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Document 52010PC0283

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

/* COM/2010/0283 def. - COD 2010/0150 */

52010PC0283

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia /* COM/2010/0283 def. - COD 2010/0150 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 31.5.2010

COM(2010)283 definitivo

2010/0150 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 663/2009 del 13 luglio 2009[1] ha istituto un programma per favorire la ripresa economica (EEPR) attraverso la concessione di 3,98 miliardi di euro entro la fine del 2010. L’EEPR è uno strumento finanziario il cui obiettivo globale consiste nello stimolare la ripresa dalla recessione che colpisce l’economia dell’UE, rafforzando al contempo la capacità dell’Unione di raggiungere i propri obiettivi politici in materia di energia, in particolare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di energia, il funzionamento del mercato interno dell’energia e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Detto finanziamento comunitario è stato ripartito fra tre sottoprogrammi relativi a progetti di infrastrutture per il gas e l’energia elettrica, progetti eolici in mare e progetti di cattura e stoccaggio del carbonio.

La Commissione ha adottato le decisioni di assegnazione in data 9 dicembre 2009 per i sottoprogrammi per l’energia eolica in mare e per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e il 4 marzo 2010 per i progetti di infrastrutture per il gas e l’energia elettrica. La relazione della Commissione del 27 aprile 2010[2] sull’attuazione dell’EEPR prevede che quasi tutta la dotazione finanziaria dell’EEPR (9,98 miliardi di euro) sia impegnata nel corso della primavera 2010. Tuttavia, un importo di circa 114 milioni di euro non verrà impegnato ai sensi del regolamento EEPR adottato il 13 luglio 2009. Pur non prevedendo modifiche all’importo, la relazione osserva che uno o più promotori del progetto potrebbero non soddisfare, per motivi giuridici, finanziari o tecnici, le condizioni specifiche richieste per il versamento delle sovvenzioni, per cui è possibile che alla fine l’importo dei fondi non impegnati ai sensi del regolamento (CE) n. 663/2009 possa essere più elevato. L’importo preciso dei fondi non impegnati sarà reso noto alla fine del 2010.

Il risparmio energetico è il mezzo più diretto e più economicamente efficace che l’UE ha a disposizione per raggiungere i propri obiettivi strategici, ovvero la lotta contro i cambiamenti climatici, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e il conseguimento di uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Europa creerebbe nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favorirebbero lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile.

Sebbene per la prima metà del 2010 le proiezioni di crescita del PIL siano leggermente migliorate, il tasso di crescita previsto per il 2010 rimane nell’UE pressoché immutato allo 0,7%. Le cifre della produzione industriale e delle vendite al dettaglio sono state inoltre meno incoraggianti e il livello degli investimenti rimane insufficiente. Allo stesso modo, i mercati finanziari continuano a presentare instabilità ed incertezza[3]. Se a ciò si aggiunge un mercato del lavoro debole, è giocoforza constatare che la crisi economica non ha smesso di colpire l’Europa e richiede un intervento rapido ed efficace da parte dell’UE, in linea con i suoi obiettivi strategici.

Fornendo più aiuti finanziari e una maggiore assistenza tecnica si affrontano in maniera decisa gli ostacoli rappresentati da costi iniziali elevati e dalla mancanza di informazione e si promuovono progressi in materia di energie sostenibili. In un mercato costretto da crisi economiche diffuse e in un momento in cui le banche commerciali si dimostrano caute, con conseguenti tassi di investimento poco elevati, nuovi ostacoli si aggiungono al finanziamento di progetti in questo settore strategico. Le esperienze in corso in tutta Europa dimostrano come politiche di sostegno finanziario ben mirate e ben strutturate possono condurre a progressi significativi, riuscendo a sfruttare il potenziale di sviluppo delle energie sostenibili.

Il contributo agli investimenti nelle energie sostenibili risulta più efficace e vantaggioso quando viene concentrato a livello comunale e locale. La ristrutturazione energetica delle abitazioni, gli impianti decentralizzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, i piani di mobilità urbana necessitano di molto lavoro da parte di gente qualificata, il cui impiego non si presta a delocalizzazione. Si tratta pertanto di attività fortemente creatrici di posti di lavoro. Inoltre, a livello locale le energie sostenibili partecipano chiaramente allo sviluppo di altre politiche, quali l’integrazione sociale o il miglioramento della qualità di vita e contribuiscono a rendere attrattive le comunità locali agli occhi delle imprese e dei turisti.

In un tale contesto, l’assistenza tecnica e gli aiuti finanziari possono essere utili nel preparare e mobilitare al meglio i fondi strutturali e di coesione esistenti.

Nel secondo riesame strategico della politica energetica[4], la Commissione europea ha annunciato la sua intenzione di avviare un’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili nell’Unione in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), al fine di istituire idonei meccanismi finanziari a sostegno di uno sviluppo massiccio dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Fornire sostegno finanziario tramite intermediari finanziari quali gli IFI consente di usare i fondi dell’UE nel modo più efficiente e permette di ottimizzarne le ricadute nel breve termine, con i migliori vantaggi possibili sull’attività economica e sulla creazione di posti di lavoro. Attraverso il finanziamento dell’assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti, affiancato da regimi innovativi di aiuti finanziari (si pensi alle garanzie, ai prestiti a tasso preferenziale, agli istrumenti combinati e al finanziamento di progetti) si riesce a garantire un potente effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati

Nell’elaborare la presente proposta si è tenuto conto dei suddetti elementi.

