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Document 52010PC0218

Proposta di regolamento (UE) N. ../2010 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

/* COM/2010/0218 def. - NLE 2010/0118 */

52010PC0218

Proposta di regolamento (UE) N. ../2010 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza) /* COM/2010/0218 def. - NLE 2010/0118 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 6.5.2010

COM(2010)218 definitivo

2010/0118 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. ../2010 DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) No 895/2008 della Commissione, istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) in conformità della posizione comune 2004/694/PESC.

2. Occorre allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda la stesura delle disposizioni sul congelamento dei fondi, l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità per determinate infrazioni, la protezione dei dati personali e la stesura dell'articolo sulla competenza dell'Unione.

3. Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente diversi articoli che devono essere modificati.

2010/0118 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. ../2010 DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, relativa all’adozione di ulteriori misure a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

4. Il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)[2], dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, di proprietà o in possesso di determinate persone fisiche accusate dall’ICTY, in conformità della posizione comune 2004/694/PESC.

5. Occorre allineare il regolamento (CE) n. 1763/2004 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda la stesura delle disposizioni sul congelamento dei fondi, l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità per determinate infrazioni, la protezione dei dati personali e la stesura dell'articolo sulla competenza dell'Unione. Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente diversi articoli che devono essere modificati.

6. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[3], in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

7. Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[4], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[5].

8. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1763/2004 è così modificato:

(1) All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

per "fondi" si intendono tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

a) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

g) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;"

(2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà, detenuti o controllati dalle persone fisiche accusate dall’ICTY elencate nell’allegato I.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche elencate nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno reso disponibili fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto."

(3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati oppure

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro interessato abbia comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali esso ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1."

(4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data alla quale la persona fisica di cui all'articolo 2 è stata inserita nell'allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1."

(5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o del gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni."

(6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o indirettamente, e

b) collaborare con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute."

(7) È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) la preparazione delle modifiche dell’allegato I al presente regolamento;

b) il consolidamento del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’UE, disponibile sul sito web della Commissione[6];

c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell’inserimento nell’elenco e

d) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. L’allegato I deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) nazionalità;

d) numero del passaporto e della carta d’identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h) funzione o professione;

i) la data di designazione di cui all'articolo 5, punto ii).

3. L’allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

5. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001."

(8) È inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano gli estremi delle proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 luglio 2010 e la informano immediatamente di ogni eventuale successiva modifica."

(9) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione."

(10) L'allegato II è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”

[1] GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

[2] GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.

[3] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[4] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[6] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

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