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Document 52011IP0127

    Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

    GU C 296E del 2.10.2012, p. 26–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 296/26


    Martedì 5 aprile 2011
    Quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne

    P7_TA(2011)0127

    Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

    2012/C 296 E/04

    Il Parlamento europeo,

    viste le disposizioni degli strumenti giuridici dell'ONU in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento,

    visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),

    viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147),

    viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

    viste la dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino (1), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10) (2) e del 25 febbraio 2010 sul seguito della Piattaforma d'azione di Pechino (Pechino+15) (3),

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,

    visto il lavoro del Comitato ad hoc del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (CAHVIO), creato nel dicembre 2008 per preparare una futura Convenzione del Consiglio d'Europa a tale riguardo,

    viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sulla violenza,

    vista la sua posizione del 14 dicembre 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ordine di protezione europeo (4),

    vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (5),

    vista la sua dichiarazione del 21 aprile 2009 sulla campagna «Dire NO alla violenza contro le donne» (6),

    vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea (7),

    vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0065/2011),

    A.

    considerando che i singoli interventi non permetteranno di eliminare la violenza di genere ma un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e interventi di altro genere nel settore dei servizi, potranno ridurre in modo significativo questo tipo di violenza e le sue conseguenze,

    B.

    considerando che, sebbene non esista una definizione internazionalmente riconosciuta dell’espressione «violenza contro le donne», le Nazioni Unite la definiscono come un qualsiasi atto di violenza di genere che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato (8),

    C.

    considerando che la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, ma che quella di genere è principalmente inflitta da uomini a donne e ragazze, e che essa riflette e potenzia le disuguaglianze tra uomini e donne compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime,

    D.

    considerando che da studi effettuati sulla violenza di genere risulta che da 1/5 a 1/4 di tutte le donne in Europa hanno subito atti di violenza fisica almeno una volta nella loro vita adulta e che più di 1/10 delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza; che le ricerche dimostrano altresì che il 26 % dei bambini e dei giovani segnalano di aver subito violenze fisiche nella loro infanzia,

    E.

    considerando che il materiale pubblicitario e pornografico rappresenta spesso diversi tipi di violenza di genere, banalizzando così la violenza contro le donne e ostacolando le strategie a favore della parità di genere,

    F.

    considerando che la violenza degli uomini contro le donne influenza la posizione delle donne nella società: la loro salute, l'accesso alla vita professionale e all'istruzione, la partecipazione alle attività socio-culturali, l'indipendenza economica, la partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, nonché le relazioni con il genere maschile,

    G.

    considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella polizia, nel sistema giuridico e nei servizi sociali e sanitari,

    H.

    considerando che la violenza basata sul genere, in prevalenza quella perpetrata dagli uomini contro le donne, è un problema strutturale diffuso ovunque in Europa e nel mondo, un fenomeno che riguarda sia le vittime che gli autori delle violenze, di tutte le età, livelli di istruzione, di reddito o di posizione sociale, ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,

    I.

    considerando che lo stress economico porta spesso ad abusi più frequenti, violenti e pericolosi; che taluni studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e spossesso causati dalla crisi economica;

    J.

    considerando che la violenza nei confronti delle donne comprende un’ampia gamma di violazioni dei diritti umani, che includono: abusi sessuali, stupro, violenza domestica, violenza e molestie sessuali, prostituzione, tratta di donne e ragazze, violazione dei diritti sessuali e riproduttivi della donna, violenza nei confronti delle donne sul luogo di lavoro e in situazioni di conflitto, violenza contro le donne in carcere o in istituti di cura, nonché diverse pratiche tradizionali dannose; che ognuno di questi abusi può comportare profonde ferite psicologiche, danni alla salute in generale delle donne e delle ragazze, compresa la loro salute riproduttiva e sessuale, e in alcuni casi, causarne la morte,

    K.

    considerando che in diversi Stati membri la violenza esercitata dagli uomini contro le donne in caso di stupro non costituisce reato perseguibile d’ufficio (9),

    L.

    considerando che non sono raccolti periodicamente dati comparabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'UE, il che rende difficile verificare la reale portata del problema e trovare soluzioni idonee; che è molto difficile raccogliere dati affidabili poiché la paura o la vergogna spingono uomini e donne a non denunciare le esperienze vissute alle parti interessate competenti,

    M.

    considerando che, secondo gli studi disponibili sui paesi membri del Consiglio d'Europa, si stima che il costo annuale della violenza contro le donne si aggiri intorno ai 33 miliardi di euro (10),

    N.

    considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione europea, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri,

