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Document 52010PC0215

    Proposta di regolamento del Consiglio che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

    /* COM/2010/0215 def. - NLE 2010/0117 */

    52010PC0215

    Proposta di regolamento del Consiglio che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea /* COM/2010/0215 def. - NLE 2010/0117 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 6.5.2010

    COM(2010)215 definitivo

    2010/0117 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

    RELAZIONE INTRODUTTIVA

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI allo statuto, gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previste all'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto medesimo vengono decisi sulla scorta delle informazioni fornite da Eurostat, ove si registri una variazione sensibile del costo della vita fra giugno e dicembre, tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

    Se necessario, la proposta del Consiglio è trasmessa al Consiglio al più tardi nella seconda metà del mese di aprile.

    - Contesto generale

    A norma dell'articolo 6 dell'allegato XI allo statuto, gli adeguamenti vengono decisi per tutte le sedi (compresa Bruxelles) qualora venga raggiunta o superata una soglia di sensibilità per Bruxelles. Ove la soglia non venga raggiunta, si procede ai necessari adeguamenti solo per le sedi in cui la soglia stessa viene superata.

    L'articolo 7 dell'allegato XI allo statuto stabilisce che il valore dell'adeguamento sia pari all'indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale ove questo risulti negativo.

    L'indicatore specifico misura l'andamento – senza tener conto dell'inflazione – delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali presso le amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore sulla scorta delle indicazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI allo statuto.

    L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari dell'Unione europea. Eurostat ha stabilito tale indice in base alle informazioni fornite dalle autorità belghe.

    I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica e il tasso di cambio corrispondente di cui all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora a Bruxelles non si raggiunga la soglia per l'adeguamento, per il valore dell'adeguamento.

    Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

    Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, paese di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

    - Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

    La presente proposta va ad aggiungersi a quella presentata ogni anno per adeguare le retribuzioni e le pensioni.

    - Coerenza rispetto alle altre politiche e agli obiettivi dell'Unione

    Non rileva.

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione adottati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

    Sintesi delle risposte pervenute e del modo in cui sono state conteggiate

    La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

    - Raccolta e utilizzazione di pareri esterni

    Non è stato necessario ricorrere a consulenze esterne.

    - Valutazione d'impatto

    - La presente proposta si prefigge di adeguare le retribuzioni e le pensioni a norma della legislazione vigente.

    - La legislazione vigente non consente alternative.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Sintesi dell'azione proposta

    A norma dell'articolo 4 dell'allegato XI allo statuto, le misure proposte si prefiggono di adeguare le retribuzioni nelle sedi in cui si registra una variazione sensibile del costo della vita.

    L'andamento del costo della vita per Bruxelles, misurato dall'indice internazionale di Bruxelles tra i mesi di giugno e dicembre dell'anno precedente è pari allo 0,6%.

    L'andamento del costo della vita al di fuori del Belgio e del Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento viene misurato attraverso gli indici impliciti calcolati da Eurostat. Tali indici si ottengono moltiplicando l'indice internazionale di Bruxelles per la variazione della parità economica.

    La soglia di sensibilità è la percentuale corrispondente al 7% per un periodo di dodici mesi (3,5% per un periodo di sei mesi).

    L'indice implicito applicabile alle retribuzioni supera la soglia per i paesi o per le sedi seguenti:

    - Lettonia -5,8 %,

    - Lituania -4,0 %.

    L'indice implicito applicabile alle pensioni supera la soglia per i paesi o per le sedi seguenti:

    - Lettonia -4,8 %.

    L'adeguamento intermedio è pari all'indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsto ove questo risulti negativo.

    La previsione dell'indicatore specifico è pari a -0,2% , il che significa che l'adeguamento intermedio è pari allo 0,5% .

    I coefficienti correttori equivalgono al rapporto fra la parità economica in causa e il tasso di cambio corrispondente, eventualmente moltiplicato per il valore dell'adeguamento intermedio, ove per Bruxelles la soglia di adeguamento non venga raggiunta.

    La data di effetto è il 1° gennaio. Per i paesi o le sedi che registrano tuttavia un indice implicito superiore al 6,3%, la data di effetto è il 16 novembre. Per i paesi e le sedi con un indice implicito superiore al 12,6%, la data di effetto è il 1° novembre.

