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Document 52010DC0723

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio

    /* COM/2010/0723 def. */

    52010DC0723

    /* COM/2010/0723 def. */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 7.12.2010

    COM(2010) 723 definitivo

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Relativa al riesame della Strategia comunitaria sul mercurio

    1. INTRODUZIONE

    Il 28 gennaio 2005 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla strategia comunitaria sul mercurio[1], che interessa la maggior parte degli aspetti relativi al ciclo di vita del mercurio e la cui finalità principale è ridurre i livelli di mercurio per quanto attiene sia all'esposizione umana, sia all'ambiente. Essa individua venti azioni prioritarie da attuare sia all'interno dell'UE, sia a livello internazionale.

    La strategia è stata accolta favorevolmente dalle conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005, nonché dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2006.

    La Commissione "intende riesaminare la strategia nel suo complesso entro la fine del 2010", come indicato alla sezione 11 della comunicazione. A sostegno del riesame la Commissione ha chiesto a un consulente esterno di condurre uno studio di vasta portata sull'attuazione della strategia[2]. Il 18 giugno 2010 si è inoltre tenuta a Bruxelles una consultazione fra le parti, cui hanno partecipato gli Stati membri, l'industria e ONG ambientaliste. La relazione finale illustra le osservazioni formulate durante l'incontro e quelle presentate per iscritto fra luglio e agosto 2010.

    Il riesame si basa sui risultati di questo studio e su altre informazioni a disposizione della Commissione. Esso consente inoltre alla Commissione di rispettare l'obbligo di riferire in merito ai progressi compiuti dalle attività multilaterali, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico[3]. L'obbligo disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, relativo alla relazione sulle attività di ricerca in corso sulle opzioni di smaltimento sicuro, è adempiuto mediante lo studio dal titolo "Requirements for facilities and acceptance criteria for the disposal of metallic mercury" , disponibile sul sito della Commissione (cfr. anche l'azione 9, oltre).

    2. SVILUPPI INTERNAZIONALI

    A causa delle proprietà di trasporto del mercurio su lunga distanza, l'esposizione delle persone residenti sul territorio dell'Unione e quella dell'ambiente UE non possono essere ridotte a un livello accettabile con il mero ausilio delle politiche nazionali. È pertanto necessaria un'azione coordinata a livello internazionale al fine di fornire una risposta complessivamente efficace alla questione del mercurio. Questo era l'intento della strategia sul mercurio esplicitato attraverso sette delle azioni proposte (azioni 14-20) relative al sostegno e alla promozione delle attività internazionali. L'UE ha ripetutamente chiesto al consiglio direttivo dell'UNEP di adottare una decisione relativa all'apertura di trattative per uno strumento giuridicamente vincolante a livello mondiale sul mercurio. Nel febbraio 2009, il consiglio direttivo ha finalmente deciso di istituire un comitato intergovernativo per le trattative (INC, Intergovernmental Negotiating Committee), il cui mandato consiste nello sviluppo di uno strumento giuridicamente vincolante che interessi i principali aspetti del ciclo di vita del mercurio. La prima riunione dell'INC si è svolta a Stoccolma, fra il 7 e l'11 giugno 2010, e il processo dovrebbe concludersi agli inizi del 2013. La strategia europea sul mercurio e la relativa attuazione mirano a contribuire in modo significativo a tale processo.

    Una volta adottato lo strumento giuridicamente vincolante a livello mondiale, la Commissione valuterà l'esigenza di riesaminare ulteriormente la strategia dell'UE sul mercurio, al fine di rispecchiare fedelmente i nuovi obblighi internazionali.

    3. L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

    Nel complesso si è registrato un progresso di rilievo nell'attuazione delle 20 azioni decise nel 2005, delle quali segue un breve riepilogo in merito ai progressi compiuti. Per maggiore facilità di lettura, il testo integrale di queste azioni è riprodotto in allegato.

    3.1. Riduzione delle emissioni

    Azione 1: attuazione della direttiva IPPC

    La direttiva 2008/1/CE[4] sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC, inizialmente adottata nel 1996) rappresenta uno strumento giuridico fondamentale per ridurre le emissioni di mercurio. Tuttavia, le modalità di applicazione dello strumento da parte delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri congiuntamente a un'applicazione carente della migliore tecnologia disponibile (Best Available Technique, BAT) nelle autorizzazioni non hanno consentito un uso ottimale del potenziale di riduzione delle emissioni di mercurio. La Commissione ha pertanto prestato un'attenzione particolare per ovviare a questa situazione, attraverso un'approfondita revisione della direttiva IPPC che ha condotto infine alla nuova direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED).

