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Document 52010PC0486
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007, as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
/* COM/2010/0486 final - COD 2008/0183 */
/* COM/2010/0486 final - COD 2008/0183 */ Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 17.9.2010 COM(2010) 486 definitivo 2008/0183 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione RELAZIONE CRONISTORIA DELLA PROPOSTA Adozione della proposta da parte della Commissione: 17 settembre 2008 Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo – COM(2008) 563 definitivo: 15 ottobre 2008 (2008/0183(CNS)) Parere del Parlamento europeo in prima lettura: il parere adottato il 26 marzo 2009 è stato confermato dalla risoluzione del 5 maggio 2010 concernente le ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665)- "omnibus". Parere del Comitato economico e sociale europeo: non disponibile al momento Nella seduta del 26 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato, con 425 voti favorevoli, 71 contrari e 62 astensioni, una risoluzione legislativa con cui ha approvato la relazione dell’onorevole Siekierski contenente 20 emendamenti. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio ha stabilito le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità. Detto regolamento è stato successivamente abrogato e integrato nel regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Da oltre vent’anni, le scorte d’intervento messe a disposizione tramite questo programma risultano essere una fonte affidabile di aiuti alimentari per gli indigenti. Il fabbisogno di prodotti alimentari da distribuire gratuitamente è cresciuto in seguito ai successivi allargamenti dell’Unione, che ne hanno sensibilmente aumentato la popolazione bisognosa. Nel 2008, più di 13 milioni di persone hanno beneficiato di questo programma di assistenza. La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Le operazioni di distribuzione gratuita poste in essere nell'ambito del programma in oggetto hanno contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nell’Unione, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari nell’insieme dell’Unione e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento. La PAC è stata profondamente ristrutturata negli ultimi anni, spostando l’accento dall’obiettivo iniziale di incrementare la produttività a quello di promuovere la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. In tale contesto, l’intervento come strumento regolatore è stato abolito per alcuni prodotti quali l'olio d'oliva, lo zucchero e la segala, mentre per altri viene ormai restituito alla sua funzione originaria di “rete di sicurezza”. Questi orientamenti sono stati confermati dalle decisioni adottate nell’ambito della riforma seguita alla “Valutazione dello stato di salute della PAC” nel 2009. Ne consegue che il programma di distribuzione deve dipendere sempre più dagli acquisti sul mercato per assicurare la fornitura di derrate alimentari. Nella dichiarazione del 4 aprile 2006 sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione sul futuro di questo programma e, riconoscendo la necessità di sopperire al fabbisogno alimentare dei meno abbienti, ha esortato la Commissione e il Consiglio a conferire un assetto permanente al Programma europeo di aiuto alimentare. Il 22 maggio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'aumento dei prezzi alimentari nell'UE e nei paesi in via di sviluppo, nella quale sottolinea che il diritto all’alimentazione è un diritto fondamentale e che è necessario garantire a tutti, in via permanente, la disponibilità di una quantità di cibo sufficiente per una vita sana e attiva. La Commissione ha già riconosciuto l’importanza del programma nella comunicazione del 20 maggio 2008 dal titolo “Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari – Linee d'intervento dell'UE”. Nel discorso tenuto al Parlamento il 18 giugno 2008, il presidente della Commissione europea ha annunciato che la Commissione intende aumentare di due terzi la dotazione assegnata a questa iniziativa. Una consultazione pubblica sul programma UE di aiuto alimentare agli indigenti, lanciata su internet, ha ottenuto un’ampia partecipazione, con un massiccio sostegno espresso a favore della continuazione del programma. Gli enti caritativi che partecipano all’attuazione del programma e le autorità nazionali che si occupano della sua gestione hanno potuto esprimere suggerimenti nel corso di periodiche riunioni. La proposta è stata corredata da una valutazione d’impatto sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2008)2436/2). ELEMENTI DELLA PROPOSTA Alla luce di quanto sopra esposto, nel 2008 la Commissione ha proposto una revisione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (COM (2008) 563 definitivo) imperniata sui seguenti elementi: - Due fonti di approvvigionamento. I prodotti alimentari verranno attinti o dalle scorte d’intervento o dal mercato. Quest’ultima fonte non sarà più limitata ai casi di indisponibilità temporanea delle scorte d’intervento. Nondimeno, se esistono scorte d'intervento adeguate, si farà ricorso in primo luogo a queste. - Più ampia varietà di prodotti da distribuire e migliore definizione delle priorità. Per migliorare l’equilibrio nutrizionale degli alimenti forniti dal programma, i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli soggetti all’intervento. Essi verranno scelti dalle autorità degli Stati membri nel quadro di programmi nazionali di distribuzione che definiscano gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti e che tengano conto anche di considerazioni nutrizionali. - Prospettiva a lungo termine. Le attività di distribuzione di derrate alimentari devono essere pianificate a lungo termine e preparate con cura dalle autorità nazionali e dagli enti caritativi. Per maggiore efficienza, il programma UE di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti avrà durata triennale. Gli aiuti stanziati per il secondo e il terzo anno saranno soltanto indicativi e dovranno essere successivamente confermati. Si propone inoltre di fissare un massimale al contributo finanziario dell’Unione. - Cofinanziamento. L’introduzione del cofinanziamento favorirà la funzione coesiva del programma, stimolerà una pianificazione oculata e rafforzerà le sinergie. Per consentire un’introduzione graduale e mantenere un elevato tasso di utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Unione, i tassi di cofinanziamento per il piano 2010/2012 saranno del 75% e, negli Stati membri della coesione, dell’85%. In seguito, cioè dal piano 2013/2015 in poi, il tasso di cofinanziamento UE scenderà rispettivamente al 50% e al 75%. - Potenziamento del monitoraggio e della rendicontazione Gli obblighi di relazione ai vari livelli verranno intensificati e comprenderanno una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO La Commissione ha ritenuto opportuno accettare alcuni emendamenti redazionali (1, 2, 4 e 9) approvati dal Parlamento europeo, in quanto completano la descrizione di svariati aspetti del programma, anche se, in certi casi, la Commissione ha scelto una formulazione diversa. Gli emendamenti 8, 11, 13 e 14 contengono modifiche più sostanziali, che la Commissione ha accettato e incorporato nella presente proposta modificata, sia pure con una formulazione alquanto diversa da quella suggerita dal Parlamento europeo. L’emendamento n. 8 introduce la nozione di origine UE dei prodotti alimentari, che è stata inserita nella presente proposta modificata come priorità facoltativa lasciata alla discrezione degli Stati membri al momento di scegliere i tipi di derrate da distribuire. L’emendamento n. 11 prevede l’obbligo di indicare visibilmente nei punti di distribuzione la partecipazione dell’Unione al programma, obbligo che è stato recepito nella presente proposta modificata e le cui modalità di applicazione saranno adottate ulteriormente. L’emendamento n. 13 dispone che le derrate alimentari vengano acquistate tramite procedure competitive, il che è ora espressamente formulato nella proposta. Infine l’emendamento n. 14, anch’esso accolto, richiede il rimborso delle spese di magazzinaggio sostenute dagli enti caritativi. D'altro canto non è stato possibile accettare determinati emendamenti poiché questi avrebbero modificato la sostanza della proposta della Commissione in maniera incompatibile con gli obiettivi summenzionati. Il principale elemento respinto è la richiesta da parte del Parlamento europeo di mantenere il finanziamento del programma interamente a carico del bilancio dell’Unione (emendamenti 5, 10, 16, 17, 18, 19). La Commissione è convinta che l’introduzione del cofinanziamento rafforzerà la funzione coesiva del programma garantendo nel contempo una migliore gestione e pianificazione dello stesso, ragione per cui ha deciso di mantenere il cofinanziamento nella proposta modificata. Nondimeno, tenendo conto delle preoccupazioni espresse in materia dal Parlamento, la Commissione ha sensibilmente ridotto i tassi di cofinanziamento nazionali, che nella presente proposta sono scesi al 10% per gli Stati membri della coesione e al 25% per gli altri Stati membri e, diversamente da quanto previsto nella proposta originaria, rimarranno stabili nel tempo. ALLINEAMENTO AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) opera una netta distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi (atti delegati) che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come disposto dall’articolo 290, da un lato, e il potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, dall’altro. In pratica, benché l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione competa agli Stati membri, se per l'applicazione degli atti legislativi sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, spetta alla Commissione definirle mediante atti di esecuzione. L’allineamento del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti alle nuove regole del trattato consiste in un'operazione di qualificazione, ossia si tratta di classificare le modalità di applicazione adottate dalla Commissione per assicurare la corretta esecuzione della misura come atti di esecuzione o atti delegati. La presente proposta modificata contiene tutti gli elementi essenziali, i principi generali e le norme di programmazione così definiti dal legislatore. A norma dell’articolo 290 del TFUE, il legislatore delega alla Commissione il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali che sono peraltro necessari al corretto funzionamento del programma. La presente proposta modificata prevede che la Commissione adotti, mediante atti delegati, il metodo di calcolo della dotazione globale di risorse da assegnare al programma, comprese le risorse finanziarie e le scorte d’intervento da distribuire, la definizione del valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento, nonché il metodo per la riassegnazione delle risorse a seguito di eventuali revisioni del piano. La Commissione deve inoltre adottare disposizioni che prescrivano il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all’esecuzione dei piani, disposizioni relative alle cauzioni che i richiedenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni e le riduzioni che gli Stati membri devono applicare in caso di inosservanza dei termini o altre inadempienze. A norma dell’articolo 291 del TFUE, gli Stati membri sono competenti ad attuare gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, adottati dal legislatore. Sembra peraltro necessario assicurare un’esecuzione uniforme del programma nell’insieme degli Stati membri partecipanti, onde evitare rischi di distorsione o discriminazione. Pertanto, ai sensi della presente proposta modificata, il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per adottare modalità e procedure di esecuzione nonché per adottare ed eventualmente riesaminare i piani, gli elementi complementari da inserire nei piani triennali, le procedure e i termini applicabili ai ritiri dall’intervento, le modalità di presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari, le norme per il rimborso delle spese, con relative scadenze e massimali finanziari, le condizioni di partecipazione alle gare, le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura, i requisiti minimi dei programmi di controllo, condizioni uniformi in materia di procedure di pagamento, tra cui i compiti affidati agli organismi d’intervento nazionali, e le modalità di applicazione dell’obbligo di indicare visibilmente la partecipazione dell’Unione al programma sia sugli imballaggi che nei punti di distribuzione. INCIDENZA SUL BILANCIO L'atto proposto è inteso ad attuare le nuove disposizioni relative al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione. Poiché il nuovo programma sarà cofinanziato dall’Unione, occorre modificare l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La proposta prevede che il cofinanziamento del programma da parte dell’Unione sia limitato ad un massimo di 500 milioni di euro l’anno. PROPOSTA MODIFICATA Visto l’articolo 293, paragrafo 2, del TFUE, la proposta modificata dalla Commissione è presentata in prosieguo. 2008/0183 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea[1], previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 1. Il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità[4], successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[5], ha istituito un programma affidabile di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione, in atto da oltre vent’anni, e ha recato un contributo positivo alla coesione delle regioni dell’UE riducendo le disparità economiche e sociali. 2. La politica agricola comune (PAC) si prefigge tra i suoi obiettivi, enunciati all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di stabilizzare i mercati e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Il programma di distribuzione di derrate alimentari ha contribuito, nel corso degli anni, alla realizzazione di entrambi questi obiettivi, rivelandosi uno strumento essenziale per attenuare l’insicurezza alimentare delle persone indigenti nell’Unione, assicurare un’ampia disponibilità di prodotti alimentari nell’insieme dell’Unione e, nel contempo, ridurre le scorte d’intervento. Il programma di aiuto alimentare agli indigenti dell’UE deve continuare a realizzare gli obiettivi della PAC e contribuire al conseguimento degli obiettivi della coesione. 