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Document 52011PC0062

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/ macchinari Podkarpackie, Polonia)

    /* COM/2011/0062 def. */

    52011PC0062

    /* COM/2011/0062 def. */ Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/ macchinari Podkarpackie, Polonia)


    IT

    Bruxelles, 15.2.2011

    COM(2011) 62 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

    ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006

    tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione

    sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/ macchinari Podkarpackie, Polonia)

    RELAZIONE

    Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [1] consente, grazie ad un meccanismo di flessibilità, di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a concorrenza di un importo annuo massimo pari a 500 milioni di EUR al di sopra dei limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario.

    Le condizioni applicabili ai contributi del FEG sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [2].

    Il 27 aprile 2010 la Polonia ha presentato la domanda EGF/2010/013 PL/Podkarpackie relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di licenziamenti avvenuti presso tre imprese classificate nella divisione 28 della NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) [3] nella regione NUTS II del Podkarpackie (PL32) in Polonia.

    Previo attento esame della domanda la Commissione è giunta alla conclusione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, che sono soddisfatte le condizioni per un contributo finanziario in forza del regolamento.

    RIASSUNTO DELLA DOMANDA E ANALISI

    Dati principali: | |

    Numero di riferimento FEG | EGF/2010/013 |

    Stato membro | Polonia |

    Articolo 2 | b) |

    Imprese interessate | 3 |

    Regione NUTS II | Podkarpackie (PL32) |

    Divisione NACE (Revisione 2) | 28 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) |

    Periodo di riferimento | 1.6.2009 – 1.3.2010 |

    Data di inizio dei servizi personalizzati | 1.8.2009 |

    Data della domanda | 27.4.2010 |

    Licenziamenti durante il periodo di riferimento | 594 |

    Lavoratori licenziati destinati a ricevere un sostegno | 200 |

    Spese per i servizi personalizzati (EUR) | 684 800 |

    Spese per l'attuazione del FEG [4] (EUR) | 13 000 |

    Percentuale di spese per l'attuazione del FEG | 1,9 |

    Bilancio complessivo (EUR) | 697 800 |

    Contributo FEG in EUR (65%) | 453 570 |

    1. La domanda è stata presentata alla Commissione il 27 aprile 2010 ed integrata con informazioni complementari fino al 4 agosto 2010.

    2. La domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG quali indicate all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane di cui all'articolo 5 del regolamento sopraccitato.

    Analisi del legame tra i licenziamenti e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali legati alla globalizzazione o alla crisi finanziaria ed economica mondiale

    3. Al fine di stabilire un nesso tra i licenziamenti e la crisi finanziaria ed economica mondiale, le autorità della Polonia affermano che il settore della produzione di macchinari è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti avvenuti nell'economia globale a causa della quota elevata di commercio internazionale nella produzione mondiale e di conseguenza alla competizione diretta rappresentata dai produttori di altri paesi sul mercato mondiale. Nel 2008 la quota delle esportazioni del settore polacco della fabbricazione di macchinari, espressa come produzione venduta, corrispondeva al 45,6 %.

    4. Grazie allo sviluppo rapido dell'economia in Polonia e a buone opportunità di esportazione, fino al 2007 la produzione dell'industria polacca della fabbricazione di macchinari è cresciuta velocemente. Nel 2008 lo sviluppo del settore ha subito un rallentamento a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Nel 2009, per la prima volta dopo anni, si è registrato un calo della produzione.

    5. Il calo della domanda nei paesi dell'UE-15 (destinatari del 77,8 % delle esportazioni polacche nel 2008) ha contribuito notevolmente ad abbassare il valore dei prodotti venduti all'estero, poiché 8 fra i 10 destinatari principali dei macchinari polacchi sono Stati membri dell'UE. Il valore dei macchinari e delle apparecchiature esportati dalla Polonia negli Stati membri dell'UE è diminuito di oltre il 10 % fra il 2008 e il 2009, mentre la produzione totale di macchinari è calata dell'8 % circa.

    6. La Germania, alla quale è destinato il 23 % dei macchinari prodotti in Polonia, è il principale partner commerciale di quest'ultima. D'altro canto, anche la Germania dipende notevolmente dalle esportazioni e nel 2009, in seguito alla crisi, ha registrato un calo del 20 % negli ordini di macchinari e apparecchiature, che ha avuto un impatto negativo anche sui fornitori polacchi dei produttori tedeschi.