    In effetti, nella nuova direttiva IED, adottata l'8 novembre 2010 e destinata a sostituire la direttiva IPPC, si rafforza notevolmente il ruolo delle BAT e dei relativi livelli di emissioni (Associated Emission Levels, AEL), che stanno per essere adottati dalla Commissione in veste di conclusioni BAT e saranno quindi vincolanti. La possibilità che le autorità competenti possano divergere dagli AEL sarà limitata e soggetta a giustificazione a norma dei rigorosi criteri stabiliti dalla direttiva. Si prevede che la sostituzione delle tecnologie a base di mercurio in svariate attività industriali sarà accelerata, in particolare nella produzione di cemento, nell'industria metallurgica non ferrosa, nei grandi impianti di combustione, nell'incenerimento dei rifiuti e nella produzione dei cloruri alcalini.

    Azione 2: sviluppo dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF)

    Quest'azione è in corso. Sono attualmente in corso di riesame, in stretta cooperazione con le parti interessate, i BREF per il settore della produzione dei cloruri alcalini, i grandi impianti di combustione e il settore dei metalli non ferrosi. Questo contesto interesserà specificamente le emissioni di mercurio, in particolare per quanto attiene allo smantellamento degli impianti a celle a catodo di mercurio nel settore dei cloruri alcalini.

    Azione 3: emissioni da combustione di carbone su piccola scala

    Nel dicembre del 2005 è stato ultimato uno studio dal titolo "Costs and environmental effectiveness of options for reducing mercury emissions to air from small-scale combustion installations" [5]. In base ai risultati dello studio, si stima che tale fonte contribuisca al 16% delle emissioni di mercurio complessive a livello dell'UE. In base a questi elementi, la Commissione europea, nella sua proposta di direttiva sulle emissioni industriali, ha suggerito di abbassare la soglia per l'applicazione della normativa che disciplina i grandi impianti di combustione da una potenza termica nominale totale di 50 MW a 20 MW. Il legislatore europeo ha tuttavia mantenuto la soglia di 50 MW e ha introdotto nella direttiva una clausola che dispone che la Commissione proceda al riesame dell'esigenza di controllare le emissioni di entità inferiore a detta soglia entro la fine del 2012 e, se del caso, presenti una proposta legislativa. La Commissione darà seguito a quest'indicazione a tempo debito.

    Azione 4: gestione dei rifiuti del tipo amalgama dentale

    L'amalgama dentale rappresenta il secondo più importante uso del mercurio nell'UE. La decisione della Commissione 2000/532/CE[6] definisce i rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici come pericolosi, di conseguenza essi sono soggetti alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti[7] di recente adozione. La Commissione ha riesaminato le pratiche in vigore presso le cliniche odontoiatriche negli Stati membri mediante un questionario distribuito nel 2005. Ne è emerso che, mentre in molti Stati membri è obbligatorio predisporre separatori di amalgama affiancati da adeguate iniziative per la raccolta, ciò non è il caso in tutta l'Unione.

    Le emissioni di mercurio provenienti dagli studi dentistici sono inoltre soggette alla normativa europea sulle acque. Il mercurio è considerato una sostanza pericolosa prioritaria ai sensi dell'allegato X della direttiva quadro sulle acque (WFD)[8], di conseguenza nel lungo periodo gli Stati membri sono obbligati ad adottare misure per cessare o ridurre le emissioni, gli scarichi e le perdite di questa sostanza. Nello spirito dell'approccio combinato della WFD, la direttiva 2008/105/CE[9] stabilisce inoltre norme di qualità ambientale nell'ambito della strategia idrica per talune sostanze prioritarie, compreso il mercurio e i relativi composti. Qualora tali norme non siano rispettate, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure di adeguamento, come previsto dall'articolo 11 della direttiva sulle acque.

    3.2. Ridurre l'offerta

    Azione 5: divieto di esportazione del mercurio

    Il 22 ottobre 2008 il legislatore europeo ha adottato il regolamento (CE) n. 1102/2008[10] relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Il divieto di esportazione entrerà in vigore il 15 marzo 2011. Gli obblighi in materia di relazione e di scambio di informazioni stabiliti dal regolamento consentiranno di valutare l'efficacia del divieto e il relativo impatto sul mercato globale del mercurio.

    3.3. Ridurre la domanda

    Le applicazioni relative all'amalgama dentale e alle apparecchiature di misura e controllo contenenti mercurio sono state identificate come particolarmente importanti, poiché rappresentano i principali quantitativi di mercurio ancora presenti nei prodotti.

