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Document 52011IP0565

    Ostacoli agli scambi e agli investimenti Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (2011/2115(INI))

    GU C 168E del 14.6.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 168/1


    Martedì 13 dicembre 2011
    Ostacoli agli scambi e agli investimenti

    P7_TA(2011)0565

    Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (2011/2115(INI))

    2013/C 168 E/01

    Il Parlamento europeo,

    visto l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT), adottato nel 1994 nel quadro dell'Uruguay Round dell'OMC (1),

    visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi, TBR),

    viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (3), la risoluzione del 1o giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (4), la risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (5), la risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (6), la risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (7), la risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia (8), la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (9), la risoluzione del 24 aprile 2008"Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio" (10), la risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (11), la risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (12), la risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina (13), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (14), la sua posizione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di investimenti internazionali (15), la risoluzione legislativa del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (16), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India (17), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone (18), la risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada (19), la risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (20), la risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020 (21) e la risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici (22),

    vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Europa globale: Competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),

    vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo "Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi" (COM(2011)0114),

    vista la relazione della Copenhagen Economics dal titolo "Valutazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra l'UE e il Giappone", pubblicata il 30 novembre 2009,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0365/2011),

    A.

    considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, che è stato istituito sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più idoneo per disciplinare e promuovere un commercio aperto ed equo, nonché per garantire lo sviluppo di norme commerciali giuste ed eque a livello globale; che è ancora necessario adoperarsi per riformare l'OMC al fine di renderla più democratica ed efficiente, e di chiarirne le relazioni con altre organizzazioni internazionali chiave;

    B.

    considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a dare priorità al conseguimento di un risultato equilibrato nel quadro dell'Agenda per lo sviluppo di Doha, cosa che favorirebbe l'integrazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno avanzati (PMA), nel sistema commerciale internazionale e contribuirebbe all'introduzione e all'applicazione di norme commerciali multilaterali più giuste ed eque fra tutti i suoi membri;

    C.

    considerando che le statistiche del commercio internazionale dell'OMC relative al periodo 2000-2009 mostrano un aumento sensibile degli scambi commerciali per le regioni che hanno aperto i loro mercati rimuovendo o riducendo in misura significativa gli ostacoli al commercio (23); considerando altresì che da una relazione congiunta OIL-OMC è risultato che, d'altro canto, durante la crisi finanziaria, i paesi – sia industrializzati che in via di sviluppo – più aperti agli scambi commerciali sono stati maggiormente colpiti da shock commerciali esterni che hanno comportato notevoli perdite di posti di lavoro (24);

    D.

    considerando che la relazione 2011 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti presenta un elenco di casi in cui l'accesso dell'Unione ai mercati di diversi paesi del mondo – fra cui paesi industrializzati, grandi economie emergenti e membri dell'OMC – è ostacolato più da barriere non tariffarie di vario tipo che dai dazi doganali, che vengono sostanzialmente soppressi man mano che la globalizzazione progredisce;

    E.

    considerando che le procedure di pubblico appalto nei paesi che sono partner strategici dell'UE tendono ad escludere i candidati esteri e sono ancora relativamente poco influenzate dagli impegni internazionali, mentre in tale ambito l'UE è molto più aperta di altri paesi;

    F.

    considerando che i produttori dell'Unione europea hanno avuto per molto tempo difficoltà nel registrare e nel difendere le loro indicazioni geografiche (IG) negli Stati Uniti; che gli Stati Uniti trattano un certo numero di denominazioni di vini europei (ad esempio "Champagne") come "semigenerici", senza tenere conto delle eventuali conseguenze negative per la reputazione e la parte di mercato dell'indicazione geografica UE in questione;

    G.

