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Document 52010DC0219

    Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Sesta Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2006-2009) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

    /* COM/2010/0219 def. */

    52010DC0219

    Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio Sesta Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2006-2009) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000) /* COM/2010/0219 def. */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 10.5.2010

    COM(2010)219 definitivo

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Sesta relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2006-2009)(articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLEMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    Sesta relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2006-2009)(articolo 18, paragrafo 5, del regolamento [CE, Euratom] n. 1150/2000 del Consiglio del 22 maggio 2000)

    1. Introduzione |

    Il funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (in appresso RPT) forma periodicamente oggetto di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio[1]. I testi normativi sui quali si fonda il controllo del sistema delle RPT sono la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007[2], il regolamento n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000[3], e il regolamento n. 1026/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999[4]. La presente relazione è la sesta relazione di questo tipo. Essa presenta e analizza il funzionamento del sistema di controllo delle RPT per il periodo relativo agli esercizi 2006 – 2009, poiché il 2006 era stato trattato solo parzialmente nella precedente relazione adottata nel 2007[5]. Essa descrive l'attività di controllo della Commissione esplicata in questo periodo, valuta le azioni condotte e ne trae le conclusioni[6]. Essa riferisce inoltre il seguito, in particolare finanziario, normativo e in materia di contenziosi, dato ai controlli. L'allegato 1 alla presente relazione descrive gli obiettivi dei controlli e le modalità di funzionamento del sistema di controllo a livello comunitario. | Risorse proprie tradizionali: i dazi doganali e i diritti agricoli dovuti sui prodotti importati dai paesi terzi nonché i contributi sullo zucchero. Nel periodo 2006-2009 le RPT messe a disposizione sono ammontate a oltre 63 miliardi di euro. |

    2. Attività di controllo della Commissione nel periodo 2006-2009 I controlli in loco della Commissione si basano su una metodologia precisa il cui scopo è di controllare che le procedure siano conformi alle norme comunitarie. Essi vengono pianificati in base a un programma annuale di controlli che fissa, sulla scorta di un'analisi di rischio, diversi temi su cui imperniare i controlli da svolgere in uno o più Stati membri. I controlli si svolgono secondo procedure comuni e prevedono l'invio preliminare di questionari agli Stati membri, l'utilizzazione in loco di liste di controllo per assicurare che il controllo sia coerente e la stesura di una relazione a conclusione del controllo. |

    2.1. Principali risultati dell'attività di controllo |

    Nel corso del periodo 2006-2009, la Commissione ha effettuato 129 controlli ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1150/2000[7], di cui undici sono stati svolti secondo il metodo del Joint Audit Arrangement[8]. Sono state individuate 436 anomalie, di cui 224 con impatto finanziario (51,4%) e 110 con impatto regolamentare (25,2%). La Commissione ha adottato le misure utili per quanto riguarda le conseguenze finanziarie delle anomalie rilevate. | 129 controlli che evidenziano 436 anomalie. Joint Audit Arrangements: modalità di controllo associato in cui i servizi di audit interno di uno Stato membro svolgono un controllo (audit) in base a una metodologia riconosciuta dalla Commissione. |

