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Document 52011PC0750
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
/* COM/2011/0750 definitivo - 2011/0365 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti /* COM/2011/0750 definitivo - 2011/0365 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le politiche relative allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave
di volta del progetto europeo, queste politiche intendono instaurare uno spazio
senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi
possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali,
conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro,
certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza
garantita. Il programma di Stoccolma del 2009[1]
ha confermato l'importanza crescente delle politiche degli affari interni, uno
dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura sensibile. Nel settore della sicurezza interna, i
documenti di base, quali la comunicazione della Commissione sulla strategia di
sicurezza interna[2],
hanno fornito chiari orientamenti circa la direzione che le attività dovranno
prendere nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la gestione delle frontiere e
la politica in materia di visti, la comunicazione sulla migrazione[3] ha descritto in modo
particolareggiato le sfide future concernenti la sicurezza delle frontiere e lo
sviluppo di uno spazio senza frontiere interne. La comunicazione sulla
governance Schengen[4]
ha presentato proposte intese a consolidare l'acquis di Schengen tramite un
sistema di governance in grado di rispondere efficacemente, e in modo
tempestivo e coordinato a livello dell'Unione, a circostanze eccezionali e alle
sfide che potrebbero compromettere l'intero funzionamento dello spazio
Schengen. La comunicazione "Frontiere intelligenti – opzioni e
prospettive"[5]
illustra come nuovi sistemi IT, quali un sistema di ingressi/uscite e un
programma per viaggiatori registrati, possono contribuire a una migliore
gestione dei flussi migratori nell'Unione. Una componente fondamentale del sistema comune
integrato di gestione delle frontiere è stata l'istituzione di meccanismi di
solidarietà dell'Unione, intesi a sostenere un'applicazione uniforme e di
elevata qualità delle norme dell'Unione europea in materia di gestione delle
frontiere e di politica comune dei visti. Migliorare il coordinamento della
cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo delle frontiere
attraverso l'Agenzia Frontex rappresenta una tappa importante per lo sviluppo
del sistema. Inoltre, con il Fondo per le frontiere esterne, l'Unione esprime
solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le
disposizioni Schengen in materia di frontiere esterne e di visti. Il programma di Stoccolma ha espressamente
richiesto la costituzione di un fondo a sostegno dell'attuazione della
strategia di sicurezza interna così come un approccio coerente e globale nei
confronti della cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa
la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. In questo contesto, nella proposta del 29
giugno 2011 relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[6], la Commissione ha suggerito di
istituire un fondo per la sicurezza interna, all'interno di una struttura
bipartita semplificata per le spese future nel settore degli affari interni che
comprende anche un fondo per l'asilo e la migrazione. Il Fondo Sicurezza
interna avrà una dotazione di bilancio complessiva di 4 648 milioni di euro (a
prezzi correnti) per sostenere la realizzazione dei cinque obiettivi strategici
definiti dalla strategia di sicurezza interna: smantellare le reti criminali
internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il
reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel
ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, e
aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e alle calamità. Poiché il trattato pone basi giuridiche
diverse per l'ampia gamma di obiettivi strategici da realizzare, non è
possibile, sotto il profilo giuridico, istituire il Fondo Sicurezza interna
come un unico strumento finanziario. Si propone pertanto di istituire il Fondo
sotto forma di un quadro finanziario generale, composto da due specifiche
proposte settoriali (il presente documento costituisce una delle due proposte),
integrate da uno strumento orizzontale che ne stabilisce le disposizioni comuni.
Una spiegazione più articolata
dell'architettura giuridica è riportata nella sezione 3. 2. Consultazioni delle parti interessate e
valutazione d'impatto Facendo eco alla grande rilevanza attribuita
alla valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle
politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione,
della consultazione dei soggetti interessati e della valutazione d'impatto. I preparativi per i futuri strumenti
finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati
nel 2011. Nell’ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di
valutazione/valutazione d’impatto è stato commissionato a un contraente
esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati
disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e
passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse
le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base
la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è
stata esaminata e commentata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9
settembre 2011. Ribadendo
l’importanza della valutazione come mezzo per informare il processo di
elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene anche pienamente conto
della valutazione formale intermedia del Fondo per le frontiere esterne. Nella
relazione del [… novembre 2011] la Commissione ha valutato gli aspetti
qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo nel periodo 2007-2009. La
relazione presenta una rassegna delle attività concrete svolte negli Stati
membri nell'ambito del Fondo per migliorare la gestione delle frontiere esterne
dell'Unione e il trattamento dei visti a livello nazionale. Sottolinea in
particolare le azioni intraprese dagli Stati membri ai fini della sicurezza dei
documenti, gli ingenti investimenti effettuati per rafforzare le capacità di
sorveglianza di frontiera nel Mediterraneo, i suoi approcci atlantici e i
progetti pilota in materia di controllo automatizzato di frontiera e i
programmi per viaggiatori registrati. Nel formulare la
presente proposta si è tenuto conto dei risultati di una consultazione pubblica
online sul futuro dei finanziamenti nel settore degli affari interni[7], protrattasi dal 5 gennaio al
20 marzo 2011 e aperta ai soggetti interessati dell'Unione e dei paesi terzi. È
pervenuto un totale di 115 risposte di privati e organizzazioni, compresi otto position
paper, emananti da tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi. Nell’aprile 2011 la conferenza “The future
of EU funding for Home Affairs: A fresh look” ha riunito i principali
referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della
società civile, ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti
dell'Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi
l’occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione
pubblica. Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel
settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali
in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio
GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori
politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l’audizione della
commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide
politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore
generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare
Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011. Gli esperti hanno dato il loro specifico
parere sui futuri strumenti finanziari nel settore della sicurezza interna nel
corso della conferenza EOS su Industria e Sicurezza tenutasi il 9 febbraio 2011
e nell'ambito del comitato per l'immigrazione e l'asilo del 22 febbraio 2011.
Gli aspetti tecnici dell'attuazione del futuro strumento finanziario nel
settore della sicurezza interna sono stati inoltre discussi, sulla base di una
consultazione scritta svoltasi nel mese di aprile 2011, anche con gli esperti
degli Stati membri nell'ambito del comitato comune per il programma generale
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (Comitato SOLID). Da tali consultazioni, conferenze e
discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori
convengono sulla necessità di ampliare il campo di azione dei finanziamenti
dell'Unione in materia di sicurezza interna, anche rispetto alla loro
dimensione esterna, e di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei
meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle
emergenze. Perché apporti valore aggiunto, la spesa dell’Unione dovrebbe
rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a
livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari
interni. Quanto alla sicurezza interna, gli interlocutori ritengono che il
programma di Stoccolma del 2009 e la strategia di sicurezza interna del 2010
già ne fissino le ampie priorità tematiche. Il futuro meccanismo di
finanziamento dovrà quindi essere definito in modo estensivo per includere le
autorità di contrasto, le guardie di frontiera e le dogane. È inoltre
importante e necessario coinvolgere maggiormente le competenti agenzie dell’Unione,
quali Europol e Frontex, ed ampio è il sostegno all'ipotesi di ridurre a due
fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti
una effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi
d’accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile e la
gestione concorrente orientata alla programmazione pluriennale è generalmente
considerata la modalità di gestione adeguata per tutti i finanziamenti nel
settore degli affari interni, anche se le organizzazioni non governative sono
del parere che sia opportuno mantenere anche la gestione diretta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Il diritto di intervenire discende
dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita:
“L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle
persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e
la lotta contro quest'ultima”. L’intervento dell’Unione è giustificato dagli
obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (di seguito “il trattato”) che stabilisce i mezzi per realizzare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’attenzione è richiamata
sull’articolo 80 del trattato in virtù del quale queste politiche dell'Unione e
la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano
finanziario. L'istituzione di un Fondo Sicurezza interna
richiede l'adozione di due strumenti legislativi che, considerati
congiuntamente, costituiscono il Fondo. La struttura generale è stata scelta alla
luce degli obblighi imposti dal trattato. A motivo delle diverse regole di voto
in sede di Consiglio previste dai protocolli n. 19 (sull'acquis di Schengen),
n. 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia) e n. 22 (sulla posizione della Danimarca, anche
in relazione alla parte terza, titolo V, del trattato) non è giuridicamente
possibile, nonostante la coerenza degli obiettivi strategici perseguiti,
predisporre un'unica proposta legislativa generale per il Fondo Sicurezza
interna. Il Fondo Sicurezza interna si configura
pertanto come un quadro finanziario generale, composto da due atti distinti che
istituiscono le diverse componenti del Fondo e stabiliscono gli obiettivi, le
azioni ammissibili e le dotazioni di ciascuna componente: –
un regolamento che istituisce, nell’ambito del
Fondo, la componente relativa alla cooperazione di polizia, alla prevenzione e
alla lotta alla criminalità e alla gestione delle crisi; –
un regolamento che istituisce, nell’ambito del
Fondo, la componente relativa alla gestione delle frontiere e una politica
comune dei visti. Nell'ambito del quadro generale del Fondo
Sicurezza interna, il presente regolamento definisce pertanto il sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di
visti. La base giuridica del presente regolamento è
l’articolo 77 del trattato. Complessivamente, il valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione in questo settore rispetto all’azione isolata degli
Stati membri è evidente. L’Unione europea si trova in posizione avvantaggiata
rispetto agli Stati membri per predisporre un quadro che esprima la solidarietà
dell’Unione nel campo di controllo di frontiera, della politica in materia di
visti e della gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo
sviluppo di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche. Il sostegno
finanziario previsto dal presente regolamento contribuisce in particolare a
rafforzare le capacità nazionali ed europee in questi settori. A tal fine, il
regolamento mira tra l'altro a sostenere in maniera più sistematica i servizi
forniti dai singoli Stati membri per rendere sicuro lo spazio senza frontiere
("meccanismo di sostegno operativo"), al fine di rafforzare la
cooperazione interforze tra le guardie di frontiera e altre autorità di
contrasto e di aumentare le attrezzature specializzate disponibili negli Stati
membri che possono essere messe a disposizione di Frontex per operazioni
congiunte nell'interesse di proteggere lo spazio senza frontiere. È tuttavia
comunemente riconosciuto che gli interventi debbano essere realizzati a un
livello appropriato e che il ruolo dell'Unione debba limitarsi a quanto è
necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione europea, “il
bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni
pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni
non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può
garantire risultati migliori”[8]. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione relativa al
quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 4 648
milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo
2014-2020. Di tale dotazione globale, 3 520 milioni di EUR rappresentano
le risorse disponibili per attuare il presente regolamento specifico.
