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Document 52010DC0441

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri

/* COM (2010) 0441 final */

52010DC0441

/* COM (2010) 0441 final */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 25.8.2010

COM(2010) 441 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri

1. Contesto

A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004[1] ("il regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti"), ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali elaborati in conformità all'articolo 41 del regolamento. Secondo il regolamento, le relazioni devono riportare:

a) una descrizione dei cambiamenti apportati ai piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto, tra gli altri, di fattori quali le modifiche della normativa, il manifestarsi di nuovi rischi, i risultati scientifici e l'esito dei controlli effettuati;

b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale;

c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati;

d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali, comprese le azioni per farli rispettare e i relativi risultati.

A questo proposito, è d'uopo citare anche le disposizioni complementari, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004, relative alla necessità per gli Stati membri di garantire un livello elevato di trasparenza nelle proprie attività di controllo.

A norma dei paragrafi 4 e 6 dell'articolo 44 del regolamento, la Commissione redige e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli negli Stati membri, basata su:

a) le relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

b) le ispezioni e gli audit dell'UE effettuati negli Stati membri;

c) qualsiasi altra informazione pertinente.

Tale relazione può, se del caso, contenere raccomandazioni su come migliorare i sistemi di controllo ufficiali e di audit negli Stati membri, azioni di controllo specifiche concernenti determinati settori o attività o piani coordinati volti ad affrontare questioni d'interesse particolare.

Lo scopo principale della relazione annuale della Commissione è fornire un quadro di come le autorità competenti negli Stati membri effettuano i controlli ufficiali per verificarne la conformità con la legislazione alimentare (in senso lato, comprendente non solo la sicurezza dei mangimi e degli alimenti, ma anche la salute e il benessere degli animali e – in certa misura – la salute delle piante). Di conseguenza, la Commissione ritiene che tale relazione dovrebbe fornire anche qualche indicatore di base delle attività di controllo svolte dagli Stati membri lungo la catena alimentare nelle diverse aree interessate e dei rispettivi risultati.

Gli obiettivi di questa prima relazione sono i seguenti:

- effettuare un primo vaglio dei dati e delle informazioni sui controlli ufficiali attualmente a disposizione della Commissione, compresa un'analisi dei dati e delle informazioni risultanti dalla prima serie di relazioni annuali presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, paragrafo 1;

- illustrare qualche conclusione preliminare su come migliorare l'attuale sistema di presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri.

La Commissione intende avviare un dibattito con gli Stati membri sulle questioni sollevate nella presente relazione e in particolare su come riuscire a razionalizzare e a semplificare la raccolta e il trattamento dei dati sui controlli ufficiali. La Commissione intende altresì fare il punto con gli Stati membri sull'attuazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004, che riguarda la necessità di raggiungere un livello elevato di trasparenza nelle attività di controllo nazionali. Tale dibattito dovrebbe considerare come l'esercizio di razionalizzazione e semplificazione delle relazioni annuali potrebbe aiutare gli Stati membri a garantire un elevato livello di trasparenza delle loro attività di controllo ufficiali, come richiesto all'articolo 7.

2. Relazioni annuali degli Stati membri

Il regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti è entrato in vigore il 1° gennaio 2006. Gli Stati membri dovevano presentare la loro prima relazione annuale sulle proprie attività di controllo per il 2007. Il termine per la presentazione era il 1° luglio 2008. La Commissione ha ricevuto le relazioni di tutti gli Stati membri tranne uno.

Tali relazioni sono pervenute alla Commissione nella seconda metà del 2008 e all'inizio del 2009. Ciascuna relazione è stata valutata in rapporto a sei voci principali, che seguono a grandi linee la struttura delle relazioni raccomandata negli orientamenti (non vincolanti) della Commissione riportati nella decisione 2008/654/CE della Commissione[2]:

( risultati dei controlli

( analisi dei casi di non conformità

( azioni intraprese nei casi di non conformità

( sistemi nazionali di audit

( azioni atte a migliorare le prestazioni delle autorità di controllo

( azioni atte a migliorare le prestazioni degli operatori del settore alimentare

La Commissione riconosce gli sforzi profusi dagli Stati membri per redigere le loro prime relazioni annuali a norma del regolamento. Nel complesso, le relazioni annuali hanno fornito le informazioni come richiesto dal regolamento. Tuttavia, la natura, il grado di dettaglio e la qualità delle informazioni fornite sono estremamente eterogenei. Inoltre, trattandosi delle prime relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 44, il contributo delle informazioni ivi contenute alla presente prima relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali è limitato. Tale situazione va altresì considerata alla luce delle informazioni che erano già state ottenute nel corso dei controlli dell'UE svolti a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 o di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione, ad esempio le relazioni settoriali presentate dagli Stati membri a norma di altre disposizioni della legislazione dell'UE.

