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Document 52009PC0579

Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2009/0579 def. - COD 2008/0098 */

52009PC0579

Proposta modificata di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2009/0579 def. - COD 2008/0098 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.10.2009

COM(2009) 579 definitivo

2008/0098 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

2008/0098 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER DELLA PROPOSTA

Adozione della proposta da parte della Commissione il 23 maggio 2008

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo

– COM(2008)311 - A6-0068/2009-2008/0098(COD) -

in applicazione dell'articolo 95 del Trattato: 23 maggio 2008

Parere del Parlamento europeo - prima lettura: 24 aprile 2009

Parere del Comitato economico e sociale europeo: 25 febbraio 2009

Durante la sessione del 21-24 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura con 390 voti favorevoli, 4 contrari e 6 astensioni la relazione dell'onorevole Neris, contenente 102 modifiche.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nell'ottobre 2005 la Commissione varò un programma triennale di semplificazione in seno all'iniziativa per una regolamentazione migliore: la strategia di semplificazione. Il programma mirava a rendere più agile la legislazione, a renderne l'applicazione più facile e quindi più efficace, domandandosi se l'approccio scelto in origine fosse quello migliore per cogliere gli obiettivi della legislazione. La semplificazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, la direttiva sui prodotti da costruzione di seguito indicata come "CPD", è una delle iniziative nell'ambito di tale strategia.

La CPD ha lo scopo di garantire la libera circolazione e il libero uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno. Poiché i prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati a essere incorporati nei lavori di costruzione, il concetto di sicurezza si applica a questi prodotti nella misura in cui questi contribuiscono a garantire la sicurezza delle opere . Questa specificità spiega che lo scopo della CPD è la definizione di mezzi armonizzati per descrivere la prestazione del prodotto in modo accurato ed affidabile piuttosto che l'armonizzazione dei requisiti di sicurezza del prodotto, come nel caso delle direttive Nuovo approccio.

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di sostituire la CPD con un regolamento al fine di definire meglio gli obiettivi dell'attuale legislazione comunitaria nonché renderne più agevole ed efficace l'applicazione.

Come parte dell'iniziativa volta a migliorare la regolamentazione, la proposta intende proporre un chiarimento dei concetti principali e dell'utilizzo del marchio CE, introdurre procedure semplificate per ridurre i costi affrontati dalle imprese, in particolare le PMI e aumentare la credibilità dell'intero sistema attraverso l'istituzione di criteri nuovi e più rigorosi per gli organismi chiamati a valutare e a verificare che i prodotti da costruzione garantiscano prestazioni costanti nel tempo.

Più precisamente la proposta ha l'obiettivo di garantire che siano fornite informazioni precise ed affidabili riguardo alle prestazioni dei prodotti da costruzione. Ciò si ottiene con un sistema composto di due elementi principali: da una parte una serie di specifiche tecniche armonizzate, norme armonizzate e Documenti Europei di Valutazione (European Assessment Documents - EAD) che forniscono i metodi per valutare la prestazione dei prodotti e, dall'altra parte, una serie di organismi notificati e di valutazione tecnica designati secondo criteri tecnici definiti rigorosamente, che contribuiscono all'applicazione corretta di tali metodi.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

3.1. Aspetti generali

A. La Commissione ha ritenuto appropriato accettare molti degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo poiché questi non modificano il contenuto di fondo della proposta iniziale della Commissione: molto spesso contribuiscono anzi a migliorarlo rendendolo più preciso. Pur accettando tali emendamenti, in un certo numero di casi la Commissione ha preferito una formulazione leggermente diversa.

Fra i cambiamenti accettati dalla Commissione gli emendamenti 17 e 70, che eliminano il considerando 17 e modificano l'articolo 21, introducono i cambiamenti più importanti e sostanziali alla proposta della Commissione. Il Parlamento ha limitato l'utilizzo della Valutazione Tecnica Europea (ETA) soltanto a situazioni dove il prodotto in questione non è coperto o è coperto solo parzialmente da una norma armonizzata. Visto il carattere specifico delle norme armonizzate in questo contesto (norme basate sulla prestazione) la Commissione può accettare questi emendamenti senza peraltro venire meno all'obiettivo principale della proposta.

B. D'altro canto non è stato possibile accettare determinati emendamenti poiché questi avrebbero modificato la sostanza della proposta della Commissione in maniera incompatibile con gli obiettivi sopracitati. Fra le ragioni che hanno portato al rifiuto di questi emendamenti vale la pena citare la evidente incompatibilità degli stessi, in molti casi, coi principi generali del pacchetto sul mercato interno dei beni. In alcuni casi inoltre il carattere orizzontale degli emendamenti non coincideva con la natura settoriale della proposta della Commissione. L'accettazione di alcuni di questi emendamenti avrebbe inoltre creato delle incoerenze all'interno dell'intera proposta.

C. Una serie di emendamenti sono infine stati respinti a causa delle loro implicazioni dirette sulla sostanza della proposta. Gli esempi più significativi riguardano le questioni seguenti:

a) l'obbligo per i costruttori di apporre il marchio CE anche in assenza di una vera e propria dichiarazione di prestazione con un qualche contenuto, poiché non esiste alcuna prescrizione normativa per una tale dichiarazione; ciò porterebbe ad avere un marchio CE inconsistente, fatto questo che non può essere accettato e che inoltre comporterebbe per le imprese degli oneri non necessari;

b) l'obbligo di dichiarare il contenuto sulle sostanze pericolose, che va al di là degli obblighi REACH ed è introdotto senza alcuna giustificazione o valutazione dell'impatto;

c) la possibilità di mantenere i marchi nazionali insieme a quello CE. In merito a ciò il voto nella sessione plenaria rappresenta un passo nella giusta direzione, poiché l'emendamento 54 all'articolo 7, che apre questa via, è stato respinto; l'emendamento 17 relativo al considerando 30 è stato tuttavia mantenuto.

D. Il Consiglio ha proseguito nel suo lavoro al fine di migliorare la qualità tecnica della proposta e definire il mandato per le presidenze in vista di ulteriori negoziazioni con il Parlamento. Il Consiglio ha inoltre esaminato la maggior parte degli emendamenti del Parlamento, assumendo una posizione indicativamente contraria nei confronti della maggior parte di essi. D'altra parte, i progressi fatti in sede di Consiglio sono stati in qualche misura rispecchiati dai contenuti degli emendamenti del Parlamento e hanno quindi aperto la strada all'istituzione di una solida base comune verso un compromesso in seconda lettura fra le istituzioni su questa proposta. La Commissione incoraggia i contributi di questo tipo che rendono più agevole le successive fasi di lavoro.

3.2. Analisi degli emendamenti

Emendamento 1 - considerando 1

Con questo emendamento il Parlamento desidera mettere l'accento sui valori ambientali nel contesto della costruzione. Tale obiettivo è accettabile in linea di principio; la distinzione tra ambiente "naturale" e "creato dall'uomo" sembra tuttavia inappropriata in questo punto. A causa di ciò la formulazione è stata rielaborata in modo da evitare detta distinzione.

