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Document 52011PC0380
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of Korea, the United Mexican States, the Kingdom of Morocco, New Zealand, the Republic of Singapore, the Swiss Confederation and the United States of America
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America
/* COM/2011/0380 definitivo - 2011/0167 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America /* COM/2011/0380 definitivo - 2011/0167 (NLE) */
RELAZIONE 1. L'ACTA (accordo commerciale
anticontraffazione) mira a istituire un quadro internazionale completo che
assisterà l'UE a contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale (DPI). Tali violazioni minacciano lo scambio
commerciale legittimo e la competitività dell'UE con conseguenze negative per
la crescita economica e l'occupazione. L'ACTA include disposizioni moderne di
applicazione dei DPI (diritti di proprietà intellettuale), tra cui strumenti
per applicare misure di diritto civile e penale, misure alle frontiere e in
ambito digitale, solidi meccanismi di cooperazione tra le parti ACTA per
sostenere gli sforzi di applicazione delle norme, nonché l'istituzione di
migliori pratiche per un'efficace tutela dei DPI. 2. Sebbene l'ACTA non modifichi
l'acquis dell'UE, in quanto il diritto UE è molto più avanzato rispetto
alle attuali norme internazionali, esso introdurrà un nuovo standard
internazionale basato sull'accordo TRIPS dell'Organizzazione mondiale del
commercio del 1994. L'ACTA apporterà quindi un beneficio ai titolari di diritti
UE che esportano e operano nel mercato globale e che attualmente subiscono
all'estero violazioni sistematiche e diffuse dei loro diritti d'autore, marchi,
brevetti, progetti e indicazioni geografiche. 3. Nel contempo l'ACTA
rappresenta un accordo equilibrato perché rispetta appieno i diritti dei
cittadini e gli interessi delle parti in causa, ad esempio i consumatori, i
fornitori di servizi internet e i partner nei paesi in via di sviluppo. 4. A seguito dell'adozione delle
direttive di negoziato da parte del Consiglio il 14 aprile 2008, i
negoziati sono stati avviati il 3 giugno 2008. L'accordo è stato concluso il 15
novembre 2010 e il testo è stato siglato il 25 novembre, dopo 11 tornate di
negoziati. 5. Gli Stati membri dell'UE sono
stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati oralmente e per
iscritto tramite il comitato per la politica commerciale del Consiglio. La
Presidenza UE di turno ha presieduto i negoziati riguardanti l'applicazione del
diritto penale, basati su posizioni concordate all'unanimità e adottate dal
Consiglio nel COREPER. Inoltre il Parlamento europeo è stato informato
regolarmente dell'evoluzione della situazione tramite la sua commissione per il
commercio internazionale (INTA) e dal Commissario De Gucht in occasione di tre
dibattiti plenari nel 2010. Il 24 novembre 2010 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione a favore dell'ACTA. 6. L'ACTA contiene una serie di
disposizioni riguardanti l'applicazione del diritto penale che rientrano
nell'ambito dell'articolo 83, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). Tali parti dell'accordo, a differenza di quelle
disciplinate dall'articolo 207, rientrano nell'ambito della condivisione delle
competenze (articolo 2, paragrafo 2, del trattato). Quando una questione è
oggetto di una competenza condivisa, l'Unione europea o gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Per quanto
riguarda la firma e la conclusione dell'ACTA, la Commissione ha scelto di non
proporre che l'Unione europea eserciti la sua potenziale competenza nel settore
dell'applicazione del diritto penale a norma dell'articolo 83, paragrafo 2 del
TFUE. La Commissione ritiene ciò appropriato in quanto non vi è mai stata
l'intenzione, nell'ambito della negoziazione dell'ACTA, di modificare l'acquis
UE o di armonizzare la legislazione UE per quanto riguarda l'applicazione del
diritto penale in materia di diritti di proprietà intellettuale. Per questo
motivo la Commissione propone che l'ACTA sia firmato e concluso sia da pare
dell'UE che da parte di tutti gli Stati membri. 7. La posizione della
Commissione in merito all'ACTA e all'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE non
pregiudica la posizione della Commissione sul futuro esercizio da parte dell'UE
delle competenze condivise di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE per
quanto riguarda altre iniziative. 2011/0167 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale
anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il
Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il
Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la
Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1)
Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la
Commissione a negoziare un accordo commerciale anticontraffazione multilaterale
a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. (2)
I negoziati si sono conclusi e il 25 novembre 2010
è stato siglato l'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di
Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la
Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti
d'America. (3)
Conformemente alla decisione n. …/2010/UE del
Consiglio, del …[2],
l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il …. (4)
È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Accordo commerciale anticontraffazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la
Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova
Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati
Uniti d'America[3]
è approvato a nome dell'Unione europea. Il testo dell'accordo da firmare è allegato
alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al
deposito dello strumento di approvazione dell'accordo in modo da esprimere
l'accettazione da parte dell'Unione europea dei vincoli dell'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. La data di entrata in vigore dell'accordo è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Accordo
commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti
messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore,
la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America Le
parti del presente accordo, Considerando che
l'applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile
per sostenere la crescita economica in tutti i settori industriali a livello
globale; Considerando che l'ulteriore proliferazione di
merci contraffatte e usurpative, nonché di servizi che distribuiscono materiale
contraffatto, minaccia il commercio legittimo e lo sviluppo sostenibile
dell'economia mondiale, causa perdite finanziarie significative per i titolari
di diritti e per le imprese legittime costituisce, in qualche caso, una fonte
di reddito per il crimine organizzato e presenta altri rischi per il pubblico; Desiderosi di
combattere tale proliferazione mediante una maggiore cooperazione
internazionale e un'applicazione delle norme più efficace a livello
internazionale; Nell'intento di
fornire strumenti efficaci e adeguati di applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale che completino l'accordo TRIPS, tenendo conto delle diversità nei
rispettivi sistemi giuridici e procedure delle parti; Desiderosi di fare
in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà
intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi; Desiderosi di
affrontare il problema della violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
incluse le violazioni che si verificano in ambito digitale, in particolare per
quanto riguarda i diritti d'autore o diritti simili, in modo da stabilire un
equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, dei fornitori
di servizi e degli utenti; Desiderosi di
promuovere la cooperazione tra fornitori di servizi e titolari di diritti per
far fronte alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in ambito
digitale; Desiderosi che il
presente accordo funzioni in modo da concorrere al lavoro di applicazione delle
norme a livello internazionale e alla cooperazione all'interno delle pertinenti
organizzazioni internazionali; Riconoscendo i
principi della dichiarazione di Doha concernente l’accordo TRIPS e la sanità
pubblica adottata il 14 novembre 2001 alla quarta conferenza ministeriale
dell'OMC; Convengono quanto segue:
Capo I: Disposizioni iniziali e definizioni
generali Sezione 1: Disposizioni iniziali Articolo 1: Relazioni con altri accordi Nessuna disposizione del presente accordo
deroga a un obbligo di una parte nei confronti di un'altra parte ai sensi di
accordi esistenti, incluso l'accordo TRIPS. Articolo 2: Natura e campo di applicazione
degli obblighi 1. Le parti danno esecuzione
alle disposizioni del presente accordo. Le parti hanno la facoltà di attuare
nella propria legislazione disposizioni di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale più ampie di quanto richiesto dal presente accordo,
purché tali disposizioni non contravvengano alle disposizioni dello stesso.
