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Document 52009PC0338

    Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali {SEC(2009) 915} {SEC(2009) 916}

    /* COM/2009/0338 def. - CNS 2009/0101 */

    52009PC0338

    Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali {SEC(2009) 915} {SEC(2009) 916} /* COM/2009/0338 def. - CNS 2009/0101 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 8.7.2009

    COM(2009) 338 definitivo

    2009/0101 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

    sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

    {SEC(2009) 915}{SEC(2009) 916}

    RELAZIONE

    1. Introduzione

    1. La presente proposta di decisione quadro del Consiglio è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. La proposta rappresenta la prima di una serie di misure dirette a sostituire la proposta di decisione quadro in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004) 328 del 28.4.2004) presentata dalla Commissione nel 2004 e successivamente ritirata, dopo essere stata debitamente notificata al Consiglio e al Parlamento europeo. Infatti, nonostante tre anni di discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, non è stato possibile raggiungere un accordo in merito a tale proposta, che è stata praticamente abbandonata nel giugno del 2007, dopo una discussione infruttuosa al Consiglio "Giustizia". Attualmente si è giunti alla conclusione che un modo di procedere accettabile per tutti consiste in un approccio graduale; questa soluzione ha anche il vantaggio di rafforzare progressivamente la fiducia reciproca. La presente proposta va quindi considerata parte integrante di un pacchetto legislativo inteso a garantire un insieme minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell'Unione europea. I diritti oggetto della proposta del 2004 erano tra gli altri il diritto all'interpretazione, traduzione e assistenza legale gratuite, il diritto ad essere informati dei propri diritti (comunicazione dei diritti), la garanzia di una particolare attenzione agli imputati vulnerabili e il diritto di comunicare con le autorità consolari e con i familiari. Per quanto attiene alla presente proposta, la Commissione ha deciso di limitarsi a disciplinare il diritto all'interpretazione e alla traduzione, sia perché questo diritto è risultato il meno controverso nelle discussioni sulla proposta del 2004, sia perché su questo tema già si dispone di studi e di materiale informativo.

    2. La proposta tende a migliorare i diritti degli indagati che non comprendono o non parlano la lingua in cui si svolge il procedimento. Grazie all'introduzione di norme minime comuni relative a questi diritti, sarà possibile agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

    3. Per quanto riguarda la base giuridica, la proposta si fonda sull'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea. Questa norma prevede che l'UE possa condurre un' "azione comune" onde garantire la compatibilità delle normative per migliorare, se del caso, la cooperazione. Per realizzare la cooperazione giudiziaria, in particolare il reciproco riconoscimento, occorre fiducia reciproca. Si rende quindi necessario un certo grado di compatibilità per migliorare la fiducia e di conseguenza la cooperazione.

    4. Il diritto all'interpretazione e alla traduzione, che deriva dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), è fondamentale per chi deve affrontare un'accusa in un procedimento penale e non conosce la lingua del procedimento, perché consente all'indagato di apprendere il contenuto delle accuse formulate a suo carico e di capire come si svolgerà il procedimento, permettendogli di capire di cosa lo si accusa. Occorre fornire la traduzione dei documenti procedurali fondamentali. Conformemente alla CEDU, l'interpretazione e la traduzione devono essere fornite gratuitamente.

    5. Valutazione d'impatto

    La proposta è stata oggetto di valutazione d'impatto di cui al documento SEC(2009) 915. La valutazione d'impatto è stata esaminata e successivamente approvata dal comitato per la valutazione d'impatto il 27 maggio 2009. Le raccomandazioni del comitato e le modalità con cui si è dato loro seguito sono esposte al paragrafo 25 della valutazione d'impatto (http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm). Sono state prospettate le seguenti opzioni:

    a) Il mantenimento dello status quo significa assenza di qualsiasi iniziativa a livello comunitario. L'attuale situazione, nella quale si presume che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla CEDU, continuerà probabilmente a sussistere, perpetuando così lo squilibrio esistente tra l'esercizio dell'azione penale e la condizione dell'imputato, che ha finora impedito il riconoscimento reciproco. Questa soluzione non comporterebbe costi rilevanti.