Secondo le norme vigenti negli Stati membri, i lavori di costruzione devono essere eseguiti in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni e da non danneggiare l'ambiente.

Emendamento 124 - considerando 7 bis (nuovo)

Lo scopo del nuovo considerando, cioè chiarire l'estensione del concetto di "fornitura di un prodotto da costruzione sul mercato comunitario" contenuto nell'articolo 2, paragrafo 5, è accettabile. Anche la precisazione secondo cui i costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti merita di essere sottolineata in questo modo. Secondo la Commissione un considerando così formulato renderebbe inoltre superflua qualunque altra aggiunta di questo tipo all'articolo 2, paragrafo 5, permettendo quindi di mantenere la coerenza con le definizioni contenute nel pacchetto sul mercato interno dei beni. Ai fini di una migliore logica interna nell'ordine dei considerando sarebbe tuttavia preferibile inserire questo nuovo testo dopo l'iniziale considerando 21.

Cfr. il considerando 21quater

21quater) I prodotti fabbricati in cantiere non vanno considerati come rientranti nella nozione di fornitura di prodotti da costruzione sul mercato comunitario. I costruttori che incorporano i propri prodotti da costruzione nell'opera devono avere la possibilità, senza esservi obbligati, di dichiarare la prestazione di tali prodotti a norma del presente regolamento.

Emendamento 2 - considerando 8 bis (nuovo)

Questa aggiunta sembra voler rispondere all'esigenza di prendere in considerazione gli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo di un prodotto edile per l'intera durata del suo ciclo di vita. Come tale, la Commissione sostiene quest'obiettivo e ha pertanto accettato l'emendamento in linea di principio. La formulazione è stata tuttavia rielaborata in modo da porre l'accento soltanto su questo aspetto. Secondo il parere della Commissione, inoltre, la collocazione più appropriata per questa aggiunta sarebbe dopo l'iniziale considerando 14.

Cfr. il considerando 14

Emendamento 4 - considerando 11 bis (nuovo)

L'emendamento 4 riguarda le dichiarazioni ambientali di prodotto (Environmental Product Declarations - EPD) ma non corrisponde a nessun articolo, poiché le EPD non vengono citate da nessuna parte nella proposta pur essendo state incluse nel lavoro di normalizzazione in corso sulla base di un mandato. Inoltre, fino a questo momento esse sono state previste solo per utilizzo volontario. Per questo motivo la formulazione del presente emendamento è stata riadattata come segue per essere incorporata nella proposta modificata della Commissione. Secondo la Commissione, inoltre, la collocazione più appropriata per questa aggiunta sarebbe quella di un nuovo considerando col numero 43quater (e il considerando 43quater aggiunto dal Parlamento diventerebbe quindi il considerando 43ter).

Cfr. il considerando 43quater

(43quater) Quando possibile, l'uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto (Environmental Product Declarations – EPD) deve essere incoraggiato nella valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle costruzioni sull'ambiente.

Emendamento 125 - considerando 11 ter (nuovo)

Questo nuovo considerando ha lo scopo di incorporare nelle righe inizialmente incluse nel considerando 12 l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Questo tipo di incoraggiamento, nelle modalità approvate dal Parlamento, riceve il pieno appoggio della Commissione. Poiché tali concetti trovano qui una collocazione migliore, l'accettazione degli emendamenti del Parlamento migliora la qualità della proposta e di conseguenza si propone l'eliminazione delle parti pertinenti dal considerando 12. Sono state suggerite alcune modifiche redazionali di minore importanza alla versione del Parlamento per aggiornare il testo. – Vista la proposta di spostare l'emendamento precedente, indicato sopra come considerando 11bis, il nuovo considerando in questione può quindi diventare il considerando 11bis della proposta modificata.

11bis) Laddove pertinente, deve essere incoraggiato l'uso, nelle norme armonizzate, di classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, onde tener conto, per determinate opere, della diversità dei requisiti fondamentali delle costruzioni nonché delle differenti caratteristiche climatiche, geologiche e geografiche e d'altro tipo degli Stati membri. Qualora la Commissione non le abbia ancora stabilite esse dovranno essere fissate dagli organismi europei di normalizzazione, sulla base di un mandato riveduto.

Considerando 12

Nel caso in cui l'uso finale previsto richieda livelli minimi di prestazione in relazione a qualunque caratteristica essenziale che i prodotti da costruzione degli Stati membri devono soddisfare, tali livelli devono essere stabiliti nelle specifiche tecniche armonizzate. (CANCELLATO: per tener conto in taluni tipi di lavori di diversi livelli di requisiti di base nonché di differenze climatiche, geologiche e geografiche e di differenze d'altro tipo che prevalgano negli Stati membri.)

Emendamento 5 - considerando 14

Il testo aggiunto a questo considerando riguarda la maggiore copertura delle norme armonizzate, un principio completamente sostenibile in sé. La formulazione è stata tuttavia in parte rielaborata per allargare il raggio di tali azioni a tutti gli attori pertinenti (invece che soltanto alla Commissione) e introdurre qui esplicitamente l'obiettivo di trasferire i prodotti da costruzione, per i quali l'uso degli Orientamenti per le omologazioni tecniche europee (ETAG) o dei Documenti Europei di Valutazione (EAD) sarebbe già stato una base sufficiente nella prassi, all'interno delle norme armonizzate. Secondo la Commissione, inoltre, un tale ampliamento della portata di questa aggiunta renderebbe superflui gli emendamenti simili proposti dal Parlamento agli articoli 20 (cfr. l'emendamento 120, che aggiunge un nuovo paragrafo 3bis all'articolo) e 53 (cfr. l'emendamento 89, secondo comma da aggiungere all'articolo).

Oltre al nuovo testo aggiunto come specificato sopra, che è stato inserito come quarto comma del presente considerando, la proposta modificata della Commissione comprende altri due nuovi commi. Il secondo riguarda il concetto di "prestazione" che secondo la Commissione andrebbe descritto qui invece che definito nell'articolo 2 (cfr. l'emendamento 27, esaminato sotto). Il terzo comma corrisponde, come spiegato sopra (cfr. l'emendamento 2), al considerando 8bis, che il Parlamento suggerisce di aggiungere alla proposta.

Le norme armonizzate devono fornire gli strumenti adatti alla valutazione armonizzata della prestazione rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Le norme armonizzate devono essere fissate in base ai mandati adottati dalla Commissione, relativi alle corrispondenti famiglie di prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 6 della direttiva 98/34/CE.

In questo contesto la prestazione di un prodotto da costruzione è da intendere come la prestazione del prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresse da livelli o classi o per mezzo di una descrizione.

Nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione è necessario tenere conto anche degli aspetti sanitari e di sicurezza legati all'utilizzo del prodotto durante il suo intero ciclo di vita.

La gamma di prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate va ampliata in particolare, laddove appropriato, tramite mandati finalizzati a sviluppare le norme in base ai Documenti Europei di Valutazione (EAD) o agli Orientamenti per le omologazioni tecniche europee (ETAG) esistenti.

Emendamento 8 - considerando 16

L'emendamento 8 ha lo scopo di eliminare l'uso parallelo delle Valutazioni Tecniche Europee (ETA) e delle norme armonizzate, limitando quindi l'emissione di ETA ai casi in cui i prodotti da costruzione in questione non sono coperti, o non lo sono integralmente, da una norma armonizzata. La Commissione accetta l'emendamento proponendo soltanto una piccola modifica redazionale nella formulazione. – Per mantenere inoltre la coerenza con il resto della proposta, il riferimento agli "importatori" va eliminato e occorre correggere la formulazione poiché solo i costruttori dovrebbero essere autorizzati o obbligati ad effettuare una dichiarazione di prestazione e ad apporre il marchio CE sui loro prodotti. Modifiche simili sono state apportate anche ai considerando 18 e 22, agli articoli 4 e 12 e all'allegato II.

Per permettere ai costruttori (CANCELLATO: e agli importatori ) di prodotti da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione che non sono coperti da una norma armonizzata, o non lo sono integralmente, è necessario introdurre una Valutazione Tecnica Europea.

Emendamento 9 – considerando 17

Anche questo emendamento è accettato in quanto è pienamente in accordo con il considerando 16, come nella formulazione facente seguito all'emendamento 8 del Parlamento.

SOPPRESSO

Emendamento 11 – considerando 20, 1a parte ("I TAB … Valutazioni Tecniche Europee")

Il testo aggiunto alla prima parte di questo emendamento al considerando 20 sottolinea il principio di trasparenza nell'ambito della redazione degli EAD e della pubblicazione degli ETA. Questa idea è sostenibile soprattutto in vista della partecipazione del costruttore alla procedura. Secondo la Commissione tuttavia la formulazione migliora grazie ad alcune modifiche che prendono in considerazione, da una parte, l'importanza più generale della trasparenza in questo contesto e, dall'altra, la necessità di esercitare una certa cautela dovuta principalmente a questioni di riservatezza. Si propone quindi di armonizzare entrambi questi obiettivi, apparentemente conflittuali, con il testo aggiunto alla fine del considerando.

I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione preposta a coordinare le procedure per redigere gli (CANCELLATO : le proposte di) EAD e per pubblicare le Valutazioni Tecniche Europee, garantendo la trasparenza e la riservatezza che tali procedure richiedono .

Emendamento 18 – considerando 33 bis (nuovo)

Questo nuovo considerando ha lo scopo di escludere gli importatori dal campo di applicazione degli articoli 26 – 28. L'idea è accettabile in linea di principio, ma secondo la Commissione la formulazione approvata dal Parlamento va in qualche modo modificata. Ciò si collega anche agli emendamenti 77 e 83 del Parlamento, di cui sotto, che aggiungono a questo scopo nuovi paragrafi agli articoli 26 e 27: sembra più appropriato evitare la ripetizione degli stessi concetti, chiarendo piuttosto la questione una volta per tutte nel nuovo considerando in questione. Secondo il parere della Commissione, inoltre, la collocazione più appropriata per questa aggiunta sarebbe come un nuovo considerando dopo l'iniziale considerando 34, ovvero come 34bis.

Cfr. il considerando 34bis

Allo scopo di migliorare l'impatto delle misure di vigilanza del mercato tutte le procedure semplificate previste per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione si applicano solo alle persone fisiche o giuridiche che fabbricano i prodotti e li immettono sul mercato.

Emendamento 21 – considerando 43 bis (nuovo)

L'emendamento 21 ha lo scopo di sottolineare fermamente l'inevitabile necessità di campagne informative successive all'adozione della proposta. L'emendamento è accettabile in sé: la questione è già stata inserita nel programma di lavoro della Commissione. Si potrebbe inoltre interpretare come una conferma della ovvia necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie da destinare a nuove attività della Commissione di tale natura. Nella proposta modificata sono state incluse alcune minori modifiche redazionali alla versione approvata dal Parlamento.

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate, dovrebbero lanciare campagne informative destinate al settore edile, in particolare agli operatori economici e agli utenti dei prodotti da costruzione, sulla creazione di un linguaggio tecnico comune, sulla ripartizione delle responsabilità tra i singoli operatori economici e gli utenti, sull'apposizione del marchio CE ai prodotti da costruzione e sulla revisione dei requisiti fondamentali dei lavori e i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Emendamento 23 – considerando 43 quater (nuovo)

Questo nuovo considerando introduce i contenuti del requisito fondamentale delle costruzioni numero 7. Esso può essere accettato in linea di principio anche se solleva alcune domande (non è stato proposto un trattamento simile per altri requisiti fondamentali delle costruzioni nei considerando). Inoltre non è stata presa in considerazione la rispettiva aggiunta all'allegato I rappresentata dall'emendamento 93 del Parlamento, aggiunta del resto accettabile. Nella proposta modificata della Commissione sono state quindi incluse alcune modifiche alla formulazione. – Poiché si propone di non includere l'emendamento precedente del Parlamento, considerando 43ter, il nuovo considerando in questione può quindi diventare il considerando 43ter della proposta modificata, lasciando spazio ad un ulteriore nuovo considerando del Parlamento, suggerito come considerando 11bis, da inserire come considerando 43quater.

Lo sviluppo del requisito fondamentale n. 7 su un "uso sostenibile delle risorse naturali" dovrebbe tenere conto in particolare della riciclabilità dei lavori di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione, della durata delle costruzioni e dell'utilizzo, nelle costruzioni, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Emendamento 24 – articolo 1

L'emendamento 24 intende chiarire ulteriormente l'argomento della proposta perché sia pienamente accettabile dalla Commissione. Secondo la Commissione tuttavia la formulazione necessita di qualche modifica, come l'aggiunta dell'aggettivo "armonizzate" nel contesto della definizione di norme.

Il presente regolamento fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione stabilendo le norme armonizzate per descrivere la prestazione di tali prodotti riguardo alle loro caratteristiche essenziali e quelle per l'uso del marchio CE sui prodotti in questione.

Emendamento 115 - articolo 2, punto 1 bis (nuovo)

Questa nuova definizione riguarda l'uso ridotto degli ETA e rappresenta un punto di riferimento nella distinzione delle situazioni in questione. Poiché tali chiarimenti migliorano la qualità della proposta, e in seguito all'eliminazione dell'uso parallelo di ETA e norme europee armonizzate (harmonised European standards – hEN), la Commissione è favorevole. La collocazione più appropriata per questo nuovo considerando è tuttavia come punto 12bis (secondo la numerazione della proposta iniziale); nella proposta modificata sono state inoltre inserite alcune modifiche al fine di rendere il messaggio ancora più chiaro e conciso.

