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Document 52010PC0145

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

    /* COM/2010/0145 def. - COD 2010/0080 */

    52010PC0145

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare /* COM/2010/0145 def. - COD 2010/0080 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 29.4.2010

    COM(2010)145 definitivo

    2010/0080 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

    RELAZIONE

    1. Le modifiche proposte del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare[1], sono destinate a garantire la coerenza tra il regolamento e altri elementi del pertinente quadro legislativo. In alcuni casi l'esperienza ha dimostrato la necessità di adeguare leggermente alcune disposizioni al fine di meglio rispondere alle esigenze attuali. Si propone altresì di chiarire, ove necessario, la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli.

    La revisione non comporta modifiche sostanziali del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, in quanto lascia invariati gli obiettivi, il tipo di misure finanziate, la struttura e la dotazione finanziaria.

    2. Modifiche legate all'evoluzione del quadro legislativo

    Articolo 2, lettera b), articolo 3, lettera b), articoli 5, 9, 10, 16, 17, 22 e titolo della sezione 2. Il campo di applicazione del nuovo quadro per la raccolta dei dati[2] risulta ampliato rispetto al precedente[3]. Esso non verte unicamente sulla raccolta dei dati da parte degli Stati membri, ma anche sulla gestione e sull'uso dei dati stessi. Sebbene il regolamento, nella sua formulazione attuale, sia sufficientemente ampio da comprendere la gestione e l'uso dei dati, per garantire la certezza del diritto le succitate disposizioni sono state modificate per inserire un esplicito riferimento in questo senso.

    L'articolo 12, lettera c), è stato riformulato per tener conto del fatto che la decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca[4], ha conferito ai consigli consultivi regionali lo status di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. I CCR possono beneficiare di un sostegno finanziario a copertura delle spese di funzionamento; è stata inoltre abolita la restrizione che riservava il sostegno alla sola fase di avvio.

    L'articolo 5 è stato modificato per tener conto delle disposizioni del nuovo quadro per la raccolta dei dati, che include anche variabili socioeconomiche nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione, quali le entrate, i costi di capitale, l'occupazione, ecc. Tali elementi sono previsti dalla decisione 949/2008/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca[5], in particolare dalle appendici VI, X e XII.

    L'articolo 9 è stato riformulato e semplificato al fine di conformare la descrizione agli altri settori di spesa contemplati dal regolamento, identificando unicamente le principali categorie di misure. Le misure ammissibili sono definite in dettaglio dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca[6].

    Gli articoli 16 e 24 sono stati modificati per tener conto delle pertinenti disposizioni del nuovo quadro per la raccolta dei dati, che definisce in modo particolareggiato le procedure di programmazione agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio e agli articoli 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio[7].

    L'articolo 23, divenuto obsoleto poiché le procedure di programmazione sono ora definite nel nuovo quadro per la raccolta dei dati, è stato soppresso.

    3. Modifica limitata del campo di applicazione di alcune misure per meglio rispondere alle esigenze esistenti

    L'articolo 11 è stato modificato per consentire alla Commissione di stipulare contratti di appalto con organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock.

    L'articolo 12, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 2, sono stati adeguati per estendere la possibilità di finanziare le spese connesse alla preparazione delle riunioni del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) ad altre organizzazioni rappresentative in seno al CCPA. Tale possibilità è già prevista per le organizzazioni professionali europee. L'articolo modificato prevede inoltre un aiuto finanziario a copertura dei costi di traduzione, interpretazione e affitto delle sale connessi alle suddette riunioni.

    L'articolo 20, paragrafo 1, è stato modificato per anticipare il termine per la presentazione delle domande di finanziamento comunitario, nell'intento di accelerare le procedure e l'attuazione del programma.

    L'articolo 20, paragrafo 2, è stato modificato per definire con maggior precisione le informazioni da trasmettere, al fine di armonizzare i dati ricevuti in relazione ai progetti e consentire una più corretta gestione finanziaria. Vengono altresì specificate le informazioni richieste per i progetti congiunti realizzati da più Stati membri.

    La modifica introdotta all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), prevede che vengano trasmesse informazioni sulle procedure applicate al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse cofinanziate destinate al controllo.

    All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo 4 al fine di migliorare la trasmissione dei dati relativi ai progetti.

