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Document 52010PC0392

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

/* COM/2010/0392 def. */

52010PC0392




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 20.7.2010

COM(2010) 392 definitivo

2010/0215 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

{SEC(2010) 907}{SEC(2010) 908}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1. La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto all'informazione nei procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea e costituisce la seconda di una serie di misure illustrate nella tabella di marcia dei diritti procedurali adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009, che invita la Commissione a presentare proposte “per tappe”. Questo modo di procedere è attualmente ritenuto ottimale per promuovere e rafforzare la fiducia reciproca. La presente proposta va quindi considerata parte integrante di un pacchetto legislativo globale che verrà presentato nel corso dei prossimi anni e garantirà un insieme minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell’Unione europea.

2. La proposta tende a migliorare i diritti degli indagati. Grazie all’introduzione di norme minime comuni relative a questi diritti, sarà possibile agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando così la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’UE.

3. La prima misura, relativa al diritto all’interpretazione e alla traduzione, consiste in una direttiva adottata il 8 ottobre 2010.

4. Per quanto riguarda la base giuridica, la proposta si fonda sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che recita: “ Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri .

Esse riguardano:

(a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri ;

( b ) i diritti della persona nella procedura penale ;

(c) i diritti delle vittime della criminalità ;

(d)[…]."

Perché il mutuo riconoscimento sia efficace occorre fiducia reciproca. Si rende quindi necessario un certo grado di compatibilità per migliorare la fiducia e di conseguenza la cooperazione.

5. L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ("Carta") sancisce il diritto a un giudice imparziale; l’articolo 48 garantisce i diritti della difesa e ha significato e portata identici al diritto garantito dall’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)[1]. Per quanto riguarda la predetta Convenzione CEDU, il diritto all'informazione sui diritti può essere desunto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della stessa, secondo cui le autorità devono adottare un approccio proattivo per garantire che chi deve affrontare un’accusa in un procedimento penale sia informato dei suoi diritti. Il diritto all'informazione sull’accusa, che deriva dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della CEDU, è imprescindibile per coloro che devono affrontare un’accusa in un procedimento penale e che quindi devono conoscere l’accusa formulata a loro carico per poter preparare la difesa. L’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)[2] contengono disposizioni molto simili.

6. A sostegno della proposta, la Commissione aveva effettuato una valutazione d’impatto. La relazione sulla valutazione d’impatto è consultabile sul sito Internet http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_en.htm

2. CONTESTO

7. L'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. L’articolo 6, paragrafo 1, del TUE afferma che l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico del TFUE e del TUE. La Carta si applica alle istituzioni dell’Unione europea e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell’Unione, ad esempio nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea.

8. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere[3] si affermava che il reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria, precisando che il reciproco riconoscimento “... e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero […] la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli”[4].

9. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale[5] recita “[…] è necessario garantire che il trattamento degli indagati ed i diritti della difesa non siano pregiudicati dall’applicazione del principio in esame e che, anzi, le garanzie siano rafforzate”.

10. Tale indirizzo è stato approvato nel programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[6], adottato dal Consiglio e dalla Commissione, nel quale si rileva che la portata del “reciproco riconoscimento è strettamente legata all’esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell’esercizio”.

11. Tali criteri comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati (criterio 3) e la definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento (criterio 4). La presente proposta di direttiva rappresenta la concretizzazione dell’obiettivo fissato, ossia il rafforzamento della tutela dei diritti dei singoli.

12. Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta legislativa globale[7] riguardante alcuni importanti diritti degli imputati nei procedimenti penali, che il Consiglio non ha adottato.

13. Il 30 novembre 2009 il Consiglio Giustizia ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali[8] in cui chiede l’adozione di cinque misure relative ai più importanti diritti processuali; la tabella di marcia si basa su un approccio “per tappe” e invita la Commissione a presentare le proposte necessarie a tal fine. Il Consiglio ha riconosciuto che finora a livello europeo non si è fatto abbastanza per salvaguardare i diritti fondamentali della persona nei procedimenti penali. I vantaggi di una legislazione dell'UE in questo settore si percepiranno appieno soltanto quando tutte le misure saranno state trasposte in atti legislativi. La seconda misura prevista dalla tabella di marcia riguarda il diritto all'informazione.

14. Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009[9], ha ribadito l’importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali quale valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione europea. Inoltre, la tutela dei diritti fondamentali della persona rimuoverà gli ostacoli alla libera circolazione. Il programma di Stoccolma fa riferimento alla tabella di marcia quale parte integrante del programma pluriennale e invita la Commissione a presentare proposte adeguate per una sua rapida attuazione.

3. IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SECONDO LA CARTA E LA CEDU

15. L’articolo 6 della Carta (Diritto alla libertà e alla sicurezza) recita:

"Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza".

L’articolo 47 della Carta (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) prevede che:

"(…) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)."

L’articolo 48 della Carta (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) recita:

"2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato” .

Nel suo ambito di applicazione, la Carta garantisce e riflette i diritti corrispondenti sanciti nella CEDU.

L’articolo 5 della CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) stabilisce che:

"2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.”

(…)".

L’articolo 6 (Diritto a un processo equo) prevede che:

"3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa

[…]"

16. Una serie di recenti studi[10] evidenzia che esistono sensibili differenze nel modo in cui gli indagati vengono informati dei loro diritti, e che nella maggior parte dei casi le informazioni sui diritti vengono fornite soltanto oralmente, riducendone l’efficacia e rendendo più complesso il monitoraggio. Il diritto all'informazione non viene menzionato esplicitamente nella CEDU; esiste tuttavia una giurisprudenza che obbliga le autorità giudiziarie ad adottare misure positive per garantire l’effettivo rispetto dell’articolo 6 della CEDU, come le sentenze Padalov[11] e Talat Tunc[12] in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che le autorità devono svolgere un ruolo attivo per informare l’indagato sul diritto al patrocinio a spese dello Stato. Nella causa Panovits[13] la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che le autorità hanno l’obbligo positivo di fornire informazioni all’indagato sul diritto all’assistenza di un avvocato e al patrocinio a spese dello Stato se sussistono le condizioni al riguardo. Non è sufficiente che tali informazioni vengano fornite per iscritto, ad esempio con una "comunicazione dei diritti" ( Letter of Rights ) come hanno fatto le autorità nella causa Panovits . La Corte europea dei diritti dell’uomo ribadisce che le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che l'indagato sia pienamente consapevole dei propri diritti.

17. L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della CEDU obbligano le autorità giudiziarie a informare l’indagato della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico affinché possa comprenderla per preparare la difesa[14] e contestare la legittimità della propria detenzione[15]. Pur specificando le informazioni da fornire, entrambi gli articoli si limitano a informazioni fattuali sui motivi dell’arresto, sulla natura e i motivi dell’accusa e sulla relativa base giuridica. La quantità di informazioni da comunicare all’imputato dipende dalla natura e dalla complessità del caso, in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b) prevede che l'interessato deve disporre del “ tempo e delle facilitazioni necessarie ” a preparare la sua difesa, e ciò varierà a seconda dei casi[16]. Di conseguenza le autorità possono essere tenute a prendere misure supplementari per garantire che l’indagato abbia effettivamente compreso le informazioni[17]. Come si rileva dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, gran parte dei problemi di non conformità riguardano le misure positive per garantire un processo equo. Non è sufficiente mettere a disposizione le informazioni lasciando all’indagato l'onere di chiederle. L’obbligo di informare l’indagato sulla natura e sui motivi dell’accusa incombe all’autorità inquirente, che non può adempiervi passivamente mettendo a disposizione le informazioni senza portarle all’attenzione della difesa[18]. La CEDU non offre alcuna indicazione sul modo in cui si dovrebbero fornire le suddette informazioni. Benché nella causa Kamasinski[19] la Corte abbia deciso che, in linea di principio, occorre fornire una traduzione scritta del capo d’imputazione all’indagato che non comprenda la lingua, essa ha ritenuto che per garantire il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) sono sufficienti spiegazioni orali.

18. Conformemente al mandato contenuto nella tabella di marcia dei diritti procedurali, la presente direttiva stabilisce norme minime a livello dell'UE sulle informazioni da fornire agli indagati e agli imputati in merito ai diritti processuali e all'accusa formulata a loro carico. Promuove pertanto l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

4. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 1 - Oggetto

19. Questo articolo fissa l’obiettivo della direttiva, che è quello di stabilire norme relative al diritto degli indagati e degli imputati di essere informati sui loro diritti e sull'accusa nell’ambito di procedimenti penali.

Articolo 2 – Campo di applicazione

20. La direttiva si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento (comprese le eventuali impugnazioni). Non si applica però ai procedimenti condotti dalle autorità amministrative per violazione della legislazione nazionale o europea sulla concorrenza, a meno che non sia adita un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

21. Nel campo di applicazione rientrano espressamente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo[20]. Al riguardo, la direttiva rende applicabili le garanzie procedurali di cui agli articoli 47 e 48 della Carta e agli articoli 5 e 6 della CEDU alla procedura di consegna sulla base del mandato di arresto europeo.

Articolo 3 – Diritto all'informazione sui diritti

22. Questo articolo prevede un diritto generale: tutti gli indagati e gli imputati in procedimenti penali devono essere informati dei diritti processuali pertinenti il prima possibile dall'inizio del procedimento. Tali informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e accessibile, oralmente o per iscritto.

