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Document 52011PC0640

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve prendere in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e a una decisione del comitato misto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire a queste convenzioni

/* COM/2011/0640 definitivo - 2011/0271 (NLE) */

52011PC0640

/* COM/2011/0640 definitivo - 2011/0271 (NLE) */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve prendere in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e a una decisione del comitato misto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire a queste convenzioni


RELAZIONE

Le convenzioni UE-EFTA del 1987 relative ad un regime di transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (di seguito: "le convenzioni") contano attualmente quattro parti contraenti: l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera e l'Islanda.

La Croazia e la Turchia hanno manifestato interesse ad essere invitate ad aderire alle convenzioni.

La Commissione ha illustrato la strategia per la preparazione di alcuni paesi candidati all'adesione alle convenzioni nelle comunicazioni al Parlamento europeo e al Consiglio del 31.5.2001[1] e del 18.11.2010[2]. Secondo l'impostazione seguita dalla Commissione, qualsiasi paese che chiede di aderire alle convenzioni può essere invitato a farlo solo se è in grado di attuare, sul piano legislativo, operativo e informatico, l'insieme dell' acquis sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità in vigore al momento. Per quanto riguarda l'aspetto informatico, gli unici paesi che possono essere invitati ad aderire alle convenzioni sono quelli che dispongono di un sistema informatizzato di transito che soddisfa i requisiti giuridici, tecnici e finanziari del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) in vigore al momento dell'invito.

Il rispetto delle norme stabilite è oggetto di un accertamento individuale, che comprende una valutazione della capacità amministrativa del paese nonché la verifica di conformità per il collegamento al sistema NCTS. La Croazia e la Turchia dovrebbero essere in grado di aderire alle convenzioni non appena saranno collegate alla rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), che consente lo scambio di messaggi NCTS tra le parti contraenti.

L'UE, in quanto parte contraente delle convenzioni, dovrà stabilire una posizione comune per esprimere il proprio consenso alla proposta di invitare la Croazia e la Turchia ad aderire alle convenzioni mediante una decisione del Consiglio sulla base dell'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di disporre della base giuridica per l'applicazione del regime di transito comune con la massima celerità dopo che la valutazione ha mostrato che il paese candidato soddisfa le condizioni stabilite, è necessario che la decisione del Consiglio fornisca la base per l'accettazione di questi paesi, lasciando alla Commissione, che rappresenta l'Unione europea nei comitati congiunti, il compito di avviare la procedura di invito per l'adesione di nuovi paesi partner.

La certezza giuridica fornita dall'UE che il rispetto dei criteri di adesione comporterà l'immediata possibilità di aderire alle convenzioni dovrebbe fungere per questi paesi da incentivo a proseguire i loro sforzi.

L'adesione alle convenzioni creerà una zona più vasta per le operazioni di transito comune che andrà a vantaggio del commercio europeo.

La decisione del Consiglio deve costituire la base dell'invito all'adesione della Croazia e della Turchia, che devono essere pronte a rispettare le condizioni di adesione non appena sia stato realizzato il collegamento con la CCN/CSI. La Commissione proporrà le decisioni dei comitati congiunti istituiti da entrambe le convenzioni di invitare la Croazia e la Turchia e avvierà la procedura di adozione degli inviti rivolti a ciascun paese non appena la Commissione e gli esperti degli Stati membri e delle parti contraenti abbiano confermato che il paese in questione soddisfa le condizioni tecniche di adesione alle convenzioni.

2011/0271 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve prendere in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito e a una decisione del comitato misto della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire a queste convenzioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. L'articolo 15 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito[3] conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 15 bis.

2. L'articolo 11 della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci[4] conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a detta convenzione in conformità all'articolo 11 bis,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sui progetti di decisione di detto comitato congiunto figuranti nell'allegato.

Articolo 2

La posizione dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto alla Croazia e alla Turchia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sui progetti di decisione di detto comitato congiunto figuranti nell'allegato.

