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Document 52010AP0421

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))
P7_TC1-COD(2009)0057 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock
ALLEGATO

GU C 99E del 3.4.2012, p. 167–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/167


Martedì 23 novembre 2010
Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock ***I

P7_TA(2010)0421

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

2012/C 99 E/42

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0189),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0296/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0057

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata fra l’altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l’obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e, ove possibile, non oltre il 2015. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), la finalità della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.

(2)

▐ Le informazioni biologiche relative allo stock occidentale non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l’indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 é calcolato nell’ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l’evoluzione delle dimensioni dello stock.

(3)

Il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che una norma per il controllo delle catture basata sull’andamento dell’abbondanza di uova rilevato nel corso delle ultime tre campagne di ricerca consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock.

(4)

Per un certo numero di anni a partire dal 2003, i pareri scientifici precauzionali hanno indicato che le catture di sugarello occidentale dovrebbero mantenersi al di sotto delle 150 000 tonnellate annue, supponendo che ciò manterrebbe lo sfruttamento sostenibile anche in caso di assenza prolungata di picchi di reclutamento eccezionalmente elevati. Una norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione su questo parere precauzionale e su un TAC costante adeguato in funzione di un fattore che rispecchi l’andamento della produzione di uova.

(5)

Le norme per il controllo delle catture devono tener conto dei rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, poiché tutti i prelievi effettuati sullo stock sono rilevanti.

(6)

Lo stock è distribuito principalmente nelle acque dell'Unione e in quelle della Norvegia. La Norvegia è interessata a sfruttare lo stock di sugarello occidentale. Tale stock non è stato finora oggetto di una gestione congiunta.

(7)

Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione. Tale stock è sfruttato da flotte diverse – quella industriale, per la fornitura di materia prima all'industria di trasformazione e per il commercio estero, e quella artigianale, per la fornitura di pesce fresco di alta qualità al pubblico.

(8)

Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca  (4), e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli (5). Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni.

(9)

È opportuno garantire una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano.

(10)

Per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, quando si stima che la consistenza dello stock riproduttivo sia inferiore al 130 % della consistenza registrata nel 1982, anno in cui aveva dato luogo ad un reclutamento particolarmente elevato, e un piano di gestione in tutti gli altri casi. Una consistenza dello stock riproduttivo pari al 130 % della consistenza registrata nel 1982 corrisponde al livello di biomassa precauzionale.

(11)

La fissazione e l’attribuzione delle possibilità di pesca ▐ nel quadro della politica comune della pesca ▐ hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, ed è pertanto necessario, in particolare, tenere conto dell'attività di vendita di pesce fresco per il consumo umano svolta dalle flotte costiere artigianali direttamente legate alle zone costiere di pesca fortemente dipendenti dalla pesca.

(12)

I riferimenti e parametri biologici che rientrano nella norma di cattura dovrebbero conformarsi ai più recenti pareri scientifici. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le modifiche di taluni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura quale figura nell'allegato, al fine di reagire rapidamente alle variazioni nei pareri scientifici determinate da miglioramenti delle conoscenze o dei metodi. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock occidentale di sugarello (in appresso: «il piano»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il piano si applica allo stock di sugarello presente nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali delle divisioni CIEM IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIa, b, c, e, f, g, h, j, k, VIIIa, b, c, d ed e.

Per quanto concerne la flotta costiera, l'organizzazione delle zone di gestione derivante dal piano è attuata tenendo conto dei diritti storici di tale segmento della flotta.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «CIEM»: il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare; «divisione CIEM»: una zona statistica di pesca definita da tale organizzazione;

b)   «sugarello occidentale»: i sugarelli appartenenti allo stock di cui all’articolo 2;

c)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di sugarello occidentale che può essere catturata e sbarcata ogni anno;

d)   «prelievo totale»: la quantità di sugarello occidentale prelevata dal mare, comprendente il TAC applicabile e una stima dei pesci rigettati in mare calcolata per l’anno in questione conformemente al presente regolamento;

e)   «indice della campagna di ricerca sulle uova»: il numero stimato di uova di sugarello risultante dalla campagna internazionale di ricerca sulle uova realizzata ogni tre anni per lo sgombro e il sugarello nell’Atlantico, diviso per 1015;

f)   «pesci rilasciati»: pesci catturati e successivamente liberati in mare senza essere stati imbarcati.