    b) Misure non legislative quali le raccomandazioni promuoverebbero gli scambi tra gli Stati membri contribuendo a individuare migliori pratiche. Questa opzione migliorerebbe la comprensione delle norme CEDU, diffondendo e raccomandando pratiche propedeutiche al loro rispetto, ma non determinerebbe alcun ulteriore ravvicinamento delle disposizioni.

    c) Adozione di un nuovo strumento sulla falsariga della proposta del 2004 riguardante tutti i diritti. La sua attuazione da parte degli Stati membri, il controllo della Commissione e il riesame finale della Corte di giustizia contribuirebbero a superare le divergenze in sede di applicazione della CEDU e a promuovere la fiducia reciproca. L'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il risparmio dei costi derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi.

    d) Una misura limitata alle cause transfrontaliere costituirebbe una prima fase. Questa soluzione andrebbe ponderata attentamente, onde affrontare in maniera adeguata eventuali questioni di discriminazione tra indagati nei procedimenti transfrontalieri e nei procedimenti nazionali. Come per l'opzione precedente, l'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il minore costo derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi, che sarebbe però più contenuto rispetto all'ipotesi precedente, essendo la portata dell'opzione meno ampia.

    e) L'opzione preferita consiste in un approccio graduale, innescato da misure concernenti l'accesso all'interpretazione e alla traduzione; questa opzione comporta una nuova decisione quadro che impone agli Stati membri di predisporre norme minime soltanto per l'accesso all'interpretazione e alla traduzione. L'impatto economico sarebbe duplice: da un lato il costo dell'istituzione di servizi per garantire il rispetto dei diritti, dall'altro il minore costo derivante dalla proposizione di un numero inferiore di ricorsi.

    La valutazione d'impatto ha individuato nella combinazione delle opzioni b) ed e) l'approccio preferibile, in quanto idoneo a massimizzare la sinergia tra azione legislativa e non legislativa. La presente decisione quadro sarà pertanto seguita da un documento sulle migliori pratiche.

    2. CONTESTO

    6. L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) sancisce che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Inoltre, nel dicembre 2000, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato congiuntamente e proclamato solennemente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    7. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere[1] è stato affermato che il reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria, precisando che il reciproco riconoscimento "...e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero [...] la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli[2]".

    8. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 luglio 2000 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale[3] recita: "[d]i conseguenza, è necessario garantire che il trattamento degli indagati ed i diritti della difesa non siano pregiudicati dall'applicazione del principio [del riconoscimento reciproco] e che, anzi, le garanzie siano rafforzate."

    9. Tale indirizzo è stato approvato nel programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[4] (in prosieguo: il "programma di misure"), adottato dal Consiglio e dalla Commissione. In esso si è rilevato che la portata del "reciproco riconoscimento è strettamente legata all'esistenza e al contenuto di taluni criteri da cui dipende l'efficacia dell'esercizio".

    10. Tali criteri comprendono i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati (criterio 3) e la definizione delle norme minime comuni necessarie per agevolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento (criterio 4). La presente proposta di decisione quadro del Consiglio rappresenta la concretizzazione dell'obiettivo fissato, ossia il rafforzamento della tutela dei diritti dei singoli.

    3. Il diritto alla traduzione e all'interpretazione secondo la CEDU

    11. L'articolo 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) recita:

    "1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (…)

    f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona…contro la quale è in corso un procedimento…d'estradizione.

    2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

    (…)

    4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

    L'articolo 6 (Diritto a un equo processo) prevede che:

    "3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

    a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

    (…)

    e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

    La Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea sancisce tali diritti all'articolo 6 e agli articoli da 47 a 50.

    12. Sulla base dell'articolo 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto all'imputato i seguenti diritti: il diritto all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna; il diritto di ricevere i documenti contenenti i capi d'imputazione in una lingua che può comprendere; il diritto ad un'interpretazione tale da consentirgli di capire il procedimento e il diritto ad essere assistito da un interprete competente. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania [5] . Nella sentenza Kamasinski c. Austria[6] è stato stabilito che il livello dell'interpretazione fornita deve essere sufficientemente elevato da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi. L'ambito di applicazione del diritto investe il materiale documentario e le indagini preliminari. La Corte ha dichiarato che il livello dell'interpretazione deve essere "adeguato" e i dettagli relativi ai capi d'imputazione devono essere forniti alla persona in una lingua che questa comprende ( Brozicek c. Italia[7] ). Spetta alle autorità giudiziarie dimostrare che l'imputato parla correntemente la lingua usata dal giudice, e non all'imputato dimostrare che non la parla[8]. L'interprete deve essere competente e il giudice deve salvaguardare l'equità del procedimento ( Cuscani c. Regno Unito[9] ).

