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Document 52010AP0338

    Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

    GU C 50E del 21.2.2012, p. 216–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 50/216


    Mercoledì 22 settembre 2010
    Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico *

    P7_TA(2010)0338

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

    2012/C 50 E/22

    (Procedura legislativa speciale - consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0500),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

    vista la proposta di regolamento del Consiglio (05551/2010),

    visti l'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2010),

    visto l'articolo 55 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0167/2010),

    1.

    approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata il 7 luglio 2010 (1);

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0275.


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