    2.1.1. Controlli riguardanti le procedure doganali |

    Nel periodo 2006 – 2008 la Commissione ha avviato azioni di controllo sui temi del transito comunitario e del transito con carnet TIR. Tali azioni sono state condotte in quasi tutti gli Stati membri. Sono state rilevate numerose anomalie, in particolare per quanto riguarda il seguito (anche finanziario) dato alle operazioni di transito non appurate entro i termini. Gli Stati membri sono stati invitati a prendere i necessari provvedimenti e si sono assunti le conseguenze finanziarie delle anomalie. D'altro canto, sono proseguite azioni di controllo concernenti i regimi del perfezionamento attivo e del deposito doganale negli Stati membri in cui tali azioni non erano state condotte prima del 2006. Dette azioni hanno evidenziato alcune carenze nella gestione e nel controllo dei regimi doganali in questione, di cui certe con conseguenze finanziarie. Gli Stati membri interessati hanno informato la Commissione di avere preso i necessari provvedimenti. Nel 2008, azioni di controllo concernenti le procedure semplificate di immissione in libera pratica hanno talvolta evidenziato importanti carenze in materia di gestione e controllo di tali procedure[9]. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a porre rapidamente rimedio alle anomalie constatate. Per contro, le azioni di controllo condotte nel 2008 in materia di importazione di banane non hanno rilevato anomalie gravi. Tali azioni si prefiggevano di verificare che gli Stati membri avessero ovviato alle numerose anomalie constatate nel 2001 e applicassero correttamente le nuove disposizioni comunitarie in materia. Sono state rilevate solo alcune carenze concernenti il rispetto delle norme in materia di pesatura delle banane. Nel 2009 sono state condotte in quasi tutti gli Stati membri azioni di controllo relative alle strategie nazionali in materia di controllo doganale. Tali azioni miravano a verificare che gli Stati membri avessero istituito in materia di RPT una strategia di controllo globale, efficiente ed efficace, nonché strutture e procedure atte, sulla scorta di un'analisi di rischio, a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione tramite la realizzazione di controlli doganali efficienti. La Commissione ha invitato diversi Stati membri a ovviare alle carenze constatate per quanto riguarda tanto i controlli all'atto dello sdoganamento quanto i controlli a posteriori, sollecitandoli a intraprendere le azioni necessarie per rendere più efficaci i controlli doganali. Tali azioni di controllo proseguono nel 2010 in cinque Stati membri[10]. Nel 2007 e 2008 la Commissione ha preso in esame in cinque Stati membri le modalità pratiche applicate da questi ultimi per dare seguito a talune osservazioni formulate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea in occasione di loro controlli precedenti. Tali azioni non richiedono osservazioni particolari da parte della Commissione. | Transito comunitario o con carnet TIR: procedura che consente la circolazione di merci di paesi terzi con sospensione dei dazi e delle tasse tra due punti del territorio comunitario o tra diversi paesi aderenti alla Convenzione TIR (Trasporti stradali Internazionali). Perfezionamento attivo: regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi all'importazione di prodotti di paesi terzi al fine di riesportarli dopo la trasformazione. Deposito doganale: regime doganale che consente di immagazzinare merci di paesi terzi con sospensione dei dazi all'importazione. Procedure semplificate: procedure che consentono di dichiarare le merci senza disporre dell'insieme delle attestazioni o dei documenti necessari e/o senza che sia necessario presentare le merci all'ufficio doganale. È necessaria la successiva regolarizzazione. |

    2.1.2. Controlli riguardanti le procedure contabili |

    La gestione della contabilità separata è un tema ricorrente dell'azione di controllo della Commissione in tutti gli Stati membri[11]. Questa contabilità costituisce infatti una ricca fonte d'informazione sul modo in cui le amministrazioni assolvono ai loro compiti in materia di gestione delle RPT (accertamento dei diritti, gestione delle garanzie, controllo delle riscossioni, annullamenti, inesigibilità dei crediti irrecuperabili). I controlli relativi a tale tema svolti nel periodo 2006-2009 hanno confermato la persistenza di errori per la maggior parte di natura specifica nonostante gli orientamenti forniti dalla Commissione nel dicembre 2007[12]. In taluni Stati membri, tuttavia, permangono errori sistematici, che hanno determinato l'avvio di procedure d'infrazione. Gli Stati membri si sono assunti le conseguenze finanziarie delle anomalie constatate. Comunque, la situazione generale sta lentamente migliorando grazie alla pressione esercitata dai controlli della Commissione, ma anche grazie all'introduzione, nella maggior parte degli Stati membri, di strumenti informatici d'ordine doganale e/o contabile, che consentono di ridurre il rischio di errori. Le azioni relative al tema in questione proseguiranno nel tempo. Inoltre, in diversi Stati membri, compresi quelli che hanno aderito all'Unione nel 2007, sono state condotte azioni di controllo, a carattere più globale, per valutare i rispettivi sistemi di riscossione delle RPT. Dai risultati dei controlli effettuati si può concludere che in generale i sistemi di riscossione messi in atto erano idonei, nonostante siano stati evidenziati alcuni errori strutturali e specifici. D'altro canto, sono state condotte diverse azioni specifiche di controllo per quanto riguarda il trattamento dei crediti irrecuperabili da parte degli Stati membri. Sono state individuate importanti anomalie (importi per i quali non era giustificata l'esenzione dalla messa a disposizione, importi non comunicati alla Commissione ecc.). Talune di esse hanno determinato conseguenze finanziarie. | La contabilizzazione delle RPT è assicurata dagli Stati membri secondo due modalità: - la contabilità ordinaria per gli importi riscossi o garantiti (questi importi sono versati nel bilancio dell'Unione) - la contabilità separata per gli importi non riscossi e gli importi garantiti che hanno formato oggetto di una contestazione. Sistema di riscossione delle RPT: l'insieme dei sistemi e delle procedure attuate dagli Stati per garantire l'accertamento, la contabilizzazione, la riscossione e la messa a disposizione delle RPT. Un credito irrecuperabile è ritirato dalla contabilità separata. L'importo in questione dev'essere messo a disposizione della Commissione tranne qualora la mancata riscossione sia connessa a un caso di forza maggiore ovvero non sia imputabile allo Stato membro. |