    7. Altri importatori di macchinari e apparecchiature polacchi, ad es. Ucraina e Russia, hanno registrato un calo nel settore delle costruzioni. In questi paesi detto settore era sostenuto in gran parte dal capitale straniero. A causa della crisi globale, le fonti di finanziamento straniere sono diminuite in modo significativo, il che ha causato un calo del valore dei lavori di costruzione ed installazione (sceso del 20 % in Russia e di oltre il 55 % in Ucraina nei primi cinque mesi del 2009). La Huta Stalowa Wola S.A. esporta nei paesi dell'Europa orientale il 60 % dei macchinari da costruzione che produce.

    8. Le tre imprese i cui lavoratori riceveranno il sostegno del FEG nell'ambito della presente domanda sono state direttamente interessate dalle tendenze negative descritte sopra.

    La Huta Stalowa Wola S.A., uno dei più grandi produttori di macchinari da costruzione, ha registrato nel 2009 un calo delle esportazioni del 54 %, mentre solo il 10 % della produzione totale era destinato al mercato interno.

    La HSW – Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. (HSW - ZZN Sp. z o.o.), uno dei produttori di gruppi motore utilizzati nei macchinari da costruzione, ha registrato un calo del 47 % nelle vendite totali e del 34 % nelle esportazioni.

    La Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. (ZM DEZAMET S.A.), che produce parti destinate a macchinari per le costruzioni stradali, per l'edilizia e per l'estrazione mineraria, ha registrato un calo del 58 % nelle esportazioni fra il 2008 e il 2009.

    Dimostrazione del numero di licenziamenti e conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera b)

    9. La Polonia ha presentato la sua domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti nell'arco di nove mesi, in imprese che operano nella stessa divisione NACE Rev. 2 in un'unica regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro.

    10. La domanda riguarda 594 licenziamenti in tre imprese classificate nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e attrezzature) nella regione NUTS II del Podkarpackie (PL32) durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 1° giugno 2009 al 1° marzo 2010. Tutti questi esuberi sono stati calcolati conformemente all'articolo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    Spiegazione della natura imprevista dei licenziamenti

    11. Le autorità polacche sostengono che la crisi economica e finanziaria mondiale sia stata imprevista e abbia avuto gravi ripercussioni sull'industria produttrice di macchinari e attrezzature, come descritto nei paragrafi da 3 a 8.

    Identificazione delle imprese che hanno effettuato licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'assistenza

    12. La domanda cita un totale di 594 licenziamenti avvenuti in tre imprese classificate nella divisione 28 NACE Rev. 2 del Podkarpackie durante il periodo di riferimento:

    Imprese | Licenziamenti |

    Huta Stalowa Wola S.A. | 357 |

    Huta Stalowa Wola S.A. – Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. | 139 |

    Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. | 98 |

    Totale | 594 |

    La Polonia stima che 200 fra i lavoratori licenziati faranno domanda di assistenza dal FEG. Secondo le autorità polacche i lavoratori rimanenti troveranno un lavoro in maniera autonoma senza beneficiare dell'assistenza del FEG, oppure usciranno dal mercato del lavoro.

    13. I lavoratori ammessi all'assistenza sono ripartiti come segue:

    Categoria | Numero | Percentuale |

    Uomini | 154 | 77,0 |

    Donne | 46 | 23,0 |

    Cittadini UE | 200 | 100,0 |

    Cittadini non UE | 0 | 0,0 |

    Da 15 a 24 anni | 21 | 10,5 |

    Da 25 a 54 anni | 121 | 60,5 |

    Da 55 a 64 anni | 40 | 20,0 |

    > 64 | 18 | 9,0 |

    14. La ripartizione per categorie professionali è la seguente:

    Categoria | Numero | Percentuale |

    Operai metalmeccanici specializzati e assimilati | 108 | 54,0 |

    Personale non qualificato nei settori minerario, edile, manifatturiero e dei trasporti | 40 | 20,0 |

    Personale d'ufficio | 17 | 8,5 |

    Conduttori di impianti fissi e lavoratori assimilati | 10 | 5,0 |

    Esperti affini in scienze fisiche e ingegneristiche | 10 | 5,0 |

    Altri esperti | 7 | 3,5 |

    Altri esperti affini | 5 | 2,5 |

    Dirigenti di società | 1 | 0,5 |

    Esperti in scienze fisiche, matematiche e ingegneristiche | 1 | 0,5 |

    Autisti e operatori di impianti mobili | 1 | 0,5 |

    15. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Polonia ha confermato di applicare una politica di non discriminazione e di parità tra donne e uomini, dichiarando inoltre che continuerà ad applicarla nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento del FEG, e in particolare nell'accesso al FEG.

