Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0726

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia

/* COM/2010/0726 def. - COD 2010/0363 */

52010PC0726

/* COM/2010/0726 def. - COD 2010/0363 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 8.12.2010

COM(2010) 726 definitivo

2010/0363 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia

{SEC(2010) 1510 definitivo}{SEC(2010) 1511 definitivo}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Dopo dieci anni di liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia elettrica uno dei risultati positivi conseguiti è stato lo sviluppo di borse dell’energia e contratti standardizzati negoziati fuori borsa (OTC) che attraggono un’ampia gamma di operatori, fra cui produttori e fornitori di energia, grandi utenti di energia, rivenditori puri, istituzioni finanziarie e altri promotori commerciali.

Mercati europei dell’energia concorrenziali e integrati favoriscono l’innovazione e l’efficienza. In presenza di mercati all'ingrosso del gas e dell’elettricità spessi e liquidi le imprese contano di poter rispondere con flessibilità ai cambiamenti delle condizioni di mercato, sostenendo gli investimenti nella nuova generazione e nelle infrastrutture, necessari nell'ambito del processo di trasformazione dell’offerta energetica europea. I prezzi nei mercati all’ingrosso determinano anche i costi energetici per le famiglie e le imprese.

Pertanto, i cittadini, le imprese e le autorità devono nutrire fiducia nell’integrità di detti mercati energetici all’ingrosso. Se non sono contrastate con efficacia, le potenziali pratiche commerciali inique compromettono la fiducia generale, scoraggiano gli investimenti, accrescono la volatilità dei prezzi dell’energia e possono comportare nel complesso l'aumento di questi ultimi.

Nel dicembre 2007 la Commissione ha chiesto il parere del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) e del Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (ERGEG) su questioni riguardanti la trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e gli abusi di mercato. La risposta è stata che la Commissione dovrebbe considerare l’elaborazione e la valutazione di proposte intese a creare nella legislazione relativa al settore energetico un quadro di base mirato contro gli abusi di mercato per tutti i prodotti dell’elettricità e del gas che non ricadono nella direttiva sugli abusi di mercato[1]. Tale parere discende dalla constatazione che il regime esistente ha dato luogo a lacune nella normativa applicabile e nel livello di trasparenza.

2. Consultazione delle parti interessate

Nel maggio 2009 la direzione generale dell’Energia (all'epoca DG TREN) ha organizzato un seminario per raccogliere le opinioni delle parti interessate e discutere del modo migliore per sviluppare un regime di monitoraggio inteso ad assicurare l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia. Nell’ottobre 2009 è stato organizzato un secondo seminario con un’ampia partecipazione dell’industria in cui sono stati presentati gli elementi fondanti di un regime di integrità del mercato specifico per settore.

La direzione generale dell’Energia ha presentato un progetto di documento di discussione[2] al Forum europeo sulla regolamentazione dell’energia elettrica (Forum di Firenze) del dicembre 2009 e al Forum europeo per la regolazione del gas (Forum di Madrid) del gennaio 2010. Alle parti interessate è stato chiesto di inviare entro febbraio 2010 proposte e pareri sulle opzioni strategiche presentate. Dal 31 maggio al 23 luglio 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica di ampia portata.

Tutte le informazioni sul processo di consultazione, i documenti e le presentazioni utilizzate alle riunioni delle parti interessate sono consultabili sul sito Internet della DG ENER[3].

3. Valutazione dell’impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione dell’impatto che esamina nel dettaglio le opzioni per assicurare l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia. La relazione sulla valutazione dell'impatto è consultabile sul sito Internet della Commissione[4].

4. Elementi giuridici della proposta

4.1. Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 194, paragrafo 2, del TFUE. Tale articolo, secondo il quale nel quadro dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno la politica dell’Unione nel settore dell'energia è intesa, fra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, costituisce pertanto la base giuridica più appropriata per un regolamento in questo ambito.

Un regolamento è lo strumento giuridico più consono per fissare norme coerenti di applicazione nei mercati transfrontalieri dell’energia, con una funzione di monitoraggio a livello europeo e un’attuazione coordinata tra gli Stati membri.

4.2. Principio di sussidiarietà e di proporzionalità

4.2.1. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, in quanto la proposta riguarda una materia che non è di competenza esclusiva dell’Unione.

