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Document 52010PC0073

Accordo interistituzionale tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio

/* COM/2010/0073 def. */

52010PC0073




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 3.3.2010

COM(2010) 73 definitivo

Proposta di

accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio

INDICE

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio 4

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI 6

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO 6

B. Disposizioni relative agli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario 6

B.1. Riserva per aiuti d'urgenza 6

B.2. Fondo di solidarietà dell’Unione europea 7

B.3. Strumento di flessibilità 7

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 8

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO 9

A. La procedura di collaborazione interistituzionale 9

B. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi 9

C. Spese relative agli accordi di pesca 10

D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) 10

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE 12

A. Programmazione finanziaria 12

B. Agenzie e scuole europee 13

C. Nuovi strumenti finanziari 13

ALLEGATO - COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 15

Parte A. Calendario della procedura di bilancio 15

Parte B. Priorità della procedura di bilancio 15

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni 15

Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione 16

Parte E. Procedura di concertazione 16

Parte F. Bilanci rettificativi 17

Proposta di

accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

di seguito denominati le «istituzioni»,

hanno convenuto quanto segue:

1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), ha lo scopo di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.

2. Esso impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali sono definite nei trattati, nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (in appresso il "regolamento QFP")[1] e nel regolamento finanziario[2].

Dove nel presente testo si fa riferimento a questo punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni.

5. Il presente accordo si compone di tre parti:

6. la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario;

7. la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

8. la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE.

9. Il presente accordo entra in vigore nella stessa data del regolamento QFP e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3].

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO

10. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI CHE NON FIGURANO NEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÉ L'EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE, SONO PRESENTATE A TITOLO INDICATIVO IN TABELLE SEPARATE. QUESTE INFORMAZIONI SARANNO AGGIORNATE ANNUALMENTE, INSIEME AI DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO IL PROGETTO DI BILANCIO.

11. Tranne che per la sottorubrica 1b "Coesione per la crescita e l'occupazione" del quadro finanziario, ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni si adoperano affinché restino, per quanto possibile, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013

12. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell’effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un’evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell’Unione europea (RNL).

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI CHE NON FIGURANO NEL QUADRO FINANZIARIO

B.1. RISERVA PER AIUTI D'URGENZA

13. La riserva per gli aiuti d'urgenza è volta a fornire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione e protezione in caso di crisi civili. Il suo importo annuo è fissato a 221 milioni di EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi 2004.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea a titolo di stanziamento accantonato.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta ai due rami dell’autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni saranno effettuati conformemente all’articolo 26 del regolamento finanziario.

B.2. Fondo di solidarietà dell’Unione europea

14. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un’assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell’atto di base pertinente. È fissato un massimale dell’importo annuo disponibile per il Fondo pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi correnti). Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell’anno. La quota dell’importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell’atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo. L’importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non può superare, in alcun caso, 1 miliardo di EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, conformemente al punto 3.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

B.3. Strumento di flessibilità

15. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La quota dell’importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all’anno n+2. In caso di attivazione dello strumento, vengono utilizzati in primo luogo gli importi riportati, quindi gli altri in ordine cronologico. La quota dell’importo annuale dell’anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indicherà il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, conformemente al punto 3.

Ogni accordo sarà concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

16. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di profondi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.

Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo, quali definite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione presenterà ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi al Fondo saranno effettuati conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

17. LE MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO.

B. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

18. CIASCUN ATTO LEGISLATIVO CONCERNENTE UN PROGRAMMA PLURIENNALE ADOTTATO SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA COMPRENDE UNA DISPOSIZIONE NELLA QUALE IL LEGISLATORE DETERMINA LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5% per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma.

19. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal TFUE. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975[4], esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 15 del presente accordo.

C. Spese relative agli accordi di pesca

20. LE SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PESCA SONO SOGGETTE ALLE SEGUENTI NORME SPECIFICHE:

La Commissione si impegna a informare periodicamente il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi o per il rinnovo di accordi che entrano in vigore dopo il 1° gennaio dell'esercizio di bilancio corrispondente saranno collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di consultazione a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

21. PER LE SPESE DELLA PESC A CARICO DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA A NORMA DELL'ARTICOLO 41 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, LE ISTITUZIONI SI ADOPERANO PER GIUNGERE OGNI ANNO, IN SENO AL COMITATO DI CONCERTAZIONE E IN BASE AL PROGETTO DI BILANCIO ELABORATO DALLA COMMISSIONE, AD UN ACCORDO SULL'IMPORTO DELLE SPESE OPERATIVE DA IMPUTARE AL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLA RIPARTIZIONE DI TALE IMPORTO TRA GLI ARTICOLI DEL CAPITOLO PESC DEL BILANCIO, COME SUGGERITO AL QUARTO COMMA DEL PRESENTE PUNTO. IN CASO DI MANCATO ACCORDO, RESTA INTESO CHE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO ISCRIVERANNO NEL BILANCIO L'IMPORTO CONTENUTO NEL BILANCIO PRECEDENTE O QUELLO PROPOSTO NEL PROGETTO DI BILANCIO, SE QUEST'ULTIMO È INFERIORE.