3. Nella dichiarazione del 4 aprile 2006 sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti[6], il Parlamento europeo ha elogiato la validità del programma, che ha fornito un sostegno vitale a milioni di europei. Ha peraltro espresso preoccupazione sul futuro di questo programma e, riconoscendo la necessità di sopperire al fabbisogno alimentare degli indigenti, ha esortato la Commissione e il Consiglio, tra l’altro, a conferire un assetto permanente al Programma europeo di aiuto alimentare. 4. Il numero potenziale di beneficiari dei programmi di aiuto alimentare è cresciuto in seguito ai successivi allargamenti dell’Unione. Nel contempo, l’accresciuta volatilità dei prezzi delle derrate alimentari ha messo a repentaglio la sicurezza alimentare delle persone indigenti e, in certi periodi, ha reso più costosa la fornitura dei prodotti. Di conseguenza, il programma originariamente istituito dal regolamento (CEE) n. 3730/87 e attualmente disciplinato dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ha acquisito sempre maggiore importanza con l’andare degli anni. È pertanto indispensabile mantenere il programma a livello dell’Unione e adeguarlo all'evoluzione dei mercati. 5. Attualmente i prodotti alimentari distribuiti in virtù del programma di aiuto alimentare agli indigenti vengono attinti dalle scorte d’intervento dell’Unione e, in via complementare e temporanea, acquistati sul mercato. Le successive riforme della PAC e l’andamento favorevole dei prezzi hanno tuttavia ridotto progressivamente le scorte d’intervento, come pure la gamma di prodotti disponibili. Occorre pertanto che gli acquisti sul mercato diventino anch’essi una fonte permanente di approvvigionamento per il programma, ad integrazione delle scorte d’intervento qualora queste non siano sufficienti. 6. Un programma dell’UE non può costituire l’unica risposta al crescente fabbisogno di aiuti alimentari nell’Unione. Le politiche nazionali attuate dalla pubblica amministrazione e la mobilitazione della società civile, anche tramite iniziative a livello locale, sono altrettanto necessarie per garantire la sicurezza alimentare agli indigenti. Tuttavia, un programma dell’UE a forte valenza coesiva potrebbe servire da modello per l'assistenza alimentare agli indigenti, in particolare nelle regioni svantaggiate, promuovendo sinergie e incoraggiando le iniziative pubbliche e private finalizzate alla sicurezza alimentare della popolazione bisognosa. Inoltre, data la dispersione geografica delle limitate scorte d’intervento disponibili negli Stati membri, un simile programma può contribuire al loro utilizzo ottimale. Il programma dell’UE deve quindi essere compatibile con le politiche nazionali in materia. 7. Ai fini di una sana gestione finanziaria, l’aiuto dell’Unione deve essere soggetto a un determinato massimale. Inoltre, ai fini di una piena valorizzazione della funzione coesiva del programma dell’Unione, del rafforzamento delle sinergie da esso create e di un’oculata pianificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri partecipino al finanziamento del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento dell’Unione e il contributo finanziario dell’Unione deve essere inserito tra le spese che possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), enumerate all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[7]. 8. Nel fissare il tasso di partecipazione finanziaria del FEAGA si deve tenere conto della situazione degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione[8], allo scopo di consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione. 9. L’esperienza ha dimostrato la necessità di apportare alcuni miglioramenti alla gestione del programma di distribuzione di derrate alimentari e, in particolare, di offrire agli Stati membri e agli organismi designati una prospettiva più a lungo termine mediante piani pluriennali. La Commissione dovrebbe pertanto elaborare piani triennali per l’attuazione del programma, in base alle richieste comunicatele dagli Stati membri e ad altre informazioni da essa giudicate pertinenti. Gli Stati membri devono formulare le richieste di prodotti alimentari in base a programmi nazionali di distribuzione che definiscano gli obiettivi e le priorità dell’assistenza alimentare agli indigenti e che tengano conto anche di considerazioni nutrizionali. In questo contesto, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione. Infine, per garantire un’adeguata copertura dei costi inerenti all’attuazione del piano, si deve disporre che gli Stati membri abbiano la facoltà di rimborsare, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito del piano, talune spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dagli organismi designati. 