    4. Disposizioni specifiche

    13. La proposta di progetto di decisione quadro stabilisce obblighi fondamentali sulla base della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti[10] ha elaborato una relazione contenente raccomandazioni sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione. La relazione è stata frutto degli incontri del forum di riflessione, chiamato a riunirsi dalla Direzione generale dell'Interpretazione della Commissione nel 2008, allo scopo di individuare l'eventuale necessità di un intervento, e di specificare in tal caso le azioni da intraprendere. Il forum ha riscontrato tale necessità, formulando raccomandazioni relative alle modalità per migliorare il ricorso a interpreti competenti e qualificati nei procedimenti penali. Le raccomandazioni includono l'approntamento di un piano di studi in interpretazione giuridica e di un sistema di accredito, certificazione e registrazione per gli interpreti giuridici.

    Articolo 1 - Ambito di applicazione

    14. L'ambito di applicazione si estende a tutti gli indagati di reati fino alla condanna definitiva (compresi i successivi gradi di giudizio). In questa sede il termine "indagato" è utilizzato per indicare tali persone, e deve intendersi come autonomo, indipendentemente dalla loro qualifica nei procedimenti nazionali.

    15. Poiché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che l'articolo 6 della CEDU deve applicarsi alle persone interrogate in relazione alla commissione di reati, anche qualora non assumano la qualifica formale di imputati, anche chi è arrestato o detenuto in conseguenza di un'accusa penale rientra nell'ambito di applicazione di tale norma. Tali diritti si applicano dal momento in cui la persona viene informata di essere sottoposta a indagini per aver commesso un reato (ad esempio al momento dell'arresto o nel caso in cui ne sia disposto il fermo).

    Il presente articolo precisa che la proposta si applica anche ai casi di mandato di arresto europeo. È importante che tali casi siano disciplinati, in quanto la decisione quadro sul mandato di arresto europeo tratta questi diritti solo in termini generali. In questo senso, la proposta rappresenta uno sviluppo ulteriore dell'articolo 5 CEDU.

    Articolo 2 - Il diritto all'interpretazione

    16. Questo articolo sancisce il principio basilare secondo cui l'interpretazione deve essere fornita durante le indagini preliminari e nel corso del procedimento giudiziario, ossia durante gli interrogatori della polizia, nel corso del processo e in tutte le udienze interlocutorie e nei successivi gradi di giudizio. Tale diritto si estende inoltre all'assistenza legale fornita all'indagato se il suo difensore parla una lingua che questi non comprende.

    Articolo 3 - Il diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

    17. L'indagato ha diritto alla traduzione dei documenti fondamentali al fine di salvaguardare l'equità del procedimento. Nella sentenza Kamasinski c. Austria[11] , la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che il diritto all'interpretazione si applica al "materiale documentario" e che l'imputato deve avere una conoscenza sufficiente della causa intentata contro di lui affinché si possa difendere[12]. Tra i documenti fondamentali del procedimento penale rientra quindi l'atto contenente i capi d'imputazione e tutto il materiale documentario pertinente, ad esempio le dichiarazioni dei testimoni necessarie a comprendere "in modo dettagliato [la] natura e [i] motivi dell'accusa formulata a suo carico", conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU. Occorre inoltre fornire la traduzione degli ordini di carcerazione e di qualsiasi provvedimento che privi la persona della sua libertà, nonché della sentenza, necessaria per esercitare il diritto di appello (Protocollo 7 CEDU, articolo 2).

    Per quanto riguarda i procedimenti aventi ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, quest'ultimo deve essere tradotto.