Cfr. l'articolo 2, punto 12bis

12bis. "prodotto non coperto o non interamente coperto da una norma armonizzata" indica qualsiasi prodotto da costruzione le cui prestazioni non possono essere pienamente valutate, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, secondo una norma armonizzata esistente, perché tra l'altro:

(a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di nessuna norma armonizzata esistente; oppure

(b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure

(c) la norma armonizzata non contiene alcun metodo di valutazione in relazione ad almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto;

Emendamento 27 - articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

L'emendamento 27 introduce una nuova definizione di "prestazione del prodotto da costruzione" . Tale aggiunta va tuttavia formulata meglio in modo da tenere conto dell'effettiva necessità di una tale definizione. In questo contesto, così come in quelli seguenti, è necessario utilizzare i concetti di "valore", "livello", "classe" e "valore soglia" in modo coerente; il concetto di "individuale" non sembra avere qui alcun valore aggiunto. In definitiva si è quindi ritenuto opportuno affrontare la questione nei considerando della proposta modificata della Commissione (cfr. il considerando 14, dove è stato aggiunto).

Cfr. il considerando 14

Emendamento 116 - articolo 2, punto 3 ter (nuovo)

Questa nuova definizione riguarda il "livello di soglia" . Tale aggiunta va tuttavia formulata meglio in modo da soddisfare l'esigenza reale di una tale definizione. Il termine "caratteristica" è usato qui nel senso di "parametro". Per evitare fraintendimenti in merito alle conseguenze legali di tali livelli soglia dovuti alla distinzione fra "tecnico" e "regolamentare" è quindi meglio riformulare la frase di conseguenza. In questo contesto, così come in quelli vicini, è necessario utilizzare i concetti di "valore", "livello", "classe" e "valore soglia" in modo coerente: ciò si collega ad altri articoli (cfr. gli articoli 18 e 20). La soluzione suggerita nella proposta modificata della Commissione consiste nell'aggiungere ai considerando i contenuti dell'emendamento 27 del Parlamento riguardanti la "prestazione" (cfr. il considerando 14), nonché nell'introdurre un'ulteriore nuova definizione, quella di "livello" , come punto 3bis.

3bis. "livello" indica il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

3ter. "livello di soglia" indica un livello minimo o massimo di prestazione di un prodotto da costruzione determinato nelle specifiche tecniche armonizzate

Emendamento 117 - articolo 2, punto 3 quater (nuovo)

Questa nuova definizione riguarda il concetto di "classe" . Tale aggiunta va tuttavia formulata meglio in modo da soddisfare l'esigenza reale di una tale definizione. Il termine "caratteristica" è usato qui nel senso di "parametro". Il testo va pertanto riformulato di conseguenza. In questo contesto, così come in quelli precedenti, è necessario utilizzare i concetti di "valore", "livello", "classe" e "valore soglia" in modo coerente.

3quater. "classe" indica la gamma di livelli, delimitata da un valore minimo e da un valore massimo, di prestazione di un prodotto da costruzione;

Emendamento 30 - articolo 2, punto 4 bis (nuovo)

L'emendamento 30 aggiunge la definizione di "Valutazione Tecnica Europea (ETA)" alla proposta. La Commissione approva l'idea in sé. Poiché l'ultima parte di questo emendamento del Parlamento sembra tuttavia ridondante a causa del fatto che lo stesso argomento è stato inserito negli articoli corrispondenti, è necessario apportare alcune modifiche alla proposta modificata della Commissione; inoltre la collocazione più appropriata per questa definizione (secondo la struttura della proposta iniziale) pare essere in corrispondenza del punto 13bis.

Cfr. l' articolo 2, punto 13bis

13bis. "Valutazione Tecnica Europea (ETA)" indica la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, in conformità del rispettivo Documento Europeo di Valutazione (EAD);

Emendamento 39 - articolo 2, ordine dei punti da 4 ter a 4 quaterdecies (parzialmente nuovo)

L'emendamento 39 rispecchia il desiderio del Parlamento di far comparire queste definizioni in un ordine modificato. La Commissione ritiene accettabile tale suggerimento, ma preferisce astenersi dal metterlo in pratica finché non sia chiarito e determinato quali definizioni siano da includere nel testo finale. Inoltre, anche i punti da 1bis a 4bis (compresi negli emendamenti del Parlamento come in parte già suggerito sopra) e i punti da 16bis a 20 vanno eventualmente inclusi in questa riorganizzazione. La proposta modificata della Commissione non contiene pertanto alcun commento in risposta all'emendamento 39 in questa fase.

Emendamento 36 - articolo 2, punto 4 quater

Questo emendamento ha lo scopo di inserire alcuni nuovi elementi chiarificatori nella definizione al punto 13 della proposta iniziale della Commissione in merito ai Documenti Europei di Valutazione (EAD): la prima parte si può accettare così com'è. D'altro canto la parte finale in cui si ripete la restrizione all'ambito di emissione degli EAD sembra qui superflua e ripetitiva.

13. "Documento Europeo di Valutazione" indica un documento che è adottato dall'organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee;

Emendamento 33 - articolo 2, punto 4 sexies

Secondo la sequenza del Parlamento questo emendamento corrisponde al punto 7 della proposta iniziale della Commissione e riguarda il concetto di "costruttore" . Essendo questo emendamento il primo adeguamento richiesto nel testo finale della formulazione definitiva della decisione 768/2008/CE, la Commissione lo accetta così com'è.

7. "costruttore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che abbia fabbricato un prodotto siffatto e lo commercializzi, con il suo nome o con il suo marchio;

Emendamento 32 - articolo 2, punto 4 decies

Secondo la sequenza del Parlamento questo emendamento corrisponde al punto 5 della proposta iniziale della Commissione e riguarda il concetto di "commercializzazione" . Il testo della proposta iniziale della Commissione è simile al testo usato coerentemente nel pacchetto sul mercato interno dei beni. Per questo motivo inoltre, pur accettando in linea di principio le precisazioni qui proposte dal Parlamento, la Commissione ritiene che tale argomento vada meglio trattato nei soli considerando (cfr. sopra, l'emendamento 124, e il considerando 21quater della proposta modificata).

Cfr. il considerando 21quater

Emendamento 34 - articolo 2, punto 16 bis (nuovo)

L'emendamento 34 consiste in una nuova definizione di "utente" . L'idea di aggiungere tale definizione alla proposta è accettabile, ma è necessario prendere in considerazione attentamente le problematiche relative alle fonti legali per le responsabilità interessate. Sono quindi necessarie alcune modifiche al testo suggerito dal Parlamento che danno luogo alla versione della proposta modificata della Commissione. Inoltre la collocazione più appropriata per questa nuova parte di testo pare essere in corrispondenza del punto 11bis nella sequenza iniziale della proposta.

