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Document 52011DC0919

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Prima relazione relativa all’impatto della riforma 2006 del regime di misure specifiche nell’agricoltura per le isole minori del Mar Egeo

    /* COM/2011/0919 definitivo */

    52011DC0919

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Prima relazione relativa all’impatto della riforma 2006 del regime di misure specifiche nell’agricoltura per le isole minori del Mar Egeo /* COM/2011/0919 definitivo */


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Prima relazione relativa all’impatto della riforma 2006 del regime di misure specifiche nell’agricoltura per le isole minori del Mar Egeo

    Introdu ZIONE

    Le 61 “isole minori” del Mar Egeo[1] costituiscono un territorio insulare molto frammentato i cui vincoli geografici e naturali sono rilevanti. La situazione eccezionale e permanente di tali isole caratterizzate dalla lontananza, dall’insularità, dalla superficie ridotta e dalle difficili condizioni orografiche e climatiche sono la causa di gravi problemi socio-economici quali le difficoltà di approvvigionamento in prodotti alimentari e agricoli indispensabili al consumo quotidiano o alla produzione agricola e la difficoltà di mantenere competitivi i prodotti agricoli locali.

    A causa delle caratteristiche eccezionali e dei vincoli che le contraddistinguono rispetto al resto dell’UE, le isole minori del Mar Egeo beneficiano quindi di misure specifiche a favore dell’agricoltura.

    Tali misure specifiche si inseriscono nella politica agricola comune (PAC) e mirano soprattutto a creare condizioni favorevoli per la sua applicazione.

    Nell’ambito di tali misure specifiche che vengono ad integrare l’applicazione del primo pilastro della PAC in Grecia, le isole minori del Mar Egeo usufruiscono di un sostegno specifico di aiuti alla produzione locale e all’approvvigionamento in prodotti essenziali; si tratta del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo.

    CONTESTO ED ELEMENTI SALIENTI DEL REGIME

    In occasione della riunione tenutasi a Rodi il 2 e 3 dicembre 1988, il Consiglio europeo ha riconosciuto la specificità dei problemi socio-economici che contraddistinguono le isole del Mar Egeo e, di conseguenza, la necessità di attuare misure adeguate a far fronte a tali problemi specifici.

    Misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo sono state pertanto introdotte nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo[2], allo scopo di “ compensare lo svantaggio rappresentato dall’insularità delle isole minori del Mar Egeo ” (articolo 1 del suddetto regolamento).

    Inizialmente l’applicazione del regolamento era limitata alle “isole minori”, ovvero a quelle isole la cui popolazione permanente non eccedeva i 100 000 abitanti. Il campo d’applicazione delle misure specifiche è stato tuttavia ampliato in occasione delle ulteriori modifiche della pertinente normativa, segnatamente con il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo[3], alle “isole minori” senza riferimento demografico, ovvero “ qualsiasi isola dell’Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia ” (articolo 1, paragrafo 2, del suddetto regolamento).

    I principali obiettivi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio erano i seguenti:

    - far fronte ai problemi socio-economici delle isole minori del Mar Egeo;

    - ovviare agli svantaggi naturali gravanti sull’approvvigionamento (lontananza, insularità, esiguità di superficie);

    - abbassare i costi di produzione ed i prezzi sino all’utilizzatore finale;

    - sostenere alcune filiere locali (settore zootecnico, settore ortofrutticolo, oleicoltura, vinicoltura, apicoltura).

    Onde raggiungere tali obiettivi, gli strumenti del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo sono stati così definiti:

    1. un regime specifico di approvvigionamento (RSA) per alleggerire i costi di approvvigionamento in prodotti destinati all’alimentazione umana, alla trasformazione locale oppure ad essere utilizzati come strumenti di produzione agricoli, prevedendo un aiuto alla fornitura di prodotti comunitari ento i limiti del fabbisogno del mercato locale;

    2. misure di sostegno della produzione locale (SPL) atte a finanziare le attività tradizionali, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione locale in funzione delle necessità del mercato delle isole minori del Mar Egeo nonchè la rivitalizzazione di talune attività agricole per le quali dette isole presentano una vocazione tradizionale e naturale. Dette misure vengono messe in pratica appportando un aiuto alla produzione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi;

    3. misure derogatorie in materia strutturale (deroghe alle disposizioni di limitazione o di divieto della concessione di alcuni aiuti a carattere strutturale).

