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Document 52009PC0135

    Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI {SEC(2009) 355} {SEC(2009) 356}

    /* COM/2009/0135 def. - CNS 2009/0049 */

    52009PC0135




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 25.3.2009

    COM(2009) 135 definitivo

    2009/ 0049 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

    relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

    {SEC(2009) 355} {SEC(2009) 356}

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazione e obiettivi

    L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono reati particolarmente gravi perché colpiscono bambini ed adolescenti, che hanno diritto a protezione e cure particolari. Queste violenze causano alle vittime danni fisici, psicologici e sociali duraturi che nel tempo minano i valori fondamentali di protezione speciale dei minori e fiducia nelle istituzioni pubbliche propri di una società moderna. Malgrado la mancanza di statistiche precise ed affidabili, gli studi rivelano che in Europa una minoranza significativa di minori è esposta nell’infanzia al rischio di subire violenza sessuale, e altre ricerche indicano che il fenomeno non è in regressione, ma che anzi alcune forme di violenza sessuale sono in aumento.

    Ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l’obiettivo generale dell’Unione in questo settore è prevenire e combattere i reati contro i minori, compresi l’abuso e lo sfruttamento sessuale, creando un quadro più coerente per la lotta contro questi reati nell’ambito del terzo pilastro e potenziandone l’efficacia. Gli obiettivi specifici saranno: perseguire efficacemente i reati; tutelare i diritti delle vittime; impedire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e creare sistemi di monitoraggio efficaci.

    - Contesto generale

    La causa principale del fenomeno è la vulnerabilità delle giovani vittime, che a sua volta dipende da numerosi fattori. La risposta insufficiente dei meccanismi di contrasto contribuisce alla diffusione del fenomeno e la situazione si fa più complessa perché alcuni tipi di reato trascendono i confini nazionali. Le vittime sono restie a denunciare l’abuso; le differenze a livello di diritto penale e procedure tra i vari paesi danno luogo a indagini e procedimenti giudiziari diversi e gli autori del reato continuano talvolta ad essere pericolosi anche dopo aver scontato la condanna. Gli sviluppi delle tecnologie informatiche hanno esacerbato questi problemi perché hanno reso più semplice produrre e divulgare materiale pedopornografico garantendo nel contempo l’anonimato agli autori del reato e creando confusione a livello di giurisdizione. La facilità degli spostamenti e le differenze di reddito alimentano il cosiddetto turismo sessuale a danno di minori; ne consegue che spesso i pedofili commettono il fatto all’estero dove restano impuniti. Già è difficile promuovere l’azione penale contro questi reati, in più la criminalità organizzata può ottenere profitti consistenti con rischi minimi.

    Le leggi nazionali contemplano, in varia misura, alcuni di questi problemi ma non sono abbastanza rigorose o coerenti da dare una risposta sociale vigorosa a questo preoccupante fenomeno.

    La recente Convenzione del Consiglio d'Europa STCE n. 201 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (“Convenzione del Consiglio d’Europa”) è verosimilmente allo stato attuale lo strumento che assicura la massima protezione dei minori sul piano internazionale. A livello globale, il principale strumento internazionale è il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini del 2000. Non tutti gli Stati membri hanno però aderito a tale Convenzione.

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    A livello UE, la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio costituisce un primo tentativo di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri affinché siano qualificate come reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale di minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. Anche se in generale le sue prescrizioni sono state attuate, la decisione quadro presenta diversi limiti: ravvicina le normative soltanto per quanto riguarda un numero limitato di reati, non si occupa di nuove forme di abuso e sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie informatiche, non elimina gli ostacoli all’azione penale al di fuori del territorio nazionale, non va incontro alle esigenze specifiche delle vittime né prevede misure adeguate per prevenire i reati.