Si propone di usare i fondi non impegnati a titolo del capo II del regolamento EEPR per istituire uno strumento finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili. Tale strumento dovrà sostenere lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e dovrà facilitare il finanziamento degli investimenti in tale settore, soprattutto in ambiente urbano. Al fine di promuovere un gran numero di investimenti decentralizzati, ne saranno beneficiarie le autorità pubbliche comunali, locali e regionali. L’iniziativa si avvarrà del successo del “Patto dei sindaci”, firmato da oltre 1 600 regioni e città europee.

Tra i progetti da finanziare nel campo delle energie sostenibili rientrano gli edifici pubblici e privati, la produzione combinata di calore ed elettricità e le reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico (soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili), le fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale, i trasporti urbani puliti e le infrastrutture locali, quali reti elettriche e contatori intelligenti e un’illuminazione stradale efficiente.

Lo strumento sarà attuato da uno o più intermediari finanziari quali gli IFI. La selezione sarà effettuata sulla base della comprovata capacità degli intermediari finanziari di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace. Gli intermediari finanziari dovranno istituire meccanismi di finanziamento che garantiscano un potente effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE. Il conseguimento di tale effetto leva è un presupposto necessario per poter ricevere assistenza finanziaria. Gli intermediari finanziari dovranno attenersi ad una gestione e a procedure di rendicontazione trasparenti, al fine di premettere alla Commissione di condurre controlli rigorosi sull’uso dei fondi. Gli intermediari finanziari si vedranno finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario. Infine, i negoziati con gli IFI possono essere portati avanti in parallelo con la procedura legislativa, in modo da facilitare il rapido stanziamento dei fondi.

In conformità al regolamento EEPR, lo strumento dovrà limitarsi al finanziamento di misure che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’UE, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

I criteri stabiliti nel regolamento EEPR adottato il 13 luglio 2009 dovrebbero pienamente applicarsi alla selezione delle misure finanziate a titolo dello strumento finanziario. Tra i suddetti criteri rientrano la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’approccio, la solidità del pacchetto finanziario, la maturità del progetto, la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione e in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati, nonché le ricadute socioeconomiche ed ambientali. Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione, quale elemento essenziale, l’equilibrio geografico tra i progetti.

La presente proposta è pienamente conforme alla dichiarazione della Commissione[5] menzionata al considerando 7 del regolamento EEPR[6], secondo cui, nel riferire nel 2010 sull’attuazione del regolamento, è intenzione della Commissione proporre, se del caso, misure che consentano la riassegnazione dei fondi non impegnati al fine di finanziare progetti nei settori dell’efficienza energetica e dell’energia generata da fonti rinnovabili.

2010/0150 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria ,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009[10], ha istituto un programma per favorire la ripresa economica (EEPR) attraverso la concessione di 3,98 miliardi di euro entro la fine del 2010.

2. Una parte di tale somma non verrà impegnata nell’ambito dei sottoprogrammi previsti al capo II del regolamento (CE) n. 663/2009.

3. Nello spirito della strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l’occupazione, lo sviluppo di altre fonti rinnovabili e la promozione dell’efficienza energetica contribuirebbero ad una crescita più verde, alla realizzazione di un’economia competitiva e sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Sostenendo tali politiche, l’Europa creerebbe nuovi posti di lavoro e opportunità di mercato verde che favorirebbero lo sviluppo di un’economia competitiva, sicura e sostenibile.

4. Fornendo maggiori aiuti finanziari si affrontano in maniera decisa gli ostacoli rappresentati da costi iniziali elevati e si promuovono progressi in materia di energie sostenibili. Il sostegno agli investimenti in energie sostenibili risulta più efficace e vantaggioso quando è concentrato a livello locale.

5. È pertanto opportuno istituire uno strumento finanziario specifico volto a promuovere iniziative in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica nell’ambito dell’iniziativa per il finanziamento delle energie sostenibili[11] al fine di usare i fondi non impegnati ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 663/2009. Occorre che tale strumento finanziario sostenga lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliti in tale settore il finanziamento di programmi di investimento da parte delle autorità pubbliche locali e regionali, soprattutto in ambiente urbano.

6. Al fine di massimizzare l’impatto a lungo termine del finanziamento UE, è opportuno che lo strumento venga gestito da uno o più intermediari finanziari quali le istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Occorre che la selezione venga effettuata sulla base della comprovata capacità degli intermediari finanziari di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace e con il maggior effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati, in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE.

7. In conformità al regolamento (CE) n. 663/2009, è opportuno che lo strumento si limiti al finanziamento di misure che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’UE, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Occorre che i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 663/2009 si applichino pienamente alla selezione e all’ammissibilità delle misure finanziate nell’ambito dello strumento finanziario. È inoltre opportuno prendere in considerazione, quale elemento essenziale, l’equilibrio geografico tra i progetti.

