];

    b)- eventualmente, nome Ö ragione o denominazione sociale Õ e indirizzo del suo mandatario stabilito nell'a Comunità[26] Ö Unione Õ;

    c)- descrizione del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie;

    d)- funzione di sicurezza esercitata dal componente Ö di sicurezza per ascensori Õ, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;

    e)- anno di fabbricazione del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ;

    f)- tutte le disposizioni pertinenti cui che soddisfa il componente di sicurezza Ö per ascensori Õ soddisfa;

    ò nuovo

    g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori a tutta la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

    ê 95/16/CE (adattato)

    h)- eventualmente, richiamo Ö alla norma o Õ alle norme armonizzate di riferimento Ö utilizzate Õ;

    i)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE Ö UE Õ del tipo, conformemente all'articolo 15, lettere a) e b),8, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) Ö e Õ - eventualmente, riferimento all'attestato CE Ö di esame UE Õ del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

    j)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) Ö la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15, lettera a) Õ;

    k)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha controllato Ö approvato Õ il sistema di garanzia della qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii)15, lettere b) e c);

    identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

    Ö l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione; Õ

    ò nuovo

    m) luogo e data della firma;

    n) firma.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Contenuto della dichiarazione CE di conformità Ö UE Õ per gli ascensori installati[27]

    La dichiarazione CE di conformità Ö UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua del libretto di istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2 e Õ deve comprendere i seguenti elementi:

    Ö a)- ragione o denominazione sociale Õnome e indirizzo Ö completo Õ dell'installatore dell'ascensore[28];

    b)- descrizione dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo in cui al quale l'ascensore è installato;

    ê 95/16/CE

    c)- anno di installazione dell'ascensore;

    d)- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa che l'ascensore soddisfa;

    ò nuovo

    e) una dichiarazione attestante la conformità dell'ascensore a tutta la pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    f)- eventualmente, richiamo Ö alla norma o Õ alle norme armonizzate di riferimento Ö utilizzate Õ;

    g)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE Ö UE Õ del tipo dell'ascensore modello, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),8, paragrafo 2, punti i) e ii) Ö e Õ - eventualmente, riferimento all'attestato CE Ö di esame UE Õ del tipo Ö rilasciato da detto organismo notificato Õ;

    h)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la Ö procedura di Õ verifica Ö di un unico prodotto Õ CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto iv)16, paragrafo 1, lettera c);

    i)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii)16, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) punto i);

    j)- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha verificato ð approvato ï il sistema di garanzia della qualità attuato Ö applicato Õ dall'installatore in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i), ii), iii) e del punto v)16, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d);

    – identificazione del firmatario autorizzato ad impegnare l'installatore dell'ascensore.

    Ö k) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell'installatore; Õ

    ò nuovo

    l) luogo e data della firma;

    m) firma.          

    ê 95/16/CE

    ALLEGATO III

    MARCATURA CE DI CONFORMITÀ

    La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue:

    In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

    I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

    La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato nel quadro delle:

    – procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii),

    – procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO IIIIV

    ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA Ö PER ASCENSORI Õ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 115

    ê 95/16/CE

    1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

    ê 95/16/CE

    2. Dispositivi paracadute di cui al paragrafo punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.

    ê 95/16/CE

    3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:

    i)- o a caratteristica non lineare Ö o Õ

    ii)- o con smorzamento del movimento di ritorno.

    b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.

    ê 95/16/CE

    5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.

    ê 95/16/CE (adattato)

    6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori Ö circuiti Õ di sicurezza con componenti elettronici.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ALLEGATO IVV

    ESAME CE Ö UE Õ DEL TIPO Ö PER GLI ASCENSORI E I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ

    (Modulo B)

    a. esame ce Ö ue Õ del tipo di componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ

    1. L'esame CE Ö UE Õ del tipo è la ð parte di una ï procedura ð di valutazione della conformità ï con Ö in Õ cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente di sicurezza Ö per ascensori Õ permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.

    2. La domanda di esame CE Ö UE Õ del tipo dev'essere Ö è Õ presentata dal fabbricante del componente di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nell'a Ö Unione Õ Comunità ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta.

    La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    a)           - il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ;,

    ê 95/16/CE

    b)           - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;,

    ê 95/16/CE (adattato)

    c)           - la documentazione tecnica;,

    d)           - un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ o l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato. L'organismo notificato può, giustificando la domanda, richiedere altri esemplari, Ö se necessari per svolgere il programma di prove Õ;.

    ò nuovo

    e)           la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante o da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3. La documentazione tecnica deve consentire Ö consente Õ di valutare la conformità del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ e la sua idoneità a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni Ö le prescrizioni applicabili Õ della direttiva.

    La documentazione tecnica riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

    a) - una descrizione generale del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ, compresi il campo di impiego (in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni (in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);

    ê 95/16/CE

    b) - disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

    ò nuovo

    c) spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del componente di sicurezza per ascensori;

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö d) - un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; Õ il o i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);

    ò nuovo

    e) un elenco delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate per intero o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

    ê 95/16/CE (adattato)

    f) - gli eventuali risultati di Ö eventuali Õ provea o di calcolio eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;

    ò nuovo

    g) i verbali delle prove;

    ê 95/16/CE (adattato)

    h) - un esemplare delle Ö del manuale di Õ istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ;

    i) - le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la conformità dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ di serie con il al componente di sicurezza Ö per ascensori Õ esaminato.

    4. L'organismo notificato:

    esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;

    Ö a) esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del componente di sicurezza per ascensori; Õ

    ò nuovo

    b) concorda con il richiedente un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove;

    ê 95/16/CE (adattato)

    – esamina i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

    Ö c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle specifiche delle norme armonizzate nonché gli elementi progettati senza applicare le specifiche di tali norme; Õ

    – effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la sua funzione.

    Ö d) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, laddove il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle norme armonizzate pertinenti, queste siano state correttamente applicate; Õ

    Ö e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati, per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle norme armonizzate pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva. Õ

    ò nuovo

    L'organismo notificato redige una relazione di valutazione recante gli esami, le verifiche e le prove effettuati e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

    ê 95/16/CE (adattato)

    5. Se l'esemplare rappresentativo del componente di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    Ö 5. Se gli esemplari rappresentativi del componente di sicurezza per ascensori sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame UE del tipo al fabbricante richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, ove opportuno, del suo mandatario, le conclusioni dell'esame del tipo, le condizioni di validità dell'attestato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato. Õ

    ò nuovo

    L'attestato può avere uno o più allegati.