    considerando che i produttori europei penetrano con difficoltà sul mercato giapponese, soprattutto nei settori dell'automobile, dell'aviazione e dell'aeronautica, con particolare riferimento agli appalti pubblici; che, per il mercato automobilistico, tali difficoltà risultano principalmente dalla lentezza del processo di adozione, da parte del Giappone, delle norme internazionali pertinenti (tale paese ha adottato, purtroppo, solo 40 dei 127 regolamenti UN-ECE previsti dall'Accordo del 1958); riconoscendo tuttavia che questi comprendono 30 dei 47 regolamenti riguardanti le autovetture (M1), vale a dire il comparto del mercato giapponese più importante per le case automobilistiche europee, e che tale lentezza nell'adozione delle norme internazionali limita i vantaggi che potrebbero derivare dalle disposizioni relative al riconoscimento reciproco contenute nell'Accordo UE-ECE del 1958; considerando che il dialogo UE-Giappone sulla riforma della regolamentazione (RRD), avviato nel 1994, non ha fatto ancora registrare progressi significativi in materia di armonizzazione o di mutuo riconoscimento delle normative, il che dimostra, specie in considerazione dell'attuale clima economico, l'importanza di affrontare e di eliminare gli ostacoli non tariffari inutili, se possibile aprendo negoziati per un accordo di integrazione economica (AIE) o un accordo di libero scambio (ALS) fra UE e Giappone, a condizione che l'esercizio esplorativo dimostri che sono soddisfatte le condizioni necessarie, quali quelle soprammenzionate ma non solo, fra cui le 17 questioni settoriali M1; osserva che, dato il ciclo di prova che il Giappone prevede per la misurazione delle emissioni e del consumo di carburante dei veicoli leggeri, i veicoli europei hanno meno probabilità di beneficiare degli incentivi fiscali giapponesi fissati in base alle performance ambientali;

    H.

    considerando che l'aumento dei dazi all'esportazione russi sul rame e sul nichel – che dal dicembre 2010 sono passati, per quanto riguarda il rame, dallo 0 % al 10 % e, per quanto riguarda il nichel, dal 5 % al 10 % – unitamente agli alti dazi all'esportazione sul legname hanno imposto restrizioni alle esportazioni di materie prime vitali per l'industria europea, in primo luogo per il settore siderurgico (25) e la silvicoltura;

    I.

    considerando che l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) dovrebbe essere uno strumento efficace per garantire la trasparenza e combattere la speculazione sui mercati delle materie prime;

    J.

    considerando che negli ultimi anni in Cina gli ostacoli non tariffari sono stati sempre più numerosi e rischiano di limitare lo sviluppo delle imprese, specie delle PMI che operano in territorio cinese;

    K.

    considerando che per più di un anno la registrazione dei prodotti cosmetici europei in Cina è stata pressoché impossibile, in particolare per quelli contenenti nuovi ingredienti, dal momento che mancavano in tale paese una definizione giuridica adeguata di questi ultimi e orientamenti chiari quanto alla procedura stessa (26);

    L.

    considerando che dalla fine del 2010 si nutrono preoccupazioni quanto alle raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India (TRAI) riguardanti una politica di produzione delle attrezzature di telecomunicazione che concederebbe ai prodotti e alle attrezzature di fabbricazione nazionale un accesso preferenziale al mercato, principalmente per il tramite di sovvenzioni nonché di misure specifiche connesse con la fiscalità e gli appalti pubblici (27);

    M.

    considerando che il Brasile e l'Argentina adottano regolarmente misure tariffarie e non tariffarie sfavorevoli alle imprese europee, quando gli stessi due paesi partecipano ai negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea nella loro qualità di membri del Mercosur; che inoltre, al momento di entrare nel mercato brasiliano, le imprese dell'Unione europea constatano carenze a livello della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come anche considerevoli ritardi nella registrazione delle domande di brevetto e di marchio relative a numerosi prodotti, compresi requisiti discriminatori aggiuntivi per i prodotti farmaceutici; che il ritardo nella ratifica, da parte del Brasile, del Protocollo di Madrid e la sua non adesione ai trattati Internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) influiscono entrambi sull'efficacia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel paese; che le sanzioni non rappresentano un deterrente sufficiente per combattere le violazioni della proprietà intellettuale;

    N.