I mercati all’ingrosso dell’energia sono fondamentali per il benessere dei cittadini europei e per la competitività delle imprese europee, nonché per il successo della politica energetica dell’Unione. Come evidenziato nel parere alla Commissione, le autorità di regolamentazione finanziaria e del settore energetico non possono fronteggiare con efficacia i timori relativi agli abusi di mercato per una combinazione di carenze informative e lacune normative.

I mercati dell’energia nell’UE si estendono sempre più oltre i confini nazionali per quanto concerne il luogo di compravendita e il luogo di produzione e consumo. Di conseguenza i prezzi vengono fissati sulla base della domanda e dell’offerta in più paesi[5]. L'accoppiamento di mercato (market coupling) tra borse dell’energia di tutta l’UE[6], che dovrebbe diventare effettivo entro il 2015, rafforzerà questo fenomeno, così come il passaggio alla compravendita del gas basata sui punti di interconnessione (hub) congiuntamente alla tariffazione del trasporto del gas in entrata e uscita.

Inoltre, i mercati dell’energia all’ingrosso comprendono scambi organizzati e operazioni fuori borsa (over-the-counter, OTC) con mediazione. Soprattutto le transazioni OTC sono spesso concluse al di fuori dal paese interessato dalla compravendita. Tali negoziazioni influenzano anche gli scambi nelle borse dell’energia. È evidente che gli abusi di mercato che si verificano in un mercato specifico non si limiteranno a un unico Stato membro ma avranno inevitabilmente ripercussioni a livello di Unione europea, proprio come un comportamento anticoncorrenziale nei mercati dell’energia potrebbe avere effetti sull’interscambio tra Stati membri e conseguenze sui consumatori nell’intero mercato interno[7].

Per comprendere appieno l’evoluzione del mercato sono pertanto necessarie norme coerenti nel mercato interno insieme a un meccanismo di accesso da parte delle autorità alle informazioni provenienti da tutta l’Unione.

Benché in alcuni casi si cerchi, livello nazionale,di attuare un monitoraggio dei mercati energetici[8], data l’organizzazione dei mercati dell’energia, sarà difficile per i singoli Stati membri accedere a tutti i dati necessari per individuare e combattere efficacemente gli abusi di mercato. Senza l’intervento a livello di UE queste iniziative potrebbero proliferare con il rischio che gli operatori di mercato si trovino esposti a regimi in conflitto e non coordinati.

In ragione della natura transfrontaliera del problema, è chiaro che l’azione dell’UE deve svolgere un ruolo fondamentale per garantire l’integrità dei mercati europei dell’energia. Il coordinamento a livello di UE può far sì che i benefici del mercato interno dell’energia non siano inficiati da comportamenti nel mercato che minano la fiducia dei cittadini e delle imprese nel processo di formazione dei prezzi, quando questo ciò si verifica in uno Stato membro diverso da quello in cui ne sono risentiti gli effetti.

Il regolamento mira a creare un quadro di riferimento per definire norme coerenti adattate alle specificità dei mercati dell’energia e studiate per individuare e prevenire efficacemente gli abusi di mercato. Esso prevede che l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia)[9] operi di stretto concerto con le autorità nazionali di regolamentazione istituite ai sensi della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE e con altre autorità competenti per seguire con attenzione i mercati dell'elettricità e del gas, nonché per assicurare che siano adottate misure di applicazione efficaci e coordinate.

Le autorità degli Stati membri non hanno solo un interesse diretto negli effetti sui loro mercati, ma contribuiscono anche in modo significativo alla comprensione dell'andamento dei mercati di loro competenza. Pertanto, il rispetto del principio di sussidiarietà sarà essenziale per assicurare l’efficacia dell’azione dell’UE. Il presente regolamento consentirà un monitoraggio più efficace a livello nazionale, garantendo alle autorità nazionali l’accesso a dati esaustivi, e permetterà inoltre di avere, attraverso l’Agenzia, un’adeguata visione a livello di UE dei mercati del gas e dell’elettricità e la necessaria competenza nella gestione dei mercati e sistemi europei del gas e dell’elettricità.

4.2.2. Principio di proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta si limita a quanto è necessario – in particolare per quanto riguarda l'impatto sui soggetti che operano nella compravendita di prodotti energetici all'ingrosso – per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ovvero garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia assicurando l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso.

4.3. Spiegazione dettagliata

4.3.1. Norme chiare e coerenti

Il regolamento istituisce norme che vietano chiaramente gli abusi nei mercati all’ingrosso dell’elettricità e dei relativi prodotti, nonché nei mercati all’ingrosso del gas naturale e dei relativi prodotti. Fra queste norme figura l’esplicito divieto di speculazioni sulla base di informazioni privilegiate (insider trading), nonché di manipolazione del mercato. Esse sono formulate in modo da essere in linea con la direttiva sugli abusi di mercato e non si applicano agli strumenti finanziari che sono già disciplinati da quest'ultima.