    Altre iniziative UE in vigore o in via di adozione affrontano in parte alcuni dei problemi che riguardano anche i reati sessuali in danno di minori: decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet; decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione; decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, e decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Gli obiettivi sono del tutto compatibili con la politica UE di promozione, protezione e rispetto dei diritti dei minori nelle politiche esterne ed interne dell’UE. L’UE ha riconosciuto esplicitamente, all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la protezione dei diritti del bambino. Inoltre, nella comunicazione Verso una strategia dell ’ Unione europea sui diritti dei minori la Commissione si è posta l’obiettivo di usare al meglio le politiche e gli strumenti vigenti anche per proteggere i minori dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale all’interno e all’esterno dell’UE. Gli obiettivi sono poi compatibili con il programma per l'uso sicuro di Internet volto a promuovere un uso più sicuro della rete e delle nuove tecnologie on line, soprattutto per i minori, e a lottare contro i contenuti illeciti.

    La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantire che le sue disposizioni rispettino pienamente i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti dei minori, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati personali, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.

    È stata prestata particolare attenzione all’articolo 24 della Carta dell’UE, che stabilisce l’obbligo positivo di intervenire per assicurare la necessaria protezione del bambino. Secondo la Carta i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, e in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente, concetto quest’ultimo sancito anche nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    Le disposizioni sulla qualifica di reato per nuovi tipi di abuso a mezzo Internet, sull’introduzione di tecniche investigative speciali, sul divieto di alcune attività e sullo scambio di informazioni per garantire l’attuazione in tutta l’UE sono state studiate con la massima attenzione alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali (articolo 8 CEDU, articoli 7 e 8 Carta UE). Le disposizioni per rafforzare il contrasto nei confronti di chi pubblica e diffonde materiale pedopornografico, pubblicizza la pedopornografia o incita all’abuso sessuale di minori, e sui meccanismi atti a impedire l’accesso alle pagine Internet contenenti materiale pedopornografico sono state esaminate in particolare alla luce del diritto alla libertà di espressione (articolo 10 CEDU, articolo 11 Carta UE).

    2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

    - Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

    Con tre diverse riunioni incentrate sia sull’abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori che sulla tratta degli esseri umani è stata consultata un’ampia gamma di esperti tra cui, in particolare, rappresentanti dei governi degli Stati membri, membri del Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani della Commissione, organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa e l’UNICEF, ONG, centri accademici e di ricerca ed altre istituzioni pubbliche. Successivamente molti esperti ed organizzazioni hanno inviato contributi e fornito informazioni.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Gli elementi chiave scaturiti dalla consultazione sono:

    - la necessità di integrare i miglioramenti contenuti nella Convenzione del Consiglio d’Europa;

    - la necessità di considerare reato forme di abuso non contemplate nella decisione quadro vigente, in particolare le nuove forme che si avvalgono di strumenti informatici;

    - la necessità di eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle indagini e dei procedimenti giudiziari nei casi transfrontalieri;

    - la necessità di garantire alle vittime una protezione totale, soprattutto nella fase investigativa e durante il procedimento penale;

    - la necessità di prevenire i reati con programmi d'intervento e trattamento;

    - la necessità di garantire che pene e misure di sicurezza comminate in un paese ad autori di reato pericolosi siano effettive in tutti gli Stati membri.

    Nella valutazione d’impatto si è tenuto conto dei contributi raccolti durante la consultazione. Nella proposta non sono stati inclusi alcuni suggerimenti dei partecipanti al processo di consultazione per ragioni diverse illustrate nella valutazione d’impatto.

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    - Valutazione d’impatto

    Per raggiungere l’obiettivo sono state esaminate varie opzioni strategiche.

    - Opzione 1: nessuna nuova azione dell’UE

    L’UE non prenderebbe nessuna iniziativa (normativa, strumenti non politici, sostegno finanziario) per combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale di minori e gli Stati membri potrebbero proseguire con la firma e la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa.