    Azione 6: impiego dell'amalgama dentale

    I servizi della Commissione si sono avvalsi della consulenza di due comitati scientifici in merito all'uso dell'amalgama dentale, il Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI). I pareri[11][12] di entrambi i comitati non si sono rivelati concludenti per quanto riguarda l'opportunità di adottare ulteriori misure normative volte a limitare l'uso dell'amalgama dentale.

    Considerato tuttavia che alcuni Stati membri hanno già considerevolmente limitato l'uso dell'amalgama dentale nei rispettivi sistemi sanitari nazionali e visto che l'amalgama dentale rappresenta il secondo più importante uso del mercurio nell'UE, la Commissione ha deciso di avviare una valutazione comprensiva del ciclo di vita completo di questo utilizzo. I risultati di questa valutazione sono attesi entro la fine del 2011.

    Azione 7: apparecchiature di misura e controllo contenenti mercurio

    Il 25 settembre 2007 il legislatore europeo ha adottato la direttiva 2007/51/CE[13] che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio. I termometri per la misurazione della febbre nonché altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la misurazione della febbre, destinati alla vendita al grande pubblico, potrebbero non essere più commercializzati. La direttiva comprende una clausola di riesame di un'eventuale estensione delle restrizioni esistenti ad altre apparecchiature di misura contenenti mercurio.

    È attualmente in fase di studio un'estensione di questa restrizione alla commercializzazione ad ulteriori apparecchiature a uso medico nonché ad apparecchiature di misura destinate all'uso professionale e industriale. Il quadro normativo è tuttavia mutato con l'abrogazione della direttiva 76/769/CEE e le nuove restrizioni alla commercializzazione devono ora attenersi alle procedure fissate nel regolamento (CE) n. 1907/2006[14], detto "regolamento REACH". La summenzionata direttiva 2007/51/CE è stata inclusa nell'allegato XVII "Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi", alla voce 18 bis del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dal regolamento (CE) n. 552/2009[15] della Commissione. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in seguito a una richiesta della Commissione europea basata sull'obbligo insito nella clausola di riesame relativa alla restrizione per le apparecchiature di misura contenenti mercurio, ha esaminato nuovi dati scientifici e ha stilato una relazione che propone restrizioni supplementari all'uso del mercurio nelle apparecchiature di misura destinate al settore medico e agli altri usi professionali e industriali. Il processo di formazione del parere contenuto nella relazione sulle restrizioni redatta dall'ECHA è iniziato con una consultazione pubblica il 24 settembre 2010. I pareri dei comitati pertinenti a titolo del regolamento REACH saranno presentati alla Commissione nel settembre 2011. La Commissione deciderà quindi se e quando le restrizioni entreranno in vigore nell'UE. In uno sviluppo connesso, il CSRSERI ha di recente presentato un parere[16] nel quale si conferma che esistono alternative affidabili agli sfigmomanometri a mercurio per il settore medico.

    Azione 8: altri prodotti e applicazioni

    Lo studio dal titolo " Options for reducing mercury use in products and applications and the fate of mercury already circulating in society" [17] tratta delle applicazioni più comuni del mercurio e contiene una valutazione delle possibilità per ridurne l'utilizzo corrente. Questo studio interessa anche l'azione 10.

    In seguito al divieto progressivo delle lampade a incandescenza sul mercato UE introdotto con la direttiva eco-design del 2005, modificata nel 2009[18], la Commissione ha affrontato il problema del contenuto di mercurio delle lampade a risparmio energetico, il cui uso è sempre più frequente. Il 24 settembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione che modifica l'allegato della direttiva 2002/95/CE (la cosiddetta direttiva RoHS) che ha considerevolmente ridotto i valori limite relativi a questo tipo di lampade a mercurio[19]. Queste lampade sono inoltre soggette ai sistemi obbligatori di raccolta e riciclaggio selettivi stabiliti dalla direttiva 2002/96/CE[20] sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La Commissione ha inoltre richiesto un parere al CSRSA in merito al mercurio contenuto in determinate lampade a risparmio energetico. Il Comitato ha concluso[21] che le lampade compatte a fluorescenza (LCF) offrono una chiara anche se modesta riduzione delle emissioni complessive di mercurio da lampade e da centrali elettriche a carbone per l'illuminazione rispetto alle altre lampade esaminate. Il comitato è altresì del parere che il rischio per la salute umana degli adulti a causa di rottura di queste lampade sia remoto. Per quanto riguarda i bambini, il comitato non ha potuto esprimersi in merito al rischio, poiché non esistono dati relativi all'esposizione.