    2.2. Seguito dato alle azioni di controllo della Commissione 2.2.1 Seguito regolamentare Quando in occasione dei controlli vengono constatate inadeguatezze o carenze nelle disposizioni normative o amministrative nazionali, gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie, anche di ordine legislativo o regolamentare, per conformarsi alle esigenze comunitarie. Tali rettifiche rappresentano una conseguenza immediata e non trascurabile dell'attività di controllo della Commissione. D'altra parte, le anomalie rilevate costituiscono una fonte essenziale d'informazione sui problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione della disciplina doganale e sul loro impatto in termini di RPT. |

    2.2.2 Seguito in materia di contenziosi |

    Alcuni punti della normativa costituiscono una fonte di divergenza tra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima non ha quindi altra scelta che di avviare una procedura d'infrazione (articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Al 31.12.2009, risultavano aperti, nelle diverse fasi della procedura (messa in mora, parere motivato, deferimento alla Corte), dieci casi riguardanti sei Stati membri. |

    Nel periodo 2006-2009 la Corte di giustizia, in seguito alle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione, ha pronunciato diverse sentenze importanti. Gli Stati membri interessati hanno dovuto assumersene le eventuali conseguenze finanziarie. In riferimento a talune delle sentenze in questione, le conseguenze finanziarie sono tuttora in fase di valutazione o di liquidazione. |

    Nel 2006, in una sentenza del 23 febbraio[13], la Corte ha confermato la posizione della Commissione per quanto riguarda i tempi entro i quali i diritti devono essere contabilizzati allorquando gli Stati membri effettuano controlli a posteriori. La Corte ha inoltre indicato che la contabilizzazione non impedisce in alcun caso l'esercizio dei diritti di difesa del debitore. Il 5 ottobre 2006 la Corte ha confermato la posizione della Commissione e ritenuto che alcuni Stati membri rifiutassero a torto di versare al bilancio comunitario talune categorie di importi, ossia gli importi delle RPT riscossi parzialmente nel quadro di un piano di pagamento rateale[14] e gli importi garantiti e non contestati nell'ambito di operazioni di transito non appurate effettuate come transiti comunitari[15] o con carnet TIR[16]. Lo stesso giorno la Corte ha respinto un ricorso contro i Paesi Bassi per un motivo inerente all'onere della prova, pur riconoscendo che gli Stati membri devono comunicare le infrazioni o le irregolarità non appena ne vengono a conoscenza e quindi, eventualmente, prima della scadenza dei termini per l'appuramento[17]. D'altra parte la Corte ha riconosciuto l'obbligo degli Stati membri di conservare i documenti giustificativi relativi agli accertamenti per una durata atta a consentire le rettifiche e i relativi controlli[18]. | Contabilizzazione: iscrizione dell'importo dei diritti nei registri contabili doganali. Controlli a posteriori: controlli doganali effettuati ad avvenuto sdoganamento delle merci. Mancato appuramento di transito: transito per il quale non è stato dimostrato l'arrivo a destinazione delle merci. In questo caso, i dazi e le tasse devono essere contabilizzati e riscossi. |

