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Document 52010PC0755

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

/* COM/2010/0755 def. - NLE 2010/0361 */

52010PC0755

/* COM/2010/0755 def. - NLE 2010/0361 */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 15.12.2010

COM(2010) 755 definitivo

2010/0361 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

RELAZIONE

1. Il 20 novembre 1998 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato[1].

2. Questa direttiva ha istituito un quadro giuridico comune a tutta l'Unione europea per la lotta contro i dispositivi illeciti che permettono un accesso non autorizzato ai servizi televisivi a pagamento e la protezione effettiva di detti servizi. Questa protezione si estende sia alle trasmissioni televisive e radiofoniche convenzionali che alle trasmissioni mediante internet.

3. L'obiettivo primario di questa direttiva è fornire una tutela giuridica a tutti quei servizi la cui remunerazione è correlata ad un accesso condizionato , vale a dire in cui l'accesso al servizio protetto è subordinato a preventiva autorizzazione individuale[2]. Questa protezione, concretamente, consiste nel dichiarare illecita qualsiasi attività commerciale relativa ad apparecchiature che consentono o facilitano l'accesso ai servizi senza l'autorizzazione né il pagamento del fornitore e nell'attuare un sistema sanzionatorio.

4. I servizi sono in tal modo messi a disposizione legalmente dai fornitori mediante un dispositivo di accesso condizionato , consistente in qualsiasi apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepito o adattato al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto[3]. Si designa invece dispositivo illecito , qualsiasi apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepito o adattato al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio[4].

5. La direttiva definisce in questo contesto le attività illecite collegate con i dispositivi illeciti. Si tratta in primo luogo della loro fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio o possesso e, in secondo, luogo della loro installazione, manutenzione o sostituzione. Infine anche l'utilizzazione di comunicazioni commerciali per effettuare la promozione di dispositivi di pirateria elettronica è dichiarato una attività illecita. Occorre notare che esclusivamente le attività summenzionate condotte in ambito commerciale sono dichiarate illecite.

6. Le sanzioni previste per l'attività illecita sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri, che devono rispettare i principi generali del diritto comunitario. Esse devono essere "efficaci, dissuasive e proporzionate"[5] alle infrazioni commesse.

7. Inoltre gli Stati membri devono permettere ai prestatori di servizi di accesso o ad accesso condizionato, di disporre di mezzi di tutela adeguati per far cessare un pregiudizio illecito alla loro attività (ad esempio mediante un'ingiunzione) nonché della possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno subito dall' attività illecita.

8. Nel 1999 il Consiglio d'Europa ha avviato la redazione di una convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

9. Una protezione estesa ed effettiva dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è sembrata particolarmente necessaria. In effetti, numerosi Stati europei non membri dell'Unione europea possono costituire dei rifugi per il perfezionamento e la diffusione di dispositivi di pirateria di servizi ad accesso condizionato, dal momento che il loro ordinamento giuridico non prevede sanzioni per detta attività di pirateria molto specifica. È dunque auspicabile estendere le disposizioni della direttiva 98/84/CE e creare un quadro comune ed efficace a livello europeo per la protezione di questi servizi.

10. Il Consiglio, con una decisione del 22 giugno 1999, ha quindi autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, ai negoziati per la Convenzione[6].

11. Le direttive di negoziato impartite alla Commissione intendono far sì che la Convenzione europea adotti definizioni e misure comuni a quelle della direttiva 98/84/CE e che i due strumenti giuridici siano compatibili al massimo.

12. I negoziati sono stati un successo, e la Convenzione adottata il 24 gennaio 2001 è pienamente compatibile con la direttiva 98/84/CE.

13. In effetti, la Convenzione riprende in sostanza le disposizioni della direttiva 98/84/CE. I sistemi di accesso condizionato e ad accesso condizionato sono così protetti dalla stesse attività illecite enumerate nella direttiva 98/84/CE.