11bis. "utente" indica qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, ai sensi delle disposizioni in vigore nello Stato membro in questione, della sicurezza dell'incorporazione di un prodotto da costruzione nelle opere di costruzione;

Emendamento 35 - articolo 2, punto 16 ter (nuovo)

Questo emendamento introduce una nuova definizione di "Organismo di Valutazione Tecnica" . La Commissione accetta l'emendamento in linea di principio, a patto che esso venga adeguatamente riformulato: la parte finale del testo del Parlamento in cui si ripete la restrizione relativa alla portata dell'emissione delle EAD sembra qui superflua. Inoltre la collocazione più appropriata per questa nuova parte di testo pare essere in corrispondenza del punto 12ter nella sequenza iniziale della proposta.

12ter. "organismo di valutazione tecnica" indica un organismo designato da uno Stato membro a partecipare allo sviluppo dei Documenti Europei di Valutazione e svolgere i compiti legati alla pubblicazione delle Valutazioni Tecniche Europee;

Emendamento 40 - articolo 2, punto 18

L'emendamento 40 ha lo scopo di rendere ancora più chiara la definizione di "controllo della produzione in fabbrica" aggiungendo ad essa nuovi elementi. La Commissione concorda in linea di principio sull'esigenza di alcuni chiarimenti in merito; ritiene tuttavia che tutte queste aggiunte non siano pienamente giustificate e che alcune di esse introducano addirittura restrizioni eccessive. L'utilizzo di alcuni concetti non è inoltre in linea con l'idea generale della proposta, ragion per cui si dovrebbe procedere a qualche adattamento.

18. "controllo della produzione in fabbrica" significa il controllo interno, permanente e documentato della produzione in una fabbrica, in conformità delle pertinenti specifiche tecniche armonizzate ;

Emendamento 41 - articolo 2, punto 20 bis (nuovo)

L'emendamento 41 consiste in una nuova definizione di "kit" . L'idea di aggiungere tale definizione alla proposta è accettabile, ma il testo andrebbe rielaborato tenendo presenti le esigenze pratiche del settore delle costruzioni e le esperienze da esso maturate durante l'applicazione della CPD. Inoltre la collocazione più appropriata per questa nuova parte di testo pare essere in corrispondenza del punto 1bis nella sequenza iniziale della proposta.

Cfr. l'articolo 2, punto 1bis

1bis. "kit" indica una serie di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere;

Emendamento 47 - articolo 5, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova)

L'emendamento 47 consiste nel concetto di uso "generico" previsto. La Commissione accetta questa idea ma per coerenza con la pratica corrente è necessario sostituire l'espressione con "uso finale previsto".

Emendamento 50 - articolo 6, paragrafo 1, comma 1

L'emendamento 50 consiste nella riformulazione dell'articolo 6, paragrafo 1, che cerca in qualche modo di agevolare la fornitura di copie delle dichiarazioni di prestazione anche in formato elettronico: il cambiamento netto all'articolo 6, paragrafo 2, sembra indicare la volontà del Parlamento di dare la precedenza alla fornitura per via elettronica. Nel caso in cui tale cambio di direzione venga generalmente accettato dagli Stati membri, la Commissione non vede alcun motivo per opporvisi.

Emendamento 51 - articolo 6, paragrafo 2

L'emendamento 51 è coerente con l'emendamento 50: tale emendamento sembra indicare la volontà del Parlamento di favorire la fornitura elettronica. Nel caso in cui tale nuovo indirizzo venga generalmente accettato dagli Stati membri, la Commissione non vede alcun motivo per opporvisi. L'espressione va tuttavia migliorata, ad esempio il termine "costruttore" non sembra qui un concetto corretto.

Emendamento 53 - articolo 7, paragrafo 1, comma 1 ("Il marchio CE … non può essere apposto")

La prima parte dell'emendamento 53 non modifica il significato della proposta, tuttavia non è ritenuta necessaria.

Emendamento 56 - articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)

L'emendamento 56 non pone alcun problema per quanto riguarda la sostanza. Non è tuttavia necessario poiché proposizioni simili sono già incluse nel regolamento 765/2008. Nel caso in cui esso venga comunque incluso, sarebbe necessario un ulteriore sviluppo del testo.

Emendamento 58 - articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

L'emendamento 58 rispecchia in primo luogo il desiderio del Parlamento di sottolineare l'indipendenza dei futuri Punti di Contatto Prodotti (nella proposta modificata della Commissione: "Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione") nonché, in secondo luogo, di obbligare la Commissione ad elaborare le linee guida per le loro responsabilità. In linea di principio la Commissione è favorevole ad entrambe le idee; sembrano tuttavia inevitabili alcune modifiche redazionali, soprattutto alla luce del ruolo presente e futuro del Comitato permanente per la costruzione. Qualunque frase che "autorizzi" le azioni discrezionali della Commissione potrebbe anche essere letta come una restrizione di tali competenze in altri contesti, senza alcuna disposizione in questo senso. Gli aspetti relativi all'indipendenza potrebbero inoltre essere espressi meglio in un paragrafo separato: allo scopo di integrarli al meglio nel testo e tenere conto adeguatamente di altre esigenze emergenti, la proposta modificata della Commissione contiene un'accurata riformulazione della questione, divisa in vari paragrafi.

1. Ciascuno Stato membro stabilisce dei Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione ai sensi delle disposizioni relative alla designazione e comunicazione degli stessi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 di detto regolamento si applicano ai Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione per quanto concerne i prodotti da costruzione.

3. In aggiunta ai compiti definiti nell'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, ciascuno Stato membro garantisce che i Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione forniscano le informazioni su qualunque requisito normativo applicabile all'incorporazione, all'assemblaggio o all'installazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione nel territorio dello Stato membro in questione.

4. I Punti di Contatto Prodotti per la Costruzione sono indipendenti da qualunque organismo o organizzazione coinvolti nella procedura per ottenere il marchio CE.

Emendamento 61 – articolo 16, paragrafo 2, comma 1, parte 2 ("Le norme armonizzate stabiliscono, se del caso, l'uso generalmente previsto dei prodotti… di cui all'articolo 51, paragrafo 2.")

La Commissione accetta in linea di principio l'idea di includere questi concetti nelle norme, ma per coerenza con la pratica attuale l'espressione "uso generalmente previsto" deve essere sostituita con "uso finale previsto". Inoltre sembra essere necessario aggiungere nell'articolo 2 la definizione di questo concetto. Tale definizione è quindi proposta come articolo 2, punto 17bis. Per quanto riguarda il resto dell'emendamento, i collegamenti alla distinzione fra i diversi tipi di caratteristiche essenziali o il riferimento all'allegato IV, tabella 1, non sembrano qui utili per lo scopo specificato sopra.