Indicativamente, circa il 61% dell'importo (2 150 milioni di EUR) sarà
destinato ai programmi nazionali degli Stati membri e al sostegno del regime di
transito speciale attuato dalla Lituania, il 31% (1 100 milioni di EUR)
sarà finalizzato allo sviluppo del pacchetto legislativo sulle "frontiere
intelligenti" e il resto sarà disponibile per finanziare le azioni
dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica, tenendo anche
conto dei contributi dei paesi associati Schengen, che andranno ad aggiungersi
alla dotazione complessiva. milioni di EUR Fondo Sicurezza interna compresi nuovi sistemi IT || 4 648 - strumento per la cooperazione di polizia || 1 128 - strumento per le frontiere || 3 520 Inoltre, conformemente alla comunicazione del
giugno 2011, al di fuori del campo di applicazione del Fondo Sicurezza interna,
una distinta dotazione di 822 milioni di EUR (prezzi correnti) è stata
accantonata per la gestione degli esistenti sistemi IT su larga scala (il
sistema d’informazione Schengen II, il sistema di informazione visti e
Eurodac). La gestione di tali sistemi sarà progressivamente trasferita dalla
Commissione alla futura agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi
IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (agenzia IT),
quando diventerà operativa a fine 2012. 5. ELEMENTI PRINCIPALI 5.1. Concentrarsi sulle priorità
strategiche Grazie allo strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di
visti per il periodo 2014-2020, l'Unione potrà: ·
sostenere e rafforzare le capacità nazionali nel
settore del controllo di frontiera e la politica in materia di visti e
dimostrare in tal modo solidarietà finanziaria per i compiti affidati ai
singoli Stati membri alle frontiere esterne e nei consolati nell'interesse
dello spazio senza frontiere sotto forma di servizio pubblico fornito
all'Unione (programmi nazionali, compreso il "sostegno operativo"); ·
finanziare lo sviluppo del pacchetto
"frontiere intelligenti", vale a dire l'istituzione di un sistema di
ingressi/uscite (EES) e un programma dell'Unione per viaggiatori registrati
(RTP); ·
finanziare l'introduzione e il funzionamento del
sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in particolare
attraverso l'acquisto di attrezzature, infrastrutture e sistemi negli Stati
membri; ·
rafforzare la governance Schengen e il meccanismo
di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di
Schengen: a) finanziando il funzionamento del meccanismo con gestione diretta;
b) introducendo condizioni basate sul rispetto dell'acquis di Schengen per
l'erogazione di un sostegno operativo agli Stati membri e c), imponendo agli
Stati membri di (ri)assegnare le risorse ricevute per i programmi nell'ambito
del presente strumento e destinarle in via prioritaria ad ovviare le eventuali
carenze individuate nell'ambito del meccanismo; ·
incrementare il potenziale operativo di Frontex
invitando gli Stati membri a destinare risorse supplementari previste per i
programmi nazionali alle attrezzature specializzate che possono essere messe a
disposizione dell'agenzia per le operazioni congiunte; ·
sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle
pertinenti politiche dell'Unione nell'Unione, nei paesi terzi e con gli stessi
nell'ambito di "azioni dell'Unione", migliorando in tal modo la
gestione complessiva dei flussi migratori verso l’Unione (progetti gestiti
direttamente, ad esempio studi o progetti pilota per rafforzare la cooperazione
con i paesi terzi, o indirettamente, in conformità del regolamento finanziario[9]); ·
tenere a pronta disposizione risorse adeguate per
fornire assistenza emergenziale nell'eventualità di pressioni migratorie
urgenti o eccezionali; ·
continuare a sostenere il funzionamento del regime
di transito specifico della Lituania, nel rispetto degli obblighi dell'Unione[10], assicurando un sostegno per
compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi
supplementari sostenuti dalla Lituania per l’attuazione dei sistemi di
documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario
agevolato (FRTD), per esempio attraverso la sostituzione e il potenziamento
delle attrezzature, i sistemi IT, la formazione e i costi operativi. Lo strumento consentirà di fornire un sostegno
generale al modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli,
che è alla base del concetto di gestione integrata delle frontiere (misure nei
paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controllo di frontiera e
misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione). 5.2. Risorse per i sistemi IT e il
pacchetto "frontiere intelligenti" Nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati
membri possono destinare le loro dotazioni per sostenere la gestione e, ove
opportuno, il potenziamento delle componenti nazionali degli esistenti sistemi
IT su larga scala. Inoltre, il presente strumento sosterrà lo
sviluppo e la manutenzione dei sistemi IT (pacchetto "frontiere intelligenti")
in questo settore. Come indicato nella comunicazione sulle "frontiere
intelligenti", la Commissione intende presentare proposte per
l'introduzione di un sistema di ingressi/uscite dell'Unione e un programma
dell'Unione per viaggiatori registrati nel primo semestre 2012. Di conseguenza,
nell'ambito del presente strumento si prevede di creare uno specifico programma
di spesa esclusivamente destinato allo sviluppo di un sistema di
ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati. I costi comprenderebbero non solo le
componenti a livello centrale (a livello dell'Unione), ma anche le componenti
nazionali (Stati membri) di questi sistemi IT, nei limiti delle risorse
disponibili. Il costo relativo allo sviluppo di un sistema
centrale e dei sistemi nazionali relativi al sistema di ingressi/uscite e al
programma per viaggiatori registrati è stato stimato tra 1 e 1,3 miliardi di
EUR, in funzione delle opzioni. Ingenti risparmi sarebbero realizzabili se
l'opzione prescelta per il sistema di ingressi/uscite fosse realizzata assieme
(ossia utilizzando la stessa piattaforma tecnica) all'opzione prescelta per il
programma per viaggiatori registrati[11].
Sulla base di tali ipotesi e considerando che lo sviluppo dei sistemi avrebbe
inizio solo a partire dal 2015, si propone di accantonare 1,1 miliardi di EUR
per questi due sistemi nell'ambito della presente proposta, fatte salve le
future proposte della Commissione relative al pacchetto "frontiere
intelligenti" e la successiva decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio. La Commissione intende affidare i compiti di
esecuzione di questo programma all'agenzia per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio[12].