14. Tra i due testi vi sono delle minime differenze. Ad esempio la Convenzione non sanziona esclusivamente la fabbricazione di dispositivi illeciti, ma anche la loro produzione. Parimenti, le sanzioni previste rispetto alle attività definite illecite sono definite più chiaramente, giacché la Convenzione specifica che esse siano penali, amministrative o d'altro tipo. Tuttavia, analogamente alla direttiva 98/84/CE, le sanzioni devono essere proporzionate, dissuasive ed efficaci. In conclusione, queste differenze di testo nella Convenzione del Consiglio d'Europa non modificano in alcun modo il contenuto e la portata della direttiva comunitaria.

15. La Convenzione è aperta alla partecipazione dell'Unione europea. Inoltre, il suo articolo 11, paragrafo 4, prevede espressamente che, nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri della Comunità europea applichino le regole della Comunità, e applichino dunque quelle regole derivanti dalla presente Convenzione solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplini il tema particolare in questione. Questa clausola di distacco a favore di Stati membri dell'Unione europea assicura il primato delle norme dell'UE.

16. Nel quadro della sua seconda relazione di valutazione della direttiva 98/84/CE adottata il 30 settembre 2008[7], la Commissione ha indicato che la firma della Convenzione da parte dell'Unione europea dovrebbe indurre una più ampia ratificazione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa e permettere così di estendere al di là delle frontiere dell'UE la tutela dei servizi ad accesso condizionato.

17. La Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è stata firmata a nome dell'Unione europea il (...), fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva

18. Di conseguenza, la Commissione raccomanda al Consiglio di procedere alla conclusione della presente convenzione, che permetterà di estendere il campo di applicazione del quadro normativo posto in essere dalla direttiva 98/84/CE e permetterà quindi di contrastare efficacemente i pregiudizi ai servizi protetti.

2010/0361 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione[8],

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

19. Il (…) Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea, in seno agli organismi competenti del Consiglio d'Europa, una convenzione sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

20. La Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è stata adottata il 24 gennaio 2001 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2003.

21. La Convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello della direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato[9].

22. La conclusione della Convenzione permetterebbe l'invio di un segnale forte a favore della Convenzione e di contribuire in tal modo ad estendere le disposizioni della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'UE e di attuare un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe comune a tutto il continente europeo;

23. Conformemente alla decisione del Consiglio (...), la Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato è stata firmata a nome dell'Unione europea il (...), fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva

24. Occorre approvare questa Convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Il testo della Convenzione è contenuto nell'allegato 1 alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome dell'UE lo strumento di approvazione di cui all'articolo 12 della Convenzione, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dalla Convenzione.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a rendere la dichiarazione unilaterale di cui all'allegato 2 della presente decisione al momento del deposito dello strumento di approvazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il…

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO 1

Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più marcata tra i suoi membri;

basandosi sulla Raccomandazione n. R(91)14 del Comitato del Ministri sulla protezione giuridica dei servizi televisivi codificati;

considerando che la pirateria di decodificatori di servizi televisivi codificati continua a costituire un problema in tutta l'Europa;

costatando che dall'adozione della raccomandazione sopraccitata sono apparsi nuovi tipi di servizi e di dispositivi di accesso condizionato, come pure nuove forme di accesso illegale a questi ultimi;

costatando la grande disparità che esiste negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato;

costatando che l'accesso illecito minaccia la vitalità economica degli organismi che forniscono dei servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione e, di conseguenza, può pregiudicare la diversità dei programmi e dei servizi offerti al pubblico;

convinti della necessità di seguire una politica comune volta a proteggere i servizi ad accesso condizionato e i servizi di accesso condizionato;

convinti che sanzioni penali, amministrative o altro possano essere efficaci nella prevenzione delle attività illecite contro i servizi ad accesso condizionato;

ritenendo che occorra considerare in modo particolare le attività illecite svolte a scopo commerciale;

tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali esistenti che contengono dei dispositivi relativi alla protezione dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato,

hanno convenuto quanto segue:

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente Convenzione concerne i servizi della società dell'informazione e i servizi di radiodiffusione forniti a pagamento e basati su, o formati da, un accesso condizionato. Lo scopo della presente Convenzione è rendere illecito sul territorio delle Parti un certo numero d'attività che permettono l'accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle Parti in questo settore.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

a. «servizio protetto», uno dei seguenti servizi, purché sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

- trasmissioni televisive, come definite all'articolo 2 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera emendata;

- trasmissioni radiofoniche, vale a dire la trasmissione via cavo o via etere, ma anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;

- i servizi della società dell'informazione, intesi come servizi forniti per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario dei servizi;

oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerata come un servizio a sé stante;

b. «accesso condizionato», misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile a uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo sia subordinato ad autorizzazione preliminare e individuale;

c. «dispositivo di accesso condizionato», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo;

d. «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo senza l'autorizzazione del fornitore di servizi.