In questo modo saranno colmate le lacune individuate dal CESR e dall’ERGEG e gli abusi di mercato saranno esplicitamente vietati nei mercati dell'energia all'ingrosso.

4.3.2. Norme compatibili e adattabili

Il regolamento consente di definire tali norme in atti delegati della Commissione. Come dimostrano i risultati della consultazione pubblica, il settore ha accolto con favore questo approccio, che consente di tenere in considerazione le specificità dei mercati dell’energia e i cambiamenti che dovessero intervenirvi. È importante osservare a questo proposito che l’adozione di codici di rete ai sensi della legislazione del terzo pacchetto per la liberalizzazione dell’energia comporterà numerosi cambiamenti nelle modalità operative dei mercati transfrontalieri. Questo approccio consentirà alle autorità di regolamentazione nel settore finanziario di tenere in considerazione tali regolamenti dettagliati nell’applicare la direttiva sugli abusi di mercato agli strumenti finanziari connessi al settore energetico.

4.3.3. Misure efficaci per l’individuazione e la prevenzione

Monitoraggio dei mercati

Per individuare gli abusi di mercato è necessaria un'efficace azione di monitoraggio sul mercato con un accesso tempestivo a dati completi sulle transazioni. La supervisione del mercato a livello UE può garantire la visione d’insieme necessaria per monitorare i mercati dell’energia. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (l'Agenzia) dispone delle necessarie competenze in tali mercati nonché delle relazioni istituzionali con i regolatori nazionali dell’energia per espletare questo ruolo.

Il regolamento stabilisce che l’Agenzia raccolga, esamini e condivida i dati provenienti dai mercati dell’energia all’ingrosso. Le autorità degli Stati membri, tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità di regolamentazione del settore finanziario e le autorità garanti della concorrenza, hanno un interesse diretto nell'andamento del mercato e apportano un contributo essenziale alla comprensione dell’evoluzione del mercato di loro competenza. Pertanto, nell'azione di monitoraggio prevista, svolge un ruolo cardine la cooperazione tra l’Agenzia e le autorità nazionali.

Rendicontazione

Il regolamento impone agli operatori di mercato di segnalare all’Agenzia le operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso. La forma, il contenuto e la tempistica delle informazioni da fornire saranno stabilite da atti delegati della Commissione basati su progetti di orientamenti elaborati dall'Agenzia che indicheranno diversi canali per la trasmissione dei dati, consentendo in questo modo di ridurre al minimo gli oneri per gli operatori di mercato e di evitare la duplicazione degli obblighi di segnalazione su soggetti che rientrano nella direttiva sugli abusi di mercato.

Interventi esecutivi e applicativi

Il monitoraggio dei mercati sarà affiancato da un’efficace attività di indagine laddove siano sospettati abusi, dando luogo se del caso a sanzioni adeguate. A tale riguardo il regolamento attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione un ruolo di primo piano, imponendo agli Stati membri di conferire loro i poteri necessari per indagare sui presunti abusi di mercato e di definire norme adeguate in materia di sanzioni applicabili in caso di violazioni del regolamento.

Il regolamento riconosce altresì il carattere essenziale della cooperazione in ragione della natura transfrontaliera dei mercati dell’energia. A tale fine viene attribuito all’Agenzia un ruolo importante: in stretto contatto con i regolatori dell’energia e le autorità di vigilanza finanziaria, essa assicurerà l’adozione di un approccio coerente per contrastare eventuali abusi di mercato, segnalando i potenziali abusi alle autorità nazionali di regolamentazione e agevolando lo scambio di informazioni.

Tale ruolo di coordinamento sarà particolarmente importante qualora le indagini riguardino più Stati membri o quando non sia chiaro dove si sono effettivamente verificati i presunti abusi di mercato. Il regolamento prevede la possibilità di istituire un gruppo di indagine, coordinato dall’Agenzia ma composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

5. Incidenza sul bilancio

L’incidenza sul bilancio della presente proposta è riepilogata nella scheda finanziaria legislativa di accompagnamento.

2010/xxxx (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[10],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) È importante assicurare che i consumatori possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas e che i prezzi fissati nei mercati dell’energia all’ingrosso riflettano l’equa interazione tra domanda e offerta.

