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Document 52009XC0617(02)

    Sintesi della Decisione della Commissione, dell’ 11 giugno 2008 , relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38695 — Clorato di sodio) [notificata con il numero C(2008) 2626] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 137 del 17.6.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 137/6


    SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 giugno 2008

    relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38695 — Clorato di sodio)

    [notificata con il numero C(2008) 2626]

    (I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2009/C 137/06

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    L’11 giugno 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

    (2)

    La decisione è destinata ai seguenti 8 soggetti giuridici: EKA Chemicals AB e relativa società madre Akzo Nobel NV; Arkema France SA e relativa società madre durante il periodo dell’infrazione, Elf Aquitaine SA; Finnish Chemicals Oy e relativa società madre durante il periodo dell’infrazione, Erikem Luxembourg SA; e Aragonesas Industrias y Energia SAU e relativa società madre durante il periodo dell’infrazione Uralita SA, per violazione delle disposizioni dell’articolo 81 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

    (3)

    La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    2.   PROCEDIMENTO

    (4)

    Il caso in oggetto è stato aperto in seguito a una richiesta di immunità presentata da EKA Chemicals AB il 28 marzo 2003. Il 30 settembre 2003 la Commissione ha accordato a EKA Chemicals AB l'immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (1). Successivamente, il 18 ottobre 2004, Arkema France SA ha presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, una riduzione delle ammende. Il 29 ottobre 2004, Finnish Chemicals Oy ha presentato domanda di riduzione delle ammende a norma della sezione B della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

    (5)

    Varie richieste scritte di informazioni sono state inviate alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali nonché ad altri produttori di clorato di sodio e all’associazione industriale interessata.

    (6)

    Con lettera dell’11 luglio 2007 la Commissione ha informato per iscritto Finnish Chemicals Oy dell’intenzione di concederle una riduzione del 30-50 % dell'ammenda in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione ha inoltre informato per iscritto Arkema France SA dell’intenzione di respingere la domanda da questa presentata ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

    (7)

    La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 27 luglio 2007 e notificata a tutte le parti il 1o agosto 2007. Il 20 novembre 2007 si è tenuta un'audizione orale.

    (8)

    Il Comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 28 maggio 2008 e il 6 giugno 2008.

    3.   SINTESI DELL’INFRAZIONE

    (9)

    Il prodotto in questione, clorato di sodio (in appresso «CS»), è un potente agente ossidante utilizzato principalmente nella produzione di biossido di cloro, a sua volta impiegato dall’industria cartaria e della pasta di cellulosa per l’imbianchimento della pasta chimica. Il clorato di sodio può essere inoltre utilizzato per la depurazione dell'acqua potabile, per l’imbianchimento dei tessili, nei diserbanti e per la raffinazione dell’uranio. Il valore del mercato del CS a livello SEE nel 1999 è stato stimato a circa 203 milioni di euro. Le quattro imprese coinvolte nella violazione detenevano una quota di mercato di circa il 93 %, ovvero pari ad un valore compreso fra 185 e 195 milioni di euro.

    (10)

    La decisione conclude che EKA Chemicals AB, Finnish Chemicals Oy, Arkema France SA e Aragonesas Industrias y Energia SA hanno costituito un cartello fra il 21 settembre 1994 e il 9 febbraio 2000 al fine di spartire il mercato del CS distribuendo i volumi di vendita e fissando e/o mantenendo i prezzi sul mercato SEE. Le parti si sono inoltre scambiate informazioni per agevolare e/o controllare l’attuazione degli accordi illeciti.

    (11)

    Le imprese coinvolte hanno messo in atto una strategia volta a stabilizzare il mercato del CS con l’obiettivo ultimo di spartirsi i volumi di vendita del prodotto, di coordinare la politica dei prezzi nei confronti dei clienti e di massimizzare così i margini. È inoltre provato che i concorrenti hanno cercato di attuare gli accordi illeciti sul mercato mediante la rinegoziazione dei prezzi del CS con i rispettivi clienti.

    (12)

    La decisione illustra in dettaglio le prove raccolte a testimonianza di numerose riunioni bilaterali, trilaterali e multilaterali e/o di telefonate intercorse tra i rappresentanti di EKA Chemicals AB, Finnish Chemicals Oy, Arkema France SA e Aragonesas Industrias y Energia SA, durante le quali sono stati discussi i volumi di vendita e/o i prezzi con scambio di informazioni commerciali riservate.

    4.   MISURE CORRETTIVE

    4.1.1.   Importo di base dell'ammenda

    (13)

    L'importo di base dell'ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto effettuate da ciascuna impresa nell'area geografica rilevante durante l'ultimo esercizio sociale intero in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo supplementare («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite e volto a scoraggiare ulteriormente gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi.