In tal caso il presente regolamento dovrà essere modificato a tempo debito per
includere espressamente tali compiti tra quelli istituzionali dell'agenzia e i
relativi importi della sovvenzione dell'agenzia sarebbero corrisposti a partire
dagli stanziamenti operativi del programma. 5.3. Risorse per i programmi
nazionali L’attuale prassi adottata per i Fondi del
programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", che
fissa all'inizio del periodo i criteri per le dotazioni che gli Stati membri
riceveranno per l'intero settennio, assicura la continuità e un certo grado di
prevedibilità. Tuttavia, si tratta principalmente di un approccio statico, che
non incentiva gli Stati membri a realizzare azioni che rispondano alle priorità
dell'Unione e non permette all’Unione di reagire alle nuove situazioni e
priorità tramite riassegnazioni ingenti e mirate di risorse. Il meccanismo
scelto per la distribuzione e l’esecuzione delle risorse previste dai futuri
Fondi deve quindi conciliare, da un lato, le esigenze di continuità e stabilità
– presupposto per una sana programmazione pluriennale – e, dall'altro, la
necessità di una maggiore flessibilità e adattamento ai cambiamenti. Alla luce di quanto precede, l’assegnazione di
finanziamenti nell’ambito della gestione concorrente è basata su una
combinazione di: –
un importo di base assegnato agli Stati membri
all'inizio del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); –
un importo flessibile da aggiungere all'importo
base, erogato in due fasi. L'importo di base è assegnato agli Stati
membri all'inizio del QFP e calcolato sulla base di criteri e necessità
oggettivi. Corrisponde al 60% della dotazione complessiva per i programmi
nazionali. Gli stanziamenti per Stato membro sono riportati nell’allegato I del
presente regolamento e sono basati sui calcoli effettuati in relazione al Fondo
per le frontiere esterne per il periodo 2010-2012, pur prevedendo un importo
minimo per ciascuno Stato membro. Ciò consentirà di garantire una certa continuità
con l'attuale QFP e fornire agli Stati membri la stabilità finanziaria per
pianificare i rispettivi programmi nazionali pluriennali. ·
L'importo flessibile sarà aggiunto all'importo di
base a seconda della disponibilità di ciascuno Stato membro a finanziare
nell'ambito del programma nazionale azioni che rispondano alle priorità
specifiche dell'Unione. Queste azioni specifiche sono definite nell'allegato II
e possono essere modificate. In linea di principio, sarà assegnata in due fasi:
all'inizio del QFP, come parte della politica di dialogo e dei negoziati sui
programmi nazionali degli Stati membri interessati, e nell'ambito della
revisione intermedia nel 2017. Detta revisione intermedia sarà l'occasione
per riesaminare la situazione negli Stati membri e destinare nuove risorse per
i restanti esercizi del QFP (2018-2020). Per il presente regolamento la
revisione intermedia sarà basata sia su una valutazione dei rischi nel lungo
periodo e sia sulle priorità dell'Unione, ridefinite dall'Unione. Poiché gli
importi di base per gli Stati membri sono stati determinati sulla base di dati
storici all'inizio del periodo di programmazione, sarà opportuno procedere ad
un aggiornamento. Tali valutazioni dei rischi/delle necessità, potrebbero
essere elaborate di concerto con Frontex. Gli Stati membri che, sulla base di
dette valutazioni, presentano maggiori necessità o devono affrontare maggiori
rischi riceveranno un importo supplementare, come espressione tangibile del
principio di solidarietà e della ripartizione delle responsabilità. 5.4. Azioni nei paesi terzi e in
relazione a tali paesi Per quanto riguarda la dimensione esterna in
questo settore, vi sarebbe un sostegno mirato per rafforzare la cooperazione
con i paesi terzi e rafforzare alcuni aspetti essenziali delle loro capacità di
sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse strategico per
la politica migratoria dell'Unione e gli obiettivi di sicurezza interna
dell'Unione. Ad esempio nell'ambito di Eurosur si possono rendere disponibili finanziamenti
per collegare le infrastrutture e i sistemi dei paesi terzi a quelli
dell'Unione, al fine di consentire lo scambio regolare di informazioni. Tali
azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono
integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di
assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di
finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche
capacità. L'attuazione di tale sostegno deve essere improntata alla piena
coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e
la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione.
La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il
servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione.
Tali azioni saranno gestite direttamente dalla
Commissione o indirettamente da organismi o persone diverse dagli Stati membri,
conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. 5.5. Agenzie dell'Unione Per un uso più efficace delle competenze e del
know-how delle agenzie dell’Unione competenti nel settore degli affari interni,
la Commissione ipotizza inoltre di avvalersi della possibilità offerta dal
regolamento finanziario di affidare loro, nell'ambito delle risorse previste
dal presente regolamento, l'esecuzione di compiti specifici che rientrino nella
loro missione e siano complementari ai loro programmi di lavoro. Per i compiti
contemplati dal presente strumento le agenzie principalmente interessate sono: –
l'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione
europea (Frontex), per attività svolte all'interno o al di fuori dell'Unione
che richiedano competenze operative nel settore del controllo delle frontiere; –
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO),
per le attività quali formazione sul tema dell'asilo per le guardie di
frontiera; –
l'ufficio europeo di polizia (Europol) e
l'Accademia europea di polizia (CEPOL) nell'ambito di una cooperazione
interforze tra forze di polizia e guardie di frontiera; –
l'agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(Agenzia IT), in relazione allo sviluppo di nuovi sistemi IT. 2011/0365 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo
Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere
esterne e i visti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13],
visto il parere del Comitato delle regioni[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di
garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di
attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo
alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un
sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere
l’immigrazione illegale. (2)
La strategia di sicurezza interna per l'Unione
europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010[15], costituisce un programma
condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione
della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza
interna dell'Unione in azione"[16],
ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque
obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire
il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i
livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare
la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza
dell’Europa alle crisi e alle calamità. (3)
I principi fondamentali che dovrebbero presiedere
all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli
Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei
diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla
prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna. (4)
Per promuovere l'attuazione della strategia di
sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati
membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la
costituzione di un fondo per la sicurezza interna. (5)
A motivo delle particolarità giuridiche proprie del
titolo V del trattato non è possibile istituire il Fondo Sicurezza interna come
un unico strumento finanziario. (6)
Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere
costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione
nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con
il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n.
…/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi. Il quadro generale deve essere
integrato dal regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul
Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi[17],
al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le
norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il
controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la
rendicontazione e la valutazione. (7)
La solidarietà e la ripartizione delle
responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione nella gestione delle frontiere
esterne è una delle cinque componenti della politica comune in materia di
gestione delle frontiere esterne. (8)
Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere
solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano
integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai
paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis
di Schengen. (9)
La partecipazione di uno Stato membro non deve
coincidere con la partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo
dell'Unione che contribuisce a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri
beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per
l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di
controllo di frontiera alle frontiere esterne. (10)
La parte del Fondo relativa alle frontiere esterne
e ai visti (di seguito "lo strumento") deve poggiare sul processo di
rafforzamento delle capacità, sviluppato con il contributo del Fondo per le
frontiere esterne, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[18]
ed estenderlo in funzione dei nuovi sviluppi. (11)
Nell’eseguire i compiti alle frontiere esterne e
presso i consolati conformemente all’acquis di Schengen in materia di frontiere
e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli
altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio
pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe
contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e
alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere
sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio
nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una
serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e
costituirà parte integrante dei programmi nazionali. (12)
È necessario che lo strumento integri e rafforzi le
attività intraprese per sviluppare la cooperazione operativa sotto l’egida
dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito “Frontex”)[19], istituita con regolamento
(CE) n. 2007/2004, comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche
introdotte dal regolamento […][20],
con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati
membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne
nell'interesse e per conto dell'intero spazio Schengen. (13)
Il presente strumento deve essere attuato nel pieno
rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. (14)
Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta
qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle
frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione,
lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune
integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di
politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri,
personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli
Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi
terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l’altro, il modello
articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l’analisi integrata
dei rischi dell’Unione europea. (15)
A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione
del 2003[21]
sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed
altre parti della Federazione russa, è necessario che lo strumento sostenga i
costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche
dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE)
n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di
transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato
(FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune[22] e il regolamento (CE) n.