2. Le norme armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali.

Se prevista dal rispettivo mandato o altrimenti tecnicamente giustificata, una norma armonizzata si riferisce all'uso finale previsto dei prodotti che essa copre.

Articolo 2, punto 17bis

17bis. "uso finale previsto" indica uno degli usi finali dei prodotti da costruzione elencati nell'allegato VI del presente regolamento o altrimenti definito nella rispettiva specifica tecnica armonizzata;

Emendamento 119 - articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

L'emendamento 119 mette insieme vari emendamenti precedenti suggeriti in Parlamento per questo articolo. I suoi obiettivi generali sono pienamente accettabili secondo la Commissione, ma la versione del Parlamento necessita di alcune modifiche, soprattutto di tipo redazionale. Nel paragrafo 2 l'aggiunta del riferimento ai mandati riveduti sembra più funzionale allo scopo se posizionata alla fine del primo comma invece che alla fine del secondo.

2. Se la Commissione non stabilisce classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, esse possono essere stabilite nelle norme armonizzate dagli organismi europei di normalizzazione in base ad un mandato riveduto.

Se la Commissione ha stabilito classi di prestazione riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, gli organismi europei di normalizzazione useranno tali classi nelle norme armonizzate.

Il paragrafo 3 si occupa dell'istituzione dei "livelli minimi di prestazione" ed elimina le frasi iniziali relative alla "classificazione senza prove o senza prove ulteriori" che devono quindi essere inserite nuovamente nella proposta in corrispondenza del paragrafo seguente, 3bis, una volta apportate le necessarie modifiche. Il concetto precedente è stato inoltre sostituito nella proposta modificata della Commissione dai "livelli di soglia" come discusso precedentemente nel contesto della nuova definizione aggiunta nell'articolo 2 in quanto punto 3ter. Anche il riferimento all' "uso generalmente previsto" ivi contemplato va sostituito con "uso finale previsto" come spiegato sopra in relazione all'articolo 16, paragrafo 2 (cfr. l'emendamento 61).

3. Se previsto dai rispettivi mandati, gli organismi europei di normalizzazione stabiliscono nelle norme armonizzate i livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali ed eventualmente agli usi finali previsti, cui i prodotti da costruzione degli Stati membri dovranno attenersi.

3bis. La Commissione può fissare le condizioni alle quali, senza prove o senza prove ulteriori, un prodotto da costruzione possa essere considerato conforme a un certo livello o classe di prestazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Qualora la Commissione non definisca dette condizioni esse potranno essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in norme armonizzate, sulla base di un mandato riveduto.

I cambiamenti adottati dal Parlamento per il paragrafo 4 relativi all'obbligo per gli Stati membri di seguire i sistemi di classificazione stabiliti a livello comunitario nelle rispettive attività di regolamentazione possono essere accettati come tali dalla Commissione.

4. Gli Stati membri possono introdurre livelli o classi di prestazione cui i prodotti da costruzione dovranno conformarsi , riguardo alle caratteristiche essenziali ( CANCELLATO : dei prodotti) degli stessi, solo in base a sistemi di classificazione stabiliti dagli organismi europei di normalizzazione nelle norme armonizzate o dalla Commissione.

Emendamento 67 - articolo 19, paragrafo 3

Questo emendamento rispecchia il desiderio del Parlamento di includere, sia nei mandati che nelle specifiche tecniche armonizzate, informazioni sull' "uso generico previsto" [che ovviamente coincide con il concetto utilizzato precedentemente dal Parlamento e deve quindi essere sostituito con "uso finale previsto" come spiegato sopra in relazione all'articolo 16, paragrafo 2 (cfr. l'emendamento 61)]. Mentre questa idea, dove appropriato, è accettata completamente dalla Commissione, sarebbe preferibile affrontarla unicamente nell'ambito dell'articolo 16, più specificamente dedicato ai contenuti sia delle norme che dei mandati, e rispettivamente nell'articolo 20 (con un nuovo paragrafo 2bis) quando si parla di EAD. Queste disposizioni sono già state inserite nella proposta modificata della Commissione in entrambi gli articoli citati e, secondo la Commissione, ciò fa venir meno la necessità di modificare l'articolo 19 a questo scopo.

Articolo 20, paragrafo 2bis

2bis. Quando appropriato, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, stabilisce negli EAD dei livelli di soglia in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione nell'ambito del suo uso finale previsto dal costruttore.

Emendamento 68 - articolo 20, paragrafo 1

L'emendamento 68 è parte delle modifiche adottate dal Parlamento allo scopo di eliminare l'uso parallelo delle Valutazioni Tecniche Europee (ETA) e delle norme armonizzate, ovvero di limitare l'emissione di ETA ai casi in cui i prodotti da costruzione in questione non sono coperti, o non lo sono integralmente, da una qualche norma armonizzata (cfr. sopra, l'emendamento 8 relativo al considerando 16). Come già detto la Commissione approva questa scelta generale; ritiene tuttavia che sarebbe sufficiente inserire questo emendamento solamente nell'articolo 21, paragrafo 1, senza ripeterlo ulteriormente. La proposta modificata della Commissione non contiene pertanto modifiche all'articolo 20, paragrafo 1.

Cfr. l'articolo 21, paragrafo 1

1. Per un prodotto da costruzione non coperto o coperto solo parzialmente da una norma armonizzata , la Valutazione Tecnica Europea (ETA) viene rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica, su richiesta di un costruttore o di un importatore, in base a un EAD e in conformità alla procedura di cui all'allegato II.

Emendamento 120 - articolo 20, paragrafo 3 bis (nuovo)

Questo emendamento consiste in un nuovo paragrafo con cui il Parlamento desidera migliorare il passaggio da EAD a norme armonizzate: questo principio, del tutto accettabile, è stato già discusso sopra nell'ambito dell'emendamento 5 relativo al considerando 14. Secondo la Commissione, in generale sarebbe più appropriato affrontare la questione solo con questo riferimento più puntuale nel considerando citato senza includere alcun emendamento del genere nel testo principale della proposta. La versione modificata segue quindi questa linea.

Cfr. il considerando 14

Emendamento 71 - articolo 24, paragrafo 2, comma 1

Con questo emendamento il Parlamento desidera porre l'accento sulla necessità di garantire la trasparenza nelle valutazioni tra pari e l'accessibilità delle modalità di appello successive. Secondo la Commissione questi obiettivi meritano certamente di essere perseguiti ma, per quanto riguarda la trasparenza, è necessario tenere conto anche delle questioni legate alla riservatezza. Tutte le modalità di appello devono naturalmente essere designate nel modo più accessibile altrimenti la questione non riguarderebbe più gli appelli. Il modo migliore per conciliare questi due obiettivi apparentemente in conflitto potrebbe consistere nello spostamento dell'aggettivo "appropriate" in modo che non sia riferito soltanto alle modalità d'appello ma a tutti i contesti in questione.

