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Document 52009PC0583

    Proposta di decisione del Consiglioche autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    /* COM/2009/0583 def. */

    52009PC0583

    Proposta di decisione del Consiglioche autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2009/0583 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 29.10.2009

    COM(2009) 583 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 la Repubblica d’Austria ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |

    120 | Contesto generale A norma dell’articolo 168 della direttiva IVA, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Tuttavia la misura di deroga che l’Austria chiede di prorogare esclude totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati i beni e i servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90% per esigenze private o non professionali del soggetto passivo. Tale misura di deroga è stata concessa con decisione 2004/866/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47). La Commissione ha in precedenza accettato che la deroga fosse giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell’IVA e che peraltro non influisse, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale. La deroga deve quindi essere concessa tenendo conto che perdurano la situazione e i fatti sui quali si fondava la deroga iniziale. La proroga deve tuttavia avere una durata limitata in modo da poter valutare, prima di esaminare un’eventuale nuova domanda di proroga e sulla base di informazioni adeguate comunicate dall’Austria, se le circostanze che giustificano tale deroga non sono mutate nel tempo. Pertanto la durata della deroga deve essere limitata al 31 dicembre 2012. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che autorizza la Repubblica d’Austria ad applicare una misura di deroga all’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47). |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Non pertinente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione d’impatto La proposta di decisione è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA in relazione a beni e servizi che sono utilizzati, in larghissima misura, per fini non professionali ed ha, pertanto, un’incidenza potenzialmente positiva. Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione circoscritta nel tempo, l’impatto sarà comunque limitato. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Autorizzazione concessa all’Austria di continuare ad applicare la misura di deroga alla direttiva IVA riguardante l’esclusione totale dal diritto a detrazione qualora i beni e i servizi siano utilizzati dal soggetto passivo per fini non professionali in una percentuale superiore al 90%. |

    310 | Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. |

    329 | Principio di sussidiarietà In conformità all’articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l’autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

    331 | La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non impone obblighi allo Stato membro. |

    332 | Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia |

    533 | La proposta comprende una clausola di cessazione dell’efficacia. |

    E-4931 |

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica d’Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 2 giugno 2009 l’Austria ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/866/CE del Consiglio[2] ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE[3] allora applicabile.

    (2) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 settembre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 21 settembre 2009 la Commissione ha comunicato all’Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

    (3) Al fine di semplificare la riscossione dell’IVA la misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    (4) La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA; essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

    (5) La situazione di diritto e di fatto che giustifica l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. È pertanto opportuno autorizzare l’Austria ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2012 al fine di consentire una valutazione della misura.

    (6) La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica d’Austria è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2012.

    Articolo 3

    La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    [2] GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

    [3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

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