    Se gli esemplari rappresentativi non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva ad essi applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un attestato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

    L'organismo notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di emissione dell'attestato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö 6. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della direttiva. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriori indagini. In caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Õ

    6. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido[29].

    Ö 7. Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato di tutte le modifiche del tipo approvato che possano influire sulla conformità del componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva o sulle condizioni di validità dell'attestato di esame UE del tipo. Õ

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti:

    – gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,

    – gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

    Inoltre, ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.

    Ö L'organismo notificato esamina la modifica e comunica al richiedente se l'attestato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento dell'attestato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi. Õ

    Ö 8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica degli attestati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o su richiesta, rende disponibile alle autorità di notifica l'elenco degli attestati e dei supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Õ

    Ö Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati degli attestati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, degli attestati e/o dei supplementi da esso rilasciati. Õ

    Ö 9. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia degli attestati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami, delle verifiche e delle prove effettuati dall'organismo notificato. Õ

    Ö 10. Õ 8. Gli L'attestatio di esame CE Ö UE Õ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativea alle procedure di esame CE Ö UE Õ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    9. 11. Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo e dei loro allegati Ö e supplementi Õ per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione Ö immissione sul mercato Õ del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ.

    Nel caso in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nell'a Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del Ö che immette il Õ componente di sicurezza Ö per ascensori Õ sul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    B. Esame CE Ö UE Õ del tipo degli ascensorie

    1. L'esame CE Ö UE Õ del tipo è la ð parte di una ï procedura ð di valutazione della conformità ï con Ö in Õ cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante soddisfa le disposizioni Ö applicabili Õ della direttiva.

    2. La domanda di esame CE Ö UE Õ del tipo dev'essere Ö è Õ presentata dall'installatore dell'ascensore ad un Ö unico Õ organismo notificato di sua scelta.

    La domanda Ö contiene: Õ deve contenere:

    a) - il nome e l'indirizzo dell'installatore; dell'ascensore,

    ê 95/16/CE

    b) - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;,

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - la documentazione tecnica;,

    d) - l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore Ö l'ascensore modello Õ può essere esaminato. Quest'ultimo deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio);.

    ò nuovo

    e) la documentazione che attesti l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate per intero. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante degli ascensori o da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3. La documentazione tecnica deve consentire Ö consente Õ di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni Ö ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute Õ della direttiva nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento.

    La documentazione riporta Ö comprende Õ i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:

    a) - una descrizione Ö dell'ascensore modello Õ generale del modello di ascensore. La documentazione tecnica deve indicare Ö che indichi Õ chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal Ö varianti consentite Õ modello di ascensore Ö di cui all'articolo 2, paragrafo 3; Õ presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);

    ê 95/16/CE

    b) - i disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;

    ò nuovo

    c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore modello;

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö d) - un elenco dei Õ i requisiti essenziali Ö di sicurezza e di salute Õ considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);

    ò nuovo

    e) un elenco delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

    ê 95/16/CE (adattato)

    f) - una copia delle dichiarazioni CE di conformità Ö UE Õ dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ utilizzati Ö nell'ascensore modello; Õ nella fabbricazione dell'ascensore;

    g) - gli eventuali risultati di Ö eventuali Õ provea o di calcolio eseguiti o fatti eseguire Ö dall'installatore Õ dal fabbricante;

    ò nuovo

    h) i verbali delle prove;

    ê 95/16/CE

    i) - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;

    ê 95/16/CE (adattato)

    j) - le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni Ö ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute Õ della direttiva.

    4. L'organismo notificato:

    a) - esamina la documentazione tecnica per giudicare Ö l'adeguatezza del progetto tecnico dell'ascensore modello; Õ se soddisfa gli scopi voluti;

    ò nuovo

    b) concorda con l'installatore un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove;

    ê 95/16/CE (adattato)

    – esamina l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;

    ò nuovo

    c) esamina l'ascensore modello per controllare che sia stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle specifiche delle norme armonizzate pertinenti nonché gli elementi progettati senza applicare le specifiche di tali norme;

    ê 95/16/CE (adattato)

    – effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti.

    ò nuovo

    d) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, laddove l'installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle norme armonizzate pertinenti, queste siano state correttamente applicate;

    e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati, per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle norme armonizzate pertinenti, le soluzioni adottate dall'installatore soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute della direttiva.

    L'organismo notificato redige una relazione di valutazione recante gli esami, le verifiche e le prove effettuati e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante degli ascensori.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    5. Se l'ascensore modello è conforme ð ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I ï Ö ad esso applicabili, Õ alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE Ö UE Õ del tipo all'Ö installatore. Õ richiedente. L'attestato deve contenere Ö reca Õ il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, le conclusioni dell'esame Ö UE del tipo Õ, le condizioni di validità del certificato Ö dell'attestato Õ e i dati necessari all'identificazione del tipo Ö dell'ascensore modello Õ approvato.

    Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    6. L'installatore dell'ascensore informa l'organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane valido[30].

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le informazioni utili riguardanti:

    – gli attestati di esame CE del tipo rilasciati,

    – gli attestati di esame CE del tipo ritirati.

    Inoltre ciascun organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati di esame «CE» del tipo da esso ritirati.

    ò nuovo

    L'attestato può avere uno o più allegati.

    Se l'ascensore modello non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un attestato di esame UE del tipo e informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

    L'organismo notificato conserva una copia dell'attestato di esame UE del tipo, dei suoi allegati e supplementi, nonché la documentazione tecnica e la relazione di valutazione, per 15 anni dalla data di rilascio dell'attestato.

    6. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriori indagini. In caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore.

    7. L'installatore informa l'organismo notificato di tutte le modifiche del tipo approvato, comprese le modifiche non specificate nella documentazione tecnica iniziale, che possano influire sulla conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I o sulle condizioni di validità dell'attestato.

