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Document 52011PC0750

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

/* COM/2011/0750 definitivo - 2011/0365 (COD) */

52011PC0750

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti /* COM/2011/0750 definitivo - 2011/0365 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Chiave di volta del progetto europeo, queste politiche intendono instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Il programma di Stoccolma del 2009[1] ha confermato l'importanza crescente delle politiche degli affari interni, uno dei settori che il trattato di Lisbona ha modificato in misura sensibile.

Nel settore della sicurezza interna, i documenti di base, quali la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna[2], hanno fornito chiari orientamenti circa la direzione che le attività dovranno prendere nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la politica in materia di visti, la comunicazione sulla migrazione[3] ha descritto in modo particolareggiato le sfide future concernenti la sicurezza delle frontiere e lo sviluppo di uno spazio senza frontiere interne. La comunicazione sulla governance Schengen[4] ha presentato proposte intese a consolidare l'acquis di Schengen tramite un sistema di governance in grado di rispondere efficacemente, e in modo tempestivo e coordinato a livello dell'Unione, a circostanze eccezionali e alle sfide che potrebbero compromettere l'intero funzionamento dello spazio Schengen. La comunicazione "Frontiere intelligenti – opzioni e prospettive"[5] illustra come nuovi sistemi IT, quali un sistema di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati, possono contribuire a una migliore gestione dei flussi migratori nell'Unione.

Una componente fondamentale del sistema comune integrato di gestione delle frontiere è stata l'istituzione di meccanismi di solidarietà dell'Unione, intesi a sostenere un'applicazione uniforme e di elevata qualità delle norme dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere e di politica comune dei visti. Migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo delle frontiere attraverso l'Agenzia Frontex rappresenta una tappa importante per lo sviluppo del sistema. Inoltre, con il Fondo per le frontiere esterne, l'Unione esprime solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen in materia di frontiere esterne e di visti.

Il programma di Stoccolma ha espressamente richiesto la costituzione di un fondo a sostegno dell'attuazione della strategia di sicurezza interna così come un approccio coerente e globale nei confronti della cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.

In questo contesto, nella proposta del 29 giugno 2011 relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[6], la Commissione ha suggerito di istituire un fondo per la sicurezza interna, all'interno di una struttura bipartita semplificata per le spese future nel settore degli affari interni che comprende anche un fondo per l'asilo e la migrazione. Il Fondo Sicurezza interna avrà una dotazione di bilancio complessiva di 4 648 milioni di euro (a prezzi correnti) per sostenere la realizzazione dei cinque obiettivi strategici definiti dalla strategia di sicurezza interna: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, e aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e alle calamità.

Poiché il trattato pone basi giuridiche diverse per l'ampia gamma di obiettivi strategici da realizzare, non è possibile, sotto il profilo giuridico, istituire il Fondo Sicurezza interna come un unico strumento finanziario. Si propone pertanto di istituire il Fondo sotto forma di un quadro finanziario generale, composto da due specifiche proposte settoriali (il presente documento costituisce una delle due proposte), integrate da uno strumento orizzontale che ne stabilisce le disposizioni comuni.

Una spiegazione più articolata dell'architettura giuridica è riportata nella sezione 3.

2.           Consultazioni delle parti interessate e valutazione d'impatto

Facendo eco alla grande rilevanza attribuita alla valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene conto dei risultati della valutazione, della consultazione dei soggetti interessati e della valutazione d'impatto.

I preparativi per i futuri strumenti finanziari nel settore degli affari interni sono iniziati nel 2010 e continuati nel 2011. Nell’ambito di tali lavori, nel dicembre 2010, uno studio di valutazione/valutazione d’impatto è stato commissionato a un contraente esterno. Tale studio, ultimato nel luglio 2011, raccoglie tutti i risultati disponibili in termini di valutazione degli strumenti finanziari esistenti e passa in rassegna i problemi, gli obiettivi e le opzioni strategiche, incluse le eventuali conseguenze, esaminati nella valutazione d'impatto. Su questa base la Commissione ha approntato una relazione sulla valutazione d'impatto, che è stata esaminata e commentata dal comitato per la valutazione d'impatto il 9 settembre 2011.

Ribadendo l’importanza della valutazione come mezzo per informare il processo di elaborazione delle politiche, la presente proposta tiene anche pienamente conto della valutazione formale intermedia del Fondo per le frontiere esterne. Nella relazione del [… novembre 2011] la Commissione ha valutato gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo nel periodo 2007-2009. La relazione presenta una rassegna delle attività concrete svolte negli Stati membri nell'ambito del Fondo per migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione e il trattamento dei visti a livello nazionale. Sottolinea in particolare le azioni intraprese dagli Stati membri ai fini della sicurezza dei documenti, gli ingenti investimenti effettuati per rafforzare le capacità di sorveglianza di frontiera nel Mediterraneo, i suoi approcci atlantici e i progetti pilota in materia di controllo automatizzato di frontiera e i programmi per viaggiatori registrati.

Nel formulare la presente proposta si è tenuto conto dei risultati di una consultazione pubblica online sul futuro dei finanziamenti nel settore degli affari interni[7], protrattasi dal 5 gennaio al 20 marzo 2011 e aperta ai soggetti interessati dell'Unione e dei paesi terzi. È pervenuto un totale di 115 risposte di privati e organizzazioni, compresi otto position paper, emananti da tutti gli Stati membri ma anche da alcuni paesi terzi.

Nell’aprile 2011 la conferenza “The future of EU funding for Home Affairs: A fresh look” ha riunito i principali referenti (Stati membri, organizzazioni internazionali, associazioni della società civile, ecc.) per uno scambio di vedute sul futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni. La conferenza è stata poi l’occasione per convalidare gli esiti della valutazione e della consultazione pubblica.

Del futuro dei finanziamenti dell'Unione nel settore degli affari interni si è discusso con gli interlocutori istituzionali in più occasioni, finanche in una colazione di lavoro a latere del Consiglio GAI del 21 gennaio 2011, in una prima colazione di lavoro con i coordinatori politici del Parlamento europeo il 26 gennaio 2011, durante l’audizione della commissaria Malmström davanti alla commissione parlamentare sulle sfide politiche (SURE) il 10 marzo 2011 e in uno scambio di pareri tra il direttore generale della direzione generale Affari interni e la commissione parlamentare Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 17 marzo 2011.

Gli esperti hanno dato il loro specifico parere sui futuri strumenti finanziari nel settore della sicurezza interna nel corso della conferenza EOS su Industria e Sicurezza tenutasi il 9 febbraio 2011 e nell'ambito del comitato per l'immigrazione e l'asilo del 22 febbraio 2011. Gli aspetti tecnici dell'attuazione del futuro strumento finanziario nel settore della sicurezza interna sono stati inoltre discussi, sulla base di una consultazione scritta svoltasi nel mese di aprile 2011, anche con gli esperti degli Stati membri nell'ambito del comitato comune per il programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (Comitato SOLID).

Da tali consultazioni, conferenze e discussioni tra esperti è emerso che tutti i principali interlocutori convengono sulla necessità di ampliare il campo di azione dei finanziamenti dell'Unione in materia di sicurezza interna, anche rispetto alla loro dimensione esterna, e di adoperarsi per una maggiore semplificazione dei meccanismi di erogazione e una maggiore flessibilità, specie nel reagire alle emergenze. Perché apporti valore aggiunto, la spesa dell’Unione dovrebbe rispecchiare più da vicino le priorità e gli impegni strategici assunti a livello dell'Unione e sostenere l'attuazione dell'acquis in materia di affari interni. Quanto alla sicurezza interna, gli interlocutori ritengono che il programma di Stoccolma del 2009 e la strategia di sicurezza interna del 2010 già ne fissino le ampie priorità tematiche. Il futuro meccanismo di finanziamento dovrà quindi essere definito in modo estensivo per includere le autorità di contrasto, le guardie di frontiera e le dogane. È inoltre importante e necessario coinvolgere maggiormente le competenti agenzie dell’Unione, quali Europol e Frontex, ed ampio è il sostegno all'ipotesi di ridurre a due fondi il numero degli strumenti finanziari, sempre che tale modifica comporti una effettiva semplificazione. I partecipanti alle discussioni sono poi d’accordo sulla necessità di un meccanismo di pronto intervento flessibile e la gestione concorrente orientata alla programmazione pluriennale è generalmente considerata la modalità di gestione adeguata per tutti i finanziamenti nel settore degli affari interni, anche se le organizzazioni non governative sono del parere che sia opportuno mantenere anche la gestione diretta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il diritto di intervenire discende dall’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea che recita: “L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima”.

L’intervento dell’Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito “il trattato”) che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’attenzione è richiamata sull’articolo 80 del trattato in virtù del quale queste politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

L'istituzione di un Fondo Sicurezza interna richiede l'adozione di due strumenti legislativi che, considerati congiuntamente, costituiscono il Fondo. La struttura generale è stata scelta alla luce degli obblighi imposti dal trattato. A motivo delle diverse regole di voto in sede di Consiglio previste dai protocolli n. 19 (sull'acquis di Schengen), n. 21 (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) e n. 22 (sulla posizione della Danimarca, anche in relazione alla parte terza, titolo V, del trattato) non è giuridicamente possibile, nonostante la coerenza degli obiettivi strategici perseguiti, predisporre un'unica proposta legislativa generale per il Fondo Sicurezza interna.