Segue un riassunto dei risultati principali dell'analisi delle relazioni ricevute condotta dalla Commissione. Le relazioni annuali della maggior parte degli Stati membri erano compilazioni delle e/o riferimenti alle relazioni redatte da diverse autorità nazionali responsabili rispettivamente degli alimenti di origine vegetale, degli alimenti di origine animale, dei mangimi, della salute animale, del benessere animale e della salute delle piante e non sempre seguivano l'approccio generale definito negli orientamenti della Commissione. La qualità delle informazioni fornite variava considerevolmente secondo l'autorità di controllo responsabile. Il riassunto evidenzia anche i possibili spazi di miglioramento per tener conto degli orientamenti della Commissione e dovrebbe dunque essere considerato in questo contesto.

Risultati dei controlli

La maggior parte delle relazioni recavano dati sul numero e sul tipo di ispezioni, sui campioni e sulle analisi effettuate, tuttavia il grado di dettaglio, il livello di aggregazione e la qualità generale erano estremamente eterogenei. In genere, le relazioni contenevano informazioni sui controlli effettuati in base al settore, alla fase di produzione o al rischio/alla patologia, ma il livello di dettaglio non era omogeneo e sussistevano differenze nella strutturazione e nella presentazione dei dati.

Analisi dei casi di non conformità

Generalmente le informazioni sul tipo e sul numero dei casi di non conformità rilevati erano mancanti o incomplete.

Azioni intraprese nei casi di non conformità

L'efficacia nel tempo delle azioni di attuazione dipende dalla gamma e dalla coerenza delle azioni correttive e degli strumenti di applicazione usati per far fronte alle non conformità – quali avvertimenti/raccomandazioni sono emessi, quali sanzioni sono imposte, quali chiusure/limitazioni dei movimenti/distruzioni sono ordinate e azioni legali intraprese. Nel complesso, le informazioni rientranti in questa voce erano limitate e, laddove fornite, la gamma e il livello di dettaglio variava tra gli Stati membri.

Sistemi nazionali di audit

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento reca una prescrizione importante per le autorità degli Stati membri, le quali devono svolgere propri audit per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del regolamento. Nel settembre del 2006 la Commissione ha pubblicato delle linee guida che suggeriscono come dovrebbero essere organizzati i sistemi di audit nazionali (decisione 2006/677/CE della Commissione[3]). Il regolamento specifica che le relazioni annuali degli Stati membri devono riportare i risultati di tali audit condotti l'anno precedente. Tranne rare eccezioni, i particolari forniti a questo proposito erano incompleti. Va tuttavia riconosciuto che molti Stati membri erano ancora solo nelle prime fasi della messa a punto di sistemi di audit quando hanno redatto le loro relazioni relative al 2007.

Azioni atte a migliorare le prestazioni delle autorità di controllo

Sotto questa voce gli Stati membri erano invitati ad indicare le azioni intraprese nel 2007 per migliorare le prestazioni delle autorità di controllo. Tranne qualche informazione sulla formazione e le procedure di routine, in genere gli Stati membri, con qualche eccezione, hanno indicato informazioni poco significative in merito.

Azioni atte a migliorare le prestazioni degli operatori del settore alimentare

Sotto questa voce si chiedeva agli Stati membri di fornire informazioni sulle azioni realizzate al fine di migliorare le prestazioni dei diversi soggetti coinvolti nella catena alimentare attraverso pubblicità, consulenza, formazione, ecc. In pratica, sono state fornite pochissime informazioni in proposito e, laddove presenti, i dati variavano tra gli Stati membri in termini di contenuto e grado di dettaglio.

3. Audit e ispezioni della Commissione negli Stati membri e azioni conseguenti della Commissione

L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della direzione generale Salute e consumatori conduce audit e ispezioni per verificare la conformità alle normative in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e sulla salute delle piante nonché per assicurare che i controlli ufficiali nazionali in questi ambiti siano svolti in linea con la legislazione dell'UE.

