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Document 52009PC0499

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 501 definitivo} {COM(2009) 502 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}

    /* COM/2009/0499 def. - COD 2009/0140 */

    52009PC0499




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 23.9.2009

    COM(2009) 499 definitivo

    2009/0140 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

    {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 501 definitivo} {COM(2009) 502 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235}

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    La crisi finanziaria in corso ha messo in luce le debolezze del quadro di vigilanza dell’UE che è tuttora frammentato tra i vari orientamenti nazionali, malgrado i progressi sostanziali conseguiti nell’integrazione del mercato finanziario e la maggiore importanza acquisita dai soggetti transfrontalieri. In questo contesto il presidente Barroso ha chiesto ad un gruppo di esperti di alto livello, presieduto dall’ex amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI), Jacques de Larosière, di formulare raccomandazioni al fine di istituire un quadro di vigilanza più efficiente, integrato e sostenibile.

    Le principali raccomandazioni del gruppo Larosière sono incentrate su:

    (i) la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno della Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici, evitare turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera sostenibile alla crescita economica;

    (ii) la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) composto da una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che operino in tandem con le nuove autorità europee di vigilanza nate dalla trasformazione degli attuali comitati delle autorità di vigilanza[1] in un’autorità bancaria europea (EBA), un’autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari (ESMA), e un’autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA). Il sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria dovrà essere basato su responsabilità condivise che si rafforzano a vicenda e dovrà abbinare la vigilanza nazionale delle imprese con compiti specifici a livello europeo. Inoltre, promuoverà regole armonizzate e una prassi coerente di vigilanza e di applicazione delle norme.

    Nel marzo 2009 sia la Commissione che il Consiglio europeo hanno pienamente approvato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Il 27 maggio 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla vigilanza finanziaria nell’UE che descrive nei particolari il modo in cui dette raccomandazioni potrebbero essere attuate, prestando particolare attenzione alla creazione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e del Comitato europeo per il rischio sistemico. Il Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009 ha adottato conclusioni dettagliate nelle quali condivide gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione e sottolinea la necessità di potenziare in modo ambizioso la stabilità, la regolamentazione e la vigilanza finanziarie nell’UE. Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha successivamente confermato che la comunicazione pubblicata dalla Commissione a maggio e le conclusioni del Consiglio Ecofin hanno aperto la strada verso la creazione di un nuovo quadro per la vigilanza microprudenziale e macroprudenziale e ha chiesto alla Commissione di presentare tutte le proposte necessarie al più tardi entro l’inizio dell’autunno 2009, in modo che il nuovo quadro sia pienamente operativo nel corso del 2010.

    2. Consultazione delle parti interessate

    La Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull’intero pacchetto, ovvero sia sul Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria che sul Comitato europeo per il rischio sistemico. Una prima consultazione, rinviata dal 10 marzo al 10 aprile 2009, è stata condotta in seguito alla pubblicazione della relazione del gruppo Larosière perché apportasse un contributo alla comunicazione della Commissione sulla vigilanza finanziaria in Europa pubblicata il 27 maggio 2009. È possibile consultare un compendio dei 116 contributi pubblici ricevuti sul sito:

    http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf.

    Ad una seconda consultazione, condotta tra il 27 maggio e il 15 luglio 2009, erano stati invitati tutti gli operatori del settore dei servizi finanziari e i loro organismi di rappresentanza, le autorità di regolamentazione e di vigilanza, nonché altre parti interessate perché formulassero le loro osservazioni sulle riforme presentate più nel dettaglio nella comunicazione del maggio 2009. La maggior parte delle risposte ricevute si sono rivelate favorevoli alle riforme proposte e contenevano commenti su precisi aspetti sia del Comitato europeo per il rischio sistemico che del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. È possibile consultare un compendio dei contributi pubblici ricevuti sul sito:

    http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision_may/replies_summary_en.pdf.

    3. Valutazione dell’impatto

    La comunicazione di maggio 2009 era corredata da una valutazione d’impatto che analizzava le principali opzioni possibili a livello politico per la messa in atto del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e del Comitato europeo per il rischio sistemico. È stata tuttavia realizzata una seconda valutazione d’impatto degli aspetti più dettagliati della proposta, consultabile sul sito della Commissione.

