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Document 52010PC0781

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on control of major-accident hazards involving dangerous substances

52010PC0781




IT

Bruxelles, 21.12.2010

COM(2010) 781 definitivo

2010/0377 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

SEC(2010) 1590 definitivo

SEC(2010) 1591 definitivo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in seguito: "direttiva Seveso II") è intesa a prevenire gli incidenti rilevanti nei quali sono coinvolte quantità elevate delle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva (o miscele di tali sostanze), nonché a limitare le conseguenze di tali incidenti per le persone e per l'ambiente. I diversi livelli di controllo riflettono un approccio progressivo in base al quale maggiori sono le quantità di sostanze, più rigide sono le norme.

Si è reso necessario cambiare la direttiva a seguito delle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose a cui la direttiva fa riferimento. In quest'ottica nel 2008 è stato deciso di avviare una revisione di più ampio respiro della direttiva, la cui struttura e le principali prescrizioni introdotte sono rimaste sostanzialmente invariate dal momento della sua adozione. Dalla revisione è emerso che, in generale, le disposizioni esistenti sono ancora adeguate allo scopo e non si rendono necessarie modifiche di rilievo, tuttavia sono stati individuati alcuni ambiti nei quali sarebbe opportuno apportare cambiamenti limitati per chiarire e aggiornare alcune disposizioni e migliorare l'attuazione e l'esecuzione, mantenendo (o leggermente aumentando) nel contempo il grado di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La presente proposta riguarda questi aspetti.

Contesto generale

Gli incidenti industriali nei quali sono coinvolte sostanze pericolose spesso hanno conseguenze molto serie. Alcuni tra gli incidenti più gravi e più noti, come quelli avvenuti a Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield, sono costati molte vite o hanno gravemente danneggiato l'ambiente, o entrambe le cose, provocando danni per miliardi di euro. A seguito di questi incidenti si è creata, a livello politico, una maggiore consapevolezza dei rischi esistenti e dell'importanza di adottare adeguate misure precauzionali per proteggere i cittadini e le comunità.

La direttiva Seveso II, che riguarda all'incirca 10 000 stabilimenti nell'Unione europea, ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze degli incidenti connessi alle sostanze chimiche. Tuttavia permane la necessità di garantire che gli elevati livelli di protezione esistenti siano mantenuti e, se possibile, ulteriormente migliorati.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni vigenti sono quelle contenute nella direttiva Seveso II. L'obiettivo della proposta è rivedere tali disposizioni.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La revisione della direttiva Seveso II è motivata principalmente dalla necessità di uniformare l'allegato I al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (in seguito: regolamento CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE cui la direttiva Seveso II fa attualmente riferimento. Le norme di cui al regolamento CLP diventano definitive a decorrere dal 1° giugno 2015.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Durante il processo di revisione svolto negli ultimi due anni le parti interessate (singole aziende, associazioni di categoria, ONG, autorità competenti degli Stati membri) sono state consultate in diversi modi, ad esempio con questionari on-line aperti alla partecipazione di tutte le parti, consultando le autorità competenti degli Stati membri durante le riunioni periodiche del Comitato delle autorità competenti (CAC) e seminari correlati, in merito all'adeguamento dell'allegato I tramite un gruppo di lavoro tecnico del quale fanno parte esperti degli Stati membri, dell'industria e delle ONG del settore ambientale (la relazione tecnica redatta dal gruppo di lavoro è consultabile sul sito internet della DG ENV) e infine tramite una riunione delle parti interessate (svoltasi il 9 novembre 2009 a Bruxelles) alla quale hanno partecipato circa 60 rappresentanti di industrie nazionali ed europee e ONG del settore ambientale, così come singole aziende. In seguito alla riunione sono pervenuti circa 50 contributi in forma scritta.

Nel complesso, i partecipanti hanno riconosciuto che non occorre modificare la direttiva in modo sostanziale; in linea di principio è stato espresso ampio consenso, benché le opinioni divergessero nei dettagli, sulla necessità di chiarire maggiormente e di aggiornare le disposizioni della direttiva.

Maggiori informazioni sono disponibili nella valutazione dell'impatto e sul sito internet della DG ENV (http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm).

Ricorso al parere di esperti

Nell'ambito del processo di revisione sono stati commissionati a contraenti esterni alcuni studi, due dei quali volti a valutare l'efficacia della direttiva e due a integrazione della valutazione degli impatti ambientali e socioeconomici delle varie opzioni strategiche.

Sono state prese in considerazione anche le conclusioni delle relazioni di attuazione triennali trasmesse dagli Stati membri.

Maggiori informazioni sono disponibili nella valutazione dell'impatto e sul sito internet della DG ENV (http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm).

Valutazione dell'impatto

Nella valutazione dell'impatto sono stati analizzati principalmente i problemi relativi all'armonizzazione dell'allegato I al regolamento CLP e alle ripercussioni sull'ambito di applicazione della direttiva, questione cruciale in merito alla quale sono state formulate altre ipotesi di modifiche tecniche all'allegato I e alle procedure per adattarlo in futuro. Sono stati esaminati anche gli aspetti inerenti l'informazione del pubblico, la gestione dei sistemi informativi e la pianificazione territoriale, ambiti nei quali l'esperienza accumulata finora nell'ambito dell'attuazione indica che ci può essere un margine per apportare miglioramenti o introdurre nuove prescrizioni, e altre disposizioni dettagliate che sarebbe utile chiarire o aggiornare, anche per ottenere una maggiore uniformità con le pratiche esistenti.

Nella valutazione di impatto sono state esaminate diverse opzioni strategiche al fine di individuare un pacchetto di misure adeguate e convenienti sotto il profilo dei costi per affrontare queste problematiche. In seguito alla valutazione, la Commissione ha proposto un certo numero di modifiche, le principali delle quali sono descritte qui di seguito.

Per quanto riguarda l'armonizzazione dell'allegato I, non è possibile modificare semplicemente i riferimenti o convertire una per una le voci del vecchio sistema di classificazione nelle corrispondenti voci del regolamento CLP, soprattutto perché – per quanto riguarda i pericoli per la salute – le vecchie categorie "tossico" e "molto tossico" non corrispondono alle nuove categorie di "tossicità acuta" da 1 a 3 del regolamento CLP, che sono inoltre suddivise in base alle diverse vie di esposizione (orale, cutanea e per inalazione). Un'ulteriore complicazione è dovuta al fatto che se nel tempo le sostanze subiranno diverse riclassificazioni ai sensi del regolamento CLP, anche l'ambito di applicazione della normativa Seveso ne risulterà automaticamente modificato. La Commissione propone un'opzione che, oltre ad avere ripercussioni molto contenute sull'ambito di applicazione, come altre opzioni, mantiene un livello elevato di protezione, tenendo conto delle vie di esposizione più probabili e più rilevanti in caso di incidente rilevante. Viene proposto inoltre un pacchetto di meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I tramite atti delegati in vista delle situazioni che potrebbero crearsi nel tempo per via dell'armonizzazione, qualora determinate sostanze che comportano/non comportano un pericolo di incidenti rilevanti venissero rispettivamente incluse o escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Per quanto riguarda l'informazione del pubblico e le altre problematiche correlate, si propone di innalzare il livello e la qualità delle informazioni e delle modalità con cui queste sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise in modo efficace e semplificato. In questo modo la direttiva sarà più conforme alla convenzione di Aarhus relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia e disporrà di procedure aggiornate che tengono conto dei progressi nel campo dei sistemi di gestione delle informazioni (come Internet) e dell'impegno costante per migliorare l'efficienza di sistemi, come il sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS) e la direttiva INSPIRE (2007/2/CE).

Le restanti modifiche proposte sono adattamenti tecnici delle disposizioni vigenti di portata relativamente minore.

Nel complesso, le modifiche possibili considerate costituiscono un adattamento contenuto della direttiva e non avrebbero effetti significativi sul livello di tutela o sui costi generati dalla direttiva. In generale, i costi derivanti da tali modifiche sono ridotti rispetto ai costi totali della direttiva.

La valutazione d’impatto è allegata alla presente proposta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta ha come obiettivo la revisione della direttiva per conformarla al regolamento CLP, nel contempo chiarendo, migliorando o aggiungendo determinate disposizioni per assicurare un'applicazione ed esecuzione migliori e più coerenti della normativa, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione semplificando, quando possibile, la legislazione e riducendo gli oneri amministrativi.

Base giuridica

L’obiettivo principale della direttiva è la tutela dell’ambiente. La presente proposta si basa pertanto sull’articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusiva dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri perché la direttiva Seveso II fissa traguardi relativi alla prevenzione e al controllo degli incidenti rilevanti in tutto il territorio dell'Unione europea. Questo principio è rispettato nella proposta. Inoltre, poiché molti incidenti rilevanti hanno effetti transfrontalieri, tutti gli Stati membri potrebbero subirne gli effetti e si devono pertanto adottare misure per ridurre i rischi per la popolazione e per l’ambiente in tutta l'Unione europea.

