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Document 52009PC0041
Proposal for a Council Decision extending the period of application of the measures in Decision 2002/148/EC concluding consultations with Zimbabwe under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement
Proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
Proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
/* COM/2009/0041 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE /* COM/2009/0041 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.1.2009 COM(2009) 41 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE RELAZIONE 1. Il 18 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare "misure appropriate" nei confronti dello Zimbabwe[1], in chiusura delle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE[2]. Tali misure includevano la sospensione del finanziamento del sostegno al bilancio e del finanziamento ai progetti, nonché la sospensione della firma del programma indicativo nazionale relativo al 9° FES, ma esplicitamente non interessavano i contributi alle operazioni umanitarie e i progetti a diretto sostegno della popolazione, in particolare nei settori sociali e nei settori della democratizzazione, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Le misure prevedevano anche la sospensione dell'articolo 12 dell'allegato 2 dell'accordo di partenariato ACP-CE, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali, nella misura necessaria all'applicazione di altri provvedimenti restrittivi, in particolare del congelamento di fondi. 2. L'istituzione di queste misure è stata motivata dalle gravi violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Una motivazione ancora più impellente era costituita dai tentativi da parte del governo dello Zimbabwe di impedire lo svolgimento di elezioni libere e democratiche, rifiutando tra l'altro l'accesso ad osservatori internazionali e a giornalisti. 3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 18 febbraio 2002, le misure erano destinate ad essere applicate per un periodo di dodici mesi e ad essere revocate quando fossero prevalse condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. 4. In sei occasioni, il 18 febbraio 2003[3], il 19 febbraio 2004[4], il 17 febbraio 2005[5], il 14 febbraio 2006[6], il 19 febbraio 2007[7] e il 18 febbraio 2008[8], il Consiglio ha concluso che il governo dello Zimbabwe continuava a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e che le condizioni prevalenti non garantivano il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e ha deciso di prorogare le misure nei confronti dello Zimbabwe, ogni volta per ulteriori 12 mesi. 5. Nonostante la conclusione di un accordo di divisione dei poteri tra i tre partiti (ZANU-PF, MDC-T, MDC-M) nel settembre 2008 a seguito delle elezioni del marzo 2008, dal febbraio 2008 non sono stati compiuti progressi di rilievo nei settori di interesse per l’UE identificati dalle consultazioni tenutesi ai sensi dell'articolo 96 e il governo dello Zimbabwe non ha assunto alcun impegno degno di fede né adottato misure positive per ovviare alla situazione. Vi sono inoltre prove secondo cui le violenze di matrice politica all’interno del paese si sono aggravate, soprattutto contro sostenitori del partito MDC e difensori dei diritti umani. 6. La revisione della decisione attualmente in vigore, valida fino al 20 febbraio 2009, ha luogo in un momento in cui è in corso un'iniziativa guidata dalla SADC per l’attuazione dell’accordo di divisione dei poteri firmato nel settembre 2008, cui l'UE ha dato il suo pieno appoggio ma che è attualmente in fase di stallo. 7. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, in questa fase la Commissione può solo proporre una proroga dell'attuale linea politica, dal momento che l'abolizione o anche solo la riduzione delle misure in vigore non sono giustificate. 8. Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la decisione attualmente in vigore di altri 12 mesi fino al 20 febbraio 2010. Poiché la proposta di decisione prevede solo una proroga, e non una sostanziale modifica, delle misure esistenti, non è necessario riaprire consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE. 9. Si propone inoltre di confermare al governo dello Zimbabwe, nella lettera riportata in allegato e indirizzata al Presidente Mugabe, che l’UE è disponibile per discutere con le autorità dello Zimbabwe le condizioni di un rinnovato impegno complessivo ai fini della ripresa del paese, non appena lo consentano le condizioni politiche. 10. La decisione dovrà essere regolarmente riesaminata e le misure dovranno essere revocate quando prevarranno condizioni tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Conclusioni 11. Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di adottare la proposta allegata di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure nei confronti dello Zimbabwe. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[9] e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005[10], visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE[11], in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio[12] sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE[13] e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione. (2) Con la decisione 2008/158/CE[14], l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE[15], fino al 20 febbraio 2005 dall'articolo 1 della decisione 2004/157/CE[16], fino al 20 febbraio 2006 dall'articolo 1 della decisione 2005/139/CE[17], fino al 20 febbraio 2007 dall'articolo 1 della decisione 2006/114/CE[18] e fino al 18 febbraio 2008 dall'articolo 1 della decisione 2007/127/CE[19] è stata prorogata di un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 20 febbraio 2009. (3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. (4) È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure, DECIDE: Articolo 1 Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2010. Tali misure sono oggetto di regolare riesame. La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente […] ALLEGATO Bruxelles, LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni. Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare "misure appropriate" ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo. Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004, 18 febbraio 2005, 15 febbraio 2006 e 21 febbraio 2007 e 19 febbraio 2008, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle "misure appropriate" e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2008 e 20 febbraio 2009. Dodici mesi dopo, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002. Di conseguenza, l'Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l'applicazione fino al 20 febbraio 2010. L’Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure. L’Unione europea tiene a ribadire che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo. In considerazione di quanto precede, l'Unione europea ribadisce ancora una volta l'importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di proseguire il dialogo e progredire rapidamente verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima. Per la Commissione Per il Consiglio [1] Cfr. Decisione 2002/148/CE del Consiglio (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64). Inoltre (cfr. conclusioni del Consiglio affari generali del 18 febbraio 2002), il Consiglio ha adottato specifiche sanzioni PESC (posizione comune del Consiglio 2002/145/PESC e regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, GU L 50 del 21.2.2002, pagg. 1-12). [2] Le consultazioni ai sensi dell'articolo 96 sono state avviate al fine di concordare le misure che il governo dello Zimbabwe avrebbe dovuto adottare per ovviare alla situazione, in particolare su cinque questioni chiave (porre fine alla tolleranza ufficiale della violenza di matrice politica; invitare tempestivamente i partner internazionali a sostenere e monitorare le imminenti elezioni e concedere loro pieno accesso a tal fine; proteggere la libertà dei mezzi di comunicazione; garantire l'indipendenza del potere giudiziario e il rispetto delle sue decisioni; porre fine all'occupazione illegale di proprietà). [3] GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25. [4] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60. [5] GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28. [6] GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26. [7] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23. [8] GU L 51 del 26.2.2008, pag. 19. [9] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. [10] GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26. [11] GU L 317 dell’15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall'accordo interno del 10 aprile 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48). [12] GU L 50 dell’21.2.2002, pag. 64. [13] GU L 317 dell’15.12.2000, pag. 3. [14] GU L 51 dell’26.2.2008, pag. 19. [15] GU L 46 dell’20.2.2003, pag. 25. [16] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60. [17] GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28. [18] GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26. [19] GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23.