    4. Elementi giuridici della proposta

    Tutte le parti interessate, ad esempio gli istituti finanziari, gli investitori ed i consumatori, avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l’interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. Troppo spesso in passato la vigilanza prudenziale si è concentrata esclusivamente sul livello micro e le autorità di vigilanza hanno valutato i bilanci dei singoli istituti finanziari senza prendere in debita considerazione le interazioni tra gli istituti e tra questi e il sistema finanziario nel suo insieme. Spetta alle autorità di vigilanza macroprudenziale fornire questa prospettiva più ampia. Tali autorità saranno incaricate di monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, l’ESRB costituirebbe un elemento essenziale di una struttura di vigilanza integrata dell’UE, necessaria per promuovere a livello politico l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri; tale struttura consentirebbe in tal modo di prevenire divergenze di approccio e migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

    In forza dell’articolo 95 del trattato CE, il Comitato europeo per il rischio sistemico è istituito come organismo privo di personalità giuridica. Questa base giuridica consente all’ESRB di avere le caratteristiche fondamentali delineate in precedenza e di disporre di un mandato che copra l’intero settore finanziario, senza eccezioni. Inoltre, consente all’ESRB di formare, insieme all’ESFS, un quadro innovativo comune per la vigilanza finanziaria, mantenendo al tempo stesso una chiara distinzione delle responsabilità tra l’ESRB e gli altri istituti.

    Il regolamento istitutivo dell’ESRB è completato da una decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea (BCE) il compito di assicurare il segretariato dell’ESRB. Di conseguenza, la BCE fornirà all’ESRB assistenza amministrativa, logistica, statistica ed analitica. Grazie alla suddetta decisione troverà per la prima volta applicazione l’articolo 105, paragrafo 6, del trattato CE che prevede per il Consiglio la possibilità, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, di affidare alla BCE compiti specifici in merito alla vigilanza prudenziale.

    5. Incidenza sul bilancio

    I costi in termini di bilancio legati all’ESRB saranno a carico della BCE e non avranno alcuna incidenza diretta sul bilancio comunitario. Il costo di tale assistenza dipenderà dalla misura in cui il personale e le risorse esistenti della BCE potranno essere usati per svolgere i compiti di segretariato dell’ESRB.

    6. Illustrazione dettagliata della proposta

    Affinché l’ESRB possa essere istituito quale nuovo organismo europeo, indipendente dalle strutture già esistenti, si rende necessario un regolamento del Consiglio.

    6.1. Istituzione dell’ESRB

    L’ESRB è un organismo europeo del tutto nuovo, senza precedenti, che sarà responsabile della vigilanza macroprudenziale e avrà un triplice obiettivo:

    - metterà a punto una prospettiva macroprudenziale europea allo scopo di affrontare il problema della frammentazione dell’analisi di rischio individuale a livello nazionale;

    - rafforzerà l’efficacia dei meccanismi di allerta (precoce) migliorando l’interazione tra analisi microprudenziale e macroprudenziale. La solidità delle singole imprese è stata troppo spesso verificata in maniera isolata, prestando poca attenzione al grado di interdipendenza all’interno del sistema finanziario;

    - consentirà che le valutazioni del rischio siano tradotte in azione dalle autorità competenti.

    Data l’ampia portata e la delicatezza dei suoi compiti, l’ESRB non sarà concepito come un organismo dotato di personalità giuridica e di poteri giuridicamente vincolanti, ma piuttosto come un organismo la cui legittimità poggerà sulla reputazione che gli varranno i suoi giudizi indipendenti, l’alta qualità delle sue analisi e l’acutezza delle sue conclusioni.

    Il principale organo decisionale dell’ESRB sarà il consiglio generale.

    La composizione di detto consiglio costituisce un fattore cruciale per l’efficacia dell’ESRB. La scelta dovrà garantire una rappresentanza significativa delle banche centrali. Nella maggior parte degli Stati membri, le banche centrali sono investite di un certo grado di responsabilità in materia di vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario. A motivo di tale responsabilità e della competenza acquisita, le banche centrali sono in condizione di contribuire all’analisi degli effetti sulla stabilità finanziaria delle interconnessioni tra il settore finanziario e l’ambiente macroeconomico in generale.