    considerando che gli esportatori dell'UE devono far fronte a numerose forme di restrizioni su altri mercati, ad esempio, per quanto riguarda il Vietnam, la limitazione dei punti di entrata e l'obbligo di fornire una documentazione aggiuntiva per le importazioni di vini e liquori, cosmetici e telefoni cellulari (28) e, per quanto riguarda l'Ucraina, una valutazione in dogana onerosa, la riclassificazione arbitraria dei prodotti e un aumento dell'IVA applicabile al settore agroalimentare, ai vini e ai liquori, all'abbigliamento e alle macchine;

    O.

    considerando che in paesi come Cina, India, Ucraina, Brasile e Nigeria il settore delle tecnologie energetiche pulite e rinnovabili incontra in misura crescente ostacoli non tariffari come: obblighi di contenuto locale, discriminazioni negli appalti pubblici, favoritismi nei confronti delle aziende di proprietà statale, restrizioni alla circolazione del personale straniero, obbligo di approvvigionamento e di proprietà locale ecc;

    P.

    considerando che l'UE dovrebbe difendere attivamente le proprie industrie, ogniqualvolta necessario, dalle violazioni delle regole stabilite e degli standard e dei principi dell'OMC da parte dei suoi partner commerciali, facendo ricorso a tutti i mezzi disponibili, compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie multilaterali e bilaterali, e gli strumenti di difesa degli scambi compatibili con le norme dell'OMC;

    Q.

    considerando che la legislazione dell'Unione europea permette alle imprese europee ed extraeuropee di candidarsi senza discriminazioni per gli appalti pubblici indetti in Europa e che è opportuno che i paesi terzi partner dell'Unione si adoperino con ogni mezzo per autorizzare a loro volta le imprese europee a partecipare alle loro gare pubbliche in condizioni di concorrenza equa e leale;

    1.

    ritiene che l'eliminazione o la riduzione, attraverso il dialogo normativo, di ostacoli non tariffari e di altri ostacoli regolamentari ingiustificati applicati dai partner strategici chiave dell'UE dovrebbe essere una delle principali priorità normative della nuova politica commerciale dell'Unione europea nel quadro della strategia Europa 2020; reputa ingiustificate tutte le barriere risultanti da un'applicazione incoerente delle norme bilaterali, plurilaterali e multilaterali sul commercio; sottolinea tuttavia che il dialogo normativo dovrebbe rispettare il diritto di tutti gli Stati di promuovere i diritti dell'uomo, le norme ambientali e sociali e la salute pubblica;

    2.

    invita la Commissione a prendere sistematicamente in considerazione la grande varietà, la complessità tecnica e la sensibilità politica degli ostacoli non tariffari nel quadro di una strategia olistica, che preveda un dialogo normativo rafforzato, nei confronti di tutti i partner commerciali dell'Unione europea, segnatamente quelli che rivestono un'importanza strategica; considera in particolare che i comitati preposti al controllo dell'attuazione degli ALS bilaterali, i comitati pertinenti dell'OMC e le agenzie di standard-setting dell'ONU siano le sedi idonee per discutere tali questioni regolamentari;

    3.

    invita la Commissione a operare una chiara distinzione fra gli ostacoli non tariffari che creano inique distorsioni della concorrenza e quelli che rispondono a legittime finalità collettive, soprattutto nel campo della sanità pubblica o della protezione dell'ambiente; sottolinea, per esempio, che le normative europee sugli OGM così come le regole sanitarie e fitosanitarie in materia agricola non possono essere considerate come ostacoli non tariffari iniqui, ma devono al contrario essere difese sulla scena commerciale internazionale;

    4.

    sottolinea che i dialoghi normativi strutturati previsti negli ALS bilaterali devono rispettare pienamente il processo democratico per l'adozione di norme, sia nell'UE che nei paesi che sono suoi partner commerciali;

    5.

    insiste sulla necessità di considerare gli ostacoli non tariffari come un compito interservizi di competenza di varie direzioni generali della Commissione, da inserire come priorità nel programma di regolamentazione di quest'ultima, in particolare attraverso l'armonizzazione delle norme tecniche sulla base di standard internazionali;

    6.