Il Fondo Sicurezza interna si configura pertanto come un quadro finanziario generale, composto da due atti distinti che istituiscono le diverse componenti del Fondo e stabiliscono gli obiettivi, le azioni ammissibili e le dotazioni di ciascuna componente:

– un regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo, la componente relativa alla cooperazione di polizia, alla prevenzione e alla lotta alla criminalità e alla gestione delle crisi;

– un regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo, la componente relativa alla gestione delle frontiere e una politica comune dei visti.

Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, il presente regolamento definisce pertanto il sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti.

La base giuridica del presente regolamento è l’articolo 77 del trattato.

Complessivamente, il valore aggiunto dell’intervento dell’Unione in questo settore rispetto all’azione isolata degli Stati membri è evidente. L’Unione europea si trova in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione nel campo di controllo di frontiera, della politica in materia di visti e della gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento contribuisce in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee in questi settori. A tal fine, il regolamento mira tra l'altro a sostenere in maniera più sistematica i servizi forniti dai singoli Stati membri per rendere sicuro lo spazio senza frontiere ("meccanismo di sostegno operativo"), al fine di rafforzare la cooperazione interforze tra le guardie di frontiera e altre autorità di contrasto e di aumentare le attrezzature specializzate disponibili negli Stati membri che possono essere messe a disposizione di Frontex per operazioni congiunte nell'interesse di proteggere lo spazio senza frontiere. È tuttavia comunemente riconosciuto che gli interventi debbano essere realizzati a un livello appropriato e che il ruolo dell'Unione debba limitarsi a quanto è necessario. Stando alla revisione del bilancio dell'Unione europea, “il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i "beni pubblici" dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori”[8].

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale prevede una dotazione di bilancio di 4 648 milioni di EUR (prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo 2014-2020. Di tale dotazione globale, 3 520 milioni di EUR rappresentano le risorse disponibili per attuare il presente regolamento specifico. Indicativamente, circa il 61% dell'importo (2 150 milioni di EUR) sarà destinato ai programmi nazionali degli Stati membri e al sostegno del regime di transito speciale attuato dalla Lituania, il 31% (1 100 milioni di EUR) sarà finalizzato allo sviluppo del pacchetto legislativo sulle "frontiere intelligenti" e il resto sarà disponibile per finanziare le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica, tenendo anche conto dei contributi dei paesi associati Schengen, che andranno ad aggiungersi alla dotazione complessiva.

            milioni di EUR

Fondo Sicurezza interna compresi nuovi sistemi IT || 4 648

- strumento per la cooperazione di polizia || 1 128

- strumento per le frontiere || 3 520

Inoltre, conformemente alla comunicazione del giugno 2011, al di fuori del campo di applicazione del Fondo Sicurezza interna, una distinta dotazione di 822 milioni di EUR (prezzi correnti) è stata accantonata per la gestione degli esistenti sistemi IT su larga scala (il sistema d’informazione Schengen II, il sistema di informazione visti e Eurodac). La gestione di tali sistemi sarà progressivamente trasferita dalla Commissione alla futura agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (agenzia IT), quando diventerà operativa a fine 2012.

5.           ELEMENTI PRINCIPALI

5.1.        Concentrarsi sulle priorità strategiche

Grazie allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti per il periodo 2014-2020, l'Unione potrà:

· sostenere e rafforzare le capacità nazionali nel settore del controllo di frontiera e la politica in materia di visti e dimostrare in tal modo solidarietà finanziaria per i compiti affidati ai singoli Stati membri alle frontiere esterne e nei consolati nell'interesse dello spazio senza frontiere sotto forma di servizio pubblico fornito all'Unione (programmi nazionali, compreso il "sostegno operativo");

· finanziare lo sviluppo del pacchetto "frontiere intelligenti", vale a dire l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES) e un programma dell'Unione per viaggiatori registrati (RTP);

· finanziare l'introduzione e il funzionamento del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in particolare attraverso l'acquisto di attrezzature, infrastrutture e sistemi negli Stati membri;

· rafforzare la governance Schengen e il meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen: a) finanziando il funzionamento del meccanismo con gestione diretta; b) introducendo condizioni basate sul rispetto dell'acquis di Schengen per l'erogazione di un sostegno operativo agli Stati membri e c), imponendo agli Stati membri di (ri)assegnare le risorse ricevute per i programmi nell'ambito del presente strumento e destinarle in via prioritaria ad ovviare le eventuali carenze individuate nell'ambito del meccanismo;

· incrementare il potenziale operativo di Frontex invitando gli Stati membri a destinare risorse supplementari previste per i programmi nazionali alle attrezzature specializzate che possono essere messe a disposizione dell'agenzia per le operazioni congiunte;

· sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione nell'Unione, nei paesi terzi e con gli stessi nell'ambito di "azioni dell'Unione", migliorando in tal modo la gestione complessiva dei flussi migratori verso l’Unione (progetti gestiti direttamente, ad esempio studi o progetti pilota per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, o indirettamente, in conformità del regolamento finanziario[9]);

· tenere a pronta disposizione risorse adeguate per fornire assistenza emergenziale nell'eventualità di pressioni migratorie urgenti o eccezionali;

· continuare a sostenere il funzionamento del regime di transito specifico della Lituania, nel rispetto degli obblighi dell'Unione[10], assicurando un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti dalla Lituania per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), per esempio attraverso la sostituzione e il potenziamento delle attrezzature, i sistemi IT, la formazione e i costi operativi.

Lo strumento consentirà di fornire un sostegno generale al modello di controllo dell'accesso articolato su quattro livelli, che è alla base del concetto di gestione integrata delle frontiere (misure nei paesi terzi, cooperazione con i paesi limitrofi, controllo di frontiera e misure di controllo all'interno dello spazio di libera circolazione).

5.2. Risorse per i sistemi IT e il pacchetto "frontiere intelligenti"

Nell’ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri possono destinare le loro dotazioni per sostenere la gestione e, ove opportuno, il potenziamento delle componenti nazionali degli esistenti sistemi IT su larga scala.

Inoltre, il presente strumento sosterrà lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi IT (pacchetto "frontiere intelligenti") in questo settore. Come indicato nella comunicazione sulle "frontiere intelligenti", la Commissione intende presentare proposte per l'introduzione di un sistema di ingressi/uscite dell'Unione e un programma dell'Unione per viaggiatori registrati nel primo semestre 2012. Di conseguenza, nell'ambito del presente strumento si prevede di creare uno specifico programma di spesa esclusivamente destinato allo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e un programma per viaggiatori registrati.

I costi comprenderebbero non solo le componenti a livello centrale (a livello dell'Unione), ma anche le componenti nazionali (Stati membri) di questi sistemi IT, nei limiti delle risorse disponibili.

Il costo relativo allo sviluppo di un sistema centrale e dei sistemi nazionali relativi al sistema di ingressi/uscite e al programma per viaggiatori registrati è stato stimato tra 1 e 1,3 miliardi di EUR, in funzione delle opzioni. Ingenti risparmi sarebbero realizzabili se l'opzione prescelta per il sistema di ingressi/uscite fosse realizzata assieme (ossia utilizzando la stessa piattaforma tecnica) all'opzione prescelta per il programma per viaggiatori registrati[11]. Sulla base di tali ipotesi e considerando che lo sviluppo dei sistemi avrebbe inizio solo a partire dal 2015, si propone di accantonare 1,1 miliardi di EUR per questi due sistemi nell'ambito della presente proposta, fatte salve le future proposte della Commissione relative al pacchetto "frontiere intelligenti" e la successiva decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione intende affidare i compiti di esecuzione di questo programma all'agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. In tal caso il presente regolamento dovrà essere modificato a tempo debito per includere espressamente tali compiti tra quelli istituzionali dell'agenzia e i relativi importi della sovvenzione dell'agenzia sarebbero corrisposti a partire dagli stanziamenti operativi del programma.

5.3.        Risorse per i programmi nazionali

L’attuale prassi adottata per i Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", che fissa all'inizio del periodo i criteri per le dotazioni che gli Stati membri riceveranno per l'intero settennio, assicura la continuità e un certo grado di prevedibilità. Tuttavia, si tratta principalmente di un approccio statico, che non incentiva gli Stati membri a realizzare azioni che rispondano alle priorità dell'Unione e non permette all’Unione di reagire alle nuove situazioni e priorità tramite riassegnazioni ingenti e mirate di risorse. Il meccanismo scelto per la distribuzione e l’esecuzione delle risorse previste dai futuri Fondi deve quindi conciliare, da un lato, le esigenze di continuità e stabilità – presupposto per una sana programmazione pluriennale – e, dall'altro, la necessità di una maggiore flessibilità e adattamento ai cambiamenti.