    L'organismo notificato esamina la modifica e comunica all'installatore se l'attestato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento dell'attestato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, secondo i casi.

    8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica degli attestati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o su richiesta, rende disponibile alle autorità di notifica l'elenco degli attestati e dei supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati degli attestati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, degli attestati e dei supplementi da esso rilasciati.

    ê 95/16/CE (adattato)

    9. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere Ö , su richiesta, Õ una copia Ö degli attestati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. Õ dell'attestato e, su richiesta motivata, Ö La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, Õ una copia della documentazione tecnica e Ö del verbale degli esami, delle verifiche e delle prove eseguiti dall'organismo notificato. Õ dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove eseguiti.

    8.10. Gli L'attestatio di esame «CE» Ö UE Õ del tipo, la documentazione e la corrispondenza relativea alle procedure di esame «CE» Ö UE Õ del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    9.11. L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE» Ö UE Õ del tipo e dei loro allegati Ö e supplementi Õ per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione Ö immissione sul mercato Õ dell'ascensore conforme all'ascensore modello.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO VVI

    ESAME FINALE Ö DEGLI ASCENSORI Õ

    1. L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

    Ö 1. L'esame finale è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato accerta e dichiara che un ascensore installato, oggetto di un attestato di esame UE del tipo o progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia della qualità totale approvato, soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    2. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché l'ascensore commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.

    Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ

    Ö 2.1. L'installatore adotta tutte le misure necessarie a garantire che l'ascensore installato sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e a uno dei seguenti: Õ

    Ö a)   un tipo approvato descritto in un attestato di esame UE del tipo; Õ

    Ö b)   un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia della qualità totale conformemente all'allegato XI e all'attestato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate. Õ

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö 2.2. L'installatore redige una dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE nella cabina di ciascun ascensore che soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute della presente direttiva. Õ

    Ö 3. Esame finale Õ

    5. L'organismo notificato riceve una documentazione comprendente:

    Ö 3.1 L'installatore fornisce i seguenti documenti all'organismo notificato: Õ

    a) - il progetto d'insieme dell'ascensore;

    b) - i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;

    c) - un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo punto 6.2 dell'allegato I.

    L'organismo notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore Ö installato. Õ da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.

    Ö 3.2 Un organismo notificato scelto dall'installatore esegue l'esame finale dell'ascensore installato che sta per essere immesso sul mercato al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili della presente direttiva. Õ

    Ö Gli esami e le prove appropriati stabiliti nelle norme armonizzate applicabili citate all'articolo 14 sono eseguiti per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili della presente direttiva. In mancanza di tali norme armonizzate, l'organismo notificato interessato decide le prove equivalenti appropriate da eseguire. Õ

    4. Un organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.

    Detti controlli e prove comprendono in particolare:

    a)           esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato V, parte B;

    Ö 3.3. Gli esami comprendono almeno uno dei seguenti: Õ

    Ö a) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore installato sia conforme all'ascensore modello oggetto di un attestato di esame UE del tipo conformemente all'allegato IV, parte B; Õ

    ò nuovo

    b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore installato sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di garanzia della qualità totale approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate, all'attestato di esame UE del progetto.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö 3.4. Le prove comprendono almeno una delle seguenti: Õ

    ê 95/16/CE

    a) - funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);

    b) - funzionamento dell'ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;

    ê 95/16/CE

    c) - prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale.

    Il carico nominale è quello indicato al paragrafo punto 5 dell'allegato I.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Dopo tali prove, l'organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti che possono Ö possano Õ compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Ö 4. Se l'ascensore installato soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, e redige un attestato di esame finale recante i controlli e le prove eseguiti. Õ

    6. Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta i controlli e le prove eseguiti.

    ê 95/16/CE

    L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Se nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'organismo notificato deve fornire Ö fornisce Õ i motivi dettagliati per di tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio. Ö e indica le misure correttive necessarie da prendere. Õ Nel Per richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi Ö si rivolge Õ al medesimo organismo notificato.

    7. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    Ö 5. L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame finale sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata. Õ

    6. 3. L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione CE di conformità Ö UE Õ e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10 anni a decorrere dall'a commercializzazione Ö immissione sul mercato Õ dell'ascensore.

    ò nuovo

    7. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia dell'attestato di esame finale, su richiesta.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO VII

    CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

    1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Analogamente l'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza dei sistemi di garanzia qualità di cui all'articolo 8 della direttiva non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'organismo.

    2. L'organismo ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati ai risultati del controllo o della vigilanza.

    3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

    4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

    una buona formazione tecnica e professionale; una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente di tali controlli; le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei controlli eseguiti.

    5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

    6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro.

    7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia efficacia.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ALLEGATO VI VIII

    GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTOI Ö DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ

    (Modulo E)

    La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della direttiva.

    Il fabbricante del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    Ö 1. La garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità del prodotto di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano fabbricati e controllati conformemente al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e siano idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di soddisfare tali requisiti. Õ

    Ö 2. Obblighi del fabbricante Õ

    Ö 2.1. Il fabbricante applica un sistema di garanzia della qualità del prodotto approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ

    Ö 2.2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza per ascensori e redige una dichiarazione di conformità UE. Õ

    3. Sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ

    3.1. Il fabbricante del componente di sicurezza Ö o il suo mandatario Õ presenta una domanda per la di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ per i componenti di sicurezza interessati Ö per ascensori Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    ò nuovo

    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

    c) il luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori;

    ê 95/16/CE (adattato)

    d) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sui componenti di sicurezza Ö per ascensori da fabbricare; Õ previsti;

    e) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;

    f) - la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza approvati Ö per ascensori da fabbricare Õ e una copia degli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo.

    3.2. Nel quadro del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ ciascun componente di sicurezza Ö per ascensori Õ viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate Ö stabilite Õ nelle norme relative Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 514, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai Ö pertinenti Õ requisiti Ö essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva.

