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Document 52010PC0020

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

/* COM/2010/0020 def. - NLE 2010/0010 */

52010PC0020

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze /* COM/2010/0020 def. - NLE 2010/0010 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 3.2.2010

COM(2010)20 definitivo

2010/0010 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

RELAZIONE

- L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è aperto alla partecipazione di tutti i paesi terzi che condividono l'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio stesso, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione).

- La Repubblica di Croazia ha chiesto di partecipare alle attività dell'OEDT nel 2005. Sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio dell'11 luglio 2006, i negoziati con la Repubblica di Croazia si sono conclusi positivamente nel luglio 2009 con la parafatura dell'accordo. L'accordo è stato in seguito riveduto per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e siglato da entrambe le parti il 22 dicembre 2009.

****

Il contenuto del progetto di accordo può riassumersi come segue.

La Repubblica di Croazia parteciperà al programma di lavoro dell'Osservatorio e si conformerà agli obblighi del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione). La Repubblica di Croazia sarà inserita nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox) e condividerà i dati con l’OEDT nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati previste dall'Unione e dai diritti nazionali. La Repubblica di Croazia contribuirà finanziariamente al bilancio dell'Unione per coprire i costi della propria partecipazione. Siederà inoltre nel Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio senza diritto di voto fin quando non sarà diventata Stato membro dell'Unione europea. Dal canto suo, l'OEDT considererà la Repubblica di Croazia alla stregua di Stato membro garantendole parità di trattamento in termini di inserimento nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox) e di disposizioni relative al personale.

L'accordo è concluso a tempo indeterminato, in attesa che la Repubblica di Croazia divenga membro dell'Unione europea.

****

- A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

- Il Consiglio è pertanto invitato ad autorizzare la Commissione a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'OEDT, e a designare le persone abilitate a procedere alla firma.

- 2010/0010 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione)[1] prevede all'articolo 21 che l'Osservatorio sia aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio.

2. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Croazia per un accordo sulla partecipazione di tale paese alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. I negoziati si sono conclusi positivamente con la parafatura dell'accordo.

3. L'accordo dev'essere firmato dal negoziatore a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, e a designare le persone abilitate a procedere alla firma.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

[Il presidente]

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Repubblica di Croazia e l'Unione europea sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

LA REPUBBLICA DI CROAZIA da un lato, e L'UNIONE EUROPEA ("Unione") dall'altro,

rammentando che il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha inteso rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l'Unione europea e i Balcani occidentali, rifacendosi all'esperienza dell'allargamento;

considerando il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ("regolamento") relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ("Osservatorio");

considerando che, in virtù dell’articolo 21 del regolamento, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio;

considerando che la Repubblica di Croazia condivide gli scopi e gli obiettivi che il regolamento attribuisce all’Osservatorio, in quanto l’obiettivo ultimo di tale paese è diventare membro dell’Unione europea;

considerando che la Repubblica di Croazia accetta la descrizione delle funzioni dell'Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

considerando che nella Repubblica di Croazia esiste un'istituzione idonea a essere inserita nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia partecipa a pieno titolo alle attività dell’Osservatorio, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Articolo 2

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

4. La Repubblica di Croazia è inserita nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

5. Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Croazia notifica all'Osservatorio gli elementi costitutivi della rete di informazione nazionale, compreso il proprio osservatorio nazionale, e fornisce le denominazioni di tutti gli altri centri specializzati che potrebbero dare un utile contributo all'attività dell'Osservatorio.

Articolo 3

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Repubblica di Croazia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il Consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente l'Unione e gli Stati membri.

Il Consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Repubblica di Croazia, precisa le modalità della partecipazione di tale paese alle attività dell'Osservatorio.

Articolo 4

Bilancio

La Repubblica di Croazia contribuisce finanziariamente alle attività dell’Osservatorio menzionate all’articolo 1, in conformità delle disposizioni di cui all’allegato del presente accordo; tale allegato costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 5

Protezione e riservatezza dei dati

6. Qualora, in forza del presente accordo, l'Osservatorio inoltri informazioni alle autorità croate, in ottemperanza alla normativa dell'Unione e a quella della Repubblica di Croazia, tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall'autorità che provvede all'invio. Tali informazioni non contengono dati personali.

7. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall’Osservatorio alle autorità croate possono essere pubblicati nel rispetto delle norme dell'Unione e della Repubblica di Croazia in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

8. I centri specializzati designati nella Repubblica di Croazia non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione croata.

9. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità croate, l'Osservatorio è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

Articolo 6

Status giuridico

L'Osservatorio gode, nella Repubblica di Croazia, della stessa capacità riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto croato.

Articolo 7

Responsabilità

La responsabilità dell’Osservatorio è disciplinata dalle norme di cui all’articolo 19 del regolamento.

Articolo 8

Privilegi

Onde permettere all’Osservatorio e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Repubblica di Croazia accorda i medesimi privilegi ed immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 6 e 7, da 11 a 14, 16, 18 e 19 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee[3].

Articolo 9

Statuto del personale

Alle condizioni previste all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini croati che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell’Osservatorio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima delle due note diplomatiche comprovanti l’avvenuto rispetto da parte di ciascuna parte contraente degli obblighi giuridici riguardanti l’entrata in vigore dell’accordo.

Articolo 11

Validità ed estinzione

10. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Esso si estingue al momento dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.

11. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.

Fatto a […], addì […], in duplice esemplare in lingua inglese.

Per la Repubblica di Croazia Per l'Unione europea

ALLEGATO

Contributo finanziario della Repubblica di Croazia all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

12. Il contributo finanziario dovuto dalla Repubblica di Croazia al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (“Osservatorio”) aumenta progressivamente durante i primi quattro anni, nel corso dei quali la Repubblica di Croazia estende gradualmente la propria partecipazione alle attività dell’Osservatorio. La Repubblica di Croazia contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

13. durante il primo anno di partecipazione 100 000 EUR

14. durante il secondo anno di partecipazione 150 000 EUR

15. durante il terzo anno di partecipazione 210 000 EUR

16. durante il quarto anno di partecipazione 271 000 EUR

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo dovuto è pari al contributo versato il quarto anno indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione dell'Unione all’Osservatorio.

Ai fini del pagamento del contributo, la Repubblica di Croazia può in parte avvalersi dell'assistenza dell'Unione, nei limiti di una contribuzione del 75% da parte dell'Unione per il primo anno di partecipazione, del 60% per il secondo e del 50% per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi dell'Unione richiesti sono trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata.

Il saldo del contributo è a carico della Repubblica di Croazia.

17. Il contributo della Repubblica di Croazia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Repubblica di Croazia per partecipare alle attività dell’Osservatorio o a riunioni connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell’Osservatorio sono rimborsate da quest’ultimo conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell’Unione europea.

18. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Repubblica di Croazia è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l’importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

[1] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

[2] GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

[3] Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 152 del 13.7.1967, pag. 13).

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