    4. Chiarimento della portata delle azioni da attuare

    Articolo 32 bis . La decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca[8], è stata abrogata con effetto dal 1º gennaio 2007 dal regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, nel quale sono confluite numerose disposizioni contenute nella decisione. Tuttavia non sono stati trattati alcuni aspetti, in particolare il tasso di cofinanziamento meno elevato (35%) per i programmi estesi (articolo 3, secondo trattino), norme più particolareggiate sulla presentazione dei programmi e sulle previsioni di spesa, relazioni tecniche e finanziarie, modalità di pagamento da parte della Commissione (articoli 4 e 6) e la definizione delle spese ammissibili a titolo dei programmi nazionali (allegato della decisione). Non essendo state adottate modalità di applicazione per gli aspetti suddetti, mancavano norme applicabili ai programmi nazionali 2007 e 2008; gli Stati membri e la Commissione hanno tuttavia continuato a lavorare attenendosi alla norme precedentemente in vigore. Questa situazione si è protratta fino all'adozione del nuovo quadro per la raccolta dei dati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che alcune disposizioni hanno continuato ad applicarsi ai programmi nazionali 2007 e 2008.

    L'articolo 7, lettera c), è stato formulato più chiaramente per indicare che i partenariati internazionali possono essere realizzati a livello bilaterale, regionale o multilaterale.

    L'articolo 8, lettera a), punti i) e iii), sono stati riformulati per offrire chiarezza e certezza del diritto riguardo alle spese ammissibili. Sono inoltre esplicitamente menzionate le azioni previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[9]: sistemi di rilevamento delle navi, sistemi di identificazione automatica, scambio e analisi dei dati tra Stati membri, creazione di siti web in materia di controllo della pesca.

    All'articolo 8, lettera a), punto ii), il termine "funzionari" è stato sostituito dal termine "personale" per tener conto del fatto che i partecipanti alle formazioni, benché rappresentino un'autorità dello Stato membro, non sono necessariamente funzionari.

    All'articolo 8, lettera a), punto v), i termini "pesca irresponsabile e illegale" sono sostituiti dalla formulazione "pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata", utilizzata segnatamente nel regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

    L'articolo 8, lettera b), è stato modificato per meglio tener conto delle funzioni svolte dal Centro comune di ricerca che, oltre ad analizzare l'attuazione delle attività di controllo, fornisce pareri e partecipa allo sviluppo di nuove tecnologie.

    L'articolo 8, lettera d), è stato modificato al fine di sopprimere una categoria di spesa superflua per l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

    All'articolo 12, lettera b), è stato aggiornato l'elenco degli organi consultivi per le cui riunioni la plenaria del CCPA nomina un rappresentante.

    L'articolo 13, lettera e), è stato modificato per tener conto delle varie forme di cooperazione che la Commissione può avere necessità di istituire con altre organizzazioni internazionali.

    5. Inoltre sono state apportate modifiche intese a migliorare e a chiarire la formulazione del testo del regolamento al considerando 12) e all'articolo 2, lettera b), all'articolo 3, lettera b), agli articoli 5 e 10, all'articolo 13, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24.

    6. Le modifiche introdotte dalla presente proposta non hanno conseguenze finanziarie per il bilancio dell'UE. Esse consentiranno semplicemente una migliore esecuzione degli importi di bilancio quantificati nella scheda finanziaria allegata al regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

    2010/0080 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare[10], prevede un'azione finanziaria nei seguenti settori: relazioni internazionali, governance, raccolta dei dati e consulenza scientifica, controllo ed esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

    (2) In ogni settore di intervento, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio è completato da altri regolamenti o da altre decisioni. Dall'adozione del regolamento (CE) n. 861/2006 vi è stata un'evoluzione di diversi elementi della legislazione ad esso correlata; il regolamento deve essere quindi modificato al fine di garantire la coerenza tra tutti gli elementi del quadro legislativo.

    (3) L'esperienza ha dimostrato che è necessario modificare il regolamento ritoccandone leggermente alcune disposizioni al fine di meglio rispondere alle esigenze attuali.

    (4) Si propone altresì di chiarire, ove necessario, la portata delle misure finanziate e di migliorare la formulazione di taluni articoli.

    (5) I partenariati internazionali possono essere realizzati a livello bilaterale, regionale o multilaterale.

    (6) La decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca[11], ha conferito ai consigli consultivi regionali lo status di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo; è opportuno che ciò trovi riscontro nel regolamento.

    (7) Per le riunioni preparatorie del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) è opportuno prevedere la possibilità di concedere un sostegno finanziario, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni professionali europee, a quelli di altre organizzazioni, nonché di finanziare le spese di traduzione, interpretazione e affitto delle sale. È opportuno aggiornare l'elenco degli organi consultivi per le cui riunioni la plenaria del CCPA nomina un rappresentante.

    (8) Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla formulazione della consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca[12], ha ampliato il campo di applicazione della raccolta dei dati al fine di includervi la raccolta, la gestione e l'uso dei dati stessi; è opportuno che ciò trovi esplicito riscontro nel regolamento.

    (9) La decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca[13], include tra i dati da raccogliere una serie di variabili socioeconomiche.

    (10) Il regolamento (CE) n. 199/2008 definisce le misure ammissibili al sostegno finanziario della Comunità nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica; è opportuno conformare il regolamento (CE) n. 861/2006 alle definizioni di tali misure.