CAPO II

OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE

Articolo 4

Obiettivo del piano

L’obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine. A tal fine, la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su TAC recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova.

CAPO III

NORME DI SFRUTTAMENTO

Articolo 5

Procedura per la fissazione del TAC

1.   Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all’ articolo 43, paragrafo 3, TFUE e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l’anno successivo.

2.     La distribuzione zonale del TAC per il sugarello occidentale definito nel presente regolamento tiene in considerazione la specificità e le finalità delle flotte partecipanti, industriali o artigianali, per l’industria della trasformazione e il commercio estero e per la fornitura al grande pubblico di pesce fresco di alta qualità.

3.   Il TAC è fissato a norma del presente capo.

Articolo 6

Calcolo del TAC

1.   Il TAC viene calcolato detraendo dal prelievo totale, calcolato conformemente agli articoli 7 e 8, un quantitativo di pesci equivalente ai rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, registrati nell’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, sulla base di una stima dello CSTEP.

2.   Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale media di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi quindici anni ▐.

3.   Quando il TAC viene stabilito sulla base del prelievo totale calcolato provvisoriamente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, esso viene adattato nel corso dell’anno di applicazione al calcolo definitivo del prelievo.

Articolo 7

Calcolo del prelievo totale per un anno a seguito di una campagna di ricerca sulle uova

1.   Quando il TAC deve essere fissato per un anno successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale viene calcolato sulla base dei seguenti elementi:

a)

un fattore costante pari a 1,07 che rispecchia un aumento finale del prelievo totale quale simulato nell’ambito dei modelli matematici pertinenti, volto ad ottimizzare il rendimento annuo senza compromettere l’obiettivo di limitare per quanto possibile il rischio di una riduzione delle dimensioni dello stock;

b)

il TAC fissato per l’anno in cui è stata condotta la campagna di ricerca sulle uova, di seguito indicato come «TAC di riferimento»;

c)

un coefficiente di ponderazione fissato in conformità dell’allegato, che rispecchi l’evoluzione dell’abbondanza dello stock sulla base degli indici della campagna di ricerca sulle uova;

d)

un quantitativo minimo di prelievo totale compreso tra 70 000 e 80 000 tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare. Il Consiglio stabilisce il quantitativo minimo di prelievo totale in sede di fissazione del TAC a norma del presente capo.

2.   Il calcolo del prelievo totale di cui al paragrafo 1 é effettuato sulla base della seguente formula:

1,07 * ( quantitativo minimo di prelievo totale + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2)

3.   Qualora si disponga unicamente di un calcolo previsionale dell’ultimo indice della campagna di ricerca sulle uova, il calcolo del prelievo totale é effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2, sulla base dell’indice previsionale, ed é adattato nel corso dell’anno di applicazione del TAC pertinente al risultato finale della campagna di ricerca sulle uova.

Articolo 8

Calcolo del prelievo totale per gli anni successivi

1.   Quando il TAC deve essere fissato per un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale è pari a quello calcolato per l’anno precedente.

2.   Tuttavia, se più di tre anni sono trascorsi dall’ultima campagna di ricerca sulle uova, calcolati a partire dall’anno per il quale deve essere fissato il TAC, il prelievo totale viene ridotto del 15 %, salvo parere contrario dello CSTEP, nel cui caso il prelievo totale è pari al quantitativo calcolato per l’anno precedente o viene calcolato con una riduzione inferiore, basata sul parere dello CSTEP.

