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Document 52010XC1023(02)

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 287 del 23.10.2010, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 287/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ACEITE CAMPO DE CALATRAVA»

N. CE: ES-PDO-0005-0642-11.09.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Aceite Campo de Calatrava»

2.   Stato membro o paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5.

Oli e grassi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Olio extra vergine di oliva ottenuto da frutti di ulivo (Olea europea L.) della varietà Cornicabra, in misura pari ad almeno l’80 %, e della seconda varietà riconosciuta, Picual, per la percentuale restante. Le due varietà sono sempre presenti negli oli Campo de Calatrava. L’olio è ottenuto mediante processi meccanici o altri processi fisici che non ne provocano l’alterazione e salvaguardano il sapore, l’aroma e le caratteristiche dei frutti da cui è prodotto.

Le olive sono raccolte direttamente sull’albero quando il loro grado di maturità si trova tra 3 e 6.

Valori massimi ammessi per gli oli extra vergine di oliva con denominazione di origine «Aceite Campo de Calatrava»:

tenore minimo di acido oleico: 70 %;

acidità: pari o inferiore a 0,5°;

indice di perossido: pari o inferiore a 15 meq O2/kg;

K232: massimo 2;

K270: pari o inferiore a 0,15°;

valutazione organolettica:

mediana del difetto: Md = 0;

mediana del fruttato: Mf > 3;

tenore di acqua: pari o inferiore a 0,1 per 100;

impurità: pari o inferiori a 0,1 per 100.

Dal punto di vista organolettico gli oli riflettono il contributo di ciascuna varietà protetta e offrono profili sensoriali con gusti fruttati assai complessi e intensi, chiaramente percepibili. Di conseguenza il gusto fruttato degli oli Campo de Calatrava deve avere un’intensità minima di 3 punti. Le sensazioni in bocca di amaro e piccante sono apprezzabili ed equilibrate, la loro intensità varia da 3 a 6 e non si discosta di oltre 2 punti dal valore del fruttato.

L’olio extra vergine di oliva prodotto nella regione di Campo de Calatrava è in genere caratterizzato dalla marcata presenza del gusto fruttato verde di olive e di altra frutta fresca e deve presentare almeno questi descrittori positivi.

Il tenore di acido grasso oleico degli oli Campo de Calatrava è del 79,64 %, mentre in altre zone di produzione secondo i dati trasmessi varia dal 56,9 % al 78,4 % (Uceda, Cultivo del Olivo). Il valore minimo ammesso è del 70 %.

3.3.   Materie prime (soltanto per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (soltanto per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della catena qualitativa dell’olio DOP, il procedimento di condizionamento deve avvenire nella zona geografica riconosciuta. In tal modo gli organismi di controllo possono mantenere il controllo totale della produzione e la manipolazione finale del prodotto resta affidata ai produttori della zona. Questi conoscono infatti meglio di chiunque altro il comportamento degli oli sottoposti ai trattamenti specifici del condizionamento, come i tempi e le modalità di decantazione, l’utilizzazione dei filtri e dei materiali filtranti (tele tessili, fibre, carta, cellulosa, terre filtranti, perlite e terre diatomee), le temperature di condizionamento, la reazione al freddo e all’immagazzinamento. Tutto ciò al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto. Un filtraggio corretto permette di presentare al consumatore un prodotto commerciale adeguato e migliorare le condizioni di conservazione, in quanto elimina i residui solidi disciolti e l’umidità che danno luogo a un uso culinario non corretto dell’olio e alla presenza di scorie con conseguente fermentazione anaerobica dei glucidi e delle sostanze proteiche.

Il responsabile del condizionamento deve disporre di sistemi che gli consentono di confezionare gli oli DOP indipendentemente dagli altri oli che può condizionare.

Deve pertanto disporre di sistemi omologati di misurazione dell’olio.

Il condizionamento deve essere effettuato utilizzando recipienti di vetro, plastica (PET), metallo con rivestimento, cartone brik o ceramica vetrificata.

3.7.   Norme particolari relative all’etichettatura:

L’etichettatura apposta sui contenitori dell’olio deve recare la denominazione di vendita, il logo della denominazione e la menzione «Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Campo de Calatrava».