    Ne consegue che con effetto 1° gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni per i paesi o per le sedi che superano la soglia sono i seguenti:

    - Lettonia 79,6,

    - Lituania 73,4.

    Di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti di funzionari e altri agenti verso i paesi o le sedi che superano la soglia sono i seguenti:

    - Lettonia 73,3.

    L'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato XIII allo statuto prevede che il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni sia 100. Ne consegue che i coefficienti correttori applicabili alle pensioni restano immutati.

    - Base giuridica

    La base giuridica è lo statuto, segnatamente l'allegato XI.

    - Principio di sussidiarietà

    La proposta verte su un ambito di esclusiva competenza dell'Unione, motivo per cui il principio di sussidiarietà non è di applicazione.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

    - L'allegato XI allo statuto prevede un regolamento del Consiglio.

    - L'onere finanziario risulta direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto dallo statuto.

    - Scelta degli strumenti

    Strumento(i) proposto(i): regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero risultati adeguati, in quanto

    - l'allegato XI allo statuto prevede un regolamento del Consiglio.

    INCIDENZA DI BILANCIO

    L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è illustrato nell'acclusa scheda finanziaria.

    2010/0117 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

    visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE) n. 31, (CEEA) n. 11 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati del VII, XI, XII dello statuto medesimo, nonché l'articolo 20, primo comma e gli articoli 64 e 92 del regime applicabile agli altri agenti,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto 1° gennaio 2010, a norma dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti distaccati in uno dei paesi o delle sedi specificati qui di seguito, i coefficienti correttori applicabili vengono fissati come segue:

    - Lettonia 79,6,

    - Lituania 73,4.

    Articolo 2

    A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII allo statuto, sono fissati come segue:

    - Lettonia 73,3.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Regolamento del Consiglio che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

    2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

    Settore(i) politico(i) e attività correlata(e)

    Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa – ex-linee BA) e loro denominazione

    Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 altre istituzioni.

    Entrate: 400 – gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, 404 – gettito del prelievo speciale sulle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività, 410 – contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico.

    3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

    Indefinite

    3.3. Caratteristiche di bilancio

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione paesi candidati | Rubrica prospettive finanziarie |

    XX.01.01.01 e capitolo 11 | Spesa non obbligatoria | SND[2] | NO | NO | NO | N. [5] |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e oltre. | Totale |

    Spese operative[3] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[4] |

    Assist. tecnica e ammina. - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c |

    Stanziamenti di pagamento | b+c |

    Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[5] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | Non disponibile |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

    Costo totale indicativo dell'intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | Non disponibile |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | -0,100 | Non disponibile |

    Dettagli di cofinanziamento

    Non rileva

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[6] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    X La proposta presenta un'incidenza finanziaria – e si ripercuote sulle entrate come segue:

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Prima dell' azione 2009 | Situazione dopo l'azione |

    Linea di bilancio |Entrate | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | | 410 contributo pensione | a) entrate in termini assoluti | 0,217 | |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 |0,206 | | | b) modifica delle entrate | ( | | -0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 |-0,011 | | 400 imposte | a) entrate in termini assoluti | 0,095 | |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 |0,090 | | | b) modifica delle entrate | ( | | -0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 |-0,005 | | 404 prelievo speciale | a) entrate in termini assoluti | 0,018 | |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 |0,017 | | | b) modifica delle entrate | ( | | -0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 |-0,001 | |

    4.2. Risorse umane in ETP (compresi funzionari, agenti temporanei e personale esterno) – si vedano i dettagli al punto 8.2.1.

    Non rileva

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

    Obbligo statutario

    5.2. Valore aggiunto dell’intervento dell'Unione, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    Non rileva

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

    Non rileva

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    X Gestione centralizzata

    X diretta da parte della Commissione: PMO.

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    Non rileva

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione a priori

    Non rileva

    6.2.2. Misure disposte in seguito a una valutazione intermedia / a posteriori (insegnamenti tratti da esperienze precedenti analoghe)

    Non rileva

    6.2.3. Condizioni e frequenza delle valutazioni future

    La valutazione è avvenuta nel 2008.

    7. MISURE ANTIFRODE

    Non rileva

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    Non rileva

    [1] GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385.

    [2] Stanziamenti non dissociati.

    [3] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

    [4] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

    [5] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [6] Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

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