    (11) Le misure di programmazione nel settore della raccolta dei dati e della consulenza scientifica sono definite nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nel regolamento di attuazione (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio[14].

    (12) Alcune disposizioni della decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca[15], non sono state riprese nel regolamento (CE) n. 861/2006, né nelle modalità di applicazione. Questo ha dato luogo ad un vuoto giuridico per gli anni 2007 e 2008, nei quali la Commissione ha dovuto applicare le norme precedentemente in vigore previste dalla decisione 2000/439/CE. Ai fini della certezza del diritto è opportuno disporre con effetto retroattivo che tali norme continuassero ad essere applicabili in tale periodo.

    (13) È necessario consentire alla Commissione di stipulare contratti di appalto con organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock.

    (14) È opportuno presentare in modo più chiaro e particolareggiato le indicazioni riguardanti le spese ammissibili nel settore del controllo e stabilire un collegamento con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[16] ed il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[17].

    (15) I partecipanti alle formazioni in materia di controllo e di esecuzione, benché rappresentino un'autorità dello Stato membro, non sono necessariamente funzionari. È pertanto opportuno che anche le spese sostenute per la formazione di personale diverso dai funzionari siano sovvenzionabili.

    (16) Oltre ad analizzare l'attuazione delle attività di controllo, il Centro comune di ricerca fornisce pareri e partecipa allo sviluppo di nuove tecnologie.

    (17) Ai fini di una più corretta gestione finanziaria è necessario adeguare le modalità di programmazione per le spese connesse alle attività di controllo, in particolare anticipando il termine per la presentazione delle domande di finanziamento comunitario e specificando ulteriormente le informazioni da trasmettere in relazione ai progetti e il formato per la trasmissione di tali informazioni.

    (18) Il regolamento (CE) n. 861/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 861/2006 è così modificato:

    1) All'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) misure di conservazione, raccolta e gestione dei dati e uso dei dati per la formulazione di pareri scientifici per la PCP;".

    2) All'articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) migliorare la raccolta, la gestione e l'uso dei dati necessari per la PCP;".

    3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 5

    Obiettivi specifici in materia di raccolta, gestione e uso dei dati e pareri scientifici

    L'azione finanziaria della Comunità di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuisce a realizzare l'obiettivo di una migliore raccolta e gestione e di un migliore uso dei dati e dei pareri scientifici riguardanti lo stato delle risorse, il volume di catture, l'impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull'ecosistema marino e sull'operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque comunitarie, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ecologiche e socioeconomiche.".

    4) All'articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) sviluppare, attraverso partenariati a livello bilaterale, regionale o multilaterale, la capacità di controllo e di gestione delle risorse di pesca dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l'ambiente imprenditoriale del settore;".

    5) L'articolo 8 è così modificato:

    a) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

    "i) investimenti connessi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato ai fini seguenti:

    — acquisto e installazione di tecnologia, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS) e reti informatiche per la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi, lo sviluppo di metodi di campionamento e lo scambio di dati relativi alla pesca;

    — acquisto e installazione dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e della Comunità, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS);

    — attuazione di programmi finalizzati allo scambio e all'analisi dei dati tra gli Stati membri;

    — acquisto e ammodernamento dei mezzi di controllo;";

    b) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    "ii) programmi di formazione e di scambio, anche tra Stati membri, di personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;";

    c) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

    "iii) attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, compreso lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;";

    d) alla lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

    "v) iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di applicare le norme della PCP;";

    e) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, aventi per oggetto la valutazione e lo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;";

    f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    "d) contributo al bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), a copertura delle spese di personale e delle spese amministrative e operative legate all'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'ACCP.".

    6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 9

    Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati di base

    Nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati, sono ammesse a beneficiare del sostegno finanziario della Comunità nel quadro di programmi nazionali pluriennali le spese seguenti:

    a) spese sostenute per la raccolta di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici in relazione alle attività di pesca commerciali e ricreative, compresi il campionamento, il monitoraggio in mare e le campagne di ricerca, nonché per la raccolta di dati socioeconomici nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione, in conformità del programma comunitario pluriennale;

    b) spese sostenute per interventi connessi alla gestione, allo sviluppo, al miglioramento e all'utilizzo dei dati di cui alla lettera a);

    c) spese sostenute per interventi connessi all'uso dei dati di cui alla lettera a), quali stime di parametri biologici e la produzione di serie di dati per l'analisi scientifica e la formulazione di pareri;

    d) spese sostenute per la partecipazione a riunioni di coordinamento regionale, a pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore e a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.".

    7) L'articolo 10 è così modificato:

    a) il titolo è sostituito dal seguente:

    "Interventi in materia di raccolta, gestione e uso di dati complementari";

    b) al paragrafo 1, la seconda frase dell'introduzione è sostituita dalla seguente:

    "Sono ammissibili al sostegno finanziario della Comunità le seguenti attività:";

    c) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) studi metodologici e progetti miranti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati necessari per la formulazione di pareri scientifici;".