694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per
il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito
ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003[23]. Tuttavia, la necessità di
continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non
riscossi deve essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con
la Federazione russa. (16)
Lo strumento deve altresì finanziare
misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della
politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase
preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione
efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi
terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di
un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere
l’immigrazione illegale verso l’Unione europea ed è parte integrante del
sistema comune integrato di gestione delle frontiere. (17)
È inoltre necessario sostenere misure nel
territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune
integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale
dello spazio Schengen. (18)
Lo strumento deve inoltre sostenere lo
sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati
membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione
attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una
migliore identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere
intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a
coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale
sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza
intoppi negli Stati membri. (19)
Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista
pressione migratoria e di minacce per la sicurezza delle frontiere occorre
poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n.
…/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. (20)
Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà
nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o
possibili minacce, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo
Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo,
ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che
integrano le misure di assistenza emergenziale. (21)
Al fine di rafforzare la solidarietà e la
ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati
ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire
specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature
tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare
per l'Unione. (22)
Per garantire l'applicazione dell'acquis di
Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del
regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per
verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen[24] sia sostenuta nell'ambito del
presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle
politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone. (23)
Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo
per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto
opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali
trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi
perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire
fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e
il sostegno operativo per gli Stati membri. (24)
Analogamente, è opportuno aumentare il campo di
applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a
disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare
la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività
multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune
dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in
cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti
pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o
provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie
provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi
migratori verso l’Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti
presso le frontiere esterne e i consolati. (25)
È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in
relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in
sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli
strumenti dell’Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In
particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza
con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la
politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in
questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e
devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli
strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica
umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza. (26)
È opportuno che i finanziamenti a carico del
bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento
dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli
Stati membri. Poiché l’Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto
agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà
dell’Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e
nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo
di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario
previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a
rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori. (27)
Al fine di integrare o modificare le disposizioni
del presente strumento concernenti la definizione delle azioni specifiche
nell'ambito dei programmi nazionali, occorre delegare alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione conduca
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. (28)
Nel contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca
contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (29)
Al fine di garantire un’attuazione uniforme,
efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal
presente regolamento e di definire il quadro per il programma sui nuovi sistemi
IT, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE)
n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[25].
(30)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a
dire offrire solidarietà e disporre la ripartizione delle responsabilità tra
gli Stati membri e l'Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e
della politica dei visti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si
limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (31)
La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere
esterne per il periodo 2007-2013[26],
deve essere abrogata. (32)
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il
presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della
decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune
modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione
europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro
associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen[27].
(33)
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che
rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione
1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE
del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell’accordo[28]. (34)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen
ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea,
la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del
Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della
Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1,
lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio sulla conclusione, a
nome dell’Unione europea, del protocollo[29].
(35)
A norma del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione da
parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione delle “misure
che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in
possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne
degli Stati membri, o delle misure relative all’instaurazione di un modello
uniforme di visti”. Dato che la presente proposta si basa sull'acquis di
Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entro un periodo di sei mesi
dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare
l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se intende recepire il
presente regolamento nel proprio diritto interno. (36)
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa,
a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000,
riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen e della successiva
decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa
all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua
applicazione. (37)
Il presente regolamento costituisce uno
sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2001/192/CE del Consiglio, del
28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l’Irlanda non
partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta
alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione 1.
Il presente regolamento istituisce lo strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica
comune dei visti (di seguito "lo strumento") nell’ambito del Fondo
Sicurezza interna (di seguito "il Fondo"). Unitamente con il regolamento (UE) n. …/2012 che
istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi, il presente regolamento istituisce il
Fondo Sicurezza interna per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020.
2.
Il presente regolamento stabilisce: (a)
gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni
ammissibili; (b)
il quadro generale di attuazione delle azioni
ammissibili; (c)
le risorse disponibili in forza del presente
strumento, nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020, e la loro
ripartizione; (d)
il campo di applicazione e l'obiettivo dei diversi
mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle
frontiere esterne e la politica comune in materia di visti. 3.
Il presente regolamento prevede l'applicazione delle
norme del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (a)
"frontiere esterne": le frontiere
terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le
frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e
lacustri cui si applica la normativa dell'Unione relativa all’attraversamento
delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno; (b)
"frontiere esterne temporanee": –
il confine comune fra uno Stato membro che attua
integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad
applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale
non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a
applicare tale acquis in misura integrale; –
il confine comune fra due Stati membri tenuti ad
applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti
di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa
decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura
integrale; (c)
"valico di frontiera": qualsiasi valico
autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere
esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 562/2006; (d)
"meccanismo di valutazione e monitoraggio
Schengen": la verifica della corretta applicazione dell'acquis di
Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. …/2012[30] [X]; (e)
"situazione di emergenza": situazione
urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - o si
potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di
paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri. Articolo 3 Obiettivi 1.
Obiettivo generale dello strumento è contribuire a
garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea. 2.
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al
paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle
pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle
minacce dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici: (a)
sostenere una politica comune in materia di visti
per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di
trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione
irregolare; Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato
sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze
consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace
trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai
richiedenti il visto; (b)
sostenere la gestione delle frontiere, in modo da
assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere
esterne e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne
conformemente all’acquis di Schengen; Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato
sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il
controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di
cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di
rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna. 3.
Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento
contribuisce ai seguenti obiettivi operativi: (c)
promuovere l'elaborazione e l'attuazione di
politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a
prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere
interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento
delle frontiere esterne; (d)
istituire progressivamente un sistema integrato di
gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della
cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e
le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure
da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia
di sicurezza e gestione delle identità; (e)
promuovere lo sviluppo e l’attuazione della
politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve
durata, compresa la cooperazione consolare; (f)
costituire e operare sistemi IT, le relative
infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei
flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione; (g)
assicurare l’efficiente ed uniforme applicazione
dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il
funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen; (h)
rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che
operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi
verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in
questo settore. 4.
Lo strumento contribuisce anche al finanziamento
dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione. Articolo 4 Azioni ammissibili 5.
Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3,
e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui
all’articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale],
il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati
membri, aventi in particolare le seguenti finalità: (i)
infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e
sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi
di frontiera e per l’effettivo impedimento dell’attraversamento illegale delle
frontiere esterne; (j)
attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e
sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il
rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il
Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi
tecnologici all'avanguardia; (k)
sistemi IT per la gestione dei flussi migratori
transfrontalieri; (l)
infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa
necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione
consolare; (m)
studi, progetti pilota e azioni finalizzati a
promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli
stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori
pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le
agenzie dell'Unione; 6.
Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3,
il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a
tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità: (n)
sistemi di informazione, strumenti o attrezzature
per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi; (o)
azioni volte a promuovere la cooperazione operativa
tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte; (p)
studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti
pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi; (q)
studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota
per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori
pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le
agenzie dell'Unione nei paesi terzi; 7.
Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non
sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee. 8.
Non sono ammissibili le azioni relative al
ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere
interne, ai sensi del codice frontiere Schengen. CAPO II QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE Articolo 5 Risorse globali e attuazione 9.
Le risorse globali per l'attuazione del presente
regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR. 10.
L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti
annuali nei limiti del quadro finanziario. 11.
Le risorse globali sono impiegate nell'ambito: (r)
dei programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e
12; (s)
del sostegno operativo, nell'ambito dei programmi
nazionali e alle condizioni stabilite nell'articolo 10; (t)
del funzionamento del regime di transito speciale,
di cui all'articolo 11; (u)
delle azioni dell’Unione, di cui all’articolo 13; (v)
dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo
14. (w)
dell'attuazione di un programma volto a introdurre
nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere
esterne dell'Unione alle condizioni stabilite nell'articolo 15; (x)
dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 16. 12.
La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al
presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 55,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento
finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all’articolo 13,
l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l’assistenza tecnica di cui
all’articolo 16, paragrafo 1. Le modalità di esecuzione del bilancio per il
programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto
di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 13.
A titolo indicativo, le risorse globali sono così
utilizzate: (y)
2 000 milioni di EUR per i programmi nazionali
degli Stati membri; (z)
1 100 milioni di EUR per la realizzazione di
nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere
esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2; (aa)
150 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
(bb)
270 milioni di EUR per le azioni dell’Unione,
l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione. 14.