    Nel dicembre 2008 la Commissione ha proposto una rifusione delle direttive RAEE e RoHS destinata tra l'altro a ridurre ulteriormente il livello delle sostanze pericolose, mercurio compreso, nei rifiuti e a migliorare gli obiettivi di raccolta e riciclaggio. Nel novembre 2010 è stato raggiunto un accordo in prima lettura nel processo di codecisione per la direttiva RoHS, mentre la proposta WEEE è ancora in fase di esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio. La direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso[22], da ultimo modificata nel 2010, dispone un divieto generale del mercurio per i materiali e i componenti dei veicoli È tuttora consentita una deroga per i fari e i tubi fluorescenti usati nei visualizzatori del quadro strumenti, ma è limitata al 1° luglio 2012 (data di omologazione del veicolo).

    Ai sensi della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori[23], il contenuto massimo di mercurio consentito nelle pile e negli accumulatori è stato notevolmente ridotto rispetto alla precedente direttiva 91/157/CEE (direttiva sulle pile) ora abrogata.

    3.4. Il problema delle eccedenze e dei depositi

    Azione 9: stoccaggio

    Il regolamento (CE) n. 1102/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, dispone che il mercurio proveniente da determinate fonti di importante volume, in particolare dall'industria dei cloruri alcalini, debba essere considerato un rifiuto e quindi soggetto a smaltimento. Sono in fase di sviluppo criteri specifici per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico, che saranno adottati dalla Commissione all'inizio del 2011. Il settore industriale europeo dei cloruri alcalini ha inoltre firmato un accordo su base volontaria, nel quale s'impegna a consegnare le eccedenze di mercurio solo ai siti di stoccaggio che garantiscono condizioni di sicurezza elevate. Gli obblighi di riferire di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 consentiranno alla Commissione di controllare attentamente l'attuazione di questo impegno.

    In linea con l'obbligo di riesaminare le attività di ricerca in corso relative alle possibilità di smaltimento sicuro, compresa la solidificazione del mercurio metallico (cfr. articolo 8, paragrafo 2, del regolamento), la Commissione ha richiesto una relazione di un consulente, ultimata entro l'autunno 2010[24]. I progressi nelle tecniche di solidificazione che saranno a breve proposte sul mercato incideranno verosimilmente sullo sviluppo delle prescrizioni e dei criteri per lo stoccaggio del mercurio metallico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Al momento dell'adozione della presente comunicazione questi lavori sono ancora in corso.

    Azione 10: mercurio nei prodotti già in circolazione

    I lavori relativi a quest'azione sono esposti alla sezione "Azione 8".

    3.5. Protezione dall'esposizione

    Azione 11: mercurio nel pesce e nei frutti di mare

    L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha sviluppato strumenti sofisticati per calcolare l'esposizione a livello alimentare dettagliato e presso specifici gruppi della popolazione. La nuova banca dati sintetica sui consumi alimentari[25] riunisce dati relativi al consumo alimentare per persona di adulti e bambini, suddividendoli per età, genere e peso di ciascun partecipante. Qualora siano disponibili nuovi dati relativi al mercurio, è possibile migliorare le valutazioni avvalendosi della nuova banca dati sui consumi alimentari.

    Le autorità nazionali hanno fornito informazioni più dettagliate sul consumo di mercurio negli alimenti basandosi sulla nota informativa della Commissione (cfr. anche oltre, azione 12).

    Al fine di migliorare ulteriormente la tutela della salute dei lavoratori che potrebbero essere esposti al mercurio, la Commissione ha adottato la direttiva 2009/161/UE[26] che definisce un terzo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLIEP), e che comprende un VLIEP per il mercurio e i suoi composti inorganici divalenti.

    Azione 12: informazioni sul mercurio negli alimenti

    Sulla base delle informazioni acquisite tramite l'azione 11, il 21 aprile 2008 la Commissione ha pubblicato una nota informativa[27] destinata agli Stati membri in materia di metilmercurio nel pesce e nei prodotti della pesca. Questa nota fornisce consulenza in merito alle quantità massime di talune specie di pesce che i gruppi più vulnerabili (donne incinte e allattanti nonché bambini piccoli) possono consumare; tale nota è destinata a servire da orientamento per gli Stati membri quando forniscono consigli al consumatore.