    La base giuridica di tali misure specifiche, in seguito oggetto di numerosi adeguamenti normativi, è il diritto primario relativo alla politica agricola comune, ovvero, a decorrere dal 1° dicembre 2009 e dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli articoli 42 e 43 del TFUE.

    Nel 2006 il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo è stato riformato. Il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006.

    Le principali ragioni di tale riforma sono le seguenti:

    4. la riforma della PAC del 2003 [regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica gricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[4]], che ha segnato un riorientamento della PAC spianando la strada alla riforma delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) cui si riferisce il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo;

    5. la constatazione della rigidità di gestione dei programmi, che non consentiva un rapido adeguamento né dei bilanci di approvvigionamento né delle misure di sostegno alla produzione locale alle necessità dei territori interessati ed ostacolava un approccio di tipo partecipativo.

    La riforma del 2006 non ha modificato i principali obiettivi e strumenti sui quali poggia il regime. La principale innovazione risiede nell’adozione di un metodo programmatico e nel trasferimento allo Stato membro della responsabilità di ideare un programma consono alle esigenze locali[5] nonchè di modificarlo[6], gestirlo e garantirne il follow-up. Scopo di tale innovazione è introdurre una maggiore flessibilità nella gestione dell’RSA e delle misure di sostegno alla produzione locale nonché di semplificare le procedure che consentano di modificarle.

    Occorre osservare che, sebbene i regimi a favore delle isole minori del Mar Egeo e POSEI ( Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità destinati alle regioni ultraperiferiche) siano simili dal punto di vista metodologico (“misure specifiche”, obiettivi, struttura) e siano gestiti in base alle stesse voci di bilancio, dal punto di vista normativo il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo è trattato separatamente dal POSEI.

    In effetti, a differenza del regime POSEI, che rappresenta l’equivalente del primo pilastro della PAC per le regioni ultraperiferiche in un ambito derogatorio e specifico, il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo costituisce un complemento ( top-up ) al regime di pagamento unico di cui usufruiscono le isole del Mar Egeo, analogamente agli altri territori della Grecia, nell’ambito del primo pilastro della PAC nell’intento di dare soluzione ai problemi specifici delle isole (cfr. allegato 2 per avere una visione d’insieme dei pagamenti in base al regime del pagamento unico ed al regime a favore delle isole minori del Mar Egeo).

    Un’altra differenza sostanziale consiste nel fatto che, mentre il regime POSEI gode, a titolo del dispositivo RSA, di un’esenzione dei dazi d’importazione per i prodotti originari dei paesi terzi[7], il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo non beneficia di tale meccanismo di deroga al regime doganale dell’Unione.

    In occasione della riforma della PAC nel 2003, la Grecia ha deciso di non chiedere l’esonero dall’applicazione del regime del pagamento unico alle isole minori del Mar Egeo, in quanto già dal 2006 le misure del suddetto regime erano state messe in atto indistintamente in tutti i settori.

    Tuttavia, grazie al regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, queste ultime possono continuare a beneficiare degli aiuti accoppiati intesi a mantenere in vita tipi particolari di agricoltura che rivestono grande importanza ai fini della tutela dell’ambiente, del miglioramento della qualità e della commercializzazione.

    Senza questa possibilità di accoppiamento sussisterebbe un notevole rischio di abbandono delle coltivazioni locali e di ripercussioni negative a livello economico, sociale ed ambientale (tutela del paesaggio).

    A titolo di esempio, in merito al settore dell’olio d’oliva, la cui importanza è fondamentale per le isole, questa possibilità di accoppiamento parziale consente di evitare l’abbandono della coltivazione degli uliveti.

    BASE GIURIDICA DELLA RELAZIONE

    L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce che: “ entro il 31 dicembre 2011 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte ”.

