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Document 52010PC0075

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, delle modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord occidentale

/* COM/2010/0075 def. - NLE 2010/0042 */

52010PC0075

Proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, delle modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord occidentale /* COM/2010/0075 def. - NLE 2010/0042 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 8.3.2010

COM(2010)75 definitivo

2010/0042 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, delle modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

RELAZIONE

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la Convenzione) è stata firmata ad Ottawa il 24 ottobre 1978 ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1979. La Comunità economica europea ha aderito alla Convenzione il 28 dicembre 1978 con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio[1].

La Convenzione ha istituito l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), una cosiddetta organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), al fine di promuovere la conservazione e l’uso ottimale delle risorse della pesca dell’Atlantico nord-occidentale in un contesto compatibile con il regime di giurisdizione estesa degli Stati costieri in materia di pesca, e incoraggiare quindi la cooperazione e la consultazione internazionale in relazione a tali risorse.

Le parti contraenti della Convenzione hanno adottato la “modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale” (la modifica) in occasione delle riunioni annuali della NAFO del 2007 (versione inglese) e del 2008 (versione francese). La modifica comporta una revisione globale della Convenzione, al fine precipuo di renderla più conforme ad altre convenzioni regionali e ad altri strumenti internazionali e di includervi concetti di gestione della pesca più attuali. Essa semplifica quindi la struttura dell’Organizzazione, definisce in modo chiaro le responsabilità delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo, introduce un sistema decisionale più coerente e aggiorna la formula per la determinazione dei contributi al bilancio della NAFO. Infine, la modifica introduce un meccanismo di composizione delle controversie che potrebbero sorgere tra le parti contraenti.

Tenuto conto delle possibilità di pesca assegnate all’Unione europea in applicazione della Convenzione, è nell’interesse dell’Unione approvare la modifica proposta; il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, continuerà ad applicarsi per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione rimaste inalterate.

Scopo della proposta è approvare la modifica della Convenzione a nome dell’Unione europea.

Si invita il Consiglio ad adottare la presente proposta quanto prima possibile, previa approvazione del Parlamento europeo.

2010/0042 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, delle modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione[2],

vista l’approvazione del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

1. La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la Convenzione), firmata ad Ottawa il 24 ottobre 1978 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1979, ha istituito l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO).

2. La Comunità economica europea ha aderito alla Convenzione con l’adozione, da parte del Consiglio, del regolamento (CEE) n. 3179/78, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale[4].

3. A norma dell’articolo 1, terzo comma, del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea.

4. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 2, della Convenzione, le modifiche della Convenzione stessa sono adottate a maggioranza di tre quarti delle parti contraenti. A norma dell’articolo XXI, paragrafo 3, della Convenzione, le modifiche prendono effetto trascorsi 120 giorni dalla data in cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione della modifica di tre quarti delle parti contraenti.

5. Le parti contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale hanno adottato la modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale in occasione delle riunioni annuali della NAFO del 2007 (versione inglese) e del 2008 (versione francese). La modifica comporta una revisione di molti aspetti della Convenzione, al fine precipuo di renderla più conforme ad altre convenzioni regionali e ad altri strumenti internazionali più recenti nel settore della pesca e di includervi concetti di gestione della pesca più attuali.

6. L’obiettivo e i principi generali della Convenzione sono stati riveduti ed ampliati al fine di garantire la conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile delle risorse della pesca, piuttosto che l’uso ottimale di tali risorse. Oltre ai suddetti obiettivi, la modifica prevede che la NAFO salvaguardi l’ecosistema marino in cui sono presenti le risorse della pesca e che le parti contraenti tengano conto dell’approccio precauzionale, dell’approccio ecosistemico e della necessità di preservare la biodiversità marina.

7. La modifica dispone che la NAFO eserciti le sue funzioni tenendo conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili.

8. La struttura della NAFO è stata semplificata per meglio rispondere alle esigenze dell’Organizzazione. In particolare, i due organi decisionali previsti dalla struttura attuale, il consiglio generale e la commissione per la pesca, sono stati riuniti in un unico organismo.

9. La formula per la determinazione dei contributi al bilancio è stata attualizzata per tener conto del principio “chi utilizza paga” per i servizi forniti alle parti contraenti della NAFO.

10. In linea con gli sviluppi internazionali, sono state introdotte nuove definizioni per quanto riguarda gli obblighi delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo, al fine di fornire indicazioni chiare sui diritti e sugli obblighi delle parti contraenti della NAFO.

11. È stato riveduto il sistema decisionale, in particolare per meglio chiarire gli obblighi delle parti contraenti che intendono sollevare obiezioni alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO.

12. La nuova procedura di composizione delle controversie istituita nell’ambito della Convenzione consentirà di risolvere rapidamente le controversie, cosa che è nell’interesse dell’Unione europea.

13. La modifica proposta della Convenzione aiuterebbe l’Unione europea ad assolvere i propri obblighi internazionali in materia di pesca sostenibile e a promuovere gli obiettivi del trattato.

14. Tenuto conto delle possibilità di pesca assegnate all’Unione europea in applicazione della Convenzione, è nell’interesse dell’UE approvare la modifica proposta, mentre il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio continuerà ad applicarsi per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione rimaste inalterate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale quale figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica dell’approvazione dell’Unione europea al governo depositario in conformità dell’articolo XXI, paragrafo 3, della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

La data di entrata in vigore della modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente[pic][pic][pic]

[1] GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 653/80 del Consiglio del 17 marzo 1980 (GU L 74 del 20.3.1980, pag. 1).

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