Alla luce di quanto precede, l’assegnazione di finanziamenti nell’ambito della gestione concorrente è basata su una combinazione di:

– un importo di base assegnato agli Stati membri all'inizio del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

– un importo flessibile da aggiungere all'importo base, erogato in due fasi.

L'importo di base è assegnato agli Stati membri all'inizio del QFP e calcolato sulla base di criteri e necessità oggettivi. Corrisponde al 60% della dotazione complessiva per i programmi nazionali. Gli stanziamenti per Stato membro sono riportati nell’allegato I del presente regolamento e sono basati sui calcoli effettuati in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2010-2012, pur prevedendo un importo minimo per ciascuno Stato membro. Ciò consentirà di garantire una certa continuità con l'attuale QFP e fornire agli Stati membri la stabilità finanziaria per pianificare i rispettivi programmi nazionali pluriennali.

· L'importo flessibile sarà aggiunto all'importo di base a seconda della disponibilità di ciascuno Stato membro a finanziare nell'ambito del programma nazionale azioni che rispondano alle priorità specifiche dell'Unione. Queste azioni specifiche sono definite nell'allegato II e possono essere modificate. In linea di principio, sarà assegnata in due fasi: all'inizio del QFP, come parte della politica di dialogo e dei negoziati sui programmi nazionali degli Stati membri interessati, e nell'ambito della revisione intermedia nel 2017.

Detta revisione intermedia sarà l'occasione per riesaminare la situazione negli Stati membri e destinare nuove risorse per i restanti esercizi del QFP (2018-2020). Per il presente regolamento la revisione intermedia sarà basata sia su una valutazione dei rischi nel lungo periodo e sia sulle priorità dell'Unione, ridefinite dall'Unione. Poiché gli importi di base per gli Stati membri sono stati determinati sulla base di dati storici all'inizio del periodo di programmazione, sarà opportuno procedere ad un aggiornamento. Tali valutazioni dei rischi/delle necessità, potrebbero essere elaborate di concerto con Frontex. Gli Stati membri che, sulla base di dette valutazioni, presentano maggiori necessità o devono affrontare maggiori rischi riceveranno un importo supplementare, come espressione tangibile del principio di solidarietà e della ripartizione delle responsabilità.

5.4.      Azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi

Per quanto riguarda la dimensione esterna in questo settore, vi sarebbe un sostegno mirato per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e rafforzare alcuni aspetti essenziali delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in settori di interesse strategico per la politica migratoria dell'Unione e gli obiettivi di sicurezza interna dell'Unione. Ad esempio nell'ambito di Eurosur si possono rendere disponibili finanziamenti per collegare le infrastrutture e i sistemi dei paesi terzi a quelli dell'Unione, al fine di consentire lo scambio regolare di informazioni. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, che rimangono la principale fonte di finanziamento per aiutare i paesi terzi a sviluppare le loro specifiche capacità. L'attuazione di tale sostegno deve essere improntata alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione relativa al paese o alla regione in questione. La complementarità sarà assicurata tramite un coordinamento rafforzato con il servizio europeo per l'azione esterna e i competenti servizi della Commissione.

Tali azioni saranno gestite direttamente dalla Commissione o indirettamente da organismi o persone diverse dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

5.5.      Agenzie dell'Unione

Per un uso più efficace delle competenze e del know-how delle agenzie dell’Unione competenti nel settore degli affari interni, la Commissione ipotizza inoltre di avvalersi della possibilità offerta dal regolamento finanziario di affidare loro, nell'ambito delle risorse previste dal presente regolamento, l'esecuzione di compiti specifici che rientrino nella loro missione e siano complementari ai loro programmi di lavoro. Per i compiti contemplati dal presente strumento le agenzie principalmente interessate sono:

– l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), per attività svolte all'interno o al di fuori dell'Unione che richiedano competenze operative nel settore del controllo delle frontiere;

– l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), per le attività quali formazione sul tema dell'asilo per le guardie di frontiera;

– l'ufficio europeo di polizia (Europol) e l'Accademia europea di polizia (CEPOL) nell'ambito di una cooperazione interforze tra forze di polizia e guardie di frontiera;

– l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT), in relazione allo sviluppo di nuovi sistemi IT.

2011/0365 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione illegale.

(2) La strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, adottata dal Consiglio nel febbraio 2010[15], costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'Unione in azione"[16], ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e alle calamità.

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.

(4) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna.

(5) A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V del trattato non è possibile istituire il Fondo Sicurezza interna come un unico strumento finanziario.

(6) Il Fondo Sicurezza interna deve pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell'Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento istituito con il presente regolamento e dello strumento istituito con regolamento (UE) n. …/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Il quadro generale deve essere integrato dal regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi[17], al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.

(7) La solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione nella gestione delle frontiere esterne è una delle cinque componenti della politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne.

(8) Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen.

(9) La partecipazione di uno Stato membro non deve coincidere con la partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell'Unione che contribuisce a finanziare, tra l'altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.

(10) La parte del Fondo relativa alle frontiere esterne e ai visti (di seguito "lo strumento") deve poggiare sul processo di rafforzamento delle capacità, sviluppato con il contributo del Fondo per le frontiere esterne, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18] ed estenderlo in funzione dei nuovi sviluppi.

(11) Nell’eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

(12) È necessario che lo strumento integri e rafforzi le attività intraprese per sviluppare la cooperazione operativa sotto l’egida dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito “Frontex”)[19], istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004, comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche introdotte dal regolamento […][20], con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne nell'interesse e per conto dell'intero spazio Schengen.

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l’altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l’analisi integrata dei rischi dell’Unione europea.

(15) A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003[21] sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è necessario che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune[22] e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003[23]. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi deve essere subordinata al regime dei visti dell'Unione in vigore con la Federazione russa.

(16)             Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione illegale verso l’Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

(17) È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(18)             Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori ("frontiere intelligenti"). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di minacce per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili minacce, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

(21) Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione.

(22) Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen[24] sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone.

(23) Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l’Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti dell’Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

(26) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrà contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e europee in questi settori.

(27) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle azioni specifiche nell'ambito dei programmi nazionali, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29) Al fine di garantire un’attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento e di definire il quadro per il programma sui nuovi sistemi IT, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[25].

(30) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire solidarietà e disporre la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l'Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31) La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013[26], deve essere abrogata.

(32) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[27].

(33) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo[28].

(34) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo[29].

(35) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione delle “misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, o delle misure relative all’instaurazione di un modello uniforme di visti”. Dato che la presente proposta si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se intende recepire il presente regolamento nel proprio diritto interno.

(36) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(37)             Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2001/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (di seguito "lo strumento") nell’ambito del Fondo Sicurezza interna (di seguito "il Fondo").

Unitamente con il regolamento (UE) n. …/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2020.

2. Il presente regolamento stabilisce:

(a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;

(b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;

(c) le risorse disponibili in forza del presente strumento, nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;

(d) il campo di applicazione e l'obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.

3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) "frontiere esterne": le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa dell'Unione relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

(b) "frontiere esterne temporanee":

– il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

– il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

(c) "valico di frontiera": qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;

(d) "meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen": la verifica della corretta applicazione dell'acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. …/2012[30] [X];

(e) "situazione di emergenza": situazione urgente ed eccezionale di pressione migratoria in cui si verifica - o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea.

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen;

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

(c) promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

(d) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

(e) promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

(f) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione;

(g) assicurare l’efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

(h) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

4. Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Azioni ammissibili

5. Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

(i) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l’effettivo impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne;

(j) attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

(k) sistemi IT per la gestione dei flussi migratori transfrontalieri;

(l) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

(m) studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

6. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

(n) sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

(o) azioni volte a promuovere la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

(p) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

(q) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

7. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee.

8. Non sono ammissibili le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne, ai sensi del codice frontiere Schengen.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

9. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR.

10. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

11. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:

(r) dei programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e 12;

(s) del sostegno operativo, nell'ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell'articolo 10;

(t) del funzionamento del regime di transito speciale, di cui all'articolo 11;

(u) delle azioni dell’Unione, di cui all’articolo 13;

(v) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 14.

(w) dell'attuazione di un programma volto a introdurre nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione alle condizioni stabilite nell'articolo 15;

(x) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 16.

12. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all’articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

13. A titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:

(y) 2 000 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

(z) 1 100 milioni di EUR per la realizzazione di nuovi sistemi IT per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

(aa) 150 milioni di EUR per il regime di transito speciale;

(bb) 270 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

14. Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. …/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, le risorse globali assegnate al presente regolamento, precisate nel paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo Sicurezza interna e fungono da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[31].

15. I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.

16. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

17. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito:

(cc) 1 200 milioni di EUR come indicato nell’allegato I;

(dd) 450 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all’articolo 7;

(ee) nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall’esercizio 2018, 350 milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell’analisi dei rischi e del meccanismo di cui all’articolo 8.

18. Per onorare degnamente gli obiettivi del presente regolamento in caso di circostanze impreviste o dell’emergere di nuove circostanze e/o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per adattare l'importo indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c).

19. Gli Stati membri che aderiranno all'Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell'ambito del presente strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell'Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.

Articolo 7

Risorse per le azioni specifiche

20. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II.

21. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l’elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

22. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 8

Risorse nell'ambito della revisione intermedia

23. Per assegnare l’importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all’analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

La relazione deve determinare il livello di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

a)      frontiera terrestre esterna:

i)        fattore 1: minaccia normale;

ii)       fattore 3: minaccia media;

(iii)     fattore 5: minaccia elevata;

b)      frontiera marittima esterna:

i)        fattore 1: minaccia normale;

ii)       fattore 3: minaccia media;

(iii)     fattore 5: minaccia elevata.

Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di minaccia rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

24. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1

a)      si tiene conto della linea che separa le zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 10 su Cipro dell'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;

b)      si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione illegale o l’ingresso illegale, per "frontiere marittime esterne" si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

25. Inoltre, su invito della Commissione entro il 1° giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche che saranno definite alla luce delle priorità dell'Unione a quella data.

A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l’elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II.

26. L'importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri interessati con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 9

Programmi nazionali

27. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

28. Nell’ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

(ff) sviluppare il sistema europeo di sorveglianza di frontiera (Eurosur), in conformità del diritto e degli orientamenti dell'Unione;

(gg) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione - tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

(hh) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi e la prevenzione della migrazione illegale verso l'Unione;

(ii) rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l'introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;

(jj) garantire l’applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

(kk) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Articolo 10

Sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati membri

29. Uno Stato membro può utilizzare fino al 50% dell’importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

30. Il sostegno operativo è fornito solo se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni:

(ll) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

(mm) conformità alle norme e orientamenti dell’Unione per la buona governance in materia di frontiere e visti, in particolare il catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il Manuale pratico per le guardie di frontiera e il manuale relativo ai visti.

31. A tal fine, prima dell'approvazione del programma nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di chiedere un sostegno operativo.

Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato.

A seguito di tali discussioni, l’approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell'ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell'erogazione del sostegno finanziario.

32. Il sostegno operativo si concentra su specifici compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale, entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al paragrafo 1.

33. Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi compiuti.

34. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

35. Lo strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

36. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a 150 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

37. Ai fini del paragrafo 1, per "costi supplementari" si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a)      investimenti infrastrutturali;

b)      formazione del personale addetto all’attuazione del regime di transito speciale;

c)      costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime di transito speciale.

38. I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e dell'esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall'accordo di facilitazione del visto tra l'Unione europea e la Federazione russa, nei limiti del quadro finanziario di cui al paragrafo 2.

39. La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull'esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale.

40. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente articolo e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

41. Per garantire il corretto funzionamento del regime di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 12

            Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le risultanze e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese, se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Articolo 13

Azioni dell'Unione

42. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.

43. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

(nn) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. … che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

(oo) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

(pp) sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori comuni;

(qq) sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto;

(rr) promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

(ss) sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione;

(tt) migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

(uu) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

(vv) sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

44. Le azioni dell'Unione sono attuate in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 14

Assistenza emergenziale

45. Lo strumento presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'articolo 2, lettera e).

46. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità del meccanismo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 15

Definizione di un programma per lo sviluppo di nuovi sistemi IT

47. L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

48. La Commissione è responsabile della gestione del programma e adotta un quadro strategico pluriennale che comprende:

(ww) le principali azioni da attuare;

(xx) una ripartizione della dotazione di bilancio per esercizi finanziari;

(yy) il calendario dell'attuazione;

(zz) le modalità di gestione da applicare alle principali azioni svolte. Le azioni possono essere attuate: - direttamente dalla Commissione o tramite le agenzie esecutive - indirettamente da organismi e persone diverse dagli Stati membri in conformità dell'articolo [57] del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento finanziario].

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l’infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 16

Assistenza tecnica

49. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

50. Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può contribuire, nel limite del 5% dell’importo totale assegnato a quello Stato membro, all'assistenza tecnica prevista dal programma nazionale in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Esercizio della delega

51. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

52. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

53. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

54. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

55. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

56. La Commissione è assistita dal comitato comune “Asilo, migrazione e sicurezza” istituito a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

57. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Applicabilità del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale]

Al presente strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale].

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

58. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/574/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

59. Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/574/CE prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

60. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

61. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 21

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri

Stato Membro || Importo minimo || Percentuale media 2010-20112 || Distribuzione in base alla percentuale || Importo totale

Austria || 5 000 000 || 0,82% || 8 699 674 || 13 699 674

Belgio || 5 000 000 || 1,13% || 11 886 638 || 16 886 638

Bulgaria || 5 000 000 || 3,18% || 33 578 849 || 38 578 849

Cipro || 5 000 000 || 1,76% || 18 521 213 || 23 521 213

Repubblica Ceca || 5 000 000 || 0,84% || 8 907 377 || 13 907 377

Danimarca || 5 000 000 || 0,48% || 5 053 171 || 10 053 171

Estonia || 5 000 000 || 1,51% || 15 933 661 || 20 933 661

Finlandia || 5 000 000 || 2,87% || 30 320 668 || 35 320 668

Francia || 5 000 000 || 7,20% || 75 956 454 || 80 956 454

Germania || 5 000 000 || 4,21% || 44 390 681 || 49 390 681

Grecia || 5 000 000 || 14,56% || 153 636 854 || 158 636 854

Ungheria || 5 000 000 || 3,22% || 34 018 515 || 39 018 515

Islanda || 5 000 000 || 0,03% || 310 455 || 5 310 455

Italia || 5 000 000 || 13,62% || 143 660 373 || 148 660 373

Lettonia || 5 000 000 || 0,95% || 9 989 974 || 14 989 974

Lituania* || 5 000 000 || 1,77% || 18 709 058 || 23 709 058

Lussemburgo || 5 000 000 || 0,04% || 379 909 || 5 379 909

Malta || 5 000 000 || 3,43% || 36 173 227 || 41 173 227

Paesi Bassi || 5 000 000 || 2,30% || 24 315 326 || 29 315 326

Norvegia || 5 000 000 || 0,84% || 8 846 929 || 13 846 929

Polonia || 5 000 000 || 3,97% || 41 883 809 || 46 883 809

Portogallo || 5 000 000 || 1,25% || 13 197 565 || 18 197 565

Romania || 5 000 000 || 5,05% || 53 313 864 || 58 313 864

Slovacchia || 5 000 000 || 0,46% || 4 835 168 || 9 835 168

Slovenia || 5 000 000 || 2,31% || 24 371 875 || 29 371 875

Spagna || 5 000 000 || 17,13% || 180 746 396 || 185 746 396

Svezia || 5 000 000 || 0,59% || 6 189 272 || 11 189 272

Svizzera || 5 000 000 || 1,25% || 13 216 801 || 18 216 801

Croazia || 5 000 000 || 3,22% || 33 956 244 || 38 956 244

Totale || 145 000 000 || 100% || 1 055 000 000 || 1 200 000 000

ALLEGATO II Elenco delle azioni specifiche

62. Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri che generino economie di scala nella presentazione delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri comuni per le domande di visto.

63. Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa ritenuti necessari per lo svolgimento di operazioni congiunte da parte dell'agenzia Frontex, conformemente agli orientamenti emessi da tale agenzia.

ALLEGATO III Obiettivi per il sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali

Obiettivo 1: promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.

- operazioni

- spese di personale

- costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

- miglioramento/sostituzione di attrezzature

- immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare

- operazioni

- spese di personale

- costi dei servizi, manutenzione e riparazione

- miglioramento/sostituzione di attrezzature

- immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell’Unione

- gestione operativa dei sistemi SIS, VIS e dei nuovi sistemi istituiti nel periodo

- spese di personale

- costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

- infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza

- miglioramento/sostituzione di attrezzature

- affitto di locali sicuri e/o ristrutturazioni

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Comunicazione "Costruire un’Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020"

Proposta di regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[32]

Attualmente rubrica 3, titolo 18 – Affari interni

Future prospettive finanziarie pluriennali: rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) – "Sicurezza interna"

Natura della proposta/iniziativa

þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione (finanziamento nel settore degli Affari interni per il periodo 2014-2020)

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[33]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.3. Obiettivi 1.3.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo ultimo delle politiche nel settore degli affari interni è instaurare uno spazio senza frontiere interne, in cui i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi possono entrare, circolare, vivere e lavorare, apportando nuove idee, capitali, conoscenza e innovazione o colmando le lacune dei mercati nazionali del lavoro, certi che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

La crescente importanza delle politiche nel settore degli affari interni trova conferma nel programma di Stoccolma e relativo piano d’azione, la cui attuazione costituisce una priorità strategica per i prossimi cinque anni e riguarda settori quali la migrazione (migrazione legale e integrazione, asilo, migrazione irregolare e rimpatrio), la sicurezza (prevenzione e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, cooperazione di polizia) e la gestione delle frontiere esterne (compresa la politica dei visti), e include anche la dimensione esterna di queste politiche. Il trattato di Lisbona consente inoltre all'Unione di rispondere con maggiore ambizione ai timori quotidiani dei suoi cittadini nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità strategiche di questo settore, in particolare l’integrazione di cittadini di paesi terzi, vanno anche considerate nel contesto delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 intese ad aiutare l'UE a superare l'attuale crisi economica e finanziaria e a conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Fondo Sicurezza interna fornirà l'assistenza finanziaria necessaria per tradurre in risultati tangibili gli obiettivi dell’Unione europea in materia di affari interni.