    In particolare, la presente relazione tiene conto dei dati relativi ai mercati interessati fino all’anno 2010, dell’esecuzione finanziaria dei programmi fino all’esercizio finanziario 2011 e dello studio realizzato per conto della Commissione dai consulenti Oréade-Brèche in merito alla valutazione delle misure attuate in base al regime a favore delle isole minori del Mar Egeo a partire dal 2001 (in appresso “lo studio di valutazione”), pubblicato nel febbraio 2010 e la cui consultazione è possibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/posei/index_fr.htm

    IMPATTO DELLA RIFORMA DEL 2006

    Un approccio programmatico e di partenariato

    Sia la Grecia che gli operatori hanno accolto favorevolmente l’aumento delle responsabilità e delle competenze che si chiedono alle autorità nazionali e regionali in materia di definizione del programma nonché la partecipazione delle parti in causa all’ideazione delle misure.

    In particolare, la maggiore flessibilità, intesa ad adeguare progressivamente il programma alle effettive esigenze locali mediante modifiche annuali, è accolta molto positivamente. Di fatto, vista la fragilità dovuta ai rischi del mercato ed alle condizioni climatiche specifiche di tali regioni, questa flessibilità permette di adeguare in tempi brevi le misure di sostegno alle esigenze reali delle isole. Dalla sua prima approvazione nel 2006, il programma a favore delle isole minori del Mar Egeo è stato modificato due volte, nel 2008 e nel 2010.

    Lo studio di valutazione rileva uno sgravio dell’onere amministrativo dal 2007 in poi. Ciò nonostante, esso è ritenuto ancora troppo pesante e complesso dalle autorità nazionali e locali, considerato il numero di isole nonché la mancanza di personale amministrativo in alcune di esse (segnatamente difficile attuazione dei controlli).

    Complessivamente, i costi amministrativi del programma a favore delle isole minori del Mar Egeo permangono elevati rispetto alla portata finanziaria dell’aiuto fornito in base al regime (in particolare regime RSA e questione delle piccole spedizioni).

    L’approccio programmatico si rivela quindi gravoso sia per le autorità nazionali e regionali che per i servizi della Commissione.

    Regimi specifici di approvvigionamento (RSA)

    Impatto generale del regime RSA

    Dallo studio di valutazione si evince che, in tutte le isole, il regime RSA è considerato indispensabile all’approvvigionamento sia dalle autorità nazionali e locali sia dagli operatori; è perciò estremamente importante mantenere operativo tale dispositivo.

    L’RSA ha complessivamente un effetto positivo di miglioramento della frequenza e della regolarità dell’approvvigionamento delle isole durante tutto l’anno (flusso regolare di alimentazione per il bestiame) malgrado l’esistenza di deficit puntuali connessi alle limitate capacità di trasporto e di stoccaggio.

    Lo studio di valutazione mette in evidenza tuttavia un’efficacia meno pronunciata del dispositivo per le isole più lontane (isole “satellite” del gruppo B) rispetto a quelle vicine al continente (isole del gruppo A).

    In genere, a partire dalla riforma del 2006, il regime RSA viene utilizzato sempre meno nelle isole minori del Mar Egeo. Si tratta di una scelta operata dallo Stato membro di limitare il bilancio del regime RSA per favorire quello delle misure di sostegno dei prodotti locali.

    Il calo registrato nel ricorso al regime RSA è particolarmente accentuato per i prodotti destinati al consumo umano (cereali e farine). Dalla riforma del 2006 e dall’introduzione dell’obbligo di residenza per il richiedente dell’aiuto nelle isole minori del Mar Egeo, molti piccoli operatori (panettieri) non ottengono l’aiuto, da un lato, per via dei costi amministrativi troppo elevati del dispositivo RSA rispetto al vantaggio finanziario che se ne ricava e, dall’altro, a causa della mancanza d’informazione ai beneficiari.

    Parallelamente, lo studio di valutazione mette in risalto un’evoluzione della ripartizione del regime RSA per destinazione a favore dei prodotti destinati all’alimentazione animale. Spetta quindi allo Stato membro affinare le priorità del dispositivo RSA tenendo nel debito conto l’importanza degli allevamenti zootecnici nelle isole.

    Garanzia di approvvigionamento di prodotti essenziali

    Dallo studio di valutazione emerge che l’RSA copre il fabbisogno delle isole minori del Mar Egeo in maniera eterogenea sia a livello dei prodotti selezionati che delle isole ammissibili al beneficio dell’aiuto.

    Da tale studio si evince altresì che l’RSA copre più efficacemente il fabbisgno in termini di prodotti destinati all’alimentazione animale rispetto al fabbisogno in prodotti essenziali al consumo umano.