23. Il paragrafo 2 di questo articolo fissa i diritti minimi e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dall’ICCPR e dalla legislazione dell’UE applicabile, ritenuti essenziali per salvaguardare l’equità dei procedimenti penali fin dal loro avvio.

Articolo 4 – Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto

24. Questo articolo prevede l’obbligo generale degli Stati membri di informare gli indagati e gli imputati dei loro diritti processuali qualora tali soggetti vengano privati della libertà dalle autorità competenti degli Stati membri durante il procedimento penale, essendo indiziati di reato (per esempio, arresto da parte delle forze di polizia e detenzione preventiva su ordine del giudice). Gli Stati membri devono informare l'interessato dei suoi diritti pertinenti per iscritto . Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha ripetutamente messo in rilievo che, secondo la sua esperienza, il periodo immediatamente successivo alla privazione della libertà è quello in cui l'interessato è ritenuto più vulnerabile al rischio di intimidazione e maltrattamento fisico. Secondo il CPT è fondamentale che l'indagato o l'imputato sia informato dei suoi diritti al più presto, ossia senza ritardo dopo il suo arresto e nel modo più efficace, cioè con un modulo che spieghi i diritti in modo semplice e diretto[21] ("comunicazione dei diritti"). Alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo[22], le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che la persona arrestata abbia una comprensione generale delle informazioni contenute nella comunicazione dei diritti. La persona arrestata deve poter conservare la comunicazione dei diritti per tutto il periodo della sua detenzione.

25. La comunicazione dei diritti deve essere formulata in modo semplice e facilmente comprensibile a un profano che non abbia alcuna conoscenza della procedura penale, e includere le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Per aiutare gli Stati membri a elaborare tale comunicazione e promuovere la coerenza delle informazioni scritte in tutta l’Unione europea, l’allegato I della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull’attuazione della direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell’articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore. Il contenuto del modello non pregiudica i diritti attualmente applicabili negli Stati membri.

26. La comunicazione dei diritti dev’essere fornita all’indagato o all’imputato in una lingua a lui comprensibile. Le autorità di polizia devono tenere a disposizione immediata una versione della comunicazione in tutte le lingue comunemente parlate, in formato elettronico, pronta per essere stampata in caso di necessità. In mancanza di una specifica versione linguistica, l’indagato o l’imputato dev’essere informato dei suoi diritti oralmente in una lingua che comprende, e la comunicazione dei diritti deve essergli consegnata quanto prima (cioè non appena sia stata tradotta nella lingua richiesta). Gli Stati membri devono disporre di un meccanismo per fornire le informazioni agli interessati ipovedenti, ciechi o che non sappiano leggere.

Articolo 5 – Diritto all'informazione scritta sui diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

27. Alle persone colpite da mandato d’arresto europeo si applicano diritti diversi (per esempio, diritto all'audizione). Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di una versione specifica della comunicazione dei diritti per le persone oggetto di tali procedimenti. L’allegato II della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull’attuazione della direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell’articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore. Il contenuto del modello non pregiudica i diritti attualmente applicabili negli Stati membri.

Articolo 6 – Diritto all'informazione sull’accusa

28. Chiunque sia imputato per un reato deve ricevere tempestivamente, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, le informazioni sufficienti a consentirgli di preparare la difesa, e se necessario di contestare le decisioni della fase istruttoria. Tale requisito è previsto dalla Carta e dalla CEDU. Questo articolo specifica le informazioni minime da fornire.

Articolo 7 – Diritto di accesso al fascicolo

29. Il modo più efficace per fornire all’indagato o all'imputato informazioni dettagliate sull’accusa e permettergli così di preparare adeguatamente la difesa per il processo, è consentire a lui o al suo avvocato di accedere al fascicolo. Le ricerche recenti[23] dimostrano che nella stragrande maggioranza degli Stati membri l’accesso al fascicolo è già concesso a un certo punto del procedimento penale. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha coerentemente affermato che, a seconda della fase del procedimento penale, l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della CEDU e il principio di parità delle armi tra l’accusa e la difesa obbligano gli Stati membri a rivelare alla difesa tutti gli elementi di prova a favore o contro l’imputato[24] e a concedere all'avvocato dell’imputato l’accesso ai documenti rilevanti contenuti nel fascicolo.[25]

30. Il paragrafo 1 prevede che, qualora l'indagato o l'imputato sia arrestato nel corso di un procedimento penale, l’autorità giudiziaria competente debba concedere l’accesso ai documenti contenuti nel fascicolo che sono rilevanti per determinare la legittimità della detenzione. Tale accesso limitato al fascicolo garantisce l’equità della fase istruttoria per quanto riguarda la legittimità dell’arresto e della detenzione. Nel considerare a quali documenti e informazioni è concesso l'accesso, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione a salvaguardare l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole usati nelle indagini penali nei casi di cartello.