    Il lavoro di analisi e l’appoggio logistico all’ESRB saranno forniti da un segretariato, assicurato dalla BCE. Ciò consentirà all’ESRB di sfruttare l’approfondita esperienza della BCE in materia macroprudenziale, nonché il suo ruolo centrale all’interno del sistema monetario dell’UE. In collaborazione con le banche centrali nazionali, la Banca centrale europea stila e diffonde un’ampia gamma di statistiche ed indicatori monetari relativi agli istituti finanziari e assieme all’Eurosistema sorveglia gli andamenti ciclici e strutturali all’interno del settore bancario dell’UE e dell’area dell’euro e di altri settori finanziari al fine di valutare le possibili vulnerabilità del settore finanziario e la sua resilienza ad eventuali shock.

    6.2. Compiti e poteri dell’ESRB

    L’ESRB non sarà dotato di poteri giuridicamente vincolanti che gli consentiranno di imporre misure agli Stati membri o alle autorità nazionali, ma è stato concepito come un organo i cui poteri riposano sulla sua reputazione e caratterizzato da una composizione di alto livello che dovrebbe influenzare i responsabili politici e le autorità di vigilanza grazie alla sua autorità morale. A tal fine, l’ESRB fornirà valutazioni di alta qualità della situazione macroprudenziale e al tempo stesso potrà sia segnalare rischi e formulare raccomandazioni che individuano gli eventuali squilibri del sistema finanziario suscettibili di accrescere i rischi sistemici, sia indicare le adeguate misure correttive. Le attività dell’ESRB avranno un’ampia portata e non saranno limitate ad uno specifico tipo di entità o mercato. Tanto le segnalazioni di rischio, quanto le raccomandazioni potranno riguardare qualsiasi aspetto del sistema finanziario che possa generare un rischio sistemico. Inoltre, in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale l’ESRB collaborerà con le istituzioni finanziarie internazionali (FMI, FSB, ecc.) e con le istituzioni dei paesi terzi competenti nel settore. La presente proposta, basata sull’articolo 95 del trattato CE, è rilevante ai fini del SEE. Le modalità di cooperazione tra gli Stati dell’EFTA che partecipano al SEE e l’ESRB saranno discusse in seno al comitato misto SEE.

    6.2.1. Segnalazioni e raccomandazioni

    Uno dei compiti essenziali dell’ESRB consiste nell’individuare rischi di dimensione sistemica e prevenirne o attenuarne l’impatto sul sistema finanziario all’interno dell’UE. A tal scopo, l’ESRB potrà effettuare segnalazioni di rischio che dovranno sollecitare reazioni rapide per evitare l’insorgere di problemi più gravi e, infine, di una nuova crisi. Laddove necessario, l’ESRB potrà inoltre raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti per far fronte a qualsiasi rischio individuato.

    Le raccomandazioni dell’ESRB non saranno giuridicamente vincolanti, sebbene i destinatari non potranno rimanere passivi di fronte ad un rischio individuato e saranno chiamati a reagire in un modo o nell’altro. Se il destinatario è d’accordo con la raccomandazione, questi deve comunicare tutti i provvedimenti adottati al fine di seguire quanto dettato nella raccomandazione. Se non lo è e decide di non agire, dovrà motivarne adeguatamente le ragioni. Le raccomandazioni dell’ESRB non possono pertanto essere semplicemente ignorate.

    L’ESRB deciderà di volta in volta se rendere pubbliche le segnalazioni e le raccomandazioni. Da un lato, la pubblicazione di una raccomandazione può accrescere la pressione in favore della rapida adozione delle misure correttive; dall’altro, potrebbe scatenare reazioni negative sui mercati finanziari. Data la delicatezza delle decisioni relative alla pubblicazione di segnalazioni e raccomandazioni, si procederà caso per caso. Sembra inoltre opportuno che le segnalazioni e le raccomandazioni non siano rese pubbliche a meno che il consiglio generale, deliberando a maggioranza qualificata di due terzi, non decida altrimenti.

    La Comunità nel suo insieme, uno o più Stati membri, o ancora una o più autorità nazionali o europee di vigilanza possono essere destinatari di segnalazioni e raccomandazioni. Tutte le segnalazioni e raccomandazioni devono essere trasmesse tramite il Consiglio, e quelle relative a questioni di vigilanza devono inoltre essere comunicate alla relativa autorità europea di vigilanza. La trasmissione di segnalazioni e raccomandazioni al Consiglio e alle autorità europee di vigilanza non è intesa a filtrare o a edulcorare il contenuto delle segnalazioni o delle raccomandazioni, ma è piuttosto volta a rafforzare la pressione morale sul destinatario affinché agisca o si giustifichi, dando al Consiglio la possibilità di esprimersi in merito.

