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Document 52010PC0795

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

/* COM/2010/0795 def. - NLE 2010/0381 */

52010PC0795

/* COM/2010/0795 def. - NLE 2010/0381 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 20.12.2010

COM(2010) 795 definitivo

2010/0381 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (RF 10° FES) stabilisce il corpus di norme e procedure che disciplinano l’utilizzo dei fondi FES. Esso è allineato, nella misura del possibile, alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, pur tenendo conto della specificità del FES, il cui finanziamento rimane separato dal bilancio UE.

La presente proposta della Commissione è intesa a modificare il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo per tener conto della creazione del servizio europeo per l’azione esterna (di seguito SEAE) prevista dal trattato di Lisbona.

Le modifiche proposte sono conformi alle modifiche in tal senso apportate al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale mediante il regolamento n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna. Poiché la presente proposta non ha potuto essere presentata prima dell'adozione definitiva del regolamento n. 1081/2010 il 24 novembre 2010, la Commissione ritiene che sia urgente modificare il RF 10° FES non appena possibile onde fornire un quadro giuridico stabile per l'attuazione del FES ed evitare discrepanze nell'esecuzione del bilancio e delle risorse FES.

Come stabilito all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno, la presente proposta della Commissione dev'essere adottata dal Consiglio, sentiti i pareri della Banca europea per gli investimenti e della Corte dei conti.

Principali modifiche collegate alla creazione del SEAE:

Le modifiche apportate mirano a integrare il SEAE nel quadro della gestione finanziaria della Commissione ogniqualvolta esso partecipa all'esecuzione delle risorse FES.

Principali modifiche proposte al RF 10° FES al fine di allinearlo alle modifiche proposte del regolamento finanziario , relativamente al servizio europeo per l'azione esterna:

- I direttori generali competenti della Commissione conferiscono poteri di esecuzione, in forma di sottodelega, ai capi delle delegazioni dell'Unione, che diventano ordinatori sottodelegati della Commissione. Quando eseguono risorse FES, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione e sono soggetti agli stessi obblighi e doveri di qualunque altro ordinatore sottodelegato. A tal fine, ove opportuno e necessario, la Commissione può fornire loro istruzioni;

- La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione delle risorse FES, comprese quelle eseguite dai capi delle delegazioni che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati;

- Per agevolare l'esecuzione delle spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno da parte delle delegazioni dell'Unione, la Commissione e il SEAE possono concordare modalità dettagliate;

- affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell'Unione devono fornire le informazioni necessarie e fornire una garanzia, unitamente a una relazione contenente informazioni sull'efficienza ed efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo nella propria delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate;

- Nel quadro del discarico, il SEAE dovrebbe essere interamente soggetto alle procedure stabilite agli articoli 142-144 del RF 10° FES e dovrebbe collaborare pienamente con le istituzioni interessate;

- L'istanza della Commissione specializzata in irregolarità deve avere funzione di istanza specializzata in irregolarità anche per il SEAE nei casi in cui la Commissione sottodeleghi i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell'Unione;

- Il contabile e il revisore interno della Commissione rimangono responsabili dell'insieme dell'esecuzione delle risorse FES, comprese quelle sottodelegate ai capi delle delegazioni dell'Unione.

- Sono proposte anche nuove disposizioni atte a garantire che l'Alto rappresentante svolga un ruolo centrale ai fini di un corretto coordinamento e di un efficace scambio di informazioni tra il SEAE e la Commissione.

2010/0381 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 215/2008 recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo relativamente al servizio europeo per l'azione esterna

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[1], e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[2] (l’"accordo ACP-CE"),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[3] (l’"accordo interno"), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea[4],

visto il parere della Corte dei conti[5],

visto il parere della Banca europea per gli investimenti[6],

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo[7], stabilisce le norme relative alla costituzione e all’esecuzione finanziaria delle risorse del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES).

2. Il trattato di Lisbona istituisce un servizio europeo per l'azione esterna (di seguito denominato "SEAE"). Onde tener conto della creazione del SEAE, il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[8] (in prosieguo "regolamento finanziario generale") è stato modificato[9]. Per fornire un quadro giuridico stabile per l'attuazione del FES e tener conto della creazione del SEAE e delle modifiche apportate al regolamento finanziario, occorre modificare il regolamento (CE) n. 215/2008.

3. Conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna[10], il SEAE è un servizio sui generis e, ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario, dev'essere assimilato a un'istituzione.

4. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che le delegazioni della Commissione facciano parte del SEAE come delegazioni dell'Unione. È necessario garantire la continuità del funzionamento delle delegazioni dell'Unione e in particolare la continuità e l'efficienza della gestione delle risorse FES da parte delle delegazioni. La Commissione è quindi autorizzata a sottodelegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES per le spese operative ai capi delle delegazioni dell'Unione che appartengono al SEAE in quanto istituzione separata. Gli ordinatori delegati continuano ad essere responsabili per la definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo, mentre i capi delle delegazioni dell'Unione devono essere responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di questi sistemi nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nelle loro delegazioni. Essi riferiscono in proposito due volte all'anno. È opportuno prevedere la possibilità di revocare questa delega, conformemente alle norme applicabili alla Commissione.

5. In conformità del principio della sana gestione finanziaria, i capi delle delegazioni dell'Unione, quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, applicano le norme della Commissione e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati. A tale fine fanno riferimento alla Commissione come all'istituzione di appartenenza.

6. Nell'ambito del discarico, poiché dev'essere considerato come un'istituzione ai fini del regolamento finanziario, il SEAE dev'essere interamente soggetto alle procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144 del regolamento (CE) n. 215/2008. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le eventuali informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti. La Commissione deve rimanere responsabile, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 215/2008, dell'esecuzione delle risorse FES, comprese quelle eseguite dai capi delegazione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati. Affinché la Commissione possa assolvere alle proprie responsabilità, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono le informazioni necessarie. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dev'essere informato contemporaneamente e facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione. Considerata la novità di questa struttura, occorre mettere in atto disposizioni rigorose in materia di trasparenza e responsabilità finanziaria.

7. Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione.

8. Per garantire coerenza e parità di trattamento tra gli ordinatori sottodelegati appartenenti al personale del SEAE e quelli appartenenti al personale della Commissione e al contempo per garantire un'adeguata informazione alla Commissione, è opportuno che l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie della Commissione sia responsabile anche del trattamento delle irregolarità riscontrate nel quadro del SEAE nei casi in cui la Commissione abbia sottodelegato i poteri di esecuzione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Tuttavia, al fine di mantenere il nesso tra responsabilità in materia di gestione finanziaria e azione disciplinare, la Commissione è abilitata a chiedere all'Alto rappresentante di avviare un procedimento qualora l'istanza rilevi irregolarità relative alle competenze che la Commissione ha sottodelegato ai capi delle delegazioni dell'Unione. In casi simili, l'Alto rappresentante prende le misure opportune conformemente allo Statuto.

9. Per garantire un controllo interno efficace ed efficiente, i capi delle delegazioni dell'Unione sono soggetti ai poteri di controllo del revisore interno della Commissione per quanto attiene alla gestione finanziaria a loro sottodelegata.

10. Per garantire un controllo democratico sull'esecuzione delle risorse FES, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono una garanzia in tal senso, unitamente a una relazione contenente informazioni sull'efficienza ed efficacia dei sistemi interni di gestione e controllo nella propria delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sotto-delegate; le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione devono essere accluse alla relazione annuale d'attività dell'ordinatore delegato competente e trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

11. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 215/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 215/2008 è così modificato:

12. All’articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal FES, di cui essa dispone qualora l’esecuzione delle risorse FES sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, e le informazioni sui beneficiari dei fondi fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione finanziaria secondo altre modalità di gestione.

13. All’articolo 17 sono aggiunti i seguenti commi:

"Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione delle risorse FES ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa contemporaneamente l'Alto rappresentante. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione delle risorse FES e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati.

La Commissione può revocare questa delega conformemente alle proprie norme.

Ai fini di quanto stabilito al secondo comma, l'Alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari a facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

Per agevolare l'esecuzione, da parte delle delegazioni dell'Unione, delle risorse previste per le spese di sostegno connesse al FES a norma dell'articolo 6 dell'accordo interno, la Commissione e il SEAE possono concordare modalità dettagliate."