10. Ai fini di un’efficace attuazione dei piani triennali occorre verificare l’adempimento degli obblighi al livello pertinente. Per questo motivo è necessario che gli Stati membri procedano ad adeguati controlli amministrativi e fisici e sanzionino le eventuali irregolarità, onde garantire che il piano triennale venga attuato in conformità con la normativa applicabile. 11. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto articolo. 12. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione per l’esecuzione del programma ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “il trattato”). 13. La Commissione deve essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitata tale competenza, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. 14. Ai fini di un’applicazione uniforme dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del trattato. Le misure richieste per tale applicazione uniforme devono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio […]. 15. Per garantire efficienza e trasparenza nell’adozione dei piani triennali, è necessario che la Commissione stabilisca le procedure per l'adozione e la revisione dei piani mediante atti di esecuzione. Per lo stesso motivo occorre emanare atti di esecuzione anche per l’adozione e l’eventuale revisione dei piani triennali. 16. Per poter offrire agli Stati membri un quadro coerente ed efficiente che consenta loro di partecipare al programma e di darne attuazione, la Commissione deve determinare, mediante atti di esecuzione, gli elementi complementari da inserire nel piano triennale, le norme relative alla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dall’intervento e agli eventuali trasferimenti tra Stati membri. 17. Per rendere comparabili le informazioni che devono fornire gli Stati membri partecipanti, la Commissione deve definire, mediante atti di esecuzione, le modalità di presentazione dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari e delle relazioni annuali. 18. Gli Stati membri devono avere la possibilità di ammettere a finanziamento, nell’ambito del programma, alcune spese sostenute dagli enti caritativi. Affinché tale possibilità sia concretamente e uniformemente garantita in tutti gli Stati membri, la Commissione deve adottare, mediante atti di esecuzione, modalità comuni per il rimborso delle suddette spese, fissandone i termini temporali e i limiti finanziari. 19. Per garantire che le gare siano bandite secondo regole uniformi in tutti gli Stati membri, la Commissione deve definire, mediante atti di esecuzione, le condizioni applicabili alle gare, ai prodotti alimentari e alla fornitura degli stessi. 20. Al fine di assicurare che i vari elementi del sistema di controllo funzionino in modo armonizzato, la Commissione deve adottare modalità di applicazione che definiscano gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli. 21. Per assicurare che le autorità degli Stati membri applichino il piano in modo uniforme e per favorire la collaborazione tra le medesime, la Commissione deve adottare modalità di applicazione che definiscano le procedure e i termini di pagamento, le riduzioni da applicare in caso d’inadempimento, le disposizioni contabili e le incombenze a carico degli organismi d’intervento nazionali, tra l’altro in caso di trasferimento di prodotti da uno Stato membro all'altro. 22. Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la seguente lettera g): “g) il contributo finanziario dell’Unione al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007.” Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato: 1) È inserito il seguente nuovo articolo 4 bis : “ Articolo 4 bis [Adozione di atti delegati e di atti di esecuzione] Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 196 bis . Ove sia conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 196 ter .” 2) Nella parte II, titolo I, capo I, sezione II, la sottosezione IV è così modificata: a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: "Articolo 27Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione 1. È istituito un programma che prevede la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti nell’Unione a cura di organismi designati dagli Stati membri. A questo scopo vengono messi a disposizione prodotti giacenti all’intervento o, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire vengono acquistati sul mercato. Ai fini del programma di cui al primo comma, per “persone indigenti” si intendono le persone fisiche – siano esse singoli individui, nuclei familiari o gruppi costituiti da tali persone – in situazione di precarietà socio-economica documentata o riconosciuta sulla base di determinati criteri definiti dalle competenti autorità nazionali o comunque giudicata tale secondo i criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati dalle autorità competenti. 