    Tutti i criteri Ö gli elementi Õ, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità deve permettere Ö consente Õ un'interpretazione uniforme dei programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

    ê 95/16/CE

    Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

    a)           degli obiettivi di qualità;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b)           della struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione e Ö in materia Õ di qualità dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ;

    c)           degli esami Ö delle ispezioni Õ e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

    d)           dei mezzi di controllo del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;

    ê 95/16/CE

    e)           della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ che soddisfano la corrispondente norma armonizzata[31].

    Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto Ö nella valutazione Õ ndella tecnologia apparecchi di sollevamento Ö degli ascensori interessata e con conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I Õ.

    La procedura di valutazione deve comprendere Ö comprende Õ una visita Ö al luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori. Õ presso gli impianti del fabbricante dei componenti di sicurezza.

    ê 95/16/CE (adattato)

    La decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

    Ö La decisione è notificata al fabbricante. La notifica riporta le conclusioni dell'esame e il rapporto di valutazione circostanziato. Õ

    ò nuovo

    Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante appone il numero di identificazione dell'organismo notificato a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di sicurezza per ascensori durante il processo di fabbricazione.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.4. Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nell'a Ö Unione Õ Comunità tengono tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità del prodotto Õ modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione.

    L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere Ö riporta Õ le conclusioni dell'esame e Ö il rapporto di valutazione Õ la motivazione circostanziatoa della decisione.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato.

    4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, Ö al luogo dove si eseguono l'esame finale e Õ le provea e al deposito fornendo e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    a) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;

    b) - la documentazione tecnica;

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - altra Ö la Õ documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli Ö verifiche ispettive Õ per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ e fornisce al fabbricante ð e al suo mandatario, ove opportuno ï dei componenti di sicurezza un rapporto sulle controllo Ö verifiche Õ effettuateo.

    4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso Ö al luogo in cui si effettuano l'esame finale e le prove sui componenti di sicurezza per ascensori. Õ presso il fabbricante dei componenti di sicurezza.

    In talie occasionie, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ.; eEsso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza ð e, ove opportuno, al suo mandatario ï un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

    5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione ð immissione sul mercato ï del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - la documentazione Ö tecnica Õ di cui al punto 3.1, lettera f) secondo comma, terzo trattino;

    ò nuovo

    b) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e);

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - gli adeguamenti Ö i miglioramenti Õ di cui al paragrafo punto 3.4, secondo comma;

    d) - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

    ò nuovo

    6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate.

    7. La documentazione e la corrispondenza relative al sistema di garanzia della qualità del prodotto sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO VII IX

    GARANZIA DELLA QUALITÀ TOTALE Ö DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ

    (Modulo H)

    1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

    2. Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

    Ö 1. La garanzia della qualità totale dei componenti di sicurezza per ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità totale di un fabbricante per garantire che i componenti di sicurezza per ascensori siano progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova al fine di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e di consentire ad un ascensore sul quale siano correttamente montati di soddisfare tali requisiti. Õ

    Ö 2.1. Il fabbricante applica un sistema di garanzia della qualità totale approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'esame finale e le prove da eseguire sui componenti di sicurezza per ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ

    Ö 2.2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione appone la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza per ascensori e redige una dichiarazione di conformità UE. La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. Õ

    3. Sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    3.1. Il fabbricante Ö o il suo mandatario Õ presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta. La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    ò nuovo

    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

    b) il luogo in cui i componenti di sicurezza per ascensori sono progettati, fabbricati, esaminati e sottoposti a prova;

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sui componenti di sicurezza Ö per ascensori da fabbricare Õ;

    ò nuovo

    d) la documentazione tecnica, conformemente al punto 3 dell'allegato IV, parte A, di un modello di ciascuna categoria di componenti di sicurezza per ascensori, conformemente all'allegato III, da fabbricare;

    ê 95/16/CE (adattato)

    e) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ;.

    ò nuovo

    f) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati di ottemperare a dette disposizioni.

    3.2. Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di Ö misure, Õ note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ deve permettere Ö consente Õ un'interpretazione uniforme Ö delle politiche e delle procedure in materia di qualità quali Õ di programmi, Ö piani Õ schemi, manuali e rapporti riguardanti la sulla qualità.

    Detta documentazione deve includere Ö riporta Õ in particolare un'adeguata descrizione:

    a) - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ;

    b) - delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano applicate Ö o non vengano applicate Õ pienamente le norme di cui all'articolo 145, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali Ö di sicurezza e di salute di cui all'allegato I; Õ della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza;

    c) - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ;

    ê 95/16/CE (adattato)

    d) - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

    e) - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

    f) - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;

    g) - dei mezzi di controllo dell'ottenimento Ö del raggiungimento Õ della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto Ö richiesta Õ, e dell'efficacia di del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della qualità.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata Ö pertinente Õ[32].

    Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori. Ö interessata Õ ð e con conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ï La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

    ò nuovo

    Il gruppo ispettivo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e di effettuare gli esami necessari a garantire la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori a tali requisiti.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    La decisione viene notificata al fabbricante ð e, ove opportuno, al suo mandatario. ï dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere Ö riporta Õ le conclusioni dell'esame Ö della valutazione Õ e la motivazione Ö l'approvazione Õ circostanziata della decisione.

    ò nuovo

    Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante appone il numero di identificazione dell'organismo notificato a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di sicurezza per ascensori durante il processo di fabbricazione.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità totale Õ modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione.

    L'organismo notificato comunica Ö notifica Õ la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere Ö riporta Õ le conclusioni dell'esame Ö della valutazione Õ e la motivazione Ö l'approvazione Õ circostanziata della decisione.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. La sorveglianza deve garantire Ö garantisce Õ che il fabbricante dei componenti di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato.

    4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    a) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ;

    b) - la documentazione Ö relativa alla qualità Õ prevista danella sezione «Progettazione» del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ, quali come il risultato di analisi, calcoli, prove, ecc.;

    ò nuovo

    c) la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    d) - la documentazione Ö relativa alla qualità Õ prevista danella sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ, quali come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità Ö totale approvato Õ e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effettuate.

    4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. dei componenti di sicurezza, procedendo o facendo procedere iIn talie occasionie, se necessario, Ö l'organismo notificato può effettuare o far effettuare Õ a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ. Esso fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata Ö sono state effettuate Õ provea, una rapporto Ö relazione Õ sulla di prova stessa.

