Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0484

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

    /* COM/2011/0484 definitivo - 2011/0212 (COD) */

    52011PC0484




    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazioni e obiettivi della proposta

    Il perdurare della crisi economica e finanziaria ha fatto aumentare la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri stanno riducendo i propri bilanci. In un simile contesto è particolarmente importante che si verifichi un'agevole attuazione dei programmi di coesione, in quanto strumenti attraverso i quali si iniettano fondi nell'economia.

    Tuttavia, l'attuazione dei programmi comporta spesso delle difficoltà dovute ai problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni di bilancio. Ciò avviene in particolare per gli Stati membri maggiormente toccati dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), per i paesi aderenti all'euro, o tramite il meccanismo della bilancia dei pagamenti per i paesi non aderenti. Fino ad oggi, sei paesi hanno richiesto assistenza finanziaria tramite i due meccanismi citati (inclusa la Grecia, che l'ha ricevuta prima dell'introduzione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria) e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico. Si tratta di Ungheria, Romania, Lettonia, Portogallo, Grecia e Irlanda, in seguito denominati "paesi partecipanti al programma". Conviene sottolineare che l'Ungheria, entrata a far parte del meccanismo della bilancia dei pagamenti nel 2008, ne è già uscita nel 2010.

    Per assicurare che gli Stati membri sopracitati continuino ad attuare localmente i programmi del Fondo europeo per la pesca (FEP) ed eroghino fondi ai progetti, la presente proposta contiene disposizioni che consentono di aumentare i pagamenti destinati dalla Commissione ai paesi in questione per il periodo in cui essi godono del sostegno dei meccanismi citati. Ciò garantisce ulteriori risorse finanziarie destinate agli Stati membri e facilita l'attuazione continuativa dei programmi in loco.

    - Contesto generale

    L'aggravarsi della crisi finanziaria in alcuni Stati membri influisce indubbiamente e pesantemente sull'economia reale, a causa dell'importo del debito e delle difficoltà che si presentano ai governi che intendono contrarre prestiti sui mercati.

    Nel 2008, in riposta alla crisi e alle sue conseguenze socioeconomiche, il Consiglio ha adottato un regolamento (sulla base di una proposta della Commissione). Nel quadro di tale pacchetto, il regolamento prevede una serie di modifiche normative intese a fornire ulteriori prefinanziamenti attraverso anticipi destinati ai programmi FEP. Gli anticipi supplementari destinati agli Stati membri hanno consentito un'immediata iniezione di fondi pari a 293 milioni di euro, nell'ambito della dotazione finanziaria concessa per ciascuno Stato membro nel periodo 2007-2013. L'importo totale degli anticipi ammonta a 586,4 milioni di euro.

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    L'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio prevede due possibilità per il calcolo dei pagamenti intermedi. Come regola generale, il paragrafo 1 prevede che i pagamenti intermedi siano calcolati applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza il tasso di cofinanziamento comunitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo. Il paragrafo 2 consente, in risposta a una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, di calcolare i pagamenti intermedi come l'importo del sostegno finanziario dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto all'asse prioritario e all'obiettivo.

    L'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio prevede che il pagamento del saldo sia limitato all’importo minore tra i due seguenti: a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento dell'Unione fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo; oppure b) l'importo del sostegno finanziario dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Non sono stati consultati soggetti esterni.

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

    - Valutazione d'impatto

    La proposta consentirebbe alla Commissione un aumento dei pagamenti destinati ai paesi in questione per il periodo in cui ricorrono ai meccanismi di sostegno. L'aumento consisterebbe in un importo calcolato applicando alle nuove spese certificate e presentate nel periodo in questione un fattore d'aggiustamento ("top-up") di dieci punti percentuali sui tassi di cofinanziamento destinati agli assi prioritari dei programmi. Il tasso di cofinanziamento del programma al quale viene applicato il fattore di aggiustamento non può superare di più di dieci punti percentuali i massimali di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento relativo al FEP. In ogni caso, il contributo dell'UE ai programmi operativi e all'asse prioritario in questione non può superare l'importo citato nella decisione della Commissione.