    chiede alla Commissione di servirsi regolarmente di opportuni canali di cooperazione con partner schierati sulle sue stesse posizioni per risolvere la questione degli ostacoli non tariffari e degli ostacoli regolamentari nei paesi terzi, al fine di elaborare strategie comuni per l'eliminazione di tali barriere;

    7.

    ritiene che l'esigenza di reciprocità nell'accesso ai mercati, sia per i paesi industrializzati che per quelli emergenti, debba fare parte integrante della strategia commerciale dell'Unione europea alla stessa stregua dell'eliminazione o della riduzione degli ostacoli non tariffari;

    8.

    invita la Commissione ad affrontare tali questioni assai diffuse e ricorrenti in tutti gli accordi commerciali multilaterali e bilaterali, e in particolare negli ALS, e ad assicurare che gli ostacoli non tariffari ricevano un'attenzione almeno equivalente a quella che viene attualmente riservata alla soppressione dei dazi doganali in tutte le opportune sedi regolamentari, segnatamente nel quadro dei suoi negoziati commerciali con i paesi industrializzati e le economie emergenti; sottolinea che, in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, segnatamente i PMA e i piccoli paesi insulari in via di sviluppo (SIDs), occorre dare priorità agli aiuti al commercio e all'assistenza tecnica e finanziaria onde aiutare questi paesi a migliorare il loro contesto normativo tenendo conto al tempo stesso delle loro esigenze specifiche per quanto riguarda lo sviluppo dei mercati nazionali e la protezione delle industrie nascenti e delle spesso fragili strutture agricole;

    9.

    ritiene che in futuro il Parlamento europeo debba concentrarsi, al momento di valutare gli accordi commerciali, sul modo in cui la questione degli ostacoli non tariffari, in particolare quelli ingiustificati, è stata affrontata, per garantire agli esportatori e agli investitori europei, in particolare alle PMI, l'accesso ai mercati dei paesi terzi, rispettando nel contempo il necessario trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo quale previsto dalle discipline dell'OMC;

    10.

    incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi per mantenere un inventario aggiornato dei maggiori ostacoli incontrati dagli esportatori e dagli investitori dell'UE su importanti mercati dei paesi terzi, in particolare i partner degli ALS, considerando anche il numero e il tipo di problemi sollevati dagli Stati membri e dalle imprese, e a fare di tale inventario uno strumento per valutare la situazione nei paesi terzi;

    11.

    rammenta alla Commissione che la politica europea in materia di diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei paesi in via di sviluppo deve mantenersi nel quadro degli obblighi previsti dall'accordo TRIPS e rispettare pienamente la Dichiarazione di Doha 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, specie per quanto riguarda i farmaci generici e la sanità pubblica, onde lasciare ai paesi in via di sviluppo il necessario margine di manovra per affrontare preoccupazioni di interesse collettivo;

    12.

    è del parere che, sebbene al momento non si possa stabilire un legame diretto fra, da un lato, ostacoli non tariffari specifici e altri impedimenti normativi con cui le imprese dell'UE si scontrano quando cercano di entrare nei mercati esteri e, dall'altro, le attuali perdite di posti di lavoro registrate negli Stati membri dell'Unione, la Commissione dovrebbe ricercare, consultandosi con altre organizzazioni internazionali competenti, un'eventuale correlazione tra ostacoli non tariffari specifici nell'UE e nei paesi terzi e l'attuale creazione o perdita di occupazione nell'Unione;

    13.

    sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di mettere a punto e di introdurre un meccanismo di allarme rapido inteso a individuare gli ostacoli non tariffari, nonché rafforzare gli strumenti analitici di cui dispone per procedere a una valutazione qualitativa del problema e a una più chiara definizione degli ostacoli non tariffari ingiustificati; propone che detto meccanismo sia supportato dalle delegazioni dell'Unione europea con sede nei paesi terzi, operanti in collaborazione con gli organismi già istituiti dagli Stati membri;

    14.