    5. Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall'ultima data di ð immissione sul mercato ï fabbricazione del componente di sicurezza Ö per ascensori Õ, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera e) secondo comma, secondo trattino;

    ò nuovo

    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

    ê 95/16/CE

    c) - le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

    ê 95/16/CE (adattato)

    d) - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

    Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ né il suo mandatario siano stabiliti nell'a Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione deli componentei di sicurezza Ö per ascensori Õ nesul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

    ò nuovo

    6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate.

    L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, dei loro allegati e supplementi, nonché la documentazione tecnica per 15 anni dalla data di rilascio.

    ê 95/16/CE (adattato)

    7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ALLEGATO VIII X

    VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO Ö RELATIVAMENTE AGLI ASCENSORI Õ

    (Modulo G)

    1. La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.

    Ö1. La verifica di un unico prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta se un ascensore installato soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ

    Ö 2.1. L'installatore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore e redige una dichiarazione di conformità UE. Õ

    2. 2.2. L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta.

    ê 95/16/CE (adattato)

    La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - il nome e l'indirizzo dell'installatore; dell'ascensore,

    b) - nonché la località Ö il luogo Õ in cui è installato l'ascensore;,

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata Ö presentata a nessun Õ introdotta presso un altro organismo notificato;,

    ê 95/16/CE (adattato)

    d) - la documentazione tecnica.

    3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento. Ö La documentazione tecnica consente di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    ê 95/16/CE (adattato)

    Se necessario ai fini della valutazione della conformità, lLa documentazione tecnica contiene inoltre Ö almeno Õ i seguenti elementi:

    a) - una descrizione generale dell'ascensore;

    b) - dei disegni o Ö e Õ schemi di progettazione e di fabbricazione;

    – i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);

    ò nuovo

    c) le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'ascensore;

    d) un elenco delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

    ê 95/16/CE (adattato)

    e) - la copia degli attestati di esame CE Ö UE Õ del tipo dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ utilizzati Ö nell'ascensore Õ;.

    f) - eventualmente, i risultati di Ö eventuali Õ prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;

    ò nuovo

    g) i verbali delle prove;

    ê 95/16/CE (adattato)

    h) - un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore Ö di cui al punto 6.2 dell'allegato I. Õ

    4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 514 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti Ö essenziali di sicurezza e di salute Õ della presente direttiva Ö di cui all'allegato I. Le prove comprendono almeno le prove di cui al punto 3.4, lettera e), dell'allegato V. Õ

    Se l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegato III, e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

    Ö Se l'ascensore soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I, l'organismo notificato redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 21. Õ

    L'organismo notificato compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell'allegato I.

    Se nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'organismo notificato deve fornire Ö fornisce i Õ motivi dettagliati per di tale rifiuto e suggerire Ö indica le misure correttive necessarie da prendere. Õ i mezzi per ottenere la conformità. Se chiede una nuova verifica Ö di un unico prodotto Õ, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare Ö inoltra Õ la domanda allo stesso organismo notificato.

    ò nuovo

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia dell'attestato di conformità.

    ê 95/16/CE (adattato)

    5. L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    6. L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere Ö dalla data di immissione sul mercato Õ dalla commercializzazione dell'ascensore.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO IX XI

    CONFORMITÀ AL TIPO CON CONTROLLO PER CAMPIONE

    Ö DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI Õ

    (Modulo Ö F Õ C)

    1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva.

    Ö 1. La conformità al tipo con controllo per campione è la parte della procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esegue controlli sui componenti di sicurezza per ascensori per garantire che siano conformi al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo, che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili della direttiva e che consentano all'ascensore sul quale siano correttamente montati di soddisfare tali requisiti. Õ

    Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.

    2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

    Ö 2. Obblighi del fabbricante Õ

    Ö 2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori fabbricati al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    Ö 2.2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione deve apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza per ascensori e redigere una dichiarazione di conformità UE. Õ

    Ö 3. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di controllo per campione ad un unico organismo notificato di sua scelta.

    La domanda comprende: Õ

    ò nuovo

    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

    c) tutte le informazioni pertinenti sui componenti di sicurezza per ascensori fabbricati;

    d) l'indicazione del luogo in cui possono essere prelevati i campioni dei componenti di sicurezza per ascensori.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4. Un Ö L' Õ organismo notificato scelto dal fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove sui Ö componenti di sicurezza per ascensori Õ campioni a intervalli casuali. Viene esaminato Ö È necessario esaminare Õ un adeguato campione adeguato di componenti di sicurezza finiti, prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate Ö si effettuano Õ opportune prove, precisate nelle norme relative Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 5 14, o prove equivalenti, per verificare la conformità della produzione con ai corrispondenti requisiti Ö essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza Ö per ascensori esaminati Õ non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

    Gli elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ saranno decisi di comune accordo da tutti gli organismi notificati incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ di cui all'allegato III IV.

    Ö Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia dell'attestato di conformità. Õ

    Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

    Ö 6. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante appone il numero di identificazione dell'organismo notificato a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 19, sui componenti di sicurezza per ascensori durante il processo di fabbricazione. Õ

    3. Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di conformità per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.

    Ö Il fabbricante o il suo mandatario deve conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. Õ

    Nel caso in cui né il fabbricante dei componenti di sicurezza né il suo mandatario siano stabiliti nell'a Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza Ö per ascensori Õ nel sul mercato Ö dell'Unione Õ comunitario.

    5.7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo punto 4 sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i Ö in una lingua ufficiale Õ dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ALLEGATO X XII

    GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTOI PER GLI ASCENSORI

    (Modulo E)

    1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

    L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    2. L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    Ö 1. La garanzia della qualità del prodotto è la parte della procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità del prodotto di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato da un installatore che applica un sistema di garanzia della qualità totale conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ

    Ö 2.1. L'installatore applica un sistema di garanzia della qualità del prodotto approvato per l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ

    Ö 2.2. L'installatore appone la marcatura CE su ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità UE. Õ

    3. Sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ

    3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ per gli ascensori Ö interessati Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta.

    La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    ò nuovo

    a)         il nome e l'indirizzo dell'installatore;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da installare Õ in questione;

    c) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;

    d) - la documentazione tecnica relativa agli ascensori Ö da installare; Õ approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.

