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Document 52010XC0720(03)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 196 del 20.7.2010, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 196/15


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

    2010/C 196/08

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 21 aprile 2010 da due produttori dell'Unione, BT Products AB e Lifter S.r.l. («i richiedenti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione di transpallet manuali e loro componenti essenziali nell'Unione.

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto dell’esame è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote muniti di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare un pallet sull’altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 (3) del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008 (4) del Consiglio.

    4.   Motivazione del riesame

    La motivazione della domanda di riesame risiede nel fatto che la scadenza delle misure rischierebbe di comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori del paese interessato al quale, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per i produttori esportatori del paese interessato ai quali, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, i richiedenti hanno stabilito il valore normale basandosi sui prezzi di vendita nel paese interessato. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione.

    I margini di dumping così calcolati risultano rilevanti.

    I richiedenti sostengono inoltre che sussiste il rischio del persistere del dumping pregiudizievole. A tale proposito essi hanno presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, l'attuale livello di importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

    Inoltre i richiedenti affermano che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato hanno continuato ad arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione a causa dell'aumento della loro quota di mercato e dei bassi prezzi e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, un ulteriore aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato condurrebbe ad un persistere del pregiudizio notevole nei confronti dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.    Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma specificata al punto 7:

    ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    fatturato in valuta locale e volume in unità del prodotto in esame esportate verso l'Unione nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (periodo dell'inchiesta), indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale,

    fatturato in valuta locale e volume delle vendite del prodotto in esame, in unità, effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta ovvero tra il 1o luglio 2009 ed il 30 giugno 2010,

    fatturato in valuta locale e volume delle vendite del prodotto in esame, in unità, ad altri paesi terzi nel periodo dell'inchiesta, ovvero tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

    descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

    ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

    ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

    volume in unità e valore in euro delle importazioni nell'Unione e delle rivendite del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

    ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società (6) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

    Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata

    b)   Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese era stato utilizzato il Canada. Poiché risulta che la produzione in Canada è attualmente cessata, la Commissione intende utilizzare a tal fine il Brasile. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

    5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora fosse confermata la probabilità della reiterazione e del persistere del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sub ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)

    Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)

    Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)

    Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

    c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    11.   Trattamento dei dati personali

    Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    12.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  GU C 70 del 19.3.2010, pag. 29.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (3)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Cfr. nota 5.

    (7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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