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Document 52011PC0068

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

/* COM/2011/0068 def. - NLE 2011/0037 */

52011PC0068

/* COM/2011/0068 def. - NLE 2011/0037 */ Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA |

Bruxelles, 1.3.2011

COM(2011) 68 definitivo

2011/0037 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

RELAZIONE

1. Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC (poi sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

2. In sede di Consiglio è stato deciso in via provvisoria che le misure restrittive istituite nei confronti della Repubblica di Guinea devono essere modificate in base alla situazione politica e alla Relazione della commissione d'inchiesta internazionale incaricata di far luce sui fatti e sulle circostanze degli avvenimenti del 28 settembre 2009 in Guinea.

3. Inoltre, a norma dell'articolo 215, paragrafo 3, del TFUE, gli atti giuridici di cui al medesimo articolo devono contenere le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche. La Commissione ritiene che all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1284/2009 debba essere aggiunto un ulteriore elemento per garantire il pieno rispetto di questa disposizione.

4. L'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

2011/0037 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

5. Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio[2], del 22 dicembre 2009, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC[3] (poi sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio[4]), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

6. Il […] 2011, con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive istituite nei confronti della Repubblica di Guinea devono essere modificate in base alla situazione politica e alla Relazione della commissione d'inchiesta internazionale incaricata di far luce sui fatti e sulle circostanze degli avvenimenti del 28 settembre 2009 in Guinea[5].

7. Occorre modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

(1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'allegato II sono elencate le persone identificate dalla commissione d'inchiesta internazionale come responsabili degli avvenimenti del 28 settembre 2009 nella Repubblica di Guinea, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a queste associate, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC* del Consiglio, come modificata.

*GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.”

(2) Alla fine dell'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

“Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione riesamina la decisione alla luce di tali osservazioni o prove e ne informa la persona, l’entità o l’organismo in questione.”

(3) L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3

[Allegato da aggiungere in funzione della decisione del Consiglio]

[1] GU L … del … 2011, pag. .. .

[2] GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

[3] GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

[4] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

[5] Documento del Consiglio di sicurezza dell'ONU S/2009/693.

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