2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari contenenti i seguenti elementi: a) descrizione delle principali caratteristiche e obiettivi del programma; b) gli organismi designati; c) i quantitativi richiesti di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di un triennio e altri dati pertinenti. Gli Stati membri scelgono i prodotti alimentari sulla base di criteri obiettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A tale scopo, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione. 3. Sulla base delle richieste comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2, primo comma, nonché di altre informazioni ritenute pertinenti, la Commissione adotta piani triennali.Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali dell’Unione per Stato membro e i contributi minimi annuali degli Stati membri. Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi.Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c). In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.Se i prodotti previsti dal piano triennale non sono disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, il piano triennale ne dispone il trasferimento da altri Stati membri che detengono scorte d'intervento di tali prodotti.Il piano triennale può essere riveduto alla luce di eventuali sviluppi che incidano sulla sua esecuzione. 4. Gli organismi designati dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 non possono essere imprese commerciali.I prodotti alimentari sono consegnati gratuitamente a detti organismi.La distribuzione dei prodotti alimentari agli indigenti viene effettuata: a) gratuitamente, oppure b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione, esclusi i costi sovvenzionabili di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettere a) e b). 5. Gli Stati membri che partecipano al programma: a) presentano alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione del programma; b) comunicano tempestivamente alla Commissione ogni circostanza che incida sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari. 6. L’Unione cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma. Il cofinanziamento non può superare: a) l’importo complessivo di 500 milioni di euro per esercizio finanziario, né b) il 75% delle spese ammissibili, ovvero il 90% delle spese ammissibili negli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2007–2013, elencati nell’allegato I della decisione 2006/596/CE della Commissione*. 7. Sono sovvenzionabili nell’ambito del programma: a) il costo dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; b) il costo dei prodotti alimentari acquistati sul mercato; c) le spese di trasporto dei prodotti d’intervento da uno Stato membro all’altro, se necessario. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’esecuzione del piano triennale in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare sovvenzionabili: a) le spese di trasporto dei prodotti alimentari fino ai magazzini degli organismi designati; b) le seguenti spese sostenute dagli organismi designati, purché siano direttamente connesse all’esecuzione del piano: i) spese amministrative; ii) spese di trasporto dai magazzini degli organismi designati fino ai punti di distribuzione finale; iii) spese di magazzinaggio. 8. Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per accertare che il piano sia attuato in conformità con la normativa applicabile e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità. 9. La dicitura “Aiuto dell’Unione europea” accompagnata dall’emblema dell’Unione europea è chiaramente indicata sull’imballaggio dei prodotti alimentari distribuiti in virtù del piano, nonché nei punti di distribuzione. 10. Il programma dell’Unione non osta ad eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti che siano conformi al diritto dell’Unione. * GU L 243 del 6.9.2006, pag. 47.”; b) sono aggiunti i seguenti articoli 27 bis e 27 ter : "Articolo 27 bis Elementi non essenziali del programma di distribuzione di derrate alimentari 1. Ai fini di un utilizzo efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all’articolo 27, la Commissione definisce, mediante atti delegati, il metodo di calcolo dello stanziamento globale di risorse, compresa la ripartizione tra gli Stati membri dei prodotti d’intervento e delle risorse finanziarie per l’acquisto di prodotti alimentari sul mercato. Definisce altresì il valore contabile dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento e il metodo per l’eventuale riassegnazione delle risorse tra gli Stati membri a seguito di una revisione del piano triennale. 