1.3.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

FONDO SICUREZZA INTERNA

Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)         prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati;

b)         aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Attuali attività ABB interessate: 18.05

Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

In linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)         sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare gli spostamenti legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

b)         sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen.

Attuali attività ABB interessate: 18.02 (per quanto riguarda il Fondo per le frontiere esterne).

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli effetti della proposta/iniziativa sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti in modo particolareggiato nella sezione 4.1.2 della valutazione d'impatto.

In generale, la semplificazione introdotta a tutti i livelli del processo di finanziamento e in ciascuna modalità di gestione si ripercuoterà positivamente sui processi nell'ambito dei quali verrà gestito il sostegno finanziario.

Cooperazione di polizia, prevenzione e lotta alla criminalità e gestione delle crisi

I principali beneficiari del sostegno finanziario saranno gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto così come qualsiasi altra autorità specializzata nella protezione delle infrastrutture critiche e nella gestione delle crisi, ma anche, ove opportuno, le competenti organizzazioni internazionali e non governative (ad esempio, in materia di prevenzione della criminalità, lotta alla radicalizzazione e alla tratta di esseri umani).

Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà la popolazione nel suo insieme.         I principali risultati saranno: 1) una maggiore capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di individuare e perseguire con successo i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, al fine di ridurre le minacce per la sicurezza che tali reati comportano, e 2) una maggiore resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, grazie a una politica più coerente dell'UE in materia di gestione del rischio, in cui la valutazione delle minacce e dei rischi confluisca nel processo decisionale, da un lato, e, dall'altro, a una risposta dell'UE alla crisi più efficace e meglio coordinata, basata su un più stretto collegamento tra le capacità e le competenze esistenti. Un altro importante risultato consisterà nell'aumentare la capacità degli Stati membri prevenire, prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altre minacce gravi per la sicurezza.

Frontiere esterne e visti         I principali beneficiari del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e dei visti saranno i servizi che attuano l'acquis di Schengen, il codice frontiere Schengen e il codice dei visti negli Stati membri: guardia di frontiera, polizia e servizi consolari. Il gruppo che trarrà vantaggi dai cambiamenti risultanti sarà quello dei viaggiatori: tutte le persone che attraversano le frontiere esterne per entrare nel territorio dell'Unione europea. I risultati includeranno una maggiore capacità dei citati servizi (1) di sorvegliare le frontiere e instaurare collegamenti con altri servizi incaricati dell'applicazione della legge, nell'ambito del Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur); (2) gestire i flussi migratori presso gli uffici consolari (domande di visto) e (3) migliorare la gestione dei flussi di passeggeri ai valichi di frontiera, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di protezione, in cooperazione con gli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge, e, dall’altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità. Un importante risultato specifico sarà la creazione di due nuovi sistemi europei d'informazione per la gestione degli attraversamenti di frontiera dei cittadini di paesi terzi (un sistema dell'UE di ingresso/uscita e un programma dell'UE per viaggiatori registrati).

1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Poiché dovrà essere condotto un dialogo strategico in vista di definire i programmi nazionali, non è possibile stabilire, a questo stadio, un elenco esaustivo di indicatori per misurare il conseguimento dei suddetti obiettivi specifici. Tuttavia,

con riferimento alla cooperazione di polizia e alla prevenzione e lotta contro la criminalità, gli indicatori includeranno il numero di operazioni transfrontaliere congiunte effettuate, il numero di buone pratiche e documenti elaborati e di eventi organizzati. Gli indicatori in materia di gestione delle crisi e protezione delle infrastrutture critiche includeranno il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce prodotti a livello dell'Unione;

Nel settore delle frontiere e dei visti, gli indicatori includeranno il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto, lo sviluppo di attrezzature per il controllo delle frontiere e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna. . Gli indicatori d'impatto misureranno l'incremento della sicurezza alle frontiere, la capacità di rilascio dei visti e la capacità di gestire in modo sicuro e fluido gli attraversamenti di frontiera.

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 1.4.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel periodo 2014-2020 l’Unione continuerà ad affrontare grandi sfide sul fronte degli affari interni.

Garantire un ambiente sicuro è sia necessario sia utile per la sua crescita economica, culturale e sociale. All'Unione spetta un ruolo decisivo, che si tratti di affrontare le minacce della criminalità grave e organizzata, della criminalità informatica e del terrorismo, di assicurare la gestione delle frontiere esterne dell'UE o ancora di reagire rapidamente alle situazioni di emergenza conseguenti alle catastrofi naturali o indotte dalle attività umane. Nell'era della globalizzazione, in cui le minacce aumentano e assumono una dimensione sempre più transnazionale, nessuno Stato membro può reagire efficacemente da solo. È necessaria una risposta europea globale e coerente al fine di garantire che le autorità di contrasto possano operare efficacemente, senza essere ostacolate da frontiere e diverse competenze giurisdizionali.

La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è fondamentale per il conseguimento di tali obiettivi. I recenti avvenimenti nei paesi dell'Africa settentrionale hanno dimostrato quanto sia importante che l'UE disponga di un approccio globale e coordinato in materia di migrazione, frontiere e sicurezza. La dimensione esterna dell’UE in materia di affari interni - sempre più importante – deve pertanto essere rafforzata, coerentemente con la politica estera dell'Unione.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

La gestione dei flussi migratori e delle minacce per la sicurezza comporta sfide che i singoli Stati membri non possono affrontare individualmente. Si tratta di settori in cui è evidente il valore aggiunto che può essere apportato grazie ai finanziamenti dell'Unione.

Su alcuni Stati membri grava un peso enorme a motivo della loro specifica situazione geografica e della lunghezza delle frontiere esterne dell'Unione che devono gestire. L'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure comuni per garantire un effettivo controllo e una sorveglianza efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Le politiche comuni in materia di asilo, immigrazione e frontiere esterne sono pertanto improntate al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri. Il bilancio dell'Unione fornisce gli strumenti per sopperire alle implicazioni finanziarie di tale principio. Nel settore della sicurezza, i reati gravi e la criminalità organizzata, il terrorismo e le altre minacce per la sicurezza assumono una dimensione sempre più transfrontaliera. La cooperazione transnazionale e il coordinamento tra le autorità di contrasto sono essenziali per riuscire a prevenire e combattere tali reati, per esempio attraverso lo scambio di informazioni, le indagini congiunte, le tecnologie interoperabili e comuni valutazioni dei rischi e delle minacce.

Affrontare i flussi migratori, gestire le frontiere esterne e la sicurezza dell'Unione richiede ingenti risorse e notevoli capacità da parte degli Stati membri. Una più intensa cooperazione operativa e un migliore coordinamento, basato sulla messa in comune delle risorse in settori quali la formazione e le attrezzature consente di creare economie di scala e sinergie, garantendo un uso più efficiente dei fondi pubblici e potenziando la solidarietà, la fiducia reciproca e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per le politiche comuni dell'UE. Si tratta di una prospettiva particolarmente importante nel settore della sicurezza, in cui un sostegno finanziario per tutte le forme di operazioni transfrontaliere congiunte risulta determinante per migliorare la cooperazione tra le forze di polizia, le dogane, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

In relazione alla dimensione esterna degli affari interni, è chiaro che l'adozione di misure e la messa in comune di risorse a livello dell'UE aumenterebbero in misura significativa l'influenza che l'Unione può esercitare sui paesi terzi per convincerli ad impegnarsi al suo fianco per affrontare le questioni attinenti alla migrazione e alla sicurezza, che interessano in primo luogo l'UE e gli Stati membri.