    ò nuovo

    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.2. Nel quadro del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto, Õ ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate Ö stabilite Õ nelle norme relative Ö pertinenti Õ di cui all'articolo 14 5, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti Ö essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ della direttiva.

    Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ deve permettere Ö consente Õ un'interpretazione uniforme dei programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

    Detta documentazione deve includere Ö riporta Õ in particolare un'adeguata descrizione:

    a)           - degli obiettivi di qualità;

    b)           - della struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti in materia Õ di gestione e di qualità degli ascensori;

    c)           - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima dell'a Ö immissione sul mercato Õ commercializzazione, tra cui almeno le prove previste al punto 3.3, lettera b), ndell'allegato VI, punto 4, lettera b);

    d)           - dei mezzi di controllo del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;

    ê 95/16/CE

    e)           - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata Ö pertinente Õ[33].

    Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori. Ö interessata Õ ð e con conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ï La procedura di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell'installatore dell'ascensore e una visita del al cantiere.

    La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione Ö di approvazione circostanziata Õ.

    3.4. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    L'installatore dell'ascensore tiene Ö deve tenere Õ informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità del prodotto Õ modificato soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione.

    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della valutazione Õ e Ö l'approvazione Õ la motivazione circostanziata della decisione.

    ò nuovo

    L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 21.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ approvato.

    4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione e di prova, fornendo Ö e fornisce Õ tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    a) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ;,

    b) - la documentazione tecnica;,

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - altra Ö la Õ documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità e fornisce all'installatore stesso un rapporto sul controllo effettuato.

    ê 95/16/CE

    4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il cantierie allestitio per l'installazione dell'ascensore.

    ê 95/16/CE (adattato)

    In talie occasionie, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della qualità Ö del prodotto Õ e dell'ascensore.; Eesso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

    5. L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione Ö installazione Õ dell'ascensore:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c) secondo comma, terzo trattino;

    ò nuovo

    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - gli adeguamenti Ö le modifiche Õ di cui al punto 3.4, secondo comma;

    d) - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

    ò nuovo

    6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità del prodotto rilasciate.

    7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità del prodotto sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    ALLEGATO XI XIII

    GARANZIA DELLA QUALITÀ TOTALE Ö PIÙ ESAME DEL PROGETTO DEGLI ASCENSORI Õ

    (Modulo H)

    1. La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

    L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

    2. L'installatore dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    Ö 1. La garanzia della qualità totale più l'esame del progetto degli ascensori è la procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità totale di un installatore e, ove opportuno, il progetto degli ascensori, per garantire che gli ascensori installati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ

    Ö 2.1. L'installatore applica un sistema di garanzia della qualità totale approvato per la progettazione, la fabbricazione, il montaggio, l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ

    Ö 2.2. L'installatore deve apporre la marcatura CE su ciascun ascensore e redigere una dichiarazione di conformità UE. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. Õ

    3. Sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ

    3.1. L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ ad un ð unico ï organismo notificato di sua scelta.

    La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    ò nuovo

    a)         il nome e l'indirizzo dell'installatore;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da installare Õ, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione e il funzionamento dell'ascensore, nonché di valutare la conformità ai requisiti della direttiva;

    ê 95/16/CE

    c) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;.

    ò nuovo

    d) la documentazione tecnica, conformemente all'allegato IV, parte B, di un modello di ascensore;

    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

    Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità deve permettere Ö consente Õ un'interpretazione uniforme Ö delle procedure quali Õ di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere Ö riporta Õ in particolare un'adeguata descrizione:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b) - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate Ö o non vengano applicate Õ pienamente le norme di cui all'articolo 145 Ö della direttiva Õ, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti Ö essenziali di sicurezza e di salute applicabili Õ della direttiva che si applicano agli ascensori;

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli ascensori;

    d) - degli esami e delle prove Ö che saranno Õ effettuati all'atto dell'omologazione Ö dell'accettazione Õ degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;

    e) - delle relative tecniche Ö , dei relativi processi e interventi sistematici Õ di montaggio, e installazione, Ö e Õ di controllo della qualità e dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;

    f) - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione [tra cui almeno le prove previste al punto 3.4, lettera e), ndell'allegato V] VI, punto 4, lettera b);

    g) - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

    h) - dei mezzi di controllo dell'ottenimento Ö del raggiungimento Õ della qualità Ö di progettazione e installazione Õ richiesta e dell'efficacia di del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della qualità.

    ê 95/16/CE (adattato)

    3.3. Controllo della progettazione Ö Esame del progetto Õ

    3.3.1. Se la progettazione Ö il progetto Õ non è pienamente conforme alle norme armonizzate, l'organismo notificato verifica se la progettazione è conforme Ö ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I Õ alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un certificato CE Ö attestato Õ di esame Ö UE del progetto Õ della progettazione all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare la progettazione Ö il progetto Õ approvatoa.

    ò nuovo

    3.3.2. Qualora il progetto non sia conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare l'attestato di esame del progetto e ne informa l'installatore, motivando dettagliatamente tale rifiuto.

    L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Esso decide se tale evoluzione richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l'organismo notificato ne informa l'installatore.

    L'installatore tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I o alle condizioni di validità dell'attestato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di supplemento dell'attestato di esame UE del progetto iniziale, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame UE del progetto.

    3.3.3. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito agli attestati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi da esso rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di dette autorità l'elenco degli attestati di esame UE del progetto e/o degli eventuali supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito agli attestati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito agli attestati e/o ai supplementi rilasciati.

    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

    3.3.4. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia dell'attestato di esame UE del progetto, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per 10 anni dalla data in cui l'ascensore è stato immesso sul mercato.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ð nuovo

    3.4. Controllo Ö Verifica Õ del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ

    L'organismo notificato valuta Ö deve verificare Õ il sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità Ö totale Õ che soddisfano la corrispondente norma armonizzata Ö pertinente Õ[34].

    Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori. Ö interessata Õ ð e con conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. ï La procedura di valutazione deve comprendere Ö verifica comprende Õ una visita agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito per l'installazione.