    3.6. Migliorare la comprensione

    Azione 13: priorità nella ricerca sul mercurio

    Dal 2005 l'UE ha finanziato diversi progetti di ricerca relativi alle priorità nella ricerca sul mercurio. I dettagli dei progetti finanziati nell'ambito del Settimo programma quadro (7° PQ) e di altri meccanismi di finanziamento sono resi disponibili attraverso il Servizio comunitario di informazione sulla ricerca e lo sviluppo (CORDIS)[28]. In quest'ambito è stato di recente firmato un accordo di finanziamento per un progetto quinquennale relativo all'osservatorio mondiale sull'inquinamento da mercurio ( Global Mercury Observation System , GMOS), di importo complessivo pari a 8,8 milioni di euro e che interessa 24 partner provenienti da 24 paesi. La Commissione conferisce 6,8 milioni di euro allo stanziamento complessivo per questo progetto, avviato ufficialmente il 1° novembre 2010. La finalità del GMOS è fornire informazioni fondamentali relative al trasporto atmosferico del mercurio su scala mondiale suscettibili di essere utilizzate come base per la valutazione dell'efficacia delle strategie di riduzione delle emissioni di mercurio. In tal modo viene dato un contributo di rilievo nella valutazione dei risultati delle strategie in questione sul lungo periodo a livello europeo e mondiale.

    Lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente (LIFE) è stato impiegato per finanziare un progetto pilota relativo allo smaltimento sicuro del mercurio metallico[29]. Nel 2009 la Commissione europea ha inoltre avviato uno studio dal titolo "Scientific support in relation to the EU Mercury Policy ". Obiettivo dello studio è fornire alla Commissione una solida base di conoscenze scientifiche relative al mercurio attraverso l'analisi e la sintesi dei risultati di ricerca esistenti di rilevanza strategica. Esso contribuirà a costituire un inventario consolidato dei risultati di ricerca relativi al mercurio provenienti da diversi progetti di ricerca avviati negli ultimi anni. I risultati di questo studio sono previsti per l'estate 2011.

    3.7. Sostegno e promozione delle iniziative internazionali

    L'UE sostiene attivamente le iniziative nell'ambito del programma mondiale sul mercurio dell'UNEP, in particolare quelle che hanno condotto alla decisione 25/5[30] del consiglio direttivo dell'UNEP nel febbraio 2009. La decisione 25/5 rappresenta il punto di partenza di un processo negoziale della durata di 3-4 anni che dovrebbe sfociare in uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio (cfr. anche capitolo 2 e azioni 17 e 18). A livello mondiale la Commissione europea ha fornito sostegno al gruppo ad hoc per le osservazioni della Terra (GEO) che recentemente ha intrapreso una nuova attività, il piano di controllo mondiale del mercurio (Global Monitoring Plan for Mercury), destinato a istituire un osservatorio mondiale del mercurio.

    Azione 14: contributi a forum e attività internazionali

    Oltre a quanto sinora esposto, la Commissione europea e diversi Stati membri sono impegnati in svariate attività internazionali volte a sensibilizzare e a reperire soluzioni al problema del mercurio. A tal proposito nell'ottobre 2006 la Commissione europea ha organizzato una conferenza internazionale a Bruxelles. L'UE e gli Stati membri sono membri e partecipanti di diversi forum internazionali che trattano la questione del mercurio[31]. Iniziative sono state adottate anche a livello di singolo Stato membro, quale l'IKIMP[32] (Integrating Knowledge to Inform Mercury Policy), un'iniziativa triennale di scambio di conoscenze dedicata alle questioni del mercurio nel Regno Unito.

    Azione 15: finanziare la riduzione di emissioni derivanti dalla combustione del carbone nei paesi terzi

    La Commissione europea ha fornito un finanziamento di un milione di euro all'UNEP per portare a termine un progetto intitolato "Reducing mercury emissions from coal combustion in the energy sector". Il progetto, attualmente in fase di svolgimento, è condotto dall'International Energy Agency Clean Coal Centre[33] e concentra il suo interesse sui paesi a elevata dipendenza da combustibili solidi, nella fattispecie Cina, India, Russia e Sudafrica. Nel 2010 la Commissione europea ha inoltre pubblicato un invito aperto a presentare proposte in merito alle tecnologie pulite del carbone per finanziamenti destinati ai paesi dipendenti dal carbone, alle economie emergenti e ai paesi in via di sviluppo[34]. Questi finanziamenti, il cui stanziamento complessivo ammonta a tre milioni di euro, sono intesi in via principale per studi e attività di rafforzamento delle capacità. Il progetto non è incentrato esclusivamente sul mercurio, consentirà però di identificare al meglio i benefici ausiliari delle tecniche di controllo delle emissioni nel settore della produzione di energia elettrica da carbone.

    Azione 16: assenso preliminare in conoscenza di causa all'importazione di mercurio

    Già dal 2003 l'assenso preliminare è divenuto obbligatorio per l'esportazione e l'importazione dei composti del mercurio, grazie al regolamento (CE) n. 304/2003 sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, ora sostituito dal regolamento (CE) n. 689/2008[35], attuando in tal modo la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa (PIC) per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale. La procedura PIC è stata inoltre applicata alle importazioni di composti del mercurio destinati a essere usati come pesticidi.