Congiuntamente alle risorse globali previste per il
regolamento (UE) n. …/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza
interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia,
la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, le
risorse globali assegnate al presente regolamento, precisate nel paragrafo 1,
costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo Sicurezza interna e fungono da
riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, nel corso della procedura
di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in
materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[31]. 15.
I paesi associati all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del
presente regolamento. 16.
Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni
relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le
disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in
particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il
potere di controllo della Corte dei conti. I contributi finanziari provenienti da tali paesi
vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio dell'Unione di
cui al paragrafo 1. Articolo 6 Risorse per le azioni ammissibili
negli Stati membri 17.
A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato
un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito: (cc)
1 200 milioni di EUR come indicato
nell’allegato I; (dd)
450 milioni di EUR, sulla base dei risultati del
meccanismo di cui all’articolo 7; (ee)
nell'ambito della revisione intermedia e per il
periodo a partire dall’esercizio 2018, 350 milioni di EUR, il rimanente degli
stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo
determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell’analisi
dei rischi e del meccanismo di cui all’articolo 8. 18.
Per onorare degnamente gli obiettivi del presente
regolamento in caso di circostanze impreviste o dell’emergere di nuove
circostanze e/o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili
ai sensi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adattare l'importo
indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c). 19.
Gli Stati membri che aderiranno all'Unione nel
periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali
nell'ambito del presente strumento nella misura in cui beneficiano di uno
strumento temporaneo dell'Unione che sostiene il finanziamento negli Stati
membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per
l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo
delle frontiere esterne. Articolo 7 Risorse per le azioni specifiche 20.
In aggiunta alla dotazione calcolata secondo
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato
un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia
utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II. 21.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato
opportuno, l’elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla
base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un
importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la
disponibilità delle risorse. 22.
L'importo aggiuntivo di cui al presente
articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di
finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale
secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2012
[regolamento orizzontale]. Articolo 8 Risorse nell'ambito della revisione
intermedia 23.
Per assegnare l’importo indicato all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione
stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una
relazione che definisce, conformemente all’analisi dei rischi effettuata da
Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020.
I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle
frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere
esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro,
delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività
illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici,
economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi
limitrofi. La relazione deve determinare il livello di
minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza
della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così
attribuito: a) frontiera terrestre esterna: i) fattore 1: minaccia normale; ii) fattore 3: minaccia media; (iii) fattore 5: minaccia elevata; b) frontiera marittima esterna: i) fattore 1: minaccia normale; ii) fattore 3: minaccia media; (iii) fattore 5: minaccia elevata. Sulla base della relazione la Commissione
determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati
membri esposti ad un più elevato livello di minaccia rispetto ai parametri
stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione
2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale. 24.
Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al
paragrafo 1 a) si tiene conto della linea che separa le
zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004, del 29 aprile
2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10
dell'atto di adesione anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna,
fintantoché si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 10
su Cipro dell'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a
nord di tale linea; b) si intende per "frontiere marittime
esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai
sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni
periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione illegale o l’ingresso
illegale, per "frontiere marittime esterne" si intende il limite
esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tale definizione è
determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo
2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati. 25.
Inoltre, su invito della Commissione entro il
1° giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo
aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per
attuare le azioni specifiche che saranno definite alla luce delle priorità
dell'Unione a quella data. A tal fine alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l’elenco
delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. 26.
L'importo aggiuntivo di cui al presente
articolo è assegnato ai singoli Stati membri interessati con decisioni
individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo
programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento
(UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 9 Programmi nazionali 27.
Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi
nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare
in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del
Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la
gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico
programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale]. 28.
Nell’ambito dei programmi nazionali da sottoporre
ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri
perseguono in particolare i seguenti obiettivi: (ff)
sviluppare il sistema europeo di sorveglianza di
frontiera (Eurosur), in conformità del diritto e degli orientamenti
dell'Unione; (gg)
sostenere e ampliare la capacità esistente a
livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione -
tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in
relazione alla gestione dei flussi migratori; (hh)
sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei
flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati
membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi e la
prevenzione della migrazione illegale verso l'Unione; (ii)
rafforzare la gestione integrata delle frontiere e
l'introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro
volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro
o per migliorare la cooperazione interservizi; (jj)
garantire l’applicazione corretta e uniforme
dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in
risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei
risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen; (kk)
rafforzare la capacità di far fronte a sfide
imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle
frontiere esterne dell’Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei
rischi formulata da Frontex. Articolo 10 Sostegno operativo nell'ambito dei
programmi nazionali degli Stati membri 29.
Uno Stato membro può utilizzare fino al 50%
dell’importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale
per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per
la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio
pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli
obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c) e d). 30.
Il sostegno operativo è fornito solo se lo Stato
membro interessato soddisfa le seguenti condizioni: (ll)
conformità all'acquis dell'Unione in materia di
frontiere e visti; (mm)
conformità alle norme e orientamenti dell’Unione
per la buona governance in materia di frontiere e visti, in particolare il
catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il Manuale pratico per
le guardie di frontiera e il manuale relativo ai visti. 31.
A tal fine, prima dell'approvazione del programma
nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri
che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo. Le conclusioni della Commissione sono oggetto di
uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato. A seguito di tali discussioni, l’approvazione, da
parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell'ambito del programma
nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al
completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni
di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell'erogazione del
sostegno finanziario. 32.
Il sostegno operativo si concentra su specifici
compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi
sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale,
entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al
paragrafo 1. 33.
Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e
scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato
relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi
generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi
compiuti. 34.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente
articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati
membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti di
esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 18, paragrafo 2. Articolo 11 Sostegno operativo per il regime di
transito speciale 35.
Lo strumento prevede un sostegno per compensare i
diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti
per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di
documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio. 36.
Le risorse assegnate alla Lituania a norma del
paragrafo 1 non possono essere superiori a 150 milioni di EUR per il periodo
dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare
specifico per la Lituania. 37.
Ai fini del paragrafo 1, per "costi
supplementari" si intendono i costi che risultano direttamente dalle
disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non
sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità. Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi
di costi supplementari: a) investimenti infrastrutturali; b) formazione del personale addetto
all’attuazione del regime di transito speciale; c) costi operativi supplementari, compresi
gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime di
transito speciale. 38.
I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono
calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e
dell'esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall'accordo di
facilitazione del visto tra l'Unione europea e la Federazione russa, nei limiti
del quadro finanziario di cui al paragrafo 2. 39.
La Commissione e la Lituania riesaminano
l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da
incidere sull'esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale. 40.
La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente
articolo e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da
adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente
articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura
d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 41.
Per garantire il corretto funzionamento del regime
di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni
relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento
(UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 12 Programmazione in linea
con i risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen A seguito della relazione di valutazione
Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo
di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di
Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e
con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le risultanze e attuare le
raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale. Se necessario, lo Stato membro rivede il
rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e
raccomandazioni. Esso riattribuisce, ove opportuno previa
discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma,
comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o
introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle
risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. Articolo 13 Azioni dell'Unione 42.
Su iniziativa della Commissione, il presente
strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare
interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli
obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. 43.
Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni
dell'Unione devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi: (nn)
sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio,
di sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di
valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne
e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di
valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. …
che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare
l’applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen; (oo)
migliorare la conoscenza e la comprensione della
situazione generale negli Stati membri mediante l’analisi, la valutazione e
l’attento controllo delle politiche; (pp)
sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi
statistici e indicatori comuni; (qq)
sostenere e seguire l’attuazione della normativa e
degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia
e l’impatto; (rr)
promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento
reciproco, l’individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi
a livello europeo; (ss)
sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi
dell'Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale,
compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione; (tt)
migliorare la capacità delle reti di livello
europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche
dell’Unione e i suoi obiettivi; (uu)
sostenere progetti particolarmente innovativi
volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un
potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti
intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca; (vv)
sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a
tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 44.
Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità
dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 14 Assistenza emergenziale 45.
Lo strumento presta sostegno finanziario per far
fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di
emergenza, come definita all'articolo 2, lettera e). 46.
L'assistenza emergenziale è attuata in conformità
del meccanismo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2012
[regolamento orizzontale]. Articolo 15 Definizione di un programma per lo
sviluppo di nuovi sistemi IT 47.
