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Document 52010PC0435

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

/* COM (2010) 0435 final - NLE 2010/0234 */

52010PC0435

/* COM (2010) 0435 final - NLE 2010/0234 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 13.8.2010

COM(2010) 435 definitivo

2010/0234 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nella riapertura parziale del procedimento antidumping concernente le importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese (RPC). |

Contesto generale La presente proposta rientra nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio del 23 aprile 2007[1]. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOST |

Sintesi delle misure proposte Il 18 dicembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso ("avviso di riapertura parziale") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[2], la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping concernente le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, delle RPC. Questa riapertura è stata resa necessaria dall'annullamento da parte della Corte di giustizia del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio per quanto riguarda un produttore esportatore cinese (Foshan Shunde). A norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Di conseguenza, la Commissione europea ha proceduto alla riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per quanto riguarda Foshan Shunde. L'allegata proposta di regolamento della Commissione che reistituisce il dazio antidumping nei confronti di Foshan Shunde si fonda sull'analisi delle osservazioni ricevute sul documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, per formulare le quali le parti interessate hanno disposto di tempo sufficiente. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che dovrà essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il xx XXXX 2010. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità |

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché il tipo di intervento è descritto nel citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento del Consiglio. |

Il regolamento di base non prevede la possibilità di ricorrere ad altri strumenti. |

4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

2010/0234 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[3] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Con il regolamento (CE) n. 452/2007[4] ("il regolamento controverso"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9% ed il 38,1% sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e dell'Ucraina.

2. Il 12 giugno 2007 un produttore esportatore cinese che ha cooperato, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd ("Foshan Shunde"), ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (ora "il Tribunale") una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 452/2007 per quanto riguarda il ricorrente (causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware/Consiglio).

3. Il 29 gennaio 2008 il Tribunale ha respinto il ricorso di Foshan Shunde.

4. Il 3 aprile 2008 Foshan Shunde ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte") chiedendo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e il regolamento (CE) n. 452/2007 per quanto riguarda il ricorrente.

5. Il 1° ottobre 2009 la Corte, con la sentenza pronunciata nella causa C-141/08 P ("la sentenza della Corte") ha annullato la precedente sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2008. Nella sua sentenza la Corte ha giudicato che i diritti della difesa di Foshan Shunde erano stati lesi dalla violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. La Corte ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde.

6. Nella causa T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio[5] ("causa IPS") il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un tipo di procedimento che comprende varie fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza della Corte del 1° ottobre 2009. Ciò implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte, come statuito nella causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio[6] ("ricorso IPS"). Va notato che, fatta eccezione per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, tutte le altre constatazioni che figurano nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto la Corte ha respinto tutte le obiezioni mosse a loro riguardo.

7. A seguito della sentenza della Corte del 1° ottobre 2009, è stato pubblicato un avviso[7] di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della RPC. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza della Corte per quanto riguarda Foshan Shunde.

8. La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell'industria dell'Unione. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine indicato nell'avviso.

9. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

10. Osservazioni sono state ricevute da due produttori esportatori della RPC (uno dei quali era la parte direttamente interessata, Foshan Shunde), dall'industria dell'Unione e da due importatori indipendenti.

11. Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi per Foshan Shunde. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni su tali comunicazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni di conseguenza.

B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE

1. Osservazione preliminare

12. Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio dell'Unione europea prima della scadenza del termine obbligatorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, cioè prima della scadenza del termine obbligatorio di 10 giorni per la ricezione delle osservazioni formulate dopo l'invio alle parti interessate del documento d'informazione finale.

2. Osservazioni delle parti interessate

13. Foshan Shunde ha sostenuto che la sentenza della Corte non richiede misure di esecuzione. Secondo la società, la riapertura dell'inchiesta è illegale perché il regolamento di base non prevede espressamente questa possibilità e perché una riapertura non permetterebbe di rispettare il termine per la chiusura di un'inchiesta fissato dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base (15 mesi) e dall'articolo 5.10 dell'accordo antidumping dell'OMC (18 mesi). Foshan Shunde ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché fa riferimento a un vecchio regolamento di base[8], che non prevedeva ancora un termine obbligatorio. Foshan Shunde ha anche affermato che se la Commissione decidesse di dare esecuzione alla sentenza della Corte, dovrebbe farlo sulla base del suo documento d'informazione finale datato 20 febbraio 2007 (nel quale alla parte è stato attribuite lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e non è stato constatata alcuna pratica di dumping per questa società) e non sulla base del documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 (nel quale la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di non concedere a Foshan Shunde lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e di fissare il margine di dumping al 18,1 %).