Articolo 3

Una volta che la Croazia e la Turchia abbiano soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione europea nei comitati congiunti propone le decisioni con le quali si invita ciascuno di questi paesi ad aderire alle convenzioni e vota dette decisioni in conformità all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

RELAZIONE

Progetto di

DECISIONE N. x/20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE |

Motivazione e obiettivi della proposta Invito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune rivolto alla Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito al fine di agevolare la circolazione delle merci tra la Croazia, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |

Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("convenzione") stabilisce le misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. A norma alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della precitata convenzione, il comitato congiunto, mediante decisione, invita un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla convenzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 15 bis. La Croazia ha espresso formalmente il desiderio di aderire alla convenzione dopo aver soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione, che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione. Il comitato congiunto emette tale invito quando il paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni della convenzione. Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale della Croazia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per l'invito. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che rappresenta le parti contraenti della convenzione. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto Possono essere esaminate solo due opzioni. - La situazione rimane invariata e tutti i movimenti di merci tra la Croazia e la l'Unione devono essere effettuati, nell'ambito del transito, utilizzando i carnet TIR (prezzo medio del carnet: 50 EUR) e fornendo una garanzia di 60 000 EUR per carnet. - La Croazia aderisce alla convenzione e il regime TIR può essere sostituito dal regime comune di transito (prezzo medio stimato per operazione: 25 EUR), con una garanzia fissata al livello dell'obbligazione doganale potenziale. Questa misura riduce il costo per l'operatore, senza contare il possibile aumento di scambi commerciali e le ulteriori agevolazioni disponibili nell'ambito del regime comune di transito. Essa rappresenta inoltre un allineamento all'acquis comunitario e, in particolare, al regime di transito comunitario. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il comitato congiunto intende adottare una decisione ed emettere l'invito. Il progetto di decisione n. x/2011 ha come scopo invitare la Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Il progetto di decisione è presentato al Consiglio al fine di raggiungere una posizione comune per la sua adozione finale da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in una riunione successiva. |

Base giuridica Articolo 15 bis della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo. |

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile. |

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. Non vi sono altri strumenti idonei. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

La proposta introduce un unico regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione. |

Il regime di transito comune consente di semplificare le procedure relative alla circolazione delle merci. |

Proposta di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del

relativa all'invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[5], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

La promozione degli scambi con la Croazia sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità da espletare nell'ambito degli scambi di merci fra tale paese e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

Al fine di instaurare tale regime è opportuno invitare tale paese ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 bis della convenzione, la Croazia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Croazia figurante nell'allegato della presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal […].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del comitato congiunto UE-EFTA di invitare la Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa della decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del … (decisione n. x/20xx), che invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

L'adesione della Croazia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia in conformità all'articolo 15 bis della convenzione.

Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.

Segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Lettera n. 2

Strumento di adesione della Croazia alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

La Croazia,

preso atto della decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del … (decisione n. x/20xx), che invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito,

desiderando divenire parte contraente della convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia;

di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune adottate tra la data della decisione del … e la data in cui l'adesione della Croazia entra in vigore in conformità all'articolo 15 bis della convenzione.

Fatto a

RELAZIONE

Progetto di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

relativa all'invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Invito del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci rivolto alla Croazia, su richiesta di quest'ultima, al fine di agevolare la circolazione delle merci fra tale paese, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |

Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci stabilisce le misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. A norma alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della precitata convenzione, il comitato congiunto adotta, mediante decisione, l'invito ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. La Croazia ha espresso formalmente il desiderio di poter aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci dopo aver soddisfatto i fondamentali requisiti giuridici, strutturali e informatici, che rappresentano i presupposti essenziali. Il comitato congiunto ha deciso di emettere tale invito a condizione che il paese possa dimostrare di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione della convenzione. Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale della Croazia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per l'invito. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che rappresenta le parti contraenti della convenzione. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto Adesione alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Agevolazione della circolazione delle merci tra la Croazia, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Introduzione di disposizioni comuni nella convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nella legislazione dell'UE. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il comitato congiunto intende adottare una decisione ed emettere l'invito. Il progetto di decisione n. x/2011 ha come scopo invitare la Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Il progetto di decisione è presentato al Consiglio al fine di raggiungere una posizione comune per la sua adozione finale da parte del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci nella sua riunione successiva. |