Articolo 9

Norma transitoria per la fissazione del TAC

Quando il primo TAC da fissare conformemente agli articoli 6 e 7 riguarda un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il TAC è calcolato secondo quanto disposto in tali articoli come se l’ultima campagna di ricerca sulle uova fosse stata effettuata nel corso dell’anno precedente.

Articolo 10

Adeguamento delle misure

Qualora lo CSTEP ritenga , grazie a una migliore conoscenza dello stock o a un migliore metodo di valutazione del medesimo, che il coefficiente di ponderazione o il coefficiente angolare che rispecchia l’evoluzione dell’abbondanza delle uova quali figurano nell'allegato debbano essere fissati o calcolati diversamente, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 11 e alle condizioni di cui agli articoli 12 e 13, modifiche all'allegato al fine di adeguare tali parametri ai nuovi pareri scientifici .

Articolo 11

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal … (7). La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Revoca della delega

1.     La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando gli eventuali motivi della revoca della delega di poteri.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

CAPO IV

CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Articolo 14

Autorizzazione di pesca

1.   Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 .

2.   Alle navi che non siano in possesso dell'autorizzazione di pesca è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di sugarelli nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle divisioni CIEM di cui all’articolo 2.

3.     In deroga al paragrafo 2, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca può detenere a bordo un quantitativo di sugarelli ed entrare nella zona di cui all'articolo 2 purché le attrezzature di pesca siano legate saldamente e riposte nella stiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 del presente articolo.

4.     Oltre a rispettare gli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima di entrare nella zona di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il comandante di una nave che non sia in possesso dell'autorizzazione di pesca effettua una registrazione nel giornale di bordo, indicando la data e l'ora in cui è terminata l'ultima operazione di pesca e specificando il previsto porto di sbarco. Se la nave è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, le informazioni sono trasmesse conformemente a tale articolo. I quantitativi di sugarello a bordo della nave e non registrati nel giornale di bordo sono considerati catturati all'interno della zona.

5.   Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari dell'autorizzazione di pesca e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale. Lo Stato membro inserisce tale elenco nella zona protetta del sito web ufficiale istituito a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.     Ferme restando le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (8), i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche ai pescherecci di paesi terzi che intendono pescare il sugarello occidentale nelle acque dell'Unione.

Articolo 15

Controlli incrociati

1.    Nell'effettuare la convalida dei dati riguardanti il sugarello occidentale in conformità dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, é prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa.

2.   ▐ Particolare attenzione é altresì riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIId.

CAPO V

SEGUITO

Articolo 16

Valutazione del piano

Al massimo nel sesto anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni sei anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, valuta l’impatto del piano sullo stock di sugarello occidentale e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pesca

1.   Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata pari almeno al 130 % di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata inferiore al 130 % di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L'articolo 14 si applica a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 68.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(4)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)   GU L 286, del 29.10.2008, pag. 33 .

Martedì 23 novembre 2010
ALLEGATO

Calcolo del coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

1.

Il coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è fissato come segue sulla base del coefficiente angolare calcolato conformemente al punto 2 del presente allegato:

a)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o inferiore a – 1,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 0;

b)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a – 1,5 e inferiore a 0, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 – (– 2/3 * il coefficiente angolare);

c)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o superiore a 0 e pari o inferiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 + (0,8 * il coefficiente angolare);

d)

se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1,4.

2.

Il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è calcolato mediante la seguente formula:

(indice della campagna di ricerca sulle uova 3 – indice della campagna di ricerca sulle uova 1) / (3 – 1),

dove gli indici delle tre campagne di ricerca sulle uova più recenti sono allineati come punto 1, punto 2 e punto 3 sull’asse X di un sistema di assi cartesiani: l’indice della campagna di ricerca sulle uova 3 costituisce pertanto l’indice più recente, mentre l’indice della campagna di ricerca sulle uova 1 rappresenta l’indice calcolato per la campagna effettuata sei anni prima.


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