2. La Commissione fissa delle procedure di valutazione appropriate , comprese modalità d'appello ( CANCELLATO : appropriate) contro le decisioni prese a seguito della valutazione .

Emendamenti 122, 111 e 77 - articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c) e comma 1bis (nuovo), paragrafo 2 bis (nuovo)

Gli emendamenti in questione riguardano tutti le parti dell'articolo 26 relative alla maggior parte delle procedure semplificate. Più nello specifico il Parlamento pone l'accento soprattutto su condivisione e cascading (lettere b e c) nonché sull'esclusione degli importatori da tali procedure.

Il Parlamento desidera innanzitutto chiarire le condizioni per la condivisione (lettera b) e in particolare il bisogno di consenso da parte del costruttore che ha ottenuto inizialmente i risultati di prova in questione. La Commissione accetta e appoggia pienamente questo chiarimento che è stato quindi inserito come tale nella proposta modificata della Commissione (in effetti senza l'ultima parola "o" poiché ciò potrebbe portare alla conclusione errata che il costruttore possa scegliere di utilizzare le diverse procedure alternative contenute nell'articolo 26 solo una alla volta).

L'emendamento del Parlamento sul cascading (lettera c) inizia aggiungendo dei riferimenti ai "fornitori di sistemi" . Di nuovo la Commissione accetta questo emendamento che migliora la qualità e la precisione della proposta. D'altra parte l'aggiunta delle due frasi seguenti sembra in qualche modo superflua o, nel caso della seconda frase, ingiustificatamente troppo onerosa nei confronti del costruttore. Pertanto queste frasi non sono state incluse nella proposta modificata della Commissione.

Infine il Parlamento desidera inserire un nuovo paragrafo relativo all'esclusione degli importatori dal campo di applicazione di questo articolo. L'idea è in linea di principio accettabile ma, secondo la Commissione e come citato in precedenza all'emendamento 18 del Parlamento (nuovo considerando 33bis, inserito nella proposta modificata della Commissione come considerando 34bis) sarebbe più appropriato evitare di ripetere gli stessi concetti in questo contesto: la Commissione preferisce quindi chiarire la questione una volta per tutte nel nuovo considerando citato. Va inoltre notato che l'articolo 14 non conferisce nessun diritto ai "costruttori", ma al contrario stabilisce dei nuovi obblighi. Ciò riguarda anche l'emendamento 83 del Parlamento, vedi sotto, che aggiunge a questo scopo all'articolo 27 un nuovo paragrafo di tenore affine. Per questi motivi un simile nuovo paragrafo non è stato incluso nella proposta modificata della Commissione.

(a) che, per una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione da lui commercializzato, si ritiene che esso raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli, o senza prove o calcoli ulteriori, in conformità alle condizioni precisate nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o nella decisione della Commissione. (CANCELLATO: ; )

(b) Che il prodotto da costruzione da lui commercializzato corrisponda al tipo di prodotto di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da un altro costruttore e già provato in conformità alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova di quest'altro prodotto.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore solo dopo esserne stato autorizzato da quest'ultimo, che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

(c) Che il prodotto da costruzione da lui commercializzato è un insieme di componenti, che egli assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di una sua componente, il quale ha già collaudato l'insieme o la componente per una o più caratteristiche essenziali in conformità alle pertinenti specifiche tecniche. Se queste condizioni sono soddisfatte, il costruttore è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell'insieme o della componente, a lui forniti.

Il costruttore può usare i risultati di prova ottenuti da un altro costruttore o fornitore di sistemi solo dopo esserne stato autorizzato da detto costruttore o dal fornitore di sistemi , che resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova.

Emendamento n. 78 - articolo 27 – titolo

Con l'emendamento 78 il Parlamento desidera aggiungere al titolo dell'articolo le parole "che fabbricano prodotti da costruzione" . La stessa idea è proposta nell'emendamento 79 al primo paragrafo dell'articolo. Pur accettando l'idea, la Commissione ritiene che non sia appropriato ripetere ciò sia nel titolo che nel testo dell'articolo.

Emendamento 79 - articolo 27, paragrafo 1

Questo emendamento consiste unicamente nell'aggiunta della stessa frase proposta dal Parlamento al titolo dell'articolo (cfr. emendamento precedente, già discusso sopra). Pur accettando il principio che sta dietro a ciò, la Commissione ritiene che la soluzione in questione non risolverebbe in maniera adeguata l'esigenza di chiarire la proposta in questo senso. Al fine di trovare un compromesso generalmente accettabile sul trattamento delle microimprese, i risultati delle discussioni tuttora in corso meritano di essere appoggiati. Il testo della proposta modificata della Commissione riflette questa linea di pensiero.

Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione possono sostituire la determinazione del tipo di prodotto in base a prove del tipo per i sistemi applicabili 4 e 5, come definito nell'allegato V, con una STD. L'STD deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti stabiliti.

Emendamento 83 - articolo 27, paragrafo 2 quater (nuovo)

Anche qui il Parlamento desidera inserire un nuovo paragrafo relativo all'esclusione degli importatori dal campo di applicazione di questo articolo. L'idea è in linea di principio accettabile, ma secondo la Commissione e come espresso più sopra nell'emendamento 18 del Parlamento (nuovo considerando 33bis, inserito nella proposta modificata della Commissione come considerando 34bis) sarebbe più appropriato evitare di ripetere gli stessi concetti in questo contesto.

Emendamento 84 - articolo 28, paragrafo 1

Con questo emendamento il Parlamento desidera sottolineare l'esigenza di rafforzare la fiducia del mercato per quanto riguarda l'utilizzo della Documentazione Tecnica Specifica (STD) nella procedura semplificata. La Commissione accetta questo obiettivo in linea di principio. Lo scopo esatto della STD (in questo o in altri contesti) non è quello di "garantire la sicurezza" ma piuttosto dimostrare e giustificare l'esistenza delle condizioni predefinite per l'utilizzo di una determinata procedura semplificata. La frase "assicura un livello equivalente di sicurezza e affidabilità" sembra alquanto vaga e deve quindi essere formulata meglio allo scopo di contribuire adeguatamente al vero obiettivo di questa aggiunta. Inoltre nell'intera proposta i requisiti imposti alle opere di costruzione sono stati sempre chiamati "requisiti fondamentali delle costruzioni" e non "…essenziali" . Per questo motivo la Commissione preferisce aggiornare il testo di questo paragrafo in base ai risultati della discussione in corso. Il testo della proposta modificata della Commissione riflette quindi questa linea di pensiero.

1. Per un prodotto da costruzione non progettato e fabbricato in serie ma in risposta a un ordine specifico e installato in una singola opera identificata, il costruttore può sostituire la sezione sulla valutazione della prestazione contenuta nel sistema vigente, come definita nell'allegato V, con una STD che dimostri la conformità del prodotto ai requisiti stabiliti.