L'importo totale delle spese operative della PESC sarà ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come suggerito al quarto comma del presente punto. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 2 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

- gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

- non proliferazione e disarmo;

- interventi d’emergenza;

- azioni preparatorie e di controllo;

- rappresentanti speciali dell'Unione europea.

L'importo destinato alle misure iscritte all'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20% dell'importo totale del capitolo PESC del bilancio.

22. Ogni anno l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno per l’anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell’anno n-1. Inoltre, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

23. per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

24. per il Consiglio: il presidente del comitato politico e di sicurezza.

La Commissione sarà invitata a partecipare a tali riunioni.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE

A. Programmazione finanziaria

25. DUE VOLTE ALL’ANNO, LA PRIMA IN MAGGIO/GIUGNO (INSIEME AI DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO IL PROGETTO DI BILANCIO) E LA SECONDA VOLTA IN DICEMBRE/GENNAIO (DOPO L’ADOZIONE DEL BILANCIO), LA COMMISSIONE TRASMETTE UNA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA COMPLETA PER LE RUBRICHE 1A, 2 (PER L’AMBIENTE E LA PESCA), 3A, 3B E 4 DEL QUADRO FINANZIARIO. IL DOCUMENTO, STRUTTURATO PER RUBRICA, SETTORE E LINEA DI BILANCIO, DISTINGUE:

(a) la normativa in vigore con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

- per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria e speciale), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;

- per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui all'articolo 32 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario[5];

(b) le proposte legislative pendenti : le proposte della Commissione in fase di adozione, con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o no nella programmazione maggio-dicembre. In particolare l’autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

(a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

(b) tutte le proposte legislative pendenti presentate ma non incluse nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

(c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l’indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. Agenzie e scuole europee

26. QUANDO LA COMMISSIONE PRESENTA LA SUA PROPOSTA PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA AGENZIA, ESSA VALUTA LE IMPLICAZIONI DI BILANCIO PER LA RUBRICA DI SPESE INTERESSATA. SULLA BASE DI TALI INFORMAZIONI E FATTE SALVE LE PROCEDURE LEGISLATIVE CHE DISCIPLINANO L’ISTITUZIONE DELL’AGENZIA IN OGGETTO, I DUE RAMI DELL’AUTORITÀ DI BILANCIO SI IMPEGNANO, NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE DI BILANCIO, A RAGGIUNGERE UN ACCORDO TEMPESTIVO SUL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA IN QUESTIONE.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

La procedura prevede le tappe seguenti:

- in primo luogo, la Commissione presenterà sistematicamente ogni proposta di creazione di una nuova agenzia nell'ambito della prima consultazione a tre successiva all'adozione della sua proposta, come pure la scheda finanziaria che accompagna l'atto giuridico che propone la creazione dell'agenzia, e descriverà le sue conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

- in secondo luogo, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'iter legislativo e a condizione che ciascun ramo dell'autorità di bilancio possa pronunciarsi sulle incidenze finanziarie della proposta prima dell'adozione dell'atto giuridico, la creazione della nuova agenzia sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva consultazione a tre (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

- in terzo luogo, l'accordo concluso nel corso della consultazione a tre sarà confermato in una dichiarazione comune, fatta salva l'approvazione da parte di ciascuno dei rami dell'autorità di bilancio in conformità del proprio regolamento interno.

C. Nuovi strumenti finanziari

27. LE ISTITUZIONI CONVENGONO CHE L’INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI COFINANZIAMENTO È NECESSARIA PER RAFFORZARE L’EFFETTO PROPULSIVO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA INCENTIVANDO MAGGIORMENTE I FINANZIAMENTI.

Esse convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati.

Al momento di presentare il progetto di bilancio, la Commissione riferisce all’autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Per la Commissione

Il Presidente Il Presidente Membro della Commissione […] […] […]

ALLEGATO - COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

Parte A. Calendario della procedura di bilancio

28. Le istituzioni seguono il calendario definito ai punti 2, 3, 8, 9, 11, 12 e 14 in appresso per le diverse tappe della procedura di bilancio. A tempo debito prima dell'inizio della procedura di bilancio, possono se del caso concordare eventuali modifiche ritenute necessarie del suddetto calendario.

Parte B. Priorità della procedura di bilancio

29. A tempo debito prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, e al più tardi in aprile, sarà convocata una riunione di consultazione a tre per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

30. La Commissione adotta il progetto di bilancio l'ultima settimana di aprile o, al più tardi, la prima settimana di maggio.

31. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto di bilancio che indica il fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione europea.

