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Document 52011PC0188

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

    /* COM/2011/0188 def. - NLE 2011/0074 */

    52011PC0188

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro /* COM/2011/0188 def. - NLE 2011/0074 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 11.4.2011

    COM(2011) 188 definitivo

    2011/0074 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1) Il 27 gennaio 2011, l'Unione europea e il Principato di Andorra hanno firmato un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo di unione doganale concluso nel 1990 (in appresso "l'accordo"). Detto protocollo include l'obbligo per Andorra di adottare l'acquis comunitario nel settore delle misure doganali di sicurezza.

    2) Il protocollo dispone che l'elenco dettagliato di dette misure, che Andorra deve adottare, è stabilito dal comitato misto CE-Andorra previsto all'articolo 17 dell'accordo. Nella fattispecie, si tratta delle disposizioni relative alla dichiarazione delle merci prima della loro introduzione nel territorio doganale o della loro uscita dallo stesso, agli operatori economici autorizzati nonché ai controlli doganali di sicurezza e alla gestione dei rischi in materia di sicurezza. Il progetto concernente l'elenco delle disposizioni in questione è riportato in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio.

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Le autorità doganali di Andorra hanno espresso il loro accordo sul progetto di decisione del comitato misto. Nel corso dei negoziati relativi al protocollo, Andorra aveva peraltro già preso conoscenza dell'elenco di disposizioni comunitarie che deve adottare in tale contesto. Ora è opportuno confermare ufficialmente detto elenco.

    - Valutazione dell'impatto

    Non è necessaria una valutazione d'impatto in quanto la decisione applica l'accordo senza modificarne il contenuto.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    1) Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione su un progetto di decisione del comitato misto CE-Andorra riguardante il suindicato elenco in applicazione del combinato disposto dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2) La base giuridica del progetto di decisione del comitato misto è costituita dall'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo.

    3) La proposta rientra nella politica commerciale comune, che è una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2011/0074 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al comitato misto CE-Andorra con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, firmato il 28 giugno 1990[1], dispone che il Principato adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione europea e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 di detto accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al comitato misto istituito in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Principato di Andorra, dall'altro, con riguardo all'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale da stabilire a norma dell'articolo 12 ter , paragrafo 1, di detto accordo è definita nell'allegata proposta di decisione del comitato misto CE-Andorra.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO

    (Progetto di)

    Decisione n. 1/2011 del COMITATO MISTO CE-ANDORRA

    del …

    che stabilisce l 'elenco delle disposizioni in materia di sicurezza doganale previsto all'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra[2], firmato il 28 giugno 1990 a Lussemburgo, in appresso "l'accordo", in particolare l'articolo 12 ter , paragrafo 1;

    considerando che il suindicato paragrafo 1 dispone che il Principato di Andorra adotta le misure doganali di sicurezza applicate dall'Unione e che l'elenco dettagliato delle disposizioni relative è stabilito dal comitato misto previsto all'articolo 17 dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'elenco delle disposizioni dell'acquis dell'Unione che devono essere adottate dal Principato di Andorra a norma dell'articolo 12 ter , paragrafo 1, dell'accordo è così stabilito.

    CATEGORIA DI MISURE DOGANALI DI SICUREZZA | DISPOSIZIONI DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO[3] | DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE[4] |

    Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci | Entrata: articoli da 36 bis a 36 quater | Entrata: articoli da 181 ter a 184 quater |

    Uscita: articoli da 182 bis a 182 quinquies | Uscita: - articoli da 592 bis a 592 quinquies e 592 septies (dichiarazione doganale all'esportazione) - articoli da 842 bis a 842 septies (dichiarazione sommaria di uscita) |

    Operatore economico autorizzato | Articolo 5 bis | Articoli da 14 bis a 14 quinquies, da 14 septies a 14 duodecies e da 14 octodecies a 14 quinvicies |

    Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza | Articolo 13 | Generali: articoli da 4 septies a 4 undecies |

    Entrata: articoli da 184 quinquies a 184 sexies |

    Uscita: - articoli 592 sexies e 592 octies (dichiarazione doganale all'esportazione) - articolo 842 quinquies, paragrafo 2 (dichiarazione sommaria di uscita) |

    Articolo 2

    La presente decisione prende effetto alla stessa data in cui entra in vigore la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del Protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il comitato misto

    Il presidente

    [1] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

    [2] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

    [3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

    [4] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010, GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

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