    - Opzione 2: integrare la normativa vigente con misure non legislative

    La vigente normativa UE, in particolare la decisione quadro 2004/68/GAI, non sarebbe modificata. Potrebbero invece essere introdotte misure non legislative a sostegno dell’attuazione coordinata della normativa nazionale, che comprenderebbero lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto riguarda l’azione penale, la protezione o la prevenzione, la sensibilizzazione, la cooperazione con il settore privato e la promozione dell’autoregolamentazione, oppure l’istituzione di meccanismi per la raccolta dei dati.

    - Opzione 3: una nuova normativa per perseguire gli autori del reato, proteggere le vittime e prevenire i reati

    Sarebbe adottata una nuova decisione quadro, che integrerebbe la decisione quadro vigente, alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa e nuovi elementi non presenti né nell’uno né nell’altro strumento. Contemplerebbe l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno.

    - Opzione 4: nuova normativa generale per migliorare l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno (come opzione 3) più misure non legislative (come opzione 2)

    Le disposizioni vigenti della decisione quadro 2004/68/GAI sarebbero integrate dall’intervento dell’UE volto a modificare il diritto penale sostanziale e le procedure, a proteggere le vittime e a prevenire i reati come indicato nell’opzione 3, nonché dalle misure non legislative indicate nell’opzione 2 per migliorare l’attuazione della normativa nazionale.

    Sulla base dell’analisi dell’impatto economico, dell’impatto sociale e dell’incidenza sui diritti fondamentali, le opzioni 3 e 4 rappresentano il modo migliore per affrontare il problema e realizzare gli obiettivi della proposta. L’opzione privilegiata è la 4, seguita dalla 3.

    La Commissione ha eseguito la valutazione d’impatto prevista dal programma di lavoro; è possibile consultare la relativa relazione all’indirizzo:

    http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2009_en.htm

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    - Sintesi delle misure proposte

    La decisione quadro abroga e integra la decisione quadro 2004/68/GAI per includere i seguenti nuovi elementi

    - Diritto penale sostanziale in generale

    Saranno considerate reato forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori non contemplate attualmente dalla normativa UE. È il caso per esempio dell’organizzazione di viaggi a fini sessuali, fatto particolarmente rilevante, ma non esclusivamente, nell’ambito del turismo sessuale a danno di minori. La definizione di pedopornografia è modificata per ravvicinarla a quella della Convenzione del Consiglio d’Europa e del Protocollo opzionale. Particolare attenzione è prestata ai reati a danno di minori in situazione di particolare vulnerabilità, come i minori non accompagnati.

    - Nuove fattispecie di reato in ambiente IT

    Saranno considerate reato le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall’uso di strumenti informatici, come l’accesso consapevole a materiale pedopornografico, per coprire i casi in cui visionare materiale pedopornografico su un sito senza scaricare o conservare le immagini non equivale a “detenere” o “procurarsi” materiale pedopornografico. È inserito anche il nuovo reato di adescamento di minori ("grooming") in una formulazione molto vicina a quella della Convenzione del Consiglio d’Europa.

    - Indagini e avvio del procedimento penale

    Sarà introdotta una serie di disposizioni per agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale. È previsto un meccanismo per coordinare l’azione penale fra più giurisdizioni, che rischia però di diventare obsoleto quando sarà approvata la proposta di decisione quadro relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali[1].

    - Perseguimento dei reati commessi all’estero

    Le norme di giurisdizione saranno modificate affinché gli autori del reato provenienti dall’UE siano perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori dell’UE (il cosiddetto turismo sessuale).

    - Protezione delle vittime

    Saranno incluse nuove disposizioni per assicurare alle vittime un accesso agevole ai mezzi di impugnazione senza per questo subire le conseguenze della loro partecipazione al procedimento penale.

    - Prevenzione dei reati

    Saranno introdotte modifiche intese a prevenire i casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori, mediante azioni incentrate sulle persone con precedenti penali per prevenirne la recidiva, e a limitare l’accesso alla pedopornografia a mezzo Internet. Limitare l’accesso significa ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso l’uso del web pubblicamente accessibile. Questa nuova iniziativa non si sostituisce alle misure dirette ad eliminare il contenuto all’origine o a perseguire gli autori del reato.