    Azione 17: protocollo concernente i metalli pesanti della convenzione ECE/ONU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

    L'UE e 20 Stati membri sono parti contraenti del protocollo concernente i metalli pesanti della convenzione ECE/ONU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La Commissione europea incoraggia vivamente gli Stati membri che ancora non hanno ratificato il protocollo a procedere il più presto possibile alla ratifica. Nel settembre 2008 l'UE ha proposto di aggiungere all'allegato VI del protocollo diversi prodotti contenenti mercurio. L'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza deciderà nel dicembre 2010 in merito all'eventuale apertura di un processo negoziale e alla portata del relativo mandato. Sarà tuttavia importante garantire che le trattative nell'ambito del protocollo sui metalli pesanti siano in linea con gli sviluppi del futuro strumento giuridicamente vincolante dell'UNEP sul mercurio.

    Azione 18: sostegno al programma mondiale sul mercurio dell'UNEP

    La Commissione europea partecipa al Global Mercury Partnership Advisory Group e si è associata formalmente all'area di partnership " Mercury Releases from Coal Combustion ", mentre la Germania e l'Italia sono rispettivamente membri delle aree " Mercury Waste Management " e " Mercury Air Transport and Fate Research ". La decisione 25/5 del consiglio direttivo dell'UNEP ha identificato nel partenariato mondiale per il mercurio costituisce uno dei meccanismi principali per elaborare azioni immediate in quest'ambito durante il processo negoziale dello strumento giuridicamente vincolante sul mercurio.

    Azione 19: il mercurio nel settore aurifero

    Nel 2010 la Commissione europea metterà a disposizione dell'UNDP un contributo finanziario pari a 1,5 milioni di euro destinato a istituire lo strumento per lo scudo della Guyana ( Guiana Shield Facility )[36]. Questo fondo rappresenta un meccanismo finanziario multilaterale incentrato sulle attività necessarie per garantire l'integrità ecologica della regione ecologica dello scudo della Guyana[37]. Esso è destinato a finanziare progetti sul campo inerenti tra l'altro ai rischi causati dall'estrazione dell'oro illecita e non regolamentata effettuata dai piccoli cercatori (i cosiddetti garimpeiros ) che operano nella Guyana francese ma anche in Guyana, Suriname, Venezuela e Colombia.

    Azione 20: ridurre l'offerta di mercurio a livello internazionale

    Il mandato conferito dal consiglio direttivo dell'UNEP all'INC con la decisione 25/5 contiene tra l'altro la riduzione dell'offerta di mercurio, il rafforzamento delle capacità di stoccaggio ambientalmente sicuro della sostanza nonché la riduzione del commercio internazionale di mercurio. L'UE ha già contribuito alla finalità complessiva attraverso l'adozione del regolamento sul divieto di esportazione del mercurio (cfr. azione 5). Nel processo negoziale l'UE difenderà il proprio approccio strategico ed esaminerà le possibilità di inserirlo in modo adeguato nel futuro strumento giuridicamente vincolante.

    4. CONCLUSIONI

    L'attuazione della strategia sul mercurio si trova in fase avanzata, poiché ha conseguito risultati in merito a quasi tutte le azioni.

    Per quanto attiene alla riduzione delle emissioni di mercurio, il nuovo quadro giuridico per i grandi produttori è terminato. L'attuazione della nuova direttiva sulle emissioni industriali consentirà all'UE di realizzare il notevole potenziale di riduzione delle emissioni derivato dall'applicazione delle BAT. A tal fine è tuttavia necessario un recepimento e una prassi attuativa ambiziosa negli Stati membri che sarà seguita con attenzione e promossa dalla Commissione.

    Per quanto riguarda la domanda di mercurio nei prodotti, i lavori in corso proseguiranno in merito all'ampliamento delle restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature contenenti mercurio a ulteriori apparecchiature utilizzate nel settore medico, in particolare gli sfigmomanometri, nonché ad altre di impiego professionale e industriale.

    La Commissione osserva in particolare la necessità di approfondire la questione dell'amalgama dentale, e intende pertanto avviare nel 2011 uno studio per valutare la questione in maniera più approfondita in merito a tutti gli aspetti del relativo ciclo di vita.