14. All’articolo 25, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando la Commissione dà esecuzione alle risorse FES in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 17, secondo comma, o indirettamente secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e agli articoli da 26 a 29."

15. All'articolo 32, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, essi dipendono dalla Commissione quale istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, del controllo e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa contemporaneamente l'Alto rappresentante."

16. Alla fine del secondo paragrafo dell'articolo 38 è aggiunta la frase seguente:

"Anche le relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati sono vengono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio."

17. Nella parte I, titolo IV, capitolo 3, sezione 2, è inserito il seguente articolo 38bis:

“Articolo 38 bis

1. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, essi collaborano strettamente con la Commissione per una corretta esecuzione dei fondi, in particolare al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari ad evitare qualunque situazione che potrebbe compromettere la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione delle risorse FES a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto di interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati.

Se viene a crearsi una situazione o un conflitto del tipo descritto al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i competenti direttori generali della Commissione e del SEAE. I direttori generali adottano le misure necessarie per rimediare alla situazione.

2. Il capo di una delegazione dell'Unione che si trovi in una situazione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, si rivolge all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione suscettibili di ledere gli interessi dell'Unione, egli informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

3. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, affinché questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 38. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la garanzia di cui all'articolo 54, paragrafo 2bis. Le relazioni saranno accluse alla relazione annuale d'attività dell'ordinatore delegato e trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente tenendo conto della natura riservata di tali relazioni.

I capi delle delegazioni dell'Unione coopereranno pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniranno, se del caso, le eventuali informazioni supplementari necessarie. In questo contesto può essere chiesto loro di partecipare a riunioni degli organismi competenti e di coadiuvare l'ordinatore delegato competente.

4. I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, rispondono ad ogni domanda rivolta dal loro ordinatore delegato di sua iniziativa oppure, nell'ambito del discarico, su richiesta del Parlamento europeo.

5. La Commissione si adopera affinché la sottodelega di poteri non arrechi pregiudizio alla procedura di discarico, conformemente agli articoli 142, 143 e 144."

18. All'articolo 39, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il contabile della Commissione rimane responsabile dell'esecuzione integrale delle risorse FES, comprese le operazioni contabili relative alle risorse FES la cui gestione è stata sottodelegata ai capi delle delegazioni dell'Unione."

19. L’articolo 54 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

“2 bis. In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, nonché della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del buon funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le loro funzioni essi devono seguire una formazione specifica riguardante i compiti e le responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione delle risorse FES, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3.

I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 38 bis, paragrafo 4.

Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione trasmettono all'ordinatore delegato della Commissione una dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e i relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di stilare a sua volta la propria dichiarazione di affidabilità, conformemente all'articolo 38."

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17, secondo comma, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è competente per i casi di cui al medesimo paragrafo.

Qualora l'istanza individui problemi sistemici, essa presenta all'ordinatore, all'Alto rappresentante e all'ordinatore delegato, se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sulla base del parere di tale istanza, qualora le irregolarità riguardino competenze della Commissione deferite agli ordinatori sottodelegati, la Commissione può chiedere all'Alto rappresentante, nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati. In casi simili, l'Alto rappresentante procede come più opportuno conformemente allo Statuto al fine di applicare le decisioni di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie raccomandate dalla Commissione.

Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nell'attribuzione di eventuali responsabilità in virtù dell'articolo 22 dello statuto a carico del personale temporaneo soggetto alle disposizioni dell'articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità."

20. All’articolo 89 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all'articolo 17 sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata."

21. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 144 bis

Il SEAE è interamente soggetto alle procedure di cui agli articoli 142, 143 e 144. Il SEAE coopera pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, le eventuali informazioni supplementari necessarie, anche partecipando a riunioni degli organi competenti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

[2] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

[3] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[4] GU C…pag…

[5] GU C…pag…

[6] GU C…pag…

[7] GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

[8] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[9] Regolamento (UE, EURATOM) n. 1081/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, relativamente al servizio europeo per l'azione esterna, GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9.

[10] GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

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