Esse hanno inoltre la facoltà di determinare le appropriate modalità di
attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive
legislazioni e procedure. 2. Nessuna disposizione del
presente accordo crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse
tra gli strumenti per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e gli
strumenti per l'applicazione della legge in generale. 3. Gli obiettivi e i principi di
cui alla parte I dell'accordo TRIPS, in particolare di cui agli articoli 7
e 8, si applicano, mutatis mutandis, al presente accordo. Articolo 3: Relazione con le norme
concernenti la disponibilità e il campo di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale 1. Il presente accordo non
pregiudica le disposizioni contenute nella legislazione delle parti che
disciplinano la disponibilità, l'acquisizione, la portata e il mantenimento di
diritti di proprietà intellettuale. 2. Il presente accordo non
impone alcun obbligo alle parti di applicare misure se un diritto di proprietà
intellettuale non è tutelato dalle normative e regolamentazioni nazionali. Articolo 4: Privacy e divulgazione di
informazioni 1. Nessuna disposizione del
presente accordo impone alle parti di divulgare: a) informazioni la cui divulgazione sarebbe
contraria alla propria legislazione, incluse le leggi sulla tutela della
privacy o gli accordi internazionale che essi hanno sottoscritto; b) informazioni riservate la cui
divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o danneggerebbe in altro
modo gli interessi pubblici; oppure c) informazioni riservate la cui
divulgazione pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di
particolari imprese, sia pubbliche che private. 2. Se una parte fornisce
informazioni scritte a norma delle disposizioni del presente accordo, la parte
che riceve le informazioni si astiene, conformemente alle proprie normative e
regolamentazioni, dal divulgare o utilizzare tali informazioni per fini diversi
da quelli per cui sono state fornite, salvo previa autorizzazione della parte
che ha fornito le informazioni.
Sezione 2: Definizioni generali Articolo 5: Definizioni generali Ai fini del presente accordo, salvo
disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni: a) ACTA, accordo commerciale
anticontraffazione; b) comitato, il comitato ACTA
istituito dal capo V (Dispositivi istituzionali); c) autorità competenti, include le
autorità giuridiche, amministrative o di polizia a norma della rispettiva
legislazione delle parti; d) merci contraffatte, le merci, compreso il loro imballaggio, su cui è stato apposto senza
autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per
dette merci, o che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali, e
che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi
della normativa del paese in cui sono invocate le procedure di cui al capo II
(Quadro normativo per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale); e) paese, ha lo stesso significato di
quello stabilito nelle noti esplicative dell'accordo OMC; f) transito doganale, la procedura
doganale applicabile alle merci trasportate sotto controllo doganale da un
ufficio doganale all'altro; g) giorni, i giorni di calendario; h) proprietà intellettuale, si
riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II,
sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS; i) merci in transito, merci in fase
di transito doganale o di trasbordo; j) persona, qualsiasi persona fisica
o giuridica; k) merci usurpative, le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del
titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel
paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo la
cui riproduzione costituisce una violazione del diritto d'autore o di un
diritto connesso ai sensi della legislazione del paese in cui vengono invocate
le procedure descritte al capo II (Quadro normativo per l'applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale); l) titolare del diritto, chi è
legittimato a far valere diritti di proprietà intellettuale, incluse le
federazioni e le associazioni; m) territorio, ai fini della sezione 3
(Misure alle frontiere) del capo II (Quadro normativo per l'applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale), il territorio doganale e tutte le zone[4] franche delle parti; n) trasbordo, la procedura doganale
con cui le merci vengono trasferite sotto controllo doganale dal mezzo di
trasporto utilizzato per l'importazione al mezzo di trasporto utilizzato
all'interno dell'area di un ufficio doganale che è l'ufficio competente sia per
l'importazione che per l'esportazione; o) accordo TRIPS, l'accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto
dell'allegato 1C dell'accordo OMC; p) OMC, Organizzazione mondiale del
commercio; e q) accordo OMC, l'accordo di
Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio. Capo II: Quadro normativo per
l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale Sezione 1: Obblighi generali Articolo 6: Obblighi generali relativi
all'applicazione 1. Le parti garantiscono che
nella propria legislazione siano previste procedure di applicazione atte a
consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di
proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rimedi
rapidi per impedire violazioni e strumenti che costituiscano un deterrente
contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano con
modalità che evitano la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e forniscono
salvaguardie contro eventuali abusi. 2. Le procedure adottate,
mantenute o applicate per attuare le disposizioni del presente capo devono
essere giuste ed eque e consentire una tutela appropriata dei diritti di tutte
le parti coinvolte nelle procedure. Esse non
sono indebitamente complicate o costose, né comportano termini irragionevoli o
ritardi ingiustificati. 3. Nel
quadro dell'attuazione delle disposizioni del presente capo, ogni parte tiene
conto della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione, gli
interessi di terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili. 4. Nessuna delle disposizioni
del presente capo può essere interpretata in modo da obbligare una parte a
prevedere la responsabilità dei propri dipendenti pubblici per gli atti
compiuti durante l'esercizio delle loro funzioni. Sezione
2: Applicazione in ambito civile[5] Articolo 7: Disponibilità delle procedure
civili 1. Le parti assicurano ai
titolari di diritti la possibilità di ricorrere a procedure giudiziarie civili
per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle
disposizioni della presente sezione. 2. Nella misura in cui un
provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative
concernenti il merito di una controversia, le parti dispongono che tali
procedure siano conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli
enunciati nella presente sezione. Articolo 8: Ingiunzioni 1. Le parti dispongono che, nei
procedimenti giudiziari civili relativi all'applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di emanare
un'ordinanza per imporre a una parte di desistere dalla violazione di un
diritto e, tra l'altro, per impedire a tale parte, o se del caso a un terzo
sottoposto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, di
introdurre nei circuiti commerciali merci oggetto di una violazione di un