    Pertanto, la proposta apporterà anche un valore aggiunto rispetto allo standard di protezione stabilito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, sotto molti aspetti. Da un punto di vista sostanziale la proposta comprende elementi che non figurano nella Convenzione: in particolare prevede che in tutta l’UE siano attuate misure a carico del condannato che dispongono l’interdizione dall’esercizio di attività che comportano contatti con i minori; introduce meccanismi che impediscono l’accesso alla pagine Internet contenenti materiale pedopornografico; qualifica come reato il fatto di costringere un minore a compiere atti sessuali con un terzo o l’abuso sessuale on line a danno di minori; dispone la non applicazione di sanzioni alle giovani vittime. La proposta si spinge poi oltre gli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per quanto riguarda il livello delle sanzioni, l’accesso all’assistenza legale gratuita per le vittime e il contrasto delle attività che incitano all’abuso e al turismo sessuale a danno di minori. Da un punto di vista formale, integrando le disposizioni della Convenzione nella normativa comunitaria si otterrà un’adozione delle norme nazionali più rapida del processo nazionale di ratifica e si garantirà un migliore monitoraggio dell’attuazione.

    - Base giuridica

    Articolo 29, articolo 31, paragrafo 1), lettera e), articolo 34, paragrafo 2), lettera b) del trattato sull’Unione europea

    - Principio di sussidiarietà

    Il principio di sussidiarietà si applica alle azioni dell’Unione europea.

    Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi.

    L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori ha una rilevante dimensione transfrontaliera, in particolare nel caso della pedopornografia e del turismo sessuale, ma che traspare anche nella necessità di proteggere i minori in tutti gli Stati membri dagli autori di reato che possono provenire da un qualunque Stato membro, data la facilità degli spostamenti. La protezione efficace dei minori richiede l’intervento dell’UE, in particolare per proseguire nel solco della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio e della decisione 2000/375/GAI del Consiglio[2] dal momento che tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri.

    L’azione dell’Unione europea realizzerà meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

    La proposta riavvicinerà ulteriormente il diritto penale sostanziale degli Stati membri e le norme procedurali, con conseguente impatto positivo sulla lotta contro questi reati. Essa permetterà anzitutto di contrastare la tendenza a scegliere di commettere il reato in quegli Stati membri che hanno norme meno severe; l’esistenza di definizioni comuni permetterà poi di promuovere lo scambio di dati e esperienze comuni utili e la comparabilità dei dati; infine sarà agevolata la cooperazione internazionale. La proposta migliorerà inoltre il livello di protezione delle giovani vittime, un imperativo umanitario che è anche però il presupposto perché le vittime accettino di fornire le prove necessarie per perseguire i reati. Ne risulterà poi migliore pure l’efficacia delle misure di prevenzione in tutta Europa.

    La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

    La presente decisione quadro si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere i suoi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

    - Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: decisione quadro.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

    Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta contro reati quali l’abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, soltanto una decisione quadro permette di ravvicinare le normative nazionali.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

    Le misure non legislative e l’autoregolamentazione migliorerebbero la situazione in alcuni settori in cui è fondamentale l’attuazione, ma i vantaggi sarebbero scarsi nei settori in cui è essenziale una nuova normativa. Ciò vale per l’azione penale e la condanna per condotte riconducibili a varie forme di abuso e sfruttamento sessuale di minori che dovrebbero essere coperte esplicitamente dalla legge ( nulla poena sine lege , articolo 7 CEDU, articolo 49 Carta UE), e per alcune misure che comportano ingerenza nei diritti fondamentali, che pure devono essere “previste dalla legge” (articoli 8 e 10 CEDU e articolo 52, paragrafo 1 Carta UE).

    4. INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    - Abrogazione della normativa vigente

    L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente.