    Il 18 ottobre 2007 la Corte ha confermato che l'inosservanza di un obbligo imposto da una norma comunitaria costituisce un inadempimento, anche se quest'ultimo non ha prodotto effetti negativi per gli interessi finanziari dell'Unione[19]. Il 22 gennaio 2009 la Corte ha confermato la posizione della Commissione riguardo all'applicazione delle norme in materia di accertamento e di messa a disposizione delle RPT in caso di irregolarità constatate nell'ambito di operazioni di ammissione temporanea con carnet ATA[20]. Ha inoltre confermato che questo tipo di operazione doveva essere considerato garantito ai sensi della normativa in materia di RPT. Il 19 marzo 2009 la Corte ha sostenuto la posizione della Commissione in merito ai termini di contabilizzazione delle obbligazioni doganali derivanti dal mancato appuramento di operazioni di transito. Per contro, a differenza della Commissione, ha ritenuto che, qualora le merci siano effettivamente giunte a destinazione entro i termini e che il ritardo riguardi il solo appuramento, non sorga nessuna obbligazione doganale e che di conseguenza non possa applicarsi alcun interesse di mora[21]. Infine, il 15 dicembre 2009 la Corte ha confermato che gli Stati non possono rifiutarsi di mettere a disposizione del bilancio a titolo di RPT i dazi relativi all'importazione di attrezzature militari e di prodotti a duplice uso[22]. Gli inadempimenti riguardano il periodo antecedente il 1° gennaio 2003; il regolamento n. 150/2003, del 21 gennaio 2003[23], ha infatti stabilito la sospensione, a decorrere dalla summenzionata data e a determinate condizioni, dei dazi in questione. La Corte ha così respinto l'argomentazione degli Stati interessati che si fondava sull'articolo 296 del trattato CE[24] (possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri). La valutazione delle conseguenze finanziarie è in corso, poiché finora gli Stati in questione si erano sempre rifiutati di fornire le necessarie informazioni contabili. | Carnet ATA: carnet che consente l'importazione temporanea e il transito di merci di paesi terzi con sospensione dei dazi e delle tasse tra vari paesi aderenti alla Convenzione ATA (Convenzione per l'ammissione temporanea delle merci). |

    2.2.3 Seguito finanziario |

    Durante il periodo 2006-2009 gli importi netti supplementari versati alla Commissione in seguito alle osservazioni contenute nelle sue relazioni sui controlli, in seguito ai controlli della Corte dei conti o in seguito alle altre attività di controllo della Commissione ammontano a oltre 130 milioni di euro[25]. Inoltre, sono stati reclamati interessi di mora per la tardiva messa a disposizione delle RPT. Il totale dei summenzionati interessi, versato dagli Stati membri, ammonta a quasi 107 milioni di euro[26]. |

    2.3. Azione della Commissione per migliorare la riscossione delle RPT |

    Parallelamente ai controlli effettuati in loco negli Stati membri, la Commissione dispone di altri strumenti per sorvegliare l'attività di riscossione delle RPT. L'utilizzazione corretta di questi strumenti permette così di rafforzare efficacemente la riscossione di tali risorse. |