L'importo indicativo assegnato per il programma
sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre
frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR.
Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione che definisce i
nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con
l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di
attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo,
facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. 48.
La Commissione è responsabile della gestione del
programma e adotta un quadro strategico pluriennale che comprende: (ww)
le principali azioni da attuare; (xx)
una ripartizione della dotazione di bilancio per
esercizi finanziari; (yy)
il calendario dell'attuazione; (zz)
le modalità di gestione da applicare alle
principali azioni svolte. Le azioni possono essere attuate:
- direttamente dalla Commissione o tramite le agenzie esecutive
- indirettamente da organismi e persone diverse dagli Stati membri in
conformità dell'articolo [57] del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo
regolamento finanziario]. Le principali azioni da svolgere coprono, in
particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni
comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l’infrastruttura di
comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento
per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di
esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 18, paragrafo 2. Articolo 16 Assistenza tecnica 49.
Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto,
lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di EUR,
all’assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità
dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].
50.
Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può
contribuire, nel limite del 5% dell’importo totale assegnato a quello Stato
membro, all'assistenza tecnica prevista dal programma nazionale in conformità
dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Esercizio della delega 51.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 52.
La delega di potere di cui al presente regolamento
è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi
prima della scadenza di ciascun periodo. 53.
La delega di potere di cui al presente regolamento
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 54.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 55.
L'atto delegato adottato ai sensi del presente
regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 18 Procedura di comitato 56.
La Commissione è assistita dal comitato comune
“Asilo, migrazione e sicurezza” istituito a norma dell’articolo 55, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]. 57.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 19 Applicabilità del regolamento (UE) n.
…/2012 [regolamento orizzontale] Al presente strumento si applicano le
disposizioni del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]. Articolo 20 Abrogazione
La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne è
abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 21 Disposizioni
transitorie 58.
Il presente regolamento non pregiudica il
proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei
progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi
approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/574/CE o di
qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31
dicembre 2013. 59.
Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi
del presente strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla
base della decisione 2007/574/CE prima del [data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di
riferimento del cofinanziamento. 60.
Gli importi impegnati per il cofinanziamento,
approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per
i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle
azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale,
sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e
danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati. 61.
Sono esclusi dal calcolo dell'importo da
disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a
causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto
sospensivo. Articolo 21 Revisione Su proposta della Commissione, il Parlamento
europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno
2020. Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri in conformità dei trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri Stato Membro || Importo minimo || Percentuale media 2010-20112 || Distribuzione in base alla percentuale || Importo totale Austria || 5 000 000 || 0,82% || 8 699 674 || 13 699 674 Belgio || 5 000 000 || 1,13% || 11 886 638 || 16 886 638 Bulgaria || 5 000 000 || 3,18% || 33 578 849 || 38 578 849 Cipro || 5 000 000 || 1,76% || 18 521 213 || 23 521 213 Repubblica Ceca || 5 000 000 || 0,84% || 8 907 377 || 13 907 377 Danimarca || 5 000 000 || 0,48% || 5 053 171 || 10 053 171 Estonia || 5 000 000 || 1,51% || 15 933 661 || 20 933 661 Finlandia || 5 000 000 || 2,87% || 30 320 668 || 35 320 668 Francia || 5 000 000 || 7,20% || 75 956 454 || 80 956 454 Germania || 5 000 000 || 4,21% || 44 390 681 || 49 390 681 Grecia || 5 000 000 || 14,56% || 153 636 854 || 158 636 854 Ungheria || 5 000 000 || 3,22% || 34 018 515 || 39 018 515 Islanda || 5 000 000 || 0,03% || 310 455 || 5 310 455 Italia || 5 000 000 || 13,62% || 143 660 373 || 148 660 373 Lettonia || 5 000 000 || 0,95% || 9 989 974 || 14 989 974 Lituania* || 5 000 000 || 1,77% || 18 709 058 || 23 709 058 Lussemburgo || 5 000 000 || 0,04% || 379 909 || 5 379 909 Malta || 5 000 000 || 3,43% || 36 173 227 || 41 173 227 Paesi Bassi || 5 000 000 || 2,30% || 24 315 326 || 29 315 326 Norvegia || 5 000 000 || 0,84% || 8 846 929 || 13 846 929 Polonia || 5 000 000 || 3,97% || 41 883 809 || 46 883 809 Portogallo || 5 000 000 || 1,25% || 13 197 565 || 18 197 565 Romania || 5 000 000 || 5,05% || 53 313 864 || 58 313 864 Slovacchia || 5 000 000 || 0,46% || 4 835 168 || 9 835 168 Slovenia || 5 000 000 || 2,31% || 24 371 875 || 29 371 875 Spagna || 5 000 000 || 17,13% || 180 746 396 || 185 746 396 Svezia || 5 000 000 || 0,59% || 6 189 272 || 11 189 272 Svizzera || 5 000 000 || 1,25% || 13 216 801 || 18 216 801 Croazia || 5 000 000 || 3,22% || 33 956 244 || 38 956 244 Totale || 145 000 000 || 100% || 1 055 000 000 || 1 200 000 000 ALLEGATO II
Elenco delle azioni specifiche 62.
Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra
almeno due Stati membri che generino economie di scala nella presentazione
delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i
principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri
comuni per le domande di visto. 63.
Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura
operativa ritenuti necessari per lo svolgimento di operazioni congiunte da
parte dell'agenzia Frontex, conformemente agli orientamenti emessi da tale
agenzia. ALLEGATO III
Obiettivi per il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e
l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo
sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento
delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la
sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne. - operazioni - spese di personale - costi dei servizi, quali manutenzione e
riparazione - miglioramento/sostituzione di attrezzature - immobili (ammortamento, ristrutturazioni) Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e
l’attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno
di breve durata, compresa la cooperazione consolare - operazioni - spese di personale - costi dei servizi, manutenzione e
riparazione - miglioramento/sostituzione di attrezzature - immobili (ammortamento, ristrutturazioni) Obiettivo 3: costituire e operare sistemi
IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della
gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell’Unione
- gestione operativa dei sistemi SIS, VIS e
dei nuovi sistemi istituiti nel periodo - spese di personale - costi dei servizi, quali manutenzione e
riparazione - infrastrutture di comunicazione e settori
relativi alla sicurezza - miglioramento/sostituzione di attrezzature - affitto di locali sicuri e/o
ristrutturazioni SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Comunicazione
"Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni
2014-2020" Proposta di
regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi Proposta di
regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo
strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura
ABM/ABB[32]
Attualmente
rubrica 3, titolo 18 – Affari interni Future
prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) –
"Sicurezza interna" Natura della proposta/iniziativa þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento
nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020) ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[33]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova
azione
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali
della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L'obiettivo
ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio
senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi
terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee,
capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali
del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro
sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. La crescente
importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel
programma di Stoccolma e relativo piano d’azione, la cui attuazione costituisce
una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la
migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e
rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne
(compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di
queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di
rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo
settore, in particolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche
considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa
2020 intese ad aiutare l'UE a superare l'attuale crisi economica e finanziaria
e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo
Sicurezza interna fornirà l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in
risultati tangibili gli obiettivi dell’Unione europea in materia di affari
interni.
1.3.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate
FONDO
SICUREZZA INTERNA Strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi In linea con
le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle
valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce
ai seguenti obiettivi specifici: a) prevenire
e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso
il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità
di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati; b) aumentare
la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi
per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le
infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di
sicurezza. Attuali
attività ABB interessate: 18.05 Strumento
di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti In linea con
le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle
valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce
ai seguenti obiettivi specifici: a) sostenere
una politica comune in materia di visti per facilitare gli spostamenti
legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di
paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare; b) sostenere
la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato
livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall’altro,
l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente
all’acquis di Schengen. Attuali
attività ABB interessate: 18.02 (per quanto riguarda
il Fondo per le frontiere esterne).
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Gli effetti
della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in
modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto. In generale,
la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e
in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi
nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario. Cooperazione
di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi I principali
beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive
autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella
protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma
anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non
governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta
alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani). Il gruppo che
trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme.