8. Dal momento che l’importo preciso dei fondi non impegnati sarà reso noto solo alla fine del 2010, è opportuno che gli impegni giuridici specifici che attuano gli impegni di bilancio siano assunti entro il 31 dicembre 2010.

9. Data l’urgente necessità di far fronte alla crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici dell’Unione, occorre che le spese siano ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009, dal momento che, in conformità all’articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, molti richiedenti hanno chiesto che le spese siano ammissibili dalla data di deposito della domanda di sovvenzione.

10. Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici dell’Unione europea, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

11. All’articolo 1 è aggiunto il seguente quarto paragrafo:

“Il presente regolamento consente la creazione di strumenti finanziari a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili”.

12. All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II, che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010, sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui all’articolo 22 sono assunti entro il 31 marzo 2011”.

13. L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22 Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II o messi a disposizione entro il 31 dicembre 2010

1. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 114 milioni di euro e, se del caso, altri stanziamenti resi disponibili dalla totale o parziale mancata esecuzione dei progetti conformemente al capo II, sono destinati a uno degli strumenti finanziari previsti dall’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile[12].

2. Lo strumento finanziario di cui al paragrafo 1 è sarà attuato in conformità all’allegato II. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1.

14. All’articolo 23, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Le spese possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009”.

15. L’allegato va rinominato allegato I e va aggiunto un allegato II.

“Allegato II Strumento finanziario previsto dall’iniziativa per il finanziamento dell’energia sostenibile

I. Attuazione di uno strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile

Tale strumento sosterrà lo sviluppo di progetti redditizi nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tale settore da parte delle autorità pubbliche comunali, locali e regionali. Il suddetto strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende:

a) progetti per edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di energie rinnovabili e/o di efficienza energetica, comprese quelle basate sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

b) investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;

c) fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale;

d) trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell’integrazione delle fonti di energia rinnovabili;

e) infrastrutture locali, comprese reti elettriche e contatori intelligenti e un’illuminazione stradale efficiente che facciano pieno uso delle TIC.

Lo strumento può essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità nazionali e locali e per garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratti di apportare miglioramenti, in termini di efficienza energetica e di energie rinnovabili, nell’edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni.

A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello regionale e locale, oppure enti privati che operino per conto di dette autorità. Si presterà particolare attenzione alle proposte che prevedano la collaborazione di tali enti con cooperative edilizie e agenzie per lo sviluppo.

II. Cooperazione con gli intermediari finanziari

Lo strumento sarà attuato da uno o più intermediari finanziari quali gli istituti finanziari internazionali (IFI). In conformità alle disposizioni definite nell’allegato, la selezione sarà effettuata sulla base della dimostrata capacità degli intermediari finanziari di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.

Gli intermediari finanziari si atterranno agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedranno finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all’istituzione e all’attuazione dello strumento finanziario.

I dettagli sulle modalità dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, saranno definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.

III. Condizioni di finanziamento e di selezione e criteri di ammissibilità

Lo strumento si limiterà al finanziamento di misure che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell’UE, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Si presterà particolare attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell’UE e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l’UE. Le autorità pubbliche che godono di un finanziamento dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

a) sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici e si sono inoltre fissate obiettivi precisi;

b) dispongono di un inventario delle emissioni ed elaborano strategie pluriennali per il raggiungimento dei loro obiettivi;

c) accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.

Le misure finanziate a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di selezione ed ammissibilità:

i) la solidità ed adeguatezza tecnica dell’impostazione;

ii) la solidità del pacchetto finanziario durante tutta la fase di investimento dell’azione;

iii) l’equilibrio geografico tra i progetti;

iv) il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d’investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;

v) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

vi) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

vii) la possibilità di quantificare l’impatto socio-economico;

viii) la possibilità di quantificare l’impatto ambientale.”

Articolo 2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia.

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sull’attuazione del programma energetico europeo per la ripresa, COM(2010) 191 definitivo.

[3] Previsioni economiche intermedie della Commissione al 25 febbraio 2010, comunicato stampa ECFIN del 25 febbraio 2010.

[4] Secondo riesame strategico della politica energetica - Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico , COM(2008) 781 del 13 novembre 2008.

[5] Nella dichiarazione della Commissione si può leggere: “Quando presenterà nel 2010 la relazione sull’attuazione del regolamento ai sensi dell’articolo 28, qualora dovesse riscontrare l’impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell’allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell’allegato del presente regolamento”.

[6] Il considerando 7 dell’EEPR stabilisce quanto segue: “La Commissione ha dichiarato che quando presenterà nel 2010 una relazione sull’attuazione del presente regolamento, intende proporre, se del caso, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nei settori dell'efficienza energetica e dell'energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010”.

[7] GU C , pag.

[8] GU C , pag.

[9] GU C , pag.

[10] GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31.

[11] Secondo riesame strategico della politica energetica - 2008, COM(2008) 781 del 13 novembre 2008.

[12] Secondo riesame strategico della politica energetica, COM(2008) 781 del 13 novembre 2008.

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