Il diritto dell'UE di intervenire nel settore degli affari interni discende dal titolo V "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2. La cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è contemplata all'articolo 212, paragrafo 3, del TFUE. Le proposte rispettano il principio di sussidiarietà in quanto la maggior parte del finanziamento sarà attuato mediante gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Benché sia opinione condivisa che gli attuali strumenti finanziari del settore degli affari interni funzionano efficacemente e raggiungono gli obiettivi perseguiti, le conclusioni che si possono trarre dalle valutazioni intermedie e dalla consultazione dei principali referenti indicano che è necessario:

– semplificare e snellire i futuri strumenti del settore degli affari interni, riducendo il numero di programmi finanziari a due mediante la creazione di un Fondo Asilo e migrazione e un Fondo Sicurezza interna. Ciò consentirà all'UE di utilizzare in modo più strategico i suoi strumenti, affinché possano rispondere più efficacemente alle priorità politiche e alle esigenze dell’UE;

– rafforzare il ruolo dell'Unione quale protagonista a livello mondiale, includendo una componente relativa alla dimensione esterna nei futuri fondi per rafforzare l’influenza dell’UE nella dimensione esterna delle politiche nel settore degli affari interni;

– privilegiare la gestione concorrente anziché la gestione centralizzata, ove possibile, per eliminare inutili oneri burocratici;

– stabilire un approccio orientato ai risultati nella gestione concorrente mediante una programmazione pluriennale accompagnata da un dialogo strategico ad alto livello: ciò assicurerà che i programmi nazionali degli Stati membri siano perfettamente in linea con gli obiettivi e le priorità politiche dell'UE e permetterà di concentrarsi sul conseguimento dei risultati;

– migliorare la gestione centralizzata in modo da offrire una pluralità di strumenti per le attività incentrate sulle politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative e azioni negli Stati membri e nei paesi terzi (dimensione esterna), nonché gli interventi di emergenza, studi e eventi;

– istituire un quadro normativo comune con un insieme condiviso di norme in materia di programmazione, comunicazione, gestione finanziaria e controlli, quanto più possibile analogo a quelli esistenti per gli altri fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, affinché tutti i partecipanti possano sviluppare una migliore comprensione delle regole e garantendo, in tal modo, un elevato grado di coerenza e coesione;

– prevedere una rapida ed efficace risposta alle emergenze, concependo i fondi in modo tale da permettere all'UE di reagire adeguatamente in situazioni in rapida evoluzione;

– potenziare il ruolo delle agenzie del settore degli affari interni per promuovere la cooperazione pratica tra gli Stati membri e affidare loro l’attuazione di azioni specifiche, pur garantendo un adeguato controllo politico sulle attività delle agenzie.

Una descrizione più particolareggiata in proposito è contenuta nella valutazione di impatto e nella relazione introduttiva di ciascun regolamento.

1.4.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Una serie di altri strumenti dell'UE fornirà sostegno ad attività che sono complementari alle azioni che saranno finanziate nell'ambito del Fondo Sicurezza interna:

La linea di demarcazione tra il Fondo Sicurezza interna e lo strumento finanziario per la protezione civile rimarrà quella descritta all'articolo 3 dell'attuale programma CIPS: le catastrofi naturali e quelle causate involontariamente da attività umane rientrano nella competenza della protezione civile (infortuni), mentre i disastri causati intenzionalmente da azioni umane rientrano nell'ambito delle misure di sicurezza e quindi nel Fondo Sicurezza interna.

Gli attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza resteranno al di fuori dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE. Non è nemmeno chiaro in che misura e per quale preciso campo di applicazione l’articolo 222 del TFUE (clausola di solidarietà) possa essere invocato per aiutare gli Stati membri vittime di attentati terroristici o catastrofi naturali e provocate dall'uomo, poiché ciò richiede l'adozione formale di disposizioni attuative non ancora proposte. Le possibilità di finanziamento di emergenza nell'eventualità di attentato terroristico o altri incidenti di sicurezza proverranno pertanto dal Fondo Sicurezza interna.

Sarà colmato il divario tra la ricerca in materia di sicurezza nell’ambito del programma "Orizzonte 2020" e l'applicazione pratica dei risultati di tali attività, in quanto il Fondo Sicurezza interna prevede obiettivi specifici e azioni ammissibili che consentono il finanziamento della verifica e convalida dei risultati della ricerca scientifica ("prototipi") in vista dell'applicazione pratica su larga scala ("appalti pre-commerciali").

Il futuro programma "Giustizia" presenterà una stretta connessione e complementarità con il Fondo Sicurezza interna, in particolare nella sua componente relativa alla “Giustizia penale”, ma sarà maggiormente incentrato sulla cooperazione giudiziaria, sul processo di armonizzazione procedurale e sul reciproco riconoscimento, in modo da evitare, nella pratica, sostanziali sovrapposizioni.

Le componenti relative alla dimensione esterna del Fondo Sicurezza interna sosterranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi; tali azioni servono principalmente gli interessi e gli obiettivi dell'UE, hanno conseguenze dirette nell’UE e nei suoi Stati membri e assicurano la continuità con le attività svolte nel territorio dell'UE. Tali finanziamenti saranno concepiti e attuati coerentemente con l'azione esterna e la politica estera dell'UE. Non sono destinati ad azioni che sostengono lo sviluppo e integreranno, come opportuno, l’assistenza finanziaria fornita attraverso strumenti di assistenza esterna. In questo contesto, il successore del programma tematico "Migrazione e asilo" e lo strumento per la stabilità saranno di particolare interesse nel settore degli affari interni. Mentre gli strumenti di aiuto esterno sostengono le necessità di sviluppo dei paesi beneficiari o gli interessi politici generali dell'UE con i partner strategici, i fondi nel settore degli affari interni finanzieranno azioni specifiche nei paesi terzi nell'interesse della politica migratoria dell'Unione e degli obiettivi di sicurezza interna dell'UE. Serviranno pertanto a colmare specifiche carenze e contribuiranno a integrare la gamma di strumenti a disposizione dell'UE.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al 31.12.2020

– þ    Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione prevista[34]

þGestione centralizzata diretta da parte della Commissione

þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– þ    agenzie esecutive

– þ    organismi creati dalle Comunità[35]

– þ    organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨    persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

þ Gestione concorrente con gli Stati membri

þGestione decentrata con paesi terzi

þ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni:

Le proposte saranno attuate principalmente in gestione concorrente, con programmi nazionali pluriennali.

Gli obiettivi da conseguire nell’ambito di programmi nazionali saranno integrati da “azioni dell'Unione" e da un meccanismo di pronto intervento per far fronte a situazioni di emergenza. Tali finanziamenti saranno erogati principalmente sotto forma di sovvenzioni e appalti pubblici con gestione diretta centralizzata e includeranno azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Si farà ricorso a tutti i possibili mezzi per evitare la frammentazione, concentrando le risorse su un numero limitato di obiettivi dell'UE, e alle competenze dei principali soggetti partecipanti, come opportuno, sulla base di accordi di partenariato e accordi quadro.

L'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sarà attuata in gestione centralizzata diretta.

I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano anche ai due strumenti del Fondo Sicurezza interna (rispettivamente, relativi alle frontiere e ai visti e alla cooperazione di polizia) che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stregua di Stati membri, in base agli accordi di associazione Schengen. Parteciperanno agli strumenti conformemente alle disposizioni del regolamento, dando attuazione ai propri programmi nazionali pluriennali e potranno chiedere finanziamenti nell’ambito delle azioni dell'Unione ecc. Come per il Fondo per le frontiere esterne, dovranno essere conclusi accordi specifici per precisare le disposizioni complementari necessarie alla loro partecipazione (in relazione al regolamento finanziario, alle modalità di esecuzione e ai trattati, incluso il potere di controllo della Corte dei conti). Atteso che tali paesi contribuiscono al bilancio dell'UE per i due strumenti in misura proporzionale al loro PIL, gli accordi ne fisseranno anche i contributi nell'ambito della ripartizione delle responsabilità sulla governance Schengen, indipendentemente dall'entità delle dotazioni fornite loro dagli strumenti. Ad oggi, gli Stati associati sono: Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.

2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Per la gestione concorrente, si propone un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale, gli Stati membri sono invitati a costituire un comitato di sorveglianza al quale la Commissione possa partecipare.

Su base annua gli Stati membri presenteranno una relazione di esecuzione del programma pluriennale. Tali relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali. Ai fini della raccolta del materiale necessario al processo di revisione intermedia, nel 2017 essi dovranno inoltre fornire ulteriori informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi. Un esercizio analogo sarà effettuato nel 2019, per consentire eventuali adeguamenti durante l'ultimo esercizio finanziario (2020).

Al fine di favorire l'emergere di una cultura improntata alla valutazione nel settore degli affari interni, i Fondi faranno riferimento a un quadro comune di monitoraggio e valutazione corredato di ampi indicatori collegati alle politiche, che sottolineino l'impostazione orientata ai risultati dei fondi e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'insieme delle politiche dirette alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali indicatori sono collegati all'impatto che i fondi possono avere: lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione di polizia e gestione delle crisi; una gestione efficace dei flussi migratori verso l'UE; il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi; la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell'affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna e un approccio comune sulla migrazione e sulla sicurezza verso i paesi terzi.

Per garantire un' adeguata applicazione dei principi di valutazione, e forti dell’esperienza pratica acquisita con la valutazione negli Stati membri nell'ambito dell'attuale sistema di finanziamento UE per gli affari interni, la Commissione e gli Stati membri collaboreranno per delineare un quadro comune di monitoraggio e valutazione, anche definendo modelli e indicatori comuni di realizzazione e risultato.

Tutte le misure saranno stabilite all'inizio del periodo di programmazione, in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di rendicontazione e valutazione sulla base dei principi e dei criteri concordati.

Per ridurre gli oneri amministrativi e assicurare sinergie fra la rendicontazione e la valutazione, le informazioni richieste per le relazioni di valutazione si baseranno, integrandole, su quelle fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali di esecuzione dei programmi nazionali.

Nel 2018 la Commissione presenterà inoltre una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali.

A livello più generale, la Commissione intende presentare una relazione intermedia sull'attuazione dei fondi entro il 30 giugno 2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, avente per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di accertamenti significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME (ed ex DG JLS) .