I principali risultati saranno: 1) una maggiore capacità amministrativa e
operativa degli Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati
gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al
fine di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e 2) una
maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una
politica più coerente dell'UE in materia di gestione del rischio, in cui la
valutazione delle minacce e dei rischi confluisca nel processo decisionale, da
un lato, e, dall'altro, a una risposta dell'UE alla crisi più efficace e meglio
coordinata, basata su un più stretto collegamento tra le capacità e le
competenze esistenti. Un altro importante risultato consisterà nell'aumentare
la capacità degli Stati membri prevenire, prepararsi e proteggere la
popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altre
minacce gravi per la sicurezza. Frontiere
esterne e visti
I principali beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere
esterne e dei visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il
codice frontiere Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di
frontiera, polizia e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai
cambiamenti risultanti sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che
attraversano le frontiere esterne per entrare nel territorio dell'Unione
europea. I risultati includeranno una maggiore capacità dei citati servizi (1)
di sorvegliare le frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge, nell'ambito del Sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere (Eurosur); (2) gestire i flussi migratori presso
gli uffici consolari (domande di visto) e (3) migliorare la gestione dei flussi
di passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da assicurare, da un lato, un
livello elevato e uniforme di protezione, in cooperazione con gli altri servizi
incaricati dell'applicazione della legge, e, dall’altro, l'attraversamento
senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e
ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante risultato
specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi europei d'informazione per la
gestione degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un
sistema dell'UE di ingresso/uscita e un programma dell'UE per viaggiatori
registrati).
1.3.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Poiché dovrà
essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi
nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di
indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici.
Tuttavia, con
riferimento alla cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro
la criminalità, gli indicatori includeranno il numero di operazioni
transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di buone pratiche e documenti
elaborati e di eventi organizzati. Gli indicatori in materia di gestione
delle crisi e protezione delle infrastrutture critiche includeranno il
numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione
delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori
economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce prodotti a
livello dell'Unione; Nel settore
delle frontiere e dei visti, gli indicatori includeranno il numero delle
rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire
l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità
ai richiedenti il visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo delle
frontiere e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi
terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella
corrispondente sezione di frontiera esterna. . Gli indicatori d'impatto
misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di
rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli
attraversamenti di frontiera.
1.4.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Nel periodo
2014-2020 l’Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli
affari interni. Garantire un
ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica,
culturale e sociale. All'Unione spetta un ruolo decisivo, che si tratti di
affrontare le minacce della criminalità grave e organizzata, della criminalità
informatica e del terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne
dell'UE o ancora di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza
conseguenti alle catastrofi naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era
della globalizzazione, in cui le minacce aumentano e assumono una dimensione
sempre più transnazionale, nessuno Stato membro può reagire efficacemente da
solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente al fine di garantire
che le autorità di contrasto possano operare efficacemente, senza essere
ostacolate da frontiere e diverse competenze giurisdizionali. La
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale
per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti nei paesi
dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che l'UE
disponga di un approccio globale e coordinato in materia di migrazione,
frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell’UE in materia di affari
interni - sempre più importante – deve pertanto essere rafforzata,
coerentemente con la politica estera dell'Unione.
1.4.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione
La gestione
dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i
singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di
settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai
finanziamenti dell'Unione. Su alcuni
Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione
geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono
gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere
accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una
sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni
in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate
al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra
Stati membri. Il bilancio dell'Unione fornisce gli strumenti per sopperire alle
implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i
reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per
la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La
cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto
sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio
attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie
interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce. Affrontare i
flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione
richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una
più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla
messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature
consente di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più
efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia
reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le
politiche comuni dell'UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente
importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per
tutte le forme di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante
per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie
di frontiera e le autorità giudiziarie. In relazione
alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure
e la messa in comune di risorse a livello dell'UE aumenterebbero in misura
significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per
convincerli ad impegnarsi al suo fianco per affrontare le questioni attinenti alla
migrazione e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'UE e gli Stati
membri. Il diritto
dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77,
paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La
cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata
all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di
sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato
mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli
Stati membri.
1.4.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Benché sia
opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli
affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti,
le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla
consultazione dei principali referenti indicano che è necessario: – semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari
interni, riducendo il numero di programmi finanziari a
due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza
interna. Ciò consentirà all'UE di utilizzare in modo più strategico i suoi
strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità
politiche e alle esigenze dell’UE; – rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri
fondi per rafforzare l’influenza dell’UE nella dimensione esterna delle
politiche nel settore degli affari interni; – privilegiare la gestione concorrente anziché
la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri
burocratici; – stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione
concorrente mediante una programmazione pluriennale
accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i
programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli
obiettivi e le priorità politiche dell'UE e permetterà di concentrarsi sul
conseguimento dei risultati; – migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità
di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente
innovative e azioni negli Stati membri e nei paesi terzi (dimensione esterna),
nonché gli interventi di emergenza, studi e eventi; – istituire un quadro normativo comune con un
insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione,
gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli
esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente,
affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione
delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e
coesione; – prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'UE di reagire
adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione; – potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare
loro l’attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo
politico sulle attività delle agenzie. Una
descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di
impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.
1.4.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Una serie di
altri strumenti dell'UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari
alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Sicurezza interna: La linea di
demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per la
protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale
programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da
attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni),
mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano
nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna. Gli attentati
terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito
di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro in che
misura e per quale preciso campo di applicazione l’articolo 222 del TFUE
(clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri
vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo,
poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora
proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di
attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal
Fondo Sicurezza interna. Sarà colmato
il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell’ambito del programma
"Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali
attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e
azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida
dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista
dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").
Il futuro programma
"Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità
con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa
alla “Giustizia penale”, ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione giudiziaria,
sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco riconoscimento, in
modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni. Le componenti
relative alla dimensione esterna del Fondo Sicurezza interna sosterranno azioni
nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente
gli interessi e gli obiettivi dell'UE, hanno conseguenze dirette nell’UE e nei
suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel
territorio dell'UE. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati
coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'UE. Non sono
destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno,
l’assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In
questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e
asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare
interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto
esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli
interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel
settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi
nell'interesse della politica migratoria dell'Unione e degli obiettivi di sicurezza
interna dell'UE. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e
contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.
1.5.
Durata e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al
31.12.2020 –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.6.
Modalità di gestione prevista[34]
þGestione centralizzata diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata indiretta con delega
delle funzioni di esecuzione a: –
þ agenzie esecutive –
þ organismi creati dalle Comunità[35]
–
þ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario þ Gestione concorrente con gli Stati membri
þGestione decentrata con paesi terzi þ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni: Le proposte saranno
attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali
pluriennali. Gli obiettivi
da conseguire nell’ambito di programmi nazionali saranno integrati da “azioni
dell'Unione" e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a situazioni
di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente sotto forma di
sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta centralizzata e
includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Si farà
ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando
le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei
principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di
partenariato e accordi quadro. L'assistenza
tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata
diretta. I paesi
associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna
(rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di
polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua
di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno
agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando
attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere
finanziamenti nell’ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il Fondo per
le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare le
disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione al
regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso il
potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi
contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale
al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della
ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente
dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati
associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare la frequenza
e le condizioni. Per la
gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed
efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per
ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un
comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare. Su base annua
gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma
pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i
pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo
di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori
informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un
esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali
adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020). Al fine di
favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore
degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di
monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle
politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e
il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette
alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali
indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di
una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e
gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il
trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la
solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni
migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e
sulla sicurezza verso i paesi terzi. Per garantire
un' adeguata applicazione dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza
pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito
dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione
e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di
monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di
realizzazione e risultato. Tutte le
misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da
permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di
rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.
Per ridurre
gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la
valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si
baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni
annuali di esecuzione dei programmi nazionali. Nel 2018 la
Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei
programmi nazionali. A livello
più generale, la Commissione intende presentare una
relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una
valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione
nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione
concorrente).
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I programmi di
spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di
errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di accertamenti
significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché
dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni
nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS) . Nella
gestione concorrente, i rischi generici relativi
all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie: – rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi; – errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei
sistemi di gestione e di controllo; – impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata proporzionalità
dei requisiti); Giova inoltre
notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi
nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi
migratori". – Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali
siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e
sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali
non coincide con l'esercizio finanziario dell'UE e la catena di affidabilità
non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso. – Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione.
Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma
crea anche un’inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione
e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa
di errori d'interpretazione delle norme UE. – Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a
quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi
differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di
certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri,
in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi
di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più
intenso monitoraggio. Tali elementi
saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta: – i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali
definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti
del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2
(l'autorità responsabile e l’autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai
fini di maggiore certezza; – la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei
conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà
i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza
aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale; – i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di
primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua
dichiarazione annuale di affidabilità della gestione; – la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la
loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione
ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da
fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello
nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati
per i fondi del QCS; – è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le
sovvenzioni di piccola entità. Nell’ambito
della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti: – il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le
priorità politiche della DG HOME; – il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il
progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico,
compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di
selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente; – il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o
non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi
ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo
documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero
limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non
consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); – il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di
piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire
la trasparenza delle operazioni eseguite; – il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino
frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi
di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di
aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di
controllo, spesso anche di ridotte dimensioni. Tali rischi
dovrebbero essere ridotti, in gran parte, grazie a proposte più mirate e
l'applicazione di elementi semplificati previsti nella nuova revisione del
regolamento finanziario.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Gestione
concorrente: A livello
degli Stati membri, la struttura proposta per i
sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella
esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni
espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto,
gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La
sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti
inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità
responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale
di liquidazione dei conti. Per
incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili
verrebbero accreditate da un’autorità accreditante incaricata della loro
supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è
più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto)
dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la
possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo
altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità. Finora non è
disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione
concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile
riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti
relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della
Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti
nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di
controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del
programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4%
alla certificazione e il 13% all'audit. Le seguenti
proposte aumenteranno i costi relativi al controllo: – la creazione e l'operatività di un’autorità accreditante e in generale
un cambiamento del sistema; – la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a
corredo dei conti annuali; – i controlli sul posto svolti dall’autorità responsabile; – la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità
di audit per verificare la dichiarazione di gestione. Esistono
tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo: – non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro
funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo
Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della
certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore
necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli
audit; – i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno
mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello
amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò
accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli
necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali; – il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri
amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i
beneficiari; – la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di
conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai
fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari; – l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e
gli Stati membri sarà obbligatorio. A tali
elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che
contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei
beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di
costi amministrativi. Conseguentemente,
nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una
redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro
entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie
funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli
Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei
rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità. A livello
della Commissione, presumibilmente i costi di gestione
e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà
del periodo di programmazione. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che
l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente
aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse
impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno
caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013
(ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei
dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali
2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella
seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno
utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione. Gestione
centralizzata Per quanto
riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il
suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione
delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da
parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in
materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della
struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del
controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle
irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del
recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono
svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di
un' analisi dei rischi. Grazie a
questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e
audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio
quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo
interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per
raggiungere l’obiettivo di un ridotto tasso di errore. Nondimeno, in
questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per
migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà
fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo
regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione
degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno
una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per
la Commissione. Nuove linee
di azione Le proposte
prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti UE nel settore degli affari
interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie
dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi
di emergenza.
Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.
Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora
determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione
complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto
importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne
per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno
rispetto dei principi della sana gestione finanziaria. L’analisi che
precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte,
dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il
maggiore bilancio della DG HOME.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato
alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG,
integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre
all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME
metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare,
fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati
con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a
individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso,
saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio
dei casi di frode relativi ai fondi. Per quanto
riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la
necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione,
che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi,
proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede
all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire,
individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla
Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme
dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come
previsto all’articolo 24, paragrafo 5, lettera c). Inoltre, il
riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su
accertamenti della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente previsto
all'articolo 41.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss.[36] || di paesi EFTA[37] || di paesi candidati[38] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 3 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO 3 || 18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – || Diss. || NO || NO || Sì || NO || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || I contributi dei paesi terzi riguardano
entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna. I criteri e i metodi per il calcolo di tali
contributi dovranno essere negoziati tra l'UE e gli Stati associati con
procedura separata. Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle
attualmente applicate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli
Stati associati sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di
EUR per la componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni
di EUR per la componente "cooperazione di polizia".
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi (prezzi correnti) || || || || || || || || || 18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Impegni || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1 122,450 Pagamenti || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1 122,450 18 02 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Impegni || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3 508,258 Pagamenti || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1 290,818 || 3 508,258 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || || || || || || 18 01 04 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600 18 01 04 cc Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || || 11,900 TOTALE stanziamenti per DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 559,886 || 592,733 || 626,669 || 661,726 || 697,934 || 735,326 || 773,934 || || 4 648,208 Pagamenti || =2+2a +3 || 78,213 || 167,174 || 297,123 || 465,023 || 611,452 || 646,004 || 681,693 || 1.701,525 || 4 648,208 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE DG: HOME || Risorse umane || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || || 145,887 Altre spese di natura amministrativa || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 e 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || Pagamenti || || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come
spiegato di seguito:
La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in
gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello UE, mentre la
gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello
nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi
assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell’ambito dei programmi
nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare
gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti,
negoziati e approvati nel 2013/14.
Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire
un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie
all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo
numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di
strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei
programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al
principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare
alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo
per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali
paesi. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[41]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Mio EUR (al terzo
decimale) HOME RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[42] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane DG HOME || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 145,887 Altre spese di natura amministrativa || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || 147,044 Esclusa la RUBRICA 5[43] del quadro finanziario pluriennale[44] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Risorse umane DG HOME || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 4,480 Altre spese di natura amministrativa || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 13,020 Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 17,500 TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al
2011. Poiché esistono
elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo
Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e
dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei
nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe
evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative
tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna. Pertanto le cifre
indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali
ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte
della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME || || 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 18 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[45] || || 18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 18 01 04 bb[46] || - in sede[47] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || 18 01 04 cc[48] || - in sede[49] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || * || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (13 01 04 02) || || || || || || || || TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato
all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni
saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una
agenzia esecutiva. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei in sede || I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire dati ai fini della procedura di bilancio; - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri; - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali; - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri; - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità; - sviluppare e gestire gli strumenti informatici di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali; monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nelle Relazioni annuali di attività e le relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore. Personale esterno || I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno. Personale nelle delegazioni || Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo
quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[50]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
þ La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati.
L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il
regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in
linea con le tipologie di azione: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || TOTALE stanziamenti cofinanziati || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[51] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] GU L 115 del 4.5.2010, pag. 1. [2] COM(2010) 673 definitivo. [3] COM(2011) 248 definitivo. [4] COM(2011) 561 definitivo . [5] COM(2011) 680 definitivo. [6] COM(2011) 500 definitivo. [7] I documenti di consultazione e la relazione sui
risultati della consultazione sono disponibili nel sito Internet della DG
Affari interni:
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0020_en.htm.
[8] "Revisione del bilancio dell'Unione europea",
COM(2010) 700 del 19.10.2010. [9] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale
dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta
la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative
COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo. [10] In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione
della Lituania, per l'attuazione dei regolamenti sul documento di transito
agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) (GU
L 99 del 17.4.2003, pag. 8; GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15), l’UE sostiene le
spese supplementari del regime e compensa la Lituania per la mancata
imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini
russi che transitano attraverso il territorio dell'Unione da e verso la regione
di Kaliningrad. [11] Allegato – Stima dei costi dei sistemi –
COM(2011) 680 definitivo. [12] GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] Documento del Consiglio 7120/10 . [16] COM(2010) 673 definitivo. [17] GU L […] del […], pag. […]. [18] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22. [19] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1. [20] GU L […] del […], pag. […]. [21] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946. [22] GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8. [23] GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15. [24] COM(2011) 559 definitivo. [25] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [26] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22. [27] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [28] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [29] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19. [30] COM(2011) 559 definitivo [31] COM(2011) 403 definitivo. [32] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [33] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [34] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [35] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [36] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non
dissociati [37] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [38] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [39] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [40] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.) [41] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…" [42] Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011
per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno [43] Personale esterno finanziato da ex linee "BA",
sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il
personale esterno in sede e in delegazione. Assistenza tecnica e/o
amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni
dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [44] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [45] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto
nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation) . [46] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [47] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [48] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [49] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [50] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [51] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.