    Va detto inoltre che il dispositivo RSA copre in modo più soddisfacente il fabbisogno delle isole meno lontane dai porti continentali (isole del gruppo A) rispetto alle isole “satellite” più lontane (alcune isole del gruppo B).

    Compensazione dei costi supplementari

    Dallo studio di valutazione si evince che, a causa del carattere frammentario della totalità delle isole, alcune sono molto distanti dai porti di approvvigionamento; pertanto i costi sostenuti variano molto da un’isola all’altra, a seconda della loro lontananza.

    L’RSA permette quindi di compensare tali costi supplementari per l’approvvigionamento della totalità dei prodotti selezionati unicamente per le isole del gruppo A.

    Per le isole “satellite” lontane del gruppo B, invece, il dispositivo RSA consente una copertura fino ad un massimo del 50% dei costi in quanto i costi di trasporto sono molto più elevati.

    Impatto del vantaggio sull’utilizzatore finale

    Dallo studio di valutazione emerge che l’impatto di tale vantaggio sull’utilizzatore finale è stato diseguale fra i gruppi di isole.

    Gli aiuti dell’RSA coprono infatti in modo molto eterogeneo i costi di trasporto verso le isole, il che si riflette sui prezzi all’utilizzatore. Così, il vantaggio per l’utilizzatore finale è maggiore sulle isole del gruppo A e sulle isole meno lontane del gruppo B rispetto alle isole “satellite” del gruppo B.

    In termini di effetti sui prezzi, l’RSA ha reso possibile un netto calo dei prezzi degli alimenti per il bestiame a partire dal 2007; tali prezzi si avvicinano a quelli della Grecia. Per quanto riguarda i prezzi alimentari al consumo, non si registrano effetti globali dell’RSA.

    Ridistribuzione dei prodotti trasformati e distorsioni del mercato

    Come indicato al quinto considerando del regolamento (CE) n. 1405/2006, i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo allo scopo di non nuocere al corretto funzionamento del mercato interno e di non produrre distorsioni commerciali a scapito dei prodotti interessati.

    La distribuzione e l’esportazione di tali prodotti a partire dalle isole minori del Mar Egeo sono pertanto vietate. Esse sono tuttavia autorizzate allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato oppure, nel caso dei prodotti trasformati, per consentire i flussi di scambio regionali o tradizionali conformemente all’articolo 5 del medesimo regolamento.

    Dallo studio di valutazione si evince che non vi sono rispedizioni di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento nelle isole minori del Mar Egeo e che, pertanto, il commercio regionale non è perturbato.

    Si osserva tuttavia una mancanza di follow-up a questo livello. Rientra nella sfera di competenza degli Stati membri migliorare il follow-up dei prodotti che entrano ed escono dalla zona geografica delle isole minori del Mar Egeo.

    Mantenimento e sviluppo delle attività agricole

    Il regime specifico di approvvigionamento svolge un ruolo di importanza capitale nel mantenimento delle strutture produttive locali:

    - sostenendo la redditività dell’allevamento locale;

    - contribuendo al mantenimento delle attività molitoria e di panetteria (consumo umano).

    Il regime RSA consente in tal modo di ridurre i prezzi degli alimenti per il bestiame e, di conseguenza, i costi di produzione degli operatori del settore zootecnico.

    Sostegno alla produzione locale (SPL)

    Mantenimento e sviluppo della produzione agricola locale

    Per quanto riguarda le misure di sostegno alla produzione locale, lo studio di valutazione si è concentrato su tre settori: olive, miele e mastice di Chio. Si tratta di settori rappresentativi per le isole minori del Mar Egeo, in quanto essi concentrano i due terzi della dotazione destinata alle misure di sostegno alla produzione locale. Del resto lo studio è di portata limitata visto che, per numerosi settori, non esistono dati statistici. Spetta allo Stato membro permettere una raccolta affidabile dei dati per tutti i settori interessati dalle misure di sostegno alla produzione locale.

    In termini di analisi degli effetti delle misure di sostegno alla produzione locale sulla competitività dei tre settori esaminati, lo studio di valutazione mostra che gli aiuti contribuiscono a migliorare il reddito delle aziende. Dalla riforma del 2006, le misure di sostegno alla produzione locale hanno consentito il mantenimento dei redditi dei produttori grazie alla copertura di una parte dei loro costi di produzione.