    ò nuovo

    Il gruppo ispettivo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1 al fine di verificare la capacità dell'installatore di individuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I e di effettuare gli esami necessari a garantire la conformità dell'ascensore a tali requisiti.

    ê 95/16/CE (adattato)

    La decisione viene notificata all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della verifica Õ e la motivazione Ö il rapporto di valutazione Õ circostanziatoa della decisione.

    3.5. L'installatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    L'installatore dell'ascensore tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità totale Õ modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione.

    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La notifica Ö comunicazione Õ deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della verifica Õ e la motivazione circostanziata della decisione Ö di approvazione circostanziata Õ.

    ò nuovo

    L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente agli articoli 18 e 21.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ approvato.

    4.2. L'installatore dell'ascensore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    a) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b) - la documentazione Ö relativa alla qualità Õ prevista danella sezione «Progettazione» del sistema di garanzia della qualità, quali come il risultatio di analisi, calcoli, prove, ecc.;

    c) - la documentazione Ö relativa alla qualità Õ prevista danella sezione «Omologazione Ö Accettazione Õ degli approvvigionamenti e installazione» del sistema di garanzia della qualità, quali come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulle verifiche effettuate.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore dell'ascensore o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In talie occasionie, se necessario, l'organismo notificato può procedere Ö effettuare Õ o far procedere a Ö effettuare Õ prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia della qualità Ö totale Õ. Esso fornisce all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata Ö sono state effettuate Õ provea, una rapporto sulla Ö relazione di Õ prova stessa.

    5. L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla data di Ö immissione sul mercato Õ commercializzazione dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

    a) - la documentazione di cui al punto 3.1, lettera c) secondo comma, secondo trattino;

    ò nuovo

    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

    ê 95/16/CE

    c) - le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma;

    ê 95/16/CE

    d) - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.5, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Nel caso in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nell'a Ö Unione Õ Comunità, l'obbligo summenzionato incombe all'organismo notificato.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

    ò nuovo

    6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale da esso rilasciate.

    L'organismo notificato conserva una copia delle approvazioni rilasciate, dei loro allegati e supplementi, nonché la documentazione tecnica per 15 anni dalla data di rilascio.

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità totale rilasciate.

    ê 95/16/CE (adattato)

    7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i Ö in una lingua ufficiale Õ dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    ê 95/16/CE (adattato)

    ALLEGATO XII XIV

    GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE Ö DEGLI ASCENSORI Õ

    (Modulo D)

    1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L'installatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    2. L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garanzia qualità approvato per la produzione, l'installazione, l'esame finale e le prove dell'ascensore secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

    Ö 1. La garanzia della qualità della produzione degli ascensori è la parte della procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità della produzione di un installatore per garantire che gli ascensori installati siano conformi al tipo descritto nell'attestato di esame UE del tipo o ad un ascensore progettato e fabbricato da un installatore che applica un sistema di garanzia della qualità totale conformemente all'allegato XI e soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato I. Õ

    Ö 2. Obblighi dell'installatore Õ

    Ö 2.1. L'installatore applica un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato per la fabbricazione, il montaggio, l'installazione, l'esame finale e le prove da eseguire sugli ascensori, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza, come specificato al punto 4. Õ

    Ö 2.2. L'installatore appone la marcatura CE su ciascun ascensore e redige una dichiarazione scritta di conformità. Õ

    3. Sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ

    3.1. L'installatore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda Ö contiene Õ deve contenere:

    ò nuovo

    a)         il nome e l'indirizzo dell'installatore;

    ê 95/16/CE (adattato)

    b) - tutte le informazioni utili Ö pertinenti Õ sugli ascensori Ö da installare Õ;

    c) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ;

    d) - eventualmente, la documentazione tecnica relativa Ö agli ascensori da installare; Õ al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

    ò nuovo

    e) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

    ê 95/16/CE

    3.2. Il sistema di garanzia della qualità deve garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

    ê 95/16/CE (adattato)

    Tutti Ö gli elementi Õ i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore devono essere Ö sono Õ documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere, Ö riporta, Õ in particolare, un'adeguata descrizione:

    a) - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità Ö e dei poteri dei dirigenti Õ di gestione in materia di qualità degli ascensori;

    b) - Ö delle tecniche, Õ dei processi di fabbricazione, Ö e Õ degli interventi sistematici Ö che si intendono applicare nella fabbricazione, nel Õ e delle tecniche di controllo Ö di qualità Õ e nella garanzia della qualità;

    c) - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo l'installazione[35];

    d) - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

    e) - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo Ö del raggiungimento Õ della qualità richiesta Ö dell'ascensore Õ e dell'efficacia di del funzionamento Ö efficace Õ del sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ.

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia della qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata Ö pertinente Õ[36].

    Nel gruppo Ö ispettivo Õ incaricato della valutazione deve essere Ö è Õ presente almeno un esperto nella Ö valutazione della Õ tecnologia degli ascensori Ö interessata Õ oggetto della valutazione Ö e con conoscenza dei requisiti di sicurezza e di salute di cui all'allegato I Õ.

    La procedura di valutazione deve comprendere Ö comprende Õ una visita presso gli impianti dell'installatore Ö e la visita di un cantiere allestito per l'installazione Õ.

    La decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della valutazione Õ e la motivazione Ö il rapporto di valutazione Õ circostanziatoa della decisione.

    3.4. L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    L'installatore o il mandatario tengono Ö tiene Õ informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema Ö di garanzia della qualità della produzione Õ modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo punto 3.2 o se è necessaria una seconda Ö nuova Õ valutazione.

    L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame Ö della valutazione Õ e la motivazione Ö il rapporto di valutazione Õ circostanziatoa della decisione.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ approvato.

    4.2. L'installatore consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi neai locali di fabbricazione, ispezione, montaggio, installazione, provae e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    a) - la documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ;

    Ö b) la documentazione tecnica; Õ

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - altra Ö la Õ documentazione Ö in materia di qualità Õ, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    ê 95/16/CE (adattato)

    4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia della qualità Ö della produzione Õ e fornisce all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

    4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso l'installatore di un ascensore. In talie occasionie, Ö se necessario, Õ l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento Ö corretto Õ del sistema di garanzia della qualità Ö della produzione. Õ, se necessario. Esso fornisce all'installatore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    5. L'installatore tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore:

    ê 95/16/CE (adattato)

    a) - la documentazione di cui al paragrafo punto 3.1, lettera c) secondo comma, secondo trattino;

    ò nuovo

    b) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera d);

    ê 95/16/CE (adattato)

    c) - gli adeguamenti Ö le modifiche Õ di cui al paragrafo punto 3.4, secondo comma;

    d) - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo punto 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi punti 4.3 e 4.4.

