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Document 52010PC0098

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’Accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

    /* COM/2010/0098 def. */

    52010PC0098




    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 17.3.2010

    COM(2010)98 definitivo

    2010/0057 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell’Accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’Accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

    RELAZIONE

    Il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, ha istituito l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana nella Comunità europea. In seguito all’adozione di detto regolamento, vari paesi dell’America latina membri dell’OMC, fornitori di banane all’UE in base alla clausola della nazione più favorita (NPF), nonché gli Stati Uniti d’America hanno avviato nei confronti dell’UE il procedimento di composizione delle controversie (con particolare riguardo all’annosa controversia WT/DS27) in relazione al diverso trattamento riservato alle banane immesse sul mercato dell’Unione europea da diversi fornitori.

    L’11 aprile 2001 e il 30 aprile 2001 la Commissione ha raggiunto un’intesa rispettivamente con l’Ecuador e con gli Stati Uniti, con la quale si stabilivano le condizioni per la composizione delle controversie. Tali intese prevedevano l’introduzione nel 2006 di un “regime esclusivamente tariffario” per l’importazione di banane. Il 14 novembre 2001 la Conferenza ministeriale di Doha dell’OMC ha adottato deroghe agli obblighi dell’UE a norma dell’articolo I (deroga di Doha) e dell’articolo XIII del GATT in merito al trattamento preferenziale accordato ai prodotti di origine ACP in virtù dell’accordo di Cotonou. Tali deroghe ponevano come condizione per la loro applicazione alle banane che il nuovo regime esclusivamente tariffario da instaurare nel 2006 garantisse quanto meno il mantenimento dell'accesso totale al mercato per i fornitori NPF e prevedevano una procedura arbitrale in caso di disaccordo.

    Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (“GATT 1994”) al fine di introdurre un regime esclusivamente tariffario per le banane nell'elenco della CE. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità europea ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare le concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CE dell’OMC (CXL). I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e con il comitato speciale per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. I negoziati non hanno portato ad un accordo.

    Il 31 gennaio 2005 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di sostituire le concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t. Il 30 marzo 2005 diversi Stati membri dell’OMC (Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Venezuela) hanno chiesto l’arbitrato in base alla deroga di Doha. Il lodo arbitrale emesso il 1° agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla Comunità europea era incompatibile con le condizioni della deroga di Doha. La Commissione ha riesaminato la proposta della CE alla luce delle conclusioni dell’arbitro. Un secondo lodo arbitrale, emesso il 27 ottobre 2005, concludeva che anche la proposta rivista di aliquota tariffaria NPF pari a 187 EUR/t lasciava la questione irrisolta.

    In considerazione del proprio obbligo di introdurre un regime esclusivamente tariffario entro il 1° gennaio 2006, da un lato, e della mancanza di consenso su un dazio consolidato, dall’altro, l’UE ha introdotto un dazio NPF applicato di 176 EUR/t con regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio. Con lo stesso regolamento è stato aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane originarie dei paesi ACP. L’UE non ha notificato ulteriori proposte di modifica del proprio elenco dei dazi sulle banane, in attesa di un accordo con i fornitori NPF.

    Dal 1° gennaio 2008 i fornitori ACP di banane fruiscono di un accesso esente da dazi e da contingenti al mercato dell’UE in applicazione degli accordi di partenariato economico conclusi con l’UE.

    L'Ecuador e gli Stati Uniti hanno chiesto, rispettivamente il 23 febbraio e il 29 giugno 2007, l’istituzione di un gruppo di esperti a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’Intesa sulla composizione delle controversie dell’OMC riguardo la presunta incompatibilità con gli accordi dell’OMC delle misure adottate dall’UE per conformarsi alle relazioni dell’organo di composizione delle controversie (DSB) nella controversia WT/DS27. Le relazioni finali sono state adottate nel dicembre 2008. La relazione concernente il ricorso presentato dall’Ecuador ha dichiarato il dazio di 176 EUR/t applicato dall’UE sulle banane incompatibile con i consolidamenti tariffari dell’UE a norma del GATT 1994. Entrambe le relazioni hanno inoltre dichiarato incompatibile con il GATT 1994 la preferenza concessa dall’UE al momento dell’istituzione del gruppo di esperti (775 000 tonnellate esenti da dazi).