2. Ai fini di un utilizzo efficace ed efficiente della dotazione di bilancio assegnata al programma di cui all’articolo 27 e a tutela dei diritti e degli obblighi degli operatori, la Commissione adotta, mediante atti delegati, disposizioni che prescrivano il ricorso a procedure di gara per tutte le operazioni inerenti all’esecuzione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari, disposizioni relative alle cauzioni che gli offerenti devono costituire, nonché disposizioni sulle sanzioni, le riduzioni e le esclusioni che gli Stati membri devono applicare segnatamente in caso di inosservanza dei termini per il ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento o di gravi inadempienze o irregolarità nell’esecuzione del piano triennale. Articolo 27 ter Attuazione uniforme del programma di distribuzione di derrate alimentari 1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni per l’attuazione uniforme del piano triennale e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari di cui all’articolo 27. Tali atti contemplano: a) modalità e procedure per l’adozione e la revisione dei piani triennali, compresi i termini applicabili; b) l’adozione e la revisione dei piani triennali, nonché gli stanziamenti definitivi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, terzo comma; c) disposizioni relative agli elementi complementari che devono figurare nei piani triennali, norme sulla fornitura dei prodotti, nonché le procedure e i termini applicabili ai ritiri dei prodotti dall’intervento e ai trasferimenti tra Stati membri; d) disposizioni sulle modalità di presentazione delle relazioni annuali e dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari; e) modalità di rimborso delle spese di cui all’articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, con relative scadenze e massimali finanziari; f) condizioni uniformi per la partecipazione alle gare, comprese le condizioni relative ai prodotti alimentari e alla loro fornitura; g) disposizioni relative ai controlli amministrativi e fisici a cura degli Stati membri; h) disposizioni uniformi concernenti le procedure e i termini di pagamento nonché le riduzioni applicabili in caso d’inadempimento, disposizioni contabili e procedurali per i trasferimenti tra Stati membri, con indicazione delle incombenze a carico dei competenti organismi d’intervento nazionali; i) condizioni uniformi per l’applicazione dell’articolo 27, paragrafo 9.” 3) All'articolo 43 sono soppresse le lettere g) e h). 4) All'articolo 184 è aggiunto il seguente punto 9): “9) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2014, sull'attuazione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione di cui all’articolo 27, corredata di proposte appropriate.” 5) Nella parte VII, capo I, sono aggiunti i seguenti articoli 196 bis e 196 ter : “ Articolo 196 bis Atti delegati 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione a tempo indeterminato. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata. L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne espone le ragioni. Articolo 196 ter Atti di esecuzione [Da completarsi in seguito all’adozione del regolamento recante le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.]” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica al piano triennale che inizia il 1° gennaio 2012 o successivamente a tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a […] il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/478963rev1 (EM/tm) 6.5.2010.1 | DATA: 15.7.2010 | 1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 04 01 | STANZIAMENTI: 500 Mio EUR nel B 2010 500 Mio EUR nel PB 2011 | 2. | TITOLO: Proposta modificata di regolamento (UE) n. …/…. del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione. | 3. | BASE GIURIDICA: Articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea | 4. | OBIETTIVI: L'atto proposto è inteso ad attuare le nuove disposizioni relative al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione. | 5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO (Mio EUR) | 5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | 500 | - | - | 5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | 500 | 500 | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - | 5.2 | METODO DI CALCOLO: - | 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO | 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO | OSSERVAZIONI: Il nuovo programma sarà cofinanziato dall’Unione. La proposta fissa un massimale finanziario annuo di 500 Mio EUR. | [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] XX [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. [5] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. [6] GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 170. [7] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. [8] GU L 243 del 6.9.2006, pag. 47.