    O.

    considerando che l'Unione europea con il trattato di Lisbona ha acquisito maggiori competenze nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, ivi compreso in materia di diritto di procedura penale e diritto penale sostanziale, nonché per quanto attiene alla cooperazione di polizia,

    P.

    considerando il numero allarmante di donne che sono vittima della violenza di genere,

    Q.

    considerando che il mobbing nei confronti delle madri e delle donne incinte costituisce un'altra forma di violenza o di abuso di cui le donne sono vittima, e che tale forma si manifesta principalmente nella sfera della famiglia, della coppia e in quella sociale e lavorativa, causando il licenziamento o la dimissione volontaria dal lavoro e situazioni di discriminazione e di depressione,

    R.

    considerando che la Commissione ha sottolineato nella sua strategia per la parità di genere 2010-2015 che la violenza di genere costituiva uno dei principali problemi da affrontare per conseguire una reale parità tra uomini e donne,

    S.

    considerando che la Commissione ha annunciato la presentazione nel 2011 di una proposta su una strategia volta a combattere la violenza contro le donne, sebbene nel suo programma di lavoro per il 2011 manchi qualsiasi riferimento esplicito a tale strategia,

    1.

    accoglie con favore l’impegno assunto dalla Commissione, nel suo Piano di azione che attua il Programma di Stoccolma, di presentare nel 2011-2012 una «Comunicazione su una strategia di lotta alla violenza contro le donne, la violenza domestica e la mutilazione genitale femminile, che dovrà essere seguita da un piano d’azione dell’UE» (11);

    2.

    propone un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda:

    uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere,

    misure per trattare le sei «P» del quadro sulla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato),

    richieste agli Stati membri affinché garantiscano che i colpevoli siano puniti in funzione della gravità del crimine perpetrato,

    richieste agli Stati membri di garantire la formazione dei funzionari che possono trovarsi a trattare casi di violenza contro le donne, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell’assistenza sociale, dell’assistenza ai minori, della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime,

    requisiti per gli Stati membri affinché diano prova di 'due diligence' e registrino e indaghino su tutte le tipologie di reato legate alla violenza di genere, al fine di procedere alla pubblica accusa,

    piani di sviluppo di procedure d'indagine specifiche per le forze di polizia e i professionisti del settore sanitario ai fini dell'acquisizione delle prove della violenza di genere,

    la creazione di un partenariato con gli istituti d'istruzione superiore al fine di fornire corsi di formazione sulla violenza di genere per i professionisti dei settori coinvolti, in particolare giudici, funzionari della polizia criminale, operatori del settore sanitario e dell'istruzione e il personale di sostegno alle vittime,

    proposte politiche per aiutare le vittime a rifarsi una vita, che tengano conto delle necessità specifiche delle varie categorie di vittime tra cui le donne appartenenti a minoranze, oltre a garantire la loro sicurezza e il recupero della salute psicofisica, e misure che favoriscano lo scambio di informazioni e migliori prassi sul trattamento delle vittime sopravvissute alla violenza contro le donne,

    l'introduzione di meccanismi specifici di identificazione e diagnosi nei servizi di pronto soccorso degli ospedali e nella rete di assistenza primaria, al fine di consolidare un sistema di accesso e di monitoraggio più efficiente per le vittime,

    richieste agli Stati membri affinché forniscano una dimora sicura alle vittime della violenza di genere in cooperazione con le ONG pertinenti,

    requisiti minimi sul numero delle strutture di assistenza ogni 10 000 abitanti per le vittime della violenza di genere, sotto forma di centri specializzati nell'aiuto alle vittime,

    l'elaborazione di una Carta europea di servizi minimi di assistenza per le vittime della violenza contro le donne che includa il diritto all'assistenza legale gratuita, la creazione di centri dimora che coprano le necessità di protezione e alloggio temporaneo delle vittime, servizi di assistenza psicologica gratuiti, specializzati, decentralizzati e accessibili e un regime di assistenza economica che promuova l'autonomia delle vittime e faciliti il ritorno a una vita normale e al mondo del lavoro,

    requisiti minimi per garantire che le vittime ricevano il sostegno necessario da parte di professionisti, quale la consulenza di un legale a prescindere dal loro ruolo nei procedimenti penali,

    meccanismi atti a facilitare l’accesso all’assistenza giuridica che permettano alle vittime di far valere i propri diritti in tutta l’Unione,