    L'azione internazionale è una priorità per gli anni a venire. Considerato la portata mondiale del problema del mercurio, la mera legislazione interna dell'UE non è in grado di garantire una tutela efficace del cittadino europeo. La Commissione intende pertanto concentrare gli sforzi sulle trattative per uno strumento mondiale giuridicamente vincolante sul mercurio sotto l'egida dell'UNEP. In tale contesto, l'UE può offrire molto poiché dispone già di strumenti efficaci a livello dell'Unione europea. Quando tale strumento internazionale sarà avviato, la Commissione europea valuterà gli aspetti del ciclo di vita del mercurio che dovrebbero essere soggetti a un'ulteriore azione europea specifica, comprese eventuali proposte legislative e tenuto conto del riesame del divieto di esportazione che si terrà nel 2013 nonché dei progressi della strategia. Ciò vale in particolare per le nuove restrizioni all'importazione e all'esportazione indicate dallo studio effettuato dal consulente, che dovrà essere valutato nel contesto degli obblighi negoziati a livello internazionale.

    ALLEGATO

    Le azioni della Strategia comunitaria sul mercurio (testo integrale)

    1. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

    Azione 1. La Commissione valuterà l'impatto dell'applicazione della direttiva IPPC sulle emissioni di mercurio, stabilendo se siano necessarie ulteriori iniziative, come la fissazione di valori massimi comunitari, sulla base dei dati richiesti dalle procedure di rendicontazione di cui alla direttiva IPPC e alla decisione EPER[38] e nell'ambito di un riesame più ampio della strategia da realizzare entro la fine del 2010. In tale occasione si procederà all'esame dei vantaggi secondari legati ai controlli da attuare entro il 1° gennaio 2008, ai sensi della direttiva 2001/80/CE per ridurre le emissioni di biossido di zolfo dai grandi impianti di combustione.

    Azione 2. La Commissione incoraggerà gli Stati membri e l'industria a fornire maggiori informazioni sulle emissioni di mercurio e le tecniche di prevenzione e controllo, in modo da poter trarre conclusioni sull'effettivo contributo del BREF all'ulteriore riduzione delle emissioni. La seconda edizione del BREF sui cloro-alcali conterrà indicazioni su come affrontare i rischi di emissioni provenienti dalle celle a mercurio dismesse.

    Azione 3. Nel 2005, la Commissione avvierà uno studio sulle opzioni esistenti per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dalla combustione del carbone su piccola scala, da esaminare nell'ambito di una valutazione più ampia del programma CAFE.

    Azione 4. Nel 2005, la Commissione valuterà in che misura gli Stati membri hanno osservato i requisiti comunitari per quanto concerne il trattamento dei rifiuti degli amalgama dentali e adotterà, in seguito, le misure necessarie per garantire la loro corretta applicazione.

    2. RIDURRE L'OFFERTA

    Azione 5. In quanto contributo proattivo allo sforzo proposto di porre fine, a livello mondiale, alla produzione primaria di mercurio e di impedire alle eccedenze di tornare sul mercato, come indicato al punto 10, la Commissione intende proporre una modifica del regolamento (CE) n. 304/2003 per porre fine all'esportazione di mercurio dalla Comunità entro il 2011.

    3. RIDURRE LA DOMANDA

    Azione 6. Entro breve la Commissione chiederà al gruppo di esperti sui dispositivi medici di esaminare la questione dell'utilizzo del mercurio negli amalgama dentali e consulterà il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali al fine di stabilire se sia opportuno adottare ulteriori misure di regolamentazione.

    Azione 7. La Commissione intende proporre nel 2005 una modifica della direttiva 76/769/CEE[39] al fine di limitare la commercializzazione delle apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenenti mercurio destinate all'uso dei singoli o alle cure sanitarie.

    Azione 8. Quanto prima la Commissione esaminerà ulteriormente i rari prodotti e applicazioni nell'UE che utilizzano ancora piccole quantità di mercurio. Nel medio e lungo termine, eventuali altri usi possono essere soggetti a autorizzazione e eventuale sostituzione ai sensi del regolamento REACH[40] proposto, una volta che questo sarà adottato.

    4. IL PROBLEMA DELLE ECCEDENZE E DEI DEPOSITI

    Azione 9. La Commissione adotterà delle misure per realizzare lo stoccaggio del mercurio dell'industria dei cloro-alcali, secondo un calendario coerente con l'eliminazione graduale delle esportazioni di mercurio entro il 2011. In primo luogo, la Commissione studierà la possibilità di concludere un accordo con l'industria.

    Azione 10. La Commissione avvierà ulteriori studi, a medio e a breve termine, sul destino del mercurio presente nei prodotti già in circolazione nella società.

    5. PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE

    Azione 11. A breve termine, l'EFSA esaminerà ulteriormente gli apporti alimentari specifici di vari tipi di pesce e di frutti di mare nei gruppi di popolazione vulnerabili (donne incinte, bambini).

    Azione 12. La Commissione comunicherà ulteriori informazioni sul mercurio presente negli alimenti non appena disporrà di nuovi dati. Le autorità nazionali saranno incoraggiate a diffondere consigli, tenendo conto delle caratteristiche locali.

