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Document 52011PC0762
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Union within the World Trade Organization (WTO) as regards requests under Article IX of the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (the WTO Agreement) for granting and/or extending certain waivers
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda le domande presentate in virtù dell'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sull'OMC) relativo alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda le domande presentate in virtù dell'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sull'OMC) relativo alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe
/* COM/2011/0762 definitivo - 2011/0347 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda le domande presentate in virtù dell'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sull'OMC) relativo alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe /* COM/2011/0762 definitivo - 2011/0347 (NLE) */
RELAZIONE 1. OB IETTIVO DELLA PROPOSTA L'obiettivo della presente proposta è di consentire l'UE di associarsi al consenso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda l'adozione di talune deroghe[1] da parte del consiglio generale dell'OMC. La presente proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a prendere posizione a nome dell'Unione europea nel'ambito dell'OMC per quanto riguarda le domande di concessione e/o di proroga di talune deroghe, presentate in virtù dell'articolo IX dell'accordo sull'OMC, purché siano rispettate alcune condizioni, in particolare quelle stabilite dall'articolo IX dell'accordo sull'OMC e che giustificano la decisione di concedere una deroga. 2. BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che quando una decisione che ha effetti giuridici deve essere adottata da un'istanza creata da un accordo internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. La concessione e/o una proroga di una deroga rientra nell'ambito di applicazione di questa disposizione, poiché la decisione è adottata da un'istanza creata da un accordo internazionale (il consiglio generale o la conferenza ministeriale dell'OMC) che ha un impatto sui diritti e gli obblighi dell'UE. 3. PORTATA DELLA PROPOSTA La Commissione sarà autorizzata a adottare una posizione a nome dell'UE al fine di appoggiare domande di deroga specifica che presentano un'importanza marginale ai livelli politico, economico e commerciale, e conformemente alla politica commerciale globale dell'UE. L'UE dovrebbe essere in grado di agire sollecitamente nel quadro del processo decisionale dell'OMC relativo a queste domande di deroga. Considerato il limitato ambito d'applicazione delle deroghe, sembrerebbe sproporzionato che il Consiglio adotti una decisione individuale concernente ciascuna domanda di deroga coperta dalla presente decisione. Ciò rischierebbe inoltre di generare difficoltà procedurali, poiché la procedura di adozione interna all'UE di una decisione del Consiglio potrebbe risultare più lunga della procedura di adozione di una deroga nell'ambito dell'OMC; di conseguenza, l'UE non sarebbe più in grado di associarsi al consenso nell'ambito del consiglio generale e ritarderebbe in questo modo l'azione dell'OMC. La decisione proposta riguarda le domande di deroga e le domande di proroga di deroga seguenti: 1) Domande di deroga e domande di proroga di deroga relative all'introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato "Sistema armonizzato o SA") il 1° gennaio 1988 e dei suoi emendamenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto, raccomandati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, rispettivamente denominati “modifiche del SA92”, “modifiche del SA96”, “modifiche del SA2002”, “modifiche del SA2007” e “modifiche del SA2012”, nonché dei futuri emendamenti del SA che stabiliscono l'obbligo di introdurre queste modifiche negli elenchi di concessioni dei membri (recepimento degli elenchi di concessioni tariffarie nella nomenclatura del SA). Queste deroghe[2] collettive riguardano il recepimento degli elenchi di impegni tariffari in versioni più recenti della nomenclatura del Sistema armonizzato. Esse sono necessarie nel caso in cui un membro dell'OMC abbia applicato la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale delle dogane ed abbia introdotto, a livello nazionale, una versione più recente della nomenclatura, e non abbia ancora avuto il tempo di recepirla nell'elenco di concessioni nel quadro dell'OMC (l'UE beneficia delle deroghe del SA2002 e del SA2007). È quindi nell'interesse dell'UE che la proroga annuale di tali deroghe sia concessa speditamente. Queste domande di deroga riguardano principalmente la proroga di deroghe esistenti, ma anche l'adozione di nuovi emendamenti del SA. In tale contesto, una nuova deroga per l'SA2012 dovrebbe essere adottata entro i primi mesi del 2012 (e l'UE dovrà chiedere di poterne beneficiare). 