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Document 52010DC0114

Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio)

/* COM/2010/0114 def. */

52010DC0114

Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio) /* COM/2010/0114 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 26.3.2010

COM(2010)114 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte per i periodi dal 1995/96 al 2001/02(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte.

A norma dell’articolo 1 della suddetta decisione, l’aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è considerato in via eccezionale compatibile con il mercato comune a condizione che:

- l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e

- il periodo di rimborso non superi 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

A norma dell’articolo 2 della citata decisione la concessione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione dell’Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) dell’importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nel mese di novembre 2003, nel mese di novembre 2004 e nel mese di novembre 2005.

Con lettera in data 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame.

Il debito residuo è stato detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

A norma dell’articolo 3 della citata decisione le competenti autorità italiane sono tenute a riferire annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002.

Le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la quinta relazione in materia con lettera dell’AGEA in data 23 novembre 2009, che riguarda i pagamenti delle rate effettuati nel 2008.

Pagamento rateale del prelievo

Dei circa 23 300 produttori che erano debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15 403 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. La scelta di questa possibilità comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

I 15 403 produttori partecipanti erano debitori, prima del pagamento della prima rata, di una somma totale di 345 mio EUR nel 2004, che corrispondono a circa un quarto del debito residuo complessivo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento a rate la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è imputato un importo di 1 miliardo di euro in totale per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito non partecipare al regime di pagamento a rate. Va tuttavia osservato che nel 2008 sono pervenute alle autorità italiane circa 95 nuove domande di pagamento rateale, corrispondenti a circa 3 mio EUR.

La quinta rata, per un totale di 25 125 386,94 EUR, doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2008 da 12 038 produttori. In base alle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 11 872 produttori, per un importo versato complessivo di 24 217 314,32 EUR nel 2008. Nell’ambito della quinta rata, quindi, è stato versato entro i termini il 96,4% dei prelievi dal 98,5 % dei produttori. I pagamenti degli importi dovuti per la prima, seconda, terza e quarta rata erano stati effettuati entro i termini rispettivamente nel 99,6%, 97,9%, 99,5% e 99,7% dei casi. Il prelievo riscosso con le quattro prime rate ammonta quindi a circa 127 mio EUR (98,6 % dell’importo totale dovuto).

Mentre queste percentuali testimoniano senza dubbio l’impegno dei produttori partecipanti a soddisfare i loro obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto.

Alla fine del 2008, 166 produttori non avevano ancora effettuato il pagamento della quinta rata, per un importo totale di 908 072,62 EUR. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati dalle autorità centrali alle autorità regionali competenti perché provvedano al recupero dell’intero importo dovuto, compresi gli interessi.

La Commissione osserva tuttavia in proposito che la quinta relazione dell’Italia non fornisce alcuna indicazione dell’importo del prelievo effettivamente riscosso a seguito dei controlli e dei procedimenti esecutivi realizzati dalle autorità italiane.

Prelievi per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime dei pagamenti a rate

Si è osservato che l’adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Ciò significa che per circa 8 000 produttori, ai quali è imputato un prelievo che ammonta in totale a 1 miliardo di euro circa e che hanno scelto di non aderire al regime dei pagamenti a rate, continua a operare l’impedimento alla riscossione immediata costituito dalle ordinanze di sospensione dei pagamenti emesse dai tribunali italiani in attesa della pronuncia definitiva.

Nelle precedenti relazioni di valutazione presentate al Consiglio, la Commissione aveva sostenuto che le future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare il pagamento del prelievo dovuto dai produttori risultati soccombenti. Senza queste informazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate.

Tuttavia, a differenza della precedente relazione presentata dall'Italia, la relazione sulla quinta rata non contiene informazioni relative ai procedimenti giudiziari in corso.

Dai supplementi di informazione forniti dall'Italia nel mese di agosto 2009 emerge tuttavia che l'amministrazione italiana ha vinto le cause in procedimenti che coinvolgono importi complessivi pari a 11 milioni di euro circa. Alla Commissione non è stata tuttavia fornita alcuna informazione sull'effettiva riscossione di questi importi. Dalle informazioni pervenute nel mese di agosto 2009 emerge anche che l'importo tuttora contestato dinanzi ai tribunali italiani ammonta a circa 529 milioni di euro.

La Commissione deplora la lentezza con cui le autorità italiane progrediscono nella riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate, come pure l'insufficienza delle informazioni fornite dalle medesime autorità. La lentezza dei progressi si riferisce sia alla lentezza dei procedimenti giudiziari (527 dei 529 milioni di euro tuttora da recuperare sono oggetto di procedimenti in corso già da 5-10 anni), sia che alla lentezza nei recuperi degli importi oggetto di procedimenti chiusi (la relazione italiana sulla quinta rata non contiene informazioni relative ai recuperi, ma dalle informazioni trasmesse in precedenza emerge che fino al 2008 sono stati riscossi solo 300 000 euro in esito a procedimenti giudiziari vinti dall'amministrazione italiana).

Conclusione

La Commissione ritiene che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno optato per il regime di pagamento rateale approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 dimostrano una gestione adeguata del medesimo. La Commissione deplora tuttavia di non essere in grado, in assenza di indicazioni sull’importo effettivamente riscosso dai produttori partecipanti che non hanno versato le rate e che pertanto sono stati esclusi da ogni ulteriore partecipazione a questo regime, di valutare la diligenza applicata e i progressi compiuti nella riscossione dei prelievi corrispondenti. La Commissione ritiene pertanto indispensabile che le future relazioni delle autorità italiane contengano informazioni sufficientemente dettagliate su tale riscossione.

Per gli importi del prelievo dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateale e oggetto di procedimenti in corso dinanzi ai tribunali italiani, la Commissione deplora l'estrema lentezza dei progressi compiuti e ritiene che sia necessario migliorare significativamente il modo in cui si sta procedendo al recupero dei prelievi dovuti. Come già indicato sopra la Commissione ritiene necessario che le future relazioni delle autorità italiane contengano informazioni sufficientemente dettagliate sulla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime dei pagamenti a rate.

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