31. Il paragrafo 2 fa obbligo agli Stati membri di concedere l’accesso al fascicolo a tutti gli imputati, indipendentemente dal fatto che siano o meno in stato di detenzione, alla conclusione delle indagini giudiziarie. L’autorità giudiziaria competente può vietare l’accesso ad alcuni documenti del fascicolo qualora tale accesso possa comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. E’ possibile limitare l’accesso solo in circostanze eccezionali.

32. L’accesso al fascicolo non può essere concesso solo per un’unica ispezione. Se l’imputato o il suo avvocato lo ritengono necessario, si dovrà consentire un ulteriore accesso. Se il fascicolo è particolarmente voluminoso o lo richiedono gli interessi della giustizia, l’imputato deve ricevere un indice dei documenti contenuti nel fascicolo in modo da poter decidere i documenti ai quali chiedere accesso.

Articolo 8 - Verifica e ricorsi

33. Per garantire che l'indagato o l'imputato riceva tutte le informazioni cui ha diritto, gli Stati membri devono stabilire una procedura che consenta di verificare che l'interessato abbia ricevuto tali informazioni. Si può utilizzare per esempio un modulo da far firmare all'interessato a conferma delle informazioni ricevute, oppure una nota nel verbale d’arresto.

Articolo 9 - Formazione

34. Questo articolo mira a garantire che i funzionari di polizia, gli inquirenti e i giudici degli Stati membri ricevano la formazione necessaria per svolgere adeguatamente i compiti derivanti dagli articoli da 3 a 8 della direttiva. In particolare, è essenziale che questi funzionari dispongano di conoscenze sufficientemente approfondite dei diritti processuali degli indagati e degli imputati per poter fornire informazioni pertinenti ed efficaci al riguardo.

Articolo 10 - Clausola di non regressione

35. Finalità di questo articolo è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva non comporti una diminuzione delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU. Gli Stati membri restano liberi di definire norme più elevate rispetto a quelle della presente direttiva.

Articolo 11 – Attuazione

36. L’articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la direttiva entro il x /xx/ 20xx e inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di attuazione nell’ordinamento nazionale.

Articolo 12 – Relazione

37. 36 mesi dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in che misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. La relazione sarà accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

Articolo 13 – Entrata in vigore

38. L’articolo stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Allegato I

39. Questo allegato contiene un modello indicativo di comunicazione dei diritti da fornire all’indagato o all'imputato in caso di arresto conformemente all’articolo 4, paragrafo 1. Il modello spiega in un linguaggio semplice e diretto i diritti minimi di rilevanza immediata per l'interessato elencati nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva. Benché non vi sia alcun obbligo per gli Stati membri di fare uso del modello, si presumerà che gli Stati membri che ne fanno uso abbiano attuato l’articolo 4 della direttiva. Il modello può essere soggetto a revisione nell’ambito della relazione sull’attuazione da presentarsi alla Commissione europea in conformità dell’articolo 12 della direttiva, nonché nel momento in cui tutte le misure della tabella di marcia siano entrate in vigore. Il contenuto del modello non pregiudica i diritti attualmente applicabili negli Stati membri.

Allegato II

40. Questo allegato contiene un modello indicativo di comunicazione dei diritti da fornire a una persona arrestata in base a un mandato d’arresto europeo, in conformità dell’articolo 5. Benché non vi sia alcun obbligo per gli Stati membri di fare uso del modello, si presumerà che gli Stati membri che ne fanno uso abbiano attuato l’articolo 5 della direttiva. Il modello può essere soggetto a revisione nell’ambito della relazione sull’attuazione da presentarsi alla Commissione europea in conformità dell’articolo 12 della direttiva, nonché nel momento in cui tutte le misure della tabella di marcia siano entrate in vigore. Il contenuto del modello non pregiudica i diritti attualmente applicabili negli Stati membri.

5. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

41. L’obiettivo della proposta non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, in quanto i modi e tempi della comunicazione delle informazioni variano ancora notevolmente da uno Stato membro all'altro, con conseguente divergenza di norme all'interno dell'UE. Poiché la proposta mira a promuovere la fiducia reciproca, solo un'azione a livello dell'UE consentirà di stabilire norme minime comuni coerenti, applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. Obiettivo della proposta è ravvicinare le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo alla comunicazione agli indagati o agli imputati delle informazioni sui loro diritti e sull’accusa formulata a loro carico, con l’intento di creare fiducia reciproca. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. La Commissione propone una soluzione che varia leggermente dall'opzione prescelta descritta nella valutazione d'impatto ma che ha un impatto comparabile. I costi di tale azione sono uguali a quelli dell'opzione inizialmente prescelta, in quanto gli Stati membri dovranno sostenere costi supplementari solo se, per quanto riguarda la comunicazione dei diritti, sceglieranno di esercitare il loro potere discrezionale anziché usare il modello indicativo proposto.

6. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

42. La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

2010/0215 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/ UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[26],

visto il parere del Comitato delle regioni [27],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ("Carta"), l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

2. L’articolo 6 della Carta e l’articolo 5 della CEDU sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza, le cui restrizioni non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 della CEDU e quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

3. L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

4. In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[28]. L’introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento “deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone”.

5. L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti delle persone sospette e norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.

6. Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa.

7. Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell'ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

8. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR. Nel dare attuazione alla presente direttiva gli Stati membri non devono in nessun caso scendere al di sotto delle norme sancite dalla Convenzione e dalla Carta come sviluppate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

9. A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. L’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica i “diritti della persona nella procedura penale” quale uno dei settori in cui è possibile stabilire norme minime.

10. Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e promuovere una cultura dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Inoltre dovrebbero rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini. Tali norme minime comuni si dovrebbero applicare all'informazione nei procedimenti penali.

11. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ("tabella di marcia")[29]. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione, il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa, il diritto a una consulenza legale e assistenza legale gratuita, il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è stata concepita per operare come un insieme, pertanto i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state applicate.

12. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato l’11 dicembre 2009[30]. Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori aspetti dei diritti processuali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

13. La prima misura della tabella di marcia consiste in una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[31].

14. La presente direttiva si riferisce alla misura B della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella comunicazione "Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma"[32], la Commissione ha annunciato la presentazione di una proposta sul diritto all’informazione nel 2010.

15. La presente direttiva non si applica ai procedimenti condotti dalle autorità amministrative per violazione della legislazione nazionale o europea sulla concorrenza, a meno che non sia adita un'autorità giudiziaria competente in materia penale.

16. È opportuno che la direttiva preveda esplicitamente il diritto all'informazione sui diritti (che si desume dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo). La presente direttiva offre pertanto una protezione più ampia rispetto a quella attualmente disposta dalla CEDU. Il diritto all'informazione sull’accusa è sancito dagli articoli 5 e 6 della CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e dagli articoli 9 e 14 dell’ICCPR. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero facilitare l’applicazione di tali diritti nella pratica, al fine di garantire il diritto a un processo equo.

17. L’indagato o l'imputato dovrebbe poter conoscere e comprendere i propri diritti ed essere in grado di esercitarli prima dell’interrogatorio della polizia. Dovrebbe essere prontamente informato in una lingua a lui comprensibile dei motivi e della natura di ogni accusa formulata a suo carico e ricevere informazioni sui diritti di più immediata rilevanza.

18. Tutti gli indagati e gli imputati dovrebbero essere prontamente informati dei loro diritti sin dall’inizio del procedimento penale, oralmente o per iscritto. L'informazione sui diritti da fornire ai sensi della presente direttiva dovrebbe includere, come requisito minimo a norma della presente direttiva, informazioni sul diritto a un avvocato, sul diritto di essere informato dell’accusa e, se del caso, di accedere al fascicolo, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione se non si comprende la lingua del procedimento e, in caso di arresto dell’indagato o dell’imputato, sul diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Ciò non pregiudica le informazioni da fornire riguardo altri diritti processuali derivanti dalla Carta, dalla CEDU, dall’ICCPR e dalla legislazione dell'UE applicabile, come interpretate dalle autorità giudiziarie competenti.

19. Qualora l'indagato o l'imputato venga arrestato, le informazioni su tali diritti processuali di immediata rilevanza dovrebbero essere fornite per iscritto mediante una "comunicazione dei diritti" redatta in modo facilmente comprensibile affinché l'interessato capisca effettivamente quali sono i suoi diritti. Per aiutare gli Stati membri a elaborare tale comunicazione e promuovere una maggiore coerenza tra gli Stati membri, l’allegato I della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull’attuazione della presente direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell’articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore. La concreta comunicazione dei diritti basata su tale modello dovrebbe contenere anche altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

20. Chiunque sia imputato per un reato deve ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

21. Il modo più efficace per garantire che l’indagato o l'imputato sia sufficientemente informato dell’accusa è consentire a lui o al suo avvocato di accedere al fascicolo. L'accesso può essere limitato se comporta gravi rischi per la vita altrui o nuoce gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro.