Ogni anno l'UAV elabora un programma d'ispezione in cui individua i settori e i paesi prioritari dal punto di vista delle ispezioni. Tali programmi sono pubblicati sul sito web della direzione generale Salute e consumatori[4]. Il programma è rivisto a metà anno in modo da essere sempre aggiornato e pertinente. A volte può rendersi necessario programmare nuove ispezioni, ad esempio in seguito all'emergere di rischi quali focolai di malattie. In tal caso il programma di ispezioni è modificato per includere tali nuove ispezioni.

I risultati di ciascun audit e di ogni ispezione sono riportati in una relazione recante conclusioni e raccomandazioni per risolvere le carenze rilevate. Le autorità competenti del paese visitato possono presentare le proprie osservazioni sulle relazioni durante la fase di stesura. L'UAV rivolge raccomandazioni a tali autorità affinché rimedino alle carenze evidenziate dalle ispezioni. Le autorità devono successivamente presentare un "piano d'azione" recante una descrizione di come hanno attuato o intendono attuare le raccomandazioni. La Commissione a sua volta valuta il piano d'azione e controlla sistematicamente la realizzazione delle azioni attraverso una serie di attività di monitoraggio quali: missioni generiche di controllo in cui l'UAV e le autorità dello Stato membro si incontrano per analizzare i progressi compiuti relativamente alle raccomandazioni rivolte a tale Stato membro, ispezioni o audit di controllo in loco nelle aree interessate, richieste di relazioni scritte e incontri bilaterali di alto livello in caso di problemi generali o persistenti.

Qualora le circostanze lo richiedano, la Commissione può intraprendere azioni legali, che possono essere di due tipi: misure d'emergenza o di salvaguardia nel quadro di una base giuridica adeguata[5] o procedimenti d'infrazione. Se nel corso di un'ispezione si rileva una minaccia immediata per la salute umana, animale o delle piante, la Commissione può prendere misure d'emergenza o di salvaguardia. Tali misure possono comprendere azioni legali atte a vietare il commercio o le importazioni di mangimi, alimenti, animali e piante o qualsiasi loro prodotto derivato. Inoltre, se un'autorità competente non adotta azioni correttive soddisfacenti, la Commissione può avviare un procedimento di infrazione contro lo Stato membro.

In questo modo la Commissione controlla e verifica sul campo, negli Stati membri, che le normative in materia di mangimi e di alimenti e le norme sulla salute e sul benessere degli animali e sulla salute delle piante siano rispettate e, ove opportuno, intraprende azioni al fine di proteggere la salute umana, animale e delle piante dai rischi e/o di garantire il rispetto della legislazione pertinente. Inoltre, attraverso la pubblicazione delle relazioni sulle ispezioni e dei piani d'azione degli Stati membri nonché dei profili dei paesi regolarmente aggiornati, essa fornisce alle parti interessate e ai cittadini un resoconto fattuale di come le autorità di controllo in ciascuno Stato membro svolgono il proprio compito di garanti e, ove necessario, fanno applicare correttamente le norme in questo campo.

A norma dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti, ogni anno viene redatta e pubblicata una relazione su tali attività di controllo, che descrive con un certo grado di dettaglio i risultati complessivi degli audit e delle ispezioni condotti nell'anno in oggetto. Le relazioni relative agli anni 2007 e 2008 sono state presentate al Parlamento e al Consiglio, sono già state pubblicate e sono consultabili sul sito Europa[6]. Tali relazioni descrivono i problemi principali identificati durante gli audit e le ispezioni condotti durante l'anno in oggetto e le azioni intraprese per farvi fronte. Inoltre, l'UAV redige altri documenti, come le relazioni d'insieme, che danno un quadro generale dei risultati di una serie d'ispezioni in diversi Stati membri nello stesso settore.

Per quanto concerne nello specifico il 2007 (l'anno al quale si riferiscono le relazioni degli Stati membri citate al paragrafo 2), l'UAV aveva pianificato 260 ispezioni. Di queste, 209 hanno avuto luogo, 63 sono state cancellate dal programma per vari motivi e 43 sono state aggiunte. In totale, sono state effettuate 252 ispezioni, di cui 159 negli Stati membri, 12 in paesi candidati all'adesione[7] e 81 in paesi terzi[8]. Un'ispezione dell'UAV può avere una serie di obiettivi diversi o sovrapposti. Ciascun obiettivo rientra in una delle seguenti quattro grandi aree: sicurezza alimentare, salute animale, benessere animale o salute delle piante. Su questa base, nel 2007 il 70% degli obiettivi delle ispezioni ha riguardato la sicurezza alimentare. Tuttavia, seguendo l'approccio "dai campi alla tavola", molte ispezioni riguardanti la sicurezza alimentare includono anche elementi relativi alla salute e al benessere animale. L'allegato 2 della relazione 2007 reca un elenco completo di tutti i paesi ispezionati nel 2007 e degli oggetti di tali ispezioni.