    piani per la messa a punto di linee guida sul metodo e la realizzazione di nuove campagne per la raccolta di dati, al fine di ottenere dati statistici raffrontabili sulla violenza di genere, inclusi la mutilazione genitale femminile, al fine di identificare l’estensione del problema e fornire una base per modificare l’azione nei confronti del problema,

    l’istituzione, nei prossimi cinque anni, di un Anno europeo contro la violenza contro le donne allo scopo di sensibilizzare i cittadini europei,

    la richiesta alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure appropriate sulla prevenzione, comprese campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le ONG,

    l'introduzione di misure nei contratti collettivi e la promozione del coordinamento tra datori di lavoro, sindacati e imprese, nonché tra i rispettivi organi di gestione, allo scopo di fornire alle vittime le informazioni pertinenti sui loro diritti lavorativi,

    un aumento del numero dei tribunali specificamente preposti a trattare i casi di violenza di genere; un incremento delle risorse e dei contenuti nella formazione dei giudici, dei procuratori e degli avvocati in materia di violenza di genere e un miglioramento delle unità specializzate degli organi preposti all’applicazione della legge, attraverso l'aumento degli effettivi e il miglioramento della formazione e delle risorse materiali;

    3.

    esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all'interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti «delitti d'onore» e le mutilazioni genitali femminili;

    4.

    riconosce che la violenza contro le donne è una delle forme più gravi di violenza dei diritti umani basata sul genere e che la violenza domestica – nei confronti di altre vittime, come i bambini, gli uomini e le persone anziane – costituisce anche un fenomeno occulto che colpisce troppe famiglie tanto che non può essere ignorato;

    5.

    sottolinea che l’esposizione alla violenza e agli abusi di natura fisica, sessuale o psicologica tra genitori o altri famigliari ha un grave impatto sui bambini;

    6.

    invita gli Stati membri, per quanto riguarda i bambini testimoni di qualsiasi forma di violenza, a sviluppare una consulenza psicosociale appropriata in funzione dell'età specificamente mirata per i bambini in modo che possano far fronte alle loro esperienze traumatiche, e a tenere debitamente conto dell'interesse superiore del bambino;

    7.

    sottolinea che le donne migranti, comprese le donne migranti senza documenti, e le donne che chiedono l’asilo costituiscono due sottocategorie di donne particolarmente vulnerabili alla violenza basata sul genere;

    8.

    sottolinea l’importanza di una formazione adeguata per tutti coloro i quali operano a contatto con donne vittime della violenza di genere, in particolare per i rappresentanti del sistema giudiziario e dell'applicazione della legge, con particolare riferimento alla polizia, ai giudici, ai lavoratori sociali e al personale sanitario;

    9.

    esorta la Commissione europea a sviluppare e fornire statistiche annue sulla violenza di genere, utilizzando tutte le competenze disponibili, ivi compresi dati sul numero di donne uccise ogni anno dal partner o dall'ex, basandosi sui dati forniti dagli Stati membri;

    10.

    sottolinea che la ricerca sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e, più in generale, sulla violenza di genere e sessuale dovrebbe essere inclusa come area di ricerca multidisciplinare nel futuro Ottavo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico;

    11.

    invita la Commissione a vagliare l'opportunità di creare un osservatorio sulla violenza contro le donne che si basi sulla comunicazione delle cause giudiziarie riguardanti atti di violenza contro le donne;

    12.

    invita la Commissione a proseguire i propri sforzi per combattere la violenza basata sul genere attraverso programmi dell'Unione europea, in particolare il programma Daphne, che ha già riscosso successo nella lotta contro la violenza contro le donne;

    13.

    rileva che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) organizzerà un sondaggio su un campione rappresentativo di donne degli Stati membri alle quali saranno rivolte domande sulle loro esperienze di violenza e chiede che si ponga l'accento sull'esame delle risposte che le donne ricevono dalle diverse autorità e dai servizi di assistenza quando sporgono denuncia;

    14.

    esorta gli Stati membri a mostrare chiaramente nelle proprie statistiche nazionali l'entità della violenza di genere e ad adottare provvedimenti atti a garantire la raccolta di dati su questo tipo di violenza, tra l’altro sul sesso delle vittime, sul sesso degli autori della violenza, sul rapporto esistente fra di essi, l'età, il luogo del reato e i danni provocati;

    15.

    invita la Commissione a presentare uno studio sull'impatto finanziario della violenza contro le donne, sulla base di ricerche che impiegano metodologie che possono quantificare finanziariamente l’impatto della violenza contro le donne sui sistemi sanitari, sui regimi di previdenza sociale e sul mercato del lavoro;

    16.

    invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a condurre una ricerca sulla diffusione della violenza nelle relazioni tra adolescenti e sull'impatto che tale fenomeno ha sul loro benessere;

    17.

    prende atto che lo «stalking», le cui vittime sono donne per l'87 % del totale, provoca traumi psicologici e un grave stress emotivo e dovrebbe pertanto essere considerato come una forma di violenza contro le donne ed essere oggetto di un quadro giuridico in tutti gli Stati membri;

    18.

    osserva che pratiche tradizionali nefaste come la mutilazione genitale femminile (MGF) e i cosiddetti «omicidi d'onore» rappresentano forme altamente contestualizzate di violenza contro le donne, ed esorta pertanto la Commissione a prestare un'attenzione specifica a tali nefaste pratiche tradizionali nel quadro della sua strategia di lotta alla violenza contro le donne;

    19.

    riconosce il grave problema della prostituzione, anche minorile, nell'Unione europea e chiede che il legame tra il quadro giuridico nel singolo Stato membro e la forma e la portata della prostituzione, siano oggetto di ulteriori studi; richiama l’attenzione sull'allarmante aumento della tratta di esseri umani verso l'Unione europea e in seno alla stessa – traffico di cui sono vittime in particolare le donne e i bambini – ed esorta gli Stati membri ad adottare misure energiche per combattere questa pratica illegale;

    20.

    chiede agli Stati membri di riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili;

    21.

    rileva che le donne e i bambini sono soggetti alle medesime forme di sfruttamento e possono essere considerati merci sul mercato internazionale della riproduzione, e che i nuovi regimi riproduttivi, come la surrogazione di maternità, incrementano la tratta di donne e bambini nonché le adozioni illegali transnazionali;

    22.

    prende atto che la violenza domestica è stata identificata quale causa principale di aborti spontanei e di parti di feti morti nonché di decessi della madre al momento del parto, e chiede alla Commissione di concentrare maggiormente l'attenzione sulla violenza contro le donne gestanti, dato che l'autore del reato nuoce a più di una parte;

    23.

    evidenzia che la società civile, in particolare le ONG, le associazioni femminili e altre organizzazioni di volontariato pubbliche e private che prestano sostegno alle vittime della violenza, offrono un servizio estremamente importante, in particolare assistendo le vittime che desiderano spezzare il silenzio in cui sono imprigionate dalla violenza, e dovrebbero ricevere il sostegno degli Stati membri;

    24.

    ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa;

    25.

    invita gli Stati membri a istituire centri di accoglienza per le donne al fine di aiutare le donne e i bambini a vivere una vita autodeterminata e libera dalla violenza e dalla povertà e a far sì che questi offrano servizi specializzati, cure mediche, assistenza legale, consulenza psicosociale e terapeutica, un aiuto legale durante i procedimenti giudiziari, un sostegno ai bambini vittime della violenza, e così via;

    26.

    sottolinea che gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse adeguate per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, anche mediante il ricorso ai Fondi strutturali;

    27.

    rileva l'importanza dell’adozione, da parte degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, di azioni volte ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime della violenza di genere, mediante strumenti quali il Fondo sociale europeo o il programma «Progresso»;

    28.

    invita l'Unione europea e gli Stati membri a predisporre un quadro giuridico che accordi alle donne migranti il diritto di possedere personalmente il proprio passaporto e il proprio permesso di soggiorno e che consenta di ritenere penalmente responsabile chiunque s'impadronisca di tali documenti;

    29.

    ribadisce l'opinione, espressa nella sua risoluzione del 25 febbraio 2010, secondo cui l'Unione europea, visto il nuovo quadro giuridico stabilito dal trattato di Lisbona, dovrebbe sottoscrivere la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo;

    30.

    invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani sul piano internazionale, in particolare nel contesto degli accordi bilaterali di associazione e degli accordi commerciali internazionali in vigore e in corso di negoziazione;

    31.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

    (2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

    (3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

    (4)  Testi approvati, P7_TA(2010)0470.

    (5)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

    (6)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.

    (7)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.

    (8)  Articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza nei confronti delle donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104); punto 113 della Piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite del 1995.

    (9)  Studio della Commissione del 2010 intitolato “Studio di fattibilità per valutare le possibilità, le opportunità e la necessità di uniformare le legislazioni nazionali sulla violenza contro le donne, i bambini e l’orientamento sessuale, pag. 53.

    (10)  Lotta alla violenza contro le donne: Studio analitico sulle misure e azioni adottate dai paesi membri del Consiglio d'Europa, Consiglio d'Europa, 2006.

    (11)  COM(2010)0171 «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma» pag. 13.


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