Nella gestione concorrente, i rischi generici relativi all'attuazione dei programmi in corso ricadono principalmente in tre categorie:

– rischio di utilizzo inefficace o insufficientemente mirato dei fondi;

– errori derivanti dalla complessità delle norme e dalle carenze nei sistemi di gestione e di controllo;

– impiego inefficiente di risorse amministrative (limitata proporzionalità dei requisiti);

Giova inoltre notare gli elementi specifici riguardanti il sistema dei quattro fondi nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

– Il sistema dei programmi annuali garantisce che i pagamenti finali siano effettuati ad intervalli regolari, sulla base di spese certificate e sottoposte a audit. Tuttavia, il periodo di ammissibilità dei programmi annuali non coincide con l'esercizio finanziario dell'UE e la catena di affidabilità non è pertanto del tutto soddisfacente, nonostante un sistema molto rigoroso.

– Le dettagliate norme di ammissibilità sono stabilite dalla Commissione. Ciò garantisce in linea di principio l'omogeneità delle spese finanziate, ma crea anche un’inutile mole di lavoro per le autorità nazionali e la Commissione e aumenta il rischio di errori dei beneficiari e/o degli Stati membri, a causa di errori d'interpretazione delle norme UE.

– Gli attuali sistemi di gestione e di controllo sono molto simili a quelli applicati nell'ambito dei Fondi strutturali, ma esistono lievi differenze, soprattutto nella catena di responsabilità tra le autorità di certificazione e le autorità di audit. Ciò crea confusione negli Stati membri, in particolare quando le autorità intervengono nell'ambito di entrambi i tipi di fondi; si accresce inoltre il rischio di errori ed è necessario un più intenso monitoraggio.

Tali elementi saranno oggetto di una profonda modifica nella presente proposta:

– i sistemi di gestione e di controllo seguiranno i criteri generali definiti per i fondi del QCS e saranno pienamente conformi ai nuovi requisiti del nuovo regolamento finanziario: il numero delle autorità scenderà da 3 a 2 (l'autorità responsabile e l’autorità di audit) i cui ruoli sono precisati, ai fini di maggiore certezza;

– la programmazione pluriennale e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile allineerà i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale;

– i controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione;

– la precisazione e la semplificazione delle norme di ammissibilità e la loro armonizzazione con altri strumenti di sostegno finanziario dell'Unione ridurranno gli errori commessi dai beneficiari che si avvalgono di aiuti da fonti diverse. Tali norme di ammissibilità saranno definite a livello nazionale, ad eccezione di alcuni principi base, analoghi a quelli utilizzati per i fondi del QCS;

– è incoraggiato il ricorso alle opzioni semplificate, soprattutto per le sovvenzioni di piccola entità.

Nell’ambito della gestione centralizzata, i rischi principali sono i seguenti:

– il rischio di scarsa corrispondenza tra i progetti ricevuti e le priorità politiche della DG HOME;

– il rischio che i progetti selezionati siano di scarsa qualità e che il progetto non sia stato sufficientemente sviluppato dal punto di vista tecnico, compromettendo così l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenze o monitoraggio insufficiente;

– il rischio che i fondi erogati siano utilizzati in modo inefficace o non economico, sia per le sovvenzioni (complessità del rimborso dei costi ammissibili effettivi a cui si aggiungono le limitate possibilità di controllo documentale dei costi ammissibili) che per gli appalti (a volte il numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste non consente di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo);

– il rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (soprattutto di piccole dimensioni) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire la trasparenza delle operazioni eseguite;

– il rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

Tali rischi dovrebbero essere ridotti, in gran parte, grazie a proposte più mirate e l'applicazione di elementi semplificati previsti nella nuova revisione del regolamento finanziario.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Gestione concorrente:

A livello degli Stati membri, la struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione rispetto a quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e sul posto, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit dei progetti. La sequenza di queste funzioni è tuttavia modificata affinché risulti inequivocabilmente che i controlli sul posto sono di competenza dell'autorità responsabile, come parte integrante della preparazione per l'esercizio annuale di liquidazione dei conti.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità responsabili verrebbero accreditate da un’autorità accreditante incaricata della loro supervisione continua. La riduzione del numero delle autorità coinvolte (non è più prevista l'autorità di certificazione e il numero dei fondi è ridotto) dovrebbe, potenzialmente, ridurre l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, consentendo altresì una ripartizione più chiara delle responsabilità.

Finora non è disponibile una stima affidabile dei costi dei controlli sui fondi in gestione concorrente nel settore degli affari interni. L'unica stima disponibile riguarda il FESR e il Fondo di coesione, nel cui caso i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) si aggirerebbero intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

– la creazione e l'operatività di un’autorità accreditante e in generale un cambiamento del sistema;

– la presentazione di una dichiarazione di affidabilità di gestione a corredo dei conti annuali;

– i controlli sul posto svolti dall’autorità responsabile;

– la necessità di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi relativi al controllo:

– non ci saranno più le autorità di certificazione. Benché le loro funzioni siano in parte riprese dall'autorità responsabile, ciò consentirà allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole dei costi della certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;

– i controlli che saranno effettuati dall'autorità di audit dovranno mirare piuttosto a una verifica (a campione) dei controlli di primo livello amministrativo e sul posto già effettuati dall'autorità responsabile. Ciò accelererà i procedimenti in contraddittorio e garantirà che tutti i controlli necessari siano effettuati prima della presentazione dei conti annuali;

– il ricorso ai costi semplificati ridurrà i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;

– la chiusura annuale e la limitazione del periodo per la verifica di conformità a 36 mesi ridurranno il periodo di conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari;

– l'avvio di una corrispondenza per via elettronica tra la Commissione e gli Stati membri sarà obbligatorio.

A tali elementi si aggiungono le azioni di semplificazione di cui al punto 2.2.1 che contribuiranno anch'esse a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari con una conseguente parallela diminuzione dei rischi di errore e di costi amministrativi.

Conseguentemente, nel complesso ci si attende che tali proposte determinino piuttosto una redistribuzione dei costi dei controlli anziché una variazione nella loro entità. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, e una migliore e più rapida catena di affidabilità.

A livello della Commissione, presumibilmente i costi di gestione e dei controlli per la gestione concorrente non diminuiranno nella prima metà del periodo di programmazione. Ciò è in primo luogo dovuto al fatto che l'entità e i settori strategici interessati dalla gestione concorrente aumenteranno rispetto al periodo in corso. Pertanto mantenere le stesse risorse impone già un aumento di efficienza. Inoltre, i primi anni saranno caratterizzati da una molteplicità di compiti: la chiusura dei programmi 2007-2013 (ultime relazioni definitive entro il 31 marzo 2016), la conduzione dei dialoghi strategici, l'approvazione dei programmi nazionali pluriennali 2014-2020 e la costituzione del nuovo sistema di liquidazione dei conti. Nella seconda metà del periodo le risorse potenzialmente disponibili saranno utilizzate per migliorare il monitoraggio e la valutazione.      

Gestione centralizzata

Per quanto riguarda la gestione centralizzata, la Commissione continuerà ad applicare il suo attuale sistema di controllo, composto dai seguenti elementi: supervisione delle operazioni da parte delle direzioni operative, i controlli ex ante da parte dell'Unità "Bilancio e controllo", il comitato interno in materia di appalti, i controlli ex post per le sovvenzioni o gli audit della struttura di audit interno e/o del Servizio di audit interno. Il settore del controllo ex-post applica una "strategia di individuazione" delle irregolarità mirata al riscontro del numero massimo di anomalie in vista del recupero di pagamenti indebiti. Sulla base di questa strategia, gli audit sono svolti su un campione di progetti selezionati quasi interamente sulla base di un' analisi dei rischi.

Grazie a questa combinazione di controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuo medio quantificabile è stato inferiore al 2%. Pertanto, il sistema di controllo interno, e il relativo costo, è a giudizio della DG HOME adeguato per raggiungere l’obiettivo di un ridotto tasso di errore.

Nondimeno, in questo contesto, la DG HOME continuerà a esaminare possibili modalità per migliorare la gestione e approfondire la semplificazione. In particolare sarà fatto il massimo ricorso possibile alle opzioni semplificate previste dal nuovo regolamento finanziario, poiché si stima che contribuiranno alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e pertanto comporteranno una parallela riduzione dei rischi di errore e degli oneri amministrativi per la Commissione.