    ò nuovo

    6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione da esso rilasciate, rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

    Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione da esso rilasciate.

    Su richiesta, l'organismo notificato fornisce alla Commissione e agli Stati membri una copia delle approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità della produzione rilasciate.

    ê 95/16/CE (adattato)

    6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

    7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia della qualità della produzione sono redatte nella(e) Ö in una Õ lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua da questo accettata.

    é

    ALLEGATO XIII

    Parte A

    Direttiva abrogata e elenco delle sue modificazioni successive

    Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1) ||

    Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) || Solo il punto 10 dell'allegato I

    Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) || Solo l'articolo 24

    Parte B

    Elenco dei termini di attuazione [e di applicazione] in diritto interno

    Direttiva || Termine di attuazione || Data di applicazione

    95/16/CE || 1 gennaio 1997 || 1 luglio 1997[37]

    2006/42/CE, articolo 24 || 29 giugno 2008 || 29 dicembre 2009

    ALLEGATO XIV

    Tavola di concordanza

    Direttiva 95/16/CE || La presente direttiva

    Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

    _ || Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 1, paragrafo 2, primo comma || _

    Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma || _

    Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma || Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, primo trattino || Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino || __

    Articolo 1, paragrafo 4, primo comma, quinto trattino || Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 4, secondo comma || Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 4, terzo comma || Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 1, paragrafo 5 || Articolo 1, paragrafo 3

    _ || Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, primo comma || Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 3, secondo comma || Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 3, paragrafo 2

    __ || Articoli da 7 a 14

    Articolo 5 || __

    Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || __

    ||

    Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || Articolo 42

    Articolo 7 || __

    __ || Articoli da 37 a 41

    _ || Articolo 43

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) || Articolo 15

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) || __

    Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 16

    __ || Articolo 17

    Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 || __

    __ || Articolo 18

    Articolo 9 || __

    Articolo 10, paragrafo 1 || __

    Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 1

    Articolo 10, paragrafi 3 e 4 || __

    __ || Articolo 19, paragrafi da 2 a 5

    __ || Articoli da 20 a 45

    Articolo 11 || __

    __ || Articolo 44

    Articolo 12 || __

    Articolo 13 || __

    Articolo 14 || __

    Articolo 15, paragrafi 1 e 2 || __

    ||

    Articolo 15, paragrafo 3 || Articolo 46, paragrafo 2

    __ || Articolo 46, paragrafo 1

    Articolo 16 || _

    __ || Articoli da 47 a 49

    Articolo 17 || Articolo 50

    Allegato I || Allegato I

    Allegato II, parte A || Allegato II, parte A

    Allegato II, parte B || Allegato II, parte B

    Allegato III || __

    Allegato IV || Allegato III

    Allegato V, parte A || Allegato IV, parte A

    Allegato V, parte B || Allegato IV, parte B

    Allegato VI || Allegato V

    Allegato VII || __

    Allegato VIII || Allegato VI

    Allegato IX || Allegato VII

    Allegato X || Allegato VIII

    Allegato XI || Allegato IX

    Allegato XII || Allegato X

    Allegato XIII || Allegato XI

    Allegato XIV || Allegato XII

    __ || Allegato XIII

    __ || Allegato XIV

    [1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo].

    [2]               "Evaluation of the Application of the Lifts Directive 95/16/EC" (Valutazione dell'applicazione della direttiva Ascensori 95/16/CE), relazione finale presentata alla Commissione europea (DG ENTR) il 21 giugno 2004. [Lo studio ha analizzato il funzionamento della direttiva 95/16/CE in sette stati membri: Belgio, Finlandia, Germania, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.]

    [3]               Studio intitolato "Technical Assessment of Means of Preventing the Crushing Risk on Lifts subject to Directive 95/16/EC" (Valutazione tecnica dei mezzi per prevenire i rischi di schiacciamento legati agli ascensori in applicazione della direttiva 95/16/CE), n. della relazione: ME/07/07 (2007). [Lo scopo dello studio era esaminare se le soluzioni disponibili per la prevenzione del rischio di schiacciamento, diverse dallo spazio libero o dal volume di rifugio, potessero fornire un livello di sicurezza equivalente.]

    [4]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM (2011) 315 definitivo].

    [5]               C(2010) 7649 definitivo.

    [6]               GU C 77 del 28.3.2002, pagg. 1-3.

    [7]               GU C […].

    [8]               GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/486/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21).

    [9]               GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42).

    [10]             GU L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12.

    [11]             GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.

    [12]             GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.

    [13]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    [14]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    [15]             GU L 134 del 20.6.1995, pag. 37.

    [16]             GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

    [17]             GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

    [18]             GU L 40 del 11. 2. 1989, pag. 12.

    [19]             GU C […] del […], pag. […].

    [20]             GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

    [21]             GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

    [22]             Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

    [23]             GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

    [24]             La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.

    [25]             Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.

    [26]             Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.

    [27]             La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso di cui all'allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o in stampatello.

    [28]             Ragione sociale e indirizzo completo.

    [29]             Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.

    [30]             Se lo reputa necessario, l'organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.

    [31]             Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

    [32]             Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità dei componenti di sicurezza.

    [33]             Tale norma armonizzata sarà la EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

    [34]             Tale norma armonizzata sarà la EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità degli ascensori.

    [35]             Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste al punto 3.4. dell'allegato V all'allegato VI, paragrafo 4, lettera b).

    [36]             Detta norma armonizzata è la EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità degli ascensori.

    [37]             Gli Stati membri ammettono, sino al 30 giugno 1999, - la commercializzazione e la messa in servizio di ascensori, - la commercializzazione e la messa in servizio di componenti di sicurezza, conformi alle disposizioni in vigore sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva. Direttiva 95/16/CE. articolo 15, paragrafo 2.

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