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Document 52009PC0436

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

    /* COM/2009/0436 def. - CNS 2009/0120 */

    52009PC0436

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento /* COM/2009/0436 def. - CNS 2009/0120 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 27.8.2009

    COM(2009) 436 definitivo

    2009/0120 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

    RELAZIONE

    1. La Comunità europea è parte di una serie di accordi regionali in materia di inquinamento marino, come l'accordo di cooperazione di Bonn, la convenzione di Barcellona e la convenzione di Helsinki, che agevolano l'assistenza reciproca e la cooperazione tra gli Stati membri in questo settore nei mari del Nord, Mediterraneo e Baltico. Dopo la gravissima marea nera provocata dalla petroliera Aragon al largo delle coste di Madeira nel 1990, il Portogallo ha promosso l'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (accordo di Lisbona), che crea un meccanismo volto a garantire la cooperazione fra le parti contraenti in caso di incidenti di inquinamento marino e le obbliga a elaborare e attuare i propri piani e strutture di emergenza. L'accordo si applica alla regione nord-orientale dell'Oceano Atlantico, delimitata dai confini esterni della zona economica esclusiva di ogni Stato firmatario e dai confini stabiliti da altri accordi regionali, come l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) e la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona).

    2. L'accordo di Lisbona, che è stato firmato il 17 ottobre 1990 dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, dal Marocco e dalla Comunità europea, è stato ratificato dal Portogallo, dalla Francia e dalla Comunità europea, ma non dalla Spagna e dal Marocco a causa di una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale, originata dall'articolo 3, lettera c), concernente la zona di applicazione dell'accordo, che recita: "a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione del regno del Marocco."

    3. A seguito dell'accordo raggiunto su un protocollo aggiuntivo che modifica l'articolo 3, lettera c), dell'accordo di Lisbona, il Portogallo, la Spagna, la Francia e il Marocco hanno firmato il protocollo a Lisbona il 20 maggio 2008. La Comunità è stata invitata a firmarlo insieme alle altre parti contraenti. La decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, è stata adottata il 12 dicembre 2008. Il protocollo aggiuntivo è stato cofirmato a nome della Comunità europea dalla presidenza ceca e del capo della rappresentanza della Commissione europea in Portogallo il 25 marzo 2009.

    4. È quindi opportuno che la Comunità firmi il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento.

    2009/0120 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità è parte dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (accordo di Lisbona) approvato con la decisione 93/550/CEE del Consiglio del 20 ottobre 1993[1].

    (2) Una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale ha impedito la ratifica dell'accordo di Lisbona da parte della Spagna e del Marocco. La controversia è stata risolta dal protocollo aggiuntivo all'accordo di Lisbona che modifica l'articolo 3, lettera c), dell'accordo stesso.

    (3) A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento il 12 dicembre 2008, il protocollo aggiuntivo è stato firmato, a nome della Comunità, il 25 marzo 2009.

    (4) Il protocollo aggiuntivo all'accordo di Lisbona è aperto alla ratifica, accettazione o approvazione da parte delle Parti. Occorre che la Comunità e gli Stati membri adottino le misure necessarie per permettere il deposito, possibilmente contestuale, degli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione.

    (5) È quindi opportuno che la Comunità firmi il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento è approvato a nome della Comunità europea.

    Il testo del protocollo aggiuntivo è riportato in allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata, o le persone abilitate, a depositare a nome della Comunità europea lo strumento di approvazione presso il governo del Portogallo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo.

    2. È opportuno che la Comunità europea e gli Stati membri parti dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento si sforzino di depositare simultaneamente, nel limite del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    Protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento

    La Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno del Marocco e la Comunità europea, in appresso "le parti",

    consapevoli dell'esigenza di tutelare l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,

    riconoscendo che l'inquinamento dell'oceano Atlantico nordorientale, provocato da idrocarburi e altre sostanze nocive, può minacciare l'ambiente marino e gli interessi degli Stati rivieraschi,

    tenendo conto dell'esigenza di promuovere una rapida entrata in vigore dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990, in appresso "l'accordo di Lisbona",

    hanno convenuto quanto segue:

    Articolo 1

    Modifica dell 'accordo di Lisbona

    L'articolo 3, lettera c), dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990 ("l'accordo di Lisbona"), è modificato come segue:

    "c) a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione di uno qualsiasi degli Stati contraenti."

    Articolo 2

    Relazione fra l 'accordo di Lisbona e il protocollo aggiuntivo

    Il presente protocollo reca modifica dell'accordo di Lisbona in conformità delle disposizioni previste all'articolo precedente e, per quanto riguarda le parti del presente protocollo, l'accordo e il protocollo aggiuntivo devono essere interpretati e applicati congiuntamente come uno strumento unico.

    Articolo 3

    Consenso a essere vincolati ed entrata in vigore

    1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti; i rispettivi strumenti devono essere depositati presso il governo della Repubblica portoghese.

    2. Il presente protocollo entra in vigore alla data del ricevimento, da parte del governo della Repubblica portoghese, dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

    3. Nessuna parte può esprimere il proprio consenso a essere vincolata dal presente protocollo senza avere, precedentemente o simultaneamente, espresso il consenso a essere vincolata dall'accordo di Lisbona, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22.

    4. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'eventuale adesione all'accordo di Lisbona, in conformità della procedura di cui agli articoli 23 e 24, implica anche il consenso a essere vincolati dal presente protocollo, in quanto le parti sono tenute al rispetto dell'accordo di Lisbona quale modificato dall'articolo 1 del presente protocollo.

    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente protocollo.

    Fatto a Lisbona, il venti del mese di maggio del 2008, in lingua araba, spagnola, francese e portoghese (il testo francese fa fede in caso di divergenza)

    PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

    PER IL REGNO DI SPAGNA

    PER LA REPUBBLICA FRANCESE

    PER IL REGNO DEL MAROCCO

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA

    [1] GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20.

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