    Ciò non comporta ulteriori requisiti finanziari per il bilancio complessivo in quanto l'importo della dotazione finanziaria complessiva del FEP per i paesi e per i programmi in questione, per il periodo, non cambia.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Sintesi delle misure proposte

    Si propone la modifica degli articoli 76 e 77 del regolamento relativo al FEP in modo da consentire alla Commissione di rimborsare le nuove spese dichiarate per il periodo e per i paesi interessati tramite un importo maggiore calcolato applicando un fattore di aggiustamento di dieci punti percentuali rispetto ai tassi di cofinanziamento applicabili per l'asse prioritario.

    Il tasso di cofinanziamento del programma al quale viene applicato il fattore di aggiustamento non può superare di oltre dieci punti percentuali i massimali di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento relativo al FEP. In ogni caso, il contributo dei fondi all'asse prioritario in questione non può superare l'importo citato nella decisione della Commissione.

    In seguito all'adozione della decisione del Consiglio che concede assistenza finanziaria a uno Stato membro nell'ambito dei meccanismi di sostegno, la Commissione applicherà le modalità di calcolo di cui sopra a tutte le nuove spese dichiarate nell'ambito di un programma operativo per lo Stato membro in questione.

    Si tratta di una misura temporanea che viene interrotta non appena lo Stato membro esce dal meccanismo di sostegno.

    - Base giuridica

    Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, che istituisce il Fondo europeo per la pesca e definisce il quadro degli interventi di sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, questo regolamento presenta disposizioni per il processo di programmazione, nonché nuove norme per la gestione dei programmi (compresa la gestione finanziaria), la sorveglianza, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

    - Principio di sussidiarietà

    La proposta rispetta il principio di sussidiarietà poiché mira a fornire, grazie al Fondo europeo per la pesca, un maggior sostegno agli Stati membri che si trovano [o rischiano di trovarsi] in serie difficoltà, in particolare a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e che presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale. In un simile contesto, appare necessario stabilire a livello di Unione europea un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione europea di aumentare i rimborsi sulla base della spesa certificata nell'ambito del Fondo europeo della pesca.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

    La presente proposta è effettivamente proporzionata, poiché rappresenta un passo importante verso un incremento del sostegno proveniente dal Fondo europeo per la pesca sia agli Stati membri in difficoltà o che rischiano di trovarsi in serie difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria), o che sono in difficoltà o rischiano seriamente di essere in difficoltà riguardo la loro bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 332/2002, sia alla Grecia, alla quale era indirizzata la decisione del Consiglio 2010/320/UE che intimava a tale Stato membro di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e di adottare misure per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo.

    - Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

    La Commissione ha valutato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, ritiene opportuno proporre modifiche al regolamento generale. L'obiettivo di queste revisioni è di facilitare ulteriormente il cofinanziamento dei progetti, accelerando in tal modo la loro attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia reale.

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non è suggerita alcuna modifica degli importi massimi dell'intervento del FEP per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2007-2013.

    La proposta conferma che la Commissione è disposta ad appoggiare gli sforzi degli Stati membri per affrontare la crisi finanziaria. Le modifiche consentiranno agli Stati membri interessati di accedere ai finanziamenti necessari per sostenere progetti e la ripresa economica.

    Per gli stanziamenti di pagamento del 2012, la proposta può dar luogo a rimborsi più elevati per gli Stati membri interessati. Gli ulteriori stanziamenti di pagamento a sostegno della proposta implicano un aumento negli stanziamenti di pagamento (per il 2012 si tratta di circa 20 milioni di euro), che verrà compensato a conclusione del periodo di programmazione. Quindi, il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione rimane invariato.

    In funzione delle richieste degli Stati membri di beneficiare dell'azione e in funzione dei progressi nella presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione rivaluterà nel 2012 se sia necessario procedere a stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà azioni appropriate all'autorità di bilancio.

    2011/0212 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

    visto il parere del Comitato delle regioni[2],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    1. La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano ad affrontare serie difficoltà - o rischiano di doverle affrontare - soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale.

    2. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuarla, massimizzando e ottimizzando l’uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca.

    3. Sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevede la possibilità di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o rischi di trovarsi in gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[3], ha istituito tale meccanismo al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione europea.

    4. Irlanda e Portogallo hanno ottenuto l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui sopra, mediante le decisioni di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010[4], e 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011[5].

    5. La Grecia si trovava già in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010 e l'assistenza finanziaria a lei destinata non poteva quindi basarsi su tale regolamento.