    2009/xxxx (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

    relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo[3],

    considerando quanto segue:

    (1) L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pedopornografia, costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i minori ad una crescita, a un'educazione e a uno sviluppo armoniosi.

    (2) La pedopornografia, che ritrae abusi sessuali su minori, ed altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

    (3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile[4] ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime.

    (4) Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.

    (5) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno. Qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve applicarsi nell’interesse prevalente e nel rispetto dei diritti del minore. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

    (6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro le nuove forme di abuso e sfruttamento favorite dall’uso delle tecnologie dell’informazione. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

    (7) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell’azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio.

    (8) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell’Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell’UE, in particolare nell’ambito del cosiddetto “turismo sessuale”.

    (9) Le giovani vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione senza per questo subire le conseguenze della loro partecipazione ai procedimenti penali.

    (10) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero soggiacere a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di minori, e dovrebbero avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci, su base volontaria.

    (11) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, se del caso. Sarebbe opportuno agevolare l’attuazione di tali divieti in tutta l’UE.

    (12) Per combattere la pedopornografia, specie quando il materiale originale non è situato nell’UE, è necessario istituire meccanismi che impediscano l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

    (13) La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

    (14) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente decisione quadro cerca di garantire il pieno rispetto di questi diritti e non intende disciplinare i rapporti sessuali consensuali tra minori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

    Articolo 1 Definizioni

    Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

    a) “minore”: la persona di età inferiore agli anni diciotto;

    (b) “pedopornografia” o “materiale pedopornografico”:

    (i) il materiale che ritrae visivamente un minore, o altra persona che sembra un minore, ovvero immagini realistiche di un minore inesistente, in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

    (ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un minore, o di altra persona che sembra un minore, ovvero di immagini realistiche di un minore inesistente;

    (c) “prostituzione minorile”: l’utilizzo di un minore per atti sessuali, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano al minore o a terzi;

    (d) “spettacolo pornografico”: l’esibizione di fronte a un pubblico:

    (i) di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

    (ii) degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

    (e) “sistema d’informazione”: qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali operano il trattamento automatico di dati secondo un programma.

    Articolo 2 Reati di abuso sessuale

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile la condotta intenzionale di colui che:

    (a) compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale;

    (b) compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

    (i) fa uso di coercizione, forza o minaccia, oppure

    (ii) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, oppure

    (iii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

    (c) costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo;

    (d) per scopi sessuali, induce intenzionalmente un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali;

    (e) per scopi sessuali, induce intenzionalmente un minore a assumere atteggiamenti sessualmente espliciti, reali o simulati, o a esibire gli organi sessuali, anche avvalendosi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

    2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), non sono intese a disciplinare i rapporti sessuali consensuali tra minori.

    Articolo 3 Reati di sfruttamento sessuale

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile la condotta intenzionale di colui che:

    (a) induce un minore alla prostituzione o a partecipare a spettacoli pornografici;

    (b) costringe un minore alla prostituzione o a partecipare a spettacoli pornografici, ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini;

    (c) compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile;

    (d) consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori.

    Articolo 4 Reati di pedopornografia

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema d’informazione:

    (a) produzione di materiale pedopornografico;

    (b) distribuzione, diffusione o trasmissione di materiale pedopornografico;

    (c) offerta, fornitura o messa a disposizione di materiale pedopornografico;

    (d) acquisto o possesso di materiale pedopornografico;

    (e) accesso consapevole, a mezzo di un sistema d’informazione, a materiale pedopornografico.

    Articolo 5 Adescamento di minori per scopi sessuali

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile la condotta intenzionale di colui che:

    l’adulto che, a mezzo di un sistema d’informazione, propone a un minore che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale di incontrarlo, con l’intento di commettere uno dei reati di cui all’articolo 2, lettera a) e all’articolo 4, lettera a), qualora la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro.