    2.3.1 Esame dei crediti irrecuperabili dichiarati inesigibili |

    Gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per mettere a disposizione le RPT, salvo nei casi in cui la loro riscossione risulti impossibile per causa di forza maggiore o per motivi che non potrebbero essere loro imputabili (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000). Conformemente alla normativa, solo la Commissione può dispensare uno Stato membro dall'obbligo di mettere a disposizione un importo irrecuperabile superiore a 50 000 euro. Per importi inferiori, sono gli Stati membri a decidere (fatti salvi i controlli in loco effettuati dalla Commissione) se sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione. L'esame delle domande di esenzione ha costituito per la Commissione un compito di particolare e crescente importanza. Infatti, con l'adozione del regolamento n. 2028/2004 del 16 novembre 2004 è stato precisato il concetto di importi definitivamente irrecuperabili e sono state fissate le condizioni specifiche che consentono di considerare irrecuperabili taluni importi. Le nuove condizioni hanno permesso agli Stati di "ripulire" le rispettive contabilità separate ritirando numerosi importi considerati irrecuperabili. A tal fine è stato previsto un periodo transitorio, che si concludeva il 30 settembre 2009. La Commissione ha quindi dovuto far fronte a un'impennata delle domande, in particolare nel 2008 e 2009, e si è dimostrata all'altezza della situazione. Cosicché, per il periodo 2006-2009, sono stati trasmessi alla Commissione 1017 fascicoli (di cui 589 relativi al solo esercizio 2008) per un importo lordo di quasi 394 milioni di euro[27]. Riguardo alle domande trattate nel corso del periodo in questione (vecchi casi e fascicoli presentati durante il summenzionato periodo), la Commissione ha concesso 497 esenzioni, corrispondenti a un importo di quasi 152 milioni di euro. Per contro, sono state respinte 168 domande, corrispondenti a oltre 62 milioni di euro (importo lordo), che è stato chiesto di mettere a disposizione. La Commissione ha dovuto chiedere informazioni complementari agli Stati membri per quasi il 50% dei fascicoli esaminati. Al 31 dicembre 2009 risultavano in fase di trattamento 165 domande riguardanti circa 57 milioni di euro. D'altro canto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 è operativa una nuova banca dati denominata WOMIS (Write-Off Management and Information System). Si tratta di uno strumento multilingue ideato per consentire l'invio delle domande di esenzione tramite un software che serve sia da sistema di comunicazione basato su web sia da banca dati, riservato agli utenti autorizzati degli Stati membri e della Commissione. Il sistema garantirà una gestione più facile e più sicura delle domande degli Stati membri e consentirà di fornire cifre e informazioni utili sul seguito riservato alla summenzionate domande. | Domanda di esenzione dalla messa a disposizione di crediti irrecuperabili e di inesigibilità: procedura che consente alla Commissione di verificare se la natura irrecuperabile del credito sia o no imputabile allo Stato membro. In caso di rifiuto, l'importo deve essere versato alla Commissione. L'esame da parte della Commissione dei casi comunicati è teso a valutare la diligenza degli Stati nell'esecuzione della riscossione. Questo strumento esorta gli Stati membri ad assolvere correttamente al loro compito. |

    2.3.2 Trattamento degli errori di accertamento che determinano perdite di RPT |

    Nella sentenza del 15 novembre 2005[28], la Corte ha confermato la posizione della Commissione e ha riconosciuto espressamente che l'obbligo degli Stati membri di accertare un diritto delle Comunità sulle RPT (e successivamente di metterlo a disposizione del bilancio dell'Unione) sorge non appena sono soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina doganale. Non è quindi necessario che l'accertamento abbia avuto effettivamente luogo. L'esenzione dalla messa a disposizione è possibile soltanto qualora l'importo sia irrecuperabile per causa di forza maggiore o per motivi non imputabili allo Stato membro. Gli Stati membri devono quindi assumersi le conseguenze finanziarie dei loro errori. Sulla scorta di tale giurisprudenza, nel periodo 2006-2009 la Commissione ha riservato un seguito agli errori amministrativi commessi dagli Stati membri che hanno ripercussioni sugli interessi finanziari dell'Unione (controlli in loco, comunicazione delle decisioni nazionali di rimborso o di sgravio di dazi a causa di un errore amministrativo ecc.). Tale seguito ha consentito alla Commissione di reclamare agli Stati membri, nel corso del periodo 2006-2009, la messa a disposizione di oltre 85 milioni di euro (importo lordo). |

    2.3.3. La banca dati OWNRES |

    Conformemente al regolamento n. 1150/2000, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione informazioni relative ai casi di frode e irregolarità riguardanti dazi di importo superiore a 10 000 euro. Queste informazioni sono comunicate tramite la banca dati OWNRES. Tale banca dati consente alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per il follow-up della riscossione e la preparazione dei suoi controlli in loco. I dati comunicati vengono inoltre utilizzati, per analisi di vario tipo, dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). | Base OWNRES: banca dati alimentata dagli Stati membri che raggruppa tutti i casi di frode e irregolarità accertati da tali Stati e riguardanti importi superiori a 10 000 euro. |

    2.4. Azioni di monitoraggio svolte nei confronti dei paesi in via di adesione |

    Nel quadro della preparazione all'adesione della Bulgaria e della Romania, nel 2006 la Commissione ha effettuato visite di controllo specifiche per il settore delle RPT. Queste visite e gli esercizi di simulazione contabile effettuati hanno permesso alla Commissione di ottenere, prima dell'adesione, ragionevoli garanzie circa la capacità amministrativa dei summenzionati Stati di applicare l'acquis nel settore delle RPT. Riguardo alla Croazia, è in corso dal 2008 un programma di monitoraggio onde preparare l'adesione nelle migliori condizioni possibili. Il programma proseguirà nel 2010. |