Sui recipienti utilizzati per la commercializzazione dell’olio DOP figurano etichette e controetichette che riportano la denominazione d’origine protetta. Le controetichette devono essere numerate, fornite e controllate dall’organismo di controllo, in modo da impedire eventuali riutilizzazioni. Il numero di etichette numerate che l’organismo di controllo distribuisce ai produttori di olio è limitato al quantitativo di olio d’oliva certificato e notificato per il condizionamento.

L’etichettatura deve essere conforme alla normativa generale in materia.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione, di elaborazione e di condizionamento è situata nella parte meridionale della Castilla La Mancha e occupa il centro della provincia di Ciudad Real, formando un’unità morfologica, geografica e storica assolutamente omogenea. Ne fanno parte i comuni di Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos e Villar del Pozo.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Campo de Calatrava si trova nella submeseta meridionale della penisola iberica, che ha un’altitudine media superiore a 600 m.

A causa della notevole e frequente presenza di zone di alta pressione e dell’ubicazione continentale, nella zona in questione gli anticicloni che si verificano d’inverno portano temperature molto basse e quelli estivi temperature molto elevate.

La piovosità non è particolarmente abbondante, in quanto la regione è situata a margine della zona di passaggio di fronti e tempeste sudoccidentali o dello stretto, che portano la maggior parte delle precipitazioni. In genere nella regione di Campo de Calatrava queste non raggiungono 500 mm.

Il suolo, di profondità media, è basico.

I materiali vulcanici del territorio sono basici e questo aspetto edafico costituisce un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alle altre zone di produzione che influenza anche la composizione di questi particolari oli.

Il colore scuro dei terreni nella regione di Campo de Calatrava fa sì che questi assorbano in maggior misura le radiazioni solari e presentino quindi una temperatura più elevata. Pertanto da un punto di vista agronomico i suoli risultano più precoci, cioè accelerano lo sviluppo degli ulivi.

5.2.   Specificità del prodotto:

Qui di seguito sono elencate le caratteristiche dello «Aceite Campo de Calatrava»:

olio ottenuto in percentuale pari ad almeno l’80 % dalla varietà Cornicabra,

elevato tenore di acido oleico, che per questi tipi di olio ha un valore minimo del 70 %,

valore del fruttato superiore a 3, con presenza di descrittori del gusto verde di olive e di altra frutta fresca, e obbligo di presentare almeno questi descrittori positivi,

profilo sensoriale arrotondato, con evidenti percezioni gustative di amaro e piccante, che variano da 3 a 6 e che non si discostano di oltre 2 punti dal gusto di fruttato,

l’olio si distingue dagli altri oli con denominazione di origine in quanto è l’unico ottenuto dalle sole varietà Cornicabra e Picual.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il suolo calcareo di profondità media, i materiali vulcanici, il basso livello idrico unito a precipitazioni limitate, le estati calde, i lunghi periodi di gelo durante l’inverno e un suolo precoce dal punto di vista agronomico danno vita a un ecosistema a tendenza arida che nei secoli ha mantenuto, tramite la selezione naturale, le varietà Cornicabra e Picual. Queste varietà si sono perfettamente adattate all’ambiente e assicurano un prodotto finale con caratteristiche specifiche che lo differenziano da prodotti di altre regioni oleicole. Queste condizioni pedoclimatiche sono all’origine di una concentrazione più elevata di acido grasso oleico (Civantos, 1999), il cui valore minimo è del 70 %, e ciò consente di produrre oli con una maggiore stabilità ossidativa.

I suoli secchi e basici e la scarsa pluviometria conferiscono all’olio Campo de Calatrava profili sensoriali fruttati, con un gusto verde di olive e di altra frutta fresca pari ad almeno 3 punti.

Lo stress idrico dovuto alle scarse precipitazioni nella fase di maturazione dei frutti genera apprezzabili ed equilibrate percezioni gustative di amaro e piccante, con un’intensità variabile da 3 a 6, che non si discostano di oltre 2 punti dal gusto fruttato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/08/13&idDisposicion=123061987650950829


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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