    6. L'accordo tra creditori e l’accordo sul programma di prestiti, conclusi per la Grecia l'8 maggio 2011, sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. È previsto che l'accordo tra creditori rimanga pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, purché vi siano importi residui nel quadro dell'accordo sul programma di prestiti.

    7. Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri[6] ha istituito uno strumento che prevede che, in caso di difficoltà o di serio rischio di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco.

    8. Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria mediante le decisioni di esecuzione 2009/102/CE del 4 novembre 2009[7], 2009/290/CE del 20 gennaio 2009[8] e 2009/459/CE del 26 giugno 2009[9].

    9. Il periodo di disponibilità dell'assistenza ai sensi dei regolamenti (UE) n. 407/2010 e (CE) n. 332/2002 è stabilito nelle rispettive decisioni di esecuzione del Consiglio. La decisione del Consiglio che concedeva assistenza all'Ungheria è scaduta il 4 novembre 2010.

    10. L'11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri appartenenti all'area dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità ( European Stability Mechanism ). Si prevede che entro il 2013 tale meccanismo assumerà il ruolo attualmente svolto dallo European Financial Stability Facility e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ( European Financial Stabilisation Mechanism ).

    11. Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti nelle regioni e negli Stati membri interessati e di incrementare la disponibilità dei finanziamenti per l'economia, è necessario consentire l'incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal FEP per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria, in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario.

    12. Dovrebbero essere rivedute, di conseguenza, le norme relative al calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale per i programmi operativi durante il periodo in cui gli Stati membri ricevono un sostegno per poter affrontare le gravi difficoltà che incidono sulla loro stabilità finanziaria.

    13. Al termine del periodo in cui è stato fornito un sostegno finanziario, i risultati delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, possono indicare la necessità di verificare, tra le altre cose, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti uno scollamento rispetto agli obiettivi originariamente stabiliti. Una simile valutazione potrebbe sfociare nella revisione del programma operativo.

    14. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[10].

    15. Dato che la crisi senza precedenti che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull'economia nel suo complesso: per tale ragione occorre che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e venga applicato retroattivamente per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'Unione o da altri Stati membri dell'area dell'euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il testo degli articoli 76 e 77 del regolamento (CE) n. 1198/2006 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 76

    Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

    1. I pagamenti intermedi sono calcolati applicando, al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

    2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all'importo del sostegno finanziario dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto all'asse prioritario e all'obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

    3. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3, su richiesta dello Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro ottempera a una delle seguenti condizioni:

    16. l'assistenza finanziaria è messa a sua disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria* oppure è messa a disposizione da altri Stati membri dell'area dell'euro prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;

    17. un sostegno finanziario a medio termine è messo a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio**;

    18. l'assistenza finanziaria è messa a disposizione ai sensi del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato l'11 luglio 2011.

    4. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi per domande presentate dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 3, la Commissione non prenderà in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

    Tuttavia, tali importi saranno presi in considerazione ai fini dell'articolo 79, paragrafo 1.

    * GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    ** GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.”

    Articolo 77

    Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

    1. Il pagamento del saldo è limitato all'importo minore tra i due seguenti:

    19. l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;

    20. l'importo del sostegno finanziario dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest'ultimo importo deve essere specificato dallo Stato membro nell'ultima dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

    2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3, su richiesta dello Stato membro, i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile dichiarata in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata nel periodo in cui uno Stato membro ottempera a una delle seguenti condizioni:

    21. l'assistenza finanziaria è messa a sua disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria* oppure è messa a disposizione da altri Stati membri dell'area dell'euro prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;

    22. un sostegno finanziario a medio termine è messo a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio**;

    23. l'assistenza finanziaria è messa a disposizione ai sensi del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato l'11 luglio 2011.