    (14)

    Considerati diversi fattori, in particolare la natura, la quota di mercato congiunta e l'ambito geografico dell'infrazione, la decisione applica al caso di specie sia l'importo variabile che il diritto d'ingresso del 19 %.

    (15)

    Tenendo conto della durata dell'infrazione per i singoli soggetti giuridici coinvolti, l’importo variabile è moltiplicato per 5,5 nel caso di EKA Chemicals AB, Akzo Nobel NV e Finnish Chemicals Oy, per 5 nel caso di Arkema France SA e Elf Aquitaine SA, per 3,5 nel caso di Aragonesas Industrias y Energia SAU and Uralita SA e per 3 nel caso di Erikem Luxembourg SA.

    4.2.   Modifiche all'importo di base

    4.2.1.   Circostanze aggravanti: recidiva

    (16)

    All'epoca dell'infrazione Arkema France SA era già stata destinataria di tre precedenti decisioni della Commissione relative ad attività di cartello. La decisione conclude che ciò giustifica un aumento del 90 % dell'importo di base inflitto ad Arkema France SA.

    4.2.2.   Circostanze attenuanti

    (17)

    Le parti hanno invocato l'applicazione di una serie di circostanze attenuanti, come l’aver svolto un ruolo minore o passivo nell'ambito del cartello, la cessazione anticipata dell'infrazione, la partecipazione limitata all'infrazione, la collaborazione efficace offerta al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, la mancata attuazione degli accordi di cartello e la coercizione. Nella decisione tutte queste richieste sono state respinte.

    4.2.3.   Aumento specifico per accrescere l'effetto dissuasivo

    (18)

    Tenuto conto della necessità di assicurarsi che le ammende abbiano un effetto dissuasivo sufficiente e considerata l’entità considerevole del fatturato di Elf Aquitaine oltre alle vendite di beni o servizi oggetto dell'infrazione, la decisione aumenta del 70 % l'ammenda da infliggere a detta impresa.

    4.3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

    (19)

    Le ammende imposte a Finnish Chemicals Oy e Erikem Luxembourg SA superano il limite del 10 % del fatturato totale, stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1/2003. Esse sono pertanto modificate di conseguenza.

    4.4.   Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole: riduzione delle ammende

    (20)

    EKA Chemicals AB, Arkema France SA e Finnish Chemicals Oy hanno collaborato con la Commissione in diverse fasi dell'indagine nell’intento di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, applicabile nella fattispecie.

    4.4.1.   Immunità

    (21)

    EKA Chemicals AB è stata la prima impresa a informare la Commissione dell'esistenza di un cartello nel settore del CS che interessava il mercato SEE. L'azienda ha potuto quindi beneficiare dell’immunità dalle ammende.

    4.4.2.   Riduzione dell'importo delle ammende

    (22)

    Arkema France SA è stata la seconda impresa che ha contattato la Commissione: la decisione conclude che Arkema France SA non ha apportato alcun valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Di conseguenza, la Commissione non ha concesso all’impresa una riduzione dell'importo dell’ammenda inflitta.

    (23)

    Finnish Chemicals, che ha ugualmente presentato domanda in base alla comunicazione sul trattamento favorevole, ha potuto beneficiare di una riduzione del 50 % dell’ammenda.

    5.   DECISIONE

    (24)

    Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un sistema di accordi e pratiche concordate con l'obiettivo di spartire i volumi di vendita, fissare i prezzi, scambiarsi informazioni commerciali riservate sui prezzi e sui volumi di vendita nonché di controllare l’esecuzione degli accordi anticoncorrenziali sul clorato di sodio all’interno del mercato SEE:

    a)

    EKA Chemicals AB,

    b)

    Akzo Nobel NV,

    c)

    Finnish Chemicals Oy,

    d)

    Erikem Luxembourg SA,

    e)

    Arkema France SA,

    f)

    Elf Aquitaine SA,

    g)

    Aragonesas Industrias y Energia SAU,

    h)

    Uralita SA.

    (25)

    Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

    a)

    a EKA Chemicals AB e Akzo Nobel NV, in solido

    :

    0 EUR

    b)

    a Finnish Chemicals Oy

    :

    10 150 000 EUR

    di cui in solido con Erikem Luxembourg SA (in liquidazione)

    :

    50 900 EUR

    c)

    Arkema France SA e Elf Aquitaine SA, in solido

    :

    22 700 000 EUR

    d)

    Arkema France SA

    :

    20 430 000 EUR

    e)

    Elf Aquitaine SA

    :

    15 890 000 EUR

    f)

    Aragonesas Industrias y Energia SAU e Uralita SA, in solido

    :

    9 900 000 EUR

    (26)

    Alle imprese sopraelencate viene ingiunto di porre immediatamente fine alle infrazioni, qualora non lo abbiano già fatto, e di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 22, o qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto ed effetto identico o analogo.


    (1)  GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.


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