(2) Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il Gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell’elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo nel settore dell’energia atto a impedire gli abusi di mercato.

(3) I mercati dell’energia dell'Unione europea sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas oltre i confini nazionali. Pertanto, il compito di garantire l’integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri.

(4) I mercati dell’energia all’ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, nei quali la fissazione dei prezzi è interconnessa.

(5) Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell’energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell’assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Né possono derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.

(6) Attualmente in alcuni dei più importanti mercati dell’energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l’integrità.

(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell’energia all’ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato - insider trading e manipolazione del mercato - siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime.

(8) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica[13] e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale[14] riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull’efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso.

(9) Occorre vietare chiaramente di ricorrere o tentare di ricorrere a informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi. L’impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate.

(10) Si ha manipolazione nei mercati dell’energia all’ingrosso quando si fa in modo che i prezzi si collochino artificialmente a un livello che non è giustificato dalla disponibilità effettiva e dai costi di produzione, dalla capacità di stoccaggio o di trasporto e dalla domanda.

(11) È necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificità dei mercati dell’energia all’ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate.

(12) Il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia[15] persegue gli obiettivi dell’articolo 194 del trattato. Quest’ultimo articolo, se fosse stato in vigore al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 713/2009, avrebbe costituito la base giuridica per l’istituzione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (l’Agenzia).

(13) Il monitoraggio efficace del mercato è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso. L’Agenzia si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e sistemi dell’elettricità e del gas nell’Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di un’importante comprensione dell'andamento dei mercati dell’energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assicurare il monitoraggio efficace dei mercati.

(14) Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare ai dati sulle transazioni. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato che negoziano prodotti energetici all’ingrosso di fornire tali informazioni all’Agenzia. (15) Onde assicurare la necessaria flessibilità nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri non necessari per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorità competente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari[16] e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorità competenti in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.

(16) Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso, l’Agenzia dovrebbe introdurre meccanismi che consentano l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso da parte di altre autorità competenti, in particolare dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati [regolamento ESMA – proposta della Commissione 2009/0144 (COD)], delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, delle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri e di altre autorità competenti.

(17) L’Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa dei dati ricevuti, impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni detenute da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L’Agenzia dovrebbe altresì accertarsi che le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza parimenti elevato.

(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza può promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso.

(19) Occorre che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.

(20) L’Agenzia dovrebbe assicurare che l’applicazione del presente regolamento avvenga in maniera coordinata all’interno dell’Unione e sia coerente con l’applicazione della direttiva 2003/6/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)[17]. Dal momento che gli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, spetta all’Agenzia svolgere un ruolo importante nell’assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coerente. Per conseguire questo obiettivo occorre che sia in grado di coordinare l'operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità.

(21) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso, in cui rientrano i mercati sia delle materie prime sia dei derivati.

(22) È importante che l’obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate in osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

(23) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell’elettricità e del gas e di quelle in elettricità e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.

(24) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia, non può essere conseguito in maniera soddisfacente dagli Stati membri, mentre lo può essere a livello di Unione, l’Unione può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In osservanza del principio di proporzionalità, di cui al medesimo articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive nei mercati dell’energia all’ingrosso in linea con quelle di applicazione nei mercati finanziari. Istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia.

Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che consistono in strumenti finanziari e che sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "informazione privilegiata", un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, le informazioni che probabilmente un operatore di mercato diligente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso sono informazioni che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un’influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all’ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alla capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell’energia elettrica o del gas naturale, nonché le informazioni che devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell’energia all’ingrosso interessato.

A titolo di esempio, le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali atti, possono costituire informazioni privilegiate;

2. “manipolazione di mercato”:

1. la conclusione di transazioni oppure la trasmissione di ordini di compravendita in prodotti energetici all’ingrosso:

2. che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso; ovvero

3. che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia regolamentato in questione; ovvero

4. che utilizzino, o tentino di utilizzare, strumenti fittizi o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio;

5. la diffusione di informazioni che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito ai prodotti energetici all’ingrosso, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti. Con riferimento ai giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale, tale diffusione di informazioni va valutata, tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o benefici dalla diffusione delle informazioni in questione.