    3. Ai fini del calcolo del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prenderà in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

    2. È inserito il seguente articolo 77 bis :

    “Articolo 77 bis

    Massimale applicabile al contributo finanziario dell'Unione mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale

    In deroga all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario e obiettivo fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Tuttavia, si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri a partire dalla messa a disposizione dell'assistenza finanziaria:

    a) Irlanda: a partire dal 10 dicembre 2010;

    b) Grecia: a partire dall'11 maggio 2010;

    c) Lettonia: a partire dal 23 gennaio 2009;

    d) Ungheria: a partire dal 5 novembre 2008;

    e) Portogallo: a partire dal 24 maggio 2011;

    f) Romania: a partire dall'11 maggio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

    Proposta di REGOLAMENTO (UE) n. xxxx/2011 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

    2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

    Fondo europeo per la pesca; attività ABB 11.06

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)):

    Le nuove azioni proposte saranno attuate sulla base delle seguenti linee di bilancio:

    - 11.0612 convergenza (FEP)

    - 11.0613 non convergenza (FEP)

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    3.3. Caratteristiche di bilancio

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    11.0612 | SNO | SD | NO | NO | NO | n. 2 |

    11.0613 | SNO | SD | NO | NO | NO | n. 2 |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato delle misure proposte dal 2011 al 2013. Dato che non sono state proposte nuove risorse finanziarie, nelle tabelle non è riportata alcuna cifra ma solo la sigla "n.a." (non applicabile).

    Per gli stanziamenti di pagamento del 2012, la proposta può dar luogo a rimborsi più elevati per gli Stati membri interessati. Gli ulteriori stanziamenti di pagamento per la proposta implicano un aumento negli stanziamenti di pagamento (per il 2012 si tratta di circa 20 milioni di euro), che verrà compensato a conclusione del periodo di programmazione. Quindi, il totale degli stanziamenti di pagamento per l'intero periodo di programmazione rimane invariato.

    Tenuto conto della richiesta dello Stato membro di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'andamento della presentazione delle domande di pagamenti intermedi, la Commissione riesaminerà nel 2012 la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà azioni appropriate all'autorità di bilancio.

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

    Spese operative[11] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | n.a. | 20 | n.a | n.a. | -20 | n.a | n.a. |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[12] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | n.a. | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | 0,000 |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[13] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Costo totale indicativo dell'intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | n.a | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a |

    Cofinanziamento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

    …………………… | f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[14] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Milioni di euro (al primo decimale)

    Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

    Totale risorse umane | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    Il perdurare della crisi economica e finanziaria ha fatto aumentare la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, mentre gli Stati membri stanno riducendo i propri bilanci. In tale contesto, la proposta consentirebbe agli Stati membri in questione di continuare ad attuare i programmi, consentendo loro di far ricorso a un maggior tasso di cofinanziamento proveniente dal Fondo europeo per la pesca e attingendo invece in modo minore dalle risorse nazionali.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    La proposta consente di proseguire nell'attuazione dei programmi, iniettando denaro nell'economia e allo stesso tempo riducendo l'onere sulla spesa pubblica.

    5.3. Obiettivi della proposta e risultati attesi nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    L'obiettivo è di fornire un aiuto agli Stati membri più colpiti dalla crisi finanziaria, così da consentire loro di continuare ad attuare i programmi in loco, ergo iniettando risorse nell'economia.

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione:

    - con Stati membri

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    Non è necessario in quando rientra nel quadro del monitoraggio esistente per il Fondo europeo per la pesca.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    La proposta è stata elaborata su richiesta del gabinetto del presidente della Commissione.

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    Non pertinente

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Non pertinente

    7. MISURE ANTIFRODE

    Non pertinente

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

    Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 |

    Funzionari o agenti temporanei (11 01 01) | A*/AD | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    B*, C*/AST | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Personale finanziato con l'art. 11 01 02 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Altro personale finanziato con l'art. 11 01 04/05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    TOTALE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

    Non pertinente

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    - intra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    - extra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Personale finanziato con l'art. 11 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    n.a.

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. 11 01 02

    Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

    n.a.

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    11 01 02 11 01 – Missioni | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    11 01 02 11 03 – Comitati | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    11 01 02 11 04 – Studi e consulenze | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    11 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    2 Totale altre spese di gestione (11 01 02 11) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

    n.a.

    [1] GU L del pag. .

    [2] GU L del pag. .

    [3] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

    [4] GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

    [5] GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

    [6] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

    [7] GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

    [8] GU L 79 del 25/03/2009, pag. 39.

    [9] GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

    [10] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

    [11] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 di cui trattasi.

    [12] Spesa che rientra nell'articolo 11 01 04 del Titolo 11.

    [13] Spesa che rientra nel capitolo 11.01, ma non negli articoli 11 01 04 o 11 01 05.

    [14] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [15] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    Top