    Articolo 4 – Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione

    18. Il presente articolo prevede che i costi per l'interpretazione e la traduzione siano sostenuti dagli Stati membri. Il diritto dell'imputato all'interpretazione gratuita anche in caso di condanna è stato riconosciuto dalla sentenza Luedicke, Belkacem e Koç c. Germania [13] .

    Articolo 5 - Qualità della traduzione e dell'interpretazione

    19. Il presente articolo stabilisce i requisiti fondamentali per garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione. Nella relazione del Forum di riflessione sul multilinguismo e la formazione degli interpreti[14] è possibile trovare raccomandazioni a questo riguardo.

    Articolo 6 - Clausola di non regressione

    20. Finalità di questo articolo è assicurare che le norme minime comuni stabilite nella decisione quadro non comportino una diminuzione del livello di tutela assicurato da alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della CEDU. Gli Stati membri restano liberi di definire norme che assicurino un livello di tutela più elevato rispetto alla presente decisione quadro.

    Articolo 7 - Attuazione

    21. Il presente articolo dispone che gli Stati membri devono attuare la decisione quadro entro il x/xx/20xx, e inviare al Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale.

    Articolo 8 – Relazione

    22. XX mesi dopo il recepimento della decisione quadro, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare se gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa. La relazione sarà eventualmente accompagnata da proposte legislative.

    Articolo 9 - Entrata in vigore

    23. Questo articolo stabilisce che la decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    5. Principio di sussidiarietà

    24. L'obiettivo della proposta non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto quest'ultima mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi; è quindi necessario pervenire ad un accordo su norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. La proposta ravvicina le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'intento di creare fiducia reciproca, e rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

    6. Principio di proporzionalità

    25. La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello comunitario né va al di là di quanto necessario a tal fine.

    2009/0101 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

    sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

    (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[15]. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

    (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti […] delle persone sospette"[16] e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.

    (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa[17]".

    (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

    (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.

    (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.

    (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dagli articoli 5 e 6 della CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica.

    (9) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato che non parla e non comprende la lingua del procedimento a capire sia l'accusa formulata a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. Tale assistenza dovrebbe essere estesa, se del caso, ai rapporti tra l'indagato e il suo difensore.

    (10) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

    (11) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati che non sono in grado di seguire il procedimento costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero quindi provvedere affinché gli indagati in posizione di potenziale debolezza possano esercitare i propri diritti in modo effettivo. Tali autorità dovrebbero essere consapevoli di qualsiasi eventuale vulnerabilità e intraprendere le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. Ciò dovrebbe verificarsi ogniqualvolta l'indagato sia un minore o una persona affetta da disabilità tali da pregiudicare la sua partecipazione attiva al procedimento.

    (12) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a offrire a giudici, avvocati e al personale giudiziario pertinente corsi di formazione al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione.

    (13) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.

    (14) Poiché l'obiettivo di stabilire norme comuni minime non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, quale sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1 Ambito di applicazione

    1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

    2. Tali diritti si applicano a chiunque venga informato dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere sottoposto a indagini per avere commesso un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento (l'"indagato").

    Articolo 2 Diritto all'interpretazione

    1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che l'indagato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso sia assistito da un interprete. L'interpretazione è fornita nei procedimenti dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, durante gli interrogatori della polizia, gli incontri necessari tra l'indagato e il suo difensore e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie.

    2. Gli Stati membri assicurano, se del caso, l'interpretazione dell'assistenza legale ricevuta nel corso del procedimento penale.

    3. Gli Stati membri predispongono una procedura per accertare se l'indagato comprende e parla la lingua del procedimento penale.

    4. Gli Stati membri assicurano il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione.

    5. Il diritto all'interpretazione comprende l'assistenza a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

    6. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso riceva l'assistenza di un interprete.

    Articolo 3 Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

    1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano la traduzione di tutti i documenti fondamentali per l'indagato che non comprenda la lingua usata nel corso del procedimento penale in questione.

    2. Tra i documenti fondamentali per cui vige l'obbligo di traduzione rientrano l'ordine di carcerazione che priva la persona della sua libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione, le prove documentali fondamentali e la sentenza.

    3. L'indagato o il suo difensore possono presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti, tra i quali rientrano i documenti relativi all'assistenza legale fornita per iscritto dal difensore.