Un'azione a livello di Unione consentirà di raggiungere più facilmente gli obiettivi della proposta; occorre evitare che vi siano differenze di rilievo nei livelli di protezione esistenti nei vari Stati membri, in particolare perché potrebbero derivarne potenziali distorsioni della concorrenza. La proposta lascia decidere alle autorità competenti le modalità dettagliate di attuazione, di conformità e di applicazione.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Essa mantiene l'approccio della direttiva Seveso II, in base al quale vengono fissati gli obiettivi e gli Stati membri dispongono di sufficiente flessibilità per decidere in che modo raggiungere gli obiettivi fissati. Le nuove disposizioni non vanno oltre quanto necessario e viene mantenuto l'approccio proporzionato vigente, secondo il quale il livello dei controlli si basa sulla quantità di sostanze pericolose presenti negli stabilimenti.

332

Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è una direttiva. Tenuto conto del fatto che la legislazione in vigore fissa obiettivi dell'Unione pur lasciando agli Stati membri la scelta delle misure di esecuzione, lo strumento migliore è rappresentato da una direttiva. Vista la natura e la portata delle modifiche rispetto alla direttiva vigente, non sarebbe adeguata una revisione sotto forma di direttiva di modifica o di rifusione. Si propone pertanto una nuova direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

Alcuni elementi della proposta possono contribuire a ridurre gli oneri amministrativi non necessari, in particolare incoraggiando, a livello di Stato membro, ispezioni coordinate, una maggiore integrazione delle prescrizioni in materia di informazioni e procedure e semplificando gli obblighi di comunicazione in materia di esecuzione, orientandosi verso un sistema esteso per la condivisione delle informazioni. I chiarimenti apportati alle disposizioni vigenti miglioreranno inoltre la leggibilità della direttiva e consolideranno la certezza del diritto.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporta l'abrogazione della direttiva vigente.

Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Esposizione dettagliata della proposta

I paragrafi seguenti contengono informazioni sui singoli articoli. Salvo diversa indicazione, le disposizioni rimangono immutate nella sostanza rispetto a quelle di cui alla direttiva 96/82/CE.

Articolo 1

Definisce lo scopo e gli obiettivi della direttiva.

Articolo 2

Definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che si applica agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze di cui all'allegato I in quantità superiori alle soglie fissate. Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono sostanzialmente immutate rispetto alla direttiva 96/82/CE. Tuttavia, l'ordine delle parti 1 e 2 dell'allegato I è stato invertito, in modo tale che nella parte 1 sono elencate le categorie di sostanze pericolose in base alla classificazione di rischio generica (di cui al regolamento CLP) mentre nella parte 2 sono elencate le sostanze pericolose designate, o gruppi di tali sostanze, che, nonostante la loro classificazione generica, devono figurare anche in un elenco specifico.

Le differenze principali in termini di contenuto dell'allegato sono esposte di seguito.

La modifica principale riguarda i pericoli per la salute: la precedente categoria "molto tossico" è stata armonizzata con la categoria del regolamento CLP "tossicità acuta 1", mentre la categoria "tossico" è stata armonizzata con le categorie "tossicità acuta 2" (tutte le vie di esposizione) e "tossicità acuta 3" (via cutanea e per inalazione).

Le categorie precedenti e più generali di proprietà comburenti, esplosive e infiammabili sono sostituite con alcune categorie CLP più specifiche relative a pericoli fisici che non esistevano in precedenza. Queste categorie, unitamente alle categorie di pericolo per l'ambiente, sono state trasposte direttamente e mantengono il più possibile l'ambito di applicazione attuale in relazione a tali rischi. Per la nuova categoria di aerosol infiammabili, le soglie sono state adeguate in rapporto a quelle attualmente applicabili sulla base delle proprietà infiammabili e dei componenti di tali sostanze; anche per ragioni di coerenza, il gruppo delle sostanze piroforiche è stato completato includendo i solidi piroforici.

La nuova parte 2 dell'allegato I riporta la precedente parte 1 in gran parte immutata. Le uniche modifiche riguardano l'aggiornamento di un riferimento al regolamento CLP per i gas infiammabili liquefatti, l'inserimento di ammoniaca anidra, trifluoruro di boro e solfuro di idrogeno come sostanze designate, precedentemente inserite nelle categorie di pericolo, per mantenerne invariate le soglie; l'inserimento dell'olio combustibile denso nella voce dedicata ai prodotti petroliferi; il chiarimento delle note relative al nitrato di ammonio e l'aggiornamento dei fattori di tossicità equivalente per le tossine.

Le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva, che figuravano in precedenza all'articolo 4 della direttiva 96/82/CE, sono indicate in questo articolo. Esse sono mantenute e sono modificate nel modo seguente:

– per eliminare eventuali dubbi, l'eccezione all'esclusione dell'estrazione di minerali in miniere e cave o mediante trivellazione è modificata al fine di includere lo stoccaggio sotterraneo di gas;

– è stata prevista la possibilità di escludere talune sostanze dall'elenco delle sostanze pericolose ai fini della direttiva quando non costituiscono un pericolo di incidente rilevante (cfr. articolo 4).

Rientrano tra le attività escluse l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi. Come annunciato nella recente comunicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" alla luce dell'incidente alla piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico, la Commissione valuterà il modo più adeguato per rafforzare la legislazione in materia di ambiente adottando le disposizioni eventualmente necessarie per integrare la normativa vigente in materia di controllo dell'inquinamento, ispezioni e prevenzione e gestione degli incidenti per quanto riguarda i singoli impianti offshore, al fine di garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente in relazione a tali attività. Le proposte legislative corrispondenti estenderanno la legislazione esistente alle installazioni offshore nel settore degli idrocarburi o svilupperanno uno strumento autonomo per tale tipo di operazioni.

Articolo 3

Definisce i termini fondamentali utilizzati nella direttiva. Rispetto alla direttiva 96/82/CE, è opportuno sottolineare le seguenti modifiche:

– le definizioni di "stabilimento" e "gestore" sono state chiarite; quest'ultima è stata uniformata alla definizione contenuta nella direttiva sulle emissioni industriali;

– il riferimento alla "presenza di sostanze pericolose" all'articolo 2 della direttiva 96/82/CE è stato spostato in questo articolo;

– sono state aggiunte le definizioni relative ai diversi tipi di stabilimento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva nonché al termine "ispezioni". Sono state inoltre aggiunte le definizione di "pubblico" e "pubblico interessato", in linea con la normativa UE di applicazione della convenzione di Aarhus;

– la definizione del termine "impianto" è stata resa più precisa per chiarire che in essa rientrano anche gli impianti sotterranei.

Articolo 4

Questo nuovo articolo prevede meccanismi correttivi per permettere di adattare l'allegato I tramite atti delegati in base alle necessità. Ciò si rende necessario in particolare per rimediare agli effetti indesiderati dell'armonizzazione dell'allegato I al regolamento CLP e i successivi adattamenti a tale regolamento, che potrebbero condurre all'inserimento o all'esclusione automatici di determinate sostanze e miscele dalla direttiva indipendentemente dal fatto che presentino un rischio di incidente rilevante. I meccanismi consisterebbero in deroghe, valide in tutta l'Unione oppure specifiche per determinati stabilimenti a livello di Stato membro, concesse sulla base di criteri armonizzati per le sostanze/miscele che sono comprese ma dovrebbero essere escluse e, all'inverso, consisterebbero in disposizioni di salvaguardia per l'inserimento di pericoli non ancora contemplati. I criteri per la concessione di tali deroghe sarebbero basati su quelli definiti nella decisione 98/433/CE della Commissione e sarebbero adottati con atti delegati entro il 30 giugno 2013.

Articolo 5

Questo articolo riprende i requisiti vigenti di cui all'articolo 5 della direttiva 96/82/CE, che definisce gli obblighi generali dei gestori.

Articolo 6

Questo articolo estende gli obblighi in materia di informazione relativi alle comunicazioni, di cui all'articolo 6 della direttiva 96/82/CE, al fine di includere, tra le altre, le informazioni relative agli stabilimenti vicini (che rientrano o no nella direttiva) necessarie ai fini dell'articolo 8 per evitare gli effetti domino. Oltre a ciò, i gestori saranno tenuti ad aggiornare le loro comunicazioni almeno ogni cinque anni. Queste disposizioni aiuteranno le autorità competenti a gestire l'attuazione della direttiva in modo più efficace.