Emendamento 86 - articolo 33, paragrafo 5

L'emendamento 86 consiste nell'aggiunta di un riferimento relativo alla "maniera del tutto trasparente nei confronti del costruttore" . La Commissione è in tutto favorevole a questo principio, come già detto sopra (cfr. l'emendamento 11 sul considerando 20), con le dovute limitazioni legate alla riservatezza.

Emendamento 88 - articolo 51, paragrafo 2 bis (nuovo)

Con questo emendamento, che aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo in questione, il Parlamento desidera sottolineare l'indipendenza dei membri del Comitato permanente. La Commissione può accettare questo principio che potrebbe portare ad una maggiore trasparenza ed obiettività. Sono necessarie tuttavia alcune modifiche nella formulazione poiché in questo contesto l'oggetto delle valutazioni non è la "conformità" (cfr. l'articolo 19 e l'allegato V).

2bis. Gli Stati membri si assicurano che i membri del comitato di cui al paragrafo 1 siano indipendenti dalle parti coinvolte nella valutazione e nella verifica della costanza delle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.

Emendamento 89 - articolo 53, paragrafo 3

L'emendamento 89 consiste di due parti aggiunte al paragrafo in questione. In primo luogo il riferimento iniziale della proposta agli ETAG (gli orientamenti per le Valutazioni Tecniche Europee) è stato ampliato per comprendere anche le cosiddette CUAP (Procedure di Valutazione basate su un'Intesa). È necessario tuttavia fare una distinzione fra l'accettazione formale e completa delle CUAP, cosa che non è mai avvenuta nell'ambito della CPD (dove non venivano in effetti citate nemmeno una volta) e l'utilizzo più esteso, ove appropriato, del loro contenuto (i metodi di valutazione previsti e sviluppati al loro interno) in questo contesto. Il raggiungimento del secondo obiettivo è stato assicurato per mezzo delle aggiunte inserite nell'allegato II. Pur accettando l'idea che sottende questa parte dell'emendamento, come detto sopra, la Commissione non ritiene necessari e tantomeno opportuni per gli scopi specificati alcuni cambiamenti in questo articolo.

In secondo luogo un nuovo comma è stato introdotto allo stesso scopo di cui al precedente articolo 20, paragrafo 3bis, ovvero agevolare il passaggio da ETAG a hEN (norme europee armonizzate). Come già detto, questa non è probabilmente la collocazione più adatta per un riferimento del genere che, fra l'altro, è già stato trattato nei considerando (cfr. il considerando 14 modificato). Per questi motivi la Commissione non ha modificato la proposta per quanto riguarda il paragrafo in questione.

Cfr. il considerando 14 e l'allegato II

Emendamento 90 – allegato I, paragrafo 1

Con questo emendamento il Parlamento desidera porre l'accento sulla necessità di tener conto della salute e sicurezza di tutti coloro che sono interessati dall'intero ciclo di vita dei lavori, ovvero dalla fase di costruzione a quella di demolizione. In linea di principio il suo contenuto è accettabile, ma la Commissione ritiene necessarie alcune modifiche. L'argomento in questione rimanda inoltre all'emendamento 2 e al testo aggiunto dal Parlamento come considerando 8a (aggiunto al considerando 14 nella proposta modificata della Commissione) che applica lo stesso tipo di approccio ai prodotti da costruzione.

Le costruzioni, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso a cui sono destinate e va tenuto conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate per tutto il ciclo di vita dei lavori.

Emendamento 91 – allegato I, sezione 3. Alinea

L'emendamento 91 riguarda determinate aggiunte all'alinea del requisito fondamentale delle costruzioni (BWR) n. 3 e sottolinea ancora una volta un approccio che tenga conto del ciclo di vita dei lavori di costruzione. Il principio secondo cui la "sicurezza dei lavoratori" è da includere in questo contesto tenendo conto delle fasi di costruzione e demolizione è accettabile in sé. Tale questione è tuttavia già affrontata nella direttiva 89/391/CEE. Alcuni adattamenti nella formulazione sono in ogni caso necessari: ad esempio il riferimento a "il loro ciclo di vita" accettato dal Parlamento è in qualche modo ambiguo.

Le costruzioni devono essere concepite e costruite in modo da non rappresentare, durante tutto il loro ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e sicurezza dei lavoratori, degli occupanti e dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

Emendamento 92 - allegato I, sezione 6, parte 1 ("Le costruzioni … degli occupanti")

Questo emendamento è riferito al requisito fondamentale delle costruzioni (BWR) n. 6. In seguito all'aggiunta di "illuminazione" alla proposta iniziale si è potuta accogliere la prima parte. Non è possibile accettare l'altra parte dell'emendamento del Parlamento poiché crea confusione fra i lavori di costruzione, l'argomento del presente allegato I e i requisiti stabiliti sui prodotti da costruzione che non andrebbero richiesti in questo contesto.

Le costruzioni e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'uso sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e il benessere termico degli occupanti.

Emendamento 93 – allegato I, sezione 7. Alinea

L'emendamento 93 consiste nell'aggiunta della parola "almeno" all'introduzione del requisito fondamentale delle costruzioni (BWR) n. 7. Si accetta tale aggiunta. In questo contesto tuttavia è necessario prestare particolare attenzione al fatto che i requisiti fondamentali delle costruzioni (BWR) non obbligano gli Stati membri in alcun modo, ma delineano solamente gli "ambiti" considerati importanti ai fini della sicurezza dei lavori (in termini generali).

Le costruzioni devono essere concepite, costruite e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca almeno quanto segue:

Emendamento 94 - allegato II, titolo

Questo emendamento riguarda il titolo dell'allegato II e aggiunge il riferimento al campo di applicazione di EAD e ETA. La questione è stata chiarita nella parte di testo precedente. In tali circostanze, pur accettandolo di per sé, la Commissione non ha ritenuto necessario inserire questo riferimento anche qui.

Emendamento 99 - allegato III, punto 4

Questo emendamento riguarda il riferimento ad un "uso generico" del prodotto in questione, aggiunto all'allegato III. Ai fini della coerenza all'interno dell'intera proposta, questa aggiunta andrebbe modificata come riferimento ad un "uso finale previsto", che è il concetto utilizzato in tutto il resto del documento.

4. Identificazione di prodotto (che ne permetta la tracciabilità) e menzione dell'uso finale previsto :

Emendamenti 102-106 - allegato V. Sezione 1, punti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5, alinea

Questi emendamenti riguardano il mantenimento della stessa numerazione dei sistemi già utilizzata nella CPD. La Commissione sostiene pienamente l'idea di riesaminare e riconsiderare questo argomento: in questo contesto tuttavia è necessario prestare attenzione alle altre possibilità presentate durante la discussione in corso in sede di Consiglio. In tali circostanze la proposta modificata della Commissione non contiene alcuna reazione agli emendamenti da 102 a 106 in questa fase.

3.3. Proposta modificata

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.

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