diritto di proprietà intellettuale. 2. In deroga alle altre
disposizioni della presente sezione, una parte può limitare al pagamento di
un'indennità i rimedi ammessi a fronte di un utilizzo senza il consenso del
titolare da parte delle amministrazioni pubbliche, o di terzi autorizzati da
un'amministrazione pubblica, purché la parte si conformi alle disposizioni
della parte II dell'accordo TRIPS che trattano specificamente tale uso. Negli
altri casi si applicano i rimedi previsti nella presente sezione oppure,
qualora essi siano incompatibili con la legislazione di una parte, sono ammesse
sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento. Articolo 9: Risarcimento del pregiudizio 1. Le parti dispongono che, nei
procedimenti civili riguardanti l'applicazione di diritti di proprietà
intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano la facoltà di
ordinare all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione
consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare
al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire il pregiudizio che
quest'ultimo ha subito a causa della violazione. Per determinare l'importo del
risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale le
autorità giudiziarie delle parti hanno la facoltà di considerare, tra l'altro,
qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, che
può includere la perdita di profitti, il valore delle merci o dei servizi
oggetto della violazione in termini di prezzo di mercato oppure il prezzo al
dettaglio raccomandato. 2. Almeno nei casi di violazione
dei diritti d'autore o di diritti simili e di contraffazione del marchio, le
parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili le rispettive autorità
giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare all'autore della violazione di
pagare al titolare del diritto l'importo dei profitti realizzati dall'autore
della violazione attribuibili a detta violazione. Le parti possono presumere
che tali profitti corrispondano all'importo del risarcimento di cui al
paragrafo 1. 3. Almeno per quanto riguarda la
violazione dei diritti d'autore o di diritti simili che tutelano opere,
fonogrammi e spettacoli e nei casi di contraffazione dei marchi le parti
istituiscono o mantengono un sistema che prevede almeno uno dei punti seguenti: a) un risarcimento prestabilito del
pregiudizio; oppure b) le presunzioni[6] per determinare un importo di
risarcimento sufficiente a compensare il titolare del diritto del pregiudizio
causato dalla violazione; oppure c) almeno per i diritti d'autore, un
risarcimento supplementare del pregiudizio subito. 4. Se una parte prevede i
provvedimenti di cui al paragrafo 3, lettera a) oppure le presunzioni di cui al
paragrafo 3, lettera b), essa garantisce che le sue autorità giudiziarie o il
titolare del diritto abbiano il diritto di scegliere tali provvedimenti o
presunzioni in alternativa ai provvedimenti previsti dai paragrafi 1 e 2. 5. Le parti dispongono che le
proprie autorità giudiziarie abbiano, all'occorrenza, la facoltà di condannare,
alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti almeno la
violazione di diritti d'autore, diritti simili o marchi, la parte soccombente a
rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa oppure
eventuali altre spese previste dalla normativa vigente delle parti. Articolo 10: Altri rimedi 1. Almeno per quanto riguarda le
merci usurpative e le merci contraffatte, le parti dispongono che nei
procedimenti giudiziari civili, su richiesta del titolare dei diritti, le
proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare la distruzione
delle merci oggetto di violazione, tranne in casi eccezionali, senza
risarcimento di alcun genere. 2. Inoltre le parti dispongono
che le proprie autorità giudiziarie abbiano altresì la facoltà di ordinare che
i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci
costituenti violazione di un diritto siano, senza indebito indugio e senza
risarcimento di alcun genere, distrutti o rimossi dai circuiti commerciali in
modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. 3. Le parti possono prevedere
che i rimedi di cui al presente articolo siano eseguiti a spese dell'autore
della violazione. Articolo 11: Informazioni relative alla
violazione Fatte salve le loro normative in materia di
privilegi, tutela della riservatezza delle fonti di informazione o trattamento
dei dati personali, le parti dispongono che, nei procedimenti giudiziari civili
riguardanti l'applicazione di diritti di proprietà intellettuale, le proprie
autorità giudiziarie abbiano la facoltà, su richiesta motivata del titolare dei
diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di
fornire al titolare o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta
degli elementi di prova, informazioni pertinenti in possesso o sotto il
controllo dell'autore o del presunto autore della violazione conformemente alle
normative e regolamentazioni vigenti. Tali informazioni possono includere
informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della
violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di
distribuzione delle merci o dei servizi contraffatti o presumibilmente
contraffatti, inclusa l'identificazione di terzi presumibilmente coinvolti
nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro
canali di distribuzione. Articolo 12: Misure provvisorie 1. Le parti dispongono che le
proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare misure provvisorie
immediate ed efficaci: a) contro una parte o, se del caso, un terzo
sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, per prevenire la
violazione di diritti di proprietà intellettuale, in particolare per impedire
l'accesso ai circuiti commerciali di merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale; b) per preservare gli elementi di prova
pertinenti riguardo alla presunta violazione. 2. Le parti dispongono che le
proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita
altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare
quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del
diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova
possano essere distrutti. Per i procedimenti eseguiti inaudita altera parte
le parti autorizzano le proprie autorità giudiziarie a reagire rapidamente alle
richieste di misure provvisorie e a prendere una decisione senza indebito
indugio. 3. Almeno per quanto riguarda i
casi di violazione di diritti d'autore o diritti simili e la contraffazione di
marchi, le parti dispongono che nei procedimenti giudiziari civili le proprie
autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ordinare il sequestro o altri tipi
di custodia delle merci sospette, dei materiali e strumenti utilizzati per
commettere il presunto reato e, almeno per quanto riguarda la contraffazione di
marchi, delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in
copia. 4. Le parti dispongono che le
proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di obbligare l'attore, per
quanto riguarda le misure provvisorie, a fornire qualsiasi elemento di prova
ragionevolmente accessibile al fine di accertare, con un sufficiente grado di
certezza, che sia in atto o sia imminente una violazione di diritti
dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una
garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.