A titolo di esempio, costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica oppure la disponibilità di gas, o la disponibilità di capacità di trasporto siano diverse dalla capacità effettiva fisicamente disponibile;

3. "tentata manipolazione di mercato":

6. concludere un’operazione, impartire un ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:

7. fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

8. consentire di fissare il prezzo di mercato di uno più prodotti energetici all’ingrosso a un livello anormale o artificiale; ovvero

9. utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o connivenza in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso;

10. diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito ai prodotti energetici all’ingrosso;

4. "prodotti energetici all’ingrosso", i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

11. contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica;

12. i derivati riguardanti il gas naturale o l’energia elettrica;

13. i contratti relativi al trasporto di gas naturale o energia elettrica;

14. i derivati relativi al trasporto di gas naturale o energia elettrica;

i contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica destinati all’impiego da parte di utenti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso;

5. "mercato dell’energia all’ingrosso", un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all’ingrosso;

6. "autorità finanziaria competente", un’autorità competente designata conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE;

7. "autorità nazionale di regolamentazione", un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[18] oppure ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19];

8. "gestore del sistema di trasmissione o trasporto", il soggetto definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 3

Divieto di insider trading e obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

1. È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso:

15. di utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono tali informazioni;

16. di comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni. In tal caso devono divulgare tali informazioni al pubblico in maniera completa ed efficiente. Qualora la divulgazione sia intenzionale, le informazioni sono rese disponibili a tutti contemporaneamente. In caso di divulgazione non intenzionale le informazioni devono essere messe a disposizione di tutti quanto prima dopo la divulgazione non intenzionale. Questo punto non si applica se la persona che riceve le informazioni è soggetta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto;

17. di raccomandare a un’altra persona oppure di indurla ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

18. membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;

19. persone che detengono quote di capitale di un’impresa;

20. persone che hanno accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;

21. persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;

22. persone che sanno, o dovrebbero sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

3. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

4. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l’operatore è responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.

Un operatore di mercato può, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non possa fuorviare il pubblico, che l'operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l'operatore di mercato trasmette tali informazioni all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

Il primo e secondo comma non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle disposizioni della direttiva 2009/72/CE, della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni effettuate per garantire l’esecuzione di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all’ingrosso diventato esigibile quando quest’obbligo risulta da un accordo concluso prima che la persona interessata fosse in possesso di un’informazione privilegiata.

Il paragrafo 1, lettere a) e c), non si applica ai gestori del sistema di trasmissione o trasporto quando acquistano gas o energia elettrica al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 4

Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

Articolo 5

Specifiche relative alle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell’energia all’ingrosso, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all’articolo 2, punti da 1 a 5.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:

23. del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;

24. del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei consumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti;

25. dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Articolo 6

Monitoraggio dei mercati

1. L’Agenzia procede al monitoraggio dell’attività di negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 7.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. L’Agenzia presenta, con cadenza almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento. Tali relazioni illustrano alla Commissione le carenze nelle regole del mercato, nelle norme e nelle procedure che potrebbero agevolare l’insider trading e la manipolazione del mercato o pregiudicare il mercato interno. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.

L’Agenzia può formulare raccomandazioni in merito ai dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati dell’energia all’ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l’Agenzia consulta le parti interessate in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In particolare l’Agenzia consulta l’ESMA, le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri.

Articolo 7

Raccolta di dati

1. All’Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e, se del caso, a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonché a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 assicurano che le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b), e c), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della direttiva 2004/39/CE[20] oppure del regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)] non siano soggetti ad altri obblighi di segnalazione oltre a quelli previsti dalla citata legislazione.

Fatto salvo il primo comma, gli atti delegati di cui al paragrafo 1 possono definire un quadro non vincolante per consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di segnalare all'agenzia le operazioni effettuate in prodotti energetici all'ingrosso.

3. Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:

26. dall’operatore di mercato;

27. da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;

28. da un mercato organizzato, ossia un sistema di riscontro delle operazioni o di segnalazione delle stesse;

29. dai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (UE) n. ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)];

30. da un’autorità competente che ha ricevuto queste informazioni in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ---/---- [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)].

4. Gli operatori di mercato trasmettono all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell’energia all’ingrosso.

La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere.

Articolo 8

Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altri organismi

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri e altre autorità competenti. L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente agli organismi che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente al regolamento (UE) ---/---- [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)] mettono a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni da questi raccolte in merito ai prodotti energetici all'ingrosso.

Le autorità finanziarie competenti trasmettono all’Agenzia relazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ---/--- [regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo – 2010/0250(COD)].