Articolo 7

L'articolo 7 della direttiva 96/82/CE è stato modificato per chiarire che tutti gli stabilimenti devono predisporre una strategia per la prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP, major-accident prevention policy) proporzionata ai pericoli. Viene inoltre chiarita la portata della MAPP e il collegamento con i sistemi di gestione della sicurezza (SMS, safety management systems) ai sensi dell'articolo 9 e dell'allegato III, eliminando il riferimento a quest'ultimo.

Sono introdotte nuove disposizioni in base alle quali la MAPP dovrebbe essere disponibile in forma scritta e inviata all'autorità competente. Essa dovrebbe inoltre essere aggiornata almeno ogni cinque anni, con la stessa frequenza proposta per l'aggiornamento delle comunicazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 8

Questo articolo riguarda il cosiddetto "effetto domino". Esso mantiene l'obbligo, per le autorità competenti, di individuare gli stabilimenti la cui vicinanza comporta un intensificarsi delle conseguenze in caso di incidente rilevante. Il testo viene tuttavia chiarito per specificare che le disposizioni si applicano sia agli stabilimenti di soglia superiore che a quelli di soglia inferiore e che lo scopo è assicurare che i gestori scambino informazioni con gli stabilimenti vicini, anche con quelli che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Articolo 9

Questo articolo mantiene l'obbligo principale, per gli stabilimenti di soglia superiore, di redigere una relazione sulla sicurezza (già previsto dall'articolo 9 della direttiva 96/82/CE). La modifica principale è intesa a chiarire il rapporto con MAPP e SMS, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli stabilimenti di soglia inferiore in relazione a quest'ultimo. Viene inoltre sottolineata la necessità di un approccio proporzionato.

Il contenuto della relazione sulla sicurezza è descritto in dettaglio nell'allegato II e rimane perlopiù invariato (vedi oltre). Questo articolo sottolinea inoltre che è stata considerata la necessità di dimostrare che nella relazione vengano presi in considerazione gli scenari relativi a eventuali incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda il sistema di gestione della sicurezza (SMS), l'allegato III è modificato per eliminare i riferimenti alla MAPP che gli stabilimenti di soglia inferiore sono tenuti ad avere. Nel contempo si sottolinea che l'SMS, in particolare per uno stabilimento di soglia inferiore, dovrebbe essere proporzionato ai pericoli e ai rischi, se uno Stato membro lo richiede.

Vengono mantenute le disposizioni relative all'aggiornamento periodico della relazione sulla sicurezza, ma con l'esplicito obbligo di trasmettere tempestivamente le relazioni aggiornate alle autorità competenti.

Articolo 10

Questo articolo impone ai gestori di aggiornare i loro sistemi e procedure di gestione, in particolare la MAPP e la relazione sulla sicurezza, nel caso in cui lo stabilimento subisca modifiche significative. Sono introdotti cambiamenti di entità minore in base alle modifiche apportate alle disposizioni correlate.

Articolo 11

L'articolo 11 mantiene gli obblighi relativi alla programmazione di emergenza per gli stabilimenti di soglia superiore, precedentemente stabiliti dall'articolo 11 della direttiva 96/82/CE, con due modifiche minori: l'obbligo di consultazione del pubblico in relazione ai piani di emergenza esterni, conformemente ai principi delle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/35/CE che attua la convenzione di Aarhus e la chiara suddivisione delle responsabilità tra gestori e autorità competenti in relazione alla revisione, alla prova e all'aggiornamento dei piani di emergenza interni ed esterni. Oltre a ciò, onde evitare ritardi significativi nel completamento dei piani, che sono essenziali in termini di prontezza e capacità di reazione in caso di incidente, viene introdotto l'obbligo, per l'autorità competente, di redigere il piano di emergenza esterno entro 12 mesi dal ricevimento delle necessarie informazioni dal gestore.

L'allegato IV specifica le informazioni che devono essere incluse nei piani e riprende le disposizioni dell'allegato corrispondente della direttiva 96/82/CE, con alcune modifiche (cfr. infra).

Articolo 12

Contiene le disposizioni relative alla pianificazione territoriale. Rimane sostanzialmente immutato rispetto alla direttiva 96/82/CE, fatte salve modifiche minori, quali: chiarire lo scopo della pianificazione, ossia tutelare l'ambiente e la salute umana, e ribadire che esso vale per tutti gli stabilimenti; fornire misure diverse dalle distanze di sicurezza (che potrebbero essere inadeguate) per proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili; prevedere, laddove possibile, l'integrazione delle procedure di pianificazione territoriale con quelle previste dalla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e da norme analoghe, nonché consentire alle autorità competenti di richiedere che gli stabilimenti di soglia inferiore forniscano adeguate informazioni sui rischi ai fini della pianificazione territoriale. Queste modifiche renderanno il testo più conforme agli obiettivi fissati e rifletteranno maggiormente la pratica corrente.

Articolo 13

Mantiene l'obbligo vigente di rendere disponibili le informazioni in maniera attiva alle persone che potrebbero essere colpite da un incidente rilevante e far sì che tali informazioni siano costantemente accessibili. L'articolo non contiene prescrizioni in merito al soggetto responsabile della fornitura di tali informazioni. Le modifiche principali consistono nell'includere le informazioni di base relative a tutti gli stabilimenti (nome, indirizzo e attività) tra le informazioni che devono essere fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 19 ma che non sono rese pubbliche; nel caso di stabilimenti di soglia superiore, le informazioni includono una sintesi degli scenari relativi agli incidenti rilevanti e le informazioni principali relative al piano di emergenza esterno; infine, e senza precludere altre forme di comunicazione, le informazioni devono essere costantemente online a disposizione del pubblico e inserite in una banca dati centrale a livello di Unione, come previsto dall'articolo 20.

Le disposizioni dell'articolo 21 garantiscono la riservatezza delle informazioni, secondo necessità e in modo adeguato.

Queste modifiche agevoleranno l'accesso del pubblico alle informazioni rilevanti e miglioreranno la comunicazione in caso di incidenti. Sarà inoltre più facile per le autorità competenti verificare che le informazioni siano disponibili e aggiornate.

Articolo 14

Si tratta di un articolo nuovo basato sulle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva vigente, che sono ampliate per garantire che, in taluni casi, il pubblico possa esprimere il proprio parere in merito alla pianificazione territoriale, alle modifiche apportate agli stabilimenti esistenti, ai piani di emergenza esterni e così via. Queste disposizioni si basano in larga misura sulla direttiva 2003/35/CE allo scopo di rendere la direttiva Seveso II maggiormente conforme alle corrispondenti disposizioni della convenzione di Aarhus.

Articoli 15 e 16

Questi due articoli sono relativi alla comunicazione di incidenti rilevanti rispettivamente da parte dei gestori e delle autorità competenti. La modifica principale riguarda il termine per la trasmissione dei rapporti, fissato a 12 mesi per evitare lunghi ritardi nella comunicazione degli incidenti da parte degli Stati membri. Questo elemento, e la modifica della quantità soglia fissata nell'allegato VI, che stabilisce i criteri in base ai quali gli incidenti devono essere comunicati (cfr. infra) serviranno in futuro a prevenire incidenti grazie alla comunicazione immediata e all'analisi di incidenti e "quasi incidenti" che riguardano elevate quantità di sostanze pericolose, in modo che le informazioni e gli insegnamenti tratti possano essere condivisi.

Articoli 17, 18, 19 e 27

Questi articoli mantengono e riprendono le disposizioni esistenti relative al ruolo e alle responsabilità delle autorità competenti, al fine di migliorare l'attuazione e l'esecuzione.

L'articolo 17 introduce l'obbligo, per gli Stati membri che dispongono di più di una autorità competente, di designare quella che avrà il compito di coordinare le attività. Definisce inoltre le modalità di cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione nel quadro delle attività di sostegno all'attuazione, ad esempio la definizione di orientamenti, lo scambio di buone pratiche e l'esame delle comunicazioni conformemente all'articolo 4, tramite il Comitato delle autorità competenti (il "forum") e i relativi gruppi tecnici di lavoro.

L'articolo 19 consolida gli obblighi esistenti in materia di ispezioni. Le nuove disposizioni sono basate in gran parte sulla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri e sulla direttiva sulle emissioni industriali. Viene sottolineata l'importanza di mettere a disposizione risorse sufficienti per le ispezioni e la necessità di incoraggiare lo scambio di informazioni, ad esempio a livello di Unione per mezzo dell'attuale programma di visite congiunte reciproche per le ispezioni.

L'articolo 18 e il nuovo articolo 27 definiscono i provvedimenti da adottare in caso di non conformità, compreso il divieto di utilizzare determinate sostanze e altre penalità.