Tale cauzione o garanzia equivalente non può tuttavia indebitamente dissuadere
dal ricorso alle procedure in questione. 5. Qualora le misure provvisorie
siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o
qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di
violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie
hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di
accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente
arrecato dalle misure in questione. Sezione 3: Misure alla frontiera[7], [8] Articolo 13: Campo di applicazione delle
misure alla frontiera [9] Se all'occorrenza le parti prevedono misure
efficaci di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera,
compatibili con il proprio sistema nazionale di tutela dei diritti di proprietà
intellettuale e che non pregiudicano le prescrizioni dell'accordo TRIPS, tali
misure non devono essere fonte di discriminazioni ingiustificate tra diritti di
proprietà intellettuale od ostacoli per il commercio legittimo. Articolo 14: Piccole spedizioni e bagaglio
personale 1. Le parti includono
nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione le piccole
spedizioni di merci di natura commerciale. 2. Le parti possono escludere
dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione i piccoli
quantitativi di beni a carattere non commerciale contenuti nel bagaglio
personale dei viaggiatori. Articolo 15: Messa a disposizione di
informazioni da parte del titolare del diritto Le parti consentono alle proprie autorità
competenti di chiedere a un titolare di un diritto di fornire informazioni
pertinenti in modo da assistere le autorità competenti nell'applicazione delle
misure alla frontiera di cui alla presente sezione. Le parti possono inoltre
consentire al titolare del diritto di fornire informazioni pertinenti alle
proprie autorità competenti. Articolo 16: Misure alla frontiera 1. Le parti adottano o
mantengono procedure relative a importazioni ed esportazioni in base alle
quali: a) le autorità doganali possano agire di
propria iniziativa per sospendere l'immissione in libera pratica di merci
sospette; e b) se del caso, il titolare del diritto
possa chiedere alle autorità competenti di sospendere l'immissione in libera
pratica di merci sospette. 2. Le parti possono adottare o
mantenere procedure riguardanti merci sospette che sono in transito o si
trovano in altre situazioni di controllo doganale, in modo che: a) le autorità doganali possano agire di
propria iniziativa per sospendere l'immissione in libera pratica o per detenere
le merci sospette; e b) se del caso, il titolare del diritto
possa chiedere alle autorità competenti la sospensione dell'immissione in
libera pratica o la detenzione di merci sospette. Articolo 17: Domanda del titolare del
diritto 1. Le parti prevedono che le
proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le
procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b)
dell'articolo 16 (Misure alla frontiera) di fornire elementi di prova sufficienti
a convincere le autorità competenti che, a norma delle leggi della parte che
mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del
diritto di proprietà intellettuale del titolare, nonché informazioni
sufficienti, che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per
consentire il riconoscimento da parte delle autorità competenti delle merci
sospette. L'obbligo di fornire informazioni sufficienti non deve indebitamente
dissuadere dal ricorso alle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al
paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 16 (Misure alla frontiera). 2. Le parti prevedono la
possibilità di presentare una domanda di sospensione dell'immissione in libera
pratica o di detenzione di merci sospette[10]
sotto controllo doganale nel proprio territorio. Esse possono prevedere che
tali domande siano applicabili a spedizioni multiple. Le parti possono disporre
che, su richiesta del titolare del diritto, la domanda di sospensione
dell'immissione in libera pratica o di detenzione delle merci sospette sia
applicabile a determinati punti di ingresso e uscita sotto il controllo delle
autorità doganali. 3. Le parti garantiscono che le
proprie autorità competenti informino il richiedente dell'esito della sua
domanda entro un periodo ragionevole. Se le autorità competenti hanno accettato
la domanda, esse informano il richiedente del periodo di validità di
quest'ultima. 4. Le parti possono prevedere
che le proprie autorità competenti abbiano la facoltà di respingere, sospendere
o annullare una domanda, qualora il richiedente abbia abusato delle procedure
di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 16
(Misure alla frontiera) o per qualunque motivo giustificabile. Articolo 18: Cauzione o garanzia
equivalente Le parti prevedono che le proprie autorità
competenti abbiano la facoltà di imporre al titolare del diritto che richiede
le procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b)
dell'articolo 16 (Misure alla frontiera) di fornire una cauzione o garanzia
equivalente sufficiente per tutelare il convenuto e le autorità competenti,
nonché per prevenire eventuali abusi. Le parti dispongono che tale cauzione o
garanzia equivalente non possa indebitamente dissuadere dal ricorso alle
procedure in questione. Le parti possono disporre che tale garanzia sia
presentata sotto forma di una cauzione per tutelare il convenuto da eventuali
perdite o pregiudizi risultanti dalla sospensione dell'immissione in libera
pratica o dalla detenzione dei beni qualora le autorità competenti concludano
che i beni non costituiscono alcuna violazione. Solo in circostanze eccezionali
o in seguito a un ordine giudiziario le parti possono consentire al convenuto
di entrare in possesso delle merci sospette depositando una cauzione o un altro
tipo di garanzia. Articolo 19: Determinazione della
violazione Le parti adottano o mantengono procedure in
base alle quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un
periodo ragionevole dopo l'inizio delle procedure di cui all'articolo 16
(Misure alla frontiera), se le merci sospette costituiscono una violazione dei
diritti di proprietà intellettuale. Articolo 20: Rimedi 1. Le parti dispongono che le
proprie autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare la distruzione delle
merci in seguito alla determinazione della violazione di cui all'articolo 19
(Determinazione della violazione). Nei casi in cui tali merci non vengano
distrutte, le parti garantiscono che, tranne in casi eccezionali, esse siano
smaltite al di fuori dai circuiti commerciali in modo tale da evitare
pregiudizi per il titolare del diritto. 2. Per quanto riguarda le merci
contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio
apposto illegalmente non è sufficiente, tranne in casi eccezionali, per
consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali. 3. Le parti dispongono che le
proprie autorità competenti abbiano la facoltà di imporre sanzioni
amministrative in seguito alla determinazione della violazione di cui
all'articolo 19 (Determinazione della violazione). Articolo 21: Pagamento di diritti Le parti dispongono che gli eventuali diritti
esigibili per la presentazione di una domanda, per l'immagazzinamento o la
distruzione di merci, valutati dalle autorità competenti in connessione alle
procedure descritte nella presente sezione, non siano applicati in modo tale da
indebitamente dissuadere dal ricorso a dette procedure. Articolo 22: Divulgazione di informazioni Fatta salva la normativa delle parti in
materia di privacy o riservatezza delle informazioni: a) le parti possono autorizzare le proprie
autorità competenti a fornire al titolare del diritto informazioni su
spedizioni specifiche di merci, inclusa la descrizione e la quantità delle
merci, in modo da assistere nell'individuazione di merci costituenti
violazione; b) per assistere nella determinazione di cui
all'articolo 19 (Determinazione della violazione) una parte può autorizzare le
proprie autorità competenti a comunicare al titolare del diritto informazioni
che comprendono, ma non sono limitate a, i dati seguenti: descrizione e
quantità delle merci, nome e l'indirizzo dello speditore, dell'importatore,
dell'esportatore o del destinatario e, se noto, paese di origine delle merci e
nome e indirizzo del produttore delle merci; c) purché le parti non abbiano concesso alle
proprie autorità competenti la facoltà di cui alla lettera b), almeno nei casi
di merci importate, qualora le autorità competenti abbiano sequestrato merci
sospette oppure, in alternativa, abbiano determinato una violazione a norma
dell'articolo 19 (Determinazione di una violazione), le parti autorizzano le
proprie autorità competenti a comunicare al titolare del diritto, entro trenta
giorni[11]
dal sequestro o dalla determinazione di violazione, informazioni su tali merci
che comprendono, ma non sono limitate a, i dati seguenti: descrizione e
quantità delle merci, nome e l'indirizzo dello speditore, dell'importatore,
dell'esportatore o del destinatario e, se noto, paese di origine delle merci e
nome e indirizzo del produttore delle merci. Sezione
4: Applicazione in ambito penale Articolo 23: Reati penali 1. Le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di
contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e
dei diritti connessi su scala commerciale[12].