Articolo 9

Protezione dei dati e affidabilità operativa

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7 e adotta misure intese a impedire l'uso improprio delle informazioni conservate nei suoi sistemi.

Laddove opportuno, l’Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[21].

L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.

2. L’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni detenute purché non siano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato o su singole operazioni.

Articolo 10

Attuazione del divieto di abusi di mercato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l’attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 4.

Ciascuno Stato membro garantisce che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine necessari per l’espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalità:

31. direttamente;

32. in collaborazione con altre autorità o imprese del mercato;

33. tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

2. I poteri di indagine di cui al paragrafo 1 comprendono il diritto:

34. di accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;

35. di chiedere informazioni a tutti i soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, a convocarli per ascoltarne la deposizione;

36. di condurre sopralluoghi;

37. di richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;

38. di esigere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o dei relativi atti delegati;

39. di presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca delle attività;

40. di sollecitare il divieto temporaneo dell’esercizio di un’attività professionale.

3. Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso avverte immediatamente l’autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un’operazione costituisce violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 o 4.

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, istituisce e mantiene efficienti provvedimenti e procedure per individuare le violazioni alle disposizioni dell’articolo 3 o 4.

Articolo 11

Cooperazione a livello di Unione

1. L’Agenzia assicura che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano l’Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti contrari alle disposizioni del presente regolamento.

Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell’energia all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare misure in conformità del paragrafo 4.

3. Onde assicurare un approccio coordinato agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:

41. le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l’Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 9 di detta direttiva;

42. l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 9 di detta direttiva;

43. l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1, qualora sospetti che si sia verificata una violazione delle disposizioni del presente regolamento, l’Agenzia ha facoltà di:

44. chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;

45. chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla violazione sospettata e adottare i necessari provvedimenti per porvi rimedio;

46. laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, convocare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se le disposizioni di cui al presente regolamento sono state violate e in quale Stato membro ciò sia avvenuto; se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione soddisfano le richieste dell’Agenzia avanzate ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 4.

Le autorità nazionali di regolamentazione che ricevono una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adottano immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.

Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.

6. L'ultima frase dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all'Agenzia quando quest'ultima espleta le sue funzioni nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 12

Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L’obbligo di segreto professionale si applica:

47. alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia;

48. ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia;

49. alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione;

50. ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto delle autorità nazionali di regolamentazione che ricevono informazioni riservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell’esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad altre persone o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l’identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell’Unione.

4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti, l’ESMA, gli organismi oppure le persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento delle loro mansioni e per l'esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone fisiche o giuridiche possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. Previo consenso dell’Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti, dell’ESMA, degli organismi o delle persone fisiche o giuridiche che comunicano le informazioni, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il[22] ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 14

Relazioni con i paesi terzi

Fatte salve le competenze delle istituzioni dell’Unione, fra cui il servizio europeo per l’azione esterna, l’Agenzia può stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Può concludere accordi amministrativi con le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5 e 7 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Articolo 16

Revoca della delega

1. La delega di cui agli articoli 5 e 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto stesso. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente […] […]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

6. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

6.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia

6.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB [23]

Settore politico: energia

Attività: mercato interno dell’energia

6.3. Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[24]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

6.4. Obiettivi

6.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La creazione di mercati dell’energia spessi, liquidi e integrati rientra nella strategia di Europa 2020 di conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa. Questo obiettivo richiede fra l’altro "il corretto […] collegamento dei mercati, in modo da trasformare la concorrenza e l’accesso da parte dei consumatori in fattori di stimolo per la crescita e l’occupazione"[25]. La creazione di un quadro adeguato per l’integrazione e la trasparenza nei mercati europei di negoziazione dell’energia favorirà l’auspicata integrazione dei mercati e sosterrà gli obiettivi generali delle politiche europee

6.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia dovrebbe individuare e prevenire efficacemente le irregolarità che interessano più materie prime e più paesi nei mercati dell’energia all’ingrosso. Le sue azioni dovrebbero altresì scoraggiare i tentativi di attuare pratiche di mercato con effetti distorsivi.

6.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il monitoraggio regolare e tempestivo dei mercati dell’energia all’ingrosso, compresi i dettagli sulle transazioni all’ingrosso e la gestione delle attività energetiche (dati di produzione disaggregati, indisponibilità, dati sui flussi, gestione dello stoccaggio, ecc.) consentirà all’Agenzia di individuare e prevenire efficacemente gli abusi di mercato per rassicurare gli operatori di mercato e accrescere la fiducia generale nell’adeguato funzionamento dei mercati. Ci si attende inoltre che il calo dei premi al rischio determini una riduzione dei prezzi dei beni energetici per tutti gli utenti.