Esso tiene conto:

a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri;

b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento;

c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell’atto di base, esigenza dell’atto di base per l’attuazione ed eccezioni);

d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

32. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

33. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

34. Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell’effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell’autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

35. Fino alla convocazione del Comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenterà informazioni sugli aggiornamenti ai due rami dell'autorità di bilancio affinché li esaminino quanto prima. Essa tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D. Procedura di bilancio prima della concertazione

36. Una consultazione a tre sarà convocata in tempo utile prima della lettura del Consiglio per consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

37. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nel quadro della consultazione a tre.

38. Il Consiglio conclude la sua lettura al più tardi alla fine di luglio.

39. La commissione per i bilanci del Parlamento europeo (COBU) vota nell'ambito della sua lettura entro la fine di settembre o al più tardi l'inizio di ottobre e la sessione plenaria del Parlamento europeo vota nell'ambito della sua lettura a metà ottobre.

Parte E. Procedura di concertazione

40. Se il Parlamento europeo adotta emendamenti, il presidente del Parlamento europeo convoca il comitato di conciliazione, con l'accordo del presidente del Consiglio e nel rispetto delle disposizioni del TFUE. La convocazione del comitato di conciliazione dovrebbe essere firmata e trasmessa parallelamente al voto in seduta plenaria sul bilancio.

41. Le istituzioni cooperano strettamente affinché il Comitato di conciliazione possa concludere i lavori entro 21 giorni (metà novembre).

42. Per preparare un accordo in sede di comitato di conciliazione su un testo comune, le istituzioni provvedono al tempestivo scambio della necessaria documentazione.

43. Può essere organizzata una riunione tecnica prima del voto del Parlamento europeo al fine di definire l'organizzazione del lavoro.

44. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute dal copresidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti ad ogni riunione e definisce il suo mandato per i negoziati.

45. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, del TFUE, la Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

46. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato di conciliazione sono fissate congiuntamente dai copresidenti ai fini del funzionamento efficace del comitato di conciliazione per tutta la procedura di concertazione. La Commissione è consultata sulle date previste.

47. Per l'intera durata della procedura di concertazione si terranno consultazioni a tre, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione .

48. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione

49. Il segretariato del parlamento europeo e il Segretariato generale del Consiglio svolgono la funzione di segretariato del comitato di conciliazione, in associazione con la direzione generale Bilancio della Commissione, sulla base di una chiara ripartizione dei compiti tra le tre istituzioni.

50. Il comitato di conciliazione dispone del progetto di bilancio della Commissione, della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo. Inoltre la Commissione presenterà il suo parere sull'eseguibilità della posizione adottata dal Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo ed, eventualmente, la sua nota informativa sull'esecuzione del bilancio.

51. L'accordo sul progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, in seguito, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

52. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio, conformemente alle disposizioni del TFUE.

53. Le istituzioni si sforzeranno di tenere una conferenza stampa comune per annunciare la conclusione favorevole della procedura di bilancio. Esse s'impegnano altresì a diffondere comunicati stampa congiunti.

54. Quando il comitato di conciliazione ha concordato un testo comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzeranno di approvare quanto prima i risultati del comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE, conformemente ai rispettivi regolamenti interni.

Parte F. Bilanci rettificativi

Principi generali

55. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i principi in appresso per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini della loro celere ed efficiente adozione ed evitare, per quanto possibile, di dover convocare una riunione di concertazione per i bilanci rettificativi.

56. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzeranno di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

57. La Commissione comunicherà in anticipo ai due rami dell'autorità di bilancio le possibili date di adozione dei progetti di bilancio rettificativi, senza pregiudicare la data finale di adozione.

58. Conformemente al proprio regolamento interno, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si adopererà per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo la sua adozione.

59. Per accelerare la procedura, i due rami dell'autorità di bilancio provvederanno a coordinare i rispettivi calendari, nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adopereranno pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi propedeutiche all'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

I due rami dell'autorità di bilancio terranno contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'anno in questione.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

60. Le istituzioni coopereranno lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase precoce della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, ciascun ramo dell'autorità di bilancio, prima di adottare una posizione definitiva sul bilancio rettificativo o la Commissione, possono proporre di convocare una consultazione a tre specifica, per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

61. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente saranno sistematicamente inseriti all'ordine del giorno delle consultazioni a tre previste per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenterà i progetti di bilancio rettificativi e i due rami dell'autorità di bilancio comunicheranno, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima della consultazione a tre.

62. Se si raggiunge un accordo durante una consultazione a tre, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si impegna ad esaminare i risultati della consultazione a tre nelle discussioni sul bilancio rettificativo conformemente al trattato e al proprio regolamento interno.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

63. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato.

64. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato una consultazione a tre.

65. Se in sede di consultazione a tre si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo di ciascun ramo dell'autorità di bilancio sui risultati di detta consultazione, la conciliazione si chiuderà con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione;

66. Se in sede di consultazione a tre non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori a seconda delle circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, se possibile, entro il termine di 21 giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

[1] GU L, pag. ..

[2] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[3] GU C 139 del 14.5.2006, pag. 1.

[4] GU L 89 del 22.4.1975, pag. 1.

[5] Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag.1.

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