Ai fini della presente sezione, tra le attività svolte su scala commerciale
rientrano quanto meno quelle effettuate come attività commerciali con l'intento
di ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti. 2. Le parti prevedono
procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di importazione
deliberata[13]
e uso su scala nazionale e commerciale nel corso di normali operazioni
commerciali di etichette o imballaggi[14]: a) a cui è stato applicato un marchio senza
autorizzazione che è identico a o non può essere distinto da un marchio
registrato nel suo territorio; e b) che sono destinati ad essere utilizzati
nel corso di operazioni commerciali su merci o in relazione a servizi che sono
identici alle merci o ai servizi per i quali tale marchio è registrato. 3. Le parti possono prevedere
procedimenti e sanzioni penali, nei casi appropriati, per la copia non
autorizzata di opere cinematografiche da uno spettacolo in una struttura
adibita alla proiezione di pellicole generalmente aperta al pubblico. 4. Per quanto riguarda i reati
specificati nel presente articolo per i quali le parti prevedono procedimenti e
sanzioni penali, esse garantiscono di trattare come reato la complicità e il
favoreggiamento. 5. All'occorrenza
le parti adottano tali misure, in modo coerente con i propri principi
giuridici, per stabilire la responsabilità, che può essere penale, delle
persone giuridiche per i reati specificati nel presente articolo per i quali le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali. Tale responsabilità è senza
pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno
commesso i reati. Articolo 24: Sanzioni Per i reati di cui ai paragrafi 1, 2 e 4
dell'articolo 23 (Reati penali) le parti prevedono sanzioni che includono pene
detentive e pecuniarie[15]
sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il
livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Articolo 25: Sequestro, confisca e distruzione 1. Per quanto riguarda i reati
di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 (Reati penali) per i quali le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le
rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare il sequestro
delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di
usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati
prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali
relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od
ottenuto direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di
proprietà intellettuale. 2. Se le parti richiedono
l'identificazione degli oggetti sottoposti a sequestro come requisito per l'ordinanza
di cui al paragrafo 1, non richiedono che le merci siano descritte ad un
livello di dettaglio maggiore di quello sufficiente per consentire
l'identificazione ai fini del sequestro. 3. Per quanto riguarda i reati
di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 (Reati penali) per i quali le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le
proprie autorità competenti abbiano l'autorità di ordinare la confisca o la
distruzione di tutte le merci contraffatte o usurpative dei diritti d'autore.
Nei casi in cui tali merci non vengano distrutte, le autorità competenti
garantiscono che, tranne in casi eccezionali, essi siano smaltite al di fuori
dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del
diritto. Le parti garantiscono che la confisca o distruzione di tali merci
avvenga senza alcuna compensazione per l'autore della violazione. 4. Per quanto riguarda i reati
di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 (Reati penali) per i quali le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le
rispettive autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare la confisca o la
distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per la
creazione di merci contraffatte o usurpative del diritto d'autore e, almeno nel
caso di reati gravi, di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto
direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà
intellettuale. Le parti garantiscono che la confisca o distruzione di tali
materiali, strumenti o beni patrimoniali avvenga senza alcuna compensazione per
l'autore della violazione. 5. Per quanto riguarda i reati
di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 (Reati penali) per i quali le
parti prevedono procedimenti e sanzioni penali, le parti dispongono che le
proprie autorità giudiziarie abbiano l'autorità di ordinare: a) il sequestro dei beni patrimoniali il cui
valore corrisponda al valore dei beni patrimoniali derivati od ottenuti
direttamente o indirettamente dall'attività che viola i diritti di proprietà
intellettuale; e b) la
confisca dei beni patrimoniali il cui valore corrisponda al valore dei beni
patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attività
che viola i diritti di proprietà intellettuale. Articolo 26: Procedimento penale ex officio Le parti dispongono che, all'occorrenza, le
proprie autorità competenti possano avviare di propria iniziativa le indagini o
altre procedure legali riguardanti i reati penali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e
4 dell'articolo 23 (Reati penali) per i quali sono previsti procedimenti e
sanzioni penali. Sezione 5: Applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale nell'ambiente digitale Articolo 27: Diritti di proprietà
intellettuale nell'ambiente digitale 1. Le parti fanno in modo che la
propria normativa preveda le procedure di esecuzione di cui alle sezioni 2
(Applicazione in ambito civile) e 4 (Applicazione in ambito penale) in modo da
consentire un'azione efficace contro la violazione dei diritti di proprietà
intellettuale nell'ambiente digitale, ivi compresi rimedi rapidi per impedire
violazioni e strumenti che costituiscano un deterrente contro ulteriori
violazioni. 2. Inoltre, le misure di
applicazione delle parti si applicano alle violazioni dei diritti d'autore o
diritti simili mediante le reti digitali, che possono comprendere anche
l'impiego illegittimo dei mezzi di distribuzione di massa. Tali procedere vanno
applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli alle attività legittime,
incluso il commercio elettronico, pur tutelando, conformemente alla normativa
delle parti, la concorrenza legittima e i principi fondamentali quali libertà
di espressione, equo trattamento e privacy[16].