    sollecita la Commissione a intensificare, anche nelle sedi multilaterali, la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e a migliorare la convergenza dei requisiti normativi sulla base di standard internazionali e, se possibile, a intraprendere un dialogo normativo per trattare la questione degli ostacoli commerciali esistenti o potenziali, al fine di limitare le controversie e i costi commerciali ad esse associati;

    15.

    esorta la Commissione a promuovere, fra le parti dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP), discipline sugli appalti pubblici basate su norme internazionali quali quelle previste da detto Accordo, e a sfruttare o ad ampliare gli attuali dialoghi in materia di regolamentazione onde favorire la cooperazione riguardo al quadro normativo nonché la riforma e se del caso la soppressione delle pratiche discriminatorie, dirette e indirette, nelle relazioni dell'UE con i suoi partner industrializzati;

    16.

    ritiene che la riduzione degli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti passi attraverso la riforma dell'AAP in sede OMC, nel rispetto della polifunzionalità delle politiche in materia di appalti; invita le principali economie emergenti a partecipare a tale processo e a firmare e ratificare senza ritardi il futuro accordo;

    17.

    invita la Commissione a mantenere una posizione favorevole ma ferma durante i negoziati relativi alla firma dell'AAP da parte della Cina, così da ottenere condizioni di uguaglianza e di reciprocità nell'apertura delle procedure di appalto cinesi, nonché parità di trattamento e condizioni prevedibili per le imprese europee;

    18.

    raccomanda di esaminare il modo per garantire sul piano giuridico che i contratti di appalto pubblico per progetti finanziati mediante sovvenzioni dell'UE non possano essere concessi a imprese pubbliche di paesi terzi che non hanno firmato né l'AAP né accordi bilaterali di reciproca apertura dei mercati o, in alternativa, che in casi di questo tipo l'UE possa esigere la restituzione delle sovvenzioni;

    19.

    ricorda l'importanza che gli investimenti esteri diretti rivestono per l'economia europea e la necessità di creare un ambiente stabile e attraente per gli investitori europei all'estero nonché di promuovere un contesto di investimento aperto in tutto il territorio europeo; indica tuttavia che, nell'interesse di entrambe le parti, sarebbe auspicabile prendere in considerazione a livello europeo l'opportunità di valutare l'impatto di tali investimenti sul mercato interno così da prevenire le eventuali conseguenze negative che essi potrebbero avere sull'innovazione e il know-how europei in taluni settori strategici;

    20.

    incoraggia le imprese e gli esportatori dell'Unione europea a fare uso dei canali esistenti, fra cui i reclami ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi o il registro dei reclami della banca dati sull'accesso ai mercati, e a riferire i danni materiali risultanti da tutti i tipi di barriere commerciali alla Commissione, che dovrebbe valutarli e prendere ogni provvedimento necessario per far fronte agli ostacoli non tariffari ingiustificati;

    21.

    ritiene, con riguardo alle materie prime, che la Commissione debba perseguire una strategia sostenibile, organica e intersettoriale, riconoscendo al tempo stesso che i vincoli e i dazi all'esportazione possono essere considerati importanti per il sostegno degli obiettivi di sviluppo, per la protezione dell'ambiente o per lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nei PMA, nei paesi SIDs e in altri paesi in via di sviluppo, ad esclusione dei paesi BRIC; rileva che la maggior parte dei membri dell'OMC che hanno fatto ricorso ai dazi all'esportazione sono paesi in via di sviluppo e PMA; invita l'UE a rinunciare al tentativo di vietare l'uso di dazi all'esportazione per i PMA e i SIDs e altri paesi in via di sviluppo, ad esclusione dei paesi BRIC, a livello di OMC, negli accordi commerciali bilaterali e negli accordi di partenariato economico (APE), in quanto ciò limiterebbe il margine di manovra che consente loro di utilizzare tale strumento per assicurare valore aggiunto, diversificazione, protezione dell'industria nascente, sicurezza alimentare, reddito e rispetto dell'ambiente, fino a che non avranno raggiunto uno stato di sviluppo avanzato;

    22.