6.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- Numero delle operazioni raccolte e seguite

- Numero degli abusi individuati

- Evoluzione nel tempo degli scarti denaro/lettera (come proxy dei premi al rischio di mercato)

6.5. Motivazione della proposta/iniziativa

6.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Il regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia ha l'obiettivo di creare un quadro efficace ed efficiente che assicuri il corretto funzionamento dei mercati europei di negoziazione dell'energia, ovvero che i risultati non siano falsati da abusi di mercato ma riflettano i fondamentali di mercato. L’elemento centrale di questo quadro è l’introduzione di una funzione di monitoraggio dei mercati a livello europeo. Tale funzione è espletata dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)[26] di recente creazione.

Per conseguire i suoi obiettivi l’ACER dovrà istituire un’apposita unità costituita da specialisti di comprovata esperienza nei mercati sia dell’energia sia delle negoziazioni finanziarie. Dovrà altresì essere dotata di un’infrastruttura informatica in grado di gestire un gran numero di dati e di un software specifico finalizzato all’analisi automatizzata dei dati.

6.5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Il regolare monitoraggio delle operazioni all’ingrosso e, congiuntamente, delle informazioni sui fondamentali di mercato è una funzione essenziale ai fini dell’integrità e della trasparenza di regolamentazione nei mercati di negoziazione dell'energia.

Poiché i mercati di negoziazione dell’energia elettrica e del gas sono strettamente interconnessi, qualsiasi manipolazione attuata in uno dei due si ripercuoterebbe automaticamente nell’altro. Dal momento che queste materie prime e i relativi derivati sono spesso scambiati parallelamente in diversi Stati membri attraverso canali di negoziazione differenti, una manipolazione che interessa una combinazione di operazioni in materie prime e/o piattaforme distinte può essere individuata efficacemente solo se il monitoraggio è organizzato a livello centrale. La valutazione dell’impatto di questa iniziativa ha dimostrato che una funzione di monitoraggio centrale non può essere garantita dal mercato, bensì organizzata al meglio a livello europeo di un'Agenzia attiva nel settore dell’energia. L’assegnazione all’ACER della funzione di monitoraggio dei mercati permetterà di avvalersi dell'inestimabile competenza accumulata nel settore dell’energia dal suo personale e ne consentirà la gestione ai costi minimi possibili condividendo una parte delle spese generali già iscritte nel bilancio dell’ACER.

6.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Non esistono esperienze simili

6.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Le norme che vietano le irregolarità nei mercati sono compatibili con la normativa analoga prevista dalla regolamentazione finanziaria applicabile, in particolare con la direttiva sugli abusi di mercato. Inoltre, la proposta introdurrà un’autentica funzione di monitoraggio a livello europeo sulle operazioni condotte nel settore dell'energia all'ingrosso.

6.6. Durata dell’azione e incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa di durata illimitata

L'impatto finanziario dell'iniziativa per gli anni 2012 e 2013 si aggiunge ai fondi già previsti nell'ambito della programmazione finanziaria pluriennale attuale.

6.7. Modalità di gestione previste [27]

Le risorse saranno gestite dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

7. MISURE DI GESTIONE

7.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

L’ACER comunica periodicamente alla Commissione le attività svolte nell’ambito del monitoraggio delle operazioni all’ingrosso e gli abusi di mercato individuati, nonché i risultati delle indagini condotte dalle autorità responsabili dell’attuazione.

7.2. Sistema di gestione e di controllo

7.2.1. Rischi individuati

Rischi di trattamento inadeguato dei dati.

7.2.2. Modalità di controllo previste

La proposta giuridica contempla una serie di misure sulla protezione dei dati e sulla responsabilità operativa. Ulteriori misure di controllo sono altresì previste dalle norme che disciplinano l’ACER. Cfr. anche l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

7.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

La gestione dei fondi affidati all'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti (articolo 21), del Parlamento europeo (articolo 21) e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (articolo 23).

8. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

8.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione…………………...……….] | SD/SND ([28]) | di paesi EFTA[29] | di paesi candidati[30] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

1 A | 32.04.10. – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia | SD | Sì | No | No | Sì |

8.2. Incidenza prevista sulle spese

8.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Denominazione …1 A …………...……………………………………………………………….] |

Primo semestre 2012 | 0 | 0 |

Secondo semestre 2012 | +5 | 3 | 2 |

Primo semestre 2013 | +5 | 6 | 4 |

Secondo semestre 2013 | +5 | 9 | 6 |

- Per il calcolo si è ipotizzato che le risorse umane aggiuntive siano coperte al 60% da agenti temporanei (127 000 all’anno) e al 40% da esperti nazionali (74 000 all’anno), ovvero una soluzione che sfrutta le competenze esistenti nel mercato dell’energia attraverso i regolatori nazionali dell’energia (ANR) e gli esperti che hanno acquisito conoscenze specifiche nella negoziazione di materie prime all’ingrosso e/o derivati. È meno probabile che questi ultimi siano reperibili all’interno delle ANR e dovranno pertanto essere assunti come agenti temporanei.

Anno 2012 | Anno 2013 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) |

( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e agenti temporanei) |

Agenti temporanei presso l’ACER | 0,191 | 0,952 |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[31] |

SNE addetti all’ACER | 0,074 | 0,370 |

TOTALE | 0,265 | 1,323 |

L’Agenzia chiederà personale aggiuntivo nel quadro della procedura di stesura del bilancio dell’anno interessato tramite il piano pluriennale per il personale e la scheda finanziaria di bilancio.

8.2.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- (La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

8.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Specificare l’organismo di cofinanziamento | | | | | | | | | |TOTALE stanziamenti cofinanziati | | | | | | | | | |

8.3. Incidenza prevista sulle entrate

- (La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

[1] Il parere del CESR e dell’ERGEG alla Commissione europea nel contesto del terzo pacchetto sul mercato interno dell’energia consiste in tre documenti distinti (rif. CESR/08-527, CESR/08-998, CESR/08-739) presentati alla Commissione tra l’ottobre 2008 e il gennaio 2009.

[2] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

[3] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/2010_07_23_energy_markets_en.htm

[4] http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

[5] Ciò trova riscontro nell'elevata correlazione tra i prezzi di paesi limitrofi: ad esempio, la correlazione tra i prezzi dell’elettricità sul mercato del giorno prima (day-ahead) olandese e tedesco è aumentata da 0,57 (2004) e 0,67 (2005) a 0,85 e 0,91 rispettivamente nel 2008 e 2009. Questo aspetto è approfondito ulteriormente nella relazione sulla valutazione dell'impatto.

[6] Presentazione al Forum di Firenze Target Model for Interregional Congestion Management, 10 dicembre 2009, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

[7] Inchiesta del 2005 sul funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 – http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html#final – e della decisione della Commissione del 28.11.2008 relativa ai casi COMP/39.388 – Mercato tedesco dell’elettricità all’ingrosso e COMP/39.389 – Mercato tedesco di bilanciamento dell’elettricità.

[8] Il regolatore dell’energia francese (CRE) dispone di ampi poteri di sorveglianza sui mercati all’ingrosso (comprese le operazioni a pronti e in strumenti derivati OTC) e ha iniziato a chiedere agli operatori di tutta Europa dati sulle transazioni relative ai mercati francesi. La Monopolkommission tedesca ha sollecitato l’istituzione in Germania di un’autorità indipendente per la sorveglianza del mercato che possa accedere alle operazioni negoziate dentro e fuori borsa per le forniture nazionali. Nel marzo 2009 l’Ofgem, regolatore dell’energia per il Regno Unito, ha pubblicato un documento sulla lotta agli abusi di mercato.

[9] L'Agenzia è stata istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, la cui base giuridica era l'articolo 95 del trattato. L'Agenzia persegue gli obiettivi dell’articolo 95 del trattato. Quest’ultimo articolo, se fosse stato in vigore al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 713/2009, avrebbe costituito la base giuridica per l’istituzione dell’Agenzia.

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU C […] del […], pag. […].

[13] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

[14] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

[15] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

[16] GU L 145 del 30.04.2004, pagg. 1-44.

[17] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

[18] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

[19] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

[20] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[21] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[22] GU: inserire la data a un anno dall’adozione del presente regolamento.

[23] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[24] Secondo la definizione di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[25] COM(2010) 2020 del 3.3.2010: "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", pag. 19.

[26] Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, GU L 211 del 14.8.2009.

[27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28] SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

[29] EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[30] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[31] CA= Agente contrattuale (Contract Agent); INT= (intérimaires); JED= giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA= Agente locale (Local Agent); SNE= Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

Top