    Descrizione del territorio in questione, delle sue autorità e degli altri soggetti interessati

    16. Il territorio in questione comprende il voivodato (provincia) dei Precarpazi (NUTS II – PL32 Podkarpackie), in particolare i powiats (distretti) di Stalowa Wola, Nisko e Tarnobrzeg (NUTS III – PL 326 sottoregione di Tarnobrzeg e PL 325 sottoregione di Rzeszów).

    Il voivodato dei Precarpazi (Podkarpackie), con una superficie di 17 845 chilometri quadrati e una popolazione appena superiore a 2 milioni di abitanti, è il quinto tra le sedici province del paese per quanto concerne la superficie e l'ottavo per quanto concerne la popolazione. La capitale è Rzeszów. I tre distretti interessati si trovano tutti nella parte settentrionale della provincia.

    Il distretto di Stalowa Wola, con una superficie di 832 chilometri quadrati, conta 109 410 abitanti (dato del 2006), il distretto di Nisko, con una superficie di 786 chilometri quadrati, conta 67 065 abitanti (dato del 2006),

    mentre il distretto di Tarnobrzeg, con una superficie di 607 chilometri quadrati, conta 103 338 abitanti (dato del 2006).

    17. Le principali parti interessate comprendono le autorità provinciali e locali responsabili di assistere i lavoratori licenziati, attraverso il servizio per l'impiego del voivodato a Rzeszów e gli uffici per l'impiego dei distretti in cui si trovano le imprese. Partecipano inoltre all'assistenza dei lavoratori licenziati l'ufficio delle imposte, l'istituto di assicurazione sociale (ZUS), l'ispettorato nazionale del lavoro (PIP), i centri di consulenza e pianificazione dei percorsi professionali di Tarnobrzeg e Stalowa Wola, nonché il consiglio voivodale del lavoro di Rzeszów, la Camera di commercio regionale di Stalowa Wola, le associazioni di artigiani ed altri imprenditori di Stalowa Wola, l'agenzia di sviluppo regionale di Tarnobrzeg, la Camera di commercio e industria di Tarnobrzeg, l'agenzia di sviluppo industriale – ufficio di Tarnobrzeg.

    18. Le parti sociali coinvolte nell'attuazione del FEG sono l'organizzazione d'impresa del sindacato Solidarność, nonché il consiglio voivodale del lavoro di Rzeszów, la Camera di commercio regionale di Stalowa Wola, le associazioni di artigiani ed altri imprenditori di Stalowa Wola, l'agenzia di sviluppo regionale di Tarnobrzeg, la Camera di commercio e industria di Tarnobrzeg, l'agenzia di sviluppo industriale – ufficio di Tarnobrzeg.

    Impatto previsto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale

    19. La Polonia prevede che i licenziamenti avranno ripercussioni notevoli a livello locale. I licenziamenti hanno contribuito ad aumentare la disoccupazione nel distretto in questione. I lavoratori licenziati dalle tre imprese citate nella domanda costituiscono il 3,4 % del numero totale dei disoccupati nel distretto di Stalowa Wola, il 2,9 % nel distretto di Nisko, il 2,3 % nel distretto di Tarnobrzeg alla fine del febbraio 2010.

    I lavoratori licenziati costituiscono lo 0,8 % del totale dei lavoratori nel distretto di Stalowa Wola, l'1 % nel distretto di Nisko e lo 0,5 % nel distretto di Tarnobrzeg alla fine del febbraio 2010.

    Nei distretti del voivodato interessati, il numero dei disoccupati è aumentato considerevolmente (dati relativi al periodo giugno 2009 - febbraio 2010): del 20 % nel distretto di Nisko, del 19 % nel distretto di Tarnobrzeg e del 24 % nel distretto di Stalowa Wola. Il tasso di disoccupazione in questi tre distretti ha superato la media polacca (rispettivamente 24 %, 17 % e 15 % rispetto al 13 % per la Polonia nel febbraio 2010).

    Pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e stima dettagliata dei costi, compresa la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali

    20. La Polonia propone un pacchetto di cinque misure separate ma coordinate per sostenere i lavoratori licenziati. Tali attività sono finalizzate ad aumentare l'occupazione e la mobilità dei lavoratori licenziati sul mercato del lavoro, a promuovere l'imprenditorialità e a migliorare le loro prospettive di impiego, in particolare adattando le loro qualifiche alle necessità del mercato del lavoro. Le misure sono descritte di seguito in modo dettagliato.

    21. Formazione e riqualificazione – copre i costi di formazione (tra cui gli studi post-universitari), le spese di viaggio o di vitto e alloggio durante la formazione, i costi di esami medici o psicologici che permettono di ottenere certificati, diplomi, determinate qualifiche professionali o titoli professionali, nonché i costi per ottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio di un'attività. Si stima che 100 lavoratori beneficeranno di tale misura, al costo medio di 2 308 EUR per lavoratore.

    22. Indennità per la formazione sul posto di lavoro – destinata ai lavoratori licenziati di età inferiore a 25 anni con poca esperienza professionale, proposti dai servizi per l'impiego del voivodato, che potranno beneficiare di un'indennità di formazione pari al 120% dell'indennità di disoccupazione, per un periodo massimo di 12 mesi nel corso della formazione sul luogo di lavoro, come specificato nel contratto con il datore di lavoro. Il costo stimato è di 3 000 EUR per lavoratore e si stima che 10 lavoratori beneficeranno della misura.

    23. Aiuti al lavoro autonomo e relativa consulenza – questa misura consiste in un aiuto per coprire i costi iniziali di avviamento dell'impresa, tra cui l'assistenza giuridica e la consulenza in materia di creazione d'impresa. L'importo non può superare l'equivalente di sei volte la remunerazione mensile media; nel caso di lavoratori disoccupati che fondano o entrano a far parte di una cooperativa sociale l'importo non può essere superiore all'equivalente di quattro volte la remunerazione mensile media nel caso di un fondatore e di tre volte tale importo nel caso di chi entra a far parte di una cooperativa già esistente. Si stima che 20 lavoratori beneficeranno di tale misura, al costo di 5 200 EUR per lavoratore.

    24. Attrezzatura e adeguamento del luogo di lavoro – i datori di lavoro che assumono un lavoratore licenziato inviato dal servizio per l'impiego del distretto potranno beneficiare di un contributo per i costi di attrezzatura e adeguamento del posto di lavoro per il lavoratore in questione. L'importo, che dovrà essere precisato nel contratto tra il datore di lavoro e i servizi per l'impiego del distretto, non può superare l'equivalente di sei volte la remunerazione mensile media. Si stima che 50 lavoratori beneficeranno di tale misura, al costo di 5 200 EUR per lavoratore.

    25. Indennità per formazione professionale – formazione professionale pratica, per lavoratori licenziati, della durata compresa fra 3 e 18 mesi. Ciascun lavoratore in formazione ha diritto ad un'indennità il cui importo non potrà superare il 120% dell'indennità di disoccupazione. Si stima che 20 lavoratori beneficeranno di tale misura, al costo di 3 000 EUR per lavoratore.

    26. Le spese di attuazione del FEG, comprese nella domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006, coprono le attività di preparazione, di gestione e di controllo, nonché le attività di informazione e pubblicità.

    27. I servizi personalizzati prospettati dalle autorità polacche sono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nelle azioni ammissibili definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Le autorità polacche stimano i costi complessivi di questi servizi a 684 800 EUR e le spese per l'attuazione del FEG a 13 000 EUR (l'1,9 % dell'importo totale). Il contributo totale richiesto al FEG ammonta a 453 570 EUR (65 % dei costi complessivi).