    3. VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO |

    Le anomalie riscontrate nel funzionamento del sistema di controllo delle RPT nel periodo 2006-2009 confermano, come per gli esercizi precedenti, l'interesse che può derivare la Commissione dai controlli da essa effettuati. La rettifica da parte degli Stati membri delle procedure nazionali non conformi, la regolarizzazione contabile dei fascicoli, le correzioni specifiche delle anomalie osservate, la spiegazione dei testi comunitari, il miglioramento concertato della disciplina comunitaria in caso di disfunzioni persistenti, ecc. costituiscono gli strumenti tradizionali con i quali la Commissione dà seguito alle sue azioni di controllo. Le ricadute finanziarie costituiscono conseguenze visibili delle verifiche effettuate sul campo, ma di per sé non giustificano l'interesse di queste verifiche. Infatti, i diversi controlli mirano soprattutto a garantire il corretto finanziamento del bilancio europeo per quanto riguarda le RPT. Consentono inoltre, grazie all'insieme delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, di migliorare il rispetto delle norme comunitarie da parte di questi ultimi e addirittura di influire sul processo di miglioramento della normativa al fine di tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione. |

    4. CONCLUSIONI

    I risultati registrati nel periodo 2006-2009 confermano la necessità dei controlli svolti dalla Commissione. Ciò è stato evidenziato in particolare sul piano del maggiore rispetto delle disposizioni comunitarie inerenti alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma anche sul piano finanziario (messa a disposizione di un importo complessivo netto di circa 237 milioni di euro ). Le azioni di controllo permettono oltretutto di garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri sia a livello dell'applicazione della disciplina doganale e contabile sia sul piano della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

    Per il futuro la Commissione intende:

    - mantenere il suo ruolo in materia di controlli in loco , continuando al contempo a migliorare le sue tecniche di controllo (strumenti di audit, ecc.);

    - continuare la sorveglianza rafforzata delle attività di riscossione negli Stati membri;

    - proseguire la sua azione di monitoraggio nei confronti dei paesi in via di adesione, mirante ad ottenere ragionevoli garanzie che i sistemi di riscossione delle RPT di questi paesi rispondano alle esigenze comunitarie, e questo al più tardi al momento della loro adesione.

    -

    [1] Articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 1150/2000.

    [2] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

    [3] GU L 130 del 31.5.2000, pagg. 1-9, modificato dal regolamento n. 105/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009 (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 1).

    [4] GU L 126 del 20.5.1999, pag. 1.

    [5] COM (06) 874 del 9.1.2007 (quinta relazione concernente il periodo 2003-2005).

    [6] La relazione riguarda i controlli effettuati dalle istituzioni comunitarie (Commissione e Corte dei conti). Non riguarda i controlli effettuati dagli Stati membri, i cui risultati sono illustrati nella relazione annuale a norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    [7] Cfr. in allegato 2 la ripartizione dei temi di controllo tra gli Stati membri.

    [8] Controlli effettuati in DK, NL e AT.

    [9] Cfr. in allegato 2 la ripartizione dei temi di controllo tra gli Stati membri.

    [10] BE, BG, DK, AT, RO.

    [11] Ogni missione di controllo comprende questo tema oltre a quello principale.

    [12] Documento ACOR/2007-12/agenda-04.

    [13] Causa C-546/03.

    [14] Causa C-378/03.

    [15] Causa C-275/04.

    [16] Cause C-105/02 e C-377/03.

    [17] Causa C-312/04.

    [18] Causa C-275/04.

    [19] Causa C-19/05.

    [20] Causa C-150/07.

    [21] Causa C-275/07.

    [22] Cause C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-239/06, C-409/05 e C-461/05.

    [23] GU L 25 del 30.1.2003, pag. 1.

    [24] Articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    [25] Questa cifra non comprende gli importi richiesti agli Stati membri ma non ancora messi a disposizione.

    [26] Si tratta di cifre tuttora parziali, in particolare per l'esercizio 2009, poiché le conseguenze finanziarie potranno essere valutate appieno soltanto allorché gli Stati avranno raccolto i necessari dati contabili.

    [27] Per il 2003-2005 la Commissione aveva ricevuto 176 fascicoli riguardanti un importo di circa 39 milioni di euro.

    [28] Causa C-392/03.

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