Nella maggioranza dei casi, i risultati e le raccomandazioni seguite alle ispezioni e agli audit svolti nel 2007 erano di natura tale da essere gestiti secondo la procedura di monitoraggio sopradescritta. In nessuno degli audit o delle ispezioni negli Stati membri sono state rilevate minacce immediate per la salute dei consumatori, degli animali o delle piante tali da richiedere l'adozione di misure di emergenza o di salvaguardia da parte della Commissione. Tuttavia, poiché l'attuazione quotidiana delle norme pertinenti è nelle mani delle autorità competenti degli Stati membri, la grande maggioranza delle misure correttive è presa a tale livello. Quattro ispezioni hanno riguardato il monitoraggio di carenze più gravi nei controlli legate a procedimenti d'infrazione in atto contro Stati membri.

I particolari dei risultati e delle azioni per il 2007 sono riportati nella relazione, scaricabile dal sito Europa[9].

Infine, nel 2007 l'UAV ha lanciato una serie di "audit generali", come previsto all'articolo 45 del regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti. Tale serie, che riguarda tutti gli Stati membri, sarà completata nel 2011. L'obiettivo degli audit generali è verificare che, nel complesso, i controlli ufficiali si svolgano in conformità alla legislazione dell'UE e ai piani di controllo nazionali pluriennali (MANCP)[10]. Al completamento di questa serie la Commissione avrà ottenuto un ampio quadro dello svolgimento generale dei controlli ufficiali negli Stati membri.

4. Altre fonti d'informazione sui controlli negli Stati membri

La Commissione ha a disposizione anche altri mezzi per ottenere informazioni e dati sul funzionamento dei sistemi di controllo nazionali negli Stati membri.

Relazioni settoriali

Negli anni, mano a mano che il corpus legislativo dell'UE in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante si arricchiva, sono progressivamente aumentate le prescrizioni relative alle relazioni sull'attuazione di tali normative che gli Stati membri devono presentare su base regolare. Tali relazioni forniscono informazioni esaustive e talvolta particolareggiate sul funzionamento dei diversi sistemi di controllo degli Stati membri e sui risultati dei controlli effettuati. Esse forniscono inoltre informazioni utili alla Commissione per valutare l'impatto della normativa esistente o le eventuali modalità di aggiornamento o modifica della medesima.

La raccolta dei dati e la redazione delle relazioni, il cui formato e la cui frequenza variano secondo i settori, costituiscono un impegno gravoso per le autorità nazionali degli Stati membri. Dal canto suo, la Commissione impegna ingenti risorse per tradurre e analizzare tali relazioni.

Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione redige e mette a disposizione una serie di relazioni settoriali recanti un resoconto dello stato di attuazione di taluni aspetti della legislazione dell'UE applicabili alla catena alimentare e, in alcuni casi, dati specifici sui controlli ufficiali e sui relativi risultati nelle aree interessate.

Tra le relazioni settoriali più pertinenti è d'uopo citare: la relazione sul monitoraggio dei e le prove eseguite sui ruminanti per individuare la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), la relazione di sintesi sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell'Unione europea [di cui è stata incaricata l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] e la relazione di controllo annuale sui residui di antiparassitari nei paesi dell'UE.

Un elenco delle relazioni pubblicate è riportato nell'allegato alla presente relazione.

Informazioni fornite in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

Gli Stati membri riferiscono regolarmente in merito al funzionamento dei controlli anche in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH). Essi possono presentare relazioni periodiche sull'incidenza e sul controllo delle patologie di origine alimentare, delle zoonosi e delle fitopatie o relazioni legate alla recente insorgenza di focolai e alle relative azioni di emergenza adottate. Tali relazioni costituiscono un'ulteriore fonte importante di informazioni per la Commissione per valutare come stanno funzionando i controlli negli Stati membri. Negli ultimi anni la Commissione ha adottato la pratica di pubblicare queste presentazioni sul proprio sito web insieme ai verbali delle relative riunioni.