    Il 22 marzo 2004 e il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel quadro del processo di adesione all’Unione europea rispettivamente della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nonché della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

    I negoziati a norma dell'articolo XXVIII e dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 si sono positivamente conclusi il 15 dicembre 2009 con la sigla dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela (“l’accordo di Ginevra”) e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (“l’accordo UE/USA”).

    Gli accordi negoziati dalla Commissione prevedono la composizione dei reclami dei paesi interessati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT. Inoltre essi attuano le intese rendendo vincolante il “regime esclusivamente tariffario” e offrono una soluzione a tutte le controversie aperte riguardanti il trattamento tariffario delle banane, che devono quindi essere formalmente composte all’atto della certificazione del nuovo elenco dei dazi dell’UE sulle banane.

    L’accordo di Ginevra e l’accordo UE/USA sono stati firmati dalla Commissione il xx.xx.2010, con riserva della loro successiva conclusione. Occorre pertanto procedere alla conclusione dei due accordi.

    2010/0057 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell’Accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’Accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo[1],

    considerando quanto segue:

    1. In applicazione della decisione 2010/XXX/UE del Consiglio[2], l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela e l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sono stati firmati dalla Commissione, in nome dell'Unione europea, il xx.xx.2010, con riserva della loro successiva conclusione.

    2. I due accordi sopraccitati devono essere approvati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati i seguenti accordi:

    a) l’Accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela (“l’accordo di Ginevra”);

    b) l’Accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America (“l’accordo UE/USA”).

    I testi dei suddetti accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a procedere, in nome dell'Unione europea, alla notifica di cui al punto 8, lettera a), dell'accordo di Ginevra e al punto 6 dell’accordo UE/USA, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata da detti accordi.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA | FichFin/10/50124(DDG/EM/tm) 6.9.2010.1 |

    DATA: 27/01/2010 |

    1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti | STANZIAMENTI: B2010: 14.079,7 Mio EUR |

    2. | TITOLI: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un “Accordo generale sul commercio delle banane” tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e di un “Accordo sul commercio delle banane” tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America & Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un “Accordo generale sul commercio delle banane” tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e di un “Accordo sul commercio delle banane” tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America & Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane |

    3. | BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 207, paragrafo 4, articolo 218, paragrafi 5 e 6, e articolo 207, paragrafo 2. |

    4. | OBIETTIVI: Firma, applicazione provvisoria e conclusione di due accordi sul commercio delle banane e abrogazione del regolamento sulle aliquote tariffarie applicabili alle banane. |

    5. | INCIDENZE FINANZIARIE | DECORSO ESERCIZIO 2009 (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | - | - | - | - |

    5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) | -3,5 | -74,8 | -88,1 | -106,8 |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: basato sull’applicazione delle aliquote tariffarie ridotte all’importazione dei prodotti del codice NC 0803.00.19 degli ultimi 12 mesi disponibili. |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | Sì/No |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | Sì/No |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | Sì/No |

    OSSERVAZIONI: Gli accordi riducono progressivamente le aliquote tariffarie sulle banane. Si può prevedere che le misure in oggetto porteranno a una riduzione delle risorse proprie, come indicato al punto 5.1 (importi netti previa deduzione dei costi di riscossione da parte degli Stati membri). (Data la validità retroattiva degli accordi al 15.12.2009, si include una stima della perdita di risorse proprie per il 2009). |

    [1] GU C xxx del xx.xx.2010, pag. x.

    [2] GU L xxx del xx.xx.2010, pag. x.

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