Articolo 20

Questo articolo riguarda la disponibilità delle informazioni in possesso della Commissione relative agli stabilimenti e agli incidenti rilevanti. La modifica principale consiste nel migliorare e rafforzare le disposizioni della direttiva vigente ampliando la banca dati SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System) per integrare le informazioni comunicate al pubblico di cui all'articolo 13 e all'allegato V e di aprire al pubblico la banca dati. L'accesso potrebbe avvenire tramite collegamenti a documenti direttamente caricati sul sistema o ai siti Internet di Stati membri e/o gestori. Questa condivisione di informazioni permetterebbe al pubblico di disporre delle informazioni necessarie e consentirebbe ai gestori e alle autorità competenti di trarre insegnamenti dalla buone pratiche attuate altrove.

La banca dati sarebbe utilizzata anche per presentare l'attuazione da parte degli Stati membri, razionalizzando e semplificando le modalità attuali.

Articolo 21

Questo articolo introduce nuove norme in materia di riservatezza basate sulla direttiva 2003/4/CE che attua le disposizioni della convenzione di Aarhus in relazione all'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che mette l'accento sull'apertura e la trasparenza, pur prevedendo, in casi debitamente giustificati, la non divulgazione delle informazioni quando occorre mantenere la riservatezza per ragioni di sicurezza.

Articolo 22

Questo articolo contiene una nuova disposizione che avvicina la direttiva alla convenzione di Aarhus, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri, di provvedere affinché il pubblico interessato, comprese le ONG del settore ambientale, abbia accesso alle procedure di ricorso amministrativo o giudiziario contro azioni o omissioni che possano avere violato i loro diritti in relazione all'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 21, paragrafo 1, o in relazione alle procedure di consultazione e partecipazione al processo decisionale nei casi di cui all'articolo 14.

Articoli da 23 a 26

L'articolo 23 prevede l'adattamento degli allegati da I a VII per conformarli al progresso tecnico tramite atti delegati (che saranno impiegati anche per stabilire i criteri per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e per la concessione di deroghe per le sostanze che saranno iscritte nell'allegato I, parte 3). Gli altri articoli contengono disposizioni standard relative all'esercizio della delega di tali poteri di attuazione e alle procedure per la revoca e le obiezioni.

Articoli da 28 a 31

Questi articoli riguardano il recepimento da parte degli Stati membri, l'entrata in vigore della nuova direttiva e l'abrogazione della direttiva 96/82/CE. La data a decorre dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare la direttiva, ossia il 1° giugno 2015, corrisponde alla data in cui il regolamento CLP si applicherà in modo definitivo.

Altri allegati

Nell'allegato II sono elencate le voci che devono essere valutate nella relazione sulla sicurezza richiesta ai sensi dell'articolo 9. Il contenuto delle diverse parti dell'allegato rimane sostanzialmente invariato rispetto all'allegato II della direttiva 96/82/CE. Le modifiche principali riguardano l'aggiunta di prescrizioni relative alle informazioni relative agli stabilimenti vicini, in particolare per evitare possibili effetti domino, e altri rischi e pericoli esterni, ad esempio di natura ambientale (parte 1, punto C, e parte 4, punto A); gli insegnamenti tratti da incidenti del passato (parte 4, punto C); le apparecchiature necessarie per contenere le conseguenze degli incidenti rilevanti (parte 5, punto A).

L'allegato III è relativo alle informazioni sui sistemi di gestione e gli aspetti organizzativi che devono figurare nella relazione sulla sicurezza. Le modifiche principali consistono nell'eliminare i riferimenti alla MAPP, chiarire che il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe essere proporzionato, che occorre tenere in considerazione i sistemi riconosciuti a livello internazionale (come ISO e OSHAS) e introdurre riferimenti alla cultura della sicurezza. Un'altra modifica consiste nell'introdurre la possibilità di impiegare indicatori di prestazione in materia di sicurezza che possono rivelarsi efficaci per migliorare la sicurezza e facilitare la gestione, la valutazione e l'esecuzione. L'allegato contiene inoltre un riferimento alle modifiche che occorre apportare in seguito ad audit e revisioni dei sistemi di gestione della sicurezza.

L'allegato IV stabilisce le informazioni che devono figurare nei piani di emergenza interni ed esterni previsti dall'articolo 11. Esso è identico all'allegato IV della direttiva 96/82/CE, ad eccezione dei piani di emergenza esterni, il cui ambito di applicazione è esteso per chiarire che occorre prevenire possibili effetti domino e adottare misure mitigative all'esterno del sito per affrontare le possibili ripercussioni degli incidenti rilevanti sull'ambiente.

Nell'allegato V sono elencate le informazioni da fornire al pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 13. Nella parte 1 le modifiche principali a tale elenco consistono, per tutti gli stabilimenti, nell'obbligo di fornire anche i seguenti dati: informazioni relative ai pericoli di incidenti rilevanti indicati nella MAPP o nella relazione sulla sicurezza (punto 5), ispezioni svolte (punto 6) e possibili fonti di informazioni ulteriori (punto 7). Nella parte 2 le modifiche comportano, per gli stabilimenti di soglia superiore, l'obbligo di indicare anche i tipi principali di incidenti rilevanti (punto 1), fornire informazioni adeguate tratte dal piano di emergenza esterno (punto 5) e, se del caso, indicare anche gli impatti transfrontalieri (punto 6).

L'allegato VI riprende quasi integralmente l'allegato VI della direttiva vigente ed elenca i criteri da adottare per la comunicazione di incidenti. L'unica modifica consiste nell'includere più incidenti nel sistema di comunicazione riducendo la quantità soglia di cui alla sezione 1.1 all'1% della soglia superiore.

Nell'allegato VII sono elencati i criteri per la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 4. Secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, tali criteri sono adottati tramite atti delegati entro il 30 giugno 2013.

2010/0377 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 2006, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [4], stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate opportune misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione.

(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire maggiori livelli di protezione in tutta l'Unione. Dal riesame della direttiva è emerso che, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate e non si rendono necessarie modifiche di rilievo. È tuttavia opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema UE di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento. Occorre inoltre chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.

(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che i livelli di protezione esistenti siano mantenuti e ulteriormente rafforzati, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui semplificando le procedure senza compromettere la sicurezza. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione.

(5) La convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, approvata per conto dell'Unione con la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali [5], contiene misure che consentono di prevenire, di essere pronti e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri e prevede la cooperazione internazionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la Convenzione nel diritto dell'Unione.

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sullo Stato membro interessato. Occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione in tutta l'Unione.

(7) L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva per via delle loro caratteristiche intrinseche. Tali attività sono disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. È tuttavia opportuno che la Commissione continui a garantire che non ci sono lacune gravi nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività, e che adotti le azioni più adeguate secondo necessità.

(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo campo di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [6] e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [7]. Tali direttive sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele [8], che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di rischio che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del regime precedente. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.

(10) È necessario un certo grado di flessibilità per poter modificare l'allegato I in modo da tenere conto di eventuali effetti indesiderati dell'armonizzazione al regolamento (CE) n. 1272/2008 e dei successivi adattamenti a detto regolamento che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze pericolose. Sulla base di criteri armonizzati che devono essere messi a punto, potrebbero essere concesse deroghe laddove le sostanze, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, non presentano rischi di incidenti rilevanti. Potrebbe inoltre essere introdotto un meccanismo correttivo corrispondente per trattare le sostanze che devono essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva per via del loro elevato potenziale di pericolo di incidenti.

(11) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e attenuarne le conseguenze. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire, e trasmettere all'autorità competente, una strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure attuate dal gestore, compresi i sistemi di gestione della sicurezza adeguati, per contenere il rischio di incidenti rilevanti.

(12) Per ridurre il rischio di "effetti domino", qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità e la possibilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino scambiandosi informazioni appropriate e informando il pubblico, compresi gli stabilimenti vicini che potrebbero essere coinvolti nell'incidente.

(13) Per dimostrare di aver fatto il necessario in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di preparazione delle persone potenzialmente esposte a siffatti incidenti e di misure da adottare in simili eventualità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di una relazione sulla sicurezza contenente informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi dei rischi, alle misure di prevenzione e intervento e ai sistemi di gestione, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze.

(14) Per prepararsi a casi di emergenza occorre approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire sistemi che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e applicati nel caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrà essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico in merito al piano di emergenza esterno.

(15) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale, e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e, per gli stabilimenti esistenti, prendano in considerazione misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi le procedure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste dalla normativa dell'Unione.

(16) Per favorire l'accesso alle informazioni in materia di ambiente, conformemente alla convenzione di Aarhus – relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia – approvata per conto dell'Unione europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale [9], occorre migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, occorre fornire informazioni adeguate alle persone che hanno maggiore probabilità di essere coinvolte in caso di incidente rilevante, in modo che sappiano reagire nel modo più opportuno in tale eventualità. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente (ed essere adeguatamente aggiornate) su Internet. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.