    Azioni | Numero previsto di lavoratori interessati | Stima dei costi per lavoratore interessato (EUR) | Costo totale (FEG e cofinanziamento nazionale) (EUR) |

    Servizi personalizzati (articolo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006) |

    Formazione e riqualificazione | 100 | 2 308 | 230 800 |

    Indennità per la formazione sul posto di lavoro | 10 | 3 000 | 30 000 |

    Aiuti al lavoro autonomo e relativa consulenza | 20 | 5 200 | 104 000 |

    Attrezzatura e adeguamento del luogo di lavoro | 50 | 5 200 | 260 000 |

    Indennità per formazione professionale | 20 | 3 000 | 60 000 |

    Totale parziale dei servizi personalizzati | | | 684 800 |

    Spese per l'attuazione del FEG (articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006) |

    Attività preparatorie | | | 2 000 |

    Gestione | | | 3 000 |

    Informazione e pubblicità | | | 6 000 |

    Attività di controllo | | | 2 000 |

    Totale parziale delle spese per l'attuazione del FEG | | | 13 000 |

    Stima dei costi totali | | | 697 800 |

    Contributo del FEG (65 % dei costi totali) | | | 453 570 |

    28. La Polonia conferma che le misure di cui sopra sono complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali. La Polonia ha messo in atto le procedure necessarie per garantire la separazione finanziaria delle azioni realizzate dal FEG e dai fondi strutturali nonché per evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento.

    Data di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati ai lavoratori interessati

    29. Il 1° agosto 2009 la Polonia ha avviato la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati inclusi nel pacchetto coordinato proposto per il cofinanziamento al FEG. Tale data rappresenta pertanto l'inizio del periodo di ammissibilità per qualsiasi assistenza concessa dal FEG.

    Procedure per la consultazione delle parti sociali

    30. Alla riunione della commissione per il dialogo sociale del voivodato a Rzeszów il 16 febbraio 2009 si è discussa la possibilità di ottenere un aiuto del FEG a favore dei lavoratori licenziati dalle tre imprese in questione nei tre distretti interessati.

    In occasione della riunione del comitato consultivo in materia di impiego delle autorità del voivodato tenutasi il 3 dicembre 2009 sono stati discussi i principi del FEG nonché la possibilità di fare domanda di assistenza nel voivodato dei Precarpazi e in che forma.

    Informazioni sulle azioni prescritte dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi

    31. Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità polacche:

    · hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

    · hanno dimostrato che le azioni previste sono destinate a fornire sostegno ai singoli lavoratori e non vanno utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;

    · hanno dichiarato che le azioni ammissibili sopramenzionate non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE.

    32. Le autorità polacche hanno inoltre confermato che sia le disposizioni legislative nazionali che quelle dell'UE in materia di aiuti di stato sono state rispettate, in particolare per quanto riguarda le azioni descritte al punto 23.

    Sistemi di gestione e di controllo

    33. La Polonia ha notificato alla Commissione che i contributi finanziari saranno gestiti e controllati dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il Fondo sociale europeo (FSE) in Polonia.

    Finanziamento

    34. Sulla base della domanda della Polonia il contributo proposto del FEG al pacchetto coordinato di servizi personalizzati è pari a 453 570 EUR, ovvero al 65% del costo complessivo. Lo stanziamento proposto dalla Commissione nell'ambito del Fondo si basa sulle informazioni fornite dalla Polonia.

    35. Tenuto conto dell'importo massimo di un contributo del FEG stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

    36. L'importo proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25 % dell'importo massimo annuale destinato al FEG per gli stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    37. Con la presente proposta di mobilitazione del FEG, la Commissione avvia la procedura semplificata di consultazione a tre, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, ad informare delle sue intenzioni l'altro ramo e la Commissione. In caso di disaccordo di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

    38. La Commissione presenta separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2011 gli stanziamenti di impegno specifici, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

    Fonte degli stanziamenti di pagamento

    39. Poiché gli stanziamenti di pagamento del bilancio del 2011 ammontano a 47 608 950 EUR nella linea di bilancio 04.0501 " Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)", detta linea di bilancio verrà utilizzata per coprire l'importo di 453 570 EUR necessario per la presente richiesta.

    .

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

    ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006

    tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione

    sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/013 PL/ macchinari Podkarpackie, Polonia)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [5], in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [6], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione [7],

    considerando quanto segue:

    (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

    (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

    (4) Il 27 aprile 2010 la Polonia ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in due imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e attrezzature) nella regione NUTS II del Podkarpackie (PL32) e ha fornito informazioni addizionali fino al 4 agosto 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 453 570 EUR.

    (5) Pertanto è opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Polonia.

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 453 570 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a [Bruxelles/Strasburgo],

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [3] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    [4] Conformemente all'articolo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

    [5] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    [6] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    [7] GU C […] del […], pag. […].

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