    L’agricoltura delle isole minori del Mar Egeo riveste carattere molto familiare ed è orientata verso il consumo locale. Si tratta del resto di un’agricoltura imperniata su attività di tipo tradizionale e su prodotti di alto livello qualitativo.

    Le misure di sostegno alla produzione locale previste nell’ambito del programma a favore delle isole minori del Mar Egeo intendono sostenere le produzioni tradizionali, perseguendo obiettivi di qualità, con la finalità di mantenere in vita tali attività ritenute fondamentali dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

    In un contesto nel quale le opportunità economiche sono rare e le aziende molto piccole, tali aiuti contribuiscono a mantenere in vita o a sostenere attività che, private di questo appoggio, potrebbero cessare di essere allettanti per i produttori.

    Considerata l’importanza delle attività produttive tradizionali e dei prodotti di qualità ad elevato valore aggiunto sia sotto il profilo economico, sociale ed ambientale (salvaguardia della topografia ed irrigazione) che culturale (prodotti di qualità vettori dell’identità delle isole), la Grecia ritiene di vitale importanza mantenere gli aiuti accoppiati alla produzione.

    Senza questa possibilità di accoppiamento parziale, vi sarebbe in effetti un notevole rischio di abbandono delle coltivazioni da parte dei beneficiari del programma e, in particolare, dell’attività del settore dell’olio d’oliva predominante nell’agricoltura delle isole.

    ESECUZIONE FINANZIARIA

    I dati relativi all’esecuzione finanziaria del programma a favore delle isole minori del Mar Egeo dal 2007 al 2010 (esercizi finanziari 2008-2011) figurano nell’allegato 1.

    A parte il finanziamento nazionale complementare di 547 000 EUR stanziato a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1405/2006, gli importi del programma costituiscono un finanziamento dell’Unione nella misura del 100% (articolo 12 dello stesso regolamento).

    In seguito alla riforma del 2006, la Grecia ha optato per la limitazione del bilancio RSA (riduzione dei volumi di prodotti che possono beneficiare del regime) onde favorire il bilancio delle misure di sostegno alla produzione locale. Nonostante questa scelta, sembra che il bilancio annuale del dispositivo RSA sia stato ben utilizzato nelle isole minori del Mar Egeo nel corso del periodo (tasso di esecuzione medio: 94%).

    Anche talune misure di sostegno alla produzione locale hanno esaurito le risorse finanziarie stanziate negli ultimi anni. Tuttavia, esiste sempre un margine di manovra finanziaria con un tasso di esecuzione medio pari all’88%.

    La situazione può subire un miglioramento grazie alla ridistribuzione del bilancio disponibile fra le misure per le quali esistono dei margini.

    Inoltre, l’articolo11 del regolamento (CE) n. 1405/2006 permette alla Grecia di concedere un finanziamento nazionale integrativo per l’attuazione del programma di sostegno.

    Per quanto riguarda il regime RSA, il massimale stabilito all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006 in base all’esecuzione storica nel periodo 2001-2003 comporta tuttavia una certa rigidità.

    È stato proposto quindi di aumentare tale massimale mantenendo la neutralità di bilancio, onde permettere una ridistribuzione più flessibile dei fondi tra le misure di sostegno alla produzione locale e il regime RSA nell’ambito del bilancio stanziato (cfr. punto 7.1).

    AUDIT DELL’ATTUAZIONE DEL REGIME A FAVORE DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO SUCCESSIVAMENTE AL 2006

    I servizi di audit della Commissione hanno avviato una serie di indagini sulla liquidazione dei conti relativamente alle isole minori del Mar Egeo nel 2007 e nel 2010.

    In generale, le situazioni accertate nel corso di tali audit rilevano un miglioramento rispetto agli anni precedenti sebbene si constati l’esistenza di alcune lacune per quanto riguarda gli aiuti agli oliveti (audit 2007) ed altre di ordine amministrativo (audit 2010).

    Le conseguenze di tali indagini sono trattate nell’ambito della procedura di liquidazione in corso. Occorre tuttavia sottolineare che la moltitudine dei regimi di aiuto destinati ad un numero elevato di beneficiari di piccole dimensioni si traducono in costi amministrativi e finanziari troppo elevati rispetto ai vantaggi ottenuti.

    PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

    Proposte di modifica della normativa UE

    Considerata l’evoluzione del regime negli ultimi anni e la recente entrata in vigore del trattato di Lisbona, un progetto di rifusione del regolamento (CE) n. 1405/2006 è già stato adottato dalla Commissione europea nel mese di dicembre 2010, al fine di aggiornare e semplificare alcune disposizioni del medesimo regolamento e di armonizzarle con i nuovi requisiti del TFUE.

    In particolare, è stato proposto di modificare l’articolo 12, paragrafo 3 , per aumentare il massimale annuo del regime RSA – nell’ambito della preesistente dotazione finanziaria – in modo da evitare una concentrazione per destinazione della dotazione riservata al regime RSA e consentire una ridistribuzione più flessibile dei fondi tra le misure di sostegno alla produzione locale e quelle del regime RSA senza aumentare il bilancio complessivo. Ciò offrirebbe la possibilità di una ridistribuzione finanziaria che permetterebbe fra l’altro di ottenere una migliore copertura dei sovracosti delle isole “satellite” (cfr. punto 4.2.3).

    Allo scopo di agevolare la valutazione della realizzazione del programma da parte dello Stato membro, la Commissione ha proposto di modificare l’articolo 17, paragrafo 2 , del suddetto regolamento. Si tratta di posticipare dal 30 giugno al 31 luglio la scadenza imposta per presentare alla Commissione la relazione annuale relativa all’attuazione, durante l’anno precedente, delle misure previste dal programma di sostegno, onde offrire alle autorità greche la possibilità di tenere conto nella relazione dello stato finale delle spese per le misure di sostegno alla produzione locale.

    La riforma della PAC recentemente adottata dalla Commissione non ha conseguenze particolari sul funzionamento del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo.

    Raccomandazioni rivolte allo Stato membro

    La Grecia svolge un ruolo di fondamentale importanza nell’applicazione di tale regime. Essa dovrebbe riflettere sul modo di ovviare alla mancanza di omogeneità amministrativa all’interno di un insieme di isole molto frammentato onde soddisfare il fabbisogno di tutti i beneficiari ammissibili al progranmma e consentire un controllo più esteso della sua applicazione (cfr. punto 4.1).

    È inoltre indispensabile che lo Stato membro metta a punto un sistema capace di consentire una raccolta affidabile dei dati per la globalità dei settori interessati dalle misure di sostegno alla produzione locale in modo da renderne possibile un follow-up regolare sia da parte dell’amministrazione nazionale che da parte della Commissione (cfr. punto 4.3.1).

    Onde impedire il verificarsi della benchè minima disparità di trattamento delle isole interessate dal programma, spetta allo Stato membro affinare la classificazione delle isole tenendo conto dell’insieme delle situazioni connesse alla lontananza (doppia e addirittura tripla insularità). Nella continuità della classificazione esistente (gruppo A per le isole meno remote, gruppo B per le isole più remote), sarebbe opportuno aggiungere uno o due gruppi di isole per le isole molto remote (isole satellite del gruppo B).

    Una simile evoluzione della classificazione consentirebbe quindi di tenere in maggior considerazione i diversi costi di trasporto che si ripercuotono sia sull’approvvigionamento che sullo sviluppo delle produzioni locali. Ne scaturirebbe inoltre una più efficace copertura del fabbisogno nonché un impatto più reale sui prezzi al consumo (cfr. punti 4.2.2 - 4.2.4).

    Tenuto conto della tendenza osservata a partire dal 2006 di ripartizione delle misure del regime RSA per destinazione (scelta della Grecia di privilegiare l’approvvigionamento di prodotti destinati al consumo animale), spetta allo Stato membro sia affinare le priorità del regime di cui trattasi, prendendo in considerazione l’importanza del settore zootecnico nelle isole, che migliorare il follow-up dei prodotti che entrano ed escono dalla zona geografica delle isole minori del Mar Egeo (cfr. punto 4.2.1).

    Considerata l’osservazione relativa all’insufficiente impatto del regime sui prezzi alimentari al consumo (cfr. punto 4.2.4), lo Stato membro è invitato a riflettere su una migliore ripartizione dei fondi disponibili onde garantirne l’efficacia .

