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Document 52011PC0575

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

    /* COM/2011/0575 definitivo - 2011/0247 (NLE) */

    52011PC0575




    RELAZIONE

    Al fine di rafforzare il profilo di sostenibilità e andare incontro alle esigenze di liquidità imposte dal programma economico a favore dell’Irlanda e in linea con la dichiarazione del 21 luglio 2011 dei capi di Stato e di Governo dell’area dell’euro e delle istituzioni dell’UE, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria. Tali modifiche riguardano in particolare:

    i) la riduzione a zero del margine di interesse, in modo da allinearlo sui tassi previsti dal meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti, nonché

    ii) la proroga della scadenza media dell’intero prestito da “fino a un massimo di 7,5 anni” a “fino a un massimo di 12,5 anni” attraverso il rinvio della data di rimborso di ciascun versamento, di modo che i prelievi nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) abbiano una scadenza massima di 30 anni.

    La riduzione del margine riguarderà tutti i versamenti (passati e futuri) e la scadenza media sarà prorogata versando gli importi futuri a scadenze più lunghe. Data la natura dei prestiti dell’Unione europea (per cui a un prestito concesso corrisponde un prestito assunto), non è possibile rinviare la data di rimborso delle somme già versate. La Commissione provvederà a che la scadenza dei prossimi versamenti soddisfi i requisiti di buona gestione del margine di bilancio dell’UE.

    Attualmente il prestito accordato all’Irlanda nel quadro del MESF comporta un margine di 292,5 punti base e una scadenza media di 7,5 anni, essendo la scadenza dei singoli versamenti compresa tra 2 e 15 anni. Finora l’Irlanda ha ricevuto tre versamenti a dette condizioni, rispettivamente con scadenza nel 2015 (cedola al 2,5%), 2018 (cedola al 3,25%) e 2021 (cedola al 3,5%). La scadenza media dei versamenti effettuati finora in favore dell’Irlanda a titolo del MESF è di 6,88 anni.

    Il risparmio generato dalle modifiche dovrebbe rafforzare la sostenibilità e migliorare le prospettive di liquidità del programma. Si prevedono inoltre effetti indiretti sulla fiducia derivanti da una maggiore credibilità dell’attuazione del programma. Ne consegue un miglioramento delle condizioni di prestito per gli Stati, nonché ripercussioni positive sul settore privato. Tali effetti indiretti vanno a vantaggio sia dei paesi creditori che di quelli debitori.

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le modifiche consistenti nella riduzione del margine e nella proroga della scadenza media del prestito accordato all’Irlanda nel quadro del MESF serviranno a garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma.

    2011/0247 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[1], in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su sua stessa richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio[2]) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia verso una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nell’area dell’euro e nell’Unione europea.

    2. Una proroga delle scadenze e una riduzione del margine di interesse favorirebbero il raggiungimento degli obiettivi del programma, in linea con le conclusioni del 21 luglio 2011 dei capi di Stato e di Governo dell’area dell’euro e delle istituzioni dell’UE.

    3. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi in materia di liquidità e sostenibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi anche ai versamenti già effettuati.

    4. Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 1 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è modificato come segue:

    1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1. L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di euro, con una scadenza media massima di 12,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a 30 anni.”

    2) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    “5. L’Irlanda paga il costo effettivo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche.”

    Articolo 2

    L’articolo 1, paragrafo 1, prima frase e l’articolo 1, paragrafo 2, si applicano anche alle tranche del prestito versate prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 3

    L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    [2] GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

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