22. Gli Stati membri dovrebbero predisporre un meccanismo che consenta di verificare che l’indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni sui diritti e sull’accusa a cui ha diritto.

23. Occorre che i funzionari competenti degli Stati membri ricevano una formazione adeguata sui diritti processuali degli indagati e degli imputati.

24. Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni. In tutte le azioni riguardanti minori, l’interesse superiore del minore dev’essere considerato preminente.

25. I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche, mutatis mutandis , nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri[33]. Per aiutare gli Stati membri a elaborare la comunicazione dei diritti e promuovere una maggiore coerenza, l’allegato I della direttiva contiene un modello di comunicazione dei diritti utilizzabile dagli Stati membri. Tale modello è indicativo e potrà essere rivisto a seguito della relazione sull’attuazione della presente direttiva che la Commissione europea presenterà in conformità dell’articolo 12 della stessa e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore.

26. Le disposizioni della presente direttiva stabiliscono norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU come interpretate della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

27. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un giudice imparziale e i diritti del minore, e deve essere attuata di conseguenza.

28. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

29. Poiché l’obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere conseguito con iniziative unilaterali degli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale o locale, e può essere conseguito solo a livello dell’Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di quell’obiettivo.

30. [A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva] OPPURE [Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][34].

31. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto dell’indagato e dell'imputato di essere informato dei suoi diritti e dell’accusa formulata a suo carico in un procedimento penale.

Articolo 2 Campo di applicazione

1 . La presente direttiva si applica a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.

2. La presente direttiva si applica ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Articolo 3 Diritto all'informazione sui diritti

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato per un reato sia tempestivamente informato dei suoi diritti processuali in un linguaggio semplice e accessibile.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono quanto meno:

- il diritto a un avvocato, se necessario gratuitamente;

- il diritto di essere informato dell’accusa e, se del caso, di accedere al fascicolo;

- il diritto all’interpretazione e alla traduzione;

- in caso di arresto dell’indagato o dell’imputato, il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.

Articolo 4 Diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto

1. Chiunque venga arrestato dalle autorità competenti di uno Stato membro nel corso di un procedimento penale è prontamente informato per iscritto dei propri diritti processuali (comunicazione dei diritti). A questi è data la possibilità di leggere la comunicazione dei diritti e la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui è privato della libertà.

2. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e comprende quanto meno le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2. L’allegato I della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o l'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento riceva la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto un meccanismo per fornire le informazioni all'indagato o all'imputato ipovedente o che non sa leggere. Se l’indagato o l'imputato è un minore, le informazioni contenute nella comunicazione dei diritti sono comunicate anche oralmente in un modo appropriato all’età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive del minore.

4. Qualora la comunicazione dei diritti non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli è quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 5 Diritto all'informazione scritta sui diritti nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

Gli Stati membri assicurano che chiunque è soggetto a procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo riceva un’adeguata comunicazione dei diritti che ne definisca i diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. L’allegato II della presente direttiva contiene un modello indicativo di tale comunicazione.

Articolo 6 Diritto all'informazione sull’accusa

1. Gli Stati membri assicurano che all’indagato o all'imputato siano fornite sufficienti informazioni sull'accusa al fine di garantire l’equità del procedimento penale.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite prontamente e dettagliatamente in una lingua comprensibile all’indagato o all'imputato. Se l’indagato o l'imputato è un minore, le informazioni sull'accusa sono fornite in un modo appropriato all’età, al livello di maturità e alle capacità intellettive ed emotive del minore.

3. Le informazioni da fornire comprendono:

a) una descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione al reato dell’indagato o dell'imputato, e

b) la natura e la qualificazione giuridica del reato.

Articolo 7 Diritto di accesso al fascicolo

1. Qualora in una qualunque fase del procedimento penale l'indagato o l'imputato sia arrestato, gli Stati membri assicurano che l'interessato o il suo avvocato abbiano accesso ai documenti contenuti nel fascicolo che sono rilevanti per stabilire la legittimità dell’arresto o della detenzione.

2. Gli Stati membri assicurano che, a indagini concluse, l’imputato o il suo avvocato abbiano accesso al fascicolo. Le autorità giudiziarie competenti possono negare l’accesso a determinati documenti contenuti nel fascicolo qualora l'accesso possa comportare gravi rischi per la vita altrui o nuocere gravemente alla sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Se è nell'interesse della giustizia, l’imputato o il suo avvocato possono chiedere un indice dei documenti contenuti nel fascicolo.

3. L’accesso al fascicolo è fornito in tempo utile per consentire all’indagato o all'imputato di preparare la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria. L'accesso è gratuito.