    Si invita altresì lo Stato membro a pubblicare regolarmente relazioni in base agli indicatori chiave che i servizi della Commissione hanno stabilito in modo da consentire di procedere ad una valutazione globale dell’evoluzione del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo nel corso degli anni.

    Infine, giova osservare che un approccio di tipo participativo di tutte le parti in causa è indispensabile sia per la definizione iniziale del programma a favore delle isole minori del Mar Egeo che per le sue modifiche annuali. La prevista modifica dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, che posticipare il termine imposto per presentare tali modifiche annue, concederà un lasso di tempo ulteriore per consultare gli operatori interessati.

    CONCLUSIONI

    Si ritiene che, fin dalla riforma del 2006 e dall’evoluzione verso un approccio programmatico decentralizzato, il programma a favore delle isole minori del Mar Egeo sia attuato in modo efficace e risponda in modo soddisfacente alle necessità specifiche delle suddette isole minori.

    Il programma garantisce così il mantenimento in vita di settori agricoli tradizionali mediante la concessione di un aiuto al reddito degli agricoltori nonchè l’approvvigionamento di prodotti essenziali limitando i costi supplementari che ne scaturiscono.

    Sulla base dell’analisi disponibile e della situazione attuale, la Commissione ritiene che la dotazione finanziaria assegnata al regime a favore delle isole minori del Mar Egeo abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di ordine generale stabiliti per detto regime.

    Tanto la Commissione che lo Stato membro devono continuare a prodigarsi nell’intento di ottimizzare l’attuazione del regime e, in particolare, per raggiungere gli obiettivi di ovviare ai costi supplementari causati dall’approvvigionamento e di mantenere in vita le attività tradizionali delle isole.

    Il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo dovrebbe prefiggersi altresì di garantire la qualità della produzione, mantenere intatta l’identità delle isole e preservare l’ambiente.

    ALLEGATO 1

    ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA A FAVORE DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO 2007-2010 (in EUR)[8]

    2007 (esercizio finanziario 2008) | 2008 (esercizio finanziario 2009) | 2009 (esercizio finanziario 2010) | 2010 (esercizio finanziario 2011) |

    Regime di pagamento unico (RPU) ed altri aiuti diretti* | 57 995 090 | 61 952 513 | 60 502 718 |

    Progr. isole minori del Mar Egeo (misure SPL)** | 16 618 664 | 15 441 855 | 17 835 324 |

    Totale | 74 613 754 | 77 394 368 | 78 338 042 |

    Progr. isole minori del Mar Egeo /Totale | 22,3% | 20,0% | 22,8% |

    * Importo delle spese nell’ambito degli aiuti previsti in base al regime di pagamento unico (aiuti disaccoppiati)+ altri importi di spese nell’ambito di aiuti diretti diversi (pagamenti per tipi specifici di coltivazione e produzione di qualità, pagamenti transitori, aiuti per l’orzo, aiuti per i bachi da seta…).

    ** Importo delle spese nell’ambito degli aiuti diretti previsti in base al programma a favore delle isole minori del Mar Egeo (misure SPL). [pic][pic][pic]

    [1] L’elenco delle isole figura nella tabella 7 del programma di sostegno a favore delle isole minori del Mar Egeo, presentato dalla Grecia e approvato dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006.

    [2] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

    [3] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

    [4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

    [5] Il programma a favore delle isole minori del Mar Egeo, definito dalla Grecia, è stato approvato con decisione della Commissione C(2006)6889 del 22.12.2006 ed applicato a decorrere dal 2007.

    [6] Il programma a favore delle isole minori del Mar Egeo è stato modificato a due riprese con decisioni della Commissione C(2009)2880 del 21.4.2009 e C(2010) 9189 del 20.12.2010.

    [7] Deroga all’articolo 28 del TFUE in base al quale: “L’Unione comprende un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”.

    [8] Gli importi di esecuzione finanziaria indicati nel presente documento provengono dalle relazioni annuali di esecuzione presentate dagli SM alla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’RSA e dalle comunicazioni sulle domande di aiuto ammissibili e sugli importi interessati (articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione) per le misure SPL. Essi corrispondono alle spese effettuate per misura per l’anno civile di riferimento (anno di esecuzione) e possono non corrispondere esattamente agli importi delle spese registrate dalla Commissione europea per esercizio finanziario.

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