    6.2.2. Accesso alle informazioni

    L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. L’ESRB dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, mantenendo nel contempo la riservatezza di tali dati e potrà fare affidamento sull’ampia gamma di dati relativi agli istituti monetari e finanziari già raccolti dalla BCE attraverso l’Eurosistema. Oltre a svolgere i propri compiti e ad assicurare la necessaria coerenza con le autorità di vigilanza microprudenziale, attraverso il proprio segretariato l’ESRB potrà chiedere alle autorità europee di vigilanza di fornire informazioni in forma sommaria o aggregata. Nel caso in cui tali informazioni non fossero disponibili (o non fossero messe a disposizione) l’ESRB potrà richiederle direttamente alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri. Inoltre il presente regolamento introduce per le autorità europee di vigilanza, per le banche centrali e per gli Stati membri l’obbligo generale di fornire all’ESRB tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, garantendo in questo modo un ampio accesso ai dati necessari all’analisi macroprudenziale.

    Dal momento che per dimensioni, interconnessione con altri istituti finanziari o per il loro profilo di rischio, alcuni istituti possono avere carattere sistemico, attraverso il suo segretariato l’ESRB avrà altresì accesso, su richiesta motivata presso le autorità europee di vigilanza, a dati relativi a un singolo istituto.

    6.3. Rapporti con il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS)

    Il quadro proposto per la vigilanza nell’UE può funzionare solo se l’ESRB e l’ESFS collaborano in modo efficiente. L’obiettivo stesso della riforma è garantire una migliore interazione tra il livello macroprudenziale e quello microprudenziale della vigilanza. Per svolgere il proprio ruolo di autorità di vigilanza macroprudenziale, l’ESRB avrà bisogno di un flusso tempestivo di dati microprudenziali armonizzati, mentre la vigilanza microprudenziale condotta dalle autorità nazionali trarrà vantaggio dalle conoscenze approfondite che l’ESRB ha del quadro macroprudenziale. I regolamenti precisano inoltre le procedure che le autorità europee di vigilanza devono seguire per agire sulla base delle raccomandazioni dell’ESRB e il modo in cui devono esercitare le proprie competenze al fine di garantire che sia dato tempestivo seguito alle raccomandazioni indirizzate a una o a più autorità nazionali di vigilanza competenti.

    6.4. Riservatezza

    I membri del consiglio generale dell’ESRB e il personale che lavora per quest’ultimo saranno tenuti al segreto d’ufficio. Qualsiasi informazione riservata ricevuta dai membri del consiglio generale o da quanti lavorano per l’ESRB non dovrà essere divulgata all’esterno, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti. Tali obblighi di sicurezza si applicano soprattutto al personale della BCE, dal momento che questi assicurerà il segretariato dell’ESRB. A tal proposito, le informazioni ottenute dalla BCE in qualità di segretariato dell’ESRB saranno usate esclusivamente per svolgere le funzioni di quest’ultimo. Conformemente alla prassi in uso presso le istituzioni europee, quanti hanno lavorato per l’ESRB saranno soggetti al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

    Inoltre, i destinatari, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prenderanno le misure necessarie a preservare il carattere di riservatezza delle segnalazioni e delle raccomandazioni.

    6.5. L’organizzazione interna dell’ESRB

    L’ESRB sarà composto da: (i) un consiglio generale; (ii) un comitato direttivo e (iii) un segretariato.

    6.5.1. Il consiglio generale

    Il consiglio generale è l’organo decisionale dell’ESRB ed in quanto tale adotterà le segnalazioni e le raccomandazioni di cui alla sezione 6.2.1 della presente relazione.

    I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

    - i governatori delle banche centrali nazionali;

    - il presidente e il vicepresidente della BCE;

    - un membro della Commissione europea;

    - i presidenti delle tre autorità europee di vigilanza.

    I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

    - un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza;

    - il presidente del Comitato economico e finanziario.

    A seconda delle questioni dibattute, il rappresentante delle autorità nazionali di vigilanza può variare (rotazione necessaria in molti Stati membri, dove esistono diversi organismi incaricati, per esempio, della vigilanza del settore finanziario e assicurativo).

    Nel loro agire, i membri del consiglio generale daranno prova di imparzialità. Ciò implica che, nello svolgere attività legate all’ESRB, essi non seguiranno istruzioni, né prenderanno in considerazione gli interessi personali di alcuno Stato membro. L’imparzialità è un requisito essenziale, dal momento che non sempre gli interessi di un singolo Stato membro coincidono con lo scopo principale dell’ESRB, ovvero mantenere la stabilità finanziaria nell’intera Unione europea.