Art. 3 Destinatari

La presente Convenzione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che offrono un servizio protetto, come definito all'articolo 2 lettera a, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che una delle Parti possa essere competente in materia.

Sezione II: Attività illecite

Art. 4 Reati

Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una Parte:

a. la fabbricazione o la produzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

b. l'importazione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

c. la distribuzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

d. la vendita o il noleggio a fini commerciali di dispositivi illeciti;

e. il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;

f. l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

g. la promozione commerciale, il marketing o la pubblicità in favore di dispositivi illeciti.

In qualsiasi momento, ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre attività oltre a quelle menzionate al paragrafo 1 del presente articolo.

Sezione III: Sanzioni e mezzi di tutela

Art. 5 Sanzioni che reprimono le attività illecite

Le Parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all'articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o d'altro tipo. Queste misure devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.

Art. 6 Misure di confisca

Le Parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per permettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, pubblicitario o di marketing utilizzato per commettere un delitto, come pure la confisca di tutti i profitti e guadagni finanziari derivanti dall'attività illecita.

Art. 7 Procedure civili

Le Parti adottano le misure necessarie per fare in modo che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita, specificata all'articolo 4, abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.

Sezione IV: Attuazione ed emendamenti

Art. 8 Cooperazione internazionale

Le Parti s'impegnano ad assistersi vicendevolmente per l'attuazione della presente Convenzione. Sulla base delle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell'ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le Parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nelle procedure relative alle infrazioni penali o amministrative stabilite in virtù della presente Convenzione.

Art. 9 Consultazioni multilaterali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni, in ogni caso ogni qual volta una Parte lo richiede, si procederà a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione come pure l'opportunità di effettuare una revisione o un ampliamento di alcune delle sue disposizioni, in particolare per quanto concerne le definizioni di cui all'articolo 2. Queste consultazioni avverranno durante riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Parte può farsi rappresentare alle consultazioni multilaterali da uno o più delegati. Ogni Parte ha diritto di voto. Ogni Stato partecipante alla presente Convenzione dispone di un voto. Sulle questioni di sua competenza, la Comunità europea esercita il suo diritto di voto ed esprime un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono Parte alla presente Convenzione. La Comunità europea si astiene se la votazione non riguarda una questione di sua competenza.

3. Ogni Stato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o la Comunità europea, che non partecipa alla presente Convenzione, può farsi rappresentare alle riunioni di consultazione da un osservatore.

4. Dopo ogni consultazione, le Parti presentano al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulla consultazione e sul funzionamento della presente Convenzione, corredato, se lo ritengono necessario, da proposte di emendamento della Convenzione.

5. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono un regolamento interno delle riunioni di consultazione.

Art. 10 Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la comunica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato a aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

3. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo precedente è esaminato, entro sei mesi a decorrere dalla data di trasmissione del Segretario Generale, in occasione di una riunione di consultazione multilaterale durante la quale tale emendamento può essere adottato alla maggioranza dei due terzi degli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

4. Il testo adottato dalla riunione di consultazione multilaterale è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo essere stato approvato, il testo dell'emendamento è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui tutte le Parti hanno comunicato al Segretario Generale la loro accettazione.

6. Il Comitato dei Ministri può decidere, secondo una raccomandazione formulata in una riunione di consultazione multilaterale, con una maggioranza ai sensi dell'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei voti dei rappresentanti delle Parti abilitate a sedere in seno al Comitato, di determinare l'entrata in vigore di un emendamento allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato aperto all'accettazione, a patto che una Parte non abbia notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Se è stata notificata una simile obiezione, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento d'accettazione della Parte che ha notificato l'obiezione.

