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Document 52010PC0647

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

/* COM/2010/0647 def. - NLE 2010/0314 */

52010PC0647

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli /* COM/2010/0647 def. - NLE 2010/0314 */


Bruxelles, 10.11.2010

COM(2010) 647 definitivo

2010/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'allegato 3 (di seguito "l'allegato") dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito "l'accordo") prevede delle concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo. La liberalizzazione in questione è stata completata nel giugno 2007. L'Unione europea e la Confederazione svizzera hanno inoltre convenuto di inserire nell'accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari. Occorre pertanto modificare l'allegato per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi e della protezione delle indicazioni geografiche, stabilita nell'allegato 12.

La Commissione presenta pertanto al Consiglio, per adozione, una proposta di decisione sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non ha incidenza sul bilancio.

2010/0314 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli[1] (di seguito “l’accordo”) è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

2. L'articolo 6 dell'accordo istituisce un comitato misto per l'agricoltura incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3. A norma dell'articolo 11 dell'accordo il comitato misto per l'agricoltura può decidere di modificare gli allegati dell'accordo.

4. A seguito della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12 dell'accordo, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare per i formaggi, occorre apportare i necessari adeguamenti all'allegato 3 dell'accordo.

5. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera[2], la posizione dell'Unione europea in seno al comitato misto per l'agricoltura deve essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato misto per l’agricoltura istituito dall’articolo 6 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito agli adeguamenti dell'accordo con riguardo agli scambi bilaterali di prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato, per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi nel settore, si basa sul progetto di decisione del comitato misto, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l'agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

PROGETTO DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

concernente la modifica dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(…/…/…)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l’accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli[3], in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli (di seguito “l’accordo”) è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) L'allegato 3 (di seguito "l'allegato") dell'accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

(3) L'Unione europea e la Confederazione svizzera convengono di inserire nell'accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare per i formaggi.

(4) Occorre pertanto modificare l'allegato per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli e le relative appendici sono sostituiti dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il … 2010.

Fatto a …, il

Per il comitato misto per l’agricoltura

[…]

Il presidente e capo della delegazione UE | Il capo della delegazione svizzera | Il segretario del comitato |

ALLEGATO

"Allegato 3

6. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione di tutti i dazi doganali e i contingenti.

7. L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione[4] per i formaggi esportati nell'Unione europea.

8. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

9. L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

10. Se in una della parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 6 dell'accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati."

SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/10/599507 DDG/tm 6.0.2005.1-2010 |

DATA: 27/08/2010 |

1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti | STANZIAMENTI: B2010: 14 079.7 M€ |

2. | TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli |

3. | BASE GIURIDICA: Trattato, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. |

4. | OBIETTIVI: Stabilire la posizione dell'Unione europea in merito all'adeguamento dell'allegato 3 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (milioni di euro) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (milioni di euro) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | - | - | - |

5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - |

5.2 | METODO DI CALCOLO: - |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO DI STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO |

OSSERVAZIONI: La misura presenta la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea in merito alla modifica dell'allegato 3 (formaggi di cui al codice NC 0406) dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Non ha incidenze finanziarie. |

[1] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 1/2007 del Comitato misto per l’agricoltura (GU L173 del 3.7.2007, pag. 31).

[2] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

[3] Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

[4] Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

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