(17) Occorre che le informazioni siano gestite in modo conforme al sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS) introdotto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)" [10]. Deve inoltre essere rispettata la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) [11] e le sue misure di esecuzione, volte a permettere la condivisione di informazioni territoriali di carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati accessibile al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione.

(18) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che i cittadini possano partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito ad esso pareri e preoccupazioni dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto; ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali ed aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle decisioni prese. È opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute ed il suo benessere.

(19) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le autorità competenti e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata.

(20) Per garantire lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "quasi incidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze.

(21) È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi da parte dei gestori. Quando necessario, occorre che un'autorità assuma il ruolo di coordinamento delle diverse autorità o di altri enti coinvolti. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone pratiche. Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre normative pertinenti dell'Unione.

(22) È opportuno che gli Stati membri si adoperino affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, è opportuno istituire un sistema di ispezioni che preveda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a intervalli regolari, sia ispezioni non programmate. Quando opportuno, occorre coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre normative dell'Unione. È importante che il numero di ispettori qualificati sia sufficiente. Le autorità competenti dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando strumenti e meccanismi che consentano di scambiare esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello di Unione.

(23) Si deve conferire alla Commissione la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adozione di criteri per le deroghe alla presente direttiva e le modifiche agli allegati della stessa.

(24) È opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurino l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(25) Poiché gli obiettivi della direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello di UE, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli impianti nei quali sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai livelli soglia elencati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione dello stoccaggio sotterraneo di gas in giacimenti naturali o miniere esaurite e delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;

h) alle sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

2. "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 2, e nella parte 2, colonna 2, dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

3. "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella parte 1, colonna 3, e nella parte 2, colonna 3, dell'allegato I;

4. "nuovo stabilimento", uno stabilimento di nuova costruzione o che non è ancora operativo;

5. "stabilimento preesistente", uno stabilimento che rientrava nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE;

6. "stabilimento successivo", uno stabilimento che era operativo prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ma che non rientrava nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e successivamente è entrato nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

7. "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose, anche a livello sotterraneo; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

8. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che esercita un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso;

9. "sostanze pericolose", le sostanze o miscele elencate nell'allegato I, parti 1 e 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente;

10. "miscela", una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

11. "presenza di sostanze pericolose", la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure la presenza di sostanze pericolose che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I;

12. "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana, il patrimonio o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

13. "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

14. "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

15. "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

16. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

17. "pubblico interessato", il pubblico che subisce (o potrebbe subire) gli effetti, o che ha interesse nelle decisioni prese in uno qualsiasi degli ambiti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprese le organizzazioni non governative a sostegno della salvaguardia ambientale, e che rispondono a eventuali requisiti applicabili ai sensi del diritto nazionale;

18. "ispezione", tutte le azioni, incluse visite in situ, controlli delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.

Articolo 4

Clausole di deroga e di salvaguardia

1. Qualora venga dimostrato, in base ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze che rientrano nelle parti 1 e 2 dell'allegato I non possono costituire un pericolo di incidente rilevante, in particolare per via del loro stato fisico, proprietà, classificazione, concentrazione o imballaggio standard, la Commissione può elencare tali sostanze nella parte 3 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa contenuta negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I non presenti un rischio di incidente rilevante e sia pertanto idonea ad essere inclusa nella parte 3 dell'allegato I ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, lo comunica alla Commissione.

La Commissione informa di tali notifiche il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3. Qualora venga dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente da un'autorità competente, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che determinate sostanze presenti in un singolo stabilimento o in una qualsiasi parte di tale stabilimento, e incluse nelle parti 1 o 2 dell'allegato I, non possono costituire un rischio di incidenti rilevanti, per via di condizioni specifiche legate allo stabilimento, come la natura dell'imballaggio e le modalità di contenimento della sostanza o l'ubicazione e le quantità coinvolte, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente può decidere di non applicare le prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 19 della presente direttiva allo stabilimento interessato.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione un elenco degli stabilimenti interessati e delle sostanze pericolose interessate. Lo Stato membro in questione motiva la decisione di esclusione.

Ogni anno la Commissione trasmette per informazione gli elenchi di cui al secondo comma del presente paragrafo al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 per stabilire i criteri da applicare, rispettivamente, ai fini di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e per modificare di conseguenza l'allegato VII.

5. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non elencata nelle parti 1 e 2 dell'allegato I comporti un pericolo di incidenti rilevanti, può adottare provvedimenti adeguati informandone la Commissione.

La Commissione comunica al forum di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le notifiche fatte ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Se del caso, la Commissione può inserire le sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo nelle parti 1 e 2 dell'allegato I adottando atti delegati ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 5

Obblighi generali del gestore

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 17 (di seguito: "l'autorità competente"), in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 19, di aver preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

Comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;

b) la sede del gestore, con l'indirizzo completo;

c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);

d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose;

e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;

f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;

g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, gli elementi passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni sugli stabilimenti vicini, che rientrano o no nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché di altri siti, aree e sviluppi edilizi che potrebbero aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

2. La comunicazione è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il termine di un anno dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma;

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli stabilimenti preesistenti se alla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rimangono invariate.

4. Il gestore informa immediatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

a) aumenti significativi della quantità e modifiche significative della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella comunicazione inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifiche dei processi che la mettono in atto;

(b) modifiche di uno stabilimento o di un impianto che potrebbero avere serie ripercussioni sui pericoli di incidenti rilevanti;

chiusura definitiva dell'impianto.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il gestore rivede periodicamente le comunicazioni e le aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la comunicazione aggiornata all'autorità competente.

Articolo 7

Strategia per la prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (in seguito: "MAPP") e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP deve essere messa per iscritto. La strategia deve essere definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute e dell'ambiente. Deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, nonché il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi e deve promuovere la cultura di sicurezza per quanto riguarda il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

2. La MAPP è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il termine di un anno dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1;

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli stabilimenti preesistenti se alla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, il gestore ha già predisposto una MAPP in forma scritta e l'ha trasmessa all'autorità competente ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e rimangono invariate.

4. Il gestore rivede periodicamente la MAPP e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni. Il gestore trasmette tempestivamente la MAPP aggiornata all'autorità competente.

Articolo 8

Effetto domino

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9 o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 19, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.

2. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:

a) scambino, in modo appropriato, le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni;

b) collaborino informando il pubblico e gli stabilimenti vicini che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e fornendo informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni.

Articolo 9

Relazione sulla sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di un impianto di soglia superiore sia tenuto a presentare una relazione sulla sicurezza al fine di:

a) dimostrare di aver predisposto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono stati presi i provvedimenti necessari per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;

c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;

d) dimostrare che sono stati messi a punto piani di emergenza interni e fornire le informazioni necessarie al fine di consentire la stesura di un piano di emergenza esterno;

e) fornire alle autorità competenti informazioni che permettano loro di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.

2. La relazione sulla sicurezza contiene quantomeno i dati e le informazioni

elencati nell'allegato II. Vi sono indicati gli organismi che partecipano alla stesura della relazione. La relazione sulla sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento.

3. La relazione sulla sicurezza è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il termine di un anno dalla data indicata all'articolo 28, paragrafo 1;

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di due anni dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli stabilimenti preesistenti se alla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente la relazione sulla sicurezza ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale relazione soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e rimangono invariate.

5. Il gestore rivede periodicamente la relazione sulla sicurezza e la aggiorna secondo necessità o comunque almeno ogni cinque anni.

Il gestore rivede inoltre la relazione sulla sicurezza e, se necessario, la aggiorna in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "quasi incidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.

Il gestore trasmette tempestivamente la relazione aggiornata sulla sicurezza all'autorità competente.

6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento della relazione:

a) comunica al gestore le conclusioni dell'analisi della relazione sulla sicurezza;

b) vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione, ai sensi dell'articolo 18.

7. Gli Stati membri possono esigere che gli stabilimenti di soglia inferiore attuino la MAPP tramite un sistema di gestione della sicurezza proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti e alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento.

Articolo 10

Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito

In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:

a) riesamini e, se necessario, modifichi la MAPP;

b) riesamini e, se necessario, modifichi la relazione sulla sicurezza e i sistemi e le procedure di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.

Articolo 11

Piani di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;

b) il gestore trasmetta alle autorità competenti informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno;

c) le autorità designate a tale scopo dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno contenente le misure da adottare al di fuori dello stabilimento entro un anno dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore ai sensi della lettera b).