Inoltre, in alcune aree, la Commissione prepara una raccolta delle relazioni ricevute dagli Stati membri e la pubblica insieme ai verbali del comitato permanente[11].

Sistemi di allarme rapido e altri strumenti di informazione

I sistemi di allarme rapido esistenti per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF), la notifica delle malattie animali (ADNS) e la notifica delle malattie delle piante (Europhyt) costituiscono strumenti importanti di gestione della risposta rapida in caso di emergenze e rischi emergenti nonché una fonte di informazioni sui rischi e le patologie che si sviluppano lungo la catena alimentare. I dati che forniscono possono essere un indicatore importante di non conformità in relazione alle norme di sicurezza in vigore. I risultati dettagliati ottenuti da questi sistemi di allarme sulla sicurezza degli alimenti e le patologie degli animali sono riassunti ogni anno in relazioni annuali su RASFF[12] e ADNS[13] pubblicate sul sito della Commissione. La Commissione intende pubblicare un'analoga relazione annuale sul funzionamento di Europhyt, lo strumento di notifica delle malattie delle piante, a partire dal 2010. TRACES, il sistema che consente lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui controlli eseguiti sugli animali e sui prodotti di origine animale (sia sulla produzione interna che sulle importazioni da paesi terzi) è un'altra fonte di dati importante, non soltanto in merito al numero di movimenti dei prodotti analizzati, ma anche in relazione ai controlli veterinari ufficiali condotti.

5. Conclusione

La Commissione formula la propria valutazione sull'efficacia dei sistemi di controllo negli Stati membri sulla base delle informazioni e dei dati che riceve dagli Stati membri attraverso tutti i canali sopradescritti. È opinione della Commissione che, nel complesso, gli Stati membri facciano fronte in modo adeguato alle debolezze rilevate in occasione dei controlli, delle ispezioni dell'UAV o, in particolare, di singole denunce. Laddove ciò non è avvenuto, la Commissione ha adottato tutte le misure a sua disposizione per far rispettare le prescrizioni della legislazione dell'UE, compreso il ricorso a procedimenti di infrazione, ove necessario. Un riassunto delle denunce ricevute e esaminate dalla Commissione nell'ambito della legislazione sulla catena alimentare è riportato nella relazione annuale della Commissione sull'applicazione della legislazione dell'UE[14].

La presente revisione delle diverse fonti da cui la Commissione riceve informazioni sul funzionamento dei controlli negli Stati membri indica tuttavia che in diverse aree sarebbe possibile migliorare la redazione, la trasmissione e l'analisi delle informazioni sull'attuazione della legislazione in merito alla catena alimentare e in particolare sui controlli ufficiali. In relazione a questi ultimi, è possibile semplificare la raccolta e il trattamento dei dati e razionalizzarne e renderne più pertinente la presentazione. La disponibilità di dati più facilmente accessibili e comparabili consentirà a sua volta sia alle autorità nazionali sia alla Commissione di operare in modo più efficiente e al contempo offrirà ai cittadini dell'UE tutte le garanzie che i sistemi di controllo sono esaustivi, solidi ed efficaci.

La Commissione intende dunque esaminare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, una serie di azioni per rendere la raccolta, l'analisi e la presentazione a livello di UE delle informazioni sui controlli più efficiente ed esauriente, in particolare:

1. come semplificare e razionalizzare le prescrizioni relative alle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma della legislazione UE esistente, compresa l'eliminazione di duplicati e informazioni superflue e utilizzando modelli standardizzati per i dati quantitativi che potrebbero ridurre sensibilmente le esigenze di traduzione dalle diverse lingue ufficiali;

2. come sfruttare appieno il grande potenziale offerto da Internet per l'invio elettronico e l'analisi dei dati ai fini della semplificazione e della standardizzazione e per ridurre il carico di lavoro legato alla generazione, alla raccolta e alla trasmissione dei dati relativi ai controlli, con il contributo e l'aiuto opportuni di Eurostat;

3. come la semplificazione e la standardizzazione delle prescrizioni relative alle relazioni da presentare possono aiutare gli Stati membri a soddisfare l'obbligo, di cui all'articolo 7 del regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti, di garantire lo svolgimento delle loro attività con un "elevato livello di trasparenza" e, più specificamente, di garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni sulle attività di controllo svolte dalle autorità competenti e sulla relativa efficacia.