    4. Gli Stati membri devono assicurare il diritto di impugnare la decisione che nega la traduzione dei documenti di cui al paragrafo 2.

    5. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque è parte di tale procedimento e non comprende la lingua di redazione del mandato ha diritto di ottenerne la traduzione.

    Articolo 4 Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione

    Gli Stati membri sostengono i costi per l'interpretazione e la traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3.

    Articolo 5 Qualità dell'interpretazione e della traduzione

    1. L'interpretazione e la traduzione devono essere fornite in maniera tale da garantire il pieno esercizio dei diritti dell'indagato.

    2. Gli Stati membri offrono corsi di formazione a giudici, avvocati e al personale giudiziario al fine di assicurare la comprensione del procedimento da parte dell'indagato.

    Articolo 6 Clausola di non regressione

    Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dagli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

    Articolo 7 Attuazione

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il…[18].

    Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

    Articolo 8 Relazione

    Entro il …. [19]la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

    Articolo 9 Entrata in vigore

    La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] 15 e 16 ottobre 1999.

    [2] Conclusione 33.

    [3] (COM(2000) 495 del 29.7.2000.

    [4] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

    [5] 28 novembre 1978, Serie A, n. 29. "46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine […] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) […] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, "per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative".

    [6] 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168.

    [7] 19 dicembre 1989, (10964/84) [1989] CEDU 23.

    [8] "41 […] l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto intraprendere le azioni necessarie per dare seguito alla domanda del richiedente, onde garantire l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), salvo fosse in grado di stabilire che il richiedente avesse effettivamente una conoscenza sufficiente dell'italiano da evincere dalla notifica il significato della lettera con cui gli venivano comunicate le accuse mosse nei suoi confronti. Tale prova non emerge dai documenti del fascicolo né dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in data 23 aprile 1989. Su questo punto è pertanto avvenuta una violazione dell'articolo 6, paragrafo, 3, lettera a) (art. 6-3-a)".

    [9] 24 settembre 2002, n. 3277/96.

    [10] http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf

    [11] 19 dicembre 1989, Serie A, n. 168.

    [12] “74. Il diritto […]all'assistenza gratuita di un interprete si applica non soltanto alle dichiarazioni orali rese in udienza ma anche al materiale documentario e alle indagini preliminari. Il paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) dispone che la persona "accusata di un reato" che non comprende o non parla la lingua usata dal giudice ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete ai fini della traduzione o interpretazione di tutti i documenti o dichiarazioni relativi al procedimento intentato contro di lui che egli abbia necessità di conoscere o di trasporre nella lingua usata dal giudice al fine di godere di un processo equo. […] Tuttavia, il paragrafo 3, lettera e) (art.6-3-e) "non si spinge a esigere una traduzione scritta di tutti gli elementi di prova scritti o dei documenti ufficiali nel corso del procedimento". L'assistenza dell'interprete che viene fornita deve essere tale da consentire all'imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e di difendersi, in particolare consentendogli di presentare al giudice la propria versione dei fatti. Alla luce della necessità che il diritto garantito dal paragrafo 3, lettera e) (art. 6-3-e) sia effettivo ed efficace, l'obbligo delle autorità competenti non è limitato alla nomina di un interprete ma, se ne viene fatta richiesta in un caso concreto, può comportare anche il controllo successivo sull'adeguatezza dell'interpretazione fornita (v. sentenza Artico).

    [13] "46. La Corte ritiene pertanto che il significato ordinario del termine […] "gratuitamente" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) […] sia confermato dall'oggetto e dalla finalità dello stesso articolo 6. La Corte ha concluso che il diritto tutelato dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera e) implica, "per chiunque non sia in grado di parlare o capire la lingua utilizzata nel procedimento, il diritto di ricevere l'assistenza gratuita di un interprete, senza vedersi chiedere successivamente il pagamento delle spese relative".

    [14] Vedi la precedente nota 10.

    [15] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

    [16] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

    [17] COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

    [18] 24 mesi dopo la pubblicazione della presente decisione quadro nella Gazzetta Ufficiale .

    [19] 36 mesi dopo la pubblicazione della presente decisione quadro nella Gazzetta Ufficiale .

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