14. L'altro produttore esportatore cinese, Zheijiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd ("Zheijiang Harmonic") ha fatto valere alcuni argomenti sostanzialmente identici a quelli avanzati da Foshan Shunde, cioè che la riapertura del procedimento non ha alcuna base giuridica e che la legislazione non prevede la possibilità di reistituire dazi antidumping oltre i termini fissati dal regolamento di base e dall'accordo antidumping dell'OMC. Ha inoltre sostenuto che il fatto di ripubblicare un documento d'informazione riveduto e di concedere un termine per la risposta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base non può porre rimedio alla violazione dei diritti della difesa di Zheijiang Harmonic e all'istituzione illegale di dazi. Infine, ha sottolineato che la Commissione non può reimporre misure antidumping sulla base di informazioni riguardanti l'anno 2005, un periodo che risale a oltre quattro anni prima della riapertura parziale dell'inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, Zheijiang Harmonic ha sostenuto che la Commissione non può riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e la sua imparzialità, in quanto il regolamento che ha proposto è stato parzialmente annullato dalla Corte.

15. I due importatori/produttori indipendenti dall'UE non hanno comunicato informazioni o dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell'inchiesta, ma hanno sottolineato il loro ruolo come attori del mercato delle assi da stiro dell'UE. Uno di loro ha anche fatto presenti le ripercussioni che avranno sulle loro attività l'annullamento del regolamento da parte della Corte e la successiva riapertura parziale dell'inchiesta.

16. L'industria dell'Unione ha sostenuto che i produttori dell'UE pagano il prezzo dell'irregolarità rilevata dalla Corte perché sono lasciati senza protezione dalle importazioni per le quali è stato accertato il dumping e il relativo pregiudizio. L'industria dell'Unione ha proposto che la procedura riprenda dalla fase in cui è stata commessa l'irregolarità della Commissione, cioè dal momento in cui la società cinese doveva comunicare le sue osservazioni sul documento d'informazione finale riveduto della Commissione del 23 marzo 2007, che sia presa una decisione sulle osservazioni di questa parte e che sia inviata al Consiglio una nuova proposta, limitata alla situazione di Foshan Shunde, al fine di ristabilire i dazi antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde. L'industria dell'Unione ha anche fatto valere che in passato si è già proceduto in modo simile (nelle sentenze della causa IPS e del ricorso IPS, e nel regolamento (CE) n. 235/2004[9] adottato a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-76/00 P Petrotub e Republica contro Consiglio). Inoltre, secondo questa parte, il termine di 15 mesi previsto dal regolamento di base non si applica alla modifica di un regolamento che istituisce dazi antidumping per dare esecuzione a una sentenza di un organo giurisdizionale dell'UE.

3. Analisi delle osservazioni

17. Si ricorda che la Corte ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Foshan Shunde quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell'Unione hanno quindi unicamente l'obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa in cui ha avuto luogo l'irregolarità nell'inchiesta iniziale.

18. L'argomento secondo il quale l'introduzione di termini (rispettivamente 15 e 18 mesi) per la chiusura delle inchieste antidumping impedisce alla Commissione di procedere come nella causa IPS è stato ritenuto infondato. Questo termine è da considerarsi non pertinente all'esecuzione di una sentenza della Corte. Esso si riferisce infatti soltanto all'ultimazione dell'inchiesta iniziale e corre dalla data d'apertura dell'inchiesta alla data dell'azione finale, e non riguarda le misure ulteriori che possono eventualmente essere prese, ad esempio a seguito di un controllo giurisdizionale. Inoltre, è da notare che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che ogni azione giudiziaria condotta con successo dall'industria dell'Unione sarebbe senza effetto concreto per questa parte, se si ammette che la scadenza del termine di chiusura dell'inchiesta iniziale non permette di dare esecuzione a una sentenza della Corte. Questo sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno la possibilità di un efficace controllo giurisdizionale.

19. Viene inoltre rilevato che il Tribunale, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T165/94[10], ha considerato che anche il termine flessibile applicabile in base al vecchio regolamento di base non poteva essere esteso oltre limiti ragionevoli e ha ritenuto che per un'inchiesta una durata superiore a tre anni sia eccessiva. Questo è in contrasto con la causa IPS, nella quale l'esecuzione della sentenza della Corte è intervenuta sette anni dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, senza che nulla indichi, in questa sentenza, che i termini hanno costituito un problema.

20. Pertanto, si conclude che l'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base si applica all'apertura del procedimento e alla chiusura dell'inchiesta avviata a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base e non a una riapertura parziale dell'inchiesta per dare esecuzione a una sentenza di un organo giurisdizionale dell'UE.

21. Questa conclusione è conforme all'approccio seguito per l'attuazione delle decisioni che figurano nelle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping per conformarsi alle relazioni dell'organo di conciliazione anche in casi che riguardano l'Unione europea[11]. In questi casi, è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell'organo d'appello dell'OMC, dato che le loro decisioni non possono essere direttamente applicate nell'ordinamento giuridico dell'UE, contrariamente alle decisioni della Corte di giustizia, che sono direttamente applicabili.

22. Per quanto riguarda gli argomenti avanzati circa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che nessuna violazione di questo articolo ha potuto essere stabilita, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l'inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza della Corte.

23. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui Foshan Shunde dovrebbe ricevere il documento d'informazione del 20 febbraio 2007 e non il documento d'informazione riveduto del 23 marzo 2007, si nota che, secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, la Commissione dovrebbe correggere l'irregolarità procedurale. Questa irregolarità amministrativa ha avuto luogo soltanto quando a Foshan Shunde è stato concesso meno di 10 giorni per presentare le sue osservazioni sul documento d'informazione riveduto. Di conseguenza, la validità delle fasi precedenti dell'inchiesta iniziale non è stata infirmata dalla sentenza della Corte di giustizia e non deve quindi essere riesaminata nel quadro dell'attuale riapertura parziale.

4. Conclusione

24. Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell'analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza della Corte occorre trasmettere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto il regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio.

25. In base a quanto precede, si è anche concluso che la Commissione deve concedere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate un termine sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, e quindi valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, sulla base dei fatti relativi al periodo d'inchiesta iniziale.

C. COMUNICAZIONI

26. Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia.

27. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni (applicando il termine di 10 giorni prescritto dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base). Queste osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se lo si è ritenuto opportuno, ma non hanno portato a una modifica delle conclusioni di cui sopra.

28. Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d'informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, tenuto conto dei fatti relativi al periodo d'inchiesta iniziale.

29. Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sul documento d'informazione riveduto. Gli argomenti presentati in forma orale e scritta sono stati esaminati e, se lo si è ritenuto opportuno, presi in considerazione. Alle luce delle osservazioni presentate, si può rilevare quanto segue: la linea di condotta seguita nel presente regolamento si fonda sul fatto che nella sua sentenza la Corte sottolinea che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non può essere interpretato in un modo che obbligherebbe la Commissione a proporre al Consiglio misure definitive, che perpetuerebbero un errore commesso nella valutazione originaria dei criteri sostanziali di quella disposizione[12]. Benché in quella causa la Corte abbia formulato questa osservazione in relazione a un errore a detrimento del ricorrente, è chiaro che questa interpretazione deve essere applicata nello stesso modo in ogni caso, il che significa che anche un errore a detrimento dell'industria dell'Unione non può essere perpetuato. Come indicato nel documento d'informazione finale riveduto del 23 aprile 2007 e nel documento d'informazione specifico riveduto della stessa data, nonché nelle precedenti lettere inviate dalla Commissione al ricorrente, su cui questi documenti si basano, a Foshan Shunde deve essere rifiutato lo status di società operante in condizioni di economia di mercato perché le sue pratiche contabili presentavano molte carenze gravi e non erano quindi conformi alle norme contabili internazionali. La violazione del secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, non può essere contestata in base alle statistiche cui è fatto riferimento nell'ultima frase del punto 12 della sentenza della Corte . L'approccio originariamente considerato nel documento d'informazione finale del 20 febbraio 2007 va quindi qualificato come errore che deve essere corretto. Nell'interesse dell'industria dell'Unione, che deve essere protetta contro il dumping, il dazio antidumping risultante applicabile al ricorrente deve essere ristabilito il più presto possibile.

30. Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare la reistituzione dei dazi antidumping definitivi, un produttore esportatore cinese ha proposto un impegno in materia di prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Questa offerta di impegno, tuttavia, non ha permesso di risolvere i problemi già messi in rilievo nel considerando 68 del regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, in particolare la necessità di stabilire prezzi all'importazione minimi significativi per ciascuno dei numerosi tipi di prodotti, che potrebbero essere monitorati adeguatamente dalla Commissione senza rischio grave di elusione. L'offerta di impegno sui prezzi, inoltre, ha proposto o un prezzo minimo medio relativo a un solo tipo di prodotto esportato verso l'UE o vari prezzi all'importazione minimi basati ancora su prezzi medi ponderati per combinazioni di alcuni prodotti. Tutte le combinazioni proposte per il prezzo all'importazione minimo erano notevolmente più basse dei prezzi all'esportazione più elevati stabiliti. In base a quanto precede, si è concluso che tale impegno era irrealizzabile e non poteva essere accettato. La parte è stata informata di questo e le è stata la possibilità di presentare le sue osservazioni, che non hanno però modificato le conclusioni di cui sopra.

D. DURATA DELLE MISURE

31. La presente procedura non modifica, come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10,8516 79 70 10 e 8516 90 00 51) e fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan (codice addizionale TARIC A785).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 18,1%.

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

[2] GU C 308 del 18.12.2009, pag. 44.

[3] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[4] GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

[5] Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

[6] Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.

[7] GU C 308 del 18.12.2009, pag. 44.

[8] Regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

[9] GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11.

[10] Cause riunite T-163/94 e 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd contro Consiglio/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Racc. 1995, pag. II-01381.

[11] Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall'India: ricorso da parte dell'India all'articolo 21.5 del DSU, WT/DS141/AB/RW (8 aprile 2003), par. 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni, GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10; regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del 23 luglio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia in seguito alle relazioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC, GU L 72 del 11.3.2004, pag. 15.

[12] Punto 111 della sentenza della Corte.

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