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Document 52009PC0707

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato

/* COM/2009/0707 def. - NLE 2009/0191 */

52009PC0707




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.12.2009

COM(2009)707 definitivo

2009/0191 (NLE)

Propos ta di

DECISION E DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato

RELAZIONE

- Il Consiglio Giustizia e affari interni del 21 settembre 2009 ha autorizzato la presidenza del Consiglio dell’Unione europea a firmare un accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato. L’accordo è stato firmato dalle Parti; l’Islanda è stata l’ultima a farlo, il 30 novembre 2009, e alcune disposizioni si applicano in via provvisoria da quella data.

- La finalità dell’accordo è consentire all’Islanda e alla Norvegia di partecipare insieme agli Stati membri dell’UE allo scambio di dati relativi al profilo DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli, allo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera e alla trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici. Tali scambi avvengono in base alla cosiddetta decisione di Prüm (decisione 2008/615/GAI del Consiglio) e alla relativa decisione d’attuazione (decisione 2008/616/GAI del Consiglio), entrambe volte a migliorare lo scambio di determinati tipi di informazioni fra le autorità responsabili della prevenzione e della lotta alla criminalità.

****

- L’Unione europea sostiene l’Islanda e la Norvegia nell’impegno per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme di criminalità transfrontaliera rispettando al tempo stesso i diritti fondamentali, in particolare la protezione dei dati personali. L’accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, e dei principi di proporzionalità e necessità in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

****

- La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato.

2009/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

1. Il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato.

2. In conformità della decisione 2009/XXX/GAI del Consiglio del 21 settembre 2009[2], l’accordo è stato firmato il 30 novembre 2009, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

3. Conformemente all’articolo 8 dell’accordo, alcune sue disposizioni si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

4. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. È opportuno concludere l'accordo.

6. [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri partecipano all'adozione della presente decisione.]

7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, 17.12.2009.

Per il Consiglio

Jacques BARROT Membro della Commissione

ALLEGATO

.

[1] GU C... , pag... .

[2] Non ancora pubblicata.

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