    Articolo 6 Istigazione, favoreggiamento e concorso, tentativo e reati preparatori

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 2 a 5.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il tentativo di commissione dei reati di cui agli articoli da 2 a 4.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile la condotta intenzionale di colui che:

    (a) diffonde materiale che propaganda la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 2 a 5;

    (b) organizza viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 2 a 5.

    Articolo 7 Pene e circostanze aggravanti

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 2 a 6 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 2 a 6 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze, purché tali circostanze non siano già elementi costitutivi del reato:

    (a) il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale,

    (b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

    (c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;

    (d) il reato è stato commesso da più persone riunite;

    (e) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI[5];

    (f) il colpevole è stato già condannato per reati della stessa indole.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 2 a 6 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

    (a) il reato ha messo in pericolo la vita del minore;

    (b) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

    4. Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati di cui agli articoli da 2 a 6, gli Stati membri possono decidere, se del caso tenendo conto della situazione personale del reo e, in particolare, della valutazione di cui all’articolo 16, che le pene di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano accompagnate da altre sanzioni o misure previste dal diritto nazionale, comprendenti gli specifici programmi o misure di intervento di cui all’articolo 17.

    Articolo 8 Misure interdittive derivanti dalla condanna

    1. Qualora, in base alla valutazione di cui all'articolo 16, sia accertato che la persona rappresenta un pericolo e che sussiste un possibile rischio di reiterazione del reato, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la misura che dispone l’interdizione, in via temporanea o permanente, della persona condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 dall’esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori sia iscritta nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna.

    3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario[6], gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché – ai fini dell’efficace attuazione della misura che dispone l’interdizione, in via temporanea o permanente, dall’esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, in particolare se lo Stato membro richiedente subordina l’accesso a determinate attività alla garanzia che i candidati non siano stati condannati per nessuno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 della presente decisione quadro – le informazioni relative alla misura interdittiva derivante dalla condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 della presente decisione quadro siano trasmesse quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 di quella decisione quadro all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, e affinché i dati personali relativi a questa misura interdittiva forniti ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, di quella decisione quadro possano essere in ogni caso usati a tale scopo.

    4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia riconosciuta ed eseguita la misura, applicata in un altro Stato membro, che dispone l’interdizione, in via temporanea o permanente, della persona condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 dall’esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori.

    Articolo 9 Responsabilità delle persone giuridiche

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

    (a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

    (b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

    (c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

    2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

    3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 o vi abbiano concorso.

    4. Ai sensi della presente decisione quadro, per “persona giuridica” s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

    Articolo 10 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

    (a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

    (b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

    (c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

    (d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

    (e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

    2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 11 Non applicazione di sanzioni alle vittime

    Gli Stati membri stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime dei reati di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, lettera a), che sono stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

    Articolo 12 Indagini e azione penale

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l’azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 2 a 6 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 2 a 6 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6.

    4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 2 a 6, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

    5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 2 a 6 siano oggetto di indagini e di un’azione penale efficaci, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui sia stato utilizzato un sistema d’informazione.

    6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 2 a 6, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di un sistema d’informazione.

    Articolo 13 Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

    1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 2 a 6 nei seguenti casi:

    (a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure

    (b) l'autore del reato è un suo cittadino o risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

    (c) il reato è stato commesso contro un suo cittadino o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio, oppure

    (d) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.

    2. Gli Stati membri garantiscono che rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 4 e 5 e, se di pertinenza, dagli articoli 2 e 6, sia stato commesso a mezzo di un sistema d’informazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

    3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 2 a 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.

    4. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 2 a 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

    5. Se uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust, o di qualsiasi altro organo o meccanismo istituiti in seno all’Unione europea, per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinarne le azioni.

    Nel decidere quale Stato membro perseguirà l’autore del reato, si tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

    (a) lo Stato membro è quello nel cui territorio sono stati commessi i fatti;

    (b) lo Stato membro è quello di cui l’autore del reato ha la cittadinanza o nel quale è residente;

    (c) lo Stato membro è quello di origine delle vittime;

    (d) lo Stato membro è quello nel cui territorio è stato trovato l’autore del reato.