3. Le parti si adoperano per
promuovere gli sforzi di cooperazione tre le imprese per affrontare in modo
appropriato la violazione di marchi, diritti d'autore o diritti simili, pur
tutelando, conformemente alla normativa delle parti, la concorrenza legittima e
i principi fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e
privacy. 4. Le parti possono disporre,
conformemente alle proprie normative e regolamentazioni, che le proprie
autorità competenti abbiano la facoltà di ordinare a un fornitore di servizi
on-line di comunicare rapidamente a un titolare di diritti informazioni
sufficienti per identificare un utente il cui conto sarebbe stato utilizzato
per una presunta violazione, purché tale titolare di diritti abbia già
presentato una denuncia, sufficiente a livello giuridico, di violazione di un
marchio, di diritti d'autore o di diritti simili e tali informazioni siano
ricercate ai fini della tutela o dell'applicazione di tali diritti. Tali
procedere vanno applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli alle
attività legittime, incluso il commercio elettronico, pur tutelando,
conformemente alla normativa delle parti, la concorrenza legittima e i principi
fondamentali quali libertà di espressione, equo trattamento e privacy. 5. Le parti prevedono una tutela
giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di efficaci
misure tecnologiche[17]
che sono impiegate da parte di autori, artisti o produttori di fonogrammi
nell'esercizio dei loro diritti e che limitano le azioni riguardanti i loro
lavori, spettacoli e fonogrammi che non siano autorizzate da questi ultimi o
consentite per legge. 6. Per fornire una tutela
giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 5 le parti
dispongono una protezione almeno contro: a) nella misura prevista dalla propria
normativa: i) l'elusione non autorizzata di una
misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli; e ii) l'offerta al pubblico, mediante la
commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per
computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche
efficaci; e b) la fabbricazione, importazione o
distribuzione di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o
l'offerta di un servizio che: i) è prevalentemente progettato o prodotto
ai fini dell'elusione di una misura tecnologica efficace; oppure ii) ha un limitato fine commerciale
significativo oltre l'elusione di una misura tecnologica efficace. [18] 7. Per tutelare le informazioni
elettroniche sul regime di diritti[19]
le parti dispongono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci
contro ogni persona che esegue intenzionalmente una qualsiasi delle azioni
seguenti, senza averne il diritto ed essendo consapevole oppure, per quanto
riguarda i rimedi giuridici civili, avendo ragionevoli motivi per essere
consapevole che tali azioni avrebbero indotto, consentito, facilitato o celato
una violazione di diritti d'autore o di diritti simili: a) rimuovere
o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; b) distribuire, importare a fini di
distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a
disposizione del pubblico copie di opere, spettacoli o fonogrammi consapevole
del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state
rimosse o alterate senza autorizzazione. 8. Nel disporre una tutela
giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma delle disposizioni dei
paragrafi 5 e 7 le parti possono adottare o mantenere appropriate limitazioni o
deroghe alle misure di attuazione delle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non pregiudicano i diritti, le
limitazioni, le deroghe o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti
d'autore o di diritti simili sanciti dalla normativa delle parti. Capo III: Pratiche di applicazione Articolo 28: Competenze di applicazione,
informazioni e coordinamento nazionale 1. Le parti promuovono lo
sviluppo di competenze specializzate all'interno delle proprie autorità
responsabili per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. 2. Le parti promuovono la
raccolta e l'analisi di dati statistici e di altre informazioni pertinenti
riguardanti le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la
raccolta di informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e contrastare
tali violazioni. 3. Le parti promuovono, se del
caso, il coordinamento interno e agevolano le azioni comuni da parte delle
proprie autorità responsabili per l'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale. 4. Le parti si adoperano per
promuovere, all'occorrenza, l'istituzione e il mantenimento di meccanismi
formali o informali, ad esempio gruppi consultivi, mediante i quali le proprie
autorità competenti possano conoscere i pareri dei titolari di diritti e di
altri interessati. Articolo 29: Gestione dei rischi alla
frontiera 1. Per migliorare l'efficacia
dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale alla frontiera le
autorità competenti delle parti possono: a) consultare gli interessati e le autorità
competenti delle altre parti responsabili dell'applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale al fine di identificare e affrontare rischi
significativi e promuovere azioni per mitigare tali rischi; e b) condividere informazioni con le autorità
competenti delle altre parti sull'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale alla frontiera, comprese le informazioni pertinenti per
consentire una migliore identificazione e individuazione a fini d'ispezione
delle spedizioni sospettate di contenere merci contraffatte. 2. Se le parti sequestrano merci
usurpative importate, le proprie autorità competenti possono fornire alla parte
di esportazione le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti e
delle merci coinvolte nell'esportazione delle merci sequestrate. Le autorità
competenti della parte di esportazione possono procedere contro tali soggetti e
future spedizioni conformemente alla normativa della parte in questione. Articolo 30: Trasparenza Per promuovere la trasparenza
nell'amministrazione del proprio sistema di applicazione dei diritti di
proprietà intellettuale, le parti prendono le misure appropriate, conformemente
alla legislazione e alle politiche vigenti, per pubblicare o mettere a
disposizione del pubblico informazioni riguardanti: a) le procedure disponibili a norma di legge
per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità
competenti responsabili di tale applicazione e i punti di contatto disponibili
per l'assistenza; b) le pertinenti leggi, regolamentazioni,
sentenze giudiziarie definitive e sentenze amministrative generalmente
applicate nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; e c) i propri sforzi per garantire un sistema
efficace di applicazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 31: Sensibilizzazione
dell'opinione pubblica Le parti, se del caso, promuovono l'adozione
di misure per sensibilizzare il pubblico in merito all'importanza del rispetto
dei diritti di proprietà intellettuale e agli effetti nocivi della violazione
di tali diritti. Articolo 32: Considerazioni ambientali
nella distruzione delle merci contraffatte La distruzione di merci che violano i diritti
di proprietà intellettuale è effettuata a norma delle leggi e regolamentazioni
ambientali della parte in cui tale distruzione è eseguita. Capo IV Cooperazione internazionale Articolo 33: Cooperazione internazionale 1. Le parti riconoscono che la
cooperazione internazionale è fondamentale per realizzare un'efficace tutela
dei diritti di proprietà intellettuale e che essa deve essere incoraggiata
indipendentemente dall'origine delle merci che violano i diritti di proprietà
intellettuale o dell'ubicazione o nazionalità del titolare del diritto. 2. Per contrastare la violazione
dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la contraffazione di
marchi o l'usurpazione dei diritti d'autore o di diritti simili, le parti
promuovono la cooperazione, se del caso, tra le proprie autorità competenti
responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tale