Base giuridica Articolo 11 bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo. |

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile. |

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. Non vi sono altri strumenti idonei. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

La proposta introduce una semplificazione delle formalità negli scambi di merci per tutte le parti contraenti della convenzione. |

La semplificazione delle formalità negli scambi di merci consente di semplificare l'applicazione del regime comune di transito. |

Progetto di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

relativa all'invito, rivolto alla Croazia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci[6], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Gli scambi di merci con la Croazia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra tale paese e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

(2) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare tale paese ad aderire alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Croazia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Croazia figurante nell'allegato della presente decisione, ad aderire alla convenzione in conformità all'articolo 11 bis della stessa a decorrere dal […].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles

Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del comitato congiunto UE-EFTA di invitare la Croazia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa della decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del … (decisione n. x/20xx), che invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

L'adesione della Croazia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia in conformità all'articolo 11 bis della convenzione.

Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.

Segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Lettera n. 2

Strumento di adesione della Croazia alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

La Croazia,

riconoscendo la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del … (decisione n. x/20xx), che invita la Croazia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione"),

desiderando divenire parte contraente della convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Croazia;

di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci adottate tra la data della decisione del … e la data in cui l'adesione della Croazia entra in vigore in conformità all'articolo 11 bis della convenzione.

Fatto a

RELAZIONE

Progetto di

DECISIONE N. x/20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE |

Motivazione e obiettivi della proposta Invito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune rivolto alla Turchia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito al fine di agevolare la circolazione delle merci tra la Turchia, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |

Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("convenzione") stabilisce le misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. A norma alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della precitata convenzione, il comitato congiunto, mediante decisione, invita un paese terzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla convenzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 15 bis. La Turchia ha espresso formalmente il desiderio di aderire alla convenzione dopo aver soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione, che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione. Il comitato congiunto emette tale invito quando il paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni della convenzione. Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale della Turchia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per l'invito. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che rappresenta le parti contraenti della convenzione. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto Possono essere esaminate solo due opzioni. - La situazione rimane invariata e tutti i movimenti di merci tra la Turchia e la l'Unione devono essere effettuati, nell'ambito del transito, utilizzando il carnet TIR (prezzo medio del carnet: 50 EUR) e fornendo una garanzia di 60 000 EUR per carnet. - La Turchia aderisce alla convenzione e il regime TIR può essere sostituito dal regime comune di transito (prezzo medio stimato per operazione: 25 EUR), con una garanzia fissata al livello dell'obbligazione doganale potenziale. Questa misura riduce il costo per l'operatore, senza contare il possibile aumento di scambi commerciali e le ulteriori agevolazioni disponibili nell'ambito del regime comune di transito. Essa rappresenta inoltre un allineamento all'acquis comunitario e, in particolare, al regime di transito comunitario. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il comitato congiunto intende adottare una decisione ed emettere l'invito. Il progetto di decisione n. x/2011 ha come scopo invitare la Turchia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Il progetto di decisione è presentato al Consiglio al fine di raggiungere una posizione comune per la sua adozione finale da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in una riunione successiva. |

Base giuridica Articolo 15 bis della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo. |

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile. |

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. Non vi sono altri strumenti idonei. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

La proposta introduce un unico regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione. |

Il regime di transito comune consente di semplificare le procedure relative alla circolazione delle merci. |

Proposta di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del

relativa all'invito, rivolto alla Turchia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito[7], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

La promozione degli scambi con la Turchia sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità da espletare nell'ambito degli scambi di merci fra tale paese e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

Al fine di instaurare tale regime è opportuno invitare tale paese ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 bis della convenzione, la Turchia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Turchia figurante nell'allegato della presente decisione, ad aderire alla convenzione a decorrere dal […].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del comitato misto UE-EFTA di invitare la Turchia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa della decisione del comitato misto UE-EFTA sul transito comune del … (decisione n. x/20xx), che invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

L'adesione della Turchia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia in conformità all'articolo 15 bis della convenzione.

Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.

Segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Lettera n. 2

Strumento di adesione della Turchia alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

La Turchia,

preso atto della decisione del comitato misto UE-EFTA sul transito comune del … (decisione n. x/20xx), che invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito,

desiderando divenire parte contraente della convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia;

di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del comitato misto UE-EFTA sul transito comune adottate tra la data della decisione del … e la data in cui l'adesione della Turchia entra in vigore in conformità all'articolo 15 bis della convenzione.

Fatto a

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Progetto di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

relativa all'invito, rivolto alla Turchia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Invito del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci rivolto alla Turchia, su richiesta di quest'ultima, al fine di agevolare la circolazione delle merci fra tale paese, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. |

Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci stabilisce le misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. A norma alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della precitata convenzione, il comitato congiunto adotta, mediante decisione, l'invito ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis. La Turchia ha espresso formalmente il desiderio di poter aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci dopo aver soddisfatto i fondamentali requisiti giuridici, strutturali e informatici, che rappresentano i presupposti essenziali. Il comitato congiunto ha deciso di emettere tale invito a condizione che il paese possa dimostrare di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione della convenzione. Su mandato del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, una missione di valutazione concernente principalmente l'adattamento della legislazione nazionale della Turchia in materia doganale, la creazione delle strutture necessarie per la gestione del regime e la messa in atto del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), che consente l'applicazione del regime comune di transito in tale paese, ha stabilito che erano soddisfatte le condizioni per l'invito. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La proposta è conforme alla strategia intesa a promuovere la competitività e la crescita economica dell'UE. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che rappresenta le parti contraenti della convenzione. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto Adesione alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Agevolazione della circolazione delle merci tra la Turchia, l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Introduzione di disposizioni comuni nella convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e nella legislazione dell'UE. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Il comitato congiunto intende adottare una decisione ed emettere l'invito. Il progetto di decisione n. x/2011 ha come scopo invitare la Turchia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Il progetto di decisione è presentato al Consiglio al fine di raggiungere una posizione comune per la sua adozione finale da parte del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci nella sua riunione successiva. |

Base giuridica Articolo 11 bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo. |

La forma dell'azione proposta è l'unica possibile. |

La forma dell'azione proposta non comporta alcun costo di finanziamento. |

Scelta dello strumento |

Strumenti proposti: altri. |

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. Non vi sono altri strumenti idonei. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta semplifica le procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

La proposta introduce una semplificazione delle formalità negli scambi di merci per tutte le parti contraenti della convenzione. |

La semplificazione delle formalità negli scambi di merci consente di semplificare l'applicazione del regime comune di transito. |

Progetto di

DECISIONE N. x/ 20xx DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

relativa all'invito, rivolto alla Turchia, ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci[8], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In preparazione all'allargamento dell'Unione europea alla Turchia, gli scambi di merci con tale paese sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Turchia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.

(2) Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare tale paese ad aderire alla convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Turchia è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Turchia figurante nell'allegato della presente decisione, ad aderire alla convenzione in conformità all'articolo 11 bis della stessa a decorrere dal […].

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles

Per il comitato congiunto

Il presidente

ALLEGATO

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del comitato congiunto UE-EFTA di invitare la Turchia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di informarLa della decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del … (decisione n. x/20xx), che invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

L'adesione della Turchia alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia in conformità all'articolo 11 bis della convenzione.

Voglia accettare, signor Ambasciatore, l’espressione della mia profonda stima.

Segretario generale

Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea

Lettera n. 2

Strumento di adesione della Turchia alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

La Turchia,

riconoscendo la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del … (decisione n. x/20xx), che invita la Turchia a divenire parte contraente della convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione"),

desiderando divenire parte contraente della convenzione,

DICHIARA CON LA PRESENTE

di aderire alla convenzione;

di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Turchia;

di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci adottate tra la data della decisione del … e la data in cui l'adesione della Turchia entra in vigore in conformità all'articolo 11 bis della convenzione.

Fatto a

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): DOGANE Attività: -- |

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

[1] COM(2001) 289 definitivo.

[2] COM(2010) 668 definitivo.

[3] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

[4] GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

[5] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

[6] GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

[7] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

[8] GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

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