    I membri del consiglio generale aventi diritto di voto potranno esprimere un solo voto a testa. Le decisioni del consiglio generale saranno adottate a maggioranza semplice, eccezion fatta per le decisioni relative alla pubblicazione di una segnalazione o di una raccomandazione, nel qual caso sarà necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi. Conformemente alla prassi comune, perché il voto sia valido sarà necessario raggiungere un quorum.

    Il consiglio generale si riunisce almeno quattro volte l’anno. Le riunioni saranno convocate su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri aventi diritto di voto.

    6.5.2. Il presidente

    Il presidente sarà eletto, per un periodo di cinque anni, tra i membri del consiglio generale dell’ESRB, membri altresì del consiglio generale della BCE. Il presidente presiederà il consiglio generale, nonché il comitato direttivo e darà istruzioni al segretariato dell’ESRB per conto del consiglio generale. Il presidente potrà convocare di propria iniziativa riunioni straordinarie del consiglio generale. Riguardo alle modalità di voto all’interno del consiglio generale, in caso di parità di voti il voto del presidente sarà decisivo. Il presidente rappresenterà l’ESRB all’esterno.

    6.5.3. Il comitato direttivo

    Date le sue dimensioni, il consiglio generale, che sarà composto da un totale di 61 membri, sarà assistito nel processo decisionale da un comitato direttivo. Quest’ultimo preparerà le riunioni del consiglio generale, esaminerà i fascicoli che dovranno essere discussi e sorveglierà l’andamento dei lavori in corso in seno all’ESRB.

    Il comitato direttivo sarà composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio generale, dai presidenti delle tre autorità europee di vigilanza, dal presidente del Comitato economico e finanziario, dal membro della Commissione e da cinque membri del consiglio generale, membri altresì del consiglio generale della BCE (12 membri in tutto).

    6.5.4. Il segretariato

    La BCE assicurerà il segretariato dell’ESRB. Il segretariato riceverà istruzioni direttamente dal presidente del consiglio generale.

    Il capo del segretariato sarà nominato dalla BCE di concerto con il consiglio generale dell’ESRB. Il segretariato fornirà all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica compresa la preparazione delle riunioni, la raccolta e il trattamento di informazioni qualitative e quantitative destinate all’ESRB, la realizzazione di analisi e valutazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ESRB. Il segretariato fornirà il suo sostegno anche ai lavori del comitato tecnico consultivo (cfr. 6.5.5.).

    6.5.5 Il comitato tecnico consultivo e altre forme di consulenza

    Il comitato tecnico consultivo (in prosieguo: “ATC” - Advisory Technical Committee ) avrà il compito di fornire consulenza e assistenza al consiglio generale su questioni che rientrano nelle competenze dell’ESRB, su richiesta di quest’ultimo.

    Fanno parte dell’ATC:

    - un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale

    - un rappresentante della BCE

    - un rappresentante dell’autorità nazionale di vigilanza di ciascuno Stato membro

    - un rappresentante per ogni autorità europea di vigilanza

    - due rappresentanti della Commissione europea

    - un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

    Il presidente dell’ATC sarà nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente. Il rappresentante delle autorità nazionali di vigilanza più variare a seconda delle questioni dibattute.

    6.6. Obbligo di presentare relazioni

    L’ESRB dovrà rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio e dovrà pertanto presentare loro una relazione almeno una volta l’anno. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno altresì facoltà di chiedere all’ESRB di presentare relazioni più spesso.

    2009/140 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione[2],

    visto il parere della Banca centrale europea[3],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[5],

    considerando quanto segue:

    (1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell’attuale vigilanza macroprudenziale.

    (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il “gruppo Larosière”) di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

    (3) Nella sua relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello comunitario incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario.

    (4) Nella sua comunicazione “Guidare la ripresa in Europa” del 4 marzo 2009[6] la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella sua riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell’UE e sull’utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.

    (5) Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009[7] la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello comunitario, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali ”.

    (6) Gli attuali dispositivi comunitari attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale. La responsabilità dell’analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito concreto.

    (7) La Comunità necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell’UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) dovrà essere istituito come organismo indipendente, incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello europeo.

    (8) Laddove necessario, l’ESRB dovrà emettere segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all’intera Comunità, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti.