2) Domande di proroga della deroga esistente relativa all'attuazione da parte di Capo Verde dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'accordo sul valore in dogana dell'OMC. Questa deroga autorizza Capo Verde a prorogare sino al 31 dicembre 2011 il periodo di attuazione integrale dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle Tariffe doganali e il commercio (GATT) e dell'Accordo sul valore in dogana dell'OMC[3]. Una eventuale proroga di questa deroga avrebbe un'importanza minima per l'UE ai livelli economico e commerciale. 3) Domande di proroga della deroga esistente relativa al programma di preferenza tariffaria del Canada Questa deroga autorizza il Canada ad applicare un regime di esenzioni dai diritti doganali ad alcune importazioni provenienti dai paesi dei Caraibi membri del Commonwealth che beneficiano delle disposizioni del programma CARIBCAN, senza essere costretto ad estendere lo stesso regime di esenzione dai diritti doganali ai prodotti simili provenienti da altri membri dell'OMC. La deroga del Canada è valida fino al 31 dicembre 2011[4]. Un'eventuale proroga di questa deroga sarebbe di importanza minima per l'UE a livello economico e commerciale. Sarebbe inoltre in linea con le politiche dell'UE volte a sostenere il progresso economico dei paesi in via di sviluppo grazie a preferenze commerciali. 4) Domande di proroga della deroga esistente che esonera Cuba dalle disposizioni dell'articolo XV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle Tariffe doganali del commercio 1994 Questa deroga autorizza Cuba ad essere esonerata dalle disposizioni dell'articolo XV, paragrafo 6, del GATT, il quale prevede che un membro dell'OMC che cessi di essere membro del Fondo monetario internazionale debba concludere un accordo speciale con l'OMC. Questa deroga è stata concessa a Cuba nel 1964 ed è attualmente valida fino al 31 dicembre 2011[5]. 5) Domande di proroga della deroga esistente per il sistema di certificazione del processo di Kimberley Questa deroga collettiva relativa al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi al quale l'UE partecipa accanto a 19 altri membri dell'OMC. L'obiettivo di questa deroga è di impedire il commercio dei "diamanti di guerra". Questa deroga è valida fino al 31 dicembre 2012[6]. Un'eventuale proroga di questa deroga avrebbe un'importanza minima per l'UE a livello economico e commerciale, essendo al tempo stesso di grande rilevanza per le sue relazioni esterne globali. La proposta prevede inoltre che: - la Commissione informi il Consiglio (attraverso il comitato della politica commerciale), con sufficiente anticipo, in merito a qualunque riunione dell'organo pertinente dell'OMC durante la quale potrebbe essere adottata una decisione in merito a una domanda coperta dalla decisione; - il Consiglio possa chiedere che sia adottata la procedura per l'adozione di una decisione individuale del Consiglio relativa alla domanda di deroga. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il Parlamento europeo sarà immediatamente e pienamente informato. 2011/0347 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda le domande presentate in virtù dell'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sull'OMC) relativo alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo capoverso, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (“Accordo sull'OMC”) stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali negli allegati 1A o 1B o 1C dell'Accordo sull'OMC e nei loro allegati. (2) Quando le domande di deroga sono presentate all'OMC, accade spesso che l'organo competente dell'OMC debba adottare la sua decisione finale in merito a tali domande entro termini molto brevi e che sia necessaria una reazione rapida da parte dei membri dell'OMC. (3) È nell'interesse dell'Unione che le domande di concessione e/o di proroga delle deroghe[7] annuali relative all'introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il cosiddetto "Sistema armonizzato" o "SA") il 1° gennaio 1988, e dei suoi emendamenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto, raccomandati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, denominati