Articolo 8 Verifica e ricorsi

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di verificare che l’indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni per lui rilevanti ai sensi degli articoli da 3 a 7.

2. Gli Stati membri assicurano che l’indagato o l'imputato disponga di un ricorso effettivo qualora non riceva tali informazioni.

3. Qualora la notifica dei diritti sia effettuata oralmente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, essa è registrata in modo tale da poterne verificare il contenuto.

Articolo 9 Formazione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie e i funzionari di polizia competenti ricevano una formazione adeguata sugli obblighi previsti dagli articoli da 3 a 8. In particolare, gli Stati membri assicurano che i funzionari competenti abbiano una conoscenza sufficiente dei diritti degli indagati e degli imputati previsti dall’articolo 3, in modo da garantire che le informazioni relative a tali diritti siano comunicate in maniera adeguata.

Articolo 10 Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla CEDU, dall’ICCPR o da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 11 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [35].

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tavola di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12 Relazione

Entro il ………. [36] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che determini se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 13 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

[pic]

Modello indicativo[37] di comunicazione dei diritti per indagati e imputati al momento dell’arresto

Se la polizia ti arresta hai il diritto:

A. di essere informato del reato per cui sei indagato

B. di essere assistito da un avvocato

C. all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua

D. di sapere quanto tempo può durare la detenzione

Hai il diritto di conservare questa comunicazione dei diritti per tutto il periodo della detenzione.

A. Informazioni sui motivi dell’indagine

- Hai il diritto di essere informato del motivo per cui sei indagato immediatamente dopo essere stato privato della libertà, anche se la polizia non ti interroga.

- Tu o il tuo avvocato potete chiedere di vedere le parti del fascicolo relative all'arresto e alla detenzione oppure di essere informati nel dettaglio in merito al loro contenuto.

B. Assistenza di un avvocato

- Hai il diritto di parlare con un avvocato prima che la polizia inizi l'interrogatorio.

- Il fatto che tu chieda di parlare con un avvocato non significa che tu sia colpevole.

- La polizia ha il dovere di aiutarti a cercare un avvocato.

- L’avvocato è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna informazione avuta da te.

- Hai il diritto di parlare con l’avvocato in privato, presso i locali della polizia o al telefono.

- Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni sul gratuito patrocinio.

C. Assistenza di un interprete

- Se non parli o non capisci la lingua, verrà chiamato un interprete per assisterti. L’interprete è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna informazione avuta da te.

- Puoi chiedere l'interprete anche per parlare con l'avvocato.

- L’assistenza dell’interprete è gratuita.

- Hai il diritto di ricevere una traduzione di qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il tuo arresto o la tua detenzione. Puoi anche chiedere di far tradurre altri documenti essenziali per le indagini.

D. Per quanto tempo puoi essere privato della libertà?

- Se non vieni rilasciato, hai il diritto di comparire davanti a un giudice entro * [38] ore dal momento in cui sei stato privato della libertà.

- Il giudice deve sentirti e decidere se confermare l’arresto o rilasciarti. Se decide di confermare l’arresto hai il diritto di ricevere una traduzione della sua decisione.

- Puoi chiedere di essere rilasciato in qualsiasi momento. Il tuo avvocato può consigliarti in merito alla procedura da seguire.

ALLEGATO II

[pic]

Modello indicativo[39] di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo

Se la polizia ti arresta sulla base di un mandato d’arresto europeo hai il diritto:

A. di conoscere i motivi dell’arresto

B. di essere assistito da un avvocato

C. all’interpretazione e alla traduzione dei documenti, se non capisci la lingua

D. di essere informato del diritto di dare consenso alla consegna

E. di essere sentito, se non acconsenti alla consegna

F. di essere liberato dopo la scadenza dei termini previsti

Hai il diritto di conservare questa comunicazione dei diritti per tutto il periodo della detenzione.

A. Diritto di conoscere i motivi dell’arresto

- Hai il diritto di conoscere i motivi per cui sei ricercato da un altro paese.

B. Assistenza di un avvocato

- Hai il diritto di incontrare un avvocato. La polizia deve aiutarti a cercare un avvocato.

- L’avvocato è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna informazione avuta da te.

- Hai il diritto di parlare con l’avvocato in privato, presso i locali della polizia o al telefono.

- Se non sei in grado di pagare un avvocato, la polizia ha il dovere di fornirti informazioni sul gratuito patrocinio.

C. Assistenza di un interprete

- Se non parli o non capisci la lingua, verrà chiamato un interprete per assisterti. L’interprete è indipendente dalla polizia e senza il tuo consenso non può rivelare nessuna informazione avuta da te.

- Puoi chiedere l'interprete anche per parlare con l'avvocato.

- L’assistenza dell’interprete è gratuita.