ALLEGATO

ELENCO DELLE RELAZIONI SETTORIALI PUBBLICATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SALUTE DEGLI ANIMALI, BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Relazione | Base giuridica | Pubblicazione |

Relazione annuale sul monitoraggio e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nell'UE | Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili | http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm |

Relazione di sintesi dell'UE sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell'Unione europea | Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (L'EFSA è stata incaricata della sua redazione, alla quale ha partecipato anche l'ECDC) | http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100128.htm |

Relazione annuale sul sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) | Articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare | http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm |

Relazione di controllo annuale sui residui di antiparassitari nei paesi dell'UE | Articolo 32 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Della cui redazione è stata incaricata l'EFSA) | http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticides_index_en.htm http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/EFSA_2007_Annual_Report_Pesticide%20Residue_en.pdf |

Relazione annuale sull'irradiazione degli alimenti | Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti | http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm // |

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui negli Stati membri | Articolo 8 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE | http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/control_en.htm |

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare | Articolo 9 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare | http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritional/foodstuff_particular_nutri_uses_en.htm |

Riassunto della Commissione delle relazioni trimestrali presentate dagli Stati membri sull'attuazione del programma concernente l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, compresi tutti i risultati positivi e negativi degli esami di laboratorio sia sierologici che virologici ottenuti durante la sorveglianza | Articolo 19, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2006/875/CE della Commissione e articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2006/876/CE della Commissione, che approvano i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri e da Bulgaria e Romania per il 2007 | Per il pollame: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/res_surv_wb_annual_07_en.pdf Per i volatili selvatici: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/res_ai_surv_wildbirds_2007_en.pdf |

Relazione annuale sui risultati dell'attuazione del programma di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. (Riassunto delle relazioni annuali degli Stati membri sui risultati del programma di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, redatto dalla Commissione e dal laboratorio di riferimento dell'UE per l'influenza aviaria). | Articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2006/875/CE della Commissione e articolo 9, paragrafo 1, lettera f), della decisione 2006/876/CE della Commissione, che approvano i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri e da Bulgaria e Romania per il 2007 | Per il pollame: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/res_surv_wb_annual_07_en.pdf Per i volatili selvatici: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/res_ai_surv_wildbirds_2007_en.pdf |

Verbali delle riunioni dei sottogruppi di esperti (brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, tubercolosi bovina e rabbia) della task force (TF) per il controllo dell'eradicazione delle malattie negli Stati membri. | La task force è stata creata nel 2000 nel quadro delle azioni previste nel libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare. | http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm |

Riassunto annuale delle relazioni presentate dagli Stati membri sulle importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale, che raccoglie le informazioni pertinenti sulle misure prese per pubblicizzare e attuare le regole stabilite nel regolamento e sui relativi risultati | Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (che abroga l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione) relativo all'introduzione nell'UE di scorte personali di prodotti di origine animale | http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/sum_personal_imports_2005_2007_final.pdf |

Benessere degli animali: regolamento relativo al trasporto | Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio | http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/inspections_reports_reg_1_2005_en.htm |

[1] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

[2] Decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).

[3] Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15 e GU L 142 M del 5.6.2007, pag. 259).

[4] http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_en.htm

[5] Ad esempio le decisioni prese a norma dell'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pagg. 1-24).

[6] http://ec.europa.eu/food/fvo/annualreports/index_en.htm

[7] I paesi candidati all'adesione sono paesi candidati a diventare membri dell'UE, ma per i quali il processo formale di adesione non è ancora stato lanciato.

[8] Delle 81 ispezioni condotte in paesi terzi nel 2007 il numero maggiore (7) ha interessato il Brasile, seguito dall'Argentina, dall'Australia, dal Canada, dall'Islanda e dalla Svizzera (3 ciascuno). Nel 2006 invece i paesi terzi ispezionati più volte sono stati la Cina (5 ispezioni), seguita dal Brasile (4), dalla Norvegia (3) e dalla Tailandia (3).

[9] http://ec.europa.eu/food/fvo/annualreports/ann_rep_2007_en.pdf

[10] L'ambito è ampio e comprende altri aspetti legati alla normativa in materia alimentare, quali l'etichettatura degli alimenti, gli alimenti biologici, gli alimenti a indicazione geografica protetta, ecc.

[11] http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm

[12] http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm

[13] http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm

[14] http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm

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