    6. MIGLIORARE LA COMPRENSIONE

    Azione 13. Le priorità di ricerca sul mercurio saranno definite nel Settimo programma quadro e negli altri meccanismi di finanziamento interessati.

    7. SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI

    Azione 14. La Comunità, gli Stati membri e le altre parti interessate dovrebbero continuare a contribuire alle discussioni e alle attività internazionali, sottoscrivere impegni bilaterali e realizzare progetti con paesi terzi, in particolare in materia di trasferimento tecnologico, per affrontare il problema del mercurio.

    Azione 15. La Commissione valuterà la possibilità di istituire un meccanismo di finanziamento specifico per i lavori di ricerca ed i progetti pilota destinati a ridurre le emissioni di mercurio derivanti dalla combustione del carbone nei paesi che dipendono fortemente dai combustibili solidi, come la Cina, l'India, la Russia ecc. Tale meccanismo sarebbe analogo al programma CARNOT che promuove l'utilizzo pulito ed efficace dei combustibili solidi.

    Azione 16. La Comunità dovrebbe promuovere un'iniziativa destinata ad assoggettare il mercurio alla procedura di consenso informato a priori (PIC) della convenzione di Rotterdam.

    Azione 17. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere le attività svolte nel quadro del protocollo concernente i metalli pesanti della convenzione ECE/ONU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

    Azione 18. La Comunità, gli Stati membri e le altre parti interessate dovrebbero inoltre sostenere il programma mondiale sul mercurio dell'UNEP, mediante ad esempio lo studio di materiali e la fornitura di conoscenze tecniche e di risorse umane e finanziarie.

    Azione 19. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero sostenere le attività svolte a livello mondiale per ridurre l'utilizzazione del mercurio nel settore dell'estrazione dell'oro, quale il progetto mondiale UNDP/GEF/UNIDO sul mercurio. Esamineranno inoltre la possibilità di sostenere singoli paesi in via di sviluppo mediante vari strumenti di assistenza in materia di cooperazione allo sviluppo, tenendo conto delle strategie nazionali di sviluppo.

    Azione 20. Per ridurre la fornitura di mercurio a livello internazionale, la Comunità dovrebbe operare a favore di un'eliminazione graduale della produzione primaria su scala mondiale e incoraggiare gli altri paesi ad impedire la reintroduzione nel proprio mercato delle eccedenze, nell'ambito di un'iniziativa analoga a quella del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. A favore di questo obiettivo, l'emendamento previsto del regolamento (CE) n. 304/2003 porrebbe fine all'esportazione del mercurio dalla Comunità entro il 2011.

    [1] COM(2005) 20 definitivo.

    [2] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/review_mercury_strategy2010.pdf

    [3] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

    [4] GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

    [5] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/

    [6] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

    [7] Direttiva 2008/98/CE, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

    [8] Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.

    [9] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 89.

    [10] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

    [11] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scher/docs/scher_o_089.pdf

    [12] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_016.pdf

    [13] GU L 257 del 3.10.2007.

    [14] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    [15] GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.

    [16] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_025.pdf

    [17] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/study_report2008.pdf

    [18] Direttiva 2009/125/CE, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

    [19] GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28.

    [20] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

    [21] http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_124.pdf

    [22] GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

    [23] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

    [24] http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/

    [25] http://www.efsa.europa.eu/en//datex/datexfooddb.htm

    [26] GU L 338 del 19.12.2009.

    [27] Nota informativa della Commissione, del 21 aprile 2008 sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti della pesca: ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_21-04-2008.pdf

    [28] http://cordis.europa.eu/search

    [29] Progetto MERSADE (http://www.mayasa.es/ing/mersade.asp); MERSADE LIFE06 ENV/ES/PREP/03

    [30] http://www.chem.unep.ch/mercury/GC25/GC25Report_English_25_5.pdf

    [31] Tra essi si annoverano il programma sul mercurio dell'UNEP, il protocollo concernente i metalli pesanti della convenzione ECE/ONU sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, le convenzioni OSPAR e di Basilea, ecc.

    [32] http://www.mercurynetwork.org.uk/

    [33] http://www.iea-coal.org.uk

    [34] https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1281432803820&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573841&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129199

    [35] GU L 204 del 31.7.2008, pag. 14.

    [36] http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2010/af_aap_2010_dci-env.pdf

    [37] http://www.guianashield.org

    [38] Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 192 del 28.7.2000.

    [39] Direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, GU L 262 del 27.9.1976.

    [40] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}, COM(2003) 644 definitivo del 29.10.2003.

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