- Hai il diritto di ricevere una traduzione di qualsiasi provvedimento del giudice che disponga il tuo arresto o la tua detenzione. Puoi anche chiedere di far tradurre altri documenti essenziali per le indagini.

D. Diritto di dare il consenso alla consegna

- Hai il diritto di dare il consenso alla tua consegna sulla base del mandato di arresto europeo. Ciò dovrebbe accelerare la procedura.

- Se dai il consenso alla consegna, poi potrebbe essere difficile modificare tale decisione. Prima di decidere se dare o meno il consenso alla consegna sarebbe opportuno consultare un avvocato.

E. Diritto a essere sentito

- Se non acconsenti a essere consegnato allo Stato membro da cui sei ricercato, hai il diritto di comparire dinanzi a un giudice per spiegare i motivi della tua decisione.

F. Diritto al rilascio dopo la scadenza dei termini previsti

- In linea generale, la consegna deve avvenire entro 10 giorni dalla decisione definitiva del tribunale che la dispone. Se dopo 10 giorni non sei stato consegnato, di norma le autorità devono rilasciarti. Esistono tuttavia alcune eccezioni a questa regola ed è quindi opportuno consultare un avvocato.

[1] Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, spiegazione relativa all’articolo 48.

[2] 999 U.N.T.S. 171. L’ICCPR è una convenzione internazionale sui diritti civili e politici aperta alla firma con risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che ne sono quindi vincolati ai sensi del diritto internazionale.

[3] 15 e 16 ottobre 1999.

[4] Conclusione 33.

[5] COM(2000) 495 del 29.7.2000.

[6] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

[7] COM (2004) 328 del 28.4.2004.

[8] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

[9] Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

[10] T Spronken, G Vermeulen et al, EU Procedural Rights in Criminal Proceedings , Antwerp 2009; E Cape, Z Namoradze et al, Effective Criminal Defence in Europe , Antwerp 2010.

[11] Padalov c. Bulgaria, sentenza del 10 agosto 2006, n. 54784/00.

[12] Talat Tunc c. Turchia , sentenza del 27 marzo 2007, n. 32432/96.

[13] Panovits c. Cipro , sentenza dell’11 dicembre 2008, n. 4268/04 §s 72-73.

[14] Mattoccia c. Italia , sentenza del 25 luglio 2000, n. 23969/94, § 60.

[15] Fox, Campbell e Hartley, sentenza del 30 agosto 1990, n. A 182, § 40.

[16] Pélissier e Sassi c. Francia , sentenza del 25 marzo 1999, n. 25444/94, §54; Mattoccia c. Italia , sentenza del 25 luglio 2000, n. 23969/94, § 60 e 71.

[17] Brozicek c. Italia , sentenza del 19 dicembre 1989, n. 10964/84,§41; Mattoccia c. Italia , sentenza del 25 luglio 2000, n. 23969/94, § 65; Vaudelle c. Francia , sentenza del 30 gennaio 200, n. 35683/97 §59.

[18] Mattoccia c. Italia , sentenza del 25 luglio 2000, n. 23969/94, § 65.

[19] Kamasinsksi c. Austria , sentenza del 19 dicembre 1989, n. 9783/82, § 79.

[20] Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI).

[21] CPT, Gli standard del CPT - Rilievi essenziali e generali dei rapporti generali del CPT , CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2009, pagg. 11, 12.

[22] Panovits c. Cipro , sentenza dell’11 dicembre 2008, n. 4268/04, § 67.

[23] T Spronken, G Vermeulen et al, EU Procedural Rights in Criminal Proceedings , Antwerp 2009; E Cape, Z Namoradze et al, Effective Criminal Defence in Europe , Antwerp 2010.

[24] Edwards c. Regno Unito, sentenza del 16 dicembre 1992, n. 13071/87, § 36.

[25] Garcia Alva c. Germania , sentenza del 13 febbraio 2001, n. 23541/94, § 47-55; Schöps c. Germania , sentenza del 13 febbraio 2001, n. 251164/94, § 41-42; Mooren c. Germania , sentenza del 9 luglio 2009, n. 11364/03, § 121-124.

[26] GU C […] del […], pag. […].

[27] GU C […] del […], pag. […].

[28] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

[29] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

[30] GU C 115 del 4.5.2010.

[31] Direttiva 2010/xxx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (8 ottobre 2010).

[32] COM(2010)171 del 20 aprile 2010.

[33] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

[34] La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle disposizioni del protocollo n. 21.

[35] 24 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale .

[36] 36 mesi dopo la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale .

[37] Da integrare con altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

[38] (…)

[39] Da integrare con gli altri diritti processuali pertinenti applicabili negli Stati membri.

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