rispettivamente “modifiche SA92” (entrate in vigore il 1° gennaio 1992), “modifiche SA96” (entrate in vigore il 1° gennaio 1996), “modifiche SA2002” (entrate in vigore il 1° gennaio 2002), “modifiche SA2007” (entrate in vigore il 1° gennaio 2007) e “modifiche SA2012” (che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012), nonché i futuri emendamenti del SA che stabiliscono l'obbligo di introdurre queste modifiche negli elenchi di concessioni dei membri (recepimento degli elenchi di concessioni tariffarie nella nomenclatura del SA) siano adottate quanto prima. (4) La deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell'articolo VII del GATT e dell'Accordo sul valore in dogana dell'OMC scadrà il 31 dicembre 2011[8]. Una proroga avrebbe un'importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale. (5) La deroga relativa al programma di preferenza commerciale del Canada CARIBCAN scadrà il 31 dicembre 2011[9]. La proroga di questa deroga avrebbe un'importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale e sarebbe inoltre in linea con la politica dell'Unione volta a sostenere i progressi economici dei paesi in via di sviluppo grazie a preferenze commerciali. (6) La deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dalle disposizioni dell'articolo XV, paragrafo 6, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 scadrà il 31 dicembre 2011[10]. Una proroga di questa deroga avrebbe importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale. (7) La deroga che autorizza i paesi che partecipano al sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi a imporre talune restrizioni al commercio dei "diamanti di guerra" scadrà il 31 dicembre 2011[11]. La sua proroga sarebbe di importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale ed avrebbe grande rilevanza per i suoi rapporti commerciali globali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Unione europea appoggia le domande seguenti, presentate in virtù dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo sull'OMC) all'organo competente dell'OMC: (a) domande di concessione e/o di estensione di proroga delle deroghe relative all'introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e dei suoi emendamenti effettuati nel 1992 (“modifiche SA92"), nel 1996 (“modifiche SA96”), nel 2002 (“modifiche SA2002”), nel 2007 (“modifiche SA2007”) e nel 2012 (“modifiche SA2012”), nonché i futuri emendamenti del SA, che stabiliscono l'obbligo di introdurre tali modifiche negli elenchi di concessioni dei membri; (b) domande di proroga della deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell'articolo VII del GATT e dell'Accordo sul valore in dogana dellOMC; (c) domande di proroga della deroga che autorizza il Canada ad applicare un regime preferenziale a taluni paesi in via di sviluppo (programma CARIBCAN); (d) domande di proroga per la deroga che esonera Cuba dalle disposizioni dell'articolo XV, paragrafo 6, dell'Accordo generale sulle Tariffe doganali e il commercio del 1994; (e) domande di proroga della deroga del Sistema di certificazione del processo di Kimberley. Articolo 2 La Commissione informa il Consiglio (attraverso il comitato per la politica commerciale), con sufficiente anticipo, in merito a qualunque riunione dell'organo competente dell'OMC durante la quale potrebbe essere adottata una decisione in merito a una domanda coperta dalla presente decisione. Conformemente all'articolo 241 del trattato, il Consiglio può richiedere, entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha informato il comitato per la politica commerciale, che la procedura di adozione di una decisione individuale del Consiglio in merito alla domanda di deroga in questione sia avviata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente [1] Le deroghe sono autorizzazioni concesse dal consiglio generale/dalla conferenza ministeriale dell'OMC che permettono un'esenzione temporanea da alcuni obblighi dell'OMC normalmente applicabili. [2] Le ultime deroghe concesse per l'SA96, l'SA2002 e l'SAHS2007 figurano rispettivamente nei documenti WT/L/801, WT/L/808 e WT/L/809. [3] Si veda il documento WT/L/812. [4] Si veda il documento WT/L/677. [5] Si veda il documento WT/L/678. [6] Si veda il documento WT/L/676. [7] Le ultime deroghe concesse per l'SA96, l'SA2002 e l'SA2007 figurano rispettivamente nei documenti WT/L/801, WT/L/808 e WT/L/809. [8] Si veda il documento WT/L/812. [9] Si veda il documento WT/L/677. [10] Si veda il documento WT/L/678. [11] Si veda il documento WT/L/676.