    8) All'articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali o organismi internazionali incaricati di effettuare valutazioni degli stock per la presentazione di pareri scientifici e di dati;".

    9) L'articolo 12 è così modificato:

    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) spese di viaggio e alloggio di membri di organizzazioni rappresentative in seno al CCPA per le riunioni preparatorie delle riunioni del CCPA, nonché costi di traduzione, interpretazione e affitto delle sale connessi alle suddette riunioni;";

    b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei consigli consultivi regionali (CCR), del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);";

    c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) spese di funzionamento dei CCR secondo quanto previsto nella decisione 2004/585/CE del Consiglio;".

    10) All'articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e) contributi finanziari volontari a programmi o lavori svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per la Comunità;".

    11) L'articolo 16 è così modificato:

    a) il titolo è sostituito dal seguente:

    "Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati di base";

    b) le parole "articolo 23, paragrafo 1," sono sostituite dalle parole "articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.".

    12) Il titolo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

    "Tassi di cofinanziamento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati complementari".

    13) L'articolo 18 è così modificato:

    a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. A ciascuna organizzazione rappresentativa che fa parte della commissione plenaria del CCPA vengono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.";

    b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per la preparazione delle riunioni dipenderà dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un membro dell'organizzazione rappresentativa. Entro il limite complessivo dei diritti di prelievo, il 20% delle spese effettive ammissibili verrà trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione rappresentativa a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi direttamente connessi all'organizzazione delle riunioni preparatorie.".

    14) L'articolo 20 è così modificato:

    a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Gli Stati membri presentano domanda di azione finanziaria della Comunità alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno di attuazione considerato.";

    b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Per ciascun progetto, il programma di controllo della pesca deve specificare a quale delle misure previste all'articolo 8, lettera a), si riferisce, indicare la finalità e fornire una descrizione particolareggiata comprendente i seguenti elementi: titolare, ubicazione, costo preventivato, calendario di esecuzione del progetto e procedura di appalto pubblico da seguire. Se un progetto è realizzato congiuntamente da più Stati membri, il programma di controllo della pesca comprende altresì l'elenco degli Stati membri che partecipano al progetto, i costi totali preventivati per il progetto e i costi preventivati per Stato membro.";

    c) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) per quante ore o giorni all'anno potrebbero essere utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca e quale sistema è stato predisposto nello Stato membro per consentire alla Commissione o alla Corte dei conti europea di verificane l'effettivo utilizzo a fini di controllo;";

    d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    "4. Gli Stati membri presentano le informazioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 avvalendosi del modulo elettronico ad essi trasmesso dalla Commissione sia in formato elettronico che su supporto cartaceo.".

    15) Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

    "Procedure nel settore della raccolta, della gestione e dell'uso dei dati".

    16) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 22

    Disposizione introduttiva

    Il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati di base relativi alla pesca, di cui all'articolo 9, viene erogato secondo le procedure esposte nella presente sezione.".

    17) L'articolo 23 è soppresso.

    18) L'articolo 24 è così modificato:

    a) il titolo è sostituito dal seguente:

    "Decisione di finanziamento della Commissione";

    b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Sulla base dei programmi pluriennali presentati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto regolamento, sono adottate ogni anno, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, decisioni in merito al contributo finanziario della Comunità ai programmi nazionali.";

    c) il paragrafo 2 è soppresso.

    19) È inserito il seguente articolo 32 bis :

    "Articolo 32 bis

    Misure transitorie

    In deroga all'articolo 32 del presente regolamento, l'articolo 3, secondo trattino, gli articoli 4 e 6 della decisione 2000/439/CE nonché l'allegato di detta decisione continuano ad applicarsi ai programmi nazionali 2007 e 2008 nel settore della raccolta e della gestione dei dati.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    [L'articolo 1, paragrafo 19, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.]

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

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    [1] GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

    [2] Il nuovo quadro per la raccolta dei dati è costituito da vari atti legislativi adottati nel 2008:

    – Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca. GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

    – Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

    – Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

    – Decisione 2008/949/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che adotta un programma comunitario pluriennale in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. GU L 346 del 23.12.2008, pag. 37.

    [3] Il precedente quadro per la raccolta dei dati era costituito dai seguenti atti:

    – Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca. GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

    – Regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio. GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

    [4] GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.

    [5] GU L 346 del 23.12.2008, pag. 37.

    [6] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

    [7] GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

    [8] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

    [9] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    [10] GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

    [11] GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68.

    [12] GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

    [13] GU L 346 del 23.12.2008, pag. 37.

    [14] GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

    [15] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

    [16] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    [17] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

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