cooperazione può includere la cooperazione tra servizi di polizia per quanto
riguarda il settore penale e le misure alle frontiere di cui al presente
accordo. 3. La cooperazione di cui al
presente capo è effettuata conformemente ai pertinenti accordi internazionali
ed è sottoposta alle leggi, politiche, allocazione di risorse e priorità in
materia di contrasto di ogni parte. Articolo 34: Condivisione delle
informazioni Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29
(Gestione dei rischi alla frontiera), ogni parte si adopera per scambiare con
le altre parti: a) informazioni che la parte raccoglie a
norma delle disposizioni del capo III (Pratiche di applicazione), inclusi i
dati statistici e le informazioni sulle pratiche migliori; b) informazioni sulle proprie misure
legislative e regolamentari riguardanti la protezione e l'applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale; e c) altre informazioni, se del caso e di
comune accordo. Articolo 35: Sviluppo di capacità e assistenza
tecnica 1. Le parti si adoperano per
fornire, su richiesta e in base a termini e condizioni reciprocamente
concordate, assistenza nell'ambito dello sviluppo di capacità e assistenza
tecnica per migliorare l'applicazione di diritti di proprietà intellettuale
alle altri parti del presente accordo e, se del caso, alle parti potenziali
dell'accordo. Lo sviluppo di capacità e l'assistenza tecnica possono
comprendere, ad esempio: a) la sensibilizzazione del pubblico in
merito ai diritti di proprietà intellettuale; b) lo sviluppo e l'applicazione di leggi
nazionali relative all'applicazione di diritti di proprietà intellettuale; c) la formazione di funzionari in materia
di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; e d) le operazioni coordinate condotte
a livello regionale e multilaterale. 2. Le parti si adoperano per una
stretta cooperazione con le altre parti e, se del caso, con gli stati non parte
del presente accordo al fine di applicare le disposizioni del paragrafo 1. 3. Le parti possono intraprendere
le attività descritte nel presente articolo insieme alle pertinenti
organizzazioni private o internazionali. Le parti si adoperano per evitare la
duplicazione inutile delle attività descritte nel presente articolo e delle
altre attività di cooperazione internazionale. Capo V Dispositivi istituzionali Articolo 36: Il comitato ACTA 1. Le parti istituiscono il
comitato ACTA. Tutte le parti sono rappresentate nel comitato. 2. Il comitato: a) esamina l'applicazione e il funzionamento
del presente accordo; b) esamina le questioni riguardanti lo
sviluppo del presente accordo; c) esamina eventuali proposte di modifica
del presente accordo a norma dell'articolo 42 (Modifiche); d) decide, conformemente al paragrafo 2
dell'articolo 43 (Adesione), in merito ai termini di adesione al presente
accordo di qualsiasi membro dell'OMC; e e) esamina ogni altra questione che possa
interessare l'applicazione e il funzionamento del presente accordo. 3. Il comitato può decidere di: a) istituire comitati o gruppi di lavoro ad
hoc per assistere il comitato nell'esecuzione delle proprie responsabilità
a norma del paragrafo 2 o per assistere una parte potenziale dell'accordo nella
sua richiesta di adesione al presente accordo a norma dell'articolo 43
(Adesione); b) richiedere la consulenza di persone o
gruppi non governativi; c) esprimere raccomandazioni riguardanti
l'applicazione e il funzionamento del presente accordo, anche mediante la
promozione di linee guida sulle pratiche migliori; d) condividere con terzi informazioni e
migliori pratiche di contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale, incluse le tecniche di identificazione e di monitoraggio della
contraffazione e delle attività usurpative; e e) prendere altre iniziative nell'esercizio
delle proprie funzioni. 4. Tutte le decisioni del
comitato vengono prese per consenso, se il comitato non decide altrimenti per
consenso. Si considera che il comitato abbia deciso per consenso su una
questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessuna parte presente alla
riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione
proposta. La lingua di lavoro del comitato è l'inglese e i documenti di lavoro
saranno redatti in lingua inglese. 5. Il comitato adotta le proprie
regole e procedure entro un periodo ragionevole dopo l'entrata in vigore del
presente accordo e invita i firmatari che non sono parte del presente accordo a
partecipare alle deliberazioni del comitato in materia. Le regole e procedure: a) disciplinano questioni quali la presidenza
e l'organizzazione di riunioni e l'esecuzione dei compiti organizzativi
connessi al presente accordo e il suo funzionamento; e b) possono anche disciplinare altre
questioni come la concessione dello status di osservatore e qualsiasi altra
questione considerata necessaria da parte del comitato per il suo funzionamento
corretto. 6. Il comitato ha la facoltà di
modificare le regole e procedure. 7. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 4, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente
accordo le decisioni del comitato di adottare o modificare le regole e
procedure saranno prese per consenso delle parti e dei firmatari che non sono
parte del presente accordo. 8. Dopo il periodo di cui al
paragrafo 7 il comitato può adottare o modificare le regole e procedure per
consenso delle parti del presente accordo. 9. Nonostante le disposizioni
del paragrafo 8 il comitato può decidere che l'adozione o la modifica di una
regola o procedura particolare richieda il consenso delle parti e dei firmatari
che non sono parte del presente accordo. 10. Il comitato si riunisce almeno
una volta all'anno, purché non decida altrimenti. La prima riunione del
comitato si terrà entro un periodo ragionevole dopo l'entrata in vigore del
presente accordo. 11. Per maggiore certezza il
comitato non sorveglia e non segue l'applicazione delle norme a livello
internazionale o nazionale o le indagini penali riguardanti casi specifici di
diritti di proprietà intellettuale. 12. Il comitato si adopera per
evitare la duplicazione inutile delle sue attività e degli altri sforzi
internazionali riguardanti l'applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale. Articolo 37: Punti di contatto 1. Le parti designano un punto
di contatto al fine di agevolare le comunicazioni tra le parti su qualsiasi
questione trattata dal presente accordo. 2. Su richiesta di un'altra
parte, il punto di contatto delle parti indica un ufficio o funzionario
competente a cui rivolgere la richiesta di informazione della parte richiedente
e all'occorrenza agevola le comunicazioni tra l'ufficio o funzionario
competente e la parte richiedente. Articolo 38:
Consultazioni 1. Una parte può richiedere per
iscritto consultazioni con un'altra parte in merito a questioni concernenti il
funzionamento del presente accordo. La parte cui è rivolta la richiesta accorda
la dovuta considerazione a tale richiesta, fornisce una risposta e offre
un'adeguata opportunità di consultazione. 2. Le consultazioni, comprese le
posizioni particolari prese dalle parti impegnate nelle consultazioni, sono
riservate e non pregiudicano i diritti o le posizioni delle parti in qualsiasi
altro procedimento, inclusi i procedimenti a norma dell'Intesa sulle norme e
sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui
all'allegato 2 dell'accordo OMC. 3. Le parti impegnate nelle
consultazioni possono, di concerto, notificare al comitato il risultato delle
loro consultazioni a norma del presente articolo. Capo VI: Disposizioni finali Articolo 39: Firma Il presente accordo rimarrà aperto per la firma
da parte dei partecipanti ai negoziati[20] e da
parte di altri membri dell'OMC la cui adesione è approvata per consenso dei
partecipanti dal 31 marzo 2011 al 31 marzo 2013. Articolo
40: Entrata in vigore 1. Il
presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del suo
sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione tra i firmatari che
hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione. 2. Il
presente accordo entra in vigore per ogni firmatario che deposita il proprio
strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente al deposito
del sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, trenta giorni
dopo la data di deposito da parte di tale firmatario del proprio strumento di
ratifica, accettazione o approvazione. Articolo
41: Recesso Le parti possono recedere dal presente accordo
mediante una notifica scritta al depositario. Il recesso prende effetto 180
giorni dopo che il depositario riceve la notifica. Articolo 42: Modifiche 1. Le parti possono proporre
modifiche del presente accordo al comitato. Il comitato decide se presentare
una proposta di modifica alle parti per la ratifica, accettazione o
approvazione. 2. Le
modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui
tutte le parti abbiano depositato i rispettivi strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione presso il depositario. Articolo 43: Adesione 1. Dopo la scadenza del periodo
di cui all'articolo 39 (Firma), ogni membro dell'OMC può presentare domanda di
adesione al presente accordo. 2. Il
comitato decide i termini di adesione per ogni richiedente. 3. Il
presente accordo entra in vigore per il richiedente il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito del proprio strumento di adesione in base ai
termini di adesione di cui al paragrafo 2. Articolo 44: Testi
dell'accordo Il
presente accordo sarà firmato in un unico originale in lingua inglese, francese
e spagnolo, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 45: Depositario Il governo del Giappone è il depositario del
presente accordo. [1] GU C del , pag. x. [2] GU: inserire il numero e il riferimento di pubblicazione
della decisione. [3] GU: inserire nella nota 1 il numero e il
riferimento di pubblicazione dell'accordo. [4] Per motivi di maggiore certezza, le parti riconoscono
che le zone franche sono una parte del territorio di un partecipante in
cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte
e dazi all'importazione, come poste al di fuori del territorio doganale. [5] Una parte può escludere i brevetti e la tutela di
informazioni non divulgabili dal campo di applicazione della presente sezione. [6] Le presunzioni di cui al paragrafo 3, lettera b),
possono includere la presunzione che l'importo dei danni corrisponda a: i) la
quantità delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in
questione del titolare e che sono state effettivamente assegnate a terzi,
moltiplicata per l'importo dei profitti per unità delle merci che sarebbero
state vendute dal titolare del diritto se non vi fosse stata violazione; oppure
ii) una royalty equa; oppure iii) un importo forfettario basato su elementi che
comprendono almeno l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbe dovuto
pagare l'autore della violazione se avesse richiesto l'autorizzazione di
utilizzare la proprietà intellettuale in questione. [7] Qualora una parte abbia sostanzialmente eliminato tutti
i controlli sulla circolazione delle merci attraverso la sua frontiera con
un'altra parte con cui forma parte di un'unione doganale, non è tenuta ad
applicare le disposizioni della presente sezione alla frontiera in questione. [8] È inteso che non vi è alcun obbligo di applicare le
procedure stabilite dalla presente sezione alle importazioni di merci immesse
sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. [9] Le parti concordano che i brevetti e la tutela di
informazioni non divulgabili non rientrano nel campo di applicazione della
presente sezione.. [10] L'obbligo di prevedere tali domande è sottoposto agli
obblighi di mettere a disposizione le procedure di cui al paragrafo 1, lettera
b) e al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 16 (Misure alla frontiera). [11] Ai fini del presente articolo, con l'espressione "giorni"
s'intende "giorni lavorativi". [12] Le parti contraenti considerano attività illecite soggette
a sanzioni penali ai sensi dell'articolo in questione l'importazione o
l'esportazione deliberata di merci contraffatte o di merci usurpative, su scala
commerciale. Le parti contraenti possono adempiere ai propri obblighi in
materia di esportazione e importazione di merci contraffate o merci usurpative
disponendo che la distribuzione, la vendita o l'offerta di vendita su scala
commerciale di merci contraffatte o di merci usurpative siano considerate alla
stregua di attività illecite soggette a sanzioni penali. [13] Una parte può adempiere all'obbligo riguardante
l'importazione di etichette o imballaggi mediante le misure applicate alla
distribuzione. [14] Una parte può adempiere agli obblighi di cui al presente
paragrafo prevedendo le procedure e sanzioni penali da applicare ai tentativi
di commettere un reato concernente la violazione di un marchio. [15] È inteso che non è obbligatorio per le parti di prevedere
l'applicazione simultanea di pene detentive e pecuniarie. [16] Ad esempio, fatta salva la normativa delle parti,
adottando o mantenendo un regime che dispone limitazioni sulla responsabilità
di o sui rimedi disponibili contro fornitori di servizi on-line, pur tutelando
gli interessi legittimi del titolare del diritto. [17] Ai fini del presente articolo con misure tecnologiche
s'intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso
di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere,
spettacoli o fonogrammi, che non sono autorizzate dagli autori, artisti o
produttori di fonogrammi, conformemente alla normativa delle parti. Fatto salvo
il campo di applicazione dei diritti d'autore o dei diritti simili nella
normativa delle parti, le misure tecnologiche saranno considerate efficaci se
l'uso di opere, spettacoli o fonogrammi protetti è controllato dagli autori,
artisti o produttori di fonogrammi mediante l'applicazione di un controllo o di
una protezione dell'accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi di
controllo delle copie, che raggiunge l'obiettivo di tutela. [18] Nell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 nessuna parte sarà
obbligata a imporre che la progettazione di o la progettazione e la selezione
di parti e componenti per prodotti elettronici di consumo, prodotti di
telecomunicazione o prodotti informatici prevedano una risposta a qualsiasi
misura tecnologica particolare, purché il prodotto non violi altrimenti le
misure di attuazione dei suddetti paragrafi. [19] Ai fini del presente articolo, con l'espressione "informazione
sul regime dei diritti" s'intende: a) informazioni che
identificano l'opera, lo spettacolo o il fonogramma; l'autore dell'opera,
l'artista dello spettacolo o il produttore del fonogramma; oppure il titolare
di qualsiasi diritto attinente all'opera, allo spettacolo o al fonogramma; b) informazioni sui termini e
sulle condizioni di utilizzo dell'opera, dello spettacolo o del fonogramma;
oppure c) eventuali numeri o codici
che rappresentano le informazioni descritte nelle lettere a) e b);
quando una delle informazioni di cui sopra è allegata a
una copia di un'opera, uno spettacolo o fonogramma oppure appare in
collegamento con la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di
un'opera, uno spettacolo o fonogramma. [20] Australia, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio,
Repubblica di Bulgaria, Canada, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Regno di
Danimarca, Repubblica di Estonia, Unione europea, Repubblica di Finlandia,
Repubblica francese, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica,
Repubblica di Ungheria, Irlanda, Repubblica italiana, Giappone, Repubblica di
Corea, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di
Lussemburgo, Repubblica di Malta, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Regno
dei Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese,
Romania, Repubblica di Singapore, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia,
Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione svizzera, Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America.