Nuove linee di azione

Le proposte prevedono nuove linee di azione per i finanziamenti UE nel settore degli affari interni, ad esempio un uso migliore delle competenze esistenti nelle agenzie dell'UE, lo sviluppo della dimensione esterna e il rafforzamento dei meccanismi di emergenza.         Esse richiedono nuovi metodi di gestione e di controllo da parte della DG HOME.         Gli importi che saranno destinati alle nuove linee d'azione non sono ancora determinati, ma saranno probabilmente trascurabili rispetto alla dotazione complessiva per l'intero settore degli affari interni. Tuttavia, sarà molto importante definire quanto prima gli strumenti e le modalità operative interne per attuare questi nuovi compiti entro il periodo prescritto, nel pieno rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

L’analisi che precede indica chiaramente che, nonostante tutte le semplificazioni introdotte, dovrà essere rafforzato il livello di risorse umane necessarie per attuare il maggiore bilancio della DG HOME.        Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito dell'assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare le risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all’articolo 24, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre, il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su accertamenti della Commissione o della Corte dei conti è stato espressamente previsto all'articolo 41.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero || Diss.[36] || di paesi EFTA[37] || di paesi candidati[38] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 ||   || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero  3 || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 18 01 04 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO

3 || 18 02 bb – Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Diss. || NO || NO || Sì || NO

3 || 18 01 04 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – Assistenza tecnica || Non diss. || NO || NO || Sì || NO

3 || 18 02 cc - Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti – || Diss. || NO || NO || Sì || NO

|| || || || || ||

|| || || || || ||

|| || || || || ||

|| || || || || ||

I contributi dei paesi terzi riguardano entrambe le componenti del Fondo Sicurezza interna.

I criteri e i metodi per il calcolo di tali contributi dovranno essere negoziati tra l'UE e gli Stati associati con procedura separata.

Nell'ipotesi di percentuali analoghe a quelle attualmente applicate nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, agli Stati associati sarebbe richiesto di contribuire con circa 210 milioni di EUR per la componente "frontiere e visti" e con circa 50 milioni di EUR per la componente "cooperazione di polizia".

3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG HOME || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi (prezzi correnti) || || || || || || || || ||

18 02 bb Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || Impegni || (1a) || 135,076 || 143,047 || 151,283 || 159,791 || 168,578 || 177,653 || 187,022 || || 1 122,450

Pagamenti || (2a) || 15,714 || 43,881 || 71,419 || 111,709 || 147,854 || 156,248 || 164,918 || 410,707 || 1 122,450

18 02 cc  Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || Impegni || (1a) || 422,310 || 447,186 || 472,886 || 499,435 || 526,856 || 555,173 || 584,412 || - || 3 508,258

Pagamenti || (2a) || 59,999 || 120,794 || 223,204 || 350,813 || 461,098 || 487,256 || 514,275 || 1 290,818 || 3 508,258

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || || || || || ||

18 01 04 bb            Fondo Sicurezza interna – Polizia e criminalità || || || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || || 5,600

18 01 04 cc             Fondo Sicurezza interna – Frontiere e visti || || || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || 1,700 || || 11,900

TOTALE stanziamenti per DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 559,886 || 592,733 || 626,669 || 661,726 || 697,934 || 735,326 || 773,934 || || 4 648,208

Pagamenti || =2+2a +3 || 78,213 || 167,174 || 297,123 || 465,023 || 611,452 || 646,004 || 681,693 || 1.701,525 || 4 648,208

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Dopo il 2020 || TOTALE

DG: HOME ||

Ÿ Risorse umane || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || || 145,887

Ÿ Altre spese di natura amministrativa || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || || 1,157

TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || || 147,044

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE 1 e 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A ||

Pagamenti || || || || || || || || ||

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:  La politica nel settore degli affari interni è attuata principalmente in gestione concorrente. Le priorità di spesa sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità responsabili a livello nazionale. Gli indicatori comuni di realizzazione e i risultati saranno decisi assieme tra Commissione e le autorità responsabili nell’ambito dei programmi nazionali, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare gli obiettivi di risultato fintantoché i programmi non saranno redatti, negoziati e approvati nel 2013/14.     Con riferimento alla gestione centralizzata, la DG HOME non può nemmeno fornire un elenco esaustivo di tutti i risultati che saranno conseguiti grazie all'intervento finanziario dei Fondi, né il loro costo medio e il relativo numero, come richiesto dalla presente sezione. Non si dispone al momento di strumenti statistici per un calcolo significativo dei costi medi sulla base dei programmi in corso; inoltre una definizione tanto precisa sarebbe contraria al principio della flessibilità richiesta al futuro programma per potersi adattare alle priorità strategiche nel periodo 2014-2020. Ciò vale in particolar modo per l'assistenza emergenziale e le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[41]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Mio EUR (al terzo decimale) HOME

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[42] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Risorse umane DG HOME || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 20,841 || 145,887

Altre spese di natura amministrativa || 0,156 || 0,159 || 0,162 || 0,165 || 0,168 || 0,172 || 0,175 || 1,157

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 20,997 || 21,000 || 21,003 || 21,006 || 21,009 || 21,013 || 21,016 || 147,044

Esclusa la RUBRICA 5[43] del quadro finanziario pluriennale[44] || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Risorse umane DG HOME || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 0,640 || 4,480

Altre spese di natura amministrativa || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 1,860 || 13,020

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 2,500 || 17,500

TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: Le cifre utilizzate per l'anno N sono quelle riferite al 2011.

Poiché esistono elementi comuni nell'attuazione del Fondo Asilo e migrazione e del Fondo Sicurezza interna, quali il dialogo strategico con ciascuno Stato membro, e dato che l'organizzazione interna della DG HOME finalizzata alla gestione dei nuovi fondi (oltre alla chiusura dei programmi ancora in corso) potrebbe evolvere, non è possibile operare una ripartizione delle spese amministrative tra il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo Sicurezza interna.

Pertanto le cifre indicate nella rubrica 5 corrispondono alle spese amministrative totali ritenute necessarie per assicurare la gestione di entrambi i fondi da parte della DG e non è indicato il totale degli stanziamenti.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) HOME ||

|| 18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136 || 136

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15

|| 18 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[45] ||

|| 18 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16

|| XX 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| 18 01 04 bb[46] || - in sede[47] || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4

|| - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || *

|| 18 01 04 cc[48] || - in sede[49] || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6

|| - nelle delegazioni || * || * || * || * || * || * || *

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (13 01 04 02) || || || || || || ||

|| TOTALE || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno adeguati nell'eventualità di un processo di esternalizzazione ad una agenzia esecutiva.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei in sede || I compiti da svolgere comprendono tutti i compiti necessari alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire dati ai fini della procedura di bilancio;               - condurre il dialogo strategico con gli Stati membri;     - preparare programmi di lavoro annuali/decisioni di finanziamento, definire le priorità annuali, approvare i programmi nazionali;       - gestire i programmi nazionali, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione;  - comunicare con i partecipanti (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri ecc); - redigere orientamenti per gli Stati membri;    - gestire progetti, sotto il profilo operativo e finanziario;              - eseguire controlli, come sopra descritto (verifiche ex ante, comitato di aggiudicazione, controlli ex post, audit interno, liquidazione dei conti); - contabilità;          - sviluppare e gestire gli strumenti informatici di gestione delle sovvenzioni e dei programmi nazionali;           monitorare e riferire sulla realizzazione degli obiettivi, compreso nelle Relazioni annuali di attività e le relazioni sulle sottodeleghe dell'ordinatore.

Personale esterno || I compiti sono simili a quelli svolti dai funzionari e dagli agenti temporanei, ad eccezione di compiti che non possono essere svolti dal personale esterno.

Personale nelle delegazioni || Per fornire adeguata assistenza all'attuazione della politica nel settore degli affari interni, in particolare nella sua dimensione esterna, le delegazioni dell'Unione dovranno disporre di personale competente nel settore degli affari interni. È competente al riguardo il personale della Commissione europea e/o del Servizio europeo per l'azione esterna.

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario pluriennale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[50].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– þ La proposta dispone che i finanziamenti europei siano cofinanziati. L'importo esatto del cofinanziamento non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con le tipologie di azione:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm || Sm ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare || da determinare ||

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[51]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo………… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               GU L 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[2]               COM(2010) 673 definitivo.

[3]               COM(2011) 248 definitivo.

[4]               COM(2011) 561 definitivo .

[5]               COM(2011) 680 definitivo.

[6]               COM(2011) 500 definitivo.

[7]               I documenti di consultazione e la relazione sui risultati della consultazione sono disponibili nel sito Internet della DG Affari interni:                http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0020_en.htm.

[8]               "Revisione del bilancio dell'Unione europea", COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[9]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.

[10]             In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania, per l'attuazione dei regolamenti sul documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8; GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15), l’UE sostiene le spese supplementari del regime e compensa la Lituania per la mancata imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini russi che transitano attraverso il territorio dell'Unione da e verso la regione di Kaliningrad.

[11]             Allegato – Stima dei costi dei sistemi – COM(2011) 680 definitivo.

[12]             GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1.

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             Documento del Consiglio 7120/10 .

[16]             COM(2010) 673 definitivo.

[17]             GU L […] del […], pag. […].

[18]             GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[19]             GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[20]             GU L […] del […], pag. […].

[21]             GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

[22]             GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

[23]             GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

[24]             COM(2011) 559 definitivo.

[25]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[26]             GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[27]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[28]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[29]             GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

[30]             COM(2011) 559 definitivo

[31]             COM(2011) 403 definitivo.

[32]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[33]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[34]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[35]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[36]             SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati

[37]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[38]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[39]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[40]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[41]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[42]             Dotazione globale, sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compresi i funzionari e il personale esterno

[43]             Personale esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in delegazione. Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[44]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[45]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation) .

[46]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[47]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[48]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[49]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[50]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[51]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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