    (9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Consiglio e, se necessario, attraverso l’Autorità bancaria europea (EBA) istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[8], l’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

    (10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, l’ESRB dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza o essere in grado di fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo “ act or explain ”, “agisci o spiega”).

    (11) È opportuno che L’ESRB decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.

    (12) È opportuno che L’ESRB presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse.

    (13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori dell’ESRB è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto, mentre un’autorità nazionale di vigilanza per Stato membro dovrà partecipare in qualità di membro senza diritto di voto.

    (14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria della Comunità, mentre la presenza del presidente del Comitato economico e finanziario rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria.

    (15) È indispensabile che i membri dell’ESRB svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme. Il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno all’ESRB non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.

    (16) L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. L’ESRB dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.

    (17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, L’ESRB dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa comunitaria, ecc.) dando loro un’equa possibilità di esprimere le loro osservazioni.

    (18) Data l’interconnessione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, l’ESRB dovrà coordinarsi con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board di recente costituzione, che dovrebbero emettere segnalazioni in merito ai rischi macroprudenziali a livello mondiale.

    (19) La creazione dell’ESRB dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale comunitaria del sistema finanziario costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all’interno della Comunità, dal momento che l’aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l’interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. L’ESRB dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, l’ESRB contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza comunitaria integrata, necessaria per promuovere l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.

    (20) Poiché l’integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I Disposizioni generali

    ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

    È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico, in prosieguo “ESRB”.

    Articolo 2Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. “istituto finanziario” qualsiasi impresa la cui attività principale consista nell’accettare depositi, concedere crediti, fornire servizi assicurativi o altri servizi finanziari ai propri clienti o membri, nel realizzare investimenti finanziari oppure nell’esercitare attività di negoziazione per proprio conto;

    2. “sistema finanziario” tutti gli istituti finanziari, i mercati e le infrastrutture di mercato.

    Articolo 3Finalità, obiettivi e compiti

    1. L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

    2. Ai fini del paragrafo 1, l’ESRB è incaricato di quanto segue:

    3. definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti per i compiti di cui al paragrafo 1;

    4. individuare e classificare tali rischi in base ad un ordine di priorità;

    5. emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi;

    6. laddove appropriato, raccomandare l’adozione di misure correttive;

    7. monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

    8. collaborare strettamente con il sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

    9. coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board , nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

    10. svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione comunitaria.

    Capo IIorganizzazione

    ARTICOLO 4 STRUTTURA

    1. L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo e da un segretariato.

    2. Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati all’ESRB.

    3. Il comitato direttivo assiste l’ESRB nel processo decisionale contribuendo alla preparazione delle riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno all’ESRB.

    4. In conformità con la decisione XXXX/2009/CE del Consiglio[11] il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica.

    5. Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta.

    Articolo 5Presidenza

    1. Il presidente e il vicepresidente dell’ESRB sono eletti, per un periodo di cinque anni, da e tra i membri del consiglio generale dell’ESRB, membri altresì del consiglio generale della BCE. Il loro mandato è rinnovabile.

    2. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

    3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, il vicepresidente assicura la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

    4. Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti presidente o vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il presidente o il vicepresidente non siano più in grado di assolvere ai loro compiti, in conformità con il paragrafo 1 si procede all’elezione di un nuovo presidente o vicepresidente.

    5. Il presidente rappresenta l’ESRB all’esterno.

    Articolo 6Consiglio generale

    1. I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

    (a) il presidente e il vicepresidente della BCE;

    (b) i governatori delle banche centrali nazionali;

    (c) un membro della Commissione europea;

    (d) il presidente dell’Autorità bancaria europea;

    (e) il presidente dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;

    (f) il presidente dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.

    2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

    (a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza;

    (b) il presidente del Comitato economico e finanziario.

    3. Allorché all’ordine del giorno di una riunione figurino punti che rientrano tra le competenze di più di un’autorità nazionale di vigilanza in uno stesso Stato membro, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano unicamente alle discussioni relative alle questioni che rientrano tra le loro competenze.

    4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno dell’ESRB.

    Articolo 7Imparzialità

    1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa all’ESRB, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità, senza chiedere né accettare istruzioni da parte degli Stati membri.