    Articolo 14 Protezione e assistenza alle vittime

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e riceva accesso immediato alla protezione e all’assistenza conformemente al presente articolo.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore nei procedimenti penali in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero il minore non sia accompagnato.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche decise per proteggere e assistere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano adottate a seguito di una valutazione specifica della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

    4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le vittime dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 abbiano accesso alla consulenza e all’assistenza legale gratuita nei procedimenti penali relativi a quei reati.

    5. Le vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale[7].

    6. Gli Stati membri adottano tutte le misure possibili per assicurare un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della richiamata decisione quadro.

    7. Le misure di protezione e assistenza di cui alla presente decisione quadro si applicano in aggiunta alle disposizioni della decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.

    Articolo 15 Partecipazione del minore vittima del reato alle indagini e ai procedimenti penali

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 2 a 6:

    (a) l’audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

    (b) l’audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

    (c) il minore sia ascoltato da operatori formati a tale scopo;

    (d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;

    (e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;

    (f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 2 a 6, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 2 a 6:

    (a) il giudice possa disporre che l’udienza si svolga a porte chiuse;

    (b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

    Articolo 16 Valutazione di rischio

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui agli articoli da 2 a 6 siano sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6, allo scopo di:

    (a) identificare programmi o misure di intervento appropriati, e

    (b) determinare la necessità di interdire, in via temporanea o permanente, l’autore del reato dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori.

    2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata periodicamente per tenere conto di nuove circostanze che possono incidere sul pericolo e sui possibili rischi.

    Articolo 17 Programmi o misure di intervento

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi e misure d’intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi e misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all’interno e all’esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

    Tali programmi o misure d’intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reato sessuale, compresi quelli che non hanno raggiunto l’età della responsabilità penale.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui agli articoli da 2 a 6, ove opportuno tenuto conto dei possibili rischi di reiterazione:

    (a) possano accedere, o ricevere la proposta di accedere, ai programmi o alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

    (b) ricevano la proposta di accedere a specifici programmi o misure, adeguati al pericolo che rappresentano e ai possibili rischi di reiterazione di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6;

    (c) siano pienamente informati delle motivazioni della proposta di accedere ai programmi o alle misure;

    (d) acconsentano a partecipare al programma specifico o alla misura specifica con piena cognizione di causa;

    (e) possano rifiutare di partecipare e siano informati delle possibili conseguenze del loro rifiuto.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona imputata dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 possano accedere ai programmi o alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizioni che né pregiudichino né neghino i diritti della difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale, e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il principio della presunzione d’innocenza.

    4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque tema di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 6 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d’intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che sia commesso il reato.

    Articolo 18 Blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le competenti autorità giudiziarie o di polizia possano disporre o comunque ottenere il blocco degli accessi alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico, fatte salve adeguate garanzie, e affinché il blocco degli accessi sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati della possibilità di contestarlo.

    Articolo 19 Applicazione territoriale

    La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

    Articolo 20 Abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI

    La decisione quadro 2004/68/GAI è abrogata.

    Articolo 21 Attuazione

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro [due anni dalla sua adozione].

    2. Gli Stati membri trasmettono, entro [due anni dall’adozione], al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro [quattro anni dall'adozione], valuta, sulla base di una relazione redatta a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro e determina la necessità di apportare modifiche.

    Articolo 22 Entrata in vigore

    La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il ....

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] Proposta di una decisione quadro del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali, presentata il 20 gennaio 2009 da Repubblica ceca, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Svezia, documento del Consiglio n. 5208/09.

    [2] Decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet (GU L 138 del 9.6.2000, pag. 1).

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 14.

    [5] GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

    [6] Adottata dal Consiglio GAI del 26 e 27 febbraio 2009, in attesa di pubblicazione.

    [7] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

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