    conclude che, per poter apprezzare pienamente i vantaggi della liberalizzazione degli scambi nei paesi che aprono i loro mercati, che sopprimono i dazi doganali e che rimuovono gli ostacoli non tariffari, i partner commerciali dovrebbero accordarsi su periodi transitori di introduzione graduale per quanto attiene alla concessione dell'accesso ai mercati in taluni settori sensibili e dei relativi investimenti o dovrebbero, in casi eccezionali, escluderli completamente;

    23.

    sollecita la Commissione, conformemente ai Principi commerciali UE-USA per i servizi TIC (firmati con gli Stati Uniti nel quadro del Consiglio economico transatlantico (TEC)), a rivedere radicalmente e a risolvere la questione delle regole discriminatorie o eccessive, delle norme sulla responsabilità e di altre tecniche normative utilizzate contro le reti e i servizi TIC con lo scopo di limitare il libero flusso dell'informazione e l'accesso al mercato dei servizi, e di approfondire il divario digitale;

    24.

    ritiene che occorra attribuire la necessaria priorità agli ostacoli agli scambi e agli investimenti che si ripercuotono sul terziario europeo, fra cui TIC e telecomunicazioni, servizi professionali e servizi per le imprese, servizi finanziari, edilizia, distribuzione e vendita al dettaglio; è del parere che misure non tariffarie di questo tipo, fra cui vanno annoverate le regolamentazioni nazionali, i vincoli in materia di proprietà e varie misure anti-crisi (che comprendono le disposizioni discriminatorie nel settore dei pubblici appalti), assumono particolare importanza considerati l'alto valore aggiunto degli scambi nel settore dei servizi e la posizione di esportatore leader ricoperta dall'UE in detto settore;

    25.

    ritiene che occorra creare in ambito OMC un meccanismo di mediazione atto ad agevolare la rimozione degli ostacoli non tariffari in modo costruttivo, efficace, rapido e non conflittuale; ritiene altresì che il meccanismo dovrebbe ispirarsi al sistema SOLVIT e rifarsi ad analoghe proposte presentate in passato dall'Unione europea e dall'India;

    26.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

    (2)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

    (3)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.

    (4)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.

    (5)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.

    (6)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

    (7)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

    (8)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.

    (9)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

    (10)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.

    (11)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.

    (12)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.

    (13)  Testi approvati, P7_TA(2010)0387.

    (14)  Testi approvati, P7_TA(2011)0063.

    (15)  Testi approvati, P7_TA(2011)0141.

    (16)  Testi approvati, P7_TA(2011)0206.

    (17)  Testi approvati, P7_TA(2011)0224.

    (18)  Testi approvati, P7_TA(2011)0225.

    (19)  Testi approvati, P7_TA(2011)0257.

    (20)  Testi approvati, P7_TA(2011)0364.

    (21)  Testi approvati, P7_TA(2011)0412.

    (22)  Testi approvati, P7_TA(2011)0454.

    (23)  Cfr. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.

    (24)  Relazione congiunta ILO-OMC "Globalizzazione e lavoro informale nei paesi in via di sviluppo", 2009.

    (25)  Si veda la decisione adottata dalla commissione del governo russo per le misure di protezione del commercio estero mediante i decreti nn. 892 e 893 del governo russo del 12 novembre 2010.

    (26)  Con l'entrata in vigore, nell'aprile 2010, del decreto n. 856 del dicembre 2009, emesso dall'Amministrazione di Stato degli alimenti e dei prodotti medicinali (SFDA) della Repubblica popolare cinese, i prodotti cosmetici devono essere registrati. I problemi che ne risultano per le imprese dell'UE sono stati sollevati nel contesto del dialogo sulla regolamentazione dei cosmetici avviato tra la DG SANCO e la SFDA sui cosmetici.

    (27)  Raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India (TRAI) sulla politica di produzione delle attrezzature di telecomunicazione, del 12 aprile 2011 (http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)

    (28)  Comunicazione n. 197, emessa dal Vietnam il 6 maggio 2011, che impone questi due tipi di requisiti per le importazioni di vini e liquori, di cosmetici e di telefoni cellulari, con entrata in vigore il 1o giugno 2011.


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