    2. Gli Stati membri non cercano di influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei loro compiti.

    Articolo 8Segreto professionale

    1. I membri del consiglio generale dell’ESRB e il personale che lavora, o ha lavorato per quest’ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

    2. Le informazioni ricevute dai membri dell’ESRB possono essere usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

    3. Fatti salvi l’articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

    4. L’ESRB concorda con le autorità europee di vigilanza le procedure sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

    Articolo 9Riunioni del consiglio generale

    1. Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

    2. Ogni membro presenzia personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.

    3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di tempo prolungato può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all’istituto interessato.

    4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

    Articolo 10Modalità di voto in seno al consiglio generale

    1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

    2. Il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

    3. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.

    Articolo 11Comitato direttivo

    1. Il comitato direttivo è composto da:

    (a) il presidente dell’ESRB;

    (b) il vicepresidente dell’ESRB;

    (c) altri cinque membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE eletti, per un periodo di due anni, da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE;

    (d) un membro della Commissione europea;

    (e) il presidente dell’Autorità bancaria europea;

    (f) il presidente dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;

    (f) il presidente dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.

    (h) il presidente del Comitato economico e finanziario.

    In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro.

    2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l’anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.

    Articolo 12Comitato tecnico consultivo

    1. Il comitato tecnico consultivo è composto da:

    (a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;

    (b) un rappresentante per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza;

    (c) un rappresentante dell’Autorità bancaria europea;

    (d) un rappresentante dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;

    (e) un rappresentante dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari;

    (f) due rappresentanti della Commissione;

    (g) un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

    Le autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato. Allorché all’ordine del giorno di una riunione figurino punti che rientrano tra le competenze di più di un’autorità nazionale di vigilanza in uno stesso Stato membro, i rispettivi rappresentanti partecipano unicamente alle discussioni relative alle questioni che rientrano tra le loro competenze.

    2. Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente.

    3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

    4. Il segretariato dell’ESRB fornisce sostegno ai lavori del Comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.

    Articolo 13Altre fonti di consulenza

    Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato.

    Articolo 14Accesso ai documenti

    1. Ai documenti in possesso dell’ESRB si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

    2. Il consiglio generale adotta le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    3. Le decisioni adottate dall’ESRB a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articolo 195 e 230 del trattato CE.

    Capo IIICompiti

    ARTICOLO 15 RACCOLTA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    1. L’ESRB fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

    2. Le autorità europee di vigilanza, le banche centrali europee e gli Stati membri collaborano strettamente con l’ESRB e, in conformità con la legislazione comunitaria, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

    3. L’ESRB può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, l’ESRB può richiederle alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri.

    4. L’ESRB può inviare alle autorità europee di vigilanza una richiesta motivata affinché forniscano informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata.

    5. Prima di richiedere informazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 4, l’ESRB procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantita la ragionevolezza della richiesta.

    Articolo 16Segnalazioni e raccomandazioni

    1. In caso di individuazione di rischi significativi al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’ESRB effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l’adozione di misure correttive.

    2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dall’ESRB in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate all’intera Comunità o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa comunitaria pertinente.

    3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse anche al Consiglio, mentre quelle indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.

    4. In qualsiasi momento qualsiasi membro del consiglio generale può richiedere che si proceda alla votazione di una bozza di segnalazione o di raccomandazione.

    Articolo 17Seguito dato alle raccomandazioni dell’ESRB

    1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano all’ESRB i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza.

    2. Qualora l’ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l’ESRB ne informa il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.

    Articolo 18Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

    1. Il consiglio generale dell’ESRB decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica.

    2. Laddove il consiglio generale dell’ESRB decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.

    3. Qualora il consiglio generale dell’ESRB decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. Il presidente del Consiglio può decidere di non comunicare una segnalazione o una raccomandazione agli altri membri del Consiglio.

    Capo IVDisposizioni finali

    ARTICOLO 19 OBBLIG o di presentare relazioni

    1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l’anno.

    2. Su invito del Consiglio o della Commissione l’ESRB esamina altresì questioni specifiche.

    Articolo 20Clausola di riesame

    Il Consiglio esamina il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determina se la missione e l’organizzazione dell’ESRB necessitano di modifiche.

    Articolo 21Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] Ovvero il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR).

    [2] GU C, pag.

    [3] Decisione XXXX.

    [4] GU C, pag.

    [5] GU C, pag.

    [6] COM(2009) 114.

    [7] COM(2009) 252.

    [8] GU L, pag.

    [9] GU L, pag.

    [10] GU L, pag.

    [11] GU L, pag.

    [12] GU

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