7. Se un emendamento è stato approvato dal Comitato dei Ministri, ma non è ancora entrato in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 5 o 6, uno Stato o la Comunità europea non possono esprime il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione senza accettare nello stesso tempo questo emendamento.

Art. 11 Relazioni con le altre convenzioni o accordi

1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a questioni particolari.

2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali su questioni regolamentate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o di rafforzare le disposizioni di quest'ultima o di facilitare l'applicazione dei principi da essa decretati.

3. Se due o più Parti hanno concluso un accordo o un trattato su un tema che rientra nella presente Convenzione, o se hanno stabilito in altro modo le loro relazioni in merito a questo tema, avranno la facoltà d'applicare tale accordo, trattato o reciproco impegno, in luogo della presente Convenzione se ciò facilita la cooperazione internazionale.

4. Nelle loro relazioni reciproche, le Parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole della Comunità, e dunque quelle regole derivanti dalla presente Convenzione, solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplina il tema particolare in questione.

Sezione V: Clausole finali

Art. 12 Firma e entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, come pure a quella della Comunità europea. Questi Stati e la Comunità europea possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

25. firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; oppure

26. firma, su riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, seguita da rati fica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale tre Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato firmatario o la Comunità europea che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 13 Adesione alla Convenzione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione, invitare qualunque Stato non menzionato all'articolo 12, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a sedere in seno al Comitato.

2. Per ogni Stato che aderisce, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato depositato lo strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 14 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Stato o la Comunità europea può, in seguito, estendere in qualsiasi momento l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 15 Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 16 Composizione delle vertenze

In caso di vertenza tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti cercheranno di giungere ad una composizione amichevole della vertenza mediante negoziazione o qualsiasi altra soluzione pacifica, ivi comprese il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale che pronuncerà delle decisioni vincolanti per le Parti in causa.

Art. 17 Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 18 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a. ogni firma conformemente all'articolo 12;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione conformemente agli articoli 12 e 13;

c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 12 e 13;

d. ogni dichiarazione formulata in virtù dell'articolo 4;

e. ogni proposta di emendamento formulata in virtù dell'articolo 10;

f. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 gennaio 2001, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati partecipanti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato che sia stato invitato a aderire alla presente Convenzione.

ALLEGATO 2

Dichiarazione dell'UE

[da comunicarsi al segretario generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di approvazione della Convenzione]

La Convenzione conferisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un potere decisionale sia sull'adozione degli emendamenti, che sull'adesione di Stati non membri. Benché parte della presente Convenzione, l'UE constata nuovamente la sua esclusione dall'esercizio del potere summenzionato giacché essa non dispone di alcun diritto di voto nel Comitato dei Ministri, a differenza degli Stati membri del Consiglio d'Europa, anche se essi non sono parti della Convenzione. Una simile situazione non permette all'UE di esercitare appieno tutti i diritti derivanti dalla Convenzione, mentre essa stessa è soggetta a tutte gli obblighi che ne derivano.

L'UE vede con preoccupazione questa situazione, come ha già avuto modo di esprimere in altre occasioni. In effetti essa non può accettare lo squilibrio risultante tra le parti e la sua partecipazione a detta Convenzione non potrebbe quindi essere considerato come un precedente implicante l'accettazione di questa situazione per il futuro.

Secondo l'UE devono essere avviate discussioni con le autorità competenti del Consiglio d'Europa per esaminare le possibilità di adattare queste procedure nelle Convenzioni esistenti del Consiglio d'Europa aperte alla firma dell'UE e/o nelle convenzioni future.

[1] GU L 320 del 28 novembre 1998, pag. 54.

[2] Articolo 2, lettera b), della direttiva 98/84/CE.

[3] Articolo 2, lettera c), della direttiva 98/84/CE.

[4] Articolo 2, lettera e), della direttiva 98/84/CE.

[5] Articolo 5 della direttiva 98/84/CE.

[6] Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Rif.: 9556/99.

[7] COM (2008) 593 definitivo non pubblicato sulla GU.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L 320 del 28 novembre 1998, pag. 54.

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