2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:

a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'attività;

b) per gli stabilimenti preesistenti, entro un anno dalla data di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute siano conformi al presente articolo e rimangano invariate;

c) per gli stabilimenti successivi, entro il termine di un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato.

3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultata sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati. Gli Stati membri provvedono affinché la consultazione del pubblico sia conforme all'articolo 14.

5. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.

7. In base alle informazioni contenute nella relazione sulla sicurezza, l'autorità competente può decidere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.

La decisione dell’autorità competente deve essere motivata.

Articolo 12

Pianificazione territoriale

1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche di pianificazione territoriale o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:

a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;

b) delle modifiche degli stabilimenti preesistenti di cui all'articolo 10;

c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di:

a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra, da un lato, gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e, dall'altro, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le principali vie di trasporto, per quanto possibile, e le aree ricreative;

b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti di cui alla presente direttiva mediante opportune distanze di sicurezza o, se necessario, altre misure adeguate;

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, gli operatori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta delle autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio [12] e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13]. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri prevedono procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive precitate al fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.

Articolo 13

Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Tali informazioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate almeno una volta all'anno.

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata della relazione sotto forma di sintesi non tecnica comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti, sui loro effetti potenziali e sul comportamento da tenere in caso di incidente;

c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico interessato, su richiesta, a norma dell'articolo 21, paragrafo 3.

Le informazioni da fornire in conformità della lettera a) del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi struttura frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti vicini nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 8. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite, periodicamente rivedute e aggiornate almeno ogni cinque anni.

3. Le richieste di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono trattate in conformità agli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14].

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9 informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 11 e 12 nonché del presente articolo.

5. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può creare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.

6. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 21.

Articolo 14

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico possa esprimere il suo parere sulle questioni seguenti:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 12;

b) modifiche, ai sensi dell'articolo 10, di stabilimenti preesistenti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi in materia di pianificazione territoriale previsti della presente direttiva;

c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti preesistenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 12;

d) piani di emergenza esterni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

2. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili) all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) le questioni di cui al paragrafo 1;

b) se del caso, il fatto che la decisione è soggetta a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri in conformità dell’articolo 13, paragrafo 4;

c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, di quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, di quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) conformemente alla legislazione nazionale, alle principali relazioni e consulenze pervenute alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2;

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata e gli esiti delle consultazioni svoltesi in conformità del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

5. Gli Stati membri decidono le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato.

Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

6. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, le autorità competenti mettano a disposizione del pubblico:

a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.

Articolo 15

Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante

1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

a) informare l'autorità competente;

b) comunicarle, non appena ne venga a conoscenza:

i) le circostanze dell'incidente;

ii) le sostanze pericolose presenti;

iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente e

iv) le misure di emergenza adottate;

c) informarla sulle misure previste per:

i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,

ii) evitare che esso si ripeta;

d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;

b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;

c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso; nonché

d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Articolo 16

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare a seguito di un incidente rilevante

1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:

a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata della relazione;

b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;

c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;

d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al primo comma soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.

3. La Commissione elabora un modulo di comunicazione in stretta collaborazione con gli Stati membri. Gli Stati membri utilizzano tale modulo per trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Articolo 17

Autorità competente

1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente incaricano un'autorità competente di coordinare le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti.

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva.

3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori in conformità ad altre normative dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi l'autorità competente si accerta che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

Articolo 18

Divieto di esercitare l’attività

1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti.

Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito la notifica, le relazioni o le altre informazioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente in conformità del paragrafo 1 presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.

Articolo 19

Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.

2. Le ispezioni devono essere adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento della relazione sulla sicurezza o di altre relazioni. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:

a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;

c) i dati e le informazioni contenuti nella relazione sulla sicurezza o in un'altra relazione presentata descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, siano rese pubbliche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano compresi in un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.

Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;

c) un elenco degli stabilimenti e degli impianti contemplati nel piano;

d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un rischio di effetto domino ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto degli stabilimenti vicini che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di rischi particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4;

g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;

h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

4. Sulla base dei piani d’ispezione di cui al paragrafo 3, l’autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

5. La valutazione sistematica dei pericoli è basata almeno sui criteri seguenti:

a) gli impatti potenziali e reali degli stabilimenti interessati sulla salute umana e sull'ambiente tenendo conto del pericolo di incidenti rilevanti, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [15].

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità di altra normativa dell'Unione.

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti" nonché in casi di non conformità.

7. Entro due mesi da ciascuna visita in loco l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni della visita e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore prenda tutte le misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.

8. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate in conformità di altre normative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.

9. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione risorse umane sufficienti dotate delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni. Essi incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.

10. Gli Stati membri si accertano che i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare visite in loco e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere all'autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Articolo 20

Scambi di informazioni e sistema informativo

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V, o una loro sintesi nel caso delle informazioni di cui all'allegato V, parte 2, siano messe a disposizione della Commissione in formato elettronico e aggiornate periodicamente.

3. La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati elettronica contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità al paragrafo 2.

Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elabora sistemi di scambio automatizzato di dati e un modulo di comunicazione da utilizzare per inviare le informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione triennale sull'attuazione della presente direttiva. Essi forniscono inoltre una sintesi in formato elettronico delle informazioni di cui al paragrafo 2 o indicano le banche dati in cui tali informazioni possono essere consultate.

La Commissione pubblica ogni tre anni in formato elettronico una sintesi generale di tali relazioni.

5. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

a) provvedere a una rapida comunicazione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2;

b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;

c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;

d) indicare le organizzazioni in grado di fornire consulenze o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.

6. La banca dati contiene almeno:

a) le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2;

b) l'analisi delle cause degli incidenti;

c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;

d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico le banche dati di cui ai paragrafi 3 e 5.

Articolo 21

Riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, le autorità competenti siano tenute a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presente direttiva.

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

3. L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario di sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

Anche l'autorità competente può decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione dell'autorità competente, il gestore presenta all'autorità e mette a disposizione del pubblico una versione modificata della relazione sulla sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Articolo 22

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

a) vanta un interesse sufficiente;

b) fa valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

2. Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell’ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Si considera che le organizzazioni di cui al primo comma abbiano diritti che possono essere violati ai fini del paragrafo 2, lettera b).

3. Il paragrafo 2 non esclude la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incide sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

4. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono giuste, eque, rapide e non eccessivamente dispendiose. Ove necessario, si ricorre a provvedimenti ingiuntivi.

Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso a tali procedure.

Articolo 23

Modifica degli allegati

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da I a VII per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.

3. Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 25 e 26.

Articolo 25

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata e non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Ricorso contro atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti di un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il periodo può essere prorogato di un mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le predette misure a decorrere dal 1° giugno 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazione

1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

Indice degli allegati

Allegato I – Elenco delle sostanze pericolose

Allegato II – Dati e informazioni minimE che devono figurare nella relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 9

Allegato III – Informazioni di cui all'articolo 9 relative al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

Allegato IV – Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza previsti all'articolo 11

Allegato V – Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a)

Allegato VI – Criteri per la notifica di un incidente alla Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Allegato VII – Criteri per la concessione di deroghe di cui all'articolo 4

Allegato VIII – Tavola di concordanza.

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze pericolose

PARTE 1

Categorie delle sostanze e delle miscele

L'allegato I, parte 1, comprende tutte le sostanze e le miscele che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1.

Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |

Categorie delle sostanze e delle miscele pericolose | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 9, per l'applicazione di |

| prescrizioni di soglia inferiore | prescrizioni di soglia superiore |

Sezione ‘H’ – PERICOLI PER LA SALUTE | | |

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione | 5 | 20 |

H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per via cutanea e per inalazione (cfr. nota 7) | 50 | 200 |

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT Categoria 1 | 50 | 200 |

Sezione ‘P’ – PERICOLI FISICI | | |

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, oppure - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità del metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive | 10 | 50 |

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) | 50 | 200 |

P2 Gas INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 | 10 | 50 |

P3a Aerosol INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol "estremamente infiammabili" o "infiammabili", contenenti gas infiammabili della categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili della categoria 1 | 150 | 500 |

P3b Aerosol INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol "estremamente infiammabili" o "infiammabili", non contenenti gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1 (cfr. nota 11.2) | 5 000 | 50.000 |

P4 gas COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 | 50 | 200 |

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure - Liquidi infiammabili della categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure - Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60°C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) | 10 | 50 |

P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili della categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure - Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60°C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12) | 50 | 200 |

P5c liquidI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili delle categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b | 5 000 | 50 000 |

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI organicI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B | 10 | 50 |

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI organicI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F | 50 | 200 |

P7 liquidI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1 | 50 | 200 |

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 | 50 | 200 |

Sezione ‘E’ – PERICOLI PER L'AMBIENTE | | |

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 | 100 | 200 |

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 | 200 | 500 |

Sezione ‘O’ – ALTRI PERICOLI | | |

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 | 100 | 500 |

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 | 100 | 500 |

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 | 50 | 200 |

PARTE 2

Sostanze specificate

Se una sostanza o un gruppo di sostanze elencate nella parte 2 rientra anche in una categoria della parte 1, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 2.

Colonna 1 | Numero CAS [16] | Colonna 2 | Colonna 3 |

| | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei |

Sostanze pericolose | | |

| | Prescrizioni di soglia inferiore | Prescrizioni di soglia superiore |

Nitrato d'ammonio (nota 13) | - | 5000 | 10000 |

Nitrato d'ammonio (nota 14) | - | 1250 | 5000 |

Nitrato d'ammonio (nota 15) | - | 350 | 2500 |

Nitrato d'ammonio (nota 16) | - | 10 | 50 |

Nitrato di potassio (nota 17) | - | 5000 | 10000 |

Nitrato di potassio (nota 18) | - | 1250 | 5000 |

Pentossido di arsenico, acido arsenico (V) e/o suoi sali | 1303-28-2 | 1 | 2 |

Triossido di arsenico, acido arsenioso (III) e/o suoi sali | 1327-53-3 | | 0,1 |

Bromo | 7726-95-6 | 20 | 100 |

Cloro | 7782-50-5 | 10 | 25 |

Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel | - | | 1 |

Etilenimina | 151-56-4 | 10 | 20 |

Fluoro | 7782-41-4 | 10 | 20 |

Formaldeide (concentrazione ≥ 90%) | 50-00-0 | 5 | 50 |

Idrogeno | 1333-74-0 | 5 | 50 |

Acido cloridrico (gas liquefatto) | 7647-01-0 | 25 | 250 |

Alchili di piombo | - | 5 | 50 |

Gas liquefatti infiammabili, categoria CLP 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale | - | 50 | 200 |

Acetilene | 74-86-2 | 5 | 50 |

Ossido di etilene | 75-21-8 | 5 | 50 |

Ossido di propilene | 75-56-9 | 5 | 50 |

Metanolo | 67-56-1 | 500 | 5000 |

4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta | 101-14-4 | | 0,01 |

Isocianato di metile | 624-83-9 | | 0,15 |

Ossigeno | 7782-44-7 | 200 | 2000 |

2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene | 584-84-991-08-7 | 10 | 100 |

Dicloruro di carbonile (fosgene) | 75-44-5 | 0,3 | 0,75 |

Arsina (triiduro di arsenico) | 7784-42-1 | 0,2 | 1 |

Fosfina (triiduro di fosforo) | 7803-51-2 | 0,2 | 1 |

Dicloruro di zolfo | 10545-99-0 | 1 | 1 |

Triossido di zolfo | 7446-11-9 | 15 | 75 |

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (nota 19) | - | | 0,001 |

Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5% in peso:4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone | - | 0,5 | 2 |

Prodotti petroliferia) benzine e nafte,b) cheroseni (compresi i jet fuel),c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)d) olio combustibile denso | - | 2500 | 25000 |

Ammoniaca anidra | 7664-41-7 | 50 | 200 |

Trifluoruro di boro | 7637-07-2 | 5 | 20 |

Solfuro di idrogeno | 7783-06-4 | 5 | 20 |

PARTE 3

Sostanze e miscele escluse dal campo di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 4, paragrafo 1

Denominazione della sostanza /miscela | Numero CAS | Quantità (se pertinente) | Altre condizioni (se pertinente) |

| | | |

NOTE ALL'ALLEGATO I

1. Le sostanze e le miscele sono classificate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [17].

2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento indicato nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.

Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o miscele in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + . . . è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + . . . è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli generali di incidenti rilevanti descritti nelle tre sezioni precedenti: pericoli per la salute, pericoli fisici e pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze e le miscele indicate nella parte 2 che sono classificate nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 con le sostanze e le miscele della sezione H: da H1 a H3;

b) per sommare le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 che sono classificate come esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze e miscele della sezione P: da P1 a P8;

c) per sommare le sostanze e le miscele specificate nella parte 2 che sono classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze e le miscele della sezione E: E1 ed E2.

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.

5. Le sostanze e le miscele che non sono contemplate nell'allegato I, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate dagli Stati membri alla categoria Seveso/sostanza specificata più simile (in attesa di una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della presente direttiva).

6. Per quanto riguarda le sostanze e le miscele che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

7. Nel caso delle sostanze e miscele che rientrano nella classe di pericolo H2 TOSSICITÀ ACUTA, categoria 3, esposizione per via cutanea e per inalazione, se i dati relativi a queste vie di esposizione non sono disponibili, si procede a un'estrapolazione dalle altre vie di esposizione sulla base dell'approccio indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (in particolare il punto 3.1.3.6.2.1. lettera a), e la tabella 3.1.2 dell'allegato I) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in particolare l'allegato I, sezione 5.2 "Stima dell'esposizione") nonché gli orientamenti corrispondenti, consultabili al seguente indirizzo: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf (a partire dalla pagina 204).

8. La classe di pericolo "Esplosivi" comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento CLP). Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva.

9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6 (parte 3) del Manuale di prove e criteri delle Nazioni Unite [18] stabilisce che la sostanza/miscela può avere proprietà esplosive.

10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P3, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati in conformità della direttiva 75/324/CEE sui generatori aerosol [19]. Gli aerosol "estremamente infiammabili" e "infiammabili" di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

12. Secondo l'allegato I, punto 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35°C se essi non mantengono la combustione. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

13. Nitrato di ammonio (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. Raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

– compreso tra il 15,75% [20] e il 24,5% [21] in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [22];

– uguale o inferiore al 15,75% in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.

14. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

– superiore al 24,5% in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,

– superiore al 15,75% in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,

– superiore al 28% [23] in peso, ad eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%.

15. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico

Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

– compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili,

– superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2% di sostanze combustibili.

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche ("off-specs") che non hanno superato la prova di detonabilità

Include:

– materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 2 e 3, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;

– i fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

17. Nitrato di potassio (5000/10000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prill/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

18. Nitrato di potassio (1250/5000)

Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.

19. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine

Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:

Fattori di tossicità equivalente (TEF) – OMS 2005 |

2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |

| | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |

| | | |

1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | | |

1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |

| | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

| | | |

OCDD | 0,0003 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |

| | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |

| | | |

| | OCDF | 0,0003 |

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |

Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |

ALLEGATO II

DATI E INFORMAZIONI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 9

1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti

Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.

2. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento

a) descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante;

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

d) descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.

3. Descrizione dell'impianto

a) Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste;

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative;

c) descrizione delle sostanze pericolose:

i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:

- l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC;

- quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;

ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente;

iii) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.

4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione

a) Descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto, comprendente in particolare:

i) fonti di rischi operativi;

ii) rischi e fonti di pericoli esterni derivanti da effetti domino e da altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

iii) rischi e fonti di pericoli ambientali, ad esempio terremoti o inondazioni;

b) valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, comprese piante, immagini o, se del caso, descrizioni equivalenti delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21;

c) riesame degli incidenti passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi procedimenti, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito a misure specifiche adottate per evitare tali incidenti;

d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.

5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente

a) Descrizione delle attrezzature installate nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entità di emissioni accidentali (tra cui nebulizzazione dell'acqua, schermi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutralizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio);

b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento;

c) descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati;

d) sintesi degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo 11.

ALLEGATO III

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 RELATIVE AL SISTEMA DI GESTIONE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi.

a) Il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti; sono da prendere in considerazione anche altri sistemi di gestione esistenti, quali ISO, OSHAS ed EMAS.

b) I seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità;

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature, la gestione degli allarmi e le interruzioni temporanee;

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;

(v) cultura della sicurezza: misure per valutare e migliorare la cultura in materia di sicurezza;

vi) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

vii) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di "quasi incidenti", soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;

viii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della strategia in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in conto e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit.

ALLEGATO IV

DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA PREVISTI DALL'ARTICOLO 11

1. Piani di emergenza interni

Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure mitigative all'interno del sito.

a) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno.

b) Per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili.

c) Misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme.

d) Disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili.

e) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure mitigative adottate all'esterno del sito.

2. Piani di emergenza esterni

a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure mitigative adottate all'esterno del sito.

b) Disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta di soccorsi.

c) Misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno.

d) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure mitigative adottate all'interno del sito.

e) Misure mitigative da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nella relazione sulla sicurezza, fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente.

f) Disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti vicini, in conformità all'articolo 8, informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare.

g) Disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, E PARAGRAFO 2, LETTERA A)

Parte 1

Per tutti gli stabilimenti compresi nel campo di applicazione della presente direttiva

1. Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento.

2. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o la relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è stata presentata all'autorità competente.

3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.

4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica o categoria di pericolo delle sostanze e delle miscele presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione delle principali caratteristiche pericolose.

5. Informazioni generali relative alla natura del pericolo di incidenti rilevanti, in particolare dei loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente, secondo quanto indicato nella strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti o nella relazione sulla sicurezza.

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

7. Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 in materia di riservatezza.

Parte 2

Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato:

1. Sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e dei tipi principali di eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari.

2. Informazioni adeguate su come la popolazione interessata è avvertita e tenuta informata in caso di incidente rilevante.

3. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve prendere e sul comportamento che deve adottare in caso di incidente rilevante.

4. Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti.

5. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

6. Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

ALLEGATO VI

CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.

1. Sostanze in causa

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari all'1% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

2. Conseguenze per le persone o i beni

Un incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi:

a) un decesso;

b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;

c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;

d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;

e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;

f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000.

3. Conseguenze immediate per l'ambiente

a) Danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:

i) 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione;

ii) 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;

b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:

i) 10 km o più di un fiume o canale;

ii) 1 ha o più di un lago o stagno;

iii) 2 ha o più di un delta;

iv) 2 ha o più di una zona costiera o di mare;

c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:

i) 1 ha o più.

4. Danni materiali

a) Danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di euro;

b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di euro.

5. Danni transfrontalieri

Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.

II. Devono essere notificati alla Commissione gli incidenti e i "quasi incidenti" che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.

ALLEGATO VII

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/82/CE | Presente direttiva |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 11 |

Articolo 2, paragrafo 2 | --- |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 7 |

Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 3, paragrafo 8 |

Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 9 |

Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 3, paragrafo 12 |

Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 3, paragrafo 13 |

Articolo 3, paragrafo 7 | Articolo 3, paragrafo 14 |

Articolo 3, paragrafo 8 | Articolo 3, paragrafo 15 |

--- | Articolo 3, paragrafi 2-6, 10-11 e 16-18 |

Articolo 4 | articolo 2, paragrafo 2, lettere a)-g) |

--- | Articolo 4 |

Articolo 5 | Articolo 5 |

Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 6, paragrafo 2 |

articolo 6, paragrafo 2, lettere a)-g) | articolo 6, paragrafo 1, lettere a)-g) |

--- | Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) |

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 6, paragrafo 3 |

Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 6, paragrafo 4 |

--- | Articolo 6, paragrafo 5 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |

--- | Articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) |

Articolo 7, paragrafo 1 bis | Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 7, paragrafo 2 | --- |

Articolo 7, paragrafo 3 | --- |

--- | Articolo 7, paragrafo 3 |

--- | Articolo 7, paragrafo 4 |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma | Articolo 9, paragrafo 2 |

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma | --- |

Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 4 | Articolo 9, paragrafo 6 |

Articolo 9, paragrafo 5 | Articolo 9, paragrafo 5 |

Articolo 9, paragrafo 6 | --- |

--- | Articolo 9, paragrafi 4 e 7 |

Articolo 10 | Articolo 10 |

Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) | Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2) |

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 11, paragrafo 3 |

Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 11, paragrafo 4 |

Articolo 11, paragrafo 4 | Articolo 11, paragrafo 5, primo comma |

Articolo 11, paragrafo 4 bis | Articolo 11, paragrafo 5, secondo comma |

Articolo 11, paragrafo 5 | Articolo 11, paragrafo 6 |

Articolo 11, paragrafo 6 | Articolo 11, paragrafo 7 |

Articolo 12, paragrafo 1, primo comma | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 12, paragrafo 2 |

Articolo 12, paragrafo 1 bis | --- |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 3 |

--- | Articolo 12, paragrafo 4 |

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma | Articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e secondo comma |

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, prima e terza frase | Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase |

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase | Articolo 13, paragrafo 1 |

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 13, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, prima frase |

--- | Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 4 |

Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 13, paragrafo 5 |

Articolo 13, paragrafo 4 | Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 13, paragrafo 5 | Articolo 14, paragrafo 1 |

Articolo 13, paragrafo 6 | Articolo 13, paragrafo 2, lettera c) |

--- | Articolo 13, paragrafo 3 |

--- | Articolo 13, paragrafo 6 |

--- | Articolo 14, paragrafi 2-7 |

Articolo 14 | Articolo 15 |

Articolo 15 | Articolo 16 |

Articolo 16 | Articolo 17, paragrafo 1 |

--- | Articolo 17, paragrafi 2 e 3 |

Articolo 17 | Articolo 18 |

Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 19, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 19, paragrafo 4 |

Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c) | Articolo 19, paragrafo 7 |

Articolo 18, paragrafo 3 | Articolo 19, paragrafo 10 |

--- | Articolo 19, paragrafi 3, 5, 6, 8 e 9 |

Articolo 19, paragrafo 1 | Articolo 20, paragrafo 1 |

Articolo 19, paragrafo 1 bis, primo comma | Articolo 20, paragrafo 2 |

Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma, prima frase | Articolo 20, paragrafo 3 |

Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma, seconda frase | --- |

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma | Articolo 20, paragrafo 5 |

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 20, paragrafo 6 |

Articolo 19, paragrafo 3 | --- |

Articolo 19, paragrafo 4 | Articolo 20, paragrafo 4 |

Articolo 20, paragrafo 1, primo comma | Articolo 21, paragrafo 1 |

Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 21, paragrafo 2 |

Articolo 20, paragrafo 2 | --- |

--- | Articolo 21, paragrafo 3 |

--- | Articolo 22 |

Articolo 21 | Articolo 23 |

Articolo 22 | --- |

Articolo 23 | Articolo 29 |

Articolo 24 | Articolo 28 |

Articolo 25 | Articolo 30 |

Articolo 26 | Articolo 31 |

--- | Articoli 24-27 |

Allegato I, introduzione, punti 1-5 | Allegato I, note all'allegato I, punti 1-4 |

Allegato I, introduzione, punti 6 e 7 | --- |

Allegato I, parte 1 | Allegato I, parte 2 |

Allegato I, parte 1, note | Allegato I, note all'allegato I, punti 13-19 |

Allegato I, parte 2 | Allegato I, parte 1 |

Allegato I, parte 2, note, punto 1 | Allegato I, note all'allegato I, punti 1 e 5-7 |

Allegato I, parte 2, note, punto 2 | Allegato I, note all'allegato I, punti 8-10 |

Allegato I, parte 2, note, punto 3 | Allegato I, note all'allegato I, punti 11 e 12 |

Allegato I, parte 2, note, punto 4 | Allegato I, note all'allegato I, punto 4 |

--- | Allegato I, parte 3 |

Allegato II, punti I-III | Allegato II, punti 1-3 |

Allegato II, punto IV, lettera A | Allegato II, punto 4, lettera a) |

--- | Allegato II, punto 4, lettera a), secondo e terzo trattino |

Allegato II, punto IV, lettera B | Allegato II, punto 4 IV, lettera b) |

--- | Allegato II, punto 4, lettera c) |

Allegato II, punto IV, lettera C | Allegato II, punto 4, lettera d) |

Allegato II, punto V | Allegato II, punto 5 |

Allegato III, paragrafo introduttivo e lettere a) e b) | Allegato III, paragrafi introduttivi |

Allegato III, lettera c), punti i)-iv) | Allegato III, punti i)-iv) |

--- | Allegato III, punto v) |

Allegato III, lettera c), punti v)-vii) | Allegato III, punti vi)-viii) |

Allegato IV | Allegato IV |

Allegato V, punto 1 | Allegato V, parte 1, punto 1 |

Allegato V, punto 2 | --- |

Allegato V, punti 3-6 | Allegato V, parte 1, punti 2-5 |

--- | Allegato V, parte 1, punto 6 |

Allegato V, punti 7-10 | Allegato V, parte 2, punti 2-5 |

Allegato V, punto 11 | Allegato V, parte 1, punto 7 |

--- | Allegato V, parte 2, punti 1 e 6 |

Allegato VI, parte I | Allegato VI, parte I |

Allegato VI, parte II | --- |

--- | Allegato VII |

--- | Allegato VIII |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

[5] GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.

[6] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

[7] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

[8] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

[9] GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.

[10] COM(2008) 46 definitivo.

[11] GU L 107 del 25.4.2007, pag. 1.

[12] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

[13] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[14] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[15] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

[16] Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

[17] GU L 353 del 31.12.2008, p.1

[18] Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

[19] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

[20] Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'45% di